SCHEMA DI CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA E DEGLI AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI E LOCALI”
Allegato 1
SCHEMA DI CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA E DEGLI AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI E LOCALI”
TRA
l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, per il seguito denominato "ACI", con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxxxx, 0 (Partita IVA: 00907501001), rappresentato per la stipula del presente contratto da
………………………………………………………………………………………………………………….
E
la Società ……………………, per il seguito denominata "Società", con sede in… ,
via …………………….…….. (Partita IVA: n………………..), in persona del ,
in qualità di ;
premesso che
♦ L’Automobile Club d’Italia ha avviato un importante processo di cambiamento, che vede il passaggio da un modello contabile di tipo finanziario ad un nuovo modello contabile di tipo economico – patrimoniale, con conseguente adozione di principi e schemi di budget/bilancio di tipo civilistico recepiti in un nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità e supportati, sotto il profilo informativo, dall’implementazione di SAP quale sistema informativo integrato di tipo ERP che consentirà una gestione integrata e flessibile di tutti i processi;
♦ la Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione, su proposta della competente Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, ha rappresentato la necessità di individuare una società che svolga una specifica ed adeguata attività di formazione del personale dell’Ente al fine di fornire al personale amministrativo e dirigenziale l’acquisizione del know how sui processi, sulle nuove procedure ed i relativi flussi, nonché una conoscenza approfondita sui cambiamenti connessi all’adozione del nuovo sistema;
♦ a tal fine l’ACI ha avviato l’espletamento di una procedura aperta n.31/2010, indetta con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n……… del 17.03.2010;
♦ la Società ……………………….è risultata aggiudicataria della procedura n.31/2010, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri previsti al paragrafo 8.1 del disciplinare di gara;
♦ la Società dichiara di possedere l’organizzazione, i mezzi e le risorse per fornire i servizi oggetto del presente schema di contratto;
♦ la Società dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto, dai suoi allegati, nonché dal bando e dal disciplinare, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni negoziali e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
♦ la Società ha prestato cauzione sotto forma di fideiussione bancaria per un importo di €
…………..…………, nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
♦ la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
♦ l’efficacia del contratto è condizionata risolutivamente all’esito delle verifiche in corso presso i competenti Enti, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
ART.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
1. La fornitura ha ad oggetto la progettazione e l’erogazione di attività di formazione ed addestramento del personale dell’Ente sui nuovi processi amministrativo-contabili dell’ACI, nonché sulle modalità procedurali ed operative a supporto dei suddetti processi, in conformità alle condizioni ed alle modalità indicate nel Capitolato tecnico (Allegato 2), che costituisce parte integrante del presente schema di contratto:
2. In particolare, costituisce oggetto specifico della fornitura:
a. la progettazione dell’attività formativa ed il relativo disegno di dettaglio avente ad oggetto gli aspetti teorici e pratici connessi al modello di contabilità economico – patrimoniale e le nuove logiche che governano i processi amministrativo – contabili (come descritti al paragrafo 2 del capitolato tecnico - allegato 2), nonché le procedure e le modalità operative a supporto dei nuovi processi;
b. la realizzazione dei singoli moduli formativi (si stimano n.23 moduli formativi per n.109 giornate di formazione) e la predisposizione del relativo materiale didattico;
c. l’erogazione dei moduli formativi, intesa come attività di formazione diretta del personale della Sede Centrale dell’Ente avente ad oggetto il nuovo modello di contabilità ed i relativi processi amministrativo – contabili ed in particolare sui moduli n.1, 3, 4, 5, 6, 20, 23, indicati nel capitolato tecnico ;
d. l’erogazione dei moduli formativi, intesa come attività di formazione del team di risorse interne (trainer) dell’Ente (n.2 o più team di risorse per un totale di circa n.10 trainers) che effettuerà la formazione diretta del personale degli Uffici Periferici dell’ACI (Uffici Provinciali e Direzioni Regionali) e degli Automobile Club (AC provinciali e locali) ed in particolare sui moduli 2, 16, 17, 19, 21, 22, indicati nel capitolato tecnico;
e. l’erogazione dei moduli formativi, intesa come attività di affiancamento e supporto al personale della società ACI Informatica, direttamente responsabile degli interventi addestrativi sulle nuove modalità operative a sistema, per il personale della Sede Centrale dell’Ente, in particolare sui moduli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, indicati nel capitolato tecnico;
f. l’attività di affiancamento (“tutoraggio”) ai trainers che svolgono attività di formazione per gli Uffici Periferici e gli Automobile Club provinciali e locali, in aula, almeno per una sessione formativa affidata a ciascun team di formatori;
g. l’attività di coordinamento del progetto formativo, con la sintesi delle principali evidenze emerse;
h. l’attività di valutazione dell’attività formativa con la redazione, alla conclusione delle attività, di un documento indicante i risultati conseguiti e la metodologia utilizzata per valutare l’efficacia dell’intervento formativo.
3. L’ACI si riserva la facoltà di richiedere lo svolgimento di ulteriori sessioni formative, sulla base dei prezzi unitari formulati nell’offerta economica e tenuto conto della normativa in materia di contratti di pubblici.
4. Il progetto formativo è rivolto a circa 900 risorse, secondo quanto specificato al paragrafo 5 del capitolato tecnico (allegato 2), per un totale presunto di n.109 giornate di formazione.
5. Ove necessario, su richiesta di ACI, la Società dovrà fornire la propria collaborazione e il proprio supporto organizzativo per la realizzazione delle sessioni formative nonché svolgere una costante attività di monitoraggio e controllo sulla qualità dell’attività in relazione al perseguimento degli obiettivi del progetto.
ART.2 – ATTIVITA’ COMPRESE NEL SERVIZIO
1. La fornitura comprende le attività di seguito indicate:
• pianificazione delle attività e dei tempi di erogazione dei corsi;
• riunioni preliminari tra gli incaricati della Società e dell’ACI volte a condividere nel dettaglio il piano di lavoro, gli specifici contenuti dei moduli formativi ed il calendario degli incontri;
• incontri periodici con il referente della Società per monitorare l’andamento dell’attività formativa ed il rispetto dei tempi concordati;
• la fornitura del materiale didattico relativo al programma formativo che dovrà essere disponibile in formato elettronico e cartaceo in quantità adeguata al numero dei docenti e dei partecipanti e predisposto in maniera tale da consentire l’inserimento di altro materiale fornito dall’Ente, secondo quanto indicato al paragrafo 4 del capitolato tecnico (allegato 2);
• la redazione di un documento conclusivo indicante i risultati conseguiti e la metodologia utilizzata per valutare l’efficacia dell’intervento formativo, che sarà consegnato ad ACI in forma redazionale e grafica, su supporto cartaceo ed informatico.
2. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni che potranno essere disposte da ACI, nonché a segnalare, tempestivamente, per iscritto, qualsiasi circostanza o difficoltà dovesse sorgere nel corso dello svolgimento del servizio.
3. La Società si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nello schema di contratto e nel progetto organizzativo che si rendessero necessarie per l’ottimale svolgimento dell’attività formativa.
ART.3 – TIMING E SEDI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
1. I moduli formativi dovranno essere articolati in conformità al numero di sessioni e di giornate d’aula previste al paragrafo 2 del capitolato tecnico (allegato 2), secondo le ulteriori modalità organizzative che saranno concordate con le Direzioni Centrali Risorse Umane ed Organizzazione ed Amministrazione e Finanza.
2. Le sessioni di formazione dovranno iniziare nel mese di maggio 2010 e concludersi entro la prima metà del mese di dicembre 2010 secondo il calendario che sarà definito nel corso delle riunioni del team di lavoro.
3. L’attività formativa verrà erogata presumibilmente presso la Sede Centrale dell’ACI, in Roma.
4. Il personale preposto allo svolgimento delle attività formative potrà accedere presso le sedi dell’ACI nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso.
ART.4 – RAPPORTI TRA LE PARTI - MONITORAGGIO
1. Per la realizzazione dell’attività formativa, la Società metterà a disposizione dell’ACI un Gruppo di Lavoro, composto da figure professionali esperte e qualificate che collaboreranno con il personale incaricato da ACI. Il suddetto Gruppo di Lavoro sarà coordinato da un Responsabile al quale l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento della fornitura e che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente in ordine ad eventuali problemi che dovessero sorgere, nonché di garantire l’andamento ottimale del servizio.
2. Il responsabile di progetto della Società, in particolare, dovrà coordinare le attività di competenza necessarie per assicurare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo la pianificazione concordata, monitorare costantemente l’attività al fine di garantire il rispetto del livello di qualità definito nonché partecipare alle riunioni indette dal responsabile di progetto incaricato dall’ACI per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento.
3. Per l’ACI i rapporti relativi all’esecuzione della fornitura in oggetto saranno gestiti da un proprio incaricato.
4. Durante le fasi di progettazione delle attività e di erogazione dei corsi, sono effettuate verifiche per monitorare e valutare lo stato del programma formativo anche al fine di adeguare, senza alcun onere economico aggiuntivo per l’ACI, le attività alle esigenze concrete.
ART.5 – IMPEGNI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETA’
1. La Società si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel pieno rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti, e secondo le condizioni, le modalità ed i termini contenuti ne presente schema di contratto, nel capitolato tecnico (allegato 2), nonché nel progetto tecnico e nell’offerta economica della Società ed in conformità agli accordi che saranno assunti con ACI nel corso degli incontri del team di progetto.
2. La Società si obbliga a compilare e trasmettere mensilmente ad ACI un report dettagliato delle giornate formative svolte e delle altre attività poste in essere per il buon fine della fornitura.
3. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo punto a), comma 2 dell’art.10, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dei servizi, nonché i connessi oneri assicurativi.
4. Nel caso in cui la Società intenda adottare, nello svolgimento della fornitura, strumenti di authoring dei contenuti di cui ACI non sia in possesso, la Società dovrà fornire ad ACI una licenza d’uso dello strumenti senza limiti temporali.
5. La Società garantisce la validità e l’affidabilità delle metodologie impiegate, rendendosi disponibile nei confronti di ACI a verifiche e controlli anche in corso di svolgimento dell’attività.
6. La Società si impegna a garantire che, per lo svolgimento dell’attività formativa, si avvarrà di personale altamente qualificato e formato, dotato delle idonee capacità professionali ed
adeguatamente addestrato in relazione alla specificità del percorso formativo ed agli obiettivi che lo stesso intende perseguire.
7. In particolare, nel caso di sopraggiunta indisponibilità delle figure professionali proposte in sede di gara per causa di forza maggiore o per giustificati motivi, la Società si impegna alla loro immediata sostituzione, senza che venga compromessa la continuità e la qualità delle prestazioni contrattuali; in tal caso, dovrà essere tempestivamente trasmesso all’ACI il curruculum vitae della figura professionale in sostituzione, che dovrà possedere almeno le stesse caratteristiche della risorsa sostituita. In nessun caso, la Società potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali i cui curricula siano stati prodotti in sede di gara, senza la preventiva autorizzazione scritta di ACI. L’ACI si riserva comunque la facoltà di richiedere la sostituzione delle figure professionali proposte qualora non fossero considerate idonee allo svolgimento dell’attività formativa.
ART.6 - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ
1. La Società garantisce di disporre dell’organizzazione, dei mezzi e delle risorse adeguate all’esatto adempimento della prestazione, oggetto del contratto, nonché di essere dotata di autonomia organizzativa e gestionale, assumendo in proprio ogni rischio connesso all’esecuzione del contratto.
2. La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni derivanti e/o connessi allo svolgimento del presente contratto. La Società è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all’ACI, al suo personale e consulenti, ai suoi beni, mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l’ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
4. La Società esonera l’ACI da ogni responsabilità ed onere derivante da eventuali pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione del contratto.
ART.7 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale dedicato alle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile successivamente stipulato per la categoria.
3. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui quest’ultima non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
4. La Società garantisce all’ACI – esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria – tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti.
ART.8 - BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
1. L’ACI non assume alcuna responsabilità nel caso che la Società abbia usato, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi, soluzioni o materiali che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti e rivendicazioni, la Società sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all’Estero di diritti d’autore, di brevetti o di qualsiasi marchio italiano o
estero, incluse le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi l’ACI informerà prontamente per iscritto la Società delle suddette iniziative giudiziarie.
ART.9 - CAUZIONE
1. La cauzione si intende prestata dalla Società a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e verrà svincolata, al termine del rapporto contrattuale, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, secondo quanto stabilito dall’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
2. Come indicato al comma 3 del successivo articolo 12, l’ACI potrà rivalersi direttamente sulla cauzione, per l’applicazione delle penali.
3. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto di incameramento della cauzione, quest’ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ACI. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
ART.10 – CORRISPETTIVI
1. Per il servizio in oggetto, l’ACI corrisponderà alla Società il compenso globale omnicomprensivo di tutte le attività indicate ai punti a, b, g, h del comma 2 del precedente articolo 1 (progettazione ed ogni altra attività connessa inerente l’organizzazione, la valutazione ed il monitoraggio, ect…), che ammonta ad € ……………….., IVA esclusa, come da dettaglio dell’offerta economica che costituisce parte integrante del presente contratto.
2. Con riferimento all’erogazione dei moduli formativi, che saranno liquidati mensilmente, sulla base delle giornate formative effettivamente rese, in conformità a quanto indicato al comma 1 del successivo art.11, si precisano i seguenti importi:
• € , IVA esclusa, per lo svolgimento di ogni giornata di formazione di cui al
punto c (formazione diretta del personale della Sede Centrale) dell’art. 1, comma 2;
• € ………………….. (Euro ……………./00), IVA esclusa, per lo svolgimento di ogni 0,5 giornata di formazione di cui al predetto punto c) (formazione diretta del personale della Sede Centrale);
• € , IVA esclusa, per lo svolgimento di ogni giornata di formazione di cui al
punto d (formazione del team di risorse interne) dell’articolo 1, comma 2;
• € , IVA esclusa, per lo svolgimento di ogni giornata di formazione di cui al
punto e (affiancamento e supporto al personale di ACI Informatica) dell’art. 1, comma 2;
• € …………………, IVA esclusa, per lo svolgimento di ogni giornata di formazione di cui al punto f (“tutoraggio” al team di formatori), dell’art. 1, comma 2;
ART.11 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Società dovrà emettere le seguenti fatture, con indicazione, su ciascuna di esse, della causale del pagamento e del riferimento contabile che sarà successivamente comunicato:
• entro il primo mese dall’inizio dell’erogazione del servizio, una fattura globale relativa alla progettazione dell’attività, alla realizzazione dei moduli formativi ed alla predisposizione del materiale di cui alle lettere a) e b), dell’articolo 1, comma 2;
• con cadenza mensile, una fattura, il cui importo sarà definito sulla base del numero e dell’esatta tipologia delle giornate di formazione effettivamente erogate, come risulteranno dai report di esecuzione delle attività compilati dalla Società, e secondo gli importi indicati nell’offerta economica e nel precedente comma 2 dell’art.10. Nella stessa fattura verrà conteggiato l’importo per l’attività di coordinamento di cui alla lettera g) dell’art. 1, comma 2, svolta nel mese di riferimento.
2. L’attività di cui alla lettera h) dell’art. 1, comma 2, sarà fatturata, a conclusione di tutto il progetto, nell’ambito della fattura relativa alle attività ed ai corsi erogati nel mese di dicembre 2010.
3. Le fatture dovranno essere trasmesse per il pagamento all’ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza – Area Fornitori – via Xxxxxxx, x.0, 00000 Roma – P. IVA 00907501001, casella postale 2389-00100 Roma AD.
4. La Società prende atto che i riferimenti e la documentazione richiesta si intendono requisiti essenziali perché l’ACI provveda, nei tempi di cui al successivo comma 5, al pagamento delle fatture.
5. Il pagamento verrà effettuato, previo riscontro, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura purché completa del suddetto numero di riferimento contabile e previa verifica, da parte di ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente, nonché della correntezza contributiva. Qualora le fatture pervengano incomplete dei suddetti dati, verranno respinte.
6. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante la regolarità dell’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria.
7. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI sospenderà il pagamento e procederà alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per la regolarizzazione della posizione contributiva.
ART.12 - PENALI
1. Qualora la Società fornitrice non rispetti i tempi stabiliti per lo svolgimento dell’attività, nonché per ogni inadempimento alle presenti condizioni e al progetto organizzativo, l’ACI potrà applicare una penale fino ad un massimo del 10% del valore del contratto, in ragione della gravità e criticità delle conseguenze dannose sulla pianificazione delle attività e sul progetto complessivo.
2. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società fornitrice potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro tre giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società fornitrice decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
3. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al precedente art.9.
4. L’applicazione delle penali non esonera la società fornitrice dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
ART.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini convenuti costituiscono motivo di grave inadempienza e, pertanto, qualora la Società, nonostante diffida dell’ACI, non provveda a porvi rimedio ed a predisporre le azioni correttive necessarie per ottemperare agli obblighi contrattuali, l’ACI potrà risolvere di diritto il contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
2. Nel predetto caso, l’ACI potrà risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, notificati con un anticipo di almeno sette giorni.
3. L’ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione.
ART.14 – SEGRETO DI UFFICIO E RISERVATEZZA
1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, ad utilizzare e trattare i dati di cui sia venuta in possesso nello svolgimento del rapporto contrattuale in conformità alla normativa regolante la materia ed alle disposizioni che saranno impartite da ACI.
2. La Società si impegna, inoltre, a non divulgare e a mantenere la massima riservatezza - anche successivamente alla scadenza del contratto – sulle notizie ed i dati relativi all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione del contratto, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi
genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i prestatori e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione del presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
ART.15 - TRATTAMENTO DATI
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art.7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società è obbligata al rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall’ACI, sollevando quest’ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.
ART.16 – OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA
1. La Società, nell’esecuzione del servizio, è tenuta all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle suddette norme e prescrizioni.
2. L’ACI assicura che nei propri luoghi siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e, ove richiesto, si obbliga a fornire alla Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
3. Gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari ad Euro 0,00, in quanto l’oggetto dell’appalto è un servizio di natura intellettuale che non comporta rischi da interferenza.
ART.17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto assoluto divieto alla Società di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al precedente comma, l’ACI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, con incameramento del deposito cauzionale definitivo.
ART.18 – FORO COMPETENTE
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente è competente il Tribunale di Roma.
ART.19 – NORME REGOLATRICI LA FORNITURA
1. La fornitura in oggetto è regolata:
• dalla lettera d’xxxxxx;
• dal presente schema di contratto e capitolato tecnico (allegato 1 e 2);
• dal progetto tecnico della Società;
• dall’offerta economica presentata dalla Società;
• dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
• dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.
ART.20 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all’ACI.
Data
(Per accettazione) LA SOCIETA’
Postilla:
L’Impresa fornitrice dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 1, Oggetto del servizio, comma 5;
Art. 2 Attività comprese nel servizio, comma 3; Art. 5 Obblighi della Società;
Art. 6 Responsabilità della Società;
Art. 7 Obblighi della Società nei confronti del personale; Art. 8 Brevetti e diritti d’autore;
Art. 9 Cauzione;
Art. 11 Fatturazione e modalità di pagamento; Art. 12 Penali;
Art. 13 Risoluzione;
Art. 14 Segreto di ufficio;
Art. 17 Divieto di cessione del contratto; Art. 18 Foro competente;
Data
(Per accettazione) LA SOCIETA’