Comune di Marmirolo
Comune di Marmirolo
Provincia di Mantova
REGOLAMENTO PER I CONTRATTI
DI SPONSORIZZAZIONE
Approvato con atto del Consiglio Comunale N. 65 del 04/11/2011
Articolo 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) Per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte, l’Amministrazione Comunale (sponsee), garantisce ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dallo stesso contratto a fronte dell’obbligo dello sponsor di pagare un determinato corrispettivo in denaro o di fornire una prestazione diretta o indiretta a favore dell’Amministrazione comunale;
b) Per “sponsorizzazione”: ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine;
c) Per “soggetto promotore” la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che propone di stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Marmirolo;
d) Per “sponsor”: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, singolarmente o associate tra di loro, che intenda/no stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Marmirolo;
e) Per “sponsee” si intende il Comune di Marmirolo;
f) Per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione dal Comune di Marmirolo per le attività promozionali e pubblicitarie dello sponsor.
2. Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l’offerta, a titolo di liberalità, a favore dell’Amministrazione di somme di danaro, di beni o di servizi accessori in occasione dello svolgimento di iniziative e rassegne o dell’allestimento di spazi espositivi.
3. L’affidamento delle attività individuate come corrispettivo delle prestazioni rese dall’Amministrazione comunale in qualità di sponsee avviene con procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento.
Articolo 2 - Oggetto e Finalità
1. Il presente Regolamento, in armonia con le vigenti disposizioni di legge, disciplina le condizioni e le modalità operative per favorire il ricorso da parte dell’Amministrazione comunale alla sponsorizzazione, come opportunità innovativa di finanziamento delle proprie attività.
2. L’Amministrazione ricorre alla sponsorizzazione per ottenere:
a) miglioramenti, anche economicamente apprezzabili, della qualità dei servizi erogati;
b) il supporto alla realizzazione di opere ed infrastrutture compresa la realizzazione diretta dei lavori necessari;
c) il sostegno allo sviluppo di progettualità ed iniziative innovative nonché per ottimizzare la spesa.
3. Le iniziative di sponsorizzazione sono finalizzate, in particolare, al miglioramento della qualità del vivere urbano, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico e culturale, nonché alla realizzazione di progetti e all’erogazione di servizi a carattere innovativo – sperimentale.
4. Allo scopo di agevolare l’intervento degli sponsor nel finanziamento delle attività dell’Ente, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel significato più favorevole alla possibilità di addivenire alla sponsorizzazione.
Art. 3 - Le sponsorizzazioni
1. La sponsorizzazione si deve concretizzare in una minore spesa o una maggiore entrata o nella realizzazione anche parziale di uno degli interventi previsti nel piano pluriennale delle opere pubbliche.
2. La sponsorizzazione è ammessa a condizione che siano perseguiti interessi pubblici e previa redazione di un piano finanziario che dimostri la convenienza per la Pubblica Amministrazione.
Art. 4 – Corrispettivo della sponsorizzazione
1. Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione può consistere:
a) in una somma di denaro: in questo caso la realizzazione dell'iniziativa, compresa l'individuazione dell'esecutore materiale delle prestazioni, sarà effettuata dall'Amministrazione secondo le ordinarie procedure; al pagamento degli esecutori potrà provvedere anche direttamente lo sponsor";
b) in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor: gli esecutori materiali delle prestazioni individuati dallo sponsor devono essere in possesso di tutti i requisiti specifici necessari per contrattare con le amministrazioni pubbliche.
Art. 5 - La scelta dello sponsor
1. Il Funzionario competente, in relazione ai singoli progetti e/o attività previste nel PEG e in funzione delle esigenze e delle finalità da perseguire, procede alla scelta dello sponsor mediante selezione secondo le procedure previste in funzione della tipologia della prestazione e del valore economico della sponsorizzazione dal codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006), dal regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale approvato con deliberazione di C.C. n. 20/2009 o dal regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di G.C. n. 35/2008.
2. E' possibile il ricorso all'affidamento diretto esclusivamente nei seguenti casi:
a) qualora un soggetto pubblico o privato offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti in riferimento ad attività, manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale, previa valutazione da parte dell'ente della rispondenza della proposta alle prescrizioni del presente regolamento;
b) quando, per la natura o la forma della iniziativa, tutti i candidati sponsor possono cumulativamente parteciparvi;
c) in caso di comprovata urgenza o nel caso di mancanza di offerte a seguito di procedura di gara;
d) in caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore alla soglia di € 20.000,00, oneri fiscali esclusi.
3. L'individuazione dello sponsor avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
4. II bando di gara o l'invito devono contenere l'elenco degli interventi in relazione ai quali l'Amministrazione intende pervenire alla stipula del contratto di sponsorizzazione, con l'indicazione degli elementi essenziali per la formulazione delle proposte, tra i quali:
a) le principali caratteristiche dell'attività, progetto o iniziativa oggetto della sponsorizzazione;
b) l'individuazione dello spazio pubblicitario e la durata del periodo di suo utilizzo da parte dello sponsor, previa intesa di massima con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, quando necessaria;
c) l'eventuale diritto di esclusiva;
d) l'importo minimo eventualmente richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
e) i criteri per la valutazione delle proposte.
5. L'offerta deve essere accompagnata dalla documentazione di rito prevista dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto nell'apposito avviso o invito.
Art. 6 - Individuazione delle iniziative della sponsorizzazione
1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG . In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici ai Responsabili dei Servizi per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria.
Art. 7 - Contratto di sponsorizzazione
1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) l'individuazione dell'oggetto del contratto;
b) il valore della sponsorizzazione;
c) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
d) la durata del contratto di sponsorizzazione;
e) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
f) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
g) recesso;
h) spese e disposizioni contrattuali finali.
Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1 L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo e razzismo.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi degli artt.7, 8 e 9 del D.Lgs. 196/2003.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marmirolo nella persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
Art. 10 - Verifiche e controlli
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio Comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti dal contratto di sponsorizzazione.
Art.11 - Riserva organizzativa
1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E’ tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Art. 12 - Utilizzo dei risparmi di spesa e degli introiti
1. La Giunta definisce annualmente la destinazione dei risparmi di spesa ovvero delle maggiori entrate, al netto dell'Iva, assicurando, compatibilmente con le disposizioni al momento vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare della spesa del personale, la destinazione di una quota alla contrattazione decentrata.
2. L’ammontare delle risorse accertate in base al precedente comma, dovrà essere destinato a iniziative di interesse e finalità pubblica, ed una quota alla contrattazione decentrata.
Art. 13 - Aspetti fiscali
1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura della spesa prevista con la sponsorizzazione.
2. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la disciplina sull’I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall’Agenzia delle entrate in materia.
3. La disciplina sull’IVA si applica anche nel caso di fornitura di beni e servizi. In questo caso la fattura che lo sponsee emette deve essere rapportata al valore commerciale o ai prezzi di mercato degli stessi beni e/o servizi.
4. Sia l’ente pubblico che lo sponsor devono emettere fattura, indicando il valore dell’intervento o della prestazione o della fornitura e ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sull’IVA.
Art. 14 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.