CONTRATTO PER AGENTE DI COMMERCIO
CONTRATTO PER AGENTE DI COMMERCIO
Il contratto viene stipulato
fra la ditta _________________________ di ________________________, _________________________ (“Società”)
e
l’agente di commercio ______________________ di ______________________, _____________________ ("agente di commercio").
1. Estensione della rappresentanza
[alternative 1]
1.1 La Società affida all’Agente di Commercio la rappresentanza esclusiva di tutti i prodotti realizzati attualmente ed in futuro dalla stessa, relativamente alla zona, ______________________, ______________________, ______________________ ("Zona di rappresentanza").
[alternative 2]
1.1
La Società affida all’Agente di Commercio la rappresentanza
esclusiva dei seguenti prodotti:
__________________________,
__________________________, ___________________________,
per la zona, ______________________, _______________________, _______________________ .
1.2 La rappresentanza esclusiva include tutti i clienti compresi attualmente ed in futuro nella zona di rappresentanza, oltre alle contrattazioni commerciali con gli stessi. Qualora la Società aprisse dei propri stabilimenti di produzione o di vendita o delle società controllate nel territorio contrattuale, verranno sottoposte anch’esse al presente contratto.
2. Compiti e obblighi della Società
2.1 La Società garantirà il suo appoggio all’Agente nell’esercizio della propria attività. In particolare, renderà disponibili gratuitamente tutti i documenti, come campioni, listini prezzi, condizioni, condizioni generali di vendita, moduli per le ordinazioni e simili, e comunicherà in tempo utile le informazioni necessarie.
2.2 S’impegna inoltre a comunicare all’Agente le variazioni dei prezzi almeno _____________ mesi prima della loro entrata in vigore.
2.3 La Società dovrà far pervenire all’Agente entro 7 giorni lavorativi una comunicazione scritta, nel caso in cui non accolga un ordine trasmesso dall’Agente stesso, in caso contrario l'ordine verrà considerato come accettato.
2.4 Se la Società ritiene di poter accettare gli ordini trasmessi solo in misura molto inferiore rispetto a quanto l’Agente si possa attendere date le circostanze, in particolare considerando il fatturato ottenuto fino a quel momento e le indicazioni dategli dalla Società, questa dovrà provvedere a darne informazione immediata all’Agente. Se la Società non informa di ciò tempestivamente l’Agente, quest’ultimo potrà far valere il proprio diritto alle provvigioni, anche nel caso in cui la Società non accetti gli ordini trasmessi.
2.5 L’Agente riceverà sempre copia della corrispondenza con il cliente, invio di fatture, avvisi di spedizione ecc. nonché di ogni corrispondenza con terzi, qualora tali pratiche non riguardino il territorio nel quale lavora.
2.6 La Società deve comunicare tempestivamente all’Agente se il cliente non tiene fede ad un termine di pagamento concordato.
2.7 Luogo di adempimento dell’attività di collaborazione è la sede legale dell'Agente.
3. Compiti e obblighi dell’Agente di commercio
3.1 L’Agente di Xxxxxxxxx s’impegna ad esercitare la propria attività con lo zelo del commerciante solerte nell’interesse della Società.
3.2 L’Agente deve comunicare alla Società tutte le circostanze a lui note che potrebbero inficiare l’affidabilità di un cliente. Se la Società ritiene di ravvisare una violazione a tale obbligo è tenuta a dimostrarla. In nessun caso l’Agente è responsabile del mancato pagamento delle fatture o dell’insolvenza del cliente.
3.3 L’Agente si potrà avvalere di personale adatto nell’esercizio della sua attività.
4. Clientela
4.1 Tutti i clienti compresi nel territorio coperto dal presente contratto con i quali sussistono già rapporti d’affari, verranno indicati dalla Società all’Agente, in una distinta, che contiene il giro d’affari annuale, facente parte integrante di questo contratto, affinché l’Agente possa continuare a curare tali rapporti (clienti già acquisiti). I clienti non elencati in tale distinta non sono considerati clienti già acquisiti dalla Società.
4.2 Clienti già acquisiti, che grazie all’attività dell’Agente amplino in modo sostanziale il proprio giro d’affari con la Società, indipendentemente dal fatto che l’ampliamento del giro d’affari sia dovuto o meno ad altre merci oltre a quelle finora ritirate dalla Società, verranno considerati come nuovi clienti al pari di quelli di nuova acquisizione.
5. Esclusione da responsabilità
5.1 La Società assicura all’Agente di osservare tutte le disposizioni legali su natura, identificazione e confezionamento della merce al fine della protezione del consumatore nel territorio di rappresentanza. Allo stesso modo gli assicura che tramite la produzione e distribuzione dei prodotti oggetto del contratto non vengano violati brevetti e marchi registrati nonché diritti d’autore di terzi.
5.2 La Società esenterà l’Agente da danni e querele dovuti a possibili violazioni di brevetti, marchi registrati e diritti d’autore. Se l’Agente dovesse essere sottoposto a ricorso da parte di terzi, tutte le spese necessarie per consulenza legale, processi e simili e le spese per la difesa vanno a carico della Società. Quest’ultima s’impegna a consegnare tempestivamente e gratuitamente all’Agente tutti i documenti e le informazioni richieste per la difesa. Quanto detto vale per ricorsi dovuti ad imperfezione dei prodotti (responsabilità dei prodotti), fabbricati e distribuiti dalla Società.
6. Spese
6.1 L’Agente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della Società, quali spese postali, telegrammi, telefonate, cartella campioni ecc.
6.2
In aggiunta a ciò si concorda il rimborso dei costi e delle spese
pattuiti qui di seguito riportati: __________________________,
__________________________,
___________________________,
__________________________,
__________________________, __________________________ .
6.3 L’Agente riceverà inoltre un’indennità fissa mensile per il valore di EURO __________ per altre spese da lui sostenute nell’interesse della Società.
7. Provvigione
7.1 L’Agente Commerciale riceve dalla Società per tutti gli ordini diretti ed indiretti una provvigione del __________ %, in lettere ______________________________________ per cento, sul valore netto degli ordini prima di eventuali sconti, più l’I.V.A. se e nella misura dovuta di volta in volta.
7.2 Il diritto alla provvigione maturerà con l’efficacia giuridica dell’affare mediato o andato a buon fine, ad ogni modo ogni qualvolta la Società abbia eseguito l’ordine o avrebbe dovuto eseguirlo ai sensi del contratto stipulato con il cliente o quando il cliente abbia provveduto alla propria prestazione relativa al rapporto d’affari.
8. Rendiconto delle provvigioni
8.1 La Società farà pervenire all’Agente ogni mese, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo, il rendiconto delle provvigioni maturate in base al punto precedente. Il rendiconto delle provvigioni sarà accompagnato da un estratto dei libri contabili (recante denominazione, indirizzo del cliente, data oggetto e quantità della consegna e della fattura, prezzo unitario e prezzo complessivo, prezzo effettivamente conteggiato e pagamenti effettuati) e dalle copie delle relative fatture.
8.2 L’ammontare delle provvigioni spettanti all’Agente in base al rendiconto è liquidabile immediatamente. Provvigioni superiori o inferiori all’importo, effettivamente liquidabili, verranno riconteggiate nel rendiconto successivo. Ad affare concluso non rientreranno nel rendiconto delle provvigioni ribassi, sconti o ulteriori riduzioni di prezzo concessi. Il luogo della liquidazione è il luogo di residenza dell’Agente.
8.3 Il diritto alla provvigione decadrà, se e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il cliente e la Società non ha avuto luogo per circostanze non imputabili alla Società. In caso di ritardo di pagamento da parte del cliente la Società deve provare tramite effettivo mandato d’esecuzione di aver agito secondo la prassi.
9. Durata del contratto e recessione
9.1 Il presente contratto ha validità a partire dal ______________ e viene stipulato a tempo indeterminato.
9.2 Nel primo anno il presente contratto può essere risolto da una delle due parti contrattuali a seguito di revoca comunicata con preavviso di un mese; con l’inizio del secondo anno contrattuale il periodo di preavviso non potrà essere inferiore a due mesi, con l’inizio del terzo anno il periodo di preavviso non potrà essere inferiore a tre mesi, con l’inizio del quarto anno il periodo di preavviso non potrà essere inferiore a quattro mesi, con l’inizio del quinto anno il periodo di preavviso non potrà essere inferiore a cinque mesi e con l’inizio del sesto anno contrattuale e per gli anni a seguire il preavviso non potrà essere inferiore ai sei mesi.
La recessione del contratto deve essere effettuata attraverso lettera raccomandata.
9.3 La recessione del contratto può avvenire ad opera di una delle parte contrattuali in qualsiasi momento, senza dover osservare un periodo di preavviso, qualora sussista un motivo fondato, come stabilito dal § 22 della legge austriaca sulla rappresentanza commerciale (HVertrG 1993).
10. Diritto alla compensazione
10.1 In caso di recessione da parte della Società o nel caso in cui si presentassero altre circostanze nella legge austriaca sulla rappresentanza commerciale (HvertG 1993), che motivano questo diritto, spetta all’Agente una compensazione dell’ammontare di una provvigione annuale (media degli ultimi 5 anni).
11. Scelta del diritto applicabile e foro competente
11.1 Per la risoluzione di controversie derivate o collegate al presente contratto, compresa la questione del legittimo perfezionamento del presente contratto, dell’esistenza o inesistenza dello stesso e della sua eventuale impugnazione, il foro competente è esclusivamente il foro responsabile, per materia e territorio, della sede dell’Agente di Commercio.
11.2 Se la Società non ha sede nell'UE, in Islanda, in Norvegia o in Svizzera, in deroga a 11.1 si applica quanto segue: Per la risoluzione di controversie derivate o collegate al presente contratto, compresa la questione del legittimo perfezionamento del presente contratto, dell’esistenza o inesistenza dello stesso e della sua eventuale impugnazione, il foro competente è esclusivamente il Tribunale Arbitrale Internazionale della Camera di Commercio dell’Austria con sede a Vienna, che agirà sulla scorta dei propri regolamenti d’arbitrato e d’accomodamento (Disposizioni di Vienna). Gli arbitri conciliatori sono: 1. Sede del giudizio arbitrale è Vienna. La lingua processuale è quella tedesca.
11.3 Il diritto in vigore va ritenuto esclusivamente quello austriaco. Si esclude l’utilizzo delle normative della legge austriaca sul diritto privato internazionale o di altre norme sui conflitti di legge, si esclude inoltre l’utilizzo della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci (CVIM).
12. Modifiche del contratto e aggiunte
12.1 Eventuali modifiche e/o aggiunte al presente contratto – anche la spedizione della forma scritta – devono essere formulate per iscritto. Eventuali accordi collaterali vengono così annullati.
12.2 La non validità di singole clausole del presente contratto, indipendentemente dal motivo della non validità, non compromette la validità delle altre clausole del contratto. La clausola non valida sarà sostituita da una misura surrogatoria che corrisponda al meglio agli obiettivi del contratto e agli interessi delle parti contraenti.
Luogo: ____________________________________ |
Luogo: ____________________________________ |
Data: _____________________________________ |
Data: _____________________________________ |
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Firma dell’Agente Commerciale |
Firma della Società |