Visana Assicurazioni generali SA Valide dal 1° marzo 2022
Visana Assicurazioni generali SA Valide dal 1° marzo 2022
Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Directa Assicurazione di mobilia domestica
Osservaziona:
▪ Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.
Prescrizioni formali
Le comunicazioni possono essere trasmesse per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo (ad es. e-
mail). Visana declina ogni responsabilità per i casi in cui even- tuali difetti riguardino ambiti che ricadono sotto la responsabilità personale dello stipulante (ad esempio, l’utilizzo di un canale di comunicazione non codificato).
A Basi giuridiche
Le basi giuridiche sono costituite dagli accordi rientranti nella polizza, dalla Legge federale svizzera sul contratto d’assicura- zione (LCA), dalle disposizioni relative all’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali contenute nell’Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS), dal Codice civile svizzero e dal Codice delle obbligazioni.
Nell’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali non sono soggetti all’OS:
a) danni patrimoniali, ad es. spese di sgombero e smaltimen- to;
b) cose ubicate al di fuori del territorio svizzero;
c) effetti personali di ospiti, beni mobili o animali domestici ri- cevuti in custodia;
d) denaro;
e) cose che nell’OS sono definite come eccezioni all’obbligo di assicurazione.
Nel Principato del Liechtenstein, oltre agli accordi stipulati nella polizza, si applica la Legge sul contratto di assicurazione ivi vi- gente (VersVG).
B Stipula e contenuto dell’as- sicurazione
1. Inizio, durata e scadenza
L’assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valida per la durata ivi concordata. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene notificata la disdetta.
1.1 Copertura precauzionale
L’assicurazione ha una validità precauzionale di tre mesi
1. per le persone assicurate che lasciano l’economia dome- stica comune e stabiliscono il domicilio autonomo in Sviz- zera, nelle enclave di Büsingen e Campione d’Italia o nel Principato del Liechtenstein;
2. per le persone assicurate e gli eredi dello stipulante in se- guito a decesso di quest’ultimo;
3. in caso di cambiamento di domicilio di persone assicurate in Svizzera, nelle enclave di Büsingen e Campione d’Italia e del Principato del Liechtenstein, durante il trasloco e nel- la nuova ubicazione, purché il cambiamento venga notifi- cato a Visana entro tre mesi e venga richiesta una propria
assicurazione di mobilia domestica o la prosecuzione della stessa.
Il premio deve essere corrisposto con effetto retroattivo a co- minciare dall’inizio del rischio. È esclusa la copertura precauzio- nale se la prosecuzione dell’assicurazione non viene effettuata entro tre mesi.
2. Obbligo di dichiarazione
Al momento della conclusione del contratto, lo stipulante deve fornire a Visana, su richiesta scritta della stessa, indicazioni cor- rette su tutti i fatti rilevanti per la valutazione del rischio in quan- to e come gli sono o gli devono essere noti. Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione di Visana a conclude- re il contratto o a concluderlo alle condizioni convenute.
3. Contenuto della polizza ed esten- sione dell’assicurazione
L’estensione della protezione assicurativa dipende dalle coper- ture concordate, dalle Condizioni generali del contratto d’assi- curazione (CGA) nonché dalle Condizioni complementari e da eventuali Condizioni particolari. La polizza contiene le coperture desiderate, l’ubicazione delle cose assicurate nonché le rispet- tive somme assicurate e le franchigie.
3.1 Persone assicurate
Visana assicura lo stipulante e i membri della sua famiglia che vivono nella sua economia domestica (inclusi i soggiornanti set- timanali che ritornano periodicamente nell’economia domestica comune) e le altre persone specificate nella polizza.
3.2 Campo di validità locale e temporale
La mobilia domestica è assicurata come segue:
1. Mobilia domestica in casa e in altri luoghi
Nel luogo indicato nella polizza nei limiti della copertura assicurativa di base della mobilia domestica. Sono com- prese nell’assicurazione le cose situate in locali hobby se- parati, nei garage e negli impianti frigorifero comuni.
2. Mobilia domestica fuori casa
In tutto il mondo, se la mobilia domestica è situata provvi- soriamente, ma non per un periodo superiore a 24 mesi, in un luogo diverso da quello assicurato nella polizza:
▪ nei limiti della copertura assicurativa di base della mobi- lia domestica (a eccezione del furto semplice fuori casa);
▪ in caso di furto semplice fuori casa nei limiti della som- ma assicurata concordata.
Non è assicurata la mobilia domestica situata continuati- vamente fuori casa (casa di vacanza, residenza seconda- ria, posto di lavoro, costruzioni mobili).
2
3. Bagaglio
In tutto il mondo, al massimo per 12 mesi.
3.3 Limitazioni generali dell’estensione dell’assicura- zione
L’assicurazione di mobilia domestica non copre i danni causati da:
a) furto, perpetrato da persone che convivono nella stessa economia domestica dello stipulante;
b) eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellio- ne, insurrezione e misure ad essi conseguenti;
c) disordini interni (violenze contro persone o cose in occa- sione di assembramenti, sommosse o tumulti) e misure ad essi conseguenti, qualora non siano assicurati nella poliz- za come rischi supplementari;
d) acqua di laghi artificiali o di altre installazioni idriche artifi- ciali o modifiche della struttura nucleare dell’atomo, indi- pendentemente dalla causa;
e) scosse provocate da processi tettonici nella crosta terre- stre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche;
f) prestazioni dei servizi di difesa pubblici, dei corpi pompieri, della polizia e di altri organi o persone obbligati a prestare soccorso;
g) cose, spese e ricavi che sono o devono essere assicurati presso un istituto di assicurazione cantonale.
C Modifica dell’assicurazione
Lo stipulante può adeguare l’assicurazione se cambia il valore della sua mobilia domestica, ad esempio se un oggetto assicu- rato viene eliminato, se trasloca o se persone assicurate lascia- no l’economia domestica comune, o se ne aggiungono nuove. Visana può adeguare i premi e le somme alle nuove circostan- ze, se ad esempio occorre assicurare un ulteriore rischio o al- tre cose oppure se si aggiungono altre persone nell’economia domestica comune. Lo stesso vale nel caso in cui le basi legali abbiano subito modifiche.
Nella fattispecie, Visana comunicherà allo stipulante le modifi- che intervenute al più tardi 25 giorni prima dell’entrata in vigore. Se, in caso di coperture disciplinate dalla legge, le modifiche dell’estensione vengono stabilite da un’autorità federale, non sussiste il diritto a disdire il contratto.
D Annullamento dell’assicu- razione
1. Alla scadenza del contratto con- cordata
Ambedue le parti possono disdire il contratto per iscritto alla scadenza del contratto concordata. La disdetta da parte del- lo stipulante deve pervenire a Visana al più tardi tre mesi prima della scadenza concordata. Se il contratto viene disdetto da Vi- sana, la disdetta deve pervenire allo stipulante al più tardi tre mesi prima della scadenza concordata.
Anche se è stata concordata una durata più lunga, il contratto può essere disdetto per la fine del terzo anno o di qualsiasi an- no successivo, per iscritto e con un preavviso di tre mesi.
2. In caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione
Visana può disdire il contratto per iscritto qualora lo stipulante, nel rispondere alle domande della proposta d’assicurazione, abbia fornito indicazioni errate su un fatto rilevante per la valu- tazione del rischio o se lo ha omesso violando l’obbligo di di-
chiarazione. La disdetta diventa efficace alla data di ricezione da parte dello stipulante.
La disdetta comporta l’estinzione dell’obbligo di prestazione da parte di Visana per danni già avvenuti il cui verificarsi e la cui entità sono stati influenzati dall’omissione o dall’errata indica- zione di un fatto rilevante per la valutazione del rischio. Le pre- stazioni già erogate devono essere rimborsate. Il diritto di di- sdetta si estingue dopo quattro settimane dal momento in cui Visana è venuta a conoscenza della violazione.
3. In caso di violazione dell’obbligo di informare
Lo stipulante può disdire per iscritto in caso di inadempienza da parte di Visana dell’obbligo di informare prima della stipula del contratto. Il diritto di disdetta si estingue dopo quattro set- timane dal momento in cui lo stipulante è venuto a conoscen- za della violazione di tale obbligo e delle informazioni ai sensi dell’art. 3 LCA, al più tardi però due anni dopo detta violazione. La disdetta diventa efficace alla data della ricezione da parte di Visana.
4. In caso di violazione dell’obbligo di notifica
Qualora lo stipulante ometta di notificare immediatamente un aumento sostanziale del rischio nel corso della durata dell’assi- curazione, in seguito Visana non è più vincolata al contratto di assicurazione.
5. In caso di sinistro
Ambedue le parti possono disdire il contratto dopo il verificarsi di un sinistro per cui può essere ottenuto un risarcimento. Visa- na deve disdire al più tardi al momento del pagamento dell’in- dennizzo ovvero dell’erogazione della prestazione assicurativa. La responsabilità si estingue dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione della disdetta da parte dello stipulante. Lo stesso deve disdire al più tardi 14 giorni dopo essere venu- to a conoscenza del versamento dell’indennizzo ovvero dell’e- rogazione della prestazione assicurativa. In tal caso, la respon- sabilità di Visana si estingue trascorso il termine di 14 giorni dal momento in cui riceve la disdetta.
6. In caso di modifica dei premi tarif- fari e delle franchigie
Se i premi tariffari o i regolamenti sulle franchigie subiscono una modifica, Visana può richiedere l’adeguamento dell’assicura- zione. A tal fine essa comunicherà allo stipulante le modifiche intervenute al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell’anno assicurativo. Qualora non acconsenta alle modifiche intervenu- te, lo stipulante può disdire il contratto. La disdetta è valida se perviene a Visana al più tardi l’ultimo giorno dell’anno assicu- rativo. Se lo stipulante omette di disdire il contratto, l’adegua- mento si considera accettato.
Non danno diritto alla disdetta le modifiche:
a) di premi o prestazioni a favore dello stipulante;
b) di premi o franchigie di coperture disciplinate dalla legge (ad esempio, nell’assicurazione per danni causati dagli elementi naturali), se stabilite da un’autorità federale.
7. Altri motivi di annullamento
Visana può disdire il contratto o recedere dallo stesso in caso di aggravamento essenziale del rischio, frodi nelle giustificazioni del diritto di assicurazione, violazione del divieto di cambiamen- to in caso di sinistro, nonché nel caso in cui l’evento assicurato sia stato cagionato intenzionalmente dallo stipulante e in caso
3 di cumulo di assicurazioni. La disdetta diventa efficace alla data della ricezione da parte dello stipulante.
E Pagamento dei premi
1. Scadenza e pagamento
I premi delle coperture scelte dallo stipulante sono indicati nel- la polizza e devono essere versati in anticipo alla scadenza per ogni anno assicurativo. Se il pagamento non avviene entro 30 giorni dopo la scadenza, Visana invia un sollecito a spese del- lo stipulante e concede allo stesso un termine supplementare di 14 giorni. Se il sollecito rimane senza esito, l’obbligo di pre- stazione da parte di Visana rimane sospeso fino al pagamento integrale del premio, compresi gli interessi e le spese. Qualora sia stato pattuito il pagamento rateale, si considerano differite solo le rate esigibili nel corso dell’anno assicurativo.
2. Rimborso del premio in caso di annullamento
Se l’assicurazione viene annullata anticipatamente per motivi contrattuali o legali, in linea di principio Visana rimborsa allo sti- pulante il premio per il periodo assicurativo non decorso.
Il rimborso non ha luogo nei seguenti casi:
a) se lo stipulante disdice l’assicurazione in caso di sinistro e la stessa è stata in vigore meno di 12 mesi;
b) se Visana eroga prestazioni e l’assicurazione diviene priva di oggetto a seguito di cessazione del rischio (danno tota- le o esaurimento delle prestazioni).
F Doveri e obblighi di notifica
1. Aumento e riduzione del rischio
Nel corso della durata dell’assicurazione, lo stipulante deve da- re immediata comunicazione a Visana di un’eventuale modifi- ca di fatti rilevanti per la valutazione del pericolo o di rischi in quanto e come gli sono o gli devono essere noti, nonché di- chiarati per iscritto prima della stipula del contratto. Visana è autorizzata ad adeguare il premio alle nuove condizioni o a di- sdire il contratto d’assicurazione entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dello stipulante con un preavvi- so di 30 giorni. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulan- te, qualora non venga raggiunto alcun accordo in merito all’au- mento del premio.
In caso di riduzione significativa del rischio, lo stipulante ha di- ritto a disdire il contratto per iscritto con un termine di 4 setti- mane oppure a richiedere una riduzione del premio.
2. Cambio di indirizzo, cambio di ap- partamento e trasferimento di do- micilio
Lo stipulante deve comunicare entro tre mesi un eventuale cambio di indirizzo, di appartamento o trasferimento di domi- cilio in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein nonché nelle enclave di Büsingen e Campione d’Italia. Visana può adeguare l’assicurazione e i premi in base alle nuove circostanze.
Il trasferimento di domicilio all’estero deve essere comunicato immediatamente. L’assicurazione nel luogo fino a tale data as- sicurato decade entro tre mesi dal trasferimento di domicilio. Non è assicurata la mobilia domestica che viene spostata all’e- stero durante il trasloco né nella nuova ubicazione.
Per il trasferimento di domicilio all’estero fanno fede la notifica di cambiamento alle autorità competenti e il trasferimento all’e- stero delle cose e degli animali assicurati dal luogo fino ad allo- ra assicurato, con l’intento di traslocare.
Per i trasferimenti di domicilio nel Principato del Liechtenstein e nelle enclave di Büsingen e Campione d’Italia oppure da questi territori in Svizzera fanno fede le disposizioni in materia di cam- biamento di domicilio.
3. Notifica di sinistro
In caso di sinistro, lo stipulante deve darne immediata comuni- cazione contattando senza indugio il Centro sinistri di Visana. Lo stipulante autorizza Visana a richiedere tutte le informazio- ni utili per la valutazione del sinistro e deve fornire le indicazioni necessarie per motivare il proprio diritto all’indennizzo.
4. Obbligo di diligenza e di preven- zione dei danni
Le persone assicurate sono tenute a osservare la dovuta dili- genza e ad adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.
5. Obbligo di riduzione del danno
Al verificarsi di un sinistro, lo stipulante è tenuto a fare tutto il possibile per salvare le cose assicurate e ridurre il danno. È in- dispensabile che lo stipulante:
1. consulti il Centro sinistri di Visana e segua le disposizioni impartite dallo stesso o dall’incaricato di Visana;
2. non apporti modifiche sul luogo del sinistro, se non sono utili alla riduzione del danno o non sono di interesse pub- blico;
3. informi Visana se le cose rubate oppure il bagaglio smarri- to sono stati recuperati.
In tal modo, lo stipulante facilita l’accertamento del danno e il calcolo dell’indennizzo da parte di Visana. Visana fornisce as- sistenza allo stipulante per rimediare al danno subito e trovare artigiani o altre persone in grado di aiutarlo.
6. Spese di riduzione del danno
Visana risarcisce le spese di riduzione del danno nei limiti del- la somma assicurata. Se il totale complessivo delle spese e dell’indennizzo è superiore alla somma assicurata, vengono ri- sarcite le sole spese disposte da Visana.
7. Misure preventive immediate
Visana assicura le spese per le misure immediate adeguate e proporzionate da adottare nel luogo assicurato in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle enclave di Büsingen e Cam- pione d’Italia per evitare danni imminenti ai beni mobili provoca- ti da incendio o elementi naturali.
Questa copertura è limitata a CHF 2'000.–. Non viene riscossa alcuna franchigia, a condizione che sia stata stipulata con Vi- sana un’assicurazione di mobilia domestica per il luogo in que- stione.
Non sono assicurate le perdite finanziarie come perdita di salario o di guadagno.
G Protezione dei dati
Visana elabora i dati che risultano dagli atti contrattuali o dal di- sbrigo dei contratti e li utilizza in particolar modo per stabilire il premio, effettuare la valutazione della proposta ed eseguire l’e- laborazione di casi assicurativi, le analisi statistiche e finalità di marketing. I dati sono conservati in forma fisica o elettronica. Visana si impegna a trattare in modo confidenziale le informa- zioni ricevute e può, nella misura richiesta, trasmettere i dati da elaborare a terzi – soprattutto a coassicuratori e riassicuratori – che prendono parte all’esecuzione di un contratto, sia in Sviz- zera che all’estero.
4 Inoltre, Visana può richiedere informazioni presso uffici del- la pubblica amministrazione e a terzi, in particolare in merito
all’andamento dei sinistri. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Lo stipulante ha il dirit- to di richiedere a Visana le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.
H Foro giuridico
In caso di controversie, lo stipulante può presentare ricorso contro Visana Assicurazioni generali SA per i diritti derivanti dall’assicurazione:
1. nel proprio luogo di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
2. presso la sede di Visana Assicurazioni generali SA a Ber- na, oppure
3. nel luogo in cui è ubicata la cosa assicurata, purché la stessa si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechten- xxxxx.
I Cose assicurate
La copertura di base della mobilia domestica di Visana com- prende le seguenti cose destinate all’uso privato:
1. Beni mobili
1. Beni mobili, denaro e animali domestici in possesso della persona assicurata. Sono coassicurati gli effetti degli ospi- ti e i beni mobili in affitto, in leasing o in custodia e gli ani- mali domestici in custodia. Inoltre, sono coassicurati le bi- ciclette e i scooter elettrici con potenza del motore fino a massimo 500 watt e una pedalata assistita fino a massimo 25 km/h. Sono parimenti assicurati i ciclomotori (incluse le biciclette elettriche con pedalata assistita di oltre 25 km/h fino a massimo 45 km/h), tranne in caso di furto (possibili- tà di assicurazione complementare).
Non sono assicurati:
a) cose e spese che sono o devono essere assicurate presso un istituto di assicurazione cantonale;
b) i veicoli a motore, i rimorchi, le roulotte, i camper e le case mobili, compresi gli accessori annessi;
c) le imbarcazioni per le quali è prescritta un’assicura- zione obbligatoria di responsabilità civile o quelle che non sono regolarmente ricondotte al domicilio dopo l’uso, nonché gli acquascooter, compresi gli acces- sori annessi;
d) gli aeromobili (senza paracadute, scale a corda, pa- rapendii e deltaplani), che devono essere iscritti nella matricola degli aeromobili;
e) i singoli oggetti per i quali è stata conclusa un’assi- curazione speciale, a meno che essa non contenga questa stessa clausola;
f) denaro ricevuto in custodia o denaro di ospiti.
2. Utensili e oggetti personali per uso professionale che sono in possesso delle persone assicurate. Le cose sono assi- curate anche durante l’attività professionale fino a una ci- fra d’affari annua massima di CHF 20'000. Superata ta-
le somma, non sussiste più alcuna copertura da parte dell’assicurazione di mobilia domestica.
Non sono assicurati:
a) utensili e oggetti del datore di lavoro;
b) materiale di commercio e merci di produzione pro- pria contro furto semplice e a condizione si trovino al
di fuori del luogo assicurato secondo la polizza, ad e- sempio mentre vengono trasportati.
2. Costruzioni mobili
Le costruzioni mobili, quali serre, casette da giardino e casette per le api, se non sono o non devono essere assicurate come stabili.
Non sono assicurate le costruzioni mobili il cui valore a nuo- vo superi CHF 50'000.–. Esse devono essere assicurate come stabili.
3. Installazioni edili
Parti integranti dello stabile installate dallo stipulante in quali- tà di locatario o proprietario dello stabile, che non sono o non
possono essere assicurate con lo stabile e sono espressamen- te specificate nella polizza.
J Rischi assicurabili
Visana assicura i rischi descritti di seguito, purché richiesti dallo stipulante e indicati nella polizza.
1. Incendio
Danni causati da incendio, fumo, fulmine, esplosione, implosio- ne, meteoriti nonché da caduta e atterraggio di fortuna di aero- mobili e veicoli spaziali o loro componenti.
Danni causati da bruciature o danni alle cose che sono state esposte a un fuoco utilitario, nonché smarrimento di cose assi- curate a seguito di sinistri di incendi assicurati.
Non sono assicurati i danni:
a) causati dall’azione normale o progressiva del fumo;
b) a macchinari, apparecchi e condutture sotto tensione pro- vocati dall’effetto dell’energia elettrica stessa, dalla sovra- tensione o dal surriscaldamento conseguente al sovracca- rico.
2. Danni elementari
I danni causati da piena, inondazione, tempesta (vale a dire vento con una velocità di almeno 75 km/h che abbatte alberi e scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), gran- dine, valanga, pressione della neve, frana, caduta di sassi e smottamenti nonché la perdita di cose assicurate conseguente a eventi naturali assicurati.
Non sono assicurati i danni causati da:
a) cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, co- struzione difettosa, manutenzione carente dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terre- no, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene o straripamenti che secondo l’esperienza si ripetono a inter- valli più o meno lunghi;
b) acqua proveniente da bacini o altri impianti idrici artificiali, rigurgito di acque provenienti dalle canalizzazioni o modifi- ca della struttura nucleare dell’atomo, qualunque ne sia la causa;
c) scosse provocate da processi tettonici nella crosta terre- stre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche;
d) scosse causate dal crollo di cavità create artificialmente;
e) tempesta e acqua in navi e imbarcazioni sull’acqua.
3. Furto
Danni che possono essere dimostrati con tracce, testimonian- ze o in modo plausibile in base alle circostanze.
3.1 Furto con scasso
Furto perpetrato da persone che si introducono con la violen- za in uno stabile o in un locale di uno stabile oppure xxxxxxx un
5 contenitore all’interno dello stesso. Furto commesso utilizzando le chiavi o i codici corretti, tessere magnetiche e simili, purché l’autore se ne sia appropriato mediante furto con scasso o ra- xxxx.
Il furto in evasione commesso da persone che, rimaste rinchiu- se in uno stabile o in uno dei suoi locali, siano evase con azione violenta è equiparato al furto con scasso.
Non sono assicurati i danni causati dalla forzatura di un auto- veicolo. Gli autoveicoli non sono considerati contenitori.
3.2 Rapina
Furto con minaccia o esercizio della violenza ai danni di perso- ne o il furto avvenuto in situazioni in cui non si è in grado di op- porre resistenza a seguito di morte, svenimento o incidente.
Non sono assicurati i furti commessi da scippatori e taglia- borse.
3.3 Furto semplice in casa
Furto che non costituisce né furto con scasso né una rapina e che avviene nel luogo assicurato secondo la polizza.
Non sono assicurati il denaro e gli oggetti persi, smarriti o in- trovabili.
4. Acqua
I danni causati dagli eventi descritti di seguito:
4.1 Condutture idriche, impianti e apparecchi
Danni alla mobilia domestica causati da fuoriuscita di:
1. acqua da condutture e installazioni e apparecchiature ad esse allacciate che servono esclusivamente lo stabile nel luogo assicurato o un esercizio che si trova all’interno del- lo stesso;
2. liquidi provenienti da impianti di riscaldamento e cisterne, nonché da sistemi di scambio termico e a pompa di calo- re che servono esclusivamente lo stabile nel luogo assicu- rato.
Non sono assicurati i danni:
a) verificatisi durante lavori di riempimento o svuotamento di contenitori di liquidi e condutture e durante lavori di revi- sione;
b) a sistemi di scambio termico o a pompa di calore in segui- to a miscelazione di acqua con altri liquidi o gas all’interno di tali sistemi;
c) ai liquidi fuoriusciti stessi nonché i danni risultanti dalla perdita dei liquidi.
4.2 Acqua piovana e acqua derivante dallo scioglimen- to di neve e ghiaccio
I danni alla mobilia domestica all’interno dello stabile, qualora l’acqua si sia infiltrata attraverso il tetto, le grondaie, i canali di scarico esterni oppure le finestre, le porte e i lucernari chiusi. Non sono assicurati i danni conseguenti all’infiltrazione di ac- qua da lucernari aperti, tetti provvisori o aperture presenti nel tetto di edifici di nuova costruzione, durante lavori di trasforma- zione o di altro genere.
4.3 Reflusso di acqua proveniente dalla canalizzazione Danni alla mobilia domestica all’interno dell’edificio causati da reflusso proveniente dalla canalizzazione.
Non sono assicurati i danni causati dal reflusso di acqua di cui è tenuto a rispondere il proprietario della canalizzazione.
4.4 Acqua freatica e pensile
Danni alla mobilia domestica all’interno dello stabile causati da acqua di falda e pensile (acqua sotterranea).
4.5 Materassi ad acqua, acquari, fontane ornamentali, umidificatori
I danni alla mobilia domestica causati dalla fuoriuscita di acqua da materassi ad acqua, acquari, fontane ornamentali e umidifi- catori.
Non sono assicurati i danni dovuti alla fuoriuscita progressiva di acqua.
4.6 Smarrimento di cose assicurate
Smarrimento di cose assicurate a seguito di eventi causati dall’acqua coperti da assicurazione.
4.7 In linea generale non sono assicurati:
a) i danni causati dall’acqua come conseguenza di un danno dovuto a incendio o elementi naturali;
b) i danni causati dall’acqua a seguito di cedimenti del terre- no, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione carente dello stabile e omissione di misure protettive.
K Prestazioni e somme assi- curate
La copertura assicurativa di base della mobilia domestica com- prende le seguenti prestazioni:
1. Beni mobili
Il valore a nuovo nei limiti della somma assicurata. Sono assi- curati al valore a nuovo anche gli utensili e gli oggetti personali che servono all’esercizio dell’attività professionale, le costruzio- ni mobili e le strutture edili.
2. Denaro
Per ogni evento fino a CHF 5'000.– nei limiti della somma assi- curata della copertura di base della mobilia domestica per:
1. denaro, titoli, libretti di risparmio, assegni di viaggio, mo- nete e medaglie, metalli preziosi (quali scorte, in lingotti o come merci), pietre preziose e perle sfuse;
2. carte clienti e di credito, se sono stati rispettati gli obblighi di diligenza contrattuali, schede telefoniche e da collezio- ne, schede prepagate per telefoni mobili;
▪ non è assicurata la parte del danno, di cui il titolare della scheda non risponde nei confronti dell’emittente
della scheda;
3. biglietti di viaggio, abbonamenti del servizio di trasporto pubblico, biglietti aerei e voucher (spese effettive, su rim- borso dell’indennità contrattuale da parte dell’impresa di trasporto o dell’emittente).
Non è assicurato il denaro:
a) in caso di furto semplice;
b) in costruzioni mobili e per la mobilia domestica tenuta in deposito, in motoveicoli, imbarcazioni, navi, camper e rou- lotte senza ubicazione fissa e in abitazioni mobili;
c) del datore di lavoro e di ospiti e il denaro ricevuto in custo- dia.
3. Xxxxxxxx
Xxxxxxx XXX 30'000.– nei limiti della copertura assicurativa di base della mobilia domestica in caso di furto semplice in casa e di effrazione e rapina in casa o fuori casa. Questo limite non viene applicato se i gioielli al momento del verificarsi del danno sono rinchiusi in un contenitore di sicurezza. Sono considerati tali le casseforti a muro o le casseforti di peso superiore a 100 kg.
Visana è responsabile del contenuto di casseforti e casseforti a muro solo se i contenitori sono chiusi e le chiavi o i codici sono
6 in mano a persone assicurate e vengono da queste custodite con diligenza e rinchiuse in un contenitore di tipo analogo.
In caso di furto semplice fuori casa viene risarcita al massimo la somma assicurata stabilita nella polizza.
Sono considerati gioielli anche gli orologi da polso e tascabili, il cui valore singolo sia superiore a CHF 5'000.–.
4. Prodotti congelati
I danni ai prodotti congelati, dovuti a un guasto imprevisto del congelatore, nei limiti della somma assicurata per la copertura di base della mobilia domestica. Non è assicurato il congelato- re.
5. Danni da bruciatura e fuoco utili- tario
Fino a CHF 5000.– per sinistro per danni dovuti a bruciatura che non sono imputabili a incendio e danni a cose assicurate che sono state esposte a fuoco utilitario.
6. Costi
In caso di un danno alla mobilia domestica assicurato vengono risarciti i seguenti costi effettivi fino al 20 % della somma assi- curata della copertura di base della mobilia domestica, minimo CHF 10'000.–, in aggiunta alla somma assicurata per la coper- tura di base della mobilia domestica:
6.1 Costi della vita supplementari
Costi dovuti all’impossibilità di utilizzare i locali danneggiati, per- dita del rendimento dei locali subaffittati e costi per un televiso- re sostitutivo per l’intera durata della riparazione. Le spese ri- sparmiate sono dedotte dall’indennizzo.
Questi costi non sono assicurati in caso di furto semplice in casa e fuori casa.
6.2 Sgombero e smaltimento
Le spese per lo sgombero dei resti delle cose assicurate, per il trasporto degli stessi al più vicino luogo di raccolta idoneo e le spese per il deposito, lo smaltimento e la distruzione degli stes- si.
Non sono assicurati la decontaminazione o lo smaltimento di acqua e terreno (comprese fauna e flora) e la depurazione di aria e acqua. Ciò vale anche nel caso in cui essi siano mesco- lati o coperti con le cose assicurate.
6.3 Vetrate di fortuna, porte e serrature provvisorie Costi per l’attuazione delle misure necessarie per vetrate di for- tuna, porte e serrature provvisorie, nonché al loro posto struttu- re provvisorie, salvo una diversa copertura assicurativa.
In caso di furto semplice fuori casa vengono corrisposti al mas- simo i costi nell’ambito della Home Assistance secondo il capi- tolo N. delle presenti CGA.
6.4 Sostituzione delle serrature
Costi per la modifica o la sostituzione di chiavi, schede magne- tiche o serrature nei locali utilizzati dalle persone assicurate nei luoghi assicurati indicati nella polizza e in cassette di sicurez- za bancarie affittate dalle persone assicurate, salvo una diversa copertura assicurativa.
Non sono assicurati i costi per la sostituzione di serrature do- vuti a un furto semplice e in caso di smarrimento (possibilità di assicurazione complementare).
6.5 Rifacimento di documenti
Costi per il rifacimento di documenti quali documenti d’identità, passaporti da viaggio, carte d’identità o altri duplicati, carte di credito e costi per il blocco delle stesse.
6.6 Danni allo stabile e alla mobilia domestica
I costi per la riparazione di uno stabile conseguenti a un furto con scasso o a un tentativo di furto, se non coperti da altra as- sicurazione. Nell’ambito della somma assicurata della copertu- ra di base della mobilia domestica e se non coperti da altra as- sicurazione sono assicurati i danni alla mobilia domestica, all’in- terno dell’abitazione, comprese le porte di ingresso dell’abita- zione e all’interno dello stabile per le case unifamiliari, anche in assenza di furto, provocati da danneggiamento doloso a opera di terzi nel luogo assicurato, se l’autore o gli autori del reato si sono procurati l’accesso ai locali in modo non autorizzato.
7. Danni causati da elementi naturali
In caso di grandi sinistri dovuti a elementi naturali, le compa- gnie assicurative possono limitare le prestazioni nel seguente modo:
se gli indennizzi che tutte le compagnie assicurative in Svizze- ra devono corrispondere a un singolo stipulante in seguito a un evento assicurato superano 25 milioni di CHF, il totale degli in- dennizzi sarà ridotto a tale importo. Se gli indennizzi che tutte le compagnie assicurative in Svizzera devono corrispondere a un singolo stipulante in seguito a un evento assicurato superano 1 miliardo di CHF, gli indennizzi che spettano ai singoli aventi dirit- to saranno ridotte in modo da non superare tale somma. Gli in- dennizzi per danni a beni mobili e stabili non vengono sommati. I danni verificatisi in date e luoghi diversi costituiscono un uni- co evento, se sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.
L Coperture complementari dell’assicurazione di mobi- lia domestica
Visana assicura i seguenti rischi, purché richiesti dallo stipulan- te e indicati nella polizza insieme alla somma assicurata con- cordata.
1. Vetri di mobili
Rottura di vetri di cose mobili nei locali utilizzati dallo stipulan- te e rottura di ripiani di tavoli in pietra naturale e artificiale. Sono assicurati i danni causati da rottura di plexiglas o materiali simili al vetro utilizzati al posto del vetro, nonché i danni dovuti a dan- neggiamento doloso a opera di terzi o insorti in seguito a disor- dini interni.
Non sono assicurati:
a) specchietti a mano, lenti ottiche, stoviglie in vetro, ogget- tistica in vetro, ornamenti in vetro e cornici, vetri conca- vi, vetri di telefoni cellulari, organizer, computer portatili e schermi, TV e impianti d’illuminazione;
b) xxxxx conseguenti e danni da usura;
c) danni dovuti a lavori edili o insorti durante i lavori a cose con vetri o ad altri vetri;
d) le conseguenze di incendio o eventi naturali.
2. Vetrate dello stabile
1. La rottura di vetrate, plexiglas o altri materiali simili al vetro utilizzati al posto del vetro, se sono incorporati nella casa unifamiliare, plurifamiliare fino a tre appartamenti o nell’abi- tazione di proprietà indicata nella polizza.
2. I danni causati da rottura di:
▪ piani di cottura in vetroceramica, rivestimenti di cucina, bagno e camino;
▪ lavabi, lavelli, WC (con cassette), orinatoi, bidet, vasche da bagno e piatti doccia, inclusi le spese di montaggio necessarie, gli accessori di montaggio necessari, la ru-
7 binetteria e le spese necessarie per riparare scheggiatu- re del rivestimento smaltato;
▪ lucernari a cupola.
3. I danni indiretti allo stabile e alla mobilia domestica causati dal vetro assicurato.
Sono assicurati i danni alle vetrate dello stabile provocati dal danneggiamento doloso a opera di terzi o in occasione di di- sordini interni.
Non sono assicurati:
a) in caso di proprietà per piani i danni alle vetrate di locali e parti dello stabile non assegnati per diritto esclusivo all’as- sicurato o di uso comune;
b) i danni dovuti a usura;
c) i danni provocati da lavori di costruzione o causati durante i lavori alle vetrate stesse o a parti integranti dello stabile con vetrate;
d) i danni a dispositivi elettrici e meccanici;
e) le conseguenze di incendio o eventi naturali;
f) i danni a serre, collettori solari e impianti fotovoltaici. Que- sti sono assicurabili in virtù di un accordo particolare.
3. Serre a uso privato
Danni da rottura di vetri in serre a uso privato. Non sono assi- curate le serre a uso commerciale o agricolo.
4. Giardini
Sono assicurati i giardini di case unifamiliari, plurifamiliari e di vacanza che sono di proprietà dello stipulante o di membri del- la sua famiglia che vivono nella stessa comunione domestica o utilizzati per loro uso esclusivo. Con il termine giardini si inten- dono a titolo di esempio:
manti erbosi, arbusti ornamentali, cespugli, piantagioni di fiori, alberi, recinzioni, steccati e barriere vegetali (naturali e artificia- li), muri, parapetti, cancelli di ingresso (anche automatici), sca- le, statue, fontane e biotopi nonché il loro contenuto, aste per bandiere, impianti di illuminazione, impianti di allarme all’esterno dello stabile assicurato, piani lastricati e vialetti di ghiaia, strade di accesso private, specchi stradali, antenne paraboliche e col- lettori solari fino a 2 m2.
Sono assicurati i danni conseguenti a incendio ed eventi natu- rali in conformità con le disposizioni relative alla copertura assi- curativa di base della mobilia domestica e il danneggiamento doloso a opera di terzi.
Vengono risarcite le spese effettive per i lavori effettuati sul ter- reno, le spese per il ripristino di manufatti edili, le spese per il riacquisto di statue e il contenuto di biotopi, le spese per il ripri- stino e la piantumazione del giardino nonché le spese di sgom- bero e smaltimento fino alla somma assicurata concordata nel- la polizza.
Non sono assicurati stabili e beni mobili di ogni genere, pisci- ne e vasche idromassaggio di tutti i tipi inclusi accessori, orti e colture, terreni a uso agricolo e colture nonché danni alle piante causati dalla grandine.
5. Furto semplice fuori casa
Danni alla mobilia domestica dovuti a furto che non costituisce né furto con scasso né una rapina e che avviene al di fuori del luogo assicurato indicato nella polizza.
Non sono assicurati:
a) i danni dovuti a oggetti persi o introvabili;
b) denaro e il contenuto di costruzioni mobili.
6. Bagaglio
Si intende per viaggio il soggiorno al di fuori del comune di do- micilio della durata di almeno 24 ore con almeno un pernot-
tamento. L’assicurazione del bagaglio da viaggio è valida per viaggi di durata massima di 12 mesi e per:
1. danneggiamento del bagaglio che viene portato con sé per il fabbisogno personale in viaggio e per il soggiorno nella destinazione del viaggio;
2. perdita o danneggiamento del bagaglio durante il traspor- to eseguito dall’impresa di trasporto incaricata;
3. acquisti necessari e indispensabili dovuti alla tardiva con- segna del bagaglio da parte dell’impresa di trasporto inca- ricata.
Non sono assicurati
a) denaro
b) i danni dovuti a usura e i costi per gli inconvenienti causati dal danno;
c) strumenti musicali, oggetti d’arte, attrezzi professionali, apparecchi portatili per la comunicazione, desktop (PC) e computer portatili incluso software, apparecchi protesici, protesi;
d) i danni ad attrezzature sportive durante l’uso;
e) i danni dovuti alla temperatura e alle condizioni climatiche, all’usura e alle conseguenze delle caratteristiche naturali delle cose;
f) la caduta di perle e pietre preziose dalla montatura del gioiello;
g) biciclette, tavole di kitesurf, tavole a vela e tavole da surf, imbarcazioni, occhiali e lenti a contatto che non vengono trasportati da un’impresa di trasporto;
h) il bagaglio nel tragitto per recarsi al lavoro; questo non è considerato un viaggio.
Le cose assicurate non devono essere lasciate incustodite in un luogo accessibile a tutti, ad esempio in autoveicoli o natanti non chiusi, se le persone assicurate non possono garantirne la continua vigilanza.
Le cose di valore devono essere date in custodia o tenute sot- to chiave quando non vengono indossate o utilizzate. Per le co- se che vengono consegnate a un’impresa di trasporto occorre richiedere una ricevuta di consegna.
7. Furto e danneggiamento doloso di ciclomotori e biciclette elettriche
Furto di ciclomotori e biciclette elettriche con pedalata assistita di oltre 25 km/h fino a massimo 45 km/h, nonché ogni tipo di danneggiamento o distruzione intenzionale da parte di terzi, fi- no alla somma assicurata indicata nella polizza.
8. Assicurazione casco di mobilia domestica
Danni alla seguente mobilia domestica e dovuti ai seguenti ri- schi assicurati:
8.1 Cose assicurate a uso privato
1. Tutti gli apparecchi alimentati a energia elettrica (allaccia- mento alla rete elettrica, batteria ricaricabile, batteria) qua- li fotocamere e videocamere, incl. obiettivi, stampanti e scanner, apparecchi home cinema, schermi piatti, consol- le di gioco, desktop (PC), computer portatili, tablet, telefo- ni cellulari e componenti smart-home.
2. Attrezzi sportivi quali ad es. sci, snowboard, rollerblade, attrezzature da golf e da tennis, parapendii, armi da cac- cia e da sport, compresi gli accessori, attrezzature per il fitness, attrezzature da hockey su ghiaccio e per l’equita- zione, aeromodelli e aerei telecomandati nonché droni.
3. Strumenti musicali, gioielli, orologi, pellicce, dipinti, scultu- re nello stabile (escluse le sculture in porcellana, ceramica o vetro).
4. Attrezzi di lavoro per la casa, xxxxxxxx non immatricolati, apparecchi acustici nonché occhiali correttivi e da sole.
8 Non sono assicurati:
a) cose non specificate nel precedente punto 8.1;
b) supporti dati esterni e costi di ripristino di dati;
c) biciclette motorizzate e non.
8.2 Rischi assicurati
1. Danneggiamenti
▪ Danneggiamenti imprevisti e improvvisi dovuti ad agenti esterni.
2. Danni provocati da corrente elettrica
▪ Danni imprevisti ad apparecchi e strumenti assicurati, se questi sono sotto tensione e la causa è dovuta all’azio- ne dell’energia elettrica stessa, a una sovratensione o a riscaldamento conseguente al sovraccarico.
Non sono assicurati i danni:
a) a batterie non ricaricabili e a parti degli apparecchi che de- vono essere periodicamente rinnovate;
b) dovuti ad affaticamento del materiale, usura, rottura di meccanismi di orologi o danni alla vernice;
c) che rientrano o si verificano nelle prestazioni di garanzia contrattuali o di legge, se le cose assicurate vengono puli- te, riparate o trasportate da terzi;
d) a cose che vengono tenute perennemente all’aperto;
e) dovuti a incendio, elementi naturali, furto, acqua, perdita, cose introvabili o smarrimento di altro genere.
9. Ulteriori rischi
Nei limiti della somma assicurata per la copertura di base della mobilia domestica i danni dovuti a:
9.1 Collisione di veicoli
Il danneggiamento o la distruzione della mobilia domestica as- sicurata causati da collisione o urto di un veicolo. Non sono assicurati i danni ai veicoli compresi il carico e i danni coperti dall’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i vei- coli a motore.
9.2 Crollo di stabili
Danneggiamento o distruzione della mobilia domestica assicu- rata in seguito a crollo di stabili o parti di esso.
Non sono assicurati i danni causati da:
a) incendio ed eventi naturali;
b) manutenzione carente dello stabile, omissione di misure protettive e costruzione difettosa;
c) lavori di costruzione, di trasformazione, di montaggio o di riparazione.
9.3 Disordini interni
Violenze contro persone o cose in occasione di sommosse, tu- multi o assembramenti, nonché danni causati da saccheggi di- rettamente correlati a disordini interni.
Non sono assicurati i danni causati da rottura ai vetri di mobi- li.
M Valutazione del danno e in- dennizzo
Visana determina il danno secondo le disposizioni dell’assicu- razione di mobilia domestica e per legge con lo stipulante, me- diante un esperto comune o mediante procedura peritale.
1. Data della valutazione
Sia l’avente diritto sia Visana possono richiedere la valutazione immediata del danno.
2. Prova dell’entità del danno
Lo stipulante deve provare l’entità del danno. Le somme assi- curate non costituiscono la prova né dell’esistenza, né del valo- re delle cose assicurate.
3. Procedura peritale
Se il danno viene valutato mediante procedura peritale, ogni parte designa un perito. Prima di iniziare la valutazione del dan- no, i due periti nominano un arbitro. Qualora i due periti giunga- no a conclusioni concordi, le loro constatazioni sono vincolan- ti per ambedue le parti. Se le conclusioni sono divergenti, l’ar- bitro decide in merito ai punti controversi nei limiti delle consta- tazioni che gli sono state sottoposte dalle parti. Ogni parte so- stiene le spese del proprio perito. Le spese dell’arbitro vengono divise in parti uguali.
4. Calcolo dell’indennizzo
L’assicurazione di mobilia domestica è un’assicurazione con- tro i danni. L’indennizzo delle cose assicurate viene calcolato in base al valore di risarcimento immediatamente prima del verifi- carsi del sinistro previa deduzione del valore dei resti. Si consi- dera come valore di risarcimento:
1. per beni mobili (mobilia domestica) il valore a nuovo, va- le a dire il valore di riacquisto degli stessi o di un prodotto equivalente al momento del verificarsi del sinistro;
2. per le cose prese in leasing o in affitto al massimo il prezzo di riacquisto del concedente del leasing o del locatore;
3. per i contanti il valore nominale;
4. per i titoli o i libretti di risparmio i costi della procedura per l’ammortizzazione e le perdite su interessi e dividendi;
5. per gli assegni di viaggio la parte del danno che ancora re- sta al titolare dopo il risarcimento a opera dell’emittente;
6. per monete, medaglie, pietre preziose non incastonate, perle e metalli preziosi il prezzo di mercato.
Per i danni parziali vengono risarcite al massimo le spese della riparazione. Visana può far eseguire le riparazioni necessarie, fornire un sostitutivo in natura o versare il risarcimento in con- tanti. L’indennizzo è limitato in tutti i casi alla somma assicura- ta.
In ogni caso si deve tenere conto della franchigia concordata. Per le prestazioni assicurate, ad esempio per denaro, gioiel- li, danni da bruciature e costi, sussiste il diritto unico per ogni
evento, anche se queste prestazioni sono previste in più poliz- ze di Visana.
Non viene considerato il valore affettivo personale.
5. Franchigia
Visana applica la franchigia in conformità alle disposizioni dell’assicurazione di mobilia domestica e alla legge.
1. Fatta eccezione per l’assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali, la franchigia concor- data nella polizza viene detratta sempre per singolo sini- stro dal danno per cui può essere ottenuto un risarcimen- to.
2. Se nello stesso nucleo familiare sussistono più assicura- zioni di Visana per beni mobili e stabili, la franchigia viene fatta valere una sola volta.
3. In presenza di franchigie differenti viene detratto l’importo più elevato. In caso di sinistri dovuti a elementi naturali, la franchigia viene detratta per singolo evento per cose mo- bili e stabili una sola volta.
4. Fatta eccezione per l’assicurazione obbligatoria contro i danni causati dagli elementi naturali, eventuali limitazioni delle prestazioni vengono applicate solo al termine del cal- colo.
9 6. Riduzione dell’indennizzo
In caso di violazione colposa di disposizioni o obblighi legali o contrattuali, Visana può ridurre l’indennizzo proporzionalmen- te all’influenza avuta da tale violazione sul verificarsi o sull’entità del danno.
Lo stesso vale nel caso in cui le misure richieste dalle circo- stanze per tutelare le cose assicurate non siano state adottate. Se la violazione o l’omissione sono da considerarsi non colpo- se in base alle circostanze, non insorge alcun pregiudizio.
7. Sottoassicurazione
Se sussiste una sottoassicurazione, Visana può ridurre l’inden- nizzo e risarcire il danno solo nella proporzione esistente tra
la somma assicurata e il valore di risarcimento effettivo. Una sottoassicurazione sussiste se la somma assicurata è inferiore all’effettivo valore totale delle cose assicurate immediatamente prima del verificarsi del sinistro.
Fino a un ammontare del sinistro pari al 20 % della somma as- sicurata, tuttavia fino a un massimo di CHF 20000.–, la sot- toassicurazione non viene conteggiata. Se viene superato uno di questi limiti, la sottoassicurazione viene fatta valere sull’intero importo del sinistro.
Per i danni causati dagli elementi naturali a cose che sono sog- gette all’Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicura- zione private (OS), l’importo sottoassicurato da non considera- re viene indennizzato in aggiunta alla prestazione assicurativa calcolata secondo l’OS.
8. Esigibilità dell’indennizzo
L’indennizzo diviene esigibile quattro settimane dopo che Visa- na ha ricevuto tutti i documenti necessari per determinare l’am- montare del danno e l’entità delle prestazioni. L’obbligo di pa- gamento viene differito fintantoché, per colpa dell’assicurato
o dell’avente diritto, non è possibile determinare o versare l’in- dennizzo. L’indennizzo non è esigibile, in particolare, finché:
1. sussistono dubbi in merito al diritto dell’avente diritto di ri- cevere il pagamento;
2. sia in corso un’indagine di polizia o penale a causa del si- nistro e la procedura contro l’assicurato o l’avente diritto non si sia conclusa.
9. Prescrizione
I crediti derivanti dal presente contratto di assicurazione cado- no in prescrizione trascorsi 5 anni dal verificarsi del fatto che motiva l’obbligo di prestazione.
Per quanto concerne le pretese di Visana nei confronti delle persone assicurate, per i contratti con inizio antecedente al
1° gennaio 2022 continua a valere il termine di prescrizione di 2 anni.
10. Oggetti o animali ritrovati
Se vengono ritrovati oggetti o animali per i quali già era stato corrisposto un indennizzo, l’avente diritto può rimborsare l’in- dennizzo a Visana, detraendo un compenso per eventuali ripa- razioni o per una riduzione di valore. In alternativa le cose pos- sono anche essere messe a disposizione di Visana, la quale non è tenuta tuttavia ad accettarne la restituzione.
N 24h Home-Assistance (tel.
0000 000 000)
Persone assicurate
Con le prestazioni di 24h Home Assistance, Visana fornisce as- sistenza a tutti gli assicurati, indipendentemente dall’estensione
della protezione assicurativa scelta, 24 ore su 24 e anche nel fi- ne settimana.
Prestazioni assicurate
Le prestazioni vengono erogate a condizione che l’assistenza venga fornita tramite Visana o il suo call center. Questa limita- zione decade se la richiesta di assistenza non era possibile o ragionevole.
Non sono assicurate le spese per prestazioni contrattuali o regolamentari dei servizi di difesa pubblici, dei corpi pompieri, della polizia e di altri organi e persone obbligati a prestare soc- corso.
1. Misure immediate in caso di emer- genze
In caso di sinistro assicurabile mediante l’assicurazione di mo- bilia domestica Directa, Visana organizza le misure immediate. Visana sostiene le spese per mettere in atto le necessarie mi- sure immediate, fino a un massimo di CHF 1000.– per sinistro, senza franchigia. Le prestazioni di Visana per la rimozione de- finitiva del danno o della causa dello stesso si basano sulla co- pertura assicurativa esistente.
2. Smarrimento delle chiavi dell’abi- tazione, chiavi chiuse a chiavi o serratura difettosa
In caso di smarrimento delle chiavi dell’abitazione o se le chiavi sono chiuse a chiave nello stabile assicurato, oppure se la ser- ratura è difettosa e non può più essere aperta o chiusa a chia- ve, Visana provvede a incaricare un artigiano che consenta al- lo stipulante di accedere all’abitazione in cui abita, alla casa di vacanza o alla casa unifamiliare, qualora non sussista altra so- luzione ragionevole. Visana sostiene le spese per l’apertura del- la porta e l’installazione di una serratura provvisoria da parte dell’artigiano (spese di manodopera, materiale e viaggio), fino a un massimo di CHF 1000.– per sinistro, senza franchigia. Non vengono assunti i costi per ulteriori dispositivi di sicurezza (per esempio rosette di sicurezza oppure serrature di sicurezza mi- gliori).
3. Serrature provvisorie
Visana risarcisce le spese per serrature provvisorie correlate a un sinistro assicurabile fino a un massimo di CHF 1000.– per sinistro, senza franchigia. Le spese effettive di sostituzione del- la serratura vengono risarcite da Visana come spese rientranti nella copertura di base dell’assicurazione di mobilia domestica, se stipulata.
4. Guasti agli impianti di riscalda- mento, climatizzazione, ventilazio- ne, sanitari ed elettrici
In caso di guasti tecnici agli impianti di riscaldamento, climatiz- zazione, ventilazione, sanitari ed elettrici (sono esclusi gli elet- trodomestici come piastre dei fornelli elettrici, forni, microonde ed elettronica di consumo) nei luoghi assicurati, Visana orga- nizza per i proprietari di stabili e abitazioni di proprietà le misure da essa ritenute necessarie per garantire il funzionamento di tali impianti fino alla rimozione definitiva del danno.
Visana sostiene le spese per mettere in atto le necessarie mi- sure immediate, fino a un massimo di CHF 1000.– per sinistro, senza franchigia. Visana eroga la prestazione anche se lo stipu- lante è locatore di una casa o appartamento, purché lo stesso risponda autonomamente nell’immobile in locazione del funzio- namento di tali impianti utilizzati esclusivamente dallo stipulan- te.
10 Non sono assicurate:
a) le spese di manutenzione, la riparazione definitiva o la so- stituzione di tali impianti;
b) le spese che sono oggetto di contratti di garanzia, assi- stenza e manutenzione.
5. Pulizia delle tubature
Se una conduttura idrica che serve lo stabile assicurato ovve- ro l’abitazione di proprietà si ottura in modo imprevisto, Visa- na provvede a incaricare una ditta specializzata per pulire le tu- bature. Visana fornisce questa prestazione anche ai locatari, purché la conduttura intasata serva l’abitazione in cui vivono le persone assicurate. Visa sostiene le spese per mettere in atto le necessarie misure immediate, compreso il servizio di pulizia delle tubature, fino a un massimo di CHF 1000.– per sinistro, senza franchigia.
Non sono assicurati i danni conseguenti a manutenzione ca- rente di impianti di distribuzione dell’acqua.
6. Smarrimento di assegni di viag- gio, contanti, carte di debito, carte di credito, carte di conto postali e carte clienti
In caso di smarrimento di assegni di viaggio, carte di debito, carte di credito, carte di conto postale e carte clienti emesse in Svizzera nonché smarrimento di contanti, Visana mette lo sti- pulante in contatto telefonico con la hotline della banca compe- tente o della società emittente. Le spese di sostituzione o bloc- co della carta e i prelievi indebiti di denaro dipendono dalla co- pertura assicurativa esistente per la mobilia domestica e i valori pecuniari.
7. Disinfestazione
Se i locali abitati dalle persone assicurate (inclusi balconi, ter- razze sul tetto, cantine e sottotetti pertinenti) sono infestati da parassiti e l’infestazione a seguito delle sue proporzioni può es- sere eliminata solo con un intervento professionale, Visana fun- ge da intermediaria tra lo stipulante e una ditta specializzata.
Visana sostiene le spese cagionate dalla disinfestazione fino a un massimo di CHF 1000.– per sinistro, senza franchigia. Si
considerano parassiti ad esempio blattari, ratti, topi, tarme, for- miche e lepismi.
Visana non eroga alcuna prestazione nel caso in cui l’infe- stazione da parassiti dei locali abitati dalle persone assicurate era chiaramente individuabile dallo stipulante ancor prima dell’i- nizio del contratto.
8. Eliminazione di vespai, nidi di ca- labroni e alveari
Visana funge da intermediaria tra lo stipulante e una ditta spe- cializzata nella rimozione ovvero nello spostamento professio- nale di vespai, nidi di calabroni e alveari che si trovano nei locali abitati dalle persone assicurate (inclusi balconi, terrazze sul tet- to, cantine, sottotetti pertinenti nonché facciata esterna).
Visana sostiene le spese cagionate dalla rimozione di vespai, nidi di calabroni e alveari fino a un massimo di CHF 1000.– per sinistro, senza franchigia.
Visana non eroga alcuna prestazione qualora la rimozione ov- vero lo spostamento del vespaio, del nido di calabroni o dell’al- veare non sia autorizzato dalla legge, ad esempio per ragioni di protezione delle specie.
9. Recupero di dati
Nel caso in cui i dati memorizzati in formato elettronico e desti- nati al solo uso privato siano andati persi, siano stati danneg-
giati o non siano più disponibili a causa di un guasto su un di- sco fisso di proprietà di una persona assicurata su cui erano archiviati, Visana funge da intermediaria tra lo stipulante e una ditta specializzata. Visana sostiene, inoltre, le spese cagionate dal recupero dei dati fino a un massimo di CHF 1000.– per si- nistro, senza franchigia. Visana non garantisce il buon esito del ripristino tecnico dei dati.
Visana non eroga alcuna prestazione per:
a) la riacquisizione dei dati;
b) l’acquisto di una nuova licenza;
c) il recupero di dati archiviati su un supporto aggiuntivo (ad esempio, un supporto di backup o di installazione);
d) il recupero di dati il cui contenuto ha rilevanza penale o che lo stipulante non è autorizzato a utilizzare.
10. Validità territoriale
Entro i termini dell’assicurazione 24 h Home Assistance, Visana eroga le seguenti prestazioni:
1. per danni che si sono verificati in Svizzera, nelle enclave di Büsingen e Campione d’Italia oppure nel Principato del Liechtenstein, le prestazioni assicurate in conformità ai punti N. 1-5 e N. 7-9;
2. per danni che si sono verificati in territorio internazionale durante soggiorni temporanei o viaggi, le prestazioni assi- curate in conformità al punto N. 6.
11. Scambio di dati
Le prestazioni di servizio dell’assicurazione Home Assistance vengono erogate da Mobi24 Call-Service-Center AG, Bunde- xxxxxx 00, 0000 Xxxxx. Si applicano le seguenti disposizioni:
1. ai fini dell’identificazione degli assicurati, Visana consente a Mobi24 Call-Service-Center AG e alle società terze da essa incaricati l’accesso necessario ai dati personali ag- giornati degli assicurati (dati anagrafici e copertura assicu- rativa). Le conversazioni con il Call-Service-Center posso- no essere registrate per garantire un servizio di qualità o per scopi formativi;
2. società terze vengono incaricate di rimuovere il danno ov- vero di adottare le necessarie misure immediate diretta- mente tramite Mobi24 Call-Service Center AG;
3. i collaboratori di Visana e di Mobi24 Call-Service-Center AG rispettano le disposizioni previste dalla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD);
4. con la stipula del contratto di assicurazione l’assicurato accetta la comunicazione a Mobi24 Call-Service Center AG o alle società da esso incaricate dei dati necessari per fini amministrativi.
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx 16, tel.. 000 000 00 00, Fax 000 000 00 00, xxx.xxxxxx.xx
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