Centro per l’Impiego di Biella
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Legge Biagi: le nuove forme contrattuali
L. 14 febbraio 2003 n. 30 e X.Xxx. 276/03 attuativo (in vigore dal 24/10/2003)
Lavoro intermittente (Job on call) artt. 33 – 40
Lavoro ripartito (Job sharing) artt. 41 – 45
Somministrazione di lavoro (Staff leasing) artt. 20 – 28
Contratto di inserimento (ex Cfl) artt. 54 – 59
Tirocini estivi di orientamento art. 60
Contratti a progetto artt. 61 – 69
Lavoro occasionale artt. 61 – 69
Lavoro intermittente (Job on call) artt. 33 – 40 INDICE
DI COSA SI TRATTA
Il decreto attuativo introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di lavoro definita lavoro intermittente o a chiamata. Mediante la stesura di un contratto il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che lo “chiamerà” secondo necessità, con un periodo minimo di preavviso.
È invece vietato ricorrere al lavoro intermittente in caso di: sostituzione di lavoratori in sciopero, nelle unità produttive dove, nei sei mesi precedenti, si è proceduto a licenziamenti collettivi, in imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge 626/94.
È prevista un’indennità mensile in favore del lavoratore in attesa di essere “utilizzato”. Nel caso in cui il lavoratore scelga per contratto di non obbligarsi a rispondere alla chiamata verrà meno il diritto a percepire l’indennità. Per chi invece scelga l’obbligo di risposta e l’indennità, il rifiuto ingiustificato può dar luogo alla risoluzione del contratto.
QUANDO SI APPLICA
Ipotesi oggettive:
i contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale individuano le esigenze che legittimano il ricorso al lavoro intermittente per le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. In difetto, verrà emanato un decreto dal Ministro del Lavoro.
Ipotesi soggettive, indipendentemente dalle esigenze di carattere discontinuo o intermittente:
disoccupati fino a 25 anni
lavoratori oltre i 45 anni che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.
Lavoro ripartito (Job sharing) artt. 41 – 45 INDICE
DI COSA SI TRATTA
Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori si obbligano all’adempimento di un’unica e identica prestazione lavorativa nei confronti di un datore di lavoro.
La durata della prestazione lavorativa, la sua collocazione nell’arco del periodo di lavoro viene autonomamente decisa dai lavoratori, i quali possono autonomamente concordare di variarla e di sostituirsi in qualunque momento, con l’obbligo di sostituirsi vicendevolmente in caso di impedimento.
Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo diverso accordo delle parti.
QUANDO SI APPLICA
Questa tipologia contrattuale è già applicabile.
Somministrazione di lavoro (Staff leasing) artt. 20 – 28 INDICE
DI COSA SI TRATTA
Questa forma contrattuale rende possibile l’affitto di lavoratori da un’agenzia o da un intermediario anche a tempo determinato, per rispondere a ragioni aziendali di carattere tecnico, produttivo o organizzativo. Le caratteristiche principali di questo contratto dovranno essere individuate dal legislatore e dalla contrattazione collettiva. I lavoratori assunti con questa tipologia di contratto avranno uguali diritti e retribuzione rispetto ai dipendenti delle aziende che li impiegano in affitto.
QUANDO SI APPLICA
Le nuove norme non sono applicabili in quanto legate all’istituzione dell’Albo delle Agenzie di somministrazione.
Apprendistato artt. 47 – 53 INDICE
DI COSA SI TRATTA
L’apprendistato è un contratto di lavoro con il quale l’azienda si impegna a fornire all’apprendista la formazione necessaria per diventare lavoratore qualificato o specializzato.
L’apprendistato passa da un’unica fattispecie prevista dalla vecchia normativa a tre tipologie caratterizzate da una diversa gradualità.
Apprendistato per espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, per i giovani da 15 a 18 anni. Il contratto scritto deve contenere anche un piano formativo individuale, con un monte ore previsto di formazione interna o esterna all’azienda. La formazione è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale.
Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso formazione sul lavoro e apprendimento di competenze tecnico – professionali. Destinato ai giovani da 18 a 29 anni, il contratto scritto deve contenere anche un piano formativo individuale, con monte ore di formazione esterna finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale.
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Questo contratto è stato pensato per i giovani da 18 a 29 anni, per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario, di alta formazione o specializzazione tecnica superiore.
QUANDO SI APPLICA
Per l’applicazione, le nuove norme necessitano di una ulteriore regolamentazione da parte delle regioni e della contrattazione collettiva. In attesa di questa regolamentazione si continua ad applicare la vecchia normativa.
N.B.Xxx instaurare un rapporto di apprendistato, non è più necessaria l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.
Contratto di inserimento (ex Cfl) artt. 54 – 59 INDICE
DI COSA SI TRATTA
Questa nuova tipologia contrattuale ha lo scopo di inserire o reinserire il lavoratore nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo. Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione lavoro, tranne che nella pubblica amministrazione, dove resta in applicazione la vigente disciplina del cfl.
Il contratto riguarda le seguenti categorie:
soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni
disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni
lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro
lavoratori che desiderino riprendere l’attività lavorativa e non abbiano lavorato per almeno due anni
donne di qualsiasi età residenti in zone il cui tasso di occupazione sia inferiore di almeno il 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione superi del 10% quello maschile.
Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
La durata non potrà essere inferiore a nove mesi e superiore a diciotto, salvo i casi di lavoratori soggetti a particolari handicap per i quali la durata del contratto può essere estesa fino a trentasei mesi.
Il contratto deve avere forma scritta con indicazione specifica del progetto individuale; in assenza di tale indicazione il contratto è nullo e il lavoratore ha diritto all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (il contratto di inserimento è regolato dalla disciplina del contratto a termine).
QUANDO SI APPLICA
La normativa non è ancora applicabile per mancanza delle disposizioni di dettaglio della contrattazione collettiva. La vecchia disciplina sui Cfl continua ad applicarsi nei confronti dei contratti in corso al 24 ottobre 2003 fino a scadenza o trasformazione.
Tirocini estivi di orientamento art. 60 INDICE
DI COSA SI TRATTA
E’ possibile attivare tirocini durante le vacanze estive per adolescenti o giovani iscritti all’Università o alle superiori. Il periodo di tirocinio non può superare i tre mesi e deve svolgersi tra fine anno scolastico (o accademico) e inizio del successivo. La borsa di studio, eventualmente erogata, non può superare l’importo mensile di 600 euro.
QUANDO SI APPLICA
La normativa è già applicabile.
Contratti a progetto artt. 61 – 69 INDICE
DI COSA SI TRATTA
Il lavoro a progetto, previsto dall’articolo 61 del d.lgs. 276/03 con riferimento all’art. 409 del C.p.c. è un contratto di collaborazione che si concreta in un prestazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.
La novità rispetto alle vecchie collaborazioni consiste nella riconducibilità del rapporto di lavoro ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, che dovranno essere dettagliatamente indicati e determinati a cura del committente nel contratto di collaborazione. Non tutte le attività possono essere ricondotte nello schema del lavoro a progetto. Restano escluse le prestazioni occasionali, quelle intellettuali per le quali occorre l’iscrizione in appositi albi, le collaborazioni in favore di società sportive dilettantistiche, i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, i partecipanti a collegi e commissioni e coloro e che percepiscono la pensione di vecchiaia.
Quale la sorte di contratti di collaborazione instaurati precedentemente? La legge di riforma ne prevede la validità fino alla scadenza e, in ogni caso, per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo. Il contratto dovrà contenere esplicitamente le seguenti indicazioni:
la durata determinata della prestazione di lavoro
il progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante
il corrispettivo, che tenga conto della quantità e qualità del lavoro svolto, i tempi e le modalità di pagamento, la disciplina dei rimborsi spese
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull’esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa che, in ogni caso, non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa
le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto.
È prevista la forma scritta del contratto ai soli fini della prova.
QUANDO SI APPLICA
La normativa è già applicabile. I vecchi contratti xx.xx.xx. in essere proseguono fino alla scadenza e comunque non oltre il 24/10/2004.
Lavoro occasionale artt. 61 – 69 INDICE
DI COSA SI TRATTA
Si tratta di rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente con compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non superiore a 5mila euro.
Lavoro occasionale accessorio
Si tratta di una tipologia di contratto pensata per alcune categorie di lavoratori: casalinghe, disoccupati da almeno un anno, studenti e pensionati. Potranno svolgere piccoli lavori occasionali: assistenza dei bambini, lavori di giardinaggio, lezioni private, purché la durata complessiva non superi i 30 giorni nel corso dell’anno solare e il compenso non vada oltre 3 mila euro annui. Il pagamento di queste prestazioni potrà avvenire con un buono comprensivo di retribuzione e contributo: 7,5 euro il valore di ogni singolo buono, di cui 5,8 come compenso al lavoratore.
QUANDO SI APPLICA
L’applicazione di questa tipologia contrattuale è rimandata all’emanazione di un successivo decreto esplicativo che dovrà individuare enti e società concessionarie del servizio.
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