TOMMASO TAFURI
Firmato digitalmente da:
XXXXXXX XXXXXX
Ministero dell'Interno/97420690584 Firmato il 12/10/2018 13:27
Seriale Certificato: 6074
Valido dal 31/08/2017 al 31/08/2020
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la “fornitura di un servizio di manutenzione degli impianti elettrici e speciali serventi le Sale CED del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli e del Centro Unico di Backup (CUB) di Bari, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”.
Alla Società/RTI
Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto la “fornitura di un servizio di manutenzione degli impianti elettrici e speciali serventi le Sale CED del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli e del Centro Unico di Backup (CUB) di Bari, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”, tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Accasermamento della Polizia di Stato (di seguito indicata per brevità “Amministrazione”) e la Società/R.T.I. “ ” (di seguito indicata per brevità “Impresa”), a seguito del ricorso alla procedura sul portale “e-procurement” denominata “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/PR/387/18/TLC/1/0006961/18 del 10/10/2018, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la “fornitura di un servizio di manutenzione degli impianti elettrici e speciali serventi le Sale CED del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli e del Centro Unico di Backup (CUB) di Bari, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 1.070.000,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura
FA/ PR.387.18.tlc.1
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di gara ad evidenza pubblica, a seguito del ricorso alla procedura sul portale “e-procurement” denominata “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del , trasmessa in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per la “categoria merceologica” oggetto della procedura e per la “classe di ammissione” determinata dalla stazione appaltante;
d) sono pervenute n. ( ) offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del
, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI , al prezzo di Euro , cui sono da aggiungere Euro
per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di € ;
e) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la “fornitura di un servizio di manutenzione degli impianti elettrici e speciali serventi le Sale CED del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli e del Centro Unico di Backup (CUB) di Bari, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”.
I servizi previsti in fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato generato automaticamente dalla piattaforma S.D.A.P.A. ”Servizi di Manutenzione degli degli impianti elettrici e speciali”, agli ulteriori elementi di dettaglio del relativo allegato tecnico prodotto dall’Ufficio Tecnico ed Analisi di Mercato dell’Amministrazione, ed alle offerte tecnica ed economica dell’Impresa in data , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell’Amministrazione, costituiscono anch’essi parte integrante del presente contratto.
Nello specifico, la fornitura in parola si sostanzia nell’erogazione, per gli impianti elettrici e speciali installati presso il Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx (XXX) xx Xxxxxx ed il Centro Unico di Backup (CUB) di Bari, dei seguenti servizi:
- Servizi operativi
o servizi di Manutenzione Ordinaria che ricomprendono:
▪ manutenzione preventiva;
▪ reperibilità e pronto intervento;
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▪ manutenzione correttiva a guasto.
o servizi di Manutenzione Straordinaria.
- Servizi di governo
o programmazione e controllo operativo;
o contact center;
o sistema informativo.
L’ammontare complessivo della fornitura è pari ad € , cui sono da aggiungere €
, per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo non superabile di .
Luoghi di erogazione
I servizi di manutenzione richiesti dovranno essere erogati presso gli impianti elettrici e speciali, installati presso le seguenti sedi dell’Amministrazione:
- Centro Elettronico Nazionale (CEN) di Napoli, ubicato all’interno del Parco di Capodimonte, che ospita i servizi informatici della Polizia di Stato e si sviluppa su quattro “Sale CED”, ospitanti apparati informatici per la funzionalità e l’erogazione dei servizi istituzionali della Polizia di Stato;
- Centro Unico di Backup (CUB) di Bari, ubicato all’interno del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, ospitante i servizi informatici atti a garantire la continuità operativa (CO), in termini di “Disaster Recovery” (DR) e “Business Continuity” (BC), agli Enti ed Organismi, utilizzatori dei “sistemi” e che contribuiscono alla gestione della sicurezza delle “applicazioni”.
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € 214.000,00, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
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originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
3. L’Amministrazione, entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’Art. 63, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità, del valore stimato di € 356.666,66, IVA esclusa;
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/4/2017 nr. 56, entrato in vigore in data 20.5.2017 (Codice degli Appalti);
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
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j) Il Regolamento (UE) n. 2016/679;
k) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h),
i) e j), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore esecuzione contratto/Responsabile del Servizio)
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare, per ciascuna sede di erogazione dei servizi in fornitura, un “Direttore dell’Esecuzione del contratto”, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Ciascun Direttore dell’Esecuzione Contrattuale territorialmente competente, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile del Servizio” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione.
Di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4 (Validità contrattuale)
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 32, comma 8, del D. Lgs.vo nr. 50/2016, e comunque successivamente alla data di redazione in contraddittorio e sottoscrizione del “Verbale di consegna” e di “Presa in carico”, di cui al successivo articolo 6, a cura congiuntamente dei due Direttori dell’Esecuzione del contratto nonché
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dal Responsabile del servizio dell’Impresa di cui al precedente Articolo 3, sostanziandosi in una progettualità, garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi, a partire presumibilmente dal 1 gennaio 2019 e con scadenza massima prevista alla data del 31/12/2021.
Articolo 5 Attivazione Servizi
(Attività preliminari –Progetto Tecnico Economico dei servizi - “Verbale di consegna” e Presa in carico”)
5.1 - Attività preliminari
L’Impresa, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di controllo, fatta salva l’ipotesi della formalizzazione della comunicazione di “anticipata esecuzione” di cui all’articolo 32, comma 8, del D. Lgs.vo n. 50/2016, dovrà eseguire un sopralluogo tecnico preliminare per ciascuna sede oggetto della presente fornitura, necessario a rilevare le consistenze, lo stato e le caratteristiche del “sistema edificio-impianto” di ciascuna sede.
Tali rilevazioni dovranno essere riportate e descritte all’interno delle “Sezioni” del “Progetto Tecnico Economico” di cui al successivo Paragrafo 5.2.
Le informazioni rilevate andranno ad integrare quanto già messo a disposizione dall’Amministrazione in sede di Appalto Specifico tramite le “Schede Tecniche” ed i relativi allegati (“Attività e frequenze”) e “Elenco Impianti”) e quanto già rilevato in sede di sopralluogo preliminare di gara.
Tali sopralluoghi dovranno essere eseguiti congiuntamente dal Responsabile del Servizio e il Direttore dell’Esecuzione del contratto territorialmente competente, o loro delegati, ed attestati da appositi verbali di “presa visione” (uno per ogni sede di erogazione dei servizi di manutenzione), controfirmati, in duplice copia, da entrambe le parti interessate.
Il mancato rispetto delle tempistiche di cui al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione delle penali previste al successivo articolo 10.
5.2 - “Progetto Tecnico Economico dei servizi (PTE)”
Entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrenti dal termine di cui al precedente Paragrafo 5.1, l’Impresa dovrà redigere un documento denominato “Progetto Tecnico Economico dei Servizi (PTE)”, che formalizzi la “configurazione dei servizi”, da effettuare per tutta la durata contrattualmente prevista, tenendo conto delle specifiche tecniche richieste dall’Amministrazione nell’Appalto Specifico, dettagliate nelle “Schede Tecniche”, e di quanto emerso dalle “attività
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preliminari” di cui al precedente Paragrafo 5.l, comprese le eventuali ulteriori informazioni e documentazioni tecniche acquisite nell’ambito dei sopralluoghi obbligatori già effettuati in fase di gara presso le sedi dell’Amministrazione oggetto del servizio in fornitura.
Le eventuali situazioni difformi riscontrate in sede di tali “attività preliminari” non potranno essere utilizzate dall’Impresa per avanzare richieste di variazione dei canoni e dei prezzi oggetto di offerta. In particolare, il “PTE” dovrà fornire all’Amministrazione le necessarie informazioni per valutare il contenuto dei servizi offerti, in termini di:
· pianificazione delle attività;
· modalità operative e gestionali;
· corrispettivi economici.
Entro i successivi 10 (dieci) giorni solari, l’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del contratto competente, sottoporrà a valutazione ed approvazione il suddetto “PTE”, avendo cura di verificare che, all’interno dello stesso, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell’Amministrazione.
Tale “PTE” dovrà rispettare le indicazioni minime riportate al Paragrafo 5.2.2 del capitolato tecnico del “Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione”.
Nel caso in cui la valutazione del suddetto “PTE” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 5 (cinque) giorni, qualora il suddetto “PTE” non sia ancora disponibile e/o la valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Il “PTE”, approvato dall’Amministrazione per il tramite del rispettivo Direttore dell’esecuzione del contratto, dovrà essere controfirmato dalle parti, prima dell’avvio dei servizi in fornitura e sarà vincolante ai fini dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il mancato rispetto delle tempistiche di cui al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione delle penali previste al successivo articolo 10.
5.3 – “Verbale di consegna” e Presa in carico degli “impianti” - “Attivazione servizi”
L’Impresa, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione dell’approvazione del “Progetto Tecnico Economico”, di cui al precedente Paragrafo 5.2, dovrà redigere in contraddittorio e sottoscrivere congiuntamente con i Direttori dell’Esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, un apposito “Verbale di consegna”, attestante la “Presa in
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carico” degli impianti da manutenere presso le sedi di Napoli e di Bari e contenente il dettaglio delle relative consistenze contestualmente rilevate.
Tale “Verbale di consegna” costituirà formale “avvio” all’erogazione dei servizi oggetto del presente atto negoziale.
Per quanto attiene ai servizi, la cui erogazione fosse posticipata su richiesta del rispettivo Direttore dell’esecuzione del contratto, la “presa in carico” dei relativi impianti dovrà avvenire attraverso un apposito “Verbale di Consegna”, redatto contestualmente all’inizio dell’erogazione del servizio medesimo.
Nel medesimo documento di cui sopra, dovranno essere indicate le eventuali strutture e/o i mezzi che l’Amministrazione metterà eventualmente a disposizione dell’Impresa, in comodato d’uso, per lo svolgimento delle attività contrattualmente previste, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i locali.
L’Impresa, a decorrere dalla controfirma per accettazione del “Verbale di Consegna”, si costituirà “custode” dei suddetti beni all’uopo indicati nel “Verbale” stesso e assumerà l’obbligo formale di prendersene cura e di manutenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi.
Il mancato rispetto del termine indicato al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
Articolo 6 (Servizi e “deliverables”)
6.1 - Servizi operativi
6.1.1 - Manutenzione ordinaria
L’Impresa, per tutta la durata contrattualmente prevista, dovrà erogare un servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e delle relative consistenze oggetto del servizio ed in linea con i relativi documenti, denominati “Programma di Manutenzione” e “Piano Operativo degli Interventi” approvati, di cui ai successivi Paragrafi 6.2.2 e 6.2.3.
Sono ricomprese nella manutenzione ordinaria le seguenti attività:
- Manutenzione preventiva, eseguita in base a interventi predeterminati o in base a criteri volti a ridurre la probabilità di guasto o il degrado del funzionamento di un impianto e dei relativi componenti e sub componenti.
Tale servizio sarà eseguito secondo le tempistiche definite nei relativi documenti denominati rispettivamente “Programma di Manutenzione” e “Piano Operativo degli Interventi”.
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Tali interventi sono predeterminati al fine del mantenimento in efficienza tutti gli impianti e per verificarne la funzionalità in relazione alle esigenze di esercizio, individuando di volta in volta le componenti di ricambio necessari con eventuale sostituzione delle parti soggette a normale usura.
In sostanza, tali interventi sono volti a eseguire il monitoraggio, il controllo e le verifiche degli impianti nel corso di vigenza del presente atto negoziale, per individuare e prevenire eventuali anomalie funzionali.
- Manutenzione correttiva a guasto: manutenzione eseguita a seguito di un’avaria e volta a riportare la componente tecnologica nello stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.
Il servizio di manutenzione ordinaria comprende sempre anche la fornitura di materiali di consumo e/o di usura e i ricambi necessari per l’effettuazione delle attività previste dal canone.
Le attività, i materiali d’uso, di consumo e di apporto sono da intendersi:
- cavi per collegamenti all’interno di quadri e di apparati elettrici;
- targhette interne ed esterne ai quadri elettrici;
- minuteria di ferramenta, bulloneria e guarnizioni;
- batterie, comprese quelle delle lampade di emergenza;
- olii lubrificanti e carburanti per reintegri e rinnovi completi;
- lampade led;
- interruttori, spine, prese, fusibile;
- parti di ricambio degli “UPS”, dei gruppi elettrogeni, dei trasformatori, dell’impianto di terra, non espressamente ricomprese nell’elenco.
L’elenco di cui sopra è da ritenersi solamente indicativo e non esaustivo, con ciò intendendosi che l’Impresa dovrà eseguire la sostituzione (dovuta anche per obsolescenza da normale usura) di tutte le parti di ricambio e di consumo necessarie al regolare funzionamento degli impianti oggetto dell’appalto, anche se queste non sono esplicitamente riportate nell’elenco stesso.
L’Impresa dovrà, altresì, effettuare le verifiche periodiche previste da normative e/o leggi in vigore e/o da normative future intervenute nell’arco temporale di validità del contratto, nonché fornire agli addetti ai lavori tutte le attrezzature di lavoro, idonei dispositivi di protezione individuali indumenti di lavoro, e quant’altro utile alla buona esecuzione del servizio.
Per tutte le tipologie di lavoro, dovrà essere redatto apposito “Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)” secondo le modalità indicate al Paragrafo 6.3.4.3 del capitolato tecnico del “Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione”.
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Al termine dell’eventuale attività richiesta di manutenzione correttiva e/o a guasto, l’Impresa dovrà predisporre la “Scheda Consuntivo Intervento”, come meglio precisato al Paragrafo 5.2.1.4 sempre del capitolato tecnico del “Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione”.
6.1.1.1 - Manutenzione ordinaria degli “UPS” e sostituzione batterie esauste
La manutenzione ordinaria degli “UPS” dovrà essere eseguita mediante l’intervento di personale delle Aziende produttrici degli apparati, vale a dire “Riello S.p.A” per il “C.E.N.” di Napoli e “Socomec” per il “C.U.B.” di Bari.
In particolare, l’Impresa dovrà acquisire, per tutta la durata dei servizi operativi, siano acquisiti i seguenti pacchetti di assistenza dei produttori:
- per tutti gli “UPS Riello” del C.E.N. di Napoli, deve essere fornito il pacchetto di manutenzione Gold con nr 4 visite annuali;
- per tutti gli “UPS Socomec” del C.U.B. di Bari, deve essere fornito il pacchetto di manutenzione Platinum, con nr 4 visite annuali.
L’Impresa si impegna, inoltre, a garantire la sostituzione delle seguenti quantità di batterie degli “UPS” del “C.E.N.” e del “C.U.B” nell’arco della vigenza contrattuale:
- nr. 400 batterie per il “C.E.N”.;
- nr. 516 batterie per il “C.U.B".”
Le batterie dovranno avere caratteristiche equivalenti o superiori a quelle attualmente installate presso i due siti e dovranno:
- essere adatte per installazioni all’interno di armadi;
- avere dimensioni tali da consentire l’alloggiamento dell’attuale numero di batterie ospitate su ogni ripiano;
- essere costruite nel rispetto di tutte le normative vigenti e applicabili;
- essere adatte per applicazioni ad alto contenuto tecnologico, quali l’utilizzo per i gruppi di continuità (UPS) riportati in tabella;
- essere in grado di funzionare e interoperare in maniera ottimale con il modello di “UPS” a cui esse dovranno essere collegate;
- essere fornite in contenitori monoblocco in “ABS” ritardante la fiamma, secondo le normative “IEC 707 FV0” e “UL 94 V0”, di elevata resistenza meccanica e con una perfetta saldatura tra monoblocco e coperchio garantita da termo-saldatura, al fine di prevenire la fuoriuscita di elettrolita evitando il danneggiamento di apparecchiature, schede e altro presente nelle vicinanze;
- essere ricaricabili e di tipo “VRLA”;
- essere di tipo “senza manutenzione” e “senza rabbocco”;
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- avere una vita media di almeno 10 anni secondo la classificazione “EUROBAT”.
Le batterie nuove dovranno essere conformi alle seguenti norme e direttive di riferimento:
- Direttiva 2006/66/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;
- IEC 60896 Parte 22 (Valve regulated types – Requirements);
- BS 6290 Parte 4 (specifiche per la classificazione VRLA).
Eventuali batterie deteriorate per negligente ed insufficiente imballaggio potranno essere rifiutate a discrezione dell’Amministrazione.
La sostituzione delle batterie esauste avverrà in più fasi in funzione dello stato di carica delle batterie installate.
Nello specifico, l’Amministrazione, con il supporto dell’Impresa ed anche in funzione degli esiti delle visite periodiche dei produttori degli “UPS”, determinerà, di volta in volta, le quantità di batterie da sostituire, ferme restando le quantità sopra espresse.
L’Amministrazione comunicherà a mezzo P.E.C. all’Impresa la necessità di procedere alla sostituzione di un dato quantitativo di batterie.
Le batterie esauste dovranno essere sostituite entro 40 (quaranta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.
L’attività di sostituzione delle batterie esauste dovrà essere eseguita, garantendo, in ogni caso, la continuità dei servizi erogati dal “CEN” e dal “CUB”.
A seguito della sostituzione di un dato quantitativo di batterie, l’Impresa dovrà provvedere allo smaltimento delle batterie esauste e dei materiali di risulta secondo i termini previsti dalla normativa vigente (direttiva 2006/66/EC e qualsiasi altra normativa in vigore), senza alcun onere a carico dell’Amministrazione, con relativo rilascio all’Amministrazione del relativo certificato di smaltimento.
Il mancato rispetto delle tempistiche di cui al comma 10 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 10.
6.1.1.2- Manutenzione dei gruppi elettrogeni
Per i gruppi elettrogeni si richiede l’acquisizione di pacchetti di supporto specialistico erogati dalle case produttrici degli apparati (Green Power per il C.E.N. di Napoli e Cummins per il C.U.B.), oppure da ditte autorizzate, che prevedano nr. 4 visite annuali programmate.
L’impresa dovrà provvedere al rinnovo periodico del “C.P.I.” relativo al locale ospitante i gruppi elettrogeni.
6.1.1.3- Manutenzione degli Impianti a terra
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In relazione agli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche del C.E.N. e del C.U.B., quando necessario, l’Impresa dovrà rilasciare all’Amministrazione il verbale attestante l’avvenuta verifica periodica (biennale), ai sensi del DPR 462/2001 e la misurazione dell’efficienza dell’impianto.
Il mancato rispetto delle tempistiche di cui al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 10.
6.1.2 - Reperibilità e Pronto Intervento
Al fine di poter gestire eventuali situazioni di pericolo o alto rischio per l’incolumità delle persone o delle cose, dovrà essere garantito dall’Impresa, attraverso l’attivazione di apposita utenza telefonica per emergenze, un “Servizio di Reperibilità e Pronto intervento”, attivo nelle fasce orarie non coperte dal servizio di “Contact Center”, di cui al successivo articolo 6, Paragrafo 6.2.6, e nei giorni di sabato, domenica e festivi.
L’Impresa dovrà garantire all’interno del “Servizio di Pronto Intervento”:
- tutti gli interventi che non prevedono sostituzioni di componenti dell’impianto (manovre, regolazioni, ecc.);
- interventi tampone e la messa in sicurezza nel caso di malfunzionamenti degli impianti che richiedano successivamente interventi di manutenzione correttiva a guasto (rif. Par. 5.1.2.3 del capitolato tecnico del “Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione”).
6.1.3 Livelli di servizio
Manutenzione preventiva
Le attività di manutenzione preventiva compendiate nel “Piano Operativo degli Interventi” (P.O.I.) (sia del CEN che del CUB) dovranno essere effettuate secondo le frequenze individuate dallo stesso in date concordate con i rispettivi Direttori dell’Esecuzione del contratto, che ne verificheranno, trimestralmente, la corretta esplicazione.
Reperibilità Pronto Intervento e Manutenzione correttiva
− Tempo di sopralluogo dalla richiesta di intervento
Livello di priorità | Descrizione | Sopralluogo (intervento) |
Tempo di intervento | ||
Emergenza | Tipico di situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l’interruzione o riduzione dell’erogazione dei servizi essenziali del CEN o del CUB. | Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 90 minuti dalla chiamata. |
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Urgenza | Tipico di situazioni che possono compromettere le condizioni ottimali per l’erogazione dei servizi essenziali del CEN o del CUB. | Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 180 minuti dalla chiamata. |
Nessuna urgenza | Tutti gli altri casi | Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 24 ore lavorative dalla chiamata. |
Contestualmente al sopralluogo, l’Impresa individua il “livello di Programmabilità dell’intervento”, la data di “inizio esecuzione intervento” (coerentemente con il limite del tempo di inizio di esecuzione definito nella successiva tabella), il tempo stimato per la conclusione dello stesso e quant’altro necessario.
Successivamente al sopralluogo o contestualmente ad esso, in relazione al livello di priorità ed al tempo stimato per l’inizio dell’esecuzione delle attività che è necessario effettuare, quest’ultima può essere classificata come:
Programmabilità dell’intervento | Tempi di inizio di esecuzione intervento |
Indifferibile | Entro 24 ore dalla chiamata deve essere garantita la risoluzione del guasto |
Programmabile a breve termine | Gli interventi devono essere avviati entro 5 giorni lavorativi dalla data di approvazione del preventivo da parte del DEC |
Programmabile a medio termine | Gli interventi devono essere avviati entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione del preventivo da parte del DEC |
Programmabile a lungo termine | Gli interventi devono essere avviati entro un termine concordato con l’Amministrazione e comunque non superiore a 60 giorni lavorativi dalla data di approvazione del preventivo da parte del DEC |
Periodo di osservazione: trimestrale.
Il mancato rispetto dei livelli di servizio sopra riportati comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
6.1.4 - Manutenzione straordinaria
L’Impresa, per tutta la durata contrattualmente prevista, dovrà assicurare l’erogazione delle seguenti attività di:
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· manutenzione per adeguamento: attività/interventi per adeguamento a modifiche normative e legislative sopravvenute;
· manutenzione sostitutiva: attività/interventi di sostituzione parziale o totale di “unità tecnologiche” o elementi tecnici per fine ciclo di vita o per obsolescenza o a seguito di guasto non sanabile con le attività di manutenzione correttiva di cui al precedente Paragrafo 6.1.3.
L’Impresa, ove previsto dalla normativa vigente, dovrà a sua cura e spese ottenere le certificazioni di legge o rilasciare, a seconda del caso, le idonee autocertificazioni di avvenuta esecuzione a regola d’arte e provvedere al collaudo, con la formula del così detto sistema “chiavi in mano”.
Se l’intervento necessita di autorizzazioni alla realizzazione da parte di Enti Amministrativi o Enti di controllo (Comuni, Province, Regioni, Enti Statali, VV.F, ISPESL, ASL, ecc.), l’Impresa dovrà farsi carico dell’espletamento delle relative pratiche autorizzative, sostenendone i costi e sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in merito.
L’inizio delle opere di realizzazione dell’intervento è subordinato al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.
Tutte le attività/interventi di “manutenzione straordinaria” che prevedono la sostituzione delle “unità tecnologiche”, ed eventualmente anche la sostituzione di componenti e/o sottocomponenti/apparecchiature necessitano che queste abbiano caratteristiche tecniche equivalenti e/o migliorative rispetto a quelle esistenti.
Nello specifico, la sostituzione dovrà essere preventivamente concordata con il Direttore dell’Esecuzione del contratto che avrà cura di sottoporre a verifica quanto reintegrato.
La preventivazione degli interventi da parte dell’Impresa dovrà essere realizzata entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi dalla richiesta, tenendo conto delle informazioni fornite e dell’eventuale documentazione progettuale a supporto fornita dall’Amministrazione, contenente le informazioni necessarie alla sua pianificazione, alla definizione del costo, sottoponendola conseguentemente all’autorizzazione del Direttore dell’Esecuzione del contratto competente.
Nel preventivo dovrà essere riportato il tempo previsto per l’intervento, che dovrà tener conto anche delle eventuali tempistiche derivanti dell’approvvigionamento dei materiali.
L’autorizzazione prodotta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto di riferimento dovrà riportare la data ultima fissata per l’esecuzione delle attività coerentemente con quanto stimato in sede di preventivo.
Negli interventi che necessitano della redazione di un “progetto preliminare e/o esecutivo”, l’attività di progettazione sarà svolta dall’Amministrazione, che avrà cura di fornire all’Impresa i progetti e i computi metrici che consentano la redazione del preventivo relativamente ad ogni intervento.
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Al termine di ogni intervento richiesto e autorizzato con le modalità sopra espresse, l’Impresa dovrà predisporre la “Scheda Consuntivo Intervento”, come meglio precisato al Paragrafo 5.2.1.4. - Servizi di governo - del capitolato tecnico del “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”.
Le eventuali attività di “manutenzione straordinaria” saranno remunerate attraverso la corresponsione di un “extra canone” come meglio specificato al successivo articolo 15, Paragrafo 15.1.1.
Il mancato rispetto di quanto concordato con il Direttore dell’esecuzione del contratto competente nonché i ritardi rispetto alla preventivazione degli interventi di cui ai commi 6 e 7 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 10.
6.2. - Servizi di governo
6.2.1 - Programmazione e controllo operativo
L’Impresa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del “Verbale di consegna”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.3, per i successivi 36 (trentasei) mesi, dovrà assicurare i “servizi di programmazione e controllo operativo”, che consistono nella schedulazione temporale di tutte le attività e gli interventi previsti.
La programmazione delle attività e degli interventi viene formalizzata attraverso la stesura dei seguenti documenti:
• il “Programma di Manutenzione”, di cui al successivo Paragrafo 6.2.2;
• il “Piano Operativo degli Interventi”.
La consuntivazione e verifica delle attività svolte da parte dell’Impresa avviene attraverso i seguenti documenti:
• il “Verbale di Controllo”;
• la “Scheda Consuntivo Intervento”.
6.2.2 - “Programma di Manutenzione”
L’Impresa, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di sottoscrizione del “Verbale di Consegna”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.3, dovrà redigere e consegnare all’Amministrazione, per ciascun impianto da manutenere e per le relative consistenze, un “Programma di Manutenzione”, sulla base delle attività previste dall’Appendice 1 al capitolato tecnico - “Schede attività Manutenzione Preventiva” - e di quanto definito al Paragrafo 5.1.2.1 dell’Allegato capitolato tecnico del “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, nonché sulla base delle ulteriori specifiche fornite dall’Amministrazione in sede di Appalto Specifico e secondo quanto migliorato in sede di offerta tecnica.
L’Amministrazione dovrà verificare, durante l’esecuzione dei servizi, l’efficacia del “Programma di Manutenzione” proposto e conseguentemente potrà richiedere eventuali motivate variazioni relative
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ad attività e frequenze, senza oneri aggiuntivi per la stessa, in relazione al rispetto delle obbligazioni contrattuali, alle prescrizioni normative e all’ottimizzazione dei risultati dei servizi.
Le frequenze degli interventi, attività e delle verifiche presenti nel “Programma di Manutenzione” devono essere aggiornate periodicamente dall’Impresa in relazione alle informazioni rilevate durante le attività manutentive programmate, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
Gli interventi previsti nel “Programma di Manutenzione” sono pianificati ed inseriti nel “Piano Operativo degli Interventi”, di cui al successivo Paragrafo 6.2.3.
Tale “Programma di Manutenzione” sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte del rispettivo Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della stessa.
Entro tale periodo il Direttore dell’esecuzione del contratto ha la facoltà di richiedere all’Impresa chiarimenti, modifiche e integrazioni del “Programma di Manutenzione”.
Nel caso in cui la valutazione del “Programma di Manutenzione” risultasse negativa o insufficiente, questa dovrà essere nuovamente presentata per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Programma di Manutenzione” non sia ancora disponibile o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Il mancato rispetto dei tempi relativi alla produzione del “Programma di Manutenzione” comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
6.2.3 - “Piano Operativo degli Interventi (P.O.I.)”
L’Impresa, entro il medesimo termine di cui al precedente Paragrafo 6.2.2, dovrà provvedere ad organizzare l'esecuzione di tutte le attività programmabili all'interno di un “Piano Operativo degli Interventi (POI)”.
Il “Piano Operativo degli Interventi” dovrà essere redatto, successivamente nel corso di esecuzione del contratto, dall’Impresa con una frequenza trimestrale e dovrà contenere la schedulazione di tutte le singole attività, previste nel “Programma di Manutenzione” e previste per gli interventi di “manutenzione straordinaria” (eventualmente già approvati dall’Amministrazione prima della redazione del “POI”) da eseguire nel periodo di riferimento, ed evidenzia il dettaglio degli impianti e dei componenti specifici oggetto d’intervento.
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Il “Piano Operativo degli Interventi” dovrà essere consegnato al Direttore dell’Esecuzione del contratto tramite invio PEC, e-mail e/o con consegna a mano, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi rispetto all’inizio del periodo di riferimento.
Tale “Piano” si intenderà approvato trascorsi 10 (giorni) giorni lavorativi consecutivi dalla ricezione da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
In alternativa, l’Amministrazione può far pervenire le proprie osservazioni che comportano modifiche al “POI” e l’Impresa è tenuta a redigere e consegnare la nuova versione del “POI” entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento delle osservazioni.
L’Impresa organizzerà gli interventi in accordo con il Direttore dell’esecuzione del contratto per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento dell’attività e rispettare comunque i tempi previsti per l’esecuzione.
Eventuali modifiche alla programmazione delle attività dovranno essere concordate tra le parti.
Le attività/interventi non programmabili (ad es. correttiva a guasto) non sono tracciate/i nel “Piano Operativo degli Interventi”, ma rimangono a carico dell’Impresa che ne darà evidenza attraverso la “Scheda Consuntivo Intervento” di cui al successivo Paragrafo 6.2.5, e nel “Verbale di Controllo”, di cui al successivo Paragrafo 6.2.4.
Il mancato rispetto dei tempi relativi alla produzione del “Piano Operativo degli Interventi(POI)”, e alla sua rivisitazione trimestrale comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
6.2.4 - Verbale di Controllo
Il controllo dell’esecuzione delle attività schedulate nel “Piano Operativo degli Interventi (POI)” dovrà risultare da apposito documento denominato “Verbale di Controllo”, che certificherà l’esecuzione delle attività e degli interventi di cui alle sezioni del “Piano Operativo degli Interventi (POI)”, predisposto e sottoscritto dall’Impresa ed accettato dal Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il “Verbale di Controllo” dovrà essere redatto con la stessa periodicità definita dall’Amministrazione in sede di Appalto Specifico (trimestralmente) per il “Piano Operativo degli Interventi (POI)” e in coerenza con le modalità di fatturazione e pagamento di cui al successivo articolo 15, e al suo interno dovranno essere riportati:
• tutti gli interventi di “Manutenzione Ordinaria Preventiva” effettuati nel periodo di riferimento nonché gli interventi non effettuati, ma previsti nel “Piano Operativo degli Interventi (POI)”, con relativa annotazione/documentazione a supporto e la riprogrammazione degli stessi in considerazione della data ultima per il rispetto delle periodicità stabilita nel “Programma di Manutenzione”;
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• tutti gli interventi di “manutenzione correttiva a guasto” e di “manutenzione straordinaria” terminati nel periodo di riferimento. Per ogni intervento dovrà essere allegata la relativa “Scheda Consuntivo Intervento”.
Il “Verbale di Controllo” dovrà essere consegnato al Direttore dell’esecuzione del contratto entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo al periodo di riferimento.
Tale “Verbale di Controllo” sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte del rispettivo Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione dello stesso.
Entro tale periodo il Direttore dell’esecuzione del contratto ha la facoltà di richiedere all’Impresa chiarimenti, modifiche e integrazioni.
Tali richieste interromperanno la decorrenza dei termini di approvazione.
Il nuovo termine di approvazione sarà di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione dei chiarimenti/modifiche/integrazioni richieste.
Nel caso in cui la valutazione del “Verbale di Controllo” risultasse negativa o insufficiente, questa dovrà essere nuovamente presentata per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Verbale di Controllo” non sia ancora disponibile o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
6.2.5 - Scheda Consuntivo Intervento
Al termine degli interventi di “manutenzione correttiva a guasto” e di “manutenzione straordinaria”, l’Impresa dovrà redigere e consegnare al Direttore dell’Esecuzione del contratto la “Scheda Consuntivo Intervento”.
In tale documento dovranno essere riportate al minimo le seguenti informazioni:
• riferimento richiesta intervento (solo per manutenzione straordinaria);
• nel caso di interventi “correttivi a guasto”, indicazione della data e ora del sopralluogo, livello di priorità dell’intervento, programmabilità dell’intervento;
• immobile/componente del “sistema edificio impianto” oggetto dell’intervento;
• descrizione dell’intervento;
• dettaglio delle attività eseguite ed voci di listino associate;
• riferimenti preventivo di spesa prodotto e relativa autorizzazione;
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• data e ora di inizio e di fine intervento;
• impresa/operatore/i che ha/hanno eseguito l’intervento;
• eventuali riferimenti alle autorizzazioni da parte di Enti Amministrativi o Enti di controllo (Comuni, Province, Regioni, Enti Statali, VV.F, ISPESL, ASL, ecc.);
• eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.
La “Scheda di Consuntivo Intervento”, compilata in ogni sua parte e firmata dall’Impresa dovrà essere consegnata al rispettivo Direttore dell’Esecuzione del contratto entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi successivi alla conclusione dell’attività richiesta.
Tale “Scheda di Consuntivo Intervento” sarà sottoposta a valutazione e approvazione da parte del competente Direttore dell’Esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione della stessa.
Entro tale periodo il predetto Direttore dell’Esecuzione del contratto ha la facoltà di richiedere all’Impresa chiarimenti, modifiche e integrazioni della Scheda.
Tali richieste interromperanno la decorrenza dei termini di approvazione.
Il nuovo termine di approvazione sarà di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione dei chiarimenti/modifiche/integrazioni richieste.
Nel caso in cui la valutazione della “Scheda di Consuntivo Intervento” risultasse negativa o insufficiente, questa dovrà essere nuovamente presentata per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora la suddetta “Scheda di Consuntivo Intervento” non sia ancora disponibile o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’approvazione della “Scheda di Consuntivo Intervento” da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto, con tutte le annotazioni in esso riportate, avrà valore di accettazione dell’avvenuta esecuzione delle attività eseguite dall’Impresa.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
6.2.6 - Contact Center - Sistema di “Trouble Ticket System” (TTS)
L’Impresa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del “Verbale di consegna”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.3, e per tutta la durata contrattuale, dovrà mettere a disposizione e garantire l’attivazione di un numero telefonico di contatto, di un indirizzo email e di un “Trouble Ticket System (TTS)” per la corretta gestione delle seguenti tipologie di chiamata:
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• richieste di intervento;
• informazioni relative allo stato delle richieste e degli eventuali interventi (in corso o programmati);
• richieste di chiarimenti e informazioni;
• solleciti;
• reclami.
Nel medesimo termine di cui sopra, l’Amministrazione comunicherà all’Impresa i nominativi abilitati all’apertura delle chiamate.
Il servizio dovrà essere attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
Al di fuori di tale orario, e quindi durante l’orario e nei giorni in cui il servizio non è presidiato da operatori telefonici, e nei casi che non rientrano nel servizio di reperibilità e di pronto intervento, di cui al precedente Paragrafo 6.1.3, l’Impresa dovrà attivare una segreteria telefonica e rimarranno attive le code fax ed e-mail.
Le segnalazioni e le richieste pervenute attraverso il “Contact Center” dovranno essere tracciate (data, tipologia richiesta, descrizione richiesta, dati richiedente, a titolo esemplificativo e non esaustivo) secondo quanto definito al paragrafo 5.2.2.2 del capitolato tecnico del “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”.
Si precisa che, ai fini della misurazione dei livelli di servizio, l’orario di inoltro della chiamata via telefono o tramite email da parte dell’Amministrazione è considerato il riferimento temporale di apertura del “ticket”.
6.2.6.1 - Livelli di servizio su tempo di risposta del “Contact Center (canale telefonico)”
Per il servizio di “Contact Center” dovranno essere garantiti i seguenti livelli minimi di servizio sui tempi massimi di attesa:
− Tempo di risposta: entro 30 secondi per l’80% delle chiamate.
− Tempo di risposta: entro 60 secondi per il 20% delle chiamate.
− Percentuale massima di chiamate perse 4%
Periodo di osservazione: trimestrale.
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” sopra riportati e delle modalità nella gestione delle chiamate secondo le indicazioni previste al Paragrafo 5.2.2.1 del capitolato tecnico del “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione” comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
6.2.7 Sistema Informativo
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L’Impresa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del “Verbale di consegna”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.3, dovrà dotarsi di un “software gestionale” o qualunque altro supporto informatico, per la gestione di tutte le informazioni e le documentazioni relative ai servizi operativi richiesti in fornitura.
Il “sistema” adottato dall’Impresa dovrà consentire almeno le seguenti operazioni:
• informatizzare tutte le informazioni e la documentazione inerente il “Programma di Manutenzione”, il “Piano Operativo degli interventi”, i “Verbali di Controllo”, i preventivi e le “Schede Consuntivo Intervento”;
• dare accesso “da remoto”, e in qualunque momento, al Direttore dell’Esecuzione del contratto, o ad altro personale dell’Amministrazione all’uopo delegato, a tutte le informazioni ivi contenute;
• effettuare una reportistica puntuale e tenere traccia dello storico.
A tal fine, l’Impresa dovrà erogare adeguata formazione e supporto al personale dell’Amministrazione titolato ad accedere al “software”.
La formazione potrà riguardare ad esempio le principali funzionalità del “software”, le eventuali competenze informatiche specifiche necessarie alla corretta consultazione dei dati, la presentazione del manuale d’uso ecc..
Tutte le informazioni riportate all’interno del “software” dovranno essere trasmesse al termine dell’appalto a ciascun Direttore dell’Esecuzione del contratto su supporto elettronico.
Le sessioni formative dovranno essere preliminarmente concordate con ciascun Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente Paragrafo, nonché delle date e delle modalità concordate con ciascun Direttore dell’Esecuzione del contratto, relativamente alla formazione, comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 10.
6.2.8 - Costituzione e gestione dell’ “Anagrafica Tecnica”
L’Impresa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del “Verbale di consegna”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.3, entro e non oltre 90 (novanta) giorni solari, dovrà provvedere alla creazione e gestione dell’”Anagrafica Tecnica” del “sistema edificio-impianti” relativo ai servizi attivati secondo le modalità descritte nel capitolato tecnico del “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, Paragrafo 5.2.4, anche in considerazione di eventuali migliorie proposte in sede di offerta tecnica.
A seguito della consegna dell’elaborato in parola, l’Amministrazione, per il tramite dei Direttori dell’Esecuzione del contratto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari, provvederà a verificare la corrispondenza del documento di “Anagrafe Tecnica”, con le effettive consistenze.
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Qualora vengano riscontrati scostamenti significativi l’Amministrazione potrà richiedere modifiche e/o integrazioni di detto documento, al fine di allineare i contenuti allo “stato di fatto” effettivo, assegnando un tempo non inferiore a 30 (trenta) giorni solari all’Impresa per la sua ripresentazione Il mancato rispetto dei termini di produzione del documento di “Anagrafe Tecnica”, nonché per la sua modifica e/o integrazione a seguito di richiesta dell’Amministrazione comporterà l’applicazione delle penali previste al successivo articolo 10.
Articolo 7
(Reportistica e “Resoconto annuale e finale del Contratto”)
L’Impresa, con cadenza annuale, entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla fine dell’anno di riferimento, dovrà inviare a ciascun Direttore dell’Esecuzione del contratto un “Resoconto Annuale”, al fine di illustrare le attività svolte e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione dei servizi.
L’Impresa dovrà illustrare il resoconto attraverso dati, indicatori specifici, analisi quantitative e “report”, al fine di evidenziare punti di forza e problematiche e di proporre soluzioni di miglioramento e ottimizzazione.
Il “Resoconto” dovrà contenere almeno gli elementi di seguito riportati:
⮚ indicatori di prestazione individuati dall’Impresa e concordati con l’Amministrazione;
⮚ soluzioni apportate alle criticità riscontrate;
⮚ problematiche, anomalie, criticità non risolte e relative motivazioni;
⮚ soluzioni per un continuo miglioramento e proposte di ottimizzazione;
⮚ quant’altro ritenuto opportuno.
Tutte le soluzioni di miglioramento e ottimizzazione dovranno essere successivamente condivise con l’Amministrazione e, previa autorizzazione di quest’ultima, attuate.
L’Impresa, inoltre, dovrà produrre un documento denominato “Resoconto finale del Contratto” prima della data di scadenza del presente atto negoziale.
Tale documento dovrà contenere informazioni consuntive e aggregate dei dati già riportati nei singoli “Resoconti Annuali” e dovrà proporre soluzioni finalizzate al miglioramento del servizio nell’eventuale successivo appalto.
Il “Resoconto finale del contratto” dovrà essere allegato al “Verbale di Riconsegna”, di cui al successivo articolo 8.
Il mancato rispetto dei tempi indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
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Articolo 8 (Verbale di riconsegna)
Alla scadenza della vigenza del presente atto negoziale ed al termine di tutte le attività ivi previste,
l’Impresa dovrà riconsegnare all’Amministrazione gli impianti manutenuti con le relative consistenze e gli eventuali locali, mezzi e attrezzature concessi in uso dall’Amministrazione, e riportati nel “Verbale di Consegna e presa in carico”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.3.
Eventuali innovazioni, migliorie e/o sostituzione di parti esistenti saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà dell’Amministrazione.
Entro i suddetti termini stabiliti per la riconsegna degli impianti, l’Impresa dovrà consegnare all’Amministrazione (qualora non sia già in atti dell’Amministrazione stessa), tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, “Anagrafica”, “Impiantistica”, “Report”.
Lo stato di conservazione degli impianti deve essere accertato congiuntamente dall’Amministrazione e dall’Impresa sulla base:
⮚ dell’esame della documentazione dei servizi effettuati;
⮚ di visite e sopralluoghi agli impianti;
⮚ altro.
Di tutto verrà redatto un “Verbale di Riconsegna”, in duplice copia, sottoscritto dall’Impresa per il tramite del suo Responsabile del servizio e dall’Amministrazione, a firma congiunta dei due Direttori dell’Esecuzione del contratto.
Tale “Verbale” dovrà riportare in maniera distinta la data di riconsegna e quella di termine del servizio.
Al “Verbale” dovrà essere allegato il “Resoconto finale del contratto” e tutta l’eventuale documentazione ritenuta necessaria dall’Amministrazione.
L’Impresa, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all’Amministrazione o ad un terzo delegato (persona fisica o impresa) nominato dall’Amministrazione stessa, fornendo tutte le informazioni e i dati nelle modalità che l’Amministrazione riterrà opportuno richiedere.
Il mancato rispetto degli adempimenti e dei tempi indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
(Articolo 9)
(Piano Operativo di Sicurezza)
L’Impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà durante tutta la vigenza contrattuale:
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⮚ provvedere affinché il personale dedicato all’esecuzione dei servizi, di cui al capitolato tecnico del “Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione”, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
⮚ dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al capitolato tecnico del “Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione” e alla documentazione di cui al presente Appalto Specifico.
A tale scopo, l’Impresa, contestualmente alla presentazione e sottoscrizione del “Verbale di consegna”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.3, dovrà predisporre e presentare il “Piano Operativo di Sicurezza”, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Copia del “Piano Operativo di Sicurezza” dovrà essere consegnata al Responsabile della Sicurezza ed ai Rappresentanti dei Lavoratori dell’Impresa, nonché a ciascun Direttore dell’esecuzione del contratto, prima dell’inizio delle attività.
Il mancato rispetto dei tempi indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
Articolo 10
(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale) 10.1 – Attività preliminari
Ogni ritardo rispetto ai termini di effettuazione delle “attività preliminari”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.1, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’0,3 per mille del valore netto del contratto.
10.2 – Presentazione “deliverables”
I ritardi maturati nella presentazione dei documenti progettuali di reportistica e di programmazione di seguito indicati con i relativi riferimenti contrattuali:
1. “Progetto Tecnico Economico dei servizi (PTE)” – articolo 5, Paragrafo 5.2, comma 1 (10 giorni solari dal termine delle “attività preliminari”);
2. “Programma di Manutenzione” – articolo 6, Paragrafo 6.2, Sottoparagrafo 6.2.2, comma 1 – (30 giorni solari dalla sottoscrizione del “Verbale di consegna”);
3. “Piano Operativo degli Interventi” – articolo 6, Paragrafo 6.2, Sottoparagrafo 6.2.3, comma 1
– (30 giorni solari dalla sottoscrizione del “Verbale di consegna” e ripresentazione con frequenza trimestrale);
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4. “Verbale di controllo” – articolo 6, Paragrafo 6.2, Sottoparagrafo 6.2.4, comma 2 - (90 giorni solari dalla sottoscrizione del “Verbale di consegna” e ripresentazione con frequenza trimestrale);
5. “Scheda Consuntivo Intervento” – articolo 7, Paragrafo 6.2, Sottoparagrafo 6.2.5, comma 3 – (2 giorni solari dall’effettuazione dell’intervento di manutenzione correttiva);
6. “Anagrafica Tecnica” – articolo 6, Paragrafo 6.2, Sottoparagrafo 6.2.8, comma 3 – (90 giorni solari dalla sottoscrizione del “Verbale di consegna”);
7. “Resoconto annuale e finale del contratto” – articolo 7, commi 1 e 7 - (cadenza annuale – 15 giorni solari successivi alla scadenza di riferimento e contestualmente al “Verbale di riconsegna” al termine del contratto);
8. “Piano Operativo di Sicurezza” – articolo 9, comma 2 - (contestualmente alla sottoscrizione del “Verbale di consegna”)
comporteranno in misura giornaliera una penale pari allo 0,1 per mille del valore netto del contratto.
10.3 – Manutenzione ordinaria 10.3.1 – Sostituzione batterie esauste
Il mancato rispetto delle tempistiche relative ai tempi massimi di sostituzione delle batterie esauste di cui al precedente articolo 6, Paragrafo 6.1, Sottoparagrafo 6..1.1.1, comma 10, comporterà l’applicazione di una penale corrispondente allo 1 per mille del valore netto del contratto per ogni giorno di ritardo.
10.3.2 – Verbale di messa a terra
Il mancato rilascio del verbale relativo alla messa a terra di cui al precedente di cui al precedente articolo 6, Paragrafo 6.1, Sottoparagrafo 6.1.1.3, comma 1, entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del periodo di riferimento (biennale) comporterà l’applicazione di una penale corrispondente allo 1 per mille del valore netto del contratto per ogni giorno di ritardo.
10.4 – “Verbale di consegna” e “Verbale di riconsegna”
I ritardi maturati nella sottoscrizione del “Verbale di consegna” e del “Verbale di riconsegna” di cui rispettivamente all’articolo 5, Paragrafo 5.3, primo comma, e articolo 8, comma 1, comporteranno in misura giornaliera una penale pari allo 0,3 per mille del valore netto del contratto
10.5 – Manutenzione correttiva
Di seguito i tempi di intervento e le relative penali rispetto agli interventi di manutenzione correttiva:
Livello di priorità | Descrizione | Sopralluogo (intervento) | |
Tempo di intervento | Penale |
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Emergenza | Tipico di situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l’interruzione o riduzione dell’erogazione dei servizi essenziali del CEN o del CUB. | Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 90 minuti dalla chiamata. | È prevista l’applicazione di una penale pari a 0,04‰ dell’importo del contratto per ogni 60 minuti di ritardo, sull'intervento. |
Urgenza | Tipico di situazioni che possono compromettere le condizioni ottimali per l’erogazione dei servizi essenziali del CEN o del CUB. | Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 180 minuti dalla chiamata. | È prevista l’applicazione di una penale pari a 0,04‰ dell’importo del contratto per ogni 60 minuti di ritardo, sull'intervento. |
Nessuna urgenza | Tutti gli altri casi | Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 24 ore lavorative dalla chiamata. | È prevista l’applicazione di una penale pari allo 1‰ dell’importo del contratto ogni 24 ore lavorative di ritardo sull'intervento. |
Contestualmente al sopralluogo, l’Impresa individua il “livello di Programmabilità dell’intervento”, la data di “inizio esecuzione intervento” (coerentemente con il limite del tempo di inizio di esecuzione definito nella successiva tabella), il tempo stimato per la conclusione dello stesso e quant’altro necessario.
In relazione al livello di priorità ed al tempo stimato per l’inizio dell’esecuzione delle attività che è necessario effettuare, e a seconda della classifica attribuitagli, le penali applicabili sono le seguenti:
Programmabilità dell’intervento | Tempi di inizio di esecuzione intervento | Penalità |
Indifferibile | entro 24 ore dalla chiamata deve essere garantita la risoluzione del guasto | 0,04 ‰ per ogni ora di ritardo rispetto al valore di soglia |
Programmabile a breve termine | Gli interventi devono essere avviati entro 5 giorni lavorativi dalla data di approvazione del preventivo da parte del DEC | 0,03 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al valore di soglia |
Programmabile a medio termine | Gli interventi devono essere avviati entro 15 giorni lavorativi dalla data di approvazione del preventivo da parte del DEC | 0,02 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al valore di soglia |
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Programmabile a lungo termine | Gli interventi devono essere avviati entro un termine concordato con l’Amministrazione e comunque non superiore a 60 giorni lavorativi dalla data di approvazione del preventivo da parte del DEC | 0,01 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al valore di soglia |
10.6 - Livelli di servizio sui servizi di manutenzione preventiva
La mancata effettuazione delle attività di manutenzione preventiva secondo le date concordate con i rispettivi Direttori dell’Esecuzione del contratto comporteranno l’applicazione di una penale pari all’1‰ del valore netto del contratto.
10.7 - Tempo di risposta del “Contact Center”
Il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al precedente articolo 6, Paragrafo 6.2, Sottoparagrafo 6.2.6.1, comporterà l’applicazione di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.
Valori di Soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo Max Attesa | 30 secondi nel 80% dei casi 60 secondi nel 20% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 0,50 ‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Chiamate Entranti perdute | Max 4% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 0,50 ‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
10.8 - Attivazione sistema informativo, formazione e gestione anagrafica tecnica
Ogni ritardo rispetto ai termini di cui all’articolo 6, Paragrafo 6.2, Sottoparagrafo 6.2.7, comma 1 comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
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La mancata effettuazione delle sessioni formative nelle modalità e nelle date preliminarmente concordate con ciascun Direttore dell’esecuzione contrattuale comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
10.9 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 11
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
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Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 12 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
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Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 13 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
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Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 14 (Garanzia definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2006, costituirà entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente atto negoziale una garanzia definitiva di € ._ , pari al , % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000, con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale
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il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura:
“Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto la “fornitura di servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali serventi le Sale CED del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli e del Centro Unico di Backup (CUB) di Bari, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 15
(Pagamenti - tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa)
15. 1 – Servizi operativi e di governo
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della
fattura elettronica di n. 12 canoni dell’importo ciascuno di € . , , XXX xxxxxxx, di cui
all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi quadrimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
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Le attività e i servizi compresi nel canone sono:
1. Gestione e Conduzione degli Impianti;
2. Attività di Manutenzione Ordinaria degli Impianti inerenti a: o Manutenzione Preventiva;
o Reperibilità e Pronto Intervento;
o Manutenzione Correttiva a guasto per la quota relativa all’eventuale franchigia definita dall’Amministrazione in sede di Appalto specifico;
3. Attività di Presidio Tecnologico.
L’importo del canone è calcolato in aderenza alle previsioni di cui al Paragrafo 5.1.5.1 del capitolato tecnico del “Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione”.
15.1.1 - Meccanismo di Franchigia
Si precisa che ogni singolo intervento di manutenzione “a guasto” sarà sottoposto all’applicazione della franchigia eventualmente definita in fase di Appalto Specifico da parte dell’Amministrazione e/o eventualmente offerta in termini migliorativi dall’operatore economico in fase di offerta.
Per “franchigia” si intende il limite economico al di sotto del quale le attività di manutenzione correttiva a guasto non devono essere compensate all’Impresa (materiali, parti di ricambio, mano d’opera ecc.). Nel caso in cui l’importo delle attività sia superiore alla franchigia, l’Amministrazione è tenuta a retribuire l’Impresa solo con l’importo eccedente quello della franchigia stessa.
15.1.2 - Servizi extra canone
Nel caso di un intervento remunerato con un corrispettivo extra canone (Manutenzione correttivo a guasto o straordinaria), deve essere redatto a cura dell’Impresa, un preventivo di spesa da sottoporre all’approvazione del Direttore dell’Esecuzione del contratto, così come meglio descritto nel Paragrafo
5.1.4 del capitolato tecnico del “Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione”.
Il costo degli interventi sarà soggetto alla verifica di disponibilità economica rispetto al residuo del massimale definito in sede di Appalto Specifico (€ 40.000 triennale) per le attività extra-canone (rif. Paragrafo 5.1.4 del capitolato tecnico del “Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione”).
L’Impresa deve comunque garantire almeno l’intervento tampone e la messa in sicurezza contestualmente al sopralluogo.
Ai fini del calcolo degli importi extra-canone si dovrà prendere in considerazione il Listino DEI Impianti Tecnologici.
Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Accasermamento della Polizia di Stato, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il
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numero CODICE CIG 7646210C17, trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: TI5L66.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
15. 2 - Tracciabilità
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.P.A..
Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), presso il seguente Istituto:
Sono abilitati ad operare sul predetto conto i soggetti di seguito indicati:
NOME FIRMATARIO | DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA | CODICE FISCALE |
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
15.3 – Clausola risolutiva espressa
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L’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nell’eventualità in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mandato stipulato con il subappaltatore
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 16
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Impresa, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla completa fornitura dei servizi previsti nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura.
Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le prestazioni già erogate ed accettate dall’Amministrazione.
Articolo 17
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(Xxxxxxxx e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature
o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 18
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(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 19
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
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L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l’attività in corso.
Il personale impiegato dall’ Impresa dovrà essere di gradimento dell' Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dalle Imprese Associate stesse, nell' esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall' Amministrazione.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 20 (Decadenza e diritti dell’assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da
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trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, entro 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 21 (Clausola sociale)
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, nel limite percentuale del 10%, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Tale clausola è obbligatoria, fatta salva la manifesta volontà da parte dell’operatore economico uscente di mantenere all’interno del proprio organico il personale oggetto di eventuale riassorbimento da parte dell’operatore economico subentrante, e qualora l’organizzazione aziendale del soggetto subentrante sia compatibile con la sua applicabilità.
Il mancato rispetto dell’impegno assunto in sede di gara, confermato con la sottoscrizione del presente atto negoziale, rispetto alla “clausola sociale”, comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del D.Lgs.vo nr 50/2016.
Articolo 22
(Recesso dell’Amministrazione)
Ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non
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acconsenta ad una modifica proposta da Xxxxxx S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 23 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite esclusivamente all’Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 24 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere il proprio domicilio in
, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al Contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all’Amministrazione stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 25 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 26 (Esecutività e vincoli contrattuali)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo telefax e/o PEC e/o mediante consegna a mano e/o mediante raccomandata R/R, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
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L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 10, Paragrafo 10.9, è prevista nella fattispecie contemplata dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 5, Paragrafo 5.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.3, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.1, Sottoparagrafo 6.1.1.1, comma 10;
− articolo 6, Paragrafo 6.1, Sottoparagrafo 6.1.1.3, comma 1;
− articolo 6, Paragrafo 6.1.3, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.1.4, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.2.2, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.2.3, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.2.4, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.2.5, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.2.6.1, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.2.7, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.2.8, ultimo comma;
− articolo 7, ultimo comma;
− articolo 8, ultimo comma;
− articolo 9 ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 10.9, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera a mezzo PEC e/o a mezzo telefax e/o a mezzo raccomandata A/R o con consegna a mano - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 5, Paragrafo 5.2, comma 7;
− articolo 6, Paragrafo 6.2.2, comma 8;
− articolo 6, Paragrafo 6.2.4, comma 9;
− articolo 6, Paragrafo 6.2.5, comma 9;
− articolo 11, comma 6;
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− articolo 13, ultimo comma;
− articolo 14, ultimo comma;
− articolo 15, Paragrafi 15.2 e 15.3;
− articolo 19, ultimo comma;
− articolo 21, ultimo comma;
− articolo 28, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 26, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 27 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 28
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere
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cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 29
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato, nel caso “di specie”, la NON sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.
I costi della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.
Articolo 30 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante come allegato “D”, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 31
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni
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pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 32
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto Procuratore della “
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(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)
PER L’AMMINISTRAZIONE
IL DIRETTORE CENTRALE
Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)