NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS”. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Nota informativa Ed. 07/2016.
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede legale e direzione generale in Xxx X. X. Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx
c) Telefono 02/397161 -fax 02/0000000 - Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx - Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (dati relativi all'ultimo bilancio approvato)
Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 423 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 382 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 274,00 %, tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto, a seconda dell’accordo tra le parti (il Contraente e la Società), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella “tacito rinnovo” presente sulla scheda di polizza.
AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte della Società, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all’art. 1.5 delle condizioni contrattuali.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il prodotto “Casa e Famiglia – Al Coperto” contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione della casa di abitazione nonché i fatti della vita familiare.
A seconda della tipologia esse sono raccolte in Sezioni. L’acquisto della Sezione “Responsabilità civile verso terzi” è obbligatorio; l’acquisto della Sezione “Tutela legale” è facoltativo.
Il Contraente, in base alle proprie esigenze, potrà decidere se acquistare o meno, all’interno di ciascuna Sezione, determinate garanzie quali ad esempio, la garanzia Vita Privata nell’ambito della Sezione Responsabilità civile verso terzi o la garanzia Controversie con locatari nell’ambito della Sezione Tutela Legale.
Nella scheda di polizza saranno indicate le Condizioni Facoltative che vengono acquistate. Quelle non acquistate rimangono prive di ogni efficacia. Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.
Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.
Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.
• SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Questa sezione contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri, estranei al proprio nucleo familiare;
Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:
- Garanzia Capofamiglia riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell’ambito della vita privata e di relazione.
La garanzia è regolamentata dagli artt. 2.1, 2.2 e dagli artt. dal 2.7 al 2.11. E’ possibile scegliere di non assicurare la responsabilità civile derivante da fatto di figli minorenni o incapaci per legge oppure derivante da proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.
AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 2.2 “Garanzia Capofamiglia”, 2.7 “Soggetti assicurati”, 2.8 “Rischi esclusi”, 2.9 “Persone non considerate terzi”, nonché nelle definizioni del glossario.
- Garanzia Conduzione dell’abitazione riguarda la responsabilità civile per fatti inerenti la conduzione dell’abitazione.
La garanzia è regolamentata dagli artt. 2.1, 2.3 e dagli artt. dal 2.7 al 2.11.
AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 2.3 “Garanzia Conduzione dell’abitazione”, 2.7 “Soggetti assicurati”, 2.8 “Rischi esclusi”, 2.9 “Persone non considerate terzi”, nonché nelle definizioni del glossario.
- Garanzia Vita privata riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell’ambito della vita privata e di relazione ma non inerenti la conduzione dell’abitazione.
La garanzia è regolamentata dagli artt. 2.1, 2.4 e dagli artt. dal 2.7 al 2.11. E’ possibile scegliere di non assicurare la responsabilità civile derivante da fatto di figli minorenni o incapaci per legge oppure derivante da proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.
AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 2.4 “Garanzia Vita privata”, 2.7 “Soggetti assicurati”, 2.8 “Rischi esclusi”, 2.9 “Persone non considerate terzi”, nonché nelle definizioni del glossario.
- Garanzia Proprietà di fabbricati riguarda la responsabilità civile che deriva dall’essere proprietario di un fabbricato.
La garanzia è regolamentata dagli artt. 2.1, 2.5 e dagli artt. dal 2.7 al 2.11.
AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 2.5 “Garanzia Proprietà di fabbricati”, 2.7 “Soggetti assicurati”, 2.8 “Rischi esclusi”, 2.9 “Persone non considerate terzi”, nonché nelle definizioni del glossario.
È possibile acquistare anche solo una delle quattro garanzie anzidette; quelle non acquistate rimangono prive di ogni efficacia.
La Garanzia Capofamiglia, la Garanzia Conduzione dell’abitazione e la Garanzia Vita privata non possono essere acquistate insieme.
Esiste inoltre la possibilità di scegliere la Garanzia R.C. locatore di mobilio e arredamento: riguarda la responsabilità civile derivante dalla proprietà di mobilio e arredamento posti nell’abitazione indicata in polizza e locato a terzi
AVVERTENZA - La garanzia non copre tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 2.6 “Garanzia R.C. locatore di mobilio e arredamento”, 2.7 “Soggetti assicurati”, 2.8 “Rischi esclusi”, 2.9 “Persone non considerate terzi”, nonché nelle definizioni del glossario. Questa garanzia può essere acquistate solo insieme ad almeno una fra le Garanzie Capofamiglia, Conduzione dell’abitazione, Vita Privata, Proprietà di fabbricati.
Saranno operanti esclusivamente le garanzie esplicitamente richiamate nella scheda di polizza.
AVVERTENZA - Le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e massimali.
In proposito si vedano il massimale esposto sulla scheda di polizza riferito a questa sezione e i seguenti artt.: 2.2.D.3, 2.2.G, 2.2.M, 2.2.P.3 della “Garanzia Capofamiglia”; 2.3.C, 2.3.D.3 della Garanzia Conduzione dell’abitazione, 2.4.A.3, 2.4.D della Garanzia Vita privata, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 della Garanzia Proprietà di fabbricati, 2.6 Garanzia R.C. locatore di mobilio e arredamento – ultimo capoverso.
• SEZIONE TUTELA LEGALE
Questa sezione garantisce gli oneri e le spese, indicate all’art. 3.1 “Rischio assicurato”, che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la vita privata, il lavoro dipendente e l’abitazione, nei casi espressamente indicati nella polizza.
Questa sezione si compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue:
- Garanzia Silver: opera per alcune tipologie di controversie che riguardano la vita privata quali, ad esempio, la difesa in un procedimento penale.
La garanzia è regolamentata dagli artt. 3.1, 3.2.1 e dagli artt. dal 3.3 al 3.10 e dalle Garanzie Facoltative se acquistate.
- Garanzia Gold: opera sia per le controversie previste dalla garanzia Xxxxxx che per altre tipologie riguardanti la vita privata quali, ad esempio, le controversie di natura contrattuale, quelle contro Enti pubblici, le opposizioni a sanzioni amministrative.
La garanzia è regolamentata dagli artt. 3.1, 3.2.2 e dagli artt. dal 3.3 al 3.10 e dalle Garanzie Facoltative se acquistate. La Garanzia Silver e la Garanzia Gold non possono essere acquistate insieme.
Alle garanzie Silver e Gold sopradescritte è possibile scegliere di abbinare, nelle modalità indicate, una o più tra le seguenti Garanzie Facoltative:
- Garanzia Lavoro dipendente silver: abbinabile esclusivamente alla Garanzia Silver. Opera per alcune tipologie di controversie derivanti dall’essere un lavoratore dipendente.
- Garanzia Lavoro dipendente Gold: abbinabile esclusivamente alla Garanzia Gold. Opera sia per le controversie previste dalla Xxxxxxxx Xxxxxx dipendente silver che per altre tipologie derivanti dall’essere un lavoratore dipendente.
- Garanzia Web@ctive: abbinabile esclusivamente alla Garanzia Gold. Opera per controversie derivanti dall’uso del WEB.
- Garanzia Controversie con locatari: abbinabile esclusivamente alla Garanzia Gold. Opera per controversie derivanti dall’essere proprietario di un’abitazione data in locazione.
AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti artt.: 3.1 “Rischio assicurato”, 3.2 “Casi assicurati”, 3.3 “Soggetti assicurati”, 3.4 “Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti garanzia facoltative”,
3.5 “Rischi sempre esclusi”, 3.6 “Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile”, 3.7 “Inizio e termine della garanzia”, 3.8 “Insorgenza del sinistro”, 3.9 “Validità territoriale”, 3.10 “Unico sinistro”, nonché nel testo delle Garanzie Facoltative e nelle definizioni del glossario.
AVVERTENZA: la garanzia prevede dei massimali, che sono esposti sulla scheda di polizza in riferimento a questa sezione.
ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIE E SCOPERTI E DEI LIMITI DI INDENNIZZO O MASSIMALI
In caso di sinistro, per calcolare l’indennizzo dovuto dalla Società occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali la Società interviene.
Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo.
Esempi | |||
A | B | C | |
Entità del danno € | 750 | 1.500 | 3.000 |
Scoperto 20% con il minimo di € 200 € | 200 | 300 | 600 |
Limite di indennizzo € | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
- Esempio A: Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).
- Esempio B: Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).
- Esempio C: Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).
4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ
Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sulla scheda di polizza.
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione secondo l'art. 1.2 delle Condizioni Contrattuali e gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si veda in proposito l’art. 1.3 delle Condizioni Contrattuali.
Esempio di aggravamento del rischio
In una villa bifamiliare disposta su 2 piani indipendenti si decide di modificare la destinazione d’uso del piano terreno e della tavernetta passando da civile abitazione a negozio di vendita al dettaglio di abbigliamento, che implica la presenza nel fabbricato di una ben superiore concentrazione di materiali infiammabili di valore cospicuo.
6. PREMI
Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:
- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all’anno.
È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).
Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi è pari a euro 60,19 di cui euro 40,92 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 67,99 % dei costi.
AVVERTENZA: la Società o l'intermediario, in base a proprie insindacabili valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.
7. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E SOMME ASSICURATE
È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda l’art. 1.7 “Indicizzazione dell’assicurazione”.
8. RIVALSE
AVVERTENZA - Il diritto di surroga, previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell’Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all’Assicurato. La Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.
In ogni caso il diritto di surroga non viene esercitato nei confronti dei soggetti assicurati e nei confronti dei soggetti indicati all’art. 1.12 delle Condizioni Contrattuali.
9. DIRITTO DI RECESSO
Il prodotto non prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro.
Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile).
10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, la Società indica come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana.
12. REGIME FISCALE
• Per la sezione Responsabilità civile verso terzi si applica l’aliquota d’imposta del 22,25%;
• per la sezione Tutela Legale si applica l’aliquota d’imposta del 21,25%.
Resta ferma l’applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge. Nel caso di rischio ubicato all’estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.
C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA - Le Condizioni Contrattuali prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell’evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni Contrattuali.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti agli artt.:
• dal 4.1 al 4.3 per la sezione Responsabilità civile verso terzi;
• dal 5.1 al 5.4 per la sezione Tutela legale.
AVVERTENZA
Con riguardo alla sola garanzia di Tutela legale, la gestione dei sinistri è affidata alla società ARAG SE di cui sono esposti i dettagli nel preambolo della sezione Tutela legale.
14. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” - Italiana Assicurazioni, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02
00000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità: · via posta ordinaria all'indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx; · via fax 06/42133353 oppure 06/42133745; · via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx; corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria. In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.Xxxxx.xx
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:
Commissione di Garanzia dell'Assicurato
Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell'Assicurato” con sede in Xxx xxxx'Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www. xxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.
15. ARBITRATO
AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente (i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa):
ALBERI AD ALTO FUSTO
Alberi caratterizzati da almeno uno dei seguenti requisiti:
• un fusto di altezza pari o superiore a tre metri;
• altezza complessiva dal suolo (compresa la parte ramificata) pari o superiore a otto metri.
ANIMALI DOMESTICI
Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell’ambito del proprio tempo libero quali, a titolo esemplificativo:
• cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all’interno o nell’ambito di un’abitazione;
• xxxxxxx, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile;
• altri animali, anche esotici, purché posseduti nel rispetto delle norme di Legge.
Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l’Assicurato possegga o utilizzi nell’ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.
ANNO/PERIODO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE
Anno oppure periodo (es. “dal 1960 al 1969”) in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione del fabbricato. Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del fabbricato con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA
Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.
ASSICURATO
La persona protetta dall’assicurazione. Resta inteso che:
• il soggetto assicurato può variare a seconda delle sezioni della polizza;
• l’Assicurato e Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
ASSICURAZIONE
Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.
ATTI DI TERRORISMO
Atti, caratterizzati dall’uso di violenza, commessi da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
BOX AUTO
Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.
È compreso il box auto separato dall’abitazione assicurata, facente parte di un fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate all’art. 1.1 “Caratteristiche del fabbricato”, purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione, sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l’Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.
ESPLOSIONE
Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.
FABBRICATO
Fabbricato indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quanto riportato sulla scheda di polizza.
Il fabbricato comprende (per l’intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti) gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radiotelericeventi e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).
Non rientrano nella definizione di Fabbricato l’area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all’aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.
FRANCHIGIA
Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa sull’ammontare del danno, che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO
Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.
IMPIANTO SOLARE TERMICO
Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell’acqua sino all’unione con l’impianto idrico del fabbricato.
IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.
INCENDIO
Combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di beni assicurati al di fuori di appropriato focolare.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INVERTER
Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.
LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO
Importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Se precisato, nell’ambito di alcune sezioni della polizza e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa.
MASSIMALE
Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia indicata, sulla scheda di polizza.
NUCLEO FAMILIARE
I familiari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.
OCCLUSIONI
La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.
PARTI
Il Contraente e la Società.
PERDITE PECUNIARIE
Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che integrano e comprovano l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta alla Società a titolo di corrispettivo per l’assicurazione.
QUALITA’ DELLE FINITURE
La qualità delle finiture del fabbricato è così classificabile:
• Finiture di base, popolari: fabbricato con finiture interne e utilizzo di materiali di modesta qualità;
• Finiture normali: fabbricato con finiture interne e utilizzo di materiali di qualità ordinaria;
• Finiture di lusso, particolari, d’epoca: fabbricato con finiture interne molto accurate e utilizzo di materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori. Può contenere elementi architettonici /artistici di pregio.
• Dimora storica, attico: Fabbricato dichiarato “bene culturale” a sensi di legge oppure con finiture interne molto accurate e utilizzo di materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori posto all’ultimo piano abitabile di un edificio.
SCHEDA DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell’assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.
SCOPERTO
La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.
Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Per la Sezione Tutela Legale il verificarsi di una controversia e/o di un giudizio penale per i quali è prestata l'assicurazione.
SOCIETA’
Italiana Assicurazioni S.p.A.
SOMMA ASSICURATA
Valore indicato sulla scheda di polizza, in base al quale è stipulata l’assicurazione.
SPESE DI GIUSTIZIA
Spese del processo o processuali che:
• in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
• in un giudizio civile sono pagate dalle Parti per lo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.
SUPERFICIE IN MQ
La superficie complessiva del fabbricato espressa in metri quadri, comprensiva di balconi e terrazzi coperti, mansarde, garage.
TIPO DI FABBRICATO
Il tipo di fabbricato è così classificabile:
• Villa monofamiliare: il fabbricato non ha muri in comune con altre abitazioni;
• Villa plurifamiliare: il fabbricato è una villa con dei muri in comune con altre abitazioni oppure una villa a schiera, anche priva di muri in comune, ma con un’area comune recintata e un accesso comune dall’esterno;
• Condominio o abitazione plurifamiliare in centro storico: il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato entro il centro storico della città;
• Condominio o abitazione plurifamiliare non in centro storico: il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato all’esterno del centro storico della città.
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
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