Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale Mercato Libero
Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale Mercato Libero
Il presente documento contiene le condizioni di fornitura di gas naturale applicate da AMG GAS S.R.L. (di seguito Amg Gas srl o Amg Gas) per tutti i clienti finali per uso domestico (inclusi i condomini uso domestico) e altri usi con consumo fino a
200.000 smc/anno che sottoscrivono una proposta di contratto di Mercato Libero. Esso è parte integrante di ogni singolo contratto di fornitura del Mercato Libero senza che ne occorra la materiale trascrizione ed il Cliente ha diritto di averne copia gratuita.
Art.1 Definizioni e normativa di riferimento
ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;
Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;
Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;
Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, una voltura, o passaggio al FUI o al servizio di default;
Cliente o Cliente finale: è il Cliente domestico, il Cliente altri usi e il Condominio uso domestico;
Cliente domestico: è la persona fisica che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali;
Cliente altri usi: è la persona fisica o giuridica che acquista gas naturale per il proprio consumo non domestico;
Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici di gas naturale che risultino in condizioni di disagio economico così come definiti all’articolo 2, comma 2.3 del TIBEG;
Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato; Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;
Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del
29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 101/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);
Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore; Contratto: è il contratto di fornitura di gas naturale regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;
Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell’art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente;
Documentazione contrattuale: è l’insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di:
a) modulistica per la conclusione dell’offerta;
b) informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell’Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale;
c) nota informativa per il Cliente finale;
d) Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di Gas naturale e per i clienti domestici scheda di confrontabilità;
e) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale e indennizzi automatici;
f) modulistica per l’esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici;
g) modulo per la presentazione dei reclami;
h) informativa sul trattamento per i dati personali;
i) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.
Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;
Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale; Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell’ambito di un Contratto; Fornitore di ultima istanza (FUI): è il/i Fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza Fornitore;
Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;
Gruppo di misura o misuratore: è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura;
Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale;
Parti: sono il Cliente e il Fornitore;
Punto di fornitura: è il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al Cliente;
RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas; Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore;
Servizio di tutela del gas naturale: è il servizio che il Fornitore è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 3 agosto 2007, n. 125/07,
G.U. n.188 del 14 agosto 2007;
Servizi di ultima istanza: sono i servizi erogati dal Fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI;
SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129,
G.U. n.192 del 18 agosto 2010;
Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;
Switching: è (i) l’accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, (ii) l’accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione;
TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;
TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; TIMG: è il Testo integrato morosità gas;
TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
TIVG: è il Testo integrato per l’erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti.
Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell’ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito xxx.xxxxx.xx.
Art.2 Oggetto
2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale al Cliente da parte di Amg Gas srl, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di Gas naturale, nonché gli altri servizi accessori alla stessa.
2.2 Al presente Contratto si applicano le disposizioni della Delibera n. 229/01 dell’ARERA, nonché sue modifiche e integrazioni. In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle “Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di Gas naturale”, (di seguito denominate anche “Condizioni Particolari”) e nelle presenti “Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale Mercato Libero” (di seguito anche “Condizioni Generali”) prevalgono le prime. Inoltre, in caso di conflitto, tra le condizioni contrattuali contenute nelle “Condizioni Particolari” e nelle “Condizioni Generali” e gli allegati contrattuali, prevalgono quelle contenute nelle prime due.
2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato da Amg Gas srl da parte dell’esercente il servizio di default che in precedenza serviva il Cliente.
2.4 Per l’esecuzione del Contratto Amg Gas srl concluderà i contratti per i servizi di trasporto e distribuzione del gas ed eseguirà quanto necessario, anche secondo quanto richiesto dal gestore di rete. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.
2.5 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare il gas naturale messo a disposizione da Amg Gas srl per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.
2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
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Art.3 Conclusione del contratto
3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto da Amg Gas srl una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest’ultimo termine Amg Gas srl comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Xxxxxxxxx si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell’accettazione da parte di Amg Gas srl. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettivo da parte di Amg Gas srl.
3.2 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’Attivazione della fornitura, Amg Gas srl consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.
3.3 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente finale fuori dei locali commerciali, Amg Gas srl è tenuta a fornire al Cliente domestico una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale domestico è d’accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 6 e s.m.i., del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, Amg Gas srl fornisce al Cliente finale domestico la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell’Attivazione della fornitura.
3.4 Amg Gas srl può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere f) e g) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici.
3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
3.6 Nei casi diversi dal cambio di Fornitore (ad esempio voltura, subentro o nuovi allacci), il Cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti.
3.7 Per la attivazione della fornitura degli impianti di utenza a gas il Cliente dovrà adempiere alle disposizioni previste dalle delibere 40/04 e 40/14 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, di seguito ARERA, “Attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” e successive modifiche e/o integrazioni (consultabile sul sito xxx.xxxxx.xx). La attivazione della fornitura resta subordinata alla verifica della documentazione prevista dalla suddetta delibera da parte del Distributore.
Art.4 Procura a recedere
4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Amg Gas srl perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
4.2 Una volta trascorso l’eventuale termine previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest’ultimo richieda l’attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.4, Amg Gas srl esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al precedente Fornitore nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.
Art.5 Diritto di ripensamento
5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali di Amg Gas srl o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:
a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento;
b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.
5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico.
5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento.
5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento.
5.5 Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, Amg Gas srl può chiedere al Cliente
domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
5.6 Le Parti prendono atto che:
a) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
b) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza.
5.7 Nei casi di cui sopra, Amg Gas srl non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.
Art. 6 Revoca della richiesta di switching-attivazione
6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto di gas naturale sia concluso per cambio Fornitore, Amg Gas srl ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:
a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell’eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
b) il mercato di provenienza del Punto di fornitura;
c) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
d) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
e) la data di attivazione del Servizio di default;
f) l’accessibilità o meno del Punto di fornitura;
g) il Fornitore non sia informato dal SII del fatto che siano state promosse in passato, nei confronti del Cliente, iniziative giudiziarie per l’accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell’alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturandone direttamente al Cliente i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati.
In caso di effettivo esercizio della revoca Amg Gas srl non darà esecuzione al contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno così come previsto dal TIMG.
6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, Amg Gas srl può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte di Amg Gas srl, della richiesta di switching entro l’ultima data utile.
6.3 Qualora Amg Gas srl intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.
6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione da parte di Amg Gas srl, il Contratto avrà comunque efficacia.
6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura Amg Gas srl riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l’Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi Amg Gas srl avrà comunque la facoltà di:
a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.
Art.7 Conclusione dei contratti con il Distributore
7.1 Ai fini dell’Articolo 2, Amg Gas srl chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l’accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.
7.2 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
7.3 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne Amg Gas srl in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.
Art.8 Attivazione della fornitura – Decorrenza contratto di somministrazione
8.1 L’Attivazione della fornitura, avverrà solo dopo l’accettazione della proposta di contratto da parte di Amg Gas, ed è subordinata sempre alla verifica positiva da
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parte del Distributore di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’attivazione della fornitura. Salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui l’attivazione avvenga a seguito di voltura, subentro o nuova attivazione, questa avrà luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto.
Il contratto di somministrazione per i nuovi clienti/subentri avrà sempre decorrenza dalla data di installazione e/o attivazione del misuratore effettuata dal Distributore, mentre nei casi di voltura la decorrenza avverrà nei termini previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di modifica della data di avvio, o di mancato avvio della fornitura, l’attivazione avrà luogo nel temine indicato nella comunicazione (lettera, sms o mail) di attivazione della fornitura inviata da Amg Gas srl.
8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata, comunque, almeno nella prima fattura emessa da parte di Amg Gas srl.
8.3 Ove Amg Gas srl non fosse in grado, per cause alla stessa non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.
8.4 Amg Gas si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura di gas naturale qualora il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto e nelle seguenti ipotesi:
a) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o procedure concorsuali;
b) situazione di sospensione e/o chiusura per morosità al momento della richiesta di attivazione del Punto di Riconsegna (pdr) oggetto della fornitura;
c) manomissione e/o anomalia segnalata dal Distributore riguardante il Punto di Riconsegna (pdr) oggetto della fornitura;
d) pregressa morosità e/o situazione debitoria del Cliente nei confronti di Amg Gas e società alla stessa collegate;
e) mancato ottenimento da parte di Amg Gas di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata con la quale Amg Gas ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale;
f) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la fornitura di gas naturale e i servizi direttamente connessi;
g) inefficacia del Contratto di Distribuzione e/o del Contratto di Trasporto per cause non imputabili a Amg Gas.
8.5 La fornitura è in ogni caso condizionata:
– all’esito positivo della verifica sull’assenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore e all’esito positivo delle valutazioni sull’affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L’attività di credit check verrà effettuata, ad esempio, per riscontrare la presenza: (I) di protesti, pregiudizievoli, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti finali appositamente istituite anche dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell’energia elettrica e del gas, (II) morosità relative a diversi contratti intestati allo stesso Cliente, stipulati anche con terzi.
– alle verifiche positive che il Fornitore potrà effettuare presso società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d’ora il trattamento dei propri dati personali.
In caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente, altrimenti le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente.
– al fatto che non si verifichi una mancata attivazione o una mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente;
– alla circostanza che il Fornitore non sia informato del fatto che il Cliente sia stato in precedenza titolare del medesimo PDR o di un altro PDR interrotto a seguito dell’intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l’intervento stesso;
– al fatto che il PDR non sia stato servito nel recente passato dal Fornitore di Default o di Ultima Istanza;
– al fatto che la fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto ovvero che il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo;
– alla circostanza che il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso;
– al fatto che il Fornitore non sia informato della circostanza che il Distributore ha promosso in passato, nei confronti del Cliente, iniziative giudiziarie per l’accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell’alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturandone direttamente al Cliente i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati.
8.6 Il Cliente che subentra nell’utilizzo della fornitura deve darne comunicazione entro 30 giorni al Fornitore e perfezionare la relativa richiesta di fornitura. In difetto di ciò, il consumo del gas sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge rimanendo la responsabilità in capo all’intestatario precedente in caso di mancata disdetta e/o recesso.
8.7 Tutte le richieste di attivazione di fornitura nelle quali sussistano condizioni di morosità verranno accolte solo dopo la presentazione di idonea documentazione comprovante l’estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa.
8.8 La società potrà, per motivate ragioni da comunicarsi al Cliente, non dar corso a richieste di subentro senza la preventiva autorizzazione della proprietà o ente preposto nei casi comprovati di: occupazione abusiva, sfratto esecutivo, impianti con situazioni di pericolo.
Art.9 Condizioni Economiche – Usi del gas – Condizioni tecniche di erogazione del servizio – Gestione della connessione
9.1 Il prezzo è riportato nelle Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di Gas naturale oltre, qualora non comprese, le componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (Dell. ARG/gas 159/08 (RTDG) e ARG/gas 64/09 (TIVG) dell’ARERA, e successivi aggiornamenti) valide per la località ove è ubicata la fornitura a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione, Vendita al dettaglio e ulteriori oneri di sistema, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, dell’IVA e di eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall’ARERA o definiti dal Distributore locale e di ogni altro onere fiscale disposto per legge a carico del Cliente.
9.2 I corrispettivi addebitati al Cliente finale sono adeguati in funzione del valore del PCS convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione per la località dove è ubicata la fornitura. I volumi di gas per la fatturazione sono espressi in Standard metro cubo (Smc); nel caso i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard verranno adeguati mediante l’applicazione del Coefficiente “C” di conversione dei volumi misurati per il gas naturale, ai sensi della RTDG come determinato dal Distributore.
9.3 I corrispettivi di cui al presente articolo devono essere considerati al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o futuri. I diritti, tributi, gli altri eventuali oneri non solo fiscali e le relative addizionali presenti e futuri applicabili per legge o per disposizione dell’Autorità Competente sono da considerarsi a carico del Cliente, che fa esente il Fornitore da qualsiasi responsabilità derivante dalle mendaci dichiarazioni rilasciate a quest’ultimo dal Cliente medesimo, dal mancato pagamento dei succitati diritti, tributi, oneri ed addizionali o da qualsiasi violazione delle vigenti norme in materia, fatto salvo quanto previsto dalla legge a carico del Fornitore. Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti saranno, salvo diversa disposizione di legge, a carico del Cliente. Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore entro congruo termine idonea documentazione per consentire a quest’ultimo l’eventuale applicazione di aliquote agevolate; in caso contrario il Fornitore applicherà le aliquote ordinarie previste dalla legge. Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare dovrà, qualora necessario, essere comunicata al Fornitore in tempi ragionevoli per consentire allo stesso l’applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla legge.
9.4 Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, all’atto della sottoscrizione del contratto, l’uso che intende fare del gas e la portata richiesta (mc/h), o la classe del contatore, al fine di consentire sia una corretta applicazione delle accise e dell’iva che altri adempimenti connessi. Il Cliente non può utilizzare il gas per usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di fornitura né cederlo sotto qualsiasi forma a terzi. In caso contrario il Fornitore provvederà a risolvere il contratto con la cessazione della fornitura. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata. Il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccedenza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso del gas in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicurezza. Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore anche previa modifica/integrazione del contratto di somministrazione e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore.
9.5 Il Cliente è responsabile dell'esattezza e della veridicità dei dati relativi alla destinazione e all’uso della fornitura di gas sulla base di quanto dallo stesso dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, qualora sia errato l’uso della fornitura dichiarato, Amg Gas srl potrà addebitare al Cliente i maggiori corrispettivi, le imposte che nel frattempo non ha pagato nonché le sanzioni eventualmente comminate ad Amg Gas srl in conseguenza dell’errata o non veritiera informazione relativa alla destinazione d’uso.
9.6 Consegna del gas naturale:
Il gas verrà somministrato in corrispondenza del punto di riconsegna dell’impresa di distribuzione, situato sulla rete di distribuzione del gas metano, che alimenta gli impianti di utenza al servizio del Cliente e dove a tutti gli effetti si intenderà effettuata la consegna del gas.
Il Cliente non può utilizzare il gas per usi diversi da quelli dichiarati, né cederlo sotto qualsiasi forma a terzi ed è tenuto a comunicare a Amg Gas srl ogni variazione dei dati funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione. Amg Gas srl non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso del gas in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicurezza e non sarà responsabile di alcun danno all’impianto interno del Cliente derivante dalla presenza di impurità nel gas somministrato ovvero dalla eventuale variazione di pressione nella somministrazione, con la conseguenza che il Cliente
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non avrà diritto ad alcun risarcimento derivante dalla qualità e dalla pressione del gas.
9.7 Servizio di Distribuzione:
9.7.1 Il servizio di distribuzione sull’impianto di distribuzione o rete di distribuzione cui è collegato il Punto di Riconsegna viene garantito dall’Impresa di Distribuzione Locale che gestisce o è proprietaria dell’impianto stesso.
9.7.2 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l’Impresa di Distribuzione Locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento di tale servizio e rende disponibile un recapito di Pronto Intervento per le emergenze.
9.7.3 Per quanto precede, Amg Gas srl non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale. In nessuno dei suddetti casi il Cliente avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del contratto.
9.8 Interventi sulle apparecchiature e verifiche:
Le richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a Amg Gas srl, la quale si farà carico di veicolarle al Distributore Locale responsabile del servizio, in conformità a quanto previsto nella Delibera dell’ARERA n.120/08 e successive modifiche e/o integrazioni (consultabile sul sito xxx.xxxxx.xx). AMG GAS, ai sensi della suddetta Delibera, si impegna inoltre, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell’interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore Locale l’esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Riconsegna, quali a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione di fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Sono a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore Locale per tutte le prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di Rete (Allegato 2 Del. ARERA n. 108/06 e successive modifiche e integrazioni consultabile sul sito xxx.xxxxx.xx).
9.9 Il Cliente riconoscerà a Amg Gas, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite la stessa Amg Gas, un corrispettivo di importo pari a 23 (ventitré) euro a titolo di oneri amministrativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate quelle precedentemente enucleate nel presente articolo e le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura, subentro, sospensione e riattivazione per morosità.
Art. 10 Durata del contratto, rinnovo e recesso
10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.
10.2 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all’altra Parte.
10.3 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con Amg Gas srl secondo i tempi e le modalità definite dall’Autorità.
10.4 Amg Gas srl garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.
10.5 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura deve effettuare una comunicazione scritta, anche mediante apposita modulistica predisposta dalla Amg Gas srl contenente almeno i dati identificativi del Cliente, i dati identificativi del Fornitore e i recapiti telefonici e mail, da far pervenire alla Amg Gas srl presso i punti Cliente, o a mezzo posta ordinaria, o all’indirizzo mail xxxx@xxx.xx.xx.
10.6 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l’accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all’esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale per indisponibilità del Cliente, il Distributore effettuerà i tentativi di disattivazione secondo la normativa vigente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali oneri o prelievi di gas naturale effettuati tra la richiesta e la cessazione della fornitura, saranno comunque posti a carico del Cliente.
10.7 Il Fornitore provvederà ad emettere l’ultima bolletta, accreditando l’eventuale deposito cauzionale versato dal Cliente ed addebitando le spese di chiusura del servizio di fornitura, nella misura vigente al momento della chiusura del rapporto contrattuale.
Art.11 Fatturazione e pagamenti
11.1 La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 11.13. Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente “C” applicabile.
11.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l’autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura da Amg Gas srl.
11.3 La fatturazione avverrà in modalità elettronica, in conformità alla normativa vigente (L.205/2017 Legge di Bilancio 2018). Le fatture in formato elettronico saranno trasmesse ai Clienti mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, secondo le regole stabilite dalla stessa Agenzia. I Clienti soggetti IVA riceveranno la fattura elettronica tramite il canale da loro prescelto (Codice Destinatario o indirizzo PEC) e, in ogni caso, la fattura elettronica originale sarà sempre disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’AMG Gas srl invia a tutti i Clienti, secondo le modalità previste nel art. 11.4 il documento, contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali contenuti nella fattura elettronica e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente. Si precisa che il documento trasmesso per via telematica o per via cartacea non è valido ai fini IVA.
11.4 I documenti contenenti i dati di fatturazione consistono nella “bolletta sintetica” redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e negli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: tramite comunicazione scritta da far pervenire alla Amg Gas srl presso i punti Cliente, o a mezzo posta ordinaria, o all’indirizzo mail xxxx@xxx.xx.xx.
11.5 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione del documento contenente i dati di fatturazione, Amg Gas srl rende disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx.xx la “Guida alla lettura delle voci di spesa”, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la “Guida alla lettura delle voci di spesa” attraverso comunicazione scritta da far pervenire alla Amg Gas srl presso i punti Cliente, o a mezzo posta ordinaria, o all’indirizzo mail xxxx@xxx.xx.xx.
11.6 I documenti contenenti i dati di fatturazione possono essere resi disponibili al Cliente tramite posta elettronica (esclusivamente ai soggetti che hanno fornito ad Amg Gas srl il proprio indirizzo di posta elettronica) e nel sito web di Amg Gas srl, xxx.xxx.xx.xx nell’area riservata ai clienti previa registrazione sul sito.
11.7 Amg Gas srl si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 (dieci) euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.
11.8 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti di Amg Gas srl, è riconosciuta la facoltà ad Amg Gas srl di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi Amg Gas srl informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all’interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Amg Gas srl la restituzione del credito mediante richiesta scritta per importi superiori a euro 100.
11.9 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di scadenza indicato nella bolletta che non può essere inferiore ai termini indicati dall’ARERA e pari ad almeno 20 giorni decorrenti dalla data di emissione della bolletta.
11.10 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 2.3 in relazione a fatture emesse e non pagate all’esercente il Servizio di default, oggetto di cessione del credito maturato da quest’ultimo al Fornitore entrante.
11.11 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore di Amg Gas srl in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. Nel caso in cui il Cliente scelga di effettuare il pagamento tramite mandato SEPA Direct Debit, l’obbligo della prenotifica si intende assolto tramite l’invio del documento contenente i dati di fatturazione di cui all’art. 11.4. Qualora il Cliente richieda l’addebito in conto delle disposizioni SEPA Direct Debit successivamente alla sottoscrizione del Modulo, ovvero il Modulo non sia stato compilato correttamente nell’apposita sezione o qualora il Contratto venga concluso con mezzi di comunicazione a distanza, l’addebito in conto potrà essere efficace solo dopo che il Amg Gas srl avrà ricevuto, debitamente compilato e sottoscritto, il mandato per l’autorizzazione di addebito in conto, unitamente alla copia di un documento di identità dell’intestatario del conto corrente in corso di validità. Resta inteso che in tali casi, fino a quando non sarà efficace il mandato per l’autorizzazione di addebito in conto, il pagamento delle fatture dovrà avvenire mediante le modalità indicate in fattura e al Cliente verrà addebitato il deposito cauzionale secondo l’art.13. Amg Gas srl si riserva la possibilità di revocare il mandato SEPA Direct Debit previa comunicazione al Cliente.
11.12 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, Amg Gas srl è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore;
c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati da Amg Gas srl. In caso di stima propria, Amg Gas srl determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio della media dei consumi degli ultimi due anni, modulato con l’applicazione delle curve termiche di prelievo stabilite dall’ARERA. In mancanza del consumo storico sarà applicato un consumo presunto standard stabilito in base alla tipologia di uso della fornitura.
Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale Mercato Libero
11.13 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, autolettura e l’altra.
Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero
11.14 La periodicità di fatturazione è fissata secondo quanto previsto dall’ARERA nella Delibera 463/2016/R/com e s.m.i. e come di seguito indicato:
Tipologia di clienti Frequenza emissione fatture
Inferiore a 500 Smc/anno Almeno quadrimestrale
Tra 500 e 1.500 Smc/anno Bimestrale
Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero
Uguale o superiore a 5.000 Smc/anno Mensile
Qualsiasi livello di consumo Mensile
11.15 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale secondo quanto previsto dalla normativa vigente così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale e tabella indennizzi automatici che costituisce parte integrante del presente Contratto.
11.16 Il Fornitore informa il Cliente dell’esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze nella prima bolletta utile.
11.17 In caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misuratore accessibile, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore secondo le modalità previste dall’art. 16.4 nonché dalla normativa in materia di qualità commerciale ed in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo versato dal Distributore locale competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
11.18 La Fattura di chiusura del servizio è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di documento riportante i dati di fatturazione inviati in formato cartaceo, il termine per l’emissione è pari all’ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.
11.19 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.19, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, l’indennizzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale e tabella indennizzi automatici che costituisce parte integrante del presente Contratto.
11.20 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione del Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto all’indennizzo automatico previsto dalla normativa vigente a carico del Distributore per il tramite del Fornitore secondo le modalità previste dall’art. 16.4.
Art.12 Rateizzazione
12.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in bolletta, senza possibilità di rateizzazione delle somme dovute, salvo il caso di fatturazioni anomale e nel caso in cui vi sia un mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista al superiore art. 11, nonché per i clienti titolari di bonus sociale. All’infuori dei casi superiormente indicati, qualora venga, comunque, effettuata dal Cliente una richiesta motivata di rateizzazione degli importi dovuti, resta nella facoltà della Amg Gas, a suo insindacabile giudizio, di concedere al Cliente la chiesta rateizzazione delle somme dovute o di parte di esse. Sulle somme rateizzate dovranno sempre essere calcolati gli interessi di mora ai sensi dell’art. 14.
12.2 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute in un’unica soluzione.
Art.13 Garanzie a carico del Cliente finale
13.1 All'atto della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, il Fornitore può richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni contrattuali da quest’ultimo assunti, un deposito cauzionale o altre forme di garanzia equivalenti, quali a titolo esemplificativo e non tassativo: fideiussioni bancarie e/o assicurative, ipoteche, etc…. Per il Cliente domestico l’ammontare del deposito cauzionale sarà calcolato nel rispetto dei limiti previsti dall’ARERA; verrà addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. Per il Cliente altri usi e per i condomini l’ammontare del deposito cauzionale sarà calcolato nel rispetto dei limiti
previsti dall’ARERA, inoltre AMG Gas si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in aggiunta al deposito cauzionale, altre forme di garanzia specificate nell’art. 13.2.
Il Fornitore, in caso di insolvenza del Cliente, può incamerare tale deposito, fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente documento e della legge e fatturare nuovamente al Cliente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella successiva fattura. Il deposito cauzionale, all’occorrenza e previa detrazione delle somme di cui sopra, è rimborsato contestualmente all’emissione dell’ultima bolletta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto.
13.2 (Per il Cliente altri usi e per i condomini) Il Cliente, qualora preliminarmente alla conclusione del contratto Amg Gas a suo insindacabile giudizio lo richieda quale condizione necessaria per l’avvio della fornitura, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito o assicurativo almeno 15 (quindici) giorni prima della data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, garanzia (fideiussione) bancaria o assicurativa “a prima richiesta” (conforme al testo fornito dalla Amg Gas) in favore di Amg Gas srl, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 4 (quattro) mesi di fornitura calcolato sulla base dei consumi medi mensili previsti dal presente Contratto, oltre IVA, oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di gas naturale. L’importo della garanzia verrà comunicato da Amg Gas entro un congruo termine affinché il Cliente possa provvedere al suo rilascio come previsto dal presente articolo. Amg Gas si riserva la facoltà di procedere nel corso del contratto all’adeguamento della detta garanzia in funzione degli incrementi o decrementi dei consumi del Cliente.
Inoltre, in corso di vigenza del Contratto, qualora il Cliente dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione del Contratto, tale da pregiudicare il fido concesso, Amg Gas potrà richiedere la predetta garanzia, l’importo e le condizioni riportate al punto che precede, previa comunicazione scritta che fisserà un termine di 15 (quindici) giorni per accendere la citata garanzia.
La suddetta fideiussione resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi dalla scadenza. In caso di rinnovo contrattuale, il Cliente si impegna a rinnovare negli stessi termini anche la suddetta fideiussione o a rilasciarne una nuova alle stesse condizioni che verranno indicate dalla Amg Gas. In caso di escussione da parte di Amg Gas di detta garanzia (in tutto o in parte), il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dall’escussione. In caso di mancato rilascio o di variazione parziale della predetta fideiussione da parte del Cliente entro i termini previsti, Amg Gas avrà facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Lo svincolo della fideiussione a garanzia del corretto pagamento delle somme dovute per la fornitura, avverrà da parte di Amg Gas, comunque, solo allorquando verranno adempiuti tutti gli obblighi da parte del Cliente.
13.3 Non è tenuto alla prestazione di deposito cauzionale il Cliente domestico che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.4 Il Cliente domestico sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto venga utilizzata una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle elencate al punto 13.3 o nel caso di sopravvenuta impossibilità e/o revoca di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
Art.14 Interessi di mora
14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, Amg Gas srl richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.
14.2 Amg Gas srl può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
Art.15 Inadempimento del Cliente
15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 11.10, xxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla scadenza della fattura, Amg Gas srl ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
15.2 Il termine di cui al comma 15.1 non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui Amg Gas srl non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale Mercato Libero
15.3 Nel caso in cui Amg Gas srl invii una comunicazione di costituzione in mora nei
90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui Amg Gas srl non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.
15.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti ad Amg Gas srl.
15.5 Amg Gas srl, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In caso di sospensione della fornitura, qualora venga richiesta dal Cliente la riattivazione, Amg Gas srl si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore, oltre alle somme di cui all’art. 9.9.
15.6 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare ad Amg Gas srl la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’Articolo 26 relativo alle comunicazioni.
15.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, Amg Gas srl ha diritto, in ogni momento, di richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa ai sensi dell’articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato da Amg Gas srl come data di Cessazione amministrativa.
15.8 Ove l’intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, Amg Gas srl potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.
15.9 Ove non sia possibile eseguire l’intervento di interruzione della fornitura, Amg Gas srl ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al Distributore la relativa Cessazione amministrativa, in conformità alle previsioni di cui all’art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di default.
15.10 Nel caso cui al precedente comma 15.9, Amg Gas srl è tenuta a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere:
a) copia delle fatture non pagate;
b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale;
c) copia della comunicazione con cui Amg Gas srl ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente;
d) copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell’ultima fattura pagata;
e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.
15.11 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura.
15.12 Il Cliente, nel caso di inesatta esecuzione da parte del Fornitore di quanto previsto nel presente art. 15, ha diritto a ricevere gli indennizzi automatici secondo quanto previsto dalla normativa vigente così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale e tabella indennizzi automatici che costituisce parte integrante del presente Contratto.
15.13 Nel caso in cui al Cliente finale spettino gli indennizzi automatici indicati all’art. 15.12, non potrà essere richiesto allo stesso il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura, fermo restando l’obbligo del Cliente al pagamento delle somme oggetto di morosità oltre gli interessi.
15.14 Al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso, il Fornitore potrà altresì attivare le seguenti procedure: (i) recupero del credito in via stragiudiziale mediante conferimento dell’incarico ad una o più società o studi legali esterni con conseguente addebito al Cliente moroso delle spese e costi da ciò derivanti; (ii) recupero del credito in via giudiziale mediante conferimento dell’incarico ad uno o più legali di fiducia, i cui costi all’esito del giudizio verranno addebitati interamente a carico del Cliente moroso.
15.15 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da Amg Gas all’Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere a Amg Gas, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest’ultima nei confronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al Cliente in fattura.
Art.16 Prestazioni di competenza del Distributore
16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, Amg Gas srl richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG.
16.2 Il Cliente riconoscerà ad Amg Gas srl, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite Amg Gas srl stessa, l’importo che allo stesso sarà addebitato da quest’ultimo, oltre alle somme di cui all’art. 9.9.
16.3 Il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l’impianto di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.
16.4 Nel caso di violazione di standard specifici di qualità di competenza della società di Distribuzione, l’Amg Gas srl è tenuta ad accreditare al Cliente che gli ha chiesto la prestazione, per la quale la società di Distribuzione non ha rispettato il livello specifico, nonché nei casi previsti dalla normativa vigente, l’indennizzo automatico ricevuto dalla medesima società, attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile ovvero mediante rimessa diretta.
Art. 17 Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche
17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas.
17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore Amg Gas srl e/o Distributore qualsiasi evento che possa comportare un’erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
Art.18 Perdite, danni, responsabilità – Ricostruzione dei consumi non correttamente misurati
18.1 Il Cliente è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione, danneggiamento o manomissione del materiale e degli apparecchi presso di lui installati e che sono e rimangono di proprietà del Distributore. Gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occultarli o comunque intervenire sugli stessi in qualsiasi modo. Il Cliente è, quindi, responsabile di ogni anomalia riscontrata su detti impianti derivante dalla violazione dei superiori divieti. Il Distributore, ove rilevi una qualsivoglia anomalia e/o manomissione sugli impianti di sua proprietà, ha facoltà di sospendere immediatamente la fornitura e provvede alla ricostruzione dei consumi, come previsto dalla normativa vigente, attraverso stime ed accertamenti tecnici, riferiti alla potenzialità del misuratore e/o degli apparecchi utilizzatori installati, e/o ai consumi rilevati per analoghe tipologie di utilizzo.
18.2 L’Amg Gas si riserva, altresì, la facoltà di richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti, nonché eventuali danni subiti per la manomissione delle apparecchiature nella misura determinata dal Distributore. Tale richiesta può essere avanzata anche direttamente dal Distributore al Cliente finale.
18.3 Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore, rese necessarie per fatto o nell’interesse del Cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest’ultimo. Il Cliente deve, in ogni caso, consentire l'accesso agli impianti del Distributore per la loro verifica, sostituzione e/o spostamento e per la lettura del gruppo di misura. Inoltre deve consentire la verifica anche del proprio impianto ed apparecchi nel caso in cui interferiscano nell'esercizio della rete del Distributore e in tutti i casi richiesti dalle competenti Autorità.
18.4 L'Amg Gas può, altresì, disporre, a sua discrezione, verifiche agli impianti del Cliente, senza alcuna assunzione di responsabilità verso il Cliente o verso terzi in relazione all'utilizzo del gas ed alla rispondenza dell'impianto alle norme vigenti. In caso di irregolarità il Distributore può sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. Le spese di riattivazione sono a carico del Cliente.
18.5 Il Cliente può richiedere ad Amg Gas la verifica del misuratore. Qualora dalla verifica, eseguita dal Distributore, risultasse uno scostamento superiore ai limiti stabiliti dalla norma UNICIG, il Distributore Locale provvederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione, se accertabile. Qualora i volumi di gas indicati dal misuratore risultassero inattendibili, nel caso di malfunzionamento del
Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale Mercato Libero
gruppo di misura, i prelievi verranno ricostruiti dal Distributore Locale secondo quanto previsto dalla Delibera 572/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (consultabile sul sito xxx.xxxxx.xx). Qualora l'intervento di verifica tecnica sia richiesto dal Cliente ed il misuratore risulti regolarmente funzionante, l'Amg Gas addebita al Cliente il costo sostenuto per la verifica indicato dal Distributore Locale, oltre alle somme di cui all’art. 9.9. La verifica del misuratore può anche essere richiesta da Amg Gas al Distributore.
18.6 Nessun abbuono sul consumo di gas è ammesso per eventuali dispersioni o perdite all’impianto interno del Cliente (dopo il contatore), da qualunque causa prodotte. Amg Gas inoltre non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che ne potessero derivare.
18.7 Il Cliente non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente il gas oggetto del presente contratto. Analogamente il Cliente non può utilizzare il gas in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni. Il Distributore Locale, in caso di accertate irregolarità, ha facoltà di sospendere la fornitura. Le spese di riattivazione sono a carico del Cliente.
18.8 In ogni caso, qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche sopra citate, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del contatore, come previsto dalla normativa vigente, il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio. L’eventuale ricostruzione dei consumi e la relativa comunicazione dal Distributore ad Amg Gas avverrà in base alle modalità e nei tempi fissati dalla normativa vigente.
Il Cliente avrà 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi per inviare la propria opposizione scritta, adeguatamente documentata, all’indirizzo dell’Azienda.
Art.19 Forza maggiore
19.1 Le parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a causa di forza maggiore.
19.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.
19.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.
Art.20 Responsabilità
20.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
20.2 In ogni caso, Amg Gas srl, in qualità di società di vendita è estranea all’attività di distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Amg Gas srl non potrà essere ritenuta responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili ad Amg Gas srl, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico di Amg Gas srl né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
20.3 Amg Gas srl non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore.
20.4 Amg Gas srl non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
Art.21 Clausola risolutiva espressa
21.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
a) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali (nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa);
b) mancata prestazione e/o ricostituzione del deposito cauzionale e/o della garanzia/fideiussione prevista all’art. 13;
c) inefficacia del Contratto di Distribuzione e/o del Contratto di Trasporto per cause non imputabili a Amg Gas srl;
d) impossibilità di procedere alla fornitura di gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Amg Gas srl, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Amg Gas srl nei confronti del Cliente;
e) mancato accesso del Distributore per oltre 365 giorni ai locali dove è ubicato l’impianto di misura;
f) impedimento all’accesso ai misuratori da parte del Distributore per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, operazioni di manutenzione etc.);
g) mendaci dichiarazioni del Cliente circa l’utilizzo del gas e/o utilizzo del gas difforme all’uso dichiarato dal Cliente al momento in cui è stato stipulato il contratto;
h) invio da parte del Distributore di comunicazioni inerenti una anomalia/modifica al misuratore;
i) utilizzo del gas da parte di soggetto diverso dal titolare della fornitura ovvero da parte di soggetto diverso da colui che ha stipulato il contratto;
l) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d’azienda, fusione, scissione etc.);
m) mancato corretto aggiornamento, decorsi 30 giorni dalla richiesta espressa da parte di Amg Gas srl, dei dati anagrafici errati o mancanti inerenti il titolare della fornitura, ovvero mancata comunicazione da parte dell’intestatario della fornitura di dati anagrafici eventualmente mancanti;
n) mancato invio da parte del titolare della fornitura, decorsi 30 giorni dalla richiesta espressa da parte di Amg Gas srl, di certificazioni e/o documentazioni relative alla fornitura stessa;
o) accertamento da parte di Amg Gas srl di intestazione del contratto di fornitura a nome di una persona fisica deceduta, ovvero di persona giuridica non più operativa, non più esistente o cessata;
p) violazione degli artt. 2.5 e 2.6 del presente contratto;
q) impossibilità sopravvenuta nella fatturazione degli importi dovuti per cause imputabili al Cliente.
Il contratto, comunque, si risolverà di diritto senza bisogno di comunicazione alcuna nel caso di invio da parte del Distributore Locale di comunicazioni inerenti l’accertamento di manomissioni al contatore e/o di prelievi fraudolenti di gas nel Punto di Riconsegna oggetto della fornitura.
Art. 22 Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni
22.1 Amg Gas srl si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale e tabella indennizzi automatici che costituisce parte integrante del presente Contratto.
22.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente ad Amg Gas srl utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all’indirizzo xxx.xxx.xx.xx.
22.3 Amg Gas srl provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).
22.4 Se non viene utilizzato l’apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (gas); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice Cliente; un’indicazione sintetica dei fatti contestati.
22.5 Amg Gas srl non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico per le esecuzioni delle prestazioni qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre Amg Gas srl non è tenuta alla corresponsione dell’indennizzo automatico nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico per mancato rispetto del medesimo livello specifico nell’anno solare in corso o in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente finale, per assenza di informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, il codice PDR o, qualora non disponibile, il codice Cliente, una breve descrizione dei fatti contestati e il servizio a cui si riferisce il reclamo.
Art.23 Assicurazione clienti finali gas
23.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.
23.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
23.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.
Art.24 Integrazione del contratto – variazione delle condizioni contrattuali e modifiche unilaterali
Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale Mercato Libero
24.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, eventuali modifiche al contratto dovranno essere proposte e accettate per iscritto.
24.2 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.
24.3 Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente contratto, Amg Gas comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a novanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di esercitare il diritto di recesso, sempre nel medesimo termine decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.
24.4 Durante la vigenza del contratto e qualora ricorra giustificato motivo (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni del contesto normativo di riferimento, variazioni dello scenario economico, presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio), Amg Gas si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta anche digitale inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l’illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri, 5) l’illustrazione che il Cliente finale di gas naturale, avente diritto al servizio di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tal caso la richiesta in forma scritta del Cliente finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all’invio del recesso. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dalla Del. ARG/com 104/10 e s.m.i..
Art.25 Cessione del contratto
25.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte di Amg Gas srl ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte di Amg Gas srl rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c..
25.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente da parte di Amg Gas srl. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.
25.3 È fatto, invece, divieto al Cliente di cedere il Contratto, salvo espressa autorizzazione scritta di Amg Gas. Nei casi di successione nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, cessione, affitto d’azienda ovvero fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte di Amg Gas, il Cliente resterà obbligato in via solidale per l’adempimento del Contratto. In ogni caso il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti i contratti di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti ad Amg Gas srl.
Art.26 Comunicazioni
26.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: posta ordinaria da recapitare al seguente indirizzo: Amg Gas srl, Piazza Xxxxxxxxxx 4, 90123 Palermo – posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxx.xx.xx.
26.2 Amg gas srl provvederà ad inviare le comunicazioni al Cliente all’indirizzo di fornitura ovvero all’indirizzo di recapito comunicato dal Cliente.
26.3 Amg Gas srl si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
26.4 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.
Art.27 Legge applicabile e foro competente
27.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per il Cliente domestico per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. Per il Cliente altri usi per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
Art.28 Risoluzione extra-giudiziale delle controversie
28.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale Amg Gas srl non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx) o, in alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali Amg Gas srl si impegna a partecipare: presso organismi ADR riconosciuti.
28.2 L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Art.29 Oneri Fiscali, Accise, Adempimenti Fiscali, Registrazione e Responsabilità
29.1 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell’autorità competente, al Contratto, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del Cliente, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.
29.2 Le imposte gravanti sui consumi di gas naturale a carico del Cliente, saranno esposte in fattura in voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il Cliente, come previsto nei successivi commi, richieda l’applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa.
29.3 L’applicazione di un trattamento fiscale agevolato (ad es. rispetto all’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria, ovvero delle Accise) verrà effettuata da Amg Gas srl, sulla base di un apposito modulo, ovvero di una istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente al momento della proposta di contratto, riportanti tutti gli elementi necessari all’applicazione del regime fiscale richiesto. In particolare, per il regime dell’IVA, in assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l’aliquota IVA nella misura ordinaria.
29.4 Il Cliente assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e si impegna a tenere indenne e manlevata Amg Gas srl da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, dei moduli, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate ad Amg Gas srl. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall’istanza, dai moduli, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente ad Amg Gas srl, saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Amg Gas srl fosse tenuto a pagare all’Amministrazione Finanziaria.
Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l’aggiornamento dell’istanza, dei moduli, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l’impiego del gas naturale, la destinazione d’uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso da Amg Gas srl al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Amg Gas srl all’Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Amg Gas srl potrà ottenere il rimborso dall’Amministrazione Finanziaria.
29.5 Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del Cliente secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.
29.6 Salvo diverse disposizioni di legge, regolamenti e/o previa espressa dichiarazione del Cliente, Amg Gas srl effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.
29.7 Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevata Amg Gas srl da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un diverso impiego del gas naturale fornita rispetto a quanto dichiarato nel contratto.
29.8 Il contratto di fornitura è soggetto a registrazione ai sensi del dPR n.131 del 26.04.1986 e successive modifiche e integrazioni e normativa tutta correlata. Il relativo onere è a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.
Art.30 Dati personali
30.1 I dati personali forniti dal Cliente ad Amg Gas srl ai fini dell’esecuzione del Contratto, o di cui comunque Amg Gas srl entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali.
Art. 31 - Codice Etico - Modello Di Organizzazione e Obblighi Connessi Amg Gas srl ha reso disponibile copia del Codice Etico e la parte Generale del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla stessa mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito all’indirizzo xxxxx://xxx.xxx.xx.xx. Il Cliente si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti, nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di Amg Gas conseguente alla commissione di reati.
AMG GAS S.R.L. – PALERMO
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
(Codice Di Condotta Commerciale per la Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale ai Clienti Finali - Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com e s.m.i.)
Fornitura Gas – Mercato Libero
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.
Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all’offerta attuale.
Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI1, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito w xx.xxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.
1 PMI: imprese fino a 50 addetti e con un fatturato non superiore a 10 milioni di euro
Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale
Nome impresa: AMG GAS S.R.L.
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o per l’esercizio del diritto di ripensamento:
AMG GAS S.R.L. - Piazza X. Xxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx.
Codice Identificativo o nome del personale commerciale che L’ha contattata: _ Data e ora del contatto: Firma del personale commerciale che L’ha contattata_ _
Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto
Data di presunta attivazione:
La fornitura sarà attivata nei tempi previsti dall’art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale.
Periodo di validità della proposta: 45 giorni
Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI2, se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.
Eventuali oneri a carico del cliente:
Gli eventuali oneri a carico del cliente sono riportati nelle Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale e nelle Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di Gas naturale
2 Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.
Contenuto del contratto
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
• prezzo del servizio
• durata del contratto
• modalità di utilizzo dei dati di lettura
• modalità e tempistiche di pagamento
• conseguenze del mancato pagamento
• eventuali garanzie richieste
• modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
• modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita
Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
• Copia contratto
• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti finali domestici e con esclusione delle offerte non generalizzate di cui al comma 5.2 dell’Allegato A, deliberazione 51/2018/R/com.)
Diritto di ripensamento
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
• 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
• 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.
AMG GAS S.R.L. – PALERMO
INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DI AMG GAS SRL INDENNIZZI AUTOMATICI
Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita definiti dal Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV)
di cui all’Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i.
Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale
Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale
Indicatore | Standard specifico |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 30 giorni solari |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 60 giorni solari 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | 20 giorni solari |
Indicatore | Standard generale |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% |
Indennizzi automatici dovuti per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale
Tempi di esecuzione delle prestazioni di qualità commerciale | Indennizzo |
Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard specifico di qualità commerciale, ma entro un tempo doppio dello standard. | €. 25,00 |
Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard specifico di qualità commerciale, ma entro un tempo triplo dello standard. | €. 50,00 |
Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard specifico di qualità commerciale. | €. 75,00 |
L’indennizzo automatico sarà corrisposto al cliente finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte di AMG GAS S.R.L. del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione ovvero entro 8 mesi dalla medesima data, nel caso di fatture con periodicità quadrimestrale.
Casi di esclusione del diritto all’indennizzo automatico:
a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
c) tardiva risposta del distributore alla richiesta di dati tecnici.
d) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 53, comma 53.6 dell’Allegato A alla Del. 656/2015/R/eel (TIQE);
e) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare;
f) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo, il codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati.
Livelli specifici e generali di qualità commerciale raggiunti da AMG GAS SRL nell’anno 2018
Anno 2018 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali Gas in Bassa Pressione (Mercato Libero)
Indicatore | Tempo medio gg | N. Richieste | Fuori Standard | % Rispetto | X. Xxxxxxxxxx | Importo indennizzi |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 16,51 | 282 | 2 | 99,29% | 2 | €. 125,00 |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 51,60 | 216 | 2 | 99,07% | 2 | €. 50,00 |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | 14,00 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Anno 2018 - Livelli di qualità generale per i clienti finali Gas in Bassa Pressione (Mercato Libero)
Indicatore | Standard generale | Xxxxxxxxx anno 2018 |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% |
Anno 2018 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali Gas in Bassa Pressione (Servizio di Tutela)
Indicatore | Tempo medio gg | N. Richieste | Fuori Standard | % Rispetto | X. Xxxxxxxxxx | Importo indennizzi |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 20,28 | 171 | 2 | 98,83% | 1 | €. 75,00 |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 56,28 | 117 | 1 | 99,15% | 1 | €. 25,00 |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | 2,00 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Anno 2018 - Livelli di qualità generale per i clienti finali Gas in Bassa Pressione (Servizio di Tutela)
Indicatore | Standard generale | Xxxxxxxxx anno 2018 |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% |
Anno 2018 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali multisito Gas in Bassa Pressione (Mercato Libero)
Indicatore | Tempo medio gg | N. Richieste | Fuori Standard | % Rispetto | X. Xxxxxxxxxx | Importo indennizzi |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 2,00 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 11,00 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | - | 0 | - | - | - | - |
Anno 2018 - Livelli di qualità generale per i clienti finali multisito Gas in Bassa Pressione (Mercato Libero)
Indicatore | Standard generale | Xxxxxxxxx anno 2018 |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% |
Anno 2018 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali di Energia Elettrica in Bassa Tensione (Mercato Libero)
Indicatore | Tempo medio gg | N. Richieste | Fuori Standard | % Rispetto | X. Xxxxxxxxxx | Importo indennizzi |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 17,39 | 55 | 1 | 98,18% | 1 | €. 25,00 |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 42,85 | 31 | 1 | 96,77% | 1 | €. 25,00 |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | 21,60 | 5 | 2 | 60,00% | 1 | €. 25,00 |
Anno 2018 - Livelli di qualità generale per i clienti finali di Energia Elettrica in Bassa Tensione (Mercato Libero)
Indicatore | Standard generale | Xxxxxxxxx anno 2018 |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% |
Anno 2018 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali multisito di Energia Elettrica in Bassa Tensione (Mercato Libero)
Indicatore | Tempo medio gg | N. Richieste | Fuori Standard | % Rispetto | X. Xxxxxxxxxx | Importo indennizzi |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | - | 0 | - | - | - | - |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | - | 0 | - | - | - | - |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | - | 0 | - | - | - | - |
Anno 2018 - Livelli di qualità generale per i clienti finali multisito di Energia Elettrica in Bassa Tensione (Mercato Libero)
Indicatore | Standard generale | Xxxxxxxxx anno 2018 |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | - |
Indennizzi automatici per i ritardi di emissione delle fatture
Ciascuna fattura deve essere emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
Nel caso di emissione della fattura di periodo oltre tale termine, l’AMG GAS S.R.L. riconosce al cliente finale, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico come di seguito calcolato:
a) Ritardo fino a 45 giorni solari: €. 6,00 nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 giorni solari maggiorato di €. 2,00 ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di €. 20,00.
b) Ritardo da 45 a 90 giorni solari: €. 40,00
c) Ritardo superiore a 90 giorni solari: €. 60,00
Casi di esclusione del diritto all’indennizzo automatico:
a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
c) tardiva risposta del distributore alla richiesta di dati tecnici.
d) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare;
Indennizzi automatici per i ritardi nell’emissione della fattura di chiusura
Al fine di recapitare la fattura di chiusura entro sei settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura, la relativa emissione deve avvenire non oltre:
a) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, per le fatture emesse in formato elettronico;
b) l’ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, nei casi differenti da quelli di cui alla precedente lettera a). Nel caso di emissione della fattura di chiusura oltre i termini sopra indicati, l’AMG GAS S.R.L. riconosce al cliente finale, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico come di seguito calcolato:
a) €. 4,00 nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura;
b) €. 4,00 più €. 2,00 per ogni 10 giorni solari di ulteriore ritardo, fino ad un massimo di €. 22,00 per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
Casi di esclusione del diritto all’indennizzo automatico:
a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
c) tardiva risposta del distributore alla richiesta di dati tecnici.
d) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare;
Indennizzi automatici per mancato rispetto dei tempi e delle modalità di costituzione in mora del cliente finale
L’ AMG GAS S.R.L. è tenuta a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
a) €. 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
a) €. 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante alternativamente:
1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
Indennizzi automatici per la violazione di standard specifici di qualità di competenza della società di Distribuzione
Nel caso di violazione di standard specifici di qualità di competenza della società di Distribuzione, l’AMG GAS S.R.L. è tenuta ad accreditare al cliente che gli ha chiesto la prestazione, per la quale la società di Distribuzione non ha rispettato il livello specifico, l’indennizzo automatico ricevuto dalla medesima società, attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile ovvero mediante rimessa diretta.