METODO TARIFFARIO IDRICO
METODO TARIFFARIO IDRICO
- MTI -
Schemi regolatori
INDICE
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
4
Articolo 2 Ambito di applicazione 10
Articolo 3 Determinazione delle componenti di costo del servizio 11
TITOLO 2 AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
12
Articolo 4 Verifica del programma degli interventi e del piano economico-finanziario 12
Articolo 5 Criteri per l’aggiornamento 13
Articolo 6 Equilibrio economico-finanziario delle gestioni 13
Articolo 7 Indicazioni metodologiche e contenuto informativo minimo per l’aggiornamento del programma degli interventi 14
Articolo 8 Indicazioni metodologiche e contenuto informativo minimo per l’aggiornamento del piano economico finanziario 15
TITOLO 3 MOLTIPLICATORE TARIFFARIO E VINCOLO AI RICAVI
17
Articolo 9 Moltiplicatore tariffario 17
Articolo 10 Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII 18
Articolo 11 Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore 19
Articolo 12 Schemi regolatori 19
Articolo 13 Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi 22
Articolo 14 Adeguamento monetario 22
TITOLO 4 COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
24
Articolo 15 Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa 24
Articolo 16 Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII 25
Articolo 17 Capitale investito netto del gestore del SII 27
Articolo 18 Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII 30
Articolo 19 Oneri finanziari del gestore del SII 32
Articolo 20 Oneri fiscali del gestore del SII 33
Articolo 21 Valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi 34
TITOLO 5 FONDO NUOVI INVESTIMENTI
38
Articolo 22 Fondo nuovi investimenti 38
Articolo 23 Verifica dell’obbligo di destinazione del FoNI 39
40
Articolo 24 Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa 40
Articolo 25 Costi operativi endogeni 40
Articolo 26 Costi dell’energia elettrica 42
Articolo 27 Costi degli acquisti all’ingrosso 43
Articolo 28 Altre componenti di costo operativo 44
TITOLO 7 SOSTENIBILITÁ FINANZIARIA EFFICIENTE
46
Articolo 29 Componenti a conguaglio inserite nel VRG 46
Articolo 30 Trattamento dei costi di morosità 47
Articolo 31 Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse 48
Articolo 32 Modalità di rateizzazione dei conguagli relativi alle partite pregresse 48
Articolo 33 Valore residuo del gestore del SII 49
Articolo 34 Modifiche alla deliberazione 86/2013/R/IDR 50
TITOLO 8 COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA
51
Articolo 35 Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa 51
Articolo 36 Costi ambientali 51
Articolo 37 Costi della risorsa 52
TITOLO 9 CORRISPETTIVI PER L’UTENZA FINALE
53
Articolo 38 Determinazione della tariffa media 53
Articolo 39 Struttura dei corrispettivi 53
Articolo 40 Convergenza tariffaria all’interno dell’ambito territoriale ottimale 55
TITOLO 10 EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI MISURA
56
Articolo 41 Monitoraggio dei parametri di efficienza del servizio di misura 56
Articolo 42 Indicatori di efficienza del servizio di misura 56
Articolo 43 Verifica specifica di efficienza del servizio di misura 59
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1.1 Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le seguenti definizioni:
• Acquedotto è l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;
• Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
• Altre attività idriche è l’insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi x xxxxxxx;
c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
d) lo svolgimento di attività di gestione della morosità, quali l’invio di solleciti e comunicazioni, la sospensione e riattivazione della fornitura;
e) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
f) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei
condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la fatturazione, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
• Altri corrispettivi ai proprietari (ACp) è il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell’anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall’Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006. Qualunque forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell’Ente competente;
• Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito) è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. n.152/06 sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l’Ente d’Ambito cui la Regione ha attribuito le funzioni già esercitate dall’Autorità d’Ambito;
• Ambito tariffario è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali;
• Appendice è l’appendice al presente Allegato A recante i prospetti per la presentazione del piano economico-finanziario del Piano d’Ambito;
• Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l’utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l’uso di cavidotti idrici per l’alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmissione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;
• Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico;
• Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);
• Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
• Common carriage è l’uso condiviso di un’infrastruttura idrica gestita da un soggetto non regolato, diverso dal grossista, per fornire acqua e/o servizi di fognatura e depurazione anche ad altre tipologie di utenti non soci;
• Convenzione di gestione è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l’Ente affidante e il gestore del SII;
• Costi ambientali (EnvC) sono la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-uso di una certa risorsa;
• Costi della risorsa (ResC) sono la valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell’allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica;
• Costi operativi programmati (Op) sono il valore a moneta corrente della componente dei costi operativi efficientati, attinenti sia al SII sia alle altre attività idriche, al netto delle poste rettificative e dei costi esogeni di cui all’Articolo 25 del presente allegato, nonché dei canoni di affitto e di leasing e dei costi per la copertura dei finanziamenti contratti da terzi per infrastrutture di proprietà del gestore del SII, come previsto nel più recente Piano d’ambito esistente o sua revisione approvato dall’Ente competente. A tale componente non possono essere aggiunti elementi di costo che nel metodo precedente non erano inclusi nei costi operativi efficientati, quali ad esempio i costi dell’IRAP;
• Costi delle immobilizzazioni programmati (Cp) è il valore a moneta corrente della componente dei costi delle immobilizzazioni, attinenti sia al SII sia alle altre attività idriche, come prevista nel più recente Piano d’ambito esistente o sua revisione approvato dall’Ente competente, comprensiva dei canoni di affitto e di leasing e dei costi per la copertura dei finanziamenti contratti da terzi per infrastrutture di proprietà del gestore del SII, al netto dei costi per l’uso delle infrastrutture degli Enti locali o loro aziende speciali o società di capitale a totale partecipazione pubblica;
• Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico;
• Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture
utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l’attività di fatturazione e l’assistenza agli utenti e gestione dei reclami;
• Ente d’Ambito è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa di base ai sensi dell’articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34 comma 29 del decreto legge 179/12, come convertito nella legge 221/12;
• Ente d’Ambito prevalente è l’Ente d’Ambito che, con riferimento all’anno 2013, ha utilizzato in modo prevalente i servizi di captazione o adduzione o potabilizzazione forniti da un soggetto che svolge esclusivamente tali servizi, o in cui sono ubicati gli impianti dei servizi di depurazione asserviti ad una pluralità di ATO;
• Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;
• Gestore del servizio idrico integrato o gestore del SII è il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
• Grossista è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all’ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;
• Livelli di servizio attuali sono i valori effettivi, alla data dell’ultima rilevazione, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII;
• Livelli di servizio obiettivo sono i valori target dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII;
• Metodo tariffario CIPE è la disciplina scaturente dal complesso delle direttive emanate dal CIPE per l’adeguamento delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, di cui da ultimo alla delibera n. 117/08;
• Metodo Tariffario Idrico (MTI) è il metodo tariffario relativo al primo periodo regolatorio 2012-2015, basato per gli anni 2014 e 2015 sulla regolazione per schemi regolatori di cui all’Articolo 12, applicabile a tutte le gestioni presenti sul territorio nazionale, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
• Metodo tariffario normalizzato (MTN) è il “Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”, di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996;
• Metodo tariffario transitorio (MTT) è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013 per le gestioni diverse da quelle precedentemente soggette alla
regolazione tariffaria CIPE, di cui all’Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
• Metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013 per le gestioni precedentemente soggette alla regolazione tariffaria CIPE, di cui all’Allegato 1 alla deliberazione 88/2013/R/IDR;
• Misura è l’insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all’elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all’archiviazione per 5 anni dei dati di misura validati, relativi ai misuratori installati presso gli utenti finali e in ciascuna sezione di acquedotto, fognatura e depurazione sia laddove la fonte della determinazione dei dati è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione dei dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l’applicazione di algoritmi numerici; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione e modifica dei misuratori, nonché della telegestione da remoto;
• Mutui dei proprietari (MTp) è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall’Ente competente in data antecedente all’emanazione del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, ad eccezione dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di proprietà del gestore del SII;
• Obiettivi di servizio sono le condizioni di esercizio del SII conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
• Patto di stabilità interno è lo strumento che stabilisce obiettivi e vincoli della gestione finanziaria di Regioni ed Enti locali, ai fini della determinazione della misura del concorso dei medesimi al rispetto degli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, come disciplinato dalla legge 448/99 e s.m.i.;
• Piano d’ambito è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 152/2006;
• Piano economico finanziario (PEF), a norma dell’art. 149, c. 4, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall’Ente d’Ambito, che prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Ai fini della presente deliberazione, il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario. Il PEF, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico- finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;
• Piano tariffario è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel VRG, ai sensi della presente deliberazione;
• Poste rettificative è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, anche per la quota parte inclusa negli accantonamenti di cui alle voci di bilancio B12) e B13):
- accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie;
- rettifiche di valori di attività finanziarie;
- costi connessi all'erogazione di liberalità;
- costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse);
- oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili;
- oneri straordinari;
- spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;
- perdite su crediti per la quota parte eccedente l'utilizzo del fondo;
- costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati);
- la voce A2) dei ricavi “Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”;
- la voce A3) dei ricavi “Variazioni dei lavori in corso su ordinazione”;
- la voce A4) dei ricavi “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” (inclusi costi del personale);
- la voce di ricavo relativa a rimborsi e indennizzi;
• Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita;
• Programma degli interventi (PdI), a norma dell’art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall’Ente d’Ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il PdI, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
• Proprietario è, con riferimento ad un insieme di infrastrutture utilizzate nell’ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha iscritto il corrispondente valore nei conti patrimoniali;
• Punto di immissione è il punto in cui l’acqua rispondente ai requisiti di qualità per il consumo umano, proveniente da fonti superficiali, sotterranee o sorgenti, a valle di eventuali trattamenti di potabilizzazione, ivi inclusi i punti di interconnessione con altri acquedotti e serbatoi, è immessa nella rete di distribuzione;
• Regolazione per schemi è la regolazione derivante dall’applicazione del presente Allegato A, declinata come previsto dal successivo comma 12.1;
• Schema regolatorio specifico è definito dall’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali il programma degli interventi (PdI), il piano economico finanziario (PEF) e la convenzione di gestione;
• Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche i seguenti servizi:
a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”;
• Soggetto competente è il soggetto responsabile della predisposizione della tariffa, ivi incluso l’Ente d’Ambito;
• Utente è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;
• Utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII;
• Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.
Articolo 2
2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:
a) captazione, anche a usi multipli;
b) adduzione, anche a usi multipli;
c) potabilizzazione;
d) vendita di acqua all’ingrosso;
e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
f) fognatura nera e mista, vendita all’ingrosso del medesimo servizio e raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;
g) depurazione e vendita all’ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;
h) misura.
2.2 Il presente provvedimento si applica ai soggetti che, a qualunque titolo, svolgono, sul territorio nazionale, uno o più servizi tra quelli di cui al comma 2.1, anche per una pluralità di ATO, ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 3
Determinazione delle componenti di costo del servizio
a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell’investimento;
b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, rispetto all’orizzonte temporale di riferimento, dei costi afferenti l’energia elettrica, le forniture all’ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
d) componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa;
e) componente relativa a conguagli.
TITOLO 2
AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 4
Verifica del programma degli interventi e del piano economico-finanziario
a) il programma degli interventi (PdI);
b) il piano economico finanziario (PEF);
c) la convenzione di gestione.
4.2 I PdI e i PEF sono sottoposti a procedimento di verifica da parte dell’Autorità, nell’ambito dell’istruttoria finalizzata all’approvazione delle predisposizioni tariffarie. La verifica concerne la coerenza degli elaborati con gli obiettivi di servizio e con le predisposizioni tariffarie elaborate sulla base della metodologia di cui alla presente deliberazione, nonché il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione del SII.
4.3 Al fine del raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo e dell’equilibrio economico finanziario della gestione del SII, gli Enti d’Ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PdI, variano l’ammontare degli investimenti ovvero la loro distribuzione temporale, procedendo conseguentemente all’aggiornamento dei piani economico finanziari, in coerenza con le predisposizioni tariffarie.
4.4 Il procedimento, di cui al comma 4.2 termina con l’approvazione dei PdI e dei PEF o con l’indicazione, da parte dell’Autorità, di osservazioni, rilievi e prescrizioni, che sono recepite dall’Ente d’ambito o altro soggetto competente entro 30 giorni, a pena di inefficacia. Decorsi 180 giorni dalla trasmissione dei dati senza che l’Autorità abbia formulato osservazioni, rilievi o prescrizioni, i PdI e i PEF si intendono approvati.
4.5 I prospetti di piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario dei PEF sono redatti conformemente agli schemi in Appendice. È parte integrante della documentazione da trasmettere all’Autorità la relazione di cui al comma 5.3, lettera d), punto iii del presente provvedimento, adottata con approvazione da parte dell’organo competente, illustrativa delle modalità di aggiornamento dei PEF e le principali assunzioni adottate per la proiezione delle grandezze economiche e finanziarie.
4.6 La deliberazione 73/2013/R/IDR è abrogata a decorrere dalla determinazione tariffaria per l’anno 2014.
Articolo 5
5.1 I PdI e i PEF sono redatti in base a quanto previsto ai successivi Articolo 7 e Articolo 8 e secondo i seguenti criteri:
a) lo sviluppo dei PdI e dei PEF inizia con l’anno 2014 e termina con l’ultimo anno di ciascun affidamento;
b) lo sviluppo dei PEF garantisce il raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione del SII, come definito al successivo Articolo 6;
c) qualora l’aggiornamento del PdI comporti una diminuzione degli investimenti rispetto alla pianificazione precedentemente approvata, ne sono esplicitate le motivazioni e sono riportati i criteri utilizzati per la selezione degli interventi ritenuti prioritari;
d) le relazioni di accompagnamento ai PEF, di cui al comma 4.5, esplicitano le condizioni creditizie ipotizzate per la previsione delle fonti di finanziamento nonché, per le società a totale partecipazione pubblica, specificano le condizioni di compatibilità con il Patto di stabilità interno, anche con riferimento ad eventuali aumenti di capitale sociale, in relazione ai quali sono allegate le dichiarazioni di impegno da parte di ciascun soggetto socio, a firma del legale rappresentante.
Articolo 6
Equilibrio economico-finanziario delle gestioni
6.1 Gli Enti d’ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PdI e i PEF di ciascuna gestione garantendo il raggiungimento e il mantenimento, in termini attuali e prospettici, dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni del SII.
6.2 L’aggiornamento dei PEF deve tener conto dell’estinzione, entro la scadenza dell’affidamento, dei finanziamenti contratti per la realizzazione degli investimenti, fatte salve le necessità imposte dal raggiungimento e dal mantenimento dei livelli di servizio obiettivo.
Articolo 7
a) le criticità del servizio sono suddivise in:
- criticità di approvvigionamento idrico, direttamente legate ai fabbisogni primari dell’utenza, tra cui: assenza delle infrastrutture di acquedotto, qualità dell’acqua non conforme agli usi umani, interruzioni impreviste della fornitura, bassa pressione;
- criticità nella fornitura di acqua potabile, correlate alla sicurezza delle forniture all’utenza, quali: obsolescenza delle reti e degli impianti, restrizioni all’uso, perdite, dotazione minima garantita;
- criticità del servizio di fognatura, riconducibili all’allontanamento delle acque nere e miste, tra cui: assenza del servizio, obsolescenza delle reti, fuoriuscite, rischio di allagamenti;
- criticità dell’impatto con l’ambiente, che coinvolgono impianti di trattamento delle acque reflue, quali: assenza di trattamenti, obsolescenza degli impianti, scarichi fuori norma, smaltimento dei fanghi;
- criticità nei servizi al consumatore, collocabili nell’area dei rapporti con l’utenza, tra cui: lettura contatori, bollettazioni, call center, trattamento dei reclami, risarcimenti, servizio di autolettura;
b) gli importi degli investimenti sono espressi a moneta costante dell’anno
2014, mediante l’applicazione del coefficiente
dfl 2014
di cui al comma 14.1,
t
dove t è l’anno nella cui moneta è espresso l’ultimo PdI approvato.
7.2 La documentazione inerente ai PdI contiene il seguente contenuto informativo minimo:
a) i livelli di servizio attuali per ciascun segmento, con indicazione della data dell’ultima rilevazione;
b) la sintesi delle criticità per ciascun segmento del servizio;
c) l’elenco degli obiettivi di servizio in risposta alle predette criticità;
d) i livelli di servizio obiettivo per ciascun segmento;
e) l’esplicitazione, per ciascun segmento, delle linee di intervento pianificate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio;
f) l’evidenza della coerenza delle linee di intervento adottate con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;
g) i criteri adottati per la quantificazione delle previsioni di spesa per le manutenzioni straordinarie;
h) il cronoprogramma degli interventi per il periodo 2014-2017, con individuazione delle opere.
Articolo 8
a) i PEF sono sviluppati a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni all’ingrosso, individuate per ciascun gestore per l’anno 2014 ai sensi della presente deliberazione;
b) a partire dalla predisposizione tariffaria del 2016, le componenti tariffarie sono calcolate mediante l’applicazione reiterata dei criteri di cui alla presente deliberazione;
d) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all’ingrosso, sono proiettate negli anni successivi al 2014 a moneta costante, assumendo quindi un’inflazione pari a zero;
e) per gli anni successivi al 2014, il tasso atteso di inflazione (rpi) utilizzato per il calcolo degli oneri finanziari del gestore del SII ( OF a ), di cui al comma 19.2, è posto pari a zero;
f) i PEF assumono in ciascun anno la completa realizzazione degli
investimenti previsti nei rispettivi PdI, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l’entrata in esercizio delle immobilizzazioni al
31 dicembre di ciascun anno, considerato che l’investimento realizzato nell’anno a rileva ai fini tariffari nell’anno (a + 2) ;
h) le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le modalità e la tempistica previsti nel Piano d’Ambito vigente; le assunzioni in merito alle corrispondenti variazioni dei costi e dei ricavi sono adeguatamente illustrate e giustificate nella relazione di accompagnamento;
i) per il finanziamento degli investimenti, i PEF assegnano priorità all’utilizzo del FoNI.
8.2 La documentazione inerente ai PEF reca il seguente contenuto informativo minimo:
a) i prospetti di piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario allegati alla presente deliberazione;
b) le previsioni in merito ad eventuali contributi a fondo perduto e la relativa provenienza, con indicazione degli atti con cui è stato disposto il corrispondente stanziamento;
c) l’indicazione dell’eventuale quota del FoNI utilizzata ogni anno per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale, nonché l’eventuale quota destinata ad altri usi;
d) il valore del servizio del debito non ancora rimborsato al termine dell’affidamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi;
e) il valore residuo delle immobilizzazioni del gestore (VRa ) al termine della concessione, calcolato mediante l’applicazione dei criteri di cui all’Articolo 33.
TITOLO 3
MOLTIPLICATORE TARIFFARIO E VINCOLO AI RICAVI
Articolo 9
a = {2014;
2015}, è determinato il moltiplicatore tariffario (ϑa )
rispetto alle tariffe applicate ad inizio anno 2012 e comunicate all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, espresso con tre cifre decimali, pari a:
• se
Rb(a−2) > Cb(a−2) :
VRGa + %b *(Ra−2 − Ca−2 )
ϑ a = b b
∑tarif 2012 • (vscal a−2 )T + Ra−2
u u b
u
• se
Rb(a−2) ≤ Cb(a−2) :
VRGa
ϑ a =
∑tarif 2012 • (vscal a−2 )T
u u
u
dove:
• VRGa è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito al successivo comma 11.1;
• ∑tarif 2012 • (vscal a−2 )T
è il ricavo stimato del gestore del SII
u u
u
corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di
utente u , del vettore delle componenti tariffarie ( tarif 2012 ) riferito all’anno
u
u
2012, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ( vscal a−2 ), riferito all’anno (a − 2) ;
R
•
a−2 b
sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal Bilancio
dell’anno (a − 2) ;
C
•
a−2 b
sono i costi, aggiornati per l’inflazione, delle altre attività idriche,
come risultanti dal Bilancio dell’anno
(a − 2) , al netto delle poste
rettificative come definite al precedente comma 1.1;
• %b = 0,5 .
9.2 Con riferimento alle formule del precedente comma 9.1, è richiesta idonea
motivazione laddove la valorizzazione di
ϑ a−1 * ∑tarif 2012 • (vscal a−2 )T
porti ad
u u
u
un risultato inferiore di oltre il 10% rispetto ai ricavi tariffari esposti a bilancio nell’anno (a − 2) .
9.3 Il valore ϑ a
di cui al precedente comma 9.1 è limitato, salvo specifica istruttoria,
in funzione del confronto tra la tariffa media del gestore e la tariffa media del settore secondo lo schema seguente:
Condizione | Limite al moltiplicatore tariffario |
Quadranti I e II | ϑ a ϑa−1 ≤ (1 + rpi + K ) |
Quadranti III e IV | ϑa ϑa−1 ≤ [1 + rpi + (1 + γ ) * K ] |
dove:
• quadranti I, II, III e IV definiti ai sensi del successivo comma 12.1;
• rpi è il tasso atteso di inflazione, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posto pari a 1,50%;
• K è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
• γ è il parametro che differenzia il limite al moltiplicatore tariffario nelle diverse casistiche evidenziate; per gli anni 2014 e 2015 è posto pari a 0,5.
Articolo 10
Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII
Articolo 11
Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore
11.1 Il vincolo riconosciuto ai ricavi (VRGa ), in ciascun anno a:
a = {2014;
2015}, è pari
TOT
VRGa = Capexa + FoNI a + Opexa + ERC a + Rca
dove:
• la componente
Capexa , definita secondo i criteri di cui al comma 15.1,
rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti:
Capexa = AMM a + OF a + OFisca + ΔCUIT a
• la componente FoNI a , a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi
che ne conseguono, è definita secondo i criteri di cui al comma 22.2 ed include le componenti riscosse a titolo di anticipazione per il finanziamento di
FoNI
nuovi investimenti ( FNI a ), a titolo di ammortamento sui contributi a fondo
FoNI
perduto ( AMM a
FoNI
+ AMM
di terzi ( ΔCUIT a
) e a titolo di eccedenza del costo per l’uso di infrastrutture
):
FoNI
FoNI a = FNI a
a FoNI
+ ΔCUIT a
FoNI
• la componente Opexa , definita secondo i criteri di cui al comma 24.1, include
end
al
i costi operativi endogeni ( Opexa ) e i costi operativi aggiornabili ( Opexa ):
end
al
Opexa = Opexa + Opexa
• ERC a
è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa
eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti, come illustrato al successivo Articolo 35 e seguenti;
Rc
•
a TOT
è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore
dell’anno (a − 2) , definita al successivo Articolo 29.
Articolo 12
12.1 Il meccanismo di gradualità previsto dal MTT al comma 4.1, per gli anni 2014 e 2015 viene sostituito dal seguente meccanismo di schemi regolatori:
nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore | presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore | |
∑2017 IP exp 2014 t ≤ ω RABMTT | Quadrante I | Quadrante II |
∑2017 IP exp 2014 t > ω RABMTT | Quadrante III | Quadrante IV |
dove:
∑ IP
•
2017 exp
2014 t
è il valore della somma degli investimenti che il soggetto
competente ritiene necessari nell’arco dei 4 anni che vanno dal 2014 al 2017, al netto dei contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili;
• RABMTT
è il valore dei cespiti gestiti, posto pari al valore
IMN 2013
definito al
successivo comma 16.9;
• ω è il parametro adimensionale che denota la potenziale insufficienza del gettito tariffario derivante dall’applicazione del MTT a sostenere gli investimenti richiesti.
FNI
12.2 Le regole di determinazione tariffaria delle componenti di costo Opexa , Capexa e
la regola di aggiornamento della componente definite come segue:
i) Quadrante I:
a FoNI
, nei diversi quadranti, sono
end
- Opexa
= (Op 2013 + COeff 2013 ) / 2
inflazionato, con variabili
specificate al successivo Articolo 25;
- Capexa definito secondo le regole generali definite al comma 15.1 e
seguenti;
ii) Quadrante II:
end
- Opexa = Opnew,a , in presenza di motivata richiesta sulla base dei
criteri definiti al comma 25.3;
- Capexa definito secondo le regole generali definite al comma 15.1 e
seguenti;
iii) Quadrante III:
end
- Opexa
= (Op 2013 + COeff 2013 ) / 2
inflazionato, con variabili
specificate al successivo Articolo 25;
- Capexa definito secondo le regole generali definite al comma 15.1 e
[ ]
seguenti, con facoltà di richiedere l’ammortamento finanziario, secondo le regole definite al comma 18.5;
t
- FNI new,a = max 0;ψ * (IPexp − Capexa ) , con l’anno t posto pari ad a;
iv) Quadrante IV:
end
- Opexa = Opnew,a , in presenza di motivata richiesta sulla base dei
criteri definiti al comma 25.3;
- Capexa definito secondo le regole generali definite al comma 15.1 e
seguenti, con facoltà di richiedere l’ammortamento finanziario,
[ ]
secondo le regole definite ai comma 18.5;
t
- FNI new,a = max 0;ψ * (IPexp − Capexa ) , con l’anno t posto pari ad a;
dove:
end
• Opexa
sono i costi operativi endogeni calcolati sulla base del metodo
tariffario per l’anno di cui si stanno calcolando le tariffe (2014 o 2015);
• Op 2013 sono i costi operativi di piano previsti per l’anno 2013;
• COeff 2013
sono i costi efficientabili calcolati secondo le regole MTT per la
determinazione tariffaria dell’anno 2013;
• FNI new,a
è il valore massimo della componente di costo per il finanziamento
anticipato dei nuovi investimenti che, in ciascun anno a , può concorrere alla determinazione del vincolo ai ricavi del gestore;
• ψ è il parametro che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento, al fine di realizzare gli investimenti previsti, rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni;
t
• IP exp
sono gli investimenti programmati che il soggetto competente ritiene
necessari nell’anno t ;
• Capexa
sono i costi delle immobilizzazioni calcolati sulla base del metodo
tariffario per l’anno a di cui si stanno calcolando le tariffe.
12.3 Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, il valore del parametro ω è assunto pari a quello indicato in tabella, mentre è facoltà degli Enti d’Ambito o degli altri soggetti competenti, determinare il valore del parametro ψ compreso nel seguente intervallo:
valori parametri | |
ω | 0,5 |
ψ | 0,4-0,6 |
Articolo 13
Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi
Articolo 14
14.1 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nell’anno 2014 sono riportati nella seguente tabella:
Anno | dfl 2014 t |
1961 | 31,039 |
1962 | 29,775 |
1963 | 27,542 |
1964 | 26,388 |
1965 | 26,305 |
1966 | 25,597 |
1967 | 24,756 |
1968 | 24,199 |
1969 | 22,850 |
1970 | 20,110 |
1971 | 19,096 |
1972 | 18,489 |
1973 | 15,427 |
1974 | 11,904 |
1975 | 10,154 |
1976 | 8,487 |
1977 | 7,228 |
1978 | 6,383 |
1979 | 5,550 |
1980 | 4,479 |
1981 | 3,663 |
1982 | 3,184 |
1983 | 2,854 |
1984 | 2,614 |
1985 | 2,397 |
1986 | 2,308 |
1987 | 2,212 |
1988 | 2,096 |
1989 | 1,988 |
1990 | 1,864 |
Anno | dfl 2014 t |
1991 | 1,762 |
1992 | 1,694 |
1993 | 1,631 |
1994 | 1,578 |
1995 | 1,517 |
1996 | 1,474 |
1997 | 1,435 |
1998 | 1,409 |
1999 | 1,393 |
2000 | 1,353 |
2001 | 1,326 |
2002 | 1,288 |
2003 | 1,268 |
2004 | 1,235 |
2005 | 1,199 |
2006 | 1,167 |
2007 | 1,134 |
2008 | 1,099 |
2009 | 1,091 |
2010 | 1,091 |
2011 | 1,075 |
2012 | 1,039 |
2013 | 1,012 |
2014 | 1,000 |
14.2 I deflatori applicabili per il calcolo delle tariffe 2015 verranno pubblicati nella seconda metà dell’anno 2014.
14.3 Ai fini dell’aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI senza tabacchi) nei mesi da luglio di un anno rispetto a giugno dell’anno successivo, è pari a:
• I 2013 = 3,096% ,come previsto dal comma 39.1 del MTT;
• I 2014 = 2,1%;
• I 2015 verrà determinato nella seconda metà dell’anno 2014.
TITOLO 4
COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Articolo 15
Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa
a = {2014;
2015}, i costi delle immobilizzazioni del gestore del
SII (Capexa) sono pari a:
Capexa = AMM a + OF a + OFisca + ΔCUIT a
dove:
•
AMM a
è la componente a copertura degli ammortamenti sulle
• OF a
è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle
• OFisca
è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore, come
definiti all’Articolo 20;
15.2 Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del
presente MTI sono quelle in esercizio nell’anno
(a − 2) , afferenti al SII ed alle
altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.
15.3 Sono incluse le immobilizzazioni in corso del gestore risultanti al 31 dicembre dell’anno (a − 2) , al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.
15.4 Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in
stand-by.
Articolo 16
Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII
16.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.
16.4 In deroga a quanto stabilito al comma 16.1, è ammessa la valorizzazione delle immobilizzazioni del SII del gestore acquisite a titolo oneroso fino al luglio 2012 sulla base dei valori iscritti nel libro contabile del gestore, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che la richiamata modalità di valorizzazione fosse già prevista in tariffa sulla base della regolazione precedente;
b) che sia allegata una dichiarazione del legale rappresentante del gestore del SII attestante l’impossibilità di ricostruire il relativo valore storico di realizzazione;
c) che l’Ente d’Ambito o altro soggetto competente fornisca adeguata motivazione circa la coerenza della scelta adottata con gli obiettivi che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali.
16.5 Qualora nell’esercizio della facoltà di cui al precedente comma 16.4, il moltiplicatore tariffario risultante fosse tale da determinare una variazione tariffaria superiore ai limiti di cui al comma 9.3, nell’ambito dell’istruttoria prevista dai medesimi commi verranno effettuati ulteriori controlli specifici volti ad accertare che, a fronte della necessità di conseguire gli obiettivi individuati dal piano degli interventi previsto per il territorio, la scelta adottata in merito alla suddetta valorizzazione delle immobilizzazioni rispetti le condizioni necessarie a minimizzare l’impatto tariffario sull’utenza.
a = {2014;
2015}, il valore lordo delle immobilizzazioni del
gestore del SII (IML a) è pari a:
IMLa = IML2013 + ∑⎡ ∑a−2 IP
* dfl a ⎤
dove:
⎢
c ⎣t =2012
c,t t ⎥
⎦
• IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell’anno t, determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti;
t
• dfl a
è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi
realizzati nell’anno t, con base 1 nell’anno a, come specificato ai commi 14.1 e 14.2.
16.8 Il valore delle immobilizzazioni lorde dell’anno 2013 IML2013 è pari a:
a) per i gestori che per gli anni 2012 e 2013 applicavano il MTT:
IML2013 = ∑⎡ 2∑011 IP
* dfl a ⎤
⎢
c ⎣t =1961
c,t t ⎥
⎦
b) per i gestori che per gli anni 2012 e 2013 applicavano il MTC:.
IML2013 = IP
* dfl a + ∑⎡ 2∑011 IP
* dfl a ⎤
dove:
virt ,t
t ⎢
c ⎣t =2009
c,t t ⎥
⎦
• IPvirt ,t
è il valore lordo dell’immobilizzazione virtuale del gestore, valorizzato
ai sensi del comma 7.1 del MTC.
16.9 Il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII riferito all’anno a
( IMN a ) è pari a:
a) per i gestori che per gli anni 2012 e 2013 applicavano il MTT:
IMN a = ∑⎡ ∑a−2 (IPa
− FAa
)* dfl a ⎤
⎢
c ⎣t =1961
c,t
IP,c,t t ⎥
⎦
b) per i gestori che per gli anni 2012 e 2013 applicavano il MTC:.
⎡ a−2
⎤ ⎡ ⎛ Capex 2011 ⎞⎤
IMN a = ∑ ∑(IPa
− FAa
)* dfl a
− max⎢0; IP * dfl a − ∑⎜ old * dfl a ⎟⎥
⎢
c ⎣t =2009
c,t
IP,c,t t ⎥
⎥
⎢
16
⎦
virt ,t t ⎜ t ⎟
⎣ t ⎝ ⎠⎦
dove:
• FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del SII, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell’anno t;
old
• Capex2011
è il costo dell’immobilizzazione virtuale definita al comma 6.1 del
MTC.
a = {2014;
2015}, il fondo ammortamento delle
IP
immobilizzazioni del gestore del SII ( FAa ) è pari a:
FAa
= ∑ FA2011 * dfl a
a
+ ∑ ∑ AMM a
* dfl a
IP IP,c
c
2011
c t =2012
c,t t
Articolo 17
Capitale investito netto del gestore del SII
a = {2014;
2015}, il capitale investito netto del gestore del SII
( CIN a ), che non può assumere valore negativo, è pari a:
non _ inv
CIN a = IMN a + CCN a + LICa − FAcca − FoNI a
dove:
• CCN a
è la quota a compensazione del capitale circolante netto, valutata
forfetariamente come specificato al successivo comma 17.2;
• LICa
è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII, come
specificato al successivo comma 17.3;
• FAcca
è pari alla somma dei seguenti fondi accantonamento, come risultante
dal Bilancio dell’anno
(a − 2)
del gestore del SII, dedotti gli accantonamenti
e le rettifiche in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie come risultanti dal bilancio del gestore del SII:
a) fondi per trattamento di fine rapporto, incluso il fondo trattamento fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore del SII;
b) fondi per trattamento di quiescenza;
c) fondi rischi e oneri;
d) fondi accantonamento per la restituzione della quota non dovuta della tariffa di depurazione, in applicazione del D.M. 30 settembre 2009;
e) fondo per il ripristino dei beni di terzi;
f) fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà.
• FoNInon_inv è la quota parte di FoNI non ancora investita, come specificato al comma 23.1.
17.2 La quota a compensazione del capitale circolante netto ( CCN a ), riferita all’anno
a , è pari a:
a = ⎛ 90
a−2 − 60
a−2
⎞ a ( + t )
CCN
⎜ 365 * RicaviA,A1 365 CostiA,B6+B7 ⎟ * ∏ 1 I
⎝ ⎠ t =a−1
dove:
A, A1
• Ricavia−2
è l’importo della voce A1) “Ricavi delle vendite e delle
prestazioni” relativa alle attività afferenti al SII, di cui al comma 2.1, come
risultante dal bilancio dell’anno (a − 2)
del gestore;
Costi
•
a−2
A,B 6+ B 7
è la somma dell’importo delle voci B6) “Costi per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci” e B7) “Costi per servizi”, relative alle medesime attività di cui al punto precedente, come risultanti dal bilancio
dell’anno (a − 2)
del gestore;
• I a è il tasso di inflazione dell’anno a di cui al comma 14.3.
17.3 Il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII ( LICa ), relativo all’anno a , è pari a:
LIC = LIC * ∏dfl
a
a a−2 a
t
dove:
t =a−1
• LICa−2
è il saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell’anno
(a − 2) , come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.
a = {2014;
2015}, il valore delle immobilizzazioni del gestore
fp
del SII finanziate a fondo perduto con contributi pubblici e/o privati ( CIN a ), è
pari a:
fp
CIN a
dove:
= ∑∑ (CFP a − FAa c t
)
c,t
* dfl a
CFP
t
• CFPa
è il valore, calcolato nell’anno a , dei contributi a fondo perduto
incassati dal gestore del SII nell’anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c;
FA
•
a CFP
è il fondo ammortamento del gestore del SII, calcolato al 31 dicembre
dell’anno a , dei contributi a fondo perduto incassati nell’anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non
risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
17.5 Ai fini della determinazione di
CFPa e
a CFP
, si fa riferimento ai contributi a
FA
fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento, qualora non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII nel metodo tariffario precedente l’applicazione del MTT o del MTC.
17.7 A partire dall’anno 2014,
CFPa
è incrementato anche dalla componente
FoNI
t spesa
, definita al successivo comma 23.1.
a = {2014;
2015}, il fondo ammortamento dei contributi a fondo
CFP
perduto del gestore del SII ( FAa ) è pari a:
FA
a CFP
= ∑ FA
2011
CFP,c
a
* dfl
2011
a
+ ∑ ∑ AMM
a
t
CFP,c,t
* dfl a
c c t =2012
dove:
FA
•
a CFP
è il fondo ammortamento del gestore del SII, nell’anno a , dei
contributi a fondo perduto incassati;
FA
•
2011
CFP,c
è il fondo ammortamento del gestore del SII al 31 dicembre 2011 dei
contributi a fondo perduto incassati per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per la determinazione del valore netto delle immobilizzazioni della medesima categoria;
AMM
•
a
CFP,c,t
è la quota di ammortamento, valorizzata nell’anno a , dei
contributi a fondo perduto relativi alle immobilizzazioni di categoria c, incassati nell’anno t.
17.9 Laddove il capitale investito netto del gestore del SII ( CIN a ), calcolato ai sensi del
comma 17.1, assuma valore negativo, verranno azzerati i contributi a fondo perduto percepiti fino all’anno 2011 ed i corrispondenti incrementi patrimoniali, laddove non ancora ammortizzati.
17.10 È data facoltà agli Enti d’Ambito o agli altri soggetti competenti, sentito il gestore, di inserire il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII al netto dei contributi a fondo perduto, dettagliando l’esercizio di tale facoltà nella relazione di accompagnamento.
17.11 La facoltà di cui al precedente comma 17.10 non è ammessa per gli investimenti realizzati per fornire il servizio di allacciamento dell’utenza.
Articolo 18
Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII
a = {2014;
2015}, l’ammortamento delle immobilizzazioni del
gestore del SII (AMM a) è pari a:
2011
⎛ IP
* dfl a ⎞
AMM a = ∑∑min⎜
c,t
t ; IMN a ⎟ +
⎜
c t ⎝
VUc
c,t ⎟
⎠
+ ⎧⎪ a min⎡(IPc,t − CFPc,t ) * dfl a ; (IMN a
− (CFP a * dfl a − FAa
))⎤⎫⎪
max⎨0; ∑ ∑
⎢ VU
x x,t
c,t t
CFP ⎥⎬
⎩⎪ c
t =2012 ⎣ c
⎦⎪⎭
dove:
• VUc è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c, come specificato al comma 18.2;
IMN
•
a c,t
è il valore netto, nell’anno a , delle immobilizzazioni del gestore del
SII, di categoria c iscritte a patrimonio nell’anno t, come definito al comma 16.9;
CFP
•
a c,t
è il valore, nell’anno a , del contributo a fondo perduto incassato dal
gestore del SII nell’anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c.
18.2 La vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni (VUc) è indicata nella seguente tabella:
Categoria di immobilizzazioni | VUc |
Terreni | - |
Fabbricati non industriali | 40 |
Fabbricati industriali | 40 |
Costruzioni leggere | 40 |
Condutture e opere idrauliche fisse | 40 |
Serbatoi | 50 |
Impianti di trattamento | 12 |
Impianti di sollevamento e pompaggio | 8 |
Gruppi di misura | 15 |
Categoria di immobilizzazioni | VUc |
Altri impianti | 20 |
Laboratori e attrezzature | 10 |
Telecontrollo e teletrasmissione | 8 |
Autoveicoli | 5 |
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione | 5 |
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 7 |
a = {2014;
2015}, la componente di ammortamento sui contributi
a fondo perduto è pari a:
⎡⎛ CFP * dfl a ⎞ ⎤
AMM a = ∑∑min⎢⎜ c,t t ⎟; (CFP * dfl a − FAa−1 ) ⎥
⎢
VU
c
⎥
CFP
c t
⎜ ⎟ t t
⎣⎝ c ⎠
CFP
⎦
2011
⎡⎛ CFP
* dfl a ⎞ ⎤
VU
+ ∑∑∑min⎢⎜ c,t , p t ⎟; (CFP * dfl a − FAa−1 ) ⎥
⎢
p c t
dove:
⎜ ⎟ t t
⎣⎝ c ⎠
CFP
c, p ⎥⎦
• CFPc,t
è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell’anno t dal
gestore del SII per la realizzazione di infrastrutture di categoria c;
FA
•
a−1 CFP,c
è il fondo ammortamento del gestore del SII al 31 dicembre dell’anno
precedente dei contributi a fondo perduto incassati per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c;
• CFPc,t , p
è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell’anno t da
ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione di infrastrutture di categoria c;
FA
•
a−1 CFP,c, p
è il fondo ammortamento al 31 dicembre dell’anno precedente del
contributi a fondo perduto incassati da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c.
18.4 Ai sensi della regolazione tariffaria, l’ammortamento finanziario consente di
adottare vite utili più brevi di
VU c
– di cui al comma 18.2 - e anche, laddove
giustificato sulla base degli investimenti programmati, vite utili più brevi di quella risultante dalla scadenza della concessione. È consentito anche adottare vite utili di tipologia diversa (vite utili tecniche o ammortamento finanziario in senso regolamentare) per diverse tipologie di cespiti del medesimo gestore.
18.5 L’ammortamento finanziario è ammesso nei seguenti casi:
a) nei casi in cui sia stato considerato ammissibile per le determinazioni tariffarie relative agli anni 2012 e 2013 ai sensi della deliberazione 459/2013/R/IDR;
b) laddove il gestore si collochi nei quadranti III o IV, come definiti al precedente comma 12.1, su richiesta dell’Ente d’Ambito, sentito il gestore.
18.6 In presenza di ricorso all’ammortamento finanziario sono poste pari a 0 le componenti tariffarie derivanti dalla valorizzazione della stratificazione dei beni di terzi.
Articolo 19
Oneri finanziari del gestore del SII
19.1 Per ciascun anno sono pari a:
a = {2014;
2015}, gli oneri finanziari del gestore del SII (OF a)
⎛ CIN a ⎞
m
OF a = (K
dove:
+ α )* ⎜1−
⎜
⎝
fp ⎟* CIN a
⎠
CIN a ⎟
• Km è il tasso di interesse di riferimento, come specificato al successivo comma 19.2;
• α è la componente a copertura della rischiosità, come specificato al successivo comma 19.3.
19.2 Il tasso di interesse di riferimento (Km) è pari a:
⎡ ⎛ 1 CS / CnS ⎞⎤
⎣ ⎝ ⎠⎦
⎢1 + ⎜ BTP10 * (1 + CS / CnS ) + Kd * (1 − tc ) * (1 + CS / CnS ) ⎟⎥
K = − 1
m (1 + rpi)
dove:
• BTP10 è la media degli ultimi 12 mesi del rendimento dei BTP decennali, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posta pari a 4,41%;
• CS/CnS è il rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posto pari a 1;
• Kd è il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, il cui interesse è soggetto a scudo fiscale, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posto pari a 5,36%, sulla base dei dati più aggiornati relativi ai mercati finanziari, considerati alla luce delle specificità settoriali;
• tc è l’aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posta pari a 0,275;
• rpi è il tasso atteso di inflazione, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posto pari a 1,50%.
19.3 La componente a copertura della rischiosità (α) è pari a:
α = β * ERP *
(1+ rpi)
dove:
1
(1+ CS / CnS )
• β è la rischiosità relativa del SII, rispetto a quella media di mercato, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è pari a 0,8;
• ERP è il premio per il rischio di mercato, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è pari a 4%.
19.4 Per gli investimenti realizzati a partire dall’anno 2012, gli oneri finanziari determinati secondo quanto previsto all’Articolo 19 sono maggiorati di un onere finanziario (time lag) pari all’1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l’anno di realizzazione degli investimenti (a-2) e l’anno di riconoscimento tariffario (a).
Articolo 20
isc
Oneri fiscali del gestore del SII
20.1 Per ciascun anno posto pari a:
a = {2014;
2015}, l’onere fiscale del gestore del SII ( OF a ) è
OFisca
dove:
= 0,275*Rai a
• Rai a è il risultato ante imposte del gestore del SII, valutato forfetariamente come specificato al comma 20.2.
a = {2014;
2015}, il risultato ante imposte del gestore del SII
(Rai a) è valutato forfetariamente pari a:
⎧⎡ + (Km + α +1)*(1 + rpi) −1⎤ ⎫
⎪ ⎢1
(1 − T )
⎥ ⎪ ⎛
CIN a ⎞
Raia = ⎪⎣
⎦ − ⎪
⎜ − fp ⎟* CIN a
⎨ (1 + rpi)
1⎬* ⎜1
CIN a ⎟
⎪ ⎪ ⎝ ⎠
⎩⎪ ⎪⎭
dove:
• T è l’aliquota fiscale complessiva, pari a 0,317.
Articolo 21
Valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi
a = {2014;
2015}, la componente a copertura dell’eccedenza di
valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi ( ΔCUIT a ) è calcolata come segue:
ΔCUIT a = ∑max{0;[(AMM a + OF a + OFisc a )− (MT a + ACa )]}
p p p p p
p
dove:
•
MT a
è il valore del rimborso dei mutui di ciascun proprietario p, come
p
definiti al comma 1.1;
p
• AC a
è il valore degli altri corrispettivi di ciascun proprietario p, come
definiti al comma 1.1;
p
• AMM a ,
OF a
e OFisca
sono, rispettivamente, l’ammortamento, gli
p
p
oneri finanziari e gli oneri fiscali sulle immobilizzazioni di proprietà di ciascun Ente locale, azienda speciale e società di capitali a totale partecipazione pubblica, come definite ai successivi commi 21.11, 21.12 e 21.13.
21.2 Ai fini della determinazione della componente
ΔCUIT a , di cui al comma 21.1, le
immobilizzazioni i cui valori sono considerati ai fini della determinazione dei costi per l’uso di infrastrutture di terzi sono quelle afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII e risultanti dai relativi documenti di bilancio in data 31 dicembre 2011, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse, concesse in uso al gestore del SII a fronte del pagamento periodico di un corrispettivo, sotto forma di rimborso della rata dei mutui, di canone di concessione, di ristoro o di altro. L’eventuale inserimento di cespiti realizzati nel corso degli anni 2012 e 2013 da proprietari diversi dal gestore, e utilizzati per la fornitura dei servizi del SII, verrà valutato, a seguito di motivata istanza, sulla base di considerazioni di efficienza ed efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici sul territorio.
21.4 Sono escluse le immobilizzazioni affidate al gestore del SII in comodato d’uso gratuito nonché le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by. Sono, in ogni caso, escluse le immobilizzazioni inserite tra i cespiti del gestore.
21.5 Sono altresì considerate ai fini tariffari:
• le immobilizzazioni dei proprietari diversi dal gestore del SII, realizzate entro il 31 dicembre 2011, concesse in uso a quest’ultimo a fronte del pagamento di un corrispettivo in un’unica soluzione, sia esso pagato all’inizio dell’affidamento, anche iscritto a patrimonio del gestore del SII come immobilizzazione immateriale, sia esso dovuto al termine dello stesso, anche accantonato dal gestore del SII a titolo di fondo per ripristino beni di terzi;
• le immobilizzazioni di cui il gestore del SII usufruisce in virtù di contratti di locazione e contratti di leasing operativo e leasing finanziario;
• le immobilizzazioni in corso di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII, risultanti al 31 dicembre 2011, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.
21.6 Ai fini della valorizzazione delle componenti
AMM a , OF a e OFisca , per ciascun
p p p
anno
a = {2014;
2015}, il valore lordo delle immobilizzazioni dei proprietari p
diversi dal gestore del SII (IMLpa) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui all’Articolo 16, con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui ai commi dal 21.2 al 21.5.
a = {2014;
2015}, il valore netto delle immobilizzazioni dei
proprietari p diversi dal gestore del SII (IMNpa), con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui all’Articolo 21, è determinato come segue:
IMN a = ∑
∑⎡ 2∑009 (IPa
− FAa
)* dfl a ⎤
p
dove:
⎢
p c ⎣t =1961
p,c,t
IP, p,c,t t ⎥
⎦
IP
•
a
p,c,t
è il valore lordo, nell’anno a , delle immobilizzazioni del proprietario
p, di categoria c, iscritte a libro cespiti nell’anno t, determinato secondo i criteri di cui ai commi dal 21.2 al 21.5;
FA
•
a
XX, p,c,t
è il valore del fondo ammortamento, nell’anno a , delle
immobilizzazioni del proprietario p, di categoria c iscritte a patrimonio nell’anno t.
a = {2014;
2015}, il capitale investito netto dei proprietari p
diversi dal gestore del SII (CINpa), è pari a:
CIN a = IMN a + LIC a
p p p
dove:
a
• LICa = LIC 2011 * ∏dfla
p p 2011
t =2012
p
• LIC 2011 è il valore complessivo delle immobilizzazioni in corso, di cui al comma 21.5, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni; di conseguenza, a partire dall’anno 2016 sono azzerati i LIC dei proprietari p
p
diversi dal gestore del SII ( LICa ).
21.9 Per ciascun anno a = {2014; 2015}, il valore delle immobilizzazioni dei proprietari
fp, p
p diversi dal gestore del SII finanziate a fondo perduto ( CIN a ) è determinato
secondo i criteri e le modalità di cui al comma 21.8, con riferimento al complesso delle immobilizzazioni di cui ai commi dal 21.2 al 21.5.
21.11 Ai fini della determinazione della componente ΔCUIT a , di cui al comma 21.1, per
ciascun anno a = {2014; 2015}, l’ammortamento delle immobilizzazioni di
proprietari p diversi dal gestore del SII (AMMpa) è determinato come segue:
2011
⎛ IP
* dfl a ⎞
AMM a = ∑∑ ∑ min⎜
p,c,t
t ; IMN a ⎟
⎝
p
dove:
p c t =1961
⎜ VUc
p,c,t ⎟
⎠
IP
•
a
p,c,t
è il valore lordo, nell’anno a , delle immobilizzazioni del proprietario
p, di categoria c, iscritte a libro cespiti nell’anno t, determinato secondo i criteri di cui ai commi dal 21.2 al 21.5;
• VUc è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c, come specificato al comma 18.2;
IMN
•
a
p,c,t
è il valore netto, nell’anno a , delle immobilizzazioni del
proprietario p, di categoria c iscritte a patrimonio nell’anno t, come definito al comma 21.7.
21.12 Ai fini della determinazione della componente ΔCUIT a , di cui al comma 21.1, per
ciascun anno a = {2014; 2015}, gli oneri finanziari dei proprietari p diversi dal
gestore del SII (OFpa) sono determinati secondo i criteri e le modalità di cui all’Articolo 19, con riferimento al valore del capitale investito netto di terzi di cui al comma 21.8, ed al valore delle immobilizzazioni di terzi finanziate a fondo perduto di cui al comma 21.9.
21.13 Ai fini della determinazione della componente ΔCUIT a , di cui al comma 21.1, per
ciascun anno a = {2014; 2015}, gli oneri fiscali dei proprietari p diversi dal
gestore del SII sono calcolati con le medesime regole degli oneri fiscali del gestore del SII di cui all’Articolo 20, ad esclusione della parametro moltiplicativo applicato al risultato ante imposte (Raia), che viene posto pari a 0,317.
TITOLO 5
FONDO NUOVI INVESTIMENTI
Articolo 22
riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti ( FoNI a ).
+ AMM
FoNI
22.2 In ciascun anno come segue:
a = {2014;
2015}, il Fondo nuovi investimenti ( FoNI a ) è definito
FoNI
FoNI a = FNI a
a FoNI
+ ΔCUIT a
dove:
•
a FoNI
è la componente riscossa a titolo di anticipazione per il
FNI
finanziamento dei nuovi investimenti, di cui al comma 22.3;
AMM
•
a FoNI
è la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi
a fondo perduto, di cui al comma 22.4;
FoNI
• ΔCUIT a
è la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per
l’uso delle infrastrutture di terzi, di cui al comma 22.5.
a = {2014;
2015}, l’Ente d’ambito competente determina
FNI
l’importo della componente al precedente comma 12.2.
a FoNI
nei limiti della componente
FNI new,a
definita
a = {2014;
2015}, il soggetto competente determina l’importo
AMM
AMM
della componente tariffaria riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a
fondo perduto
a FoNI
nei limiti della componente
a CFP
, calcolata secondo
quanto previsto al comma 18.3.
a = {2014;
2015}, il soggetto competente determina l’importo
della componente tariffaria riscossa a titolo di eccedenza del costo per l’uso delle
infrastrutture degli Enti locali
ΔCUIT a
nei limiti della componente
ΔCUIT a ,
FoNI
calcolata secondo quanto previsto al comma 21.1.
Articolo 23
Verifica dell’obbligo di destinazione del FoNI
23.1 A partire dall’anno 2015, la sommatoria della quota parte di FoNI percepita in
ciascun anno e non investita sino all’anno (a − 2)
è calcolata come segue:
FoNI a
= max⎧⎡ a−2 (FoNI t − FoNI t )
a ⎤ ⎫
non _ inv
⎨⎢ ∑
spesa
* dflt ⎥;0⎬
⎩⎣t =2012 ⎦ ⎭
dove:
FoNI
•
t spesa
è pari alla spesa complessiva, effettuata in ciascun anno t , per la
realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, nonché per il finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale e per le altre
destinazioni d’uso della componente
ΔCUIT a
approvate dall’Autorità ai
FoNI
sensi dell’Articolo 7, comma 7.3, lettera b) della deliberazione 585/2012/R/IDR, a cui si deve aggiungere l’effetto fiscale ottenuto applicando
l’aliquota 0,275 alla componente FoNI t .
a
FoNI
> 0
non _ inv
è azzerata, a partire da quell’anno, la componente
FoNI
ΔCUIT a
. Laddove
a
FoNI
non _ inv
> ΔCUIT a
, è azzerata anche la componente
FoNI
AMM
a FoNI
, tramite la sottrazione dei contributi a fondo perduto dalle
immobilizzazioni lorde.
AMM
23.3 A partire dall’anno 2014, con riferimento alle tariffe dell’anno a, la quota parte di
FoNIspesa investita nell’anno (a–2), al netto della componente
a FoNI
di cui al
comma 22.4 riferita al medesimo anno (a–2), ai fini della determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII nell’anno a è allocata proporzionalmente a ciascuna categoria di cespiti c realizzati nell’anno (a–2) ed è considerata interamente come contributo a fondo perduto percepito nel medesimo anno.
TITOLO 6 COSTI OPERATIVI
Articolo 24
Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa
24.1 Ai fini del riconoscimento tariffario, in ciascun anno operativi sono definiti come:
a = {2014;
2015}, i costi
end
al
Opexa = Opexa + Opexa
dove:
end
a) Opexa
al
b) Opexa
sono i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento;
sono i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti
componenti:
Opexa
= COa + COa + ∑(MT a + ACa )+ COa
al
con:
EE ws p p p
altri
CO
EE
i. a a copertura dei costi di energia elettrica;
CO
ws
ii. a a copertura dei costi degli acquisti all’ingrosso o wholesale;
iii. ∑(MT a + ACa ) a copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle
p p
p
CO
infrastrutture idriche, con
MT a e
AC a
definite al comma 1.1;
P
P
iv.
a altri
a copertura degli altri specifici costi.
Articolo 25
a = {2014;
2015}, la componente di costo relativa ai costi
end
operativi endogeni ( Opexa ) viene definita in funzione del posizionamento del
gestore nei quadranti degli schemi regolatori definiti al comma 12.2.
25.2 Laddove il gestore si collochi nei quadranti I e III della matrice di schemi regolatori di cui al comma 12.1, i costi operativi endogeni sono definiti come segue:
Opexa
(Op 2013 + COeff 2013 )
end
a
=
∏
*
2
(1 +
I t )
t =2014
dove:
• Op 2013
sono i costi operativi di piano previsti per l’anno 2013, rivisti e
approvati dall’Ente d’Ambito o altro soggetto competente ai fini della determinazione tariffaria 2013;
• COeff 2013
è la componente di costo definita al comma 32.1 del MTT,
calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2013.
25.3 Laddove il gestore si collochi nei quadranti II e IV della matrice di schemi regolatori di cui al comma 12.1, i costi operativi endogeni sono posti pari a Opnew,a , definiti come i costi operativi di piano rivisti dall’Ente d’Ambito o altro
soggetto competente a seguito di un cambiamento sistematico delle attività del gestore (territorio servito, servizi forniti, richiesta di livelli qualitativi sensibilmente più elevati, altro), a condizione che:
• la richiesta sia motivata sulla base di dati oggettivi (esempio: aumento del territorio coperto, aumento dei servizi forniti);
• vengano adottati criteri di contenimento dell’incremento dei costi operativi razionali e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala. A titolo di esempio, sono considerati criteri ammissibili - corredati dalla stima del potenziale effetto scala o motivazione della mancata applicabilità dell’effetto scala medesimo – i seguenti:
- in presenza di ampliamento del territorio servito: proiezione del costo medio per popolazione servita del gestore sul nuovo territorio considerato;
- in presenza di fornitura di un nuovo servizio (es. depurazione o fognatura per un gestore precedentemente limitato al servizio di acquedotto): stima del costo medio per popolazione servita o per abitante equivalente del singolo servizio del SII fornito del gestore precedente.
25.4 Per i gestori che per gli anni 2012 e 2013:
• sono stati esclusi dall’aggiornamento tariffario ai sensi dell’art. 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR;
• devono applicare la tariffa d’ufficio ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR;
• non hanno ricevuto l’approvazione del moltiplicatore tariffario coerente con il PEF;
laddove per gli anni 2014 e 2015 siano venute meno le suddette cause di esclusione, applicazione delle tariffe d’ufficio o altre cause di mancata approvazione del moltiplicatore tariffario, i costi operativi endogeni sono
determinati in misura standard, sulla base del valore minimo tra COeff a ,
calcolato come previsto al successivo comma 25.5, e il costo medio per popolazione servita e servizio fornito del settore calcolato per l’anno 2013.
25.5 Per i gestori di cui al precedente comma 25.4, il valore COeff a è calcolato a partire
dai dati di bilancio dell’anno (a − 2)
ed è costruito come segue:
• sommatoria delle voci di bilancio B6), B7), B8), B9), B11), B12), B13), B14) e della voce relativa all’onere fiscale IRAP del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche;
• al netto della sommatoria delle poste rettificative, come definite al precedente comma 1.1;
• al netto della sommatoria dei costi operativi, riportati a bilancio e riferiti alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, ricompresi in altre
componenti del vincolo ai ricavi del gestore di cui al precedente comma 11.1,
quali: CO a , COa , COa , (MT a + AC a ), ERC a e RC a
EE ws
altri ∑ p p p
TOT .
Articolo 26
26.1 La componente di costo per l’energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari
EE
( COa ), per ciascun anno a = {2014; 2015}, è pari a:
a = { a−2
medio,a−2
a−2
} ∏( + t )
COEE min[COEE
dove:
; (COEE
* kWh
) *1,1] * 1 I
a
t =2013
CO
•
a−2 EE
è il costo totale della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima
dell’anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell’ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
• XXxxxxx,a−2 = ∑COa−2
∑kWha−2
è il costo medio di settore della fornitura
EE EE ,i i
i i
elettrica sostenuto nell’anno (a − 2)
sostenuto da ciascun gestore i;
valutato dall’Autorità sulla base del costo
• kWha−2
del SII;
è il consumo di energia elettrica sostenuto 2 anni prima del gestore
(
a + t )
• ∏ 1 I
t = 2013
è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire
dall’anno 2013 fino all’anno di determinazione tariffaria a.
26.2 Il recupero dello scostamento tra la componente determinata al precedente comma
EE
EE
EE
EE
26.1 ed i costi effettivamente sostenuti nell’anno a, è determinato applicando un ulteriore elemento di efficientamento come di seguito illustrato:
Rca
= {min[CO reali,a−2 ; (CO reali,a−2 * kWha−2 ) *1,1] − COa−2 }
dove:
• CO reali,a−2 = ∑CO reali,a−2
∑kWha−2
è il costo medio di settore della
EE EE ,i i
i i
fornitura elettrica sostenuto nell’anno (a-2), valutato dall’Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i, escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi;
• kWha−2
del SII.
è il consumo di energia elettrica registrato nell’anno (a-2) dal gestore
Articolo 27
Costi degli acquisti all’ingrosso
a = {2014;
2015}, la componente di costo per gli acquisti
ws
all’ingrosso inserita nel calcolo del VRG di ciascun gestore del SII ( COa ) è posta
pari a:
CO
ws
ws
a = CO 2013
prevedendo che, laddove il fornitore all’ingrosso fornisca il servizio al gestore del SII nell’ambito di un’attività di common carriage, in ragione dell’obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, il costo addebitato al gestore del SII sia calcolato sulla base del costo marginale del servizio fornito.
27.2 È previsto il conguaglio delle differenze tra la componente determinata al precedente comma 27.1 ed i costi effettivamente sostenuti nell’anno in esame:
Rca
= (CO a−2,effettivi − COa−2 )
ws ws, j ws, j
dove:
CO
•
a−2,effettivi ws, j
è il valore dei costi effettivamente sostenuti, a seguito
dell’applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, dal gestore del SII nell’anno (a-2) per l’acquisto dei servizi dal grossista j.
Articolo 28
Altre componenti di costo operativo
altri
28.1 La componente a copertura degli altri costi operativi ( COa ) viene definita come
+ CO
+ CO
+ CO
somma delle seguenti voci:
CO
= CO
a altri
dove:
a ATO
a AEEG
a mor
a res
CO
•
a ATO
è la voce di costo a copertura delle spese di funzionamento dell’Ente
d’Ambito, come definita al successivo comma 28.2;
CO
•
a AEEG
è la componente a copertura del contributo all’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, come definita al successivo comma 28.4;
CO
•
a mor
è la componente a copertura del costo di morosità, come definita al
successivo Articolo 30;
CO
•
a res
include gli oneri locali - quali: canoni di derivazione/sottensione idrica,
contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU - e una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell’anno (a − 2) , come risultante dal Bilancio.
ATO
28.2 La spesa di funzionamento dell’Ente d’Ambito ( COa ), per ciascun anno
a = {2014; 2015}, è posta pari a:
a = {
a−2
medio,2011
} ∏( + i )
COATO
dove:
min COATO ; (COATO
* pop ATO ) * z *
1 I
a
i=2014
CO
•
a−2 ATO
è il costo totale a copertura delle spese di funzionamento
dell’Ente d’Ambito sostenuto 2 anni prima dell’anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell’ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;
• XXxxxxx, 2011 = ∑CO 2011
∑ pop 2011
ATO
ATO,i
i i
ATO,i
è il costo medio di settore delle
spese funzionamento dell’Ente d’Ambito sostenute nell’anno 2011, valutato dall’Autorità sulla base dei costi sostenuti da ciascun gestore i;
• pop ATO
indica la popolazione residente nel territorio dell’ATO;
• z è il parametro moltiplicativo che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore; per gli anni 2014 e 2015 tale parametro assume valore 2.
a
• ∏ (1 +
I i ) è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire
i =2014
dall’anno 2014 fino all’anno di determinazione tariffaria a.
28.3 Eventuali costi superiori a quelli indicati al precedente comma 28.2 potranno essere valutati, previa apposita istanza motivata, laddove l’Ente d’Ambito svolga anche funzioni non attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato, quali ad esempio le autorizzazioni allo scarico.
28.4 La componente a copertura del contributo all’Autorità per l’energia elettrica e il
AEEG
gas ( COa ), per ciascun anno a = {2014; 2015}, è posta pari a:
CO
a AEEG
dove:
= Ricavia−2
* quota‰
A1+ A5
A1+ A5
a) Ricavia−2
è la sommatoria delle voci A1) e A5) del Bilancio, riferite
alle attività afferenti al SII;
b) quota‰ è l’aliquota del contributo determinata dal più recente provvedimento in materia dell’Autorità.
28.5 Il recupero dello scostamento tra la componente determinata al precedente comma
− CO
28.4 ed i costi effettivamente sostenuti nell’anno a, è determinato come segue:
Rc
a AEEG
dove:
a−2
= CO
AEEG,reale
a−2 AEEG
CO
•
a−2
AEEG,reale
è il contributo effettivamente pagato da ciascun gestore i
nell’anno di determinazione tariffaria (a-2).
TITOLO 7
SOSTENIBILITÁ FINANZIARIA EFFICIENTE
Articolo 29
Componenti a conguaglio inserite nel VRG
29.1 A partire dall’anno 2015, in ciascun anno a , vengono determinate le componenti a conguaglio relative al precedente anno (a − 2) , definite come:
a = ( a +
a + a +
a + a
) ∏( + t )
RcTOT
RcVOL
RcEE
Rcws
Rimb335
RcALTRO
* 1 I
a
t =a−1
dove:
•
a TOT
è il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini
Rc
della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore i nell’anno (a − 2) ;
Rc
a
• VOL
è il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente
applicate rispetto al VRG calcolato per l’anno
(a − 2)
conseguente a
variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell’approvazione del moltiplicatore tariffario ϑa−2 , calcolato come:
Rca = ∑ϑ a−2 * tarif 2012 * (vscal 2011 )T − ∑tarif a−2 * (vscal a−2 )T
VOL u
u
u u u u
Rc
a
• EE
è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei
Rc
a
(a − 2)
ed i costi
• ws
è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei
costi all’ingrosso calcolata nel VRG dell’anno
(a − 2)
ed i costi
effettivamente spettanti, come definita al comma 27.2;
335
• Rimba
è l’eventuale residuo della componente prevista per il rimborso
ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta per l’anno (a − 2) ;
Rc
•
a ALTRO
è il recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo
del VRG dell’anno
(a − 2)
e gli esborsi effettivamente sostenuti per le
eventuali, seguenti voci di costo:
- recupero dello scostamento tra la componente a copertura del contributo versato all’Autorità per l’energia elettrica e il gas
calcolata nel VRG dell’anno
(a − 2)
ed i costi effettivamente
AEEG
sostenuti ( Rca ), come definita al comma 28.5;
- recupero dello scostamento tra la quota della componente
a res
CO
,
definita al precedente comma 28.1, a copertura degli oneri locali e l’esborso effettivamente sostenuto dal gestore per tale voce di costo;
- costo delle forniture all’ingrosso transfrontaliere,
- costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali.
L’inserimento di tali voci nel calcolo degli scostamenti deve essere corredata da istanza motivata e opportunamente documentata.
Articolo 30
Trattamento dei costi di morosità
mor
30.1 Il costo di morosità ( COa ), intesa come Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi, in ciascun
anno a = {2014; 2015} è riconosciuto in misura parametrica, al fine di incentivare
l’efficienza dell’attività di recupero credito, e in misura differenziata nell’ambito delle diverse macro-aree geografiche, in funzione della diversa incidenza media sul fatturato rilevata.
30.2 Fermo restando quanto previsto al comma 9.3, il costo massimo riconosciuto è pari a quello derivante dall’applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell’anno (a-2):
• 1,6% per i gestori siti nelle regioni del Nord;
• 3% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
• 6,5% per i gestori siti nelle regioni del Sud.
Articolo 31
Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse
31.1 Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità.
31.2 Al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli di cui al precedente comma 31.1 deve attenersi alle seguenti regole:
a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell’anno (a − 2) , ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso;
c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.
Articolo 32
Modalità di rateizzazione dei conguagli relativi alle partite pregresse
32.1 Al fine di garantire l’obiettivo della sostenibilità sociale, il gestore è tenuto ad osservare modalità minime di rateizzazione nella riscossione degli eventuali conguagli di cui al precedente comma 31.1, definite come segue:
peso % del conguaglio sul vincolo ai ricavi del gestore per ciascuna tipologia di utenza | periodo minimo di rateizzazione del conguaglio |
Congu < 20% VRGu | 6 mesi |
20% < Congu < 60% VRGu | 1 anno |
60% < Congu < 100% VRGu | 2 anni |
Congu > 100% VRGu | 3 anni |
dove:
• Congu
è l’ammontare del conguaglio di cui al precedente comma 31.1,
attribuito alla tipologia di utenza u utilizzando un criterio di proporzionalità rispetto al fatturato;
• VRGu
è la quota dell’ultimo vincolo ai ricavi del gestore approvato, attribuito
alla tipologia di utenza u utilizzando un criterio di proporzionalità rispetto al fatturato.
32.3 Laddove il gestore ricada in una casistica di approvazione delle tariffe d’ufficio o in una causa di esclusione dall’aggiornamento tariffario, il VRG di cui al comma
32.1 è posto pari al prodotto del moltiplicatore tariffario ϑ approvato per i ricavi tariffari dell’anno precedente. In tutti i casi rimanenti, tale VRG è posto pari ai ricavi tariffari dell’anno precedente.
32.4 Nei casi in cui i conguagli di cui al comma 31.1 siano a favore dell’utenza, è fatto obbligo al gestore decurtarli a partire dalla prima bolletta utile.
Articolo 33
Valore residuo del gestore del SII
33.1 Il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro è valorizzato:
a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:
VRa =
⎧ a [(IP
− FA
)− (CFP
− FA )]* dfl a ⎫ + LICa
∑⎨ ∑ c,t
IP,c,t
c,t
CFP,c,t t ⎬
c ⎩t =1961 ⎭
• le grandezze
XXx,x ,
XXXX,x,x ,
XXXx,x ,
XXXXX,x,x
e LICa
sono definite,
rispettivamente, ai commi 16.7, 16.9, 17.4 e 17.3, e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente;
b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse già quantificate e approvate dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori.
Articolo 34
Modifiche alla deliberazione 86/2013/R/IDR
34.1 Il comma 4.2 della deliberazione 86/2013/R/IDR è sostituito dal seguente comma: “4.2 Il deposito cauzionale massimo applicato dal gestore ai sensi dell’articolo
3.1 può essere alternativamente determinato:
a) in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
b) in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.”
34.2 Il comma 4.4 della deliberazione 86/2013/R/IDR è sostituito dal seguente comma:
“4.2 Il deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali, applicato da ciascun gestore, è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, determinati ai sensi del precedente comma 4.1, riferiti agli utenti sottesi all’utenza condominiale stessa.”.
34.3 Al comma 8.3 lettera b) della deliberazione 86/2013/R/IDR le parole “tali conguagli sono versati entro il 31 marzo 2014;” sono sostituite da “tali conguagli sono versati entro il 30 giugno 2014;”.
34.4 Al comma 8.6 della deliberazione 86/2013/R/IDR le parole “ed entra in vigore il 1° gennaio 2014” sono sostituite da “ed entra in vigore il 1° giugno 2014”.
TITOLO 8
COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA
Articolo 35
Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa
a = {2014;
2015}, la componente tariffaria a copertura dei costi
ambientali e della risorsa ( ERCa ) è calcolata come segue:
ERCa = EnvCa + Re sC a
dove:
• EnvCa
è la componente di costo riferita ai costi ambientali, come
definiti al comma 1.1, calcolata come specificato al successivo Articolo 36;
• Re sCa
è la componente di costo riferita ai costi della risorsa, come
definiti al comma 1.1, calcolata come specificato al successivo Articolo 37;
35.2 Ai fini della determinazione tariffaria dell’anno 2014, la componente tariffaria
ERC 2014
è posta pari a zero.
35.3 Ai fini della determinazione tariffaria dell’anno 2015, la componente tariffaria
ERC 2015
è definita dall’Autorità con successivo provvedimento.
ERCa
l’Autorità individua con successivo provvedimento la
quota parte di costi riconducibili all’uso industriale e attribuibili agli utenti di tale tipologia.
a = {2014;
Articolo 36
Costi ambientali
2015}, la componente di costo riferita ai costi
ambientali ( EnvCa ) è pari a:
end
eso
EnvCa = EnvCa + EnvC a
dove:
•
EnvCa
è la voce di costo riferita ai costi ambientali endogeni, in quanto
end
dipendenti da specifiche scelte gestionali;
eso
• EnvCa
è la voce di costo riferita ai costi ambientali esogeni, in quanto
non dipendenti da specifiche scelte gestionali;
end
36.2 Ai fini della determinazione tariffaria dell’anno 2014, le voci di costo EnvC 2014 e
eso
end
EnvC 2014
sono ricomprese nella componente tariffaria
ERC 2014 .
36.3 Ai fini della determinazione tariffaria dell’anno 2015, le voci di costo
eso
EnvC 2015 sono definite dall’Autorità con successivo provvedimento.
Articolo 37
EnvC 2015 e
37.1 Ai fini della determinazione tariffaria dell’anno 2014, la componente di costo
Re sC 2014
ERC 2014 .
riferita ai costi della risorsa è ricompresa nella componente tariffaria
37.2 Ai fini della determinazione tariffaria dell’anno 2015, la voce di costo
Re sC 2015
riferita ai costi della risorsa è definita dall’Autorità con successivo provvedimento.
TITOLO 9 CORRISPETTIVI PER L’UTENZA FINALE
Articolo 38
Determinazione della tariffa media
a = {2014;
2015}, la tariffa media di ciascun gestore del SII è
calcolata come segue:
⎛ ∑tarif 2012 • (vscal a−2 )T ⎞
⎜ u u ⎟
ϑ a * ⎜ u ⎟
dove:
⎜ mc a−2 ⎟
⎝ ⎠
• ϑ a
è il moltiplicatore tariffario approvato per l’anno a ;
⎛ ∑tarif 2012 • (vscal a−2 )T ⎞
⎜ u u ⎟
• ⎜ u ⎟
è la tariffa vigente all’inizio dell’anno 2012 e
⎜ mc a−2 ⎟
⎝ ⎠
comunicata all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR, applicata
alle variabili di scala dell’anno
(a − 2)
e rapportata ai metri cubi (mc)
consumati nel medesimo anno (a − 2) .
Articolo 39
39.4 In caso di cambiamento della struttura dei corrispettivi deve essere garantito che il gettito tariffario conseguente non superi i valori tariffari approvati dall’Autorità, ovvero:
ϑ a ∑tarif 2012 • (vscal a−2 )T =∑tarif a • (vscal a−2 )T
u u u u u u
∑
dove:
• tarif 2012 è la struttura dei corrispettivi vigente all’inizio dell’anno 2012,
u
u
∑
come comunicata all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR;
• tarif a
u
è la nuova struttura dei corrispettivi proposta.
u
39.5 La struttura dei corrispettivi modificata come previsto al precedente comma 39.4 deve rispettare l’ulteriore vincolo di non variare il gettito tariffario di ciascuna categoria di utenza di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione.
QF
,
39.6 In caso di cambiamento della struttura rispetto a quella precedentemente adottata, i corrispettivi devono essere articolati come segue:
e QF
a) quota fissa, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del SII:
t ACQ
QF
t FOG
t DEP
; tali quote non possono essere modulate per scaglioni e sono
espresse in Euro all’anno;
€/anno | |
quota fissa acquedotto | QF t ACQ |
quota fissa fognatura | QF t FOG |
quota fissa depurazione | QF t DEP |
b) parte variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, e configurata come segue:
T
i. parte variabile delle tariffe del servizio di acquedotto, articolata in scaglioni secondo lo schema seguente:
t agev
, da applicarsi alle sole utenze
domestiche per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo
base
T
alla tariffa base ( T t ) l’agevolazione at ;
t base
, pari al costo unitario medio calcolato al
precedente comma 38.1, detratto il gettito delle quote fisse;
, T
T
t
ecc1
tariffe di eccedenza ( T t
ecc 2 e
t ecc3
) sono tra loro crescenti e
base
1
stabilite aggiungendo alla Tariffa base ( T t ) gli ulteriori costi et ,
e
3
2
t e et ;
€/mc | classe di consumo | ||
da | a | ||
Tariffa agevolata* | T t agev | 0 | qa |
Tariffa base | T t base | qa + 1 | qb |
I eccedenza | T t ecc1 | qb + 1 | qe1 |
II eccedenza | T t ecc 2 | qe1 + 1 | qe2 |
III eccedenza | T t ecc3 | qe2 + 1 | > (qe2 + 1) |
*Per le sole utenze domestiche
ii. parte variabile delle tariffe del servizio di fognatura, proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni;
€/mc | |
Tariffa Fognatura | Tf t |
iii. parte variabile delle tariffe del servizio di depurazione, proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.
Tf t ,
Td t ,
€/ mc | |
Tariffa Depurazione | Td t |
39.7 Nei casi di cui al precedente comma 39.6, il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata ( qa ) viene uniformato ed è posto pari a 30 metri cubi all’anno per utente domestico.
39.8 Nei casi di cui al precedente comma 39.6, la quota fissa di ciascun servizio, di cui alla lettera a), deve essere dimensionata in modo tale da non eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso applicando i consumi rilevati nell’anno (a − 2) .
Articolo 40
Convergenza tariffaria all’interno dell’ambito territoriale ottimale
40.1 Qualora in un ambito territoriale ottimale in cui sussistono diversi ambiti tariffari sia stato avviato un processo di convergenza verso un’unica articolazione tariffaria, l’Ente d’Ambito competente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al comma 9.1, determina un moltiplicatore tariffario differenziato per ciascun ambito tariffario j, in coerenza con la dinamica di convergenza precedentemente attuata e nel rispetto della seguente condizione:
∑ϑ a ⎡∑tarif 2012 • (vscal 2011)T + Ra ⎤ =ϑ a ∑⎡∑tarif 2012 • (vscal 2011)T + Ra ⎤
j ⎢ u
j ⎣ u
u b ⎥
⎦ j
⎢ u
j ⎣ u
u b ⎥
⎦ j
TITOLO 10
EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI MISURA
Articolo 41
Monitoraggio dei parametri di efficienza del servizio di misura
Articolo 42
Indicatori di efficienza del servizio di misura
42.1 L’indicatore relativo alla misurazione, nei punti di immissione in rete di distribuzione rispetto ai punti di immissione totali (Incidenza punti di immissione con misuratore funzionante), è determinato come segue:
N a
EM a = mis,i
N
1 a
i
N
•
a mis,i
è il numero di punti di immissione presenti nella rete di
distribuzione in gestione, dotati di misurazione funzionante per almeno l’80% dell’anno a;
i
• N a è il numero di punti di immissione presenti nella rete di distribuzione in gestione nell’anno a.
42.2 L’indicatore relativo al volume di acqua misurato alle utenze rispetto al volume totale legittimamente consegnato alle utenze (Indicatore volume misurato consegnato alle utenze) è determinato come segue:
2
EM a
a
A
A
+ A
= 10
a a
10 11
A
•
10
a è il volume misurato dell’acqua consegnata alle utenze, come
definito dal D.M. 99/1997;
A
•
11
a è il volume consumato dalle utenze e non misurato, come definito dal
d.m. 99/1997.
42.3 L’indicatore relativo al numero di utenze dotate di misuratore funzionante rispetto al numero di utenze dotate di misuratore (Indicatore sullo stato dei misuratori) è determinato come segue:
3
EM a =
a cf
c
UT
UT a
UT
•
cf
a è il numero delle utenze, anche plurime, per le quali è possibile la
lettura in quanto dotate di un misuratore funzionante per almeno l’80% dell’anno a;
c
• UT a
è il numero delle utenze dotate di misuratore, anche se il misuratore
è di tipo “pluriutenza” (condominiale), per uso privato o pubblico.
42.4 L’indicatore relativo al numero di utenze dotate di misuratore funzionante rispetto al numero di utenze totali (Indicatore sulla diffusione dei misuratori) è determinato come segue:
4
EM a =
a cf a
UT
UT
tot
UT
•
cf
a è il numero delle utenze, anche plurime, per le quali è possibile la
lettura in quanto dotate di un misuratore funzionante per almeno l’80% dell’anno a;
UT
•
a tot
è numero dei titolari di contratto di somministrazione, per uso
privato o pubblico, escluse le somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio, situati su suolo pubblico.
42.5 L’indicatore relativo al numero di utenze dotate di sistema di fornitura dell’acqua a bocca tarata rispetto al numero di utenze totali (Indicatore sulla diffusione delle bocche tarate) è determinato come segue:
5
EM a
a
UT
=
bt
UT
a tot
UT
•
bt
a è il numero delle utenze, anche plurime, dotate del sistema di
fornitura dell’acqua a bocca tarata;
UT
•
a tot
è numero dei titolari di contratto di somministrazione, per uso
privato o pubblico, con o senza corresponsione di tariffa, escluse le
somministrazioni per fontane pubbliche e per idranti stradali e antincendio, situati su suolo pubblico.
42.6 L’indicatore relativo al numero di operazioni di raccolta delle misure che hanno ottenuto una raccolta del dato valido rispetto al numero di operazioni di lettura previste dalla Carta dei Servizi (Indicatore sull’efficacia dell’attività di lettura) è determinato come segue:
6
EM a
a
N
cf
= lv
LCS
∗UT a
N
•
lv
a è il numero di operazioni di lettura dei contatori che hanno ottenuto
una raccolta del dato del totalizzatore del misuratore valido (valore complessivo dell’anno);
• LCS
è il numero di letture dei contatori all'anno, per utenza, indicato nella
Carta dei Servizi;
UT
•
cf
a è il numero delle utenze, anche plurime, per le quali è possibile la
lettura perché dotate di un misuratore funzionante per almeno l’80% dell’anno a.
42.2 L’indicatore relativo alla possibilità di autolettura del proprio misuratore da parte dell’utente finale (Indicatore sull’efficacia dell’attività di autolettura) è determinato come segue:
N a
EM a = al
7 365
N
•
al
a è il numero di giorni nell’anno di disponibilità della procedura di
autolettura, con qualsivoglia canale di comunicazione, che permette all’utente finale di trasferire il valore rilevato sul proprio misuratore e che questo sia utilizzato per la determinazione dei consumi della propria successiva fattura, a meno di esito negativo della procedura di validazione.
Articolo 43
Verifica specifica di efficienza del servizio di misura
43.1 L’istruttoria di cui al precedente comma 9.3 include anche una verifica specifica, con il coinvolgimento degli Enti d’Ambito, in merito all’efficienza del servizio di misura erogato dal soggetto gestore del SII per accertare fra l’altro:
iii. la vetustà del parco misuratori;
iv. la descrizione dei criteri e delle modalità di validazione dei dati e dell’eventuale stima.