COMUNE DI INVERUNO
COMUNE DI INVERUNO
Via Senatore Xxxxxxxx Xxxxxxx 38/40 20010 Inveruno - MI -
PI/CF: 01490870159
LOTTO 3 - FURTO
CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA
Sommario
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale 5
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia 5
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 5
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 5
7. Recesso in caso di sinistro 6
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 6
11. Rinvio alle norme di legge 6
13. Efficacia temporale delle garanzie 7
14. Elementi per il calcolo del premio 7
15. Coassicurazione e delega 7
17. Produzione di informazioni sui sinistri 8
18. Assicurazione presso diversi assicuratori 8
19. Tracciabilità dei flussi finanziari 8
20. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 9
22. Assicurazione per conto di chi spetta 9
23. Obblighi di riservatezza e segretezza 9
24. Modifiche dell’assicurazione 9
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione Furto 9
25. Oggetto dell’Assicurazione Furto e Rapina 9
30. Oggetto dell’Assicurazione Portavalori 11
33. Recupero delle cose rubate 12
35. Riduzione della somma assicurata e reintegro automatico 13
37. Infedeltà dei dipendenti 13
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri 13
38. Obblighi in caso di sinistro 13
39. Esagerazione dolosa del danno 13
40. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 14
41. Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti 14
43. Pagamento dell’indennizzo 14
44. Limite massimo dell’indennizzo 14
46. Liquidazione separata per ciascuna partita 15
47. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 15
Allegato A – Enti e somme assicurate 17
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti 18
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’ | Quella svolta in qualità dall’Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. |
BROKER | La GBSAPRI S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker). |
CONTENUTO | Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi, quadri ed oggetti d’arte, raccolte e collezioni in genere nonché tutti gli impianti, le attrezzature, apparecchiature elettriche, elettroniche, informatiche, elettromedicali e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, i pezzi di ricambio, i componenti, le scorte alimentari e tutti i materiali relativi all'attività dell'Assicurato, anche situati all'aperto, siano essi di proprietà, in uso o detenzione a qualsiasi titolo ovvero per i quali l’Assicurato abbia comunque un interesse assicurabile, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi targati e gli enti per cui esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato. |
CONTRAENTE | La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione – Comune di Inveruno. |
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
PARTITA DI POLIZZA | Raggruppamento di beni al quale è attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso. |
PERIODO ASSICURATIVO | Durata della copertura ai fini dell’applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato. |
POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta alla Società. |
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro. |
SCOPERTO | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
XXXXXXX’ | L'impresa assicuratrice. |
SOMME ASSICURATE | Le somme convenute nel presente capitolato che, salvo eventuali sotto limiti per sinistro/anno, rappresentano la massima esposizione della Società. |
STABILIMENTI | Tutti gli immobili dove sono ubicati i beni dell'Assicurato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi, o comunque, ove abbia un interesse assicurabile. |
VALORI | Denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Xxxxx e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile. |
Sezione 1 – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale
1. Prova del contratto
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia
È prevista la rateazione annuale del premio.
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con mail PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
⮚ Per il Contraente: xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
⮚ Per il Broker: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
⮚ Per la Società:
4. Variazioni del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può
segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all’art. 4 (variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui all’Allegato A) .
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.
6. Clausola di recesso
In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’ art. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l’eventuale integrazione del premio.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
7. Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni con lettera Raccomandata A.R. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali) e 6 (clausola di recesso) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione.
9. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
10. Foro competente
In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.
11. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
12. Durata del contratto
Il presente contratto ha la durata di anni 2, mesi 0 e giorni 0, a decorrere dalle ore 24 del 31.10.2018 fino alle ore 24 del 31.10.2020 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita.
Il pagamento dei premi sarà frazionato come segue:
• 1°Rata: 31.10.2018 – 31.12.2018;
• 2°Rata: 31.12.2018 – 31.12.2019;
• 3°Rata: 31.12.2019 – 31.10.2020.
Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuale ed economiche in vigore – per un periodo minimo di 180 giorni – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.
00. Efficacia temporale delle garanzie
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
14. Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell’offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.
15. Coassicurazione e delega
A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici (delegataria e Coassicuratrici) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.
16. Clausola Broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
▪ che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
▪ di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
▪ che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
▪ che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
▪ che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “pagamento del premio”;
▪ che l’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la medie delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
▪ che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l’Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
▪ che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.
Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni dall’avvenuta variazione.
17. Produzione di informazioni sui sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
▪ Numero del sinistro attribuito dalla Società;
▪ Numero di polizza;
▪ Data di accadimento dell’evento:
▪ Data della denuncia;
▪ Periodo di riferimento;
▪ Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) Sinistro agli atti, senza seguito;
b) Sinistro liquidato, in data con liquidazione pari ad €. ;
c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. .
In caso di mancato rispetto di quinto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,50% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad
€. 350,00.
La Società s’impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d’intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
18. Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
19. Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del
Governo della Provincia, della notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..
20. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
21. Regolazione del premio
- Articolo non operativo -
22. Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
23. Obblighi di riservatezza e segretezza
La Società ha l’obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.
24. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.
Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione Furto
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1) L’eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
25. Oggetto dell’Assicurazione Furto e Rapina A - Danni al contenuto
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, a condizione però che sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b), c) e d) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) perdita o danneggiamento del contenuto degli stabilimenti dell'Assicurato, causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi;
c) furto con destrezza;
d) rapina avvenuta nei locali di pertinenza dell'ente quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
e) furto commesso dai dipendenti o agevolato da colpa grave dei dipendenti o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.
La garanzia è altresì prestata per le attrezzature all'esterno dei locali, ma comunque nell'ambito e/o nell'ambito di disponibilità dell'Ente purché fisse per uso e destinazione.
B - Danni ai Valori
La Società si obbliga inoltre ad indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, furto con destrezza, rapina, estorsione, da chiunque o comunque commessi.
Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.
Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di qualsiasi Utente dell'Assicurato o di qualsiasi incaricato dell’utente, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di:
a) qualsiasi causa, mentre detti valori si trovano entro gli stabilimenti dell'Assicurato in locali non aperti al pubblico;
b) rapina o scippo subito dagli Utenti o dai loro rappresentanti mentre si intrattengono negli stabilimenti dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati dall'Assicurato.
Sono comunque esclusi i danni auto provocati o simulati dagli utenti o loro rappresentanti.
Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.
La garanzia è estesa altresì alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti e con l’applicazione della franchigia indicati nel successivo Allegato B.
Le garanzie di cui ai punti A e B sono estese a:
1) Furto con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata, durante i periodi di chiusura diurna, serale e notturna, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
2) Furto commesso dai dipendenti: l’assicurazione è operante anche nel caso che l’autore del furto sia un dipendente dell’Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi,
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali;
3) Xxxxx commesso con chiavi autentiche: l’assicurazione è operante nel caso in cui l’autore del furto, estraneo all’Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con xxxxxx;
4) Rapina ed estorsione avvenuta nei locali assicurati anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevati dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
5) Atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati: la garanzia si intende prestata con un limite di indennizzo annuo e per sinistro indicato nel successivo Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza;
6) Guasti cagionati da ladri in occasione di furto, estorsione e rapina, consumati o tentati, per danneggiamenti alle cose assicurate, ai locali contenenti le cose assicurate stesse od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compreso camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte: tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo e per sinistro indicato nel successivo Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
7) Archivi di documenti e registri: la Società risarcirà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo per evento e per anno indicato nel successivo Allegato B alla presente polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel successivo Allegato B alla presente polizza.
26. Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare;
b) causati o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato;
c) verificatisi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoto, terremoto;
d) verificatisi in occasione di contaminazioni radioattive, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
e) commessi e/o agevolati con dolo dai dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato durante l'orario di lavoro; nonché dai dipendenti incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
f) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione e scoppio provocati dall'autore del reato.
27. Franchigia
Resta convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente la Franchigia per sinistro prevista nel successivo Allegato B, fatte salve franchigie e/o scoperti più elevati che siano indicate espressamente per particolari garanzie.
28. Mezzi di chiusura
La garanzia assicurativa è operante anche quando, per qualsiasi motivo, presso gli stabilimenti della Contraente non esistano o non siano operanti mezzi di protezione e di chiusura sufficienti.
Limitatamente alla garanzia del Furto di denaro e valori, l’assicurazione è operante alla condizione, che si considera essenziale per la efficacia del contratto, che i il denaro e i valori siano riposti in cassetti, mobili, armadi o registratori di cassa chiusi a chiave.
29. Veicoli in ricovero
Qualora il furto, la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto e della franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza, che rimarranno a carico del Contraente o dell’Assicurato stesso.
30. Oggetto dell’Assicurazione Portavalori
La presente assicurazione è riferita a tutti i dipendenti del Contraente quando svolgono, per conto del medesimo, la mansione di portavalori.
A. L'assicurazione è prestata contro:
▪ il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
▪ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
▪ il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
▪ la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
commessi sulle persone assicurate, adibite al trasporto dei valori indicati in polizza, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.
B. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone adibite al trasporto (portavalori ed accompagnatori):
- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori,
- siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni, e siano dipendenti del Contraente. Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia privata sono convenzionalmente equiparati a “dipendenti”.
La garanzia è operante anche quando i beni oggetto della presente assicurazione sono affidati ad Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti della Contraente, a condizione che limitatamente ai Valori si avvalgano di mezzi blindati. In tal caso la presente assicurazione copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto dalla Contraente a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente dagli Istituti specializzati.
C. L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
D. Per servizio esterno si intende sia quello svolto all’interno dei locali del Contraente sia quello svolto all’esterno dei medesimi;
X. Xxxxxxx si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse;
F. Modalità dei trasporti - Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
• fino a Euro 25.000,00 da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione;
• oltre Euro 25.000,00 e fino a Euro 50.000,00 da due dipendenti con qualsiasi mezzo di locomozione. Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dalla polizza in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato.
Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste al precedente comma A saranno considerati unicamente il denaro contante, le monete, i metalli preziosi e rari nonché preziosi ad uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiarie, le cedole, i titoli al portatore, i francobolli, i valori bollati.
Per ogni sinistro riferito alla garanzia di cui al presente articolo di polizza, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto e la franchigia indicate nel successivo Allegato B alla presente polizza.
X. Xxxxx convenuto che per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente la Franchigia per sinistro prevista nel successivo Allegato B, fatte salve franchigie e/o scoperti più elevati che siano indicate espressamente per particolari garanzie.
31. Anticipo indennizzo
Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00.=. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell'anticipo.
32. Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
A deroga di quanto disposto dall’art. 1907 Codice Civile, l’assicurazione è prestata nella forma a Primo Xxxxxxx Xxxxxxxx.
00. Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente/Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione mentre il resto spetta alla Società.
34. Titoli di credito
Per i titoli di credito rimane stabilito che:
a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;
b. l’Assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci;
c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
35. Riduzione della somma assicurata e reintegro automatico
In caso di sinistro, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti. Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato.
Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi, dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.
36. Scippo
L’assicurazione copre il furto commesso strappando di mano o di dosso i beni assicurati nei limiti della somma indicata al successivo Allegato B.
37. Infedeltà dei dipendenti
La Società presta la garanzia, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Sezione 3 – Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx
00. Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
2) darne avviso al Broker entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile.
Il Contraente deve altresì:
1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Broker;
2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
39. Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
40. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
41. Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.
42. Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 30 (Obblighi in caso di sinistro);
4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 32 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
43. Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dal contratto.
44. Limite massimo dell’indennizzo
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art. 1914 del Codice Civile.
45. Chiusura inchiesta
In caso di danno, l’Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; l’Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l’evento riguardante il sinistro considerato. L’Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l’indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
46. Liquidazione separata per ciascuna partita
Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato separatamente per ciascuna partita come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
47. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Compagnia.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse liquidato.
Disposizioni finali Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Dichiarazioni Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 4 Variazione del rischio
Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Art, 6 Clausola di recesso
Art. 7 Recesso in caso di sinistro
Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Art. 10 Foro competente
Art. 12 Durata del Contratto Art. 16 Clausola Broker
Art. 17 Produzione informazioni sui sinistri
Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori Art. 38 Obblighi in caso di sinistro
Data __/__/ | |
La Società | Il Contraente |
Allegato A – Enti e somme assicurate
Partita | Somme Assicurate | |
1 | Contenuto in genere | € 20.000,00 |
2 | Valori in cassaforte | € 15.000,00 |
3 | Garanzia Portavalori | € 3.000,00 |
Totale somme assicurate | € 38.000,00 |
Data / / | |
Il Contraente | La Società |
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.
Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l’indennizzo verrà corrisposto all’assicurato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di seguito specificato.
Garanzia | Limiti d’indennizzo per sinistro e per annualità | Scoperti o franchigie |
Furto e rapina – franchigia fissa per sinistro | // | € 250,00, salvo quanto diversamente indicato |
Smarrimento valori | € 500,00 per sinistro e per anno | € 100,00 |
Atti vandalici | € 5.000,00 per sinistro | // |
Anticipi indennizzi | Max 50% per danni di almeno € 25.000 | // |
Mezzi di chiusura | // | Scoperto 20% |
Guasti cagionati dai ladri | € 10.000,00 per sinistro | // |
Archivi, documenti e registri | € 5.000,00 | // |
Utilizzo di veicoli ricoverati | // | Scoperto 20% |
Portavalori | // | Scoperto 10% con franchigia minima € 250,00 |
Scippo | // | € 250,00 per sinistro |
Furto con destrezza | Max € 2.500,00 per sinistro e per anno | € 250,00 per sinistro |
Data / / | |
Il Contraente | La Società |