Contratto Tessile Abbigliamento Moda Flessibilità dell’orario contrattuale
Contratto Tessile Abbigliamento Moda Flessibilità dell’orario contrattuale
Per far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell’anno, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore annue.
Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà riconosciuta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore e per le successive del 15%, da liquidare nel periodo di supero.
La procedura, che prevede l’apertura di un confronto con la RSU, avrà una durata di 5 gg, dopodiché il programma di flessibilità diventa operativo.
Le modalità di recupero della flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali. Il lavoratore è impegnato ad effettuare la flessibilità, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell’orario normale e l’inizio dell’orario lavorativo settimanale può essere inferiore alle 11 ore.
Flessibilità tempestiva
Nel caso in cui l’azienda avvisi la RSU con un preavviso non inferiore ai 5 giorni dalla necessità di ricordo alla flessibilità, ai lavoratori coinvolti verrà riconosciuta la maggiorazione del 21% per le ore di supero dell’orario contrattuale.
Il lavoratore ha il diritto di recuperare le ore svolte in regime di flessibilità entro 12 mesi dall’inizio del ciclo di flessibilità.
Nel caso in cui non sia effettuabile il recupero delle ore di superamento dell’orario contrattuale, il lavoratore può scegliere di inserirle nella banca ore contrattuale, prevedendo il pagamento della maggiorazione relativa alla prestazione straordinaria.