PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO E DI TRASPORTO DI SANGUE, EMOCOMPONENTI, CAMPIONI E MATERIALE BIOLOGICO ED ALTRI BENI, PER L’AZIENDA OSPEDALIERA “GARIBALDI” DI CATANIA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO E DI TRASPORTO DI SANGUE, EMOCOMPONENTI, CAMPIONI E MATERIALE BIOLOGICO ED ALTRI BENI, PER L’AZIENDA OSPEDALIERA “GARIBALDI” DI CATANIA
CIG - 8115196796
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
Indice
1. | Scopo della procedura e ambito oggettivo dei contratti |
2. | Modelli di erogazione e sistemi di determinazione del corrispettivo |
3. | Centrale Operativa 365 die/H24 |
4. | Modalità organizzative e debito informativo |
5. | Servizio di trasporto sanitario con ambulanze |
6. | Servizio di trasporto mediante automezzo |
7. | Personale impiegato |
8. | Personale, mezzi di trasporto, dotazioni |
9. | Corrispettivi |
10. | Durata e decorrenza dei contratti e periodo di prova |
11. | Responsabile del Contratto e Tavolo tecnico permanente |
12. | Sistema dei controlli sulla corretta esecuzione del contratto |
13. | Modifiche in corso di esecuzione del contratto |
14. | Esercizio dei diritti sindacali e interruzione del servizio |
15. | Clausola sociale a tutela dell’impiego |
16. | Deposito cauzionale definitivo |
17. | Responsabilità civile, copertura assicurativa e altri oneri |
18. | Cessione del contratto, del credito e subappalto |
19. | Fatturazione e pagamenti |
20. | Penalità |
21. | Recesso unilaterale dal contratto dell’Ente contraente |
22. | Risoluzione del contratto |
23. | Sospensione della fase esecutiva del contratto |
24. | Codice di comportamento e Patto di integrità |
25. | Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive |
26. | Spese contrattuali |
27. | Controversie |
28. | Rinvio ad altre norme |
29. | Trattamento dei dati personali - Obblighi di riservatezza e REG EU 2016/679 |
30. | Informativa |
Art. 1 - Scopo della procedura e ambito oggettivo dei contratti
Il presente Capitolato - unitamente a quanto altro previsto nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nonché nell’ulteriore documentazione di gara - disciplina il contratto tra l’Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania (nel seguito Stazione Appaltante) e l’Operatore Economico risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito Aggiudicatario), avente ad oggetto l’espletamento del “Servizio di trasporto sanitario integrato per l’Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania”.
Le modalità e condizioni di partecipazione alla gara e i relativi criteri e modalità di aggiudicazione sono descritti nel Bando e nel Disciplinare di gara.
Il presente Capitolato, invece, descrive e disciplina l’oggetto del servizio in gara, le condizioni minime di esecuzione delle prestazioni richieste, nonché tutti gli altri termini e condizioni di esecuzione dell’appalto, anche in relazione alle prestazioni ed obbligazioni connesse e complementari.
Tutte le prescrizioni di seguito indicate debbono intendersi, pertanto, come condizioni minime di esecuzione del servizio. Pertanto, tutti i servizi offerti dai Concorrenti per l’esecuzione dell’appalto dovranno avere, a pena di inidoneità dell’offerta e conseguente esclusione, le condizioni minime di erogazione ed esecuzione stabilite nel presente Capitolato.
Il presente documento ha lo scopo, quindi, di definire le condizioni del servizio che si intende appaltare e del relativo contratto che verrà stipulato tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario della gara, nonché gli obiettivi che si intendono conseguire con l’affidamento a terzi delle prestazioni descritte nel presente capitolato.
La procedura è finalizzata all’affidamento ad unico operatore economico di:
1. servizio di trasporto sanitario mediante impiego di mezzi come di seguito descritti [prestazione principale];
2. servizio di trasporto sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni, mediante impiego di automezzo come di seguito descritti [prestazione secondaria];
3. centrale operativa, attiva 365 die/H24, destinata alla gestione delle richieste di trasporti formulate dalle varie Unità Operative di questa Azienda Ospedaliera [prestazione secondaria];
da erogarsi attraverso l’impiego di mezzi di trasporto e di personale, variamente qualificato, messi a disposizione ed organizzati dall’operatore aggiudicatario, verso le diverse strutture aziendali e strutture extra-aziendali, nel rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari di settore vigenti nonché di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale.
Con l’aggiudicazione del contratto oggetto di procedura la Stazione Appaltante procedente intende perseguire l’acquisizione di servizi caratterizzati da elevato livello di integrazione nonché di elevato livello qualitativo e contestualmente promuovere l’ottimale razionalizzazione delle risorse impiegate nella fase di erogazione.
Di seguito si riportano schematicamente gli elementi essenziali identificativi del servizio oggetto da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016:
servizio di trasporto sanitario e trasporto sanitario avanzato di pazienti mediante ambulanze con Centrale Operativa di gestione e smistamento e servizio di trasporto sangue ed emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni mediante autovettura.
Si precisa che con l’esperimento della presente procedura si intende, inoltre, perseguire lo scopo di soddisfare la totalità delle necessità afferenti alla tipologia di servizi oggetto della procedura, meglio individuati al successivo articolo 2 del presente Capitolato, che dovessero insorgere nel periodo di vigenza dei contratti. Fatto salvo quanto espressamente di seguito previsto in merito alla regolamentazione dei rapporti tra le Parti contraenti, l’operatore aggiudicatario dovrà garantire l’erogazione del 100% dei trasporti richiesti, impiego dei mezzi di trasporto messi a disposizione ed organizzati nel numero, tipologia e per le fasce orarie specificamente di seguito indicate, nell’ipotesi di sistema di trasporti mediante impiego di “veicoli ad uso esclusivo”, ed organizzati per tipologia e per le fasce orarie specificamente di seguito indicate nell’ipotesi di sistema di trasporti “a chiamata”.
Il presente Capitolato pertanto prevede e disciplina un sistema misto di erogazione dei servizi articolato in:
a. prestazioni di trasporto erogate mediante veicoli messi a disposizione in uso esclusivo a fronte della corresponsione di canone fisso risultante dall’esito della presente procedura (c.d. sistema di trasporti mediante impiego di “veicoli ad uso esclusivo”), nel rispetto delle istruzioni operative redatte ed approvate dalle Direzioni Mediche di Presidio successivamente all’aggiudicazione ed eventualmente in qualsiasi momento dell’esecuzione del contratto;
b. prestazioni di trasporto erogate mediante veicoli attivati “a chiamata”, nel rispetto di tempi e modalità di espletamento del servizio espressamente disciplinati all’interno del presente Capitolato Speciale, a fronte della corresponsione delle tariffe unitarie per singolo trasporto risultanti dall’esito della presente procedura (c.d. sistema trasporti “a chiamata”);
c. Centrale Operativa, attiva 365 die/H24, destinato alla gestione e smistamento delle richieste di trasporti formulate dalle varie Unità Operative di questa Azienda Ospedaliera.
Xxxxxx ritenersi ricomprese nell’oggetto del contratto tutte le ulteriori diverse prestazioni ed attività che non siano state eventualmente espressamente menzionate e regolamentate all’interno del presente Capitolato Speciale ma che siano necessarie al fine del perseguimento dello scopo del contratto. Nel corso del periodo di vigenza del contratto, l’operatore aggiudicatario dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale nonché tutte le prescrizioni che siano fissate da ciascuna Direzione Medica di Presidio successivamente all’aggiudicazione della procedura, in fase di avvio di esecuzione del contratto o in qualsiasi momento della sua vigenza, in merito a prassi e/o istruzioni operative afferenti all’erogazione delle prestazioni. Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato pertanto dovranno essere integrate da ulteriori e specifiche prescrizioni/indicazioni fissate da ciascuna Direzione Medica di Presidio circa le eventuali ulteriori prassi operative in ordine alla modalità di erogazione dei servizi, alle quali l’operatore economico aggiudicatario dovrà attenersi. Potranno altresì intervenire in corso di
vigenza del contratto eventuali modifiche al contenuto dell’originario contratto nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 13 del presente Capitolato Speciale.
Il servizio richiesto dovrà essere erogato, per tutte le strutture dell’ARNAS Garibaldi e dovrà essere svolto in base alle disposizioni impartite dalla stessa.
L’aggiudicatario deve considerare, a tutti gli effetti, le caratteristiche del territorio ove opera l’ARNAS nonché la dislocazione territoriale delle strutture dell’ARNAS.
Il servizio, comunque, dovrà essere garantito, se ciò si dovesse rendere necessario, anche al di fuori del territorio della Regione Siciliana.
L’aggiudicatario dovrà assicurare, per lo svolgimento del servizio, risorse umane e un parco veicoli equipaggiati con allestimento funzionale, strumentale e tecnologico nella consistenza quantitativa e qualitativa secondo la normativa vigente e adeguata ad assolvere a tutte le richieste programmate ed urgenti dei trasporti, oggetto del presente capitolato.
A tal fine l’aggiudicatario si impegna, come espressamente previsto nel presente capitolato a produrre tutta la documentazione necessaria attestante l’applicazione delle disposizioni contenute nelle Raccomandazioni del Ministero della Salute n. 11 del gennaio 2010, (Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extra ospedaliero) nonché alla normativa vigente in merito al corretto funzionamento del sistema di trasporto sanitario in ambito ospedaliero ed extra ospedaliero e, in particolare, di quelle disposizioni che, al fine di assicurare la qualità e la sicurezza del servizio di trasporto in autoambulanza del paziente, prevedono la presenza di:
- un piano di manutenzione periodica, preventiva e correttiva;
- strumentazioni, apparecchiature elettromedicali e dispositivi medici necessari alla sicurezza del trasporto;
- adeguata certificazione comprovante l’idoneità del personale addetto alla guida dei veicoli secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- specifiche procedure inerenti le modalità di controllo delle infezioni per assicurare che il veicolo e le relative attrezzature siano appropriatamente puliti e sanificati.
Ciascun operatore dovrà garantire entro il termine massimo di 30 giorni continuativi dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, e, comunque, prima della stipula del contratto e per tutto il periodo di vigenza dello stesso:
1. il rispetto di tutte le norme inerenti l’erogazione di trasporti sanitari;
2. il possesso di un’organizzazione, di mezzi e di unità di personale adeguatamente formate necessarie all’erogazione dei servizi oggetto di contratto, alle condizioni tutte del presente Capitolato e nel rispetto delle disposizioni sancite dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale e delle prescritte autorizzazioni in materia.
Nel caso di “raggruppamento”:
- di tipo orizzontale i requisiti richiesti devono essere posseduti da ciascun operatore;
- di tipo verticale il requisito di cui al precedente punto 1. deve essere posseduto dall’operatore economico mandatario che eroghi prestazioni di trasporto sanitario [prestazione principale];
- di tipo misto (orizzontale e verticale) il requisito di cui al precedente punto 1. deve essere posseduto dagli operatori che eroghino le prestazioni di trasporto sanitario [prestazione principale].
Nel caso di RTI di tipo orizzontale, verticale e misto il requisito di cui al punto 2. deve essere posseduto da tutti gli operatori costituenti il RTI.
Art. 2 - Modelli di erogazione e sistemi di determinazione del corrispettivo
Fatto salvo quanto più puntualmente disciplinato all’interno del presente Capitolato, il modello di erogazione dei servizi adottato dall’Ente procedente ed il conseguente sistema di determinazione del corrispettivo, prevede l’utilizzo di veicoli “ad uso esclusivo” ed “a chiamata”, con un corrispettivo, rispettivamente, “a canone” e “a tariffa”.
A mero titolo informativo, allo scopo di favorire una consapevole formulazione di offerta e senza che l’Ente procedente assuma obbligazione alcuna in riferimento al numero di trasporti che saranno effettivamente richiesti nel corso del periodo di vigenza del contratto, si riportano i seguenti dati.
Descrizione del servizio e tipologia dei trasporti
Il servizio di cui presente procedura ha per oggetto il trasporto di pazienti ricoverati presso le unità operative della Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania, che necessitano, l’elenco che segue ha natura indicativa e non esaustiva delle casistiche possibili:
- di procedure diagnostico terapeutiche programmate che non sono disponibili all’interno del medesimo ospedale;
- di trasferimenti tra diverse Unità Operative all’interno del medesimo Presidio Ospedaliero ovvero tra i due Presidi di questa Azienda Ospedaliera;
- di trasferimento ad altra struttura sanitaria;
- di trasferimento ad altra struttura sanitaria riabilitativa o socio sanitaria per una maggior appropriatezza del percorso di cura o per altre esigenze della struttura sanitaria inviante;
- di trattamenti terapeutici e/o consulenze in elezione e/o differibili;
- di proseguire le cure verso una struttura più appropriata;
- trasferimento per dimissione protetta al domicilio.
Con riferimento ai trasporti effettuati mediante ambulanze ad “uso esclusivo”, ovvero con sistema
c.d. “a chiamata”, si precisa che l’attività di erogazione di trasporti espletata dall’operatore economico contraente dovrà coordinarsi con le analoghe attività di trasporto eseguite direttamente dall’Azienda mediante propri mezzi e personale dipendente.
Allo scopo di fornire agli operatori economici puntuali indicazioni in merito al volume di attività ed utili elementi per la definizione di un ottimale modello di organizzazione del servizio di trasporto sanitario con ambulanza da eseguirsi con sistema di attivazione “a chiamata” e contestualmente
individuare oggettivi elementi da impiegarsi nella fase di valutazione tecnico-qualitativa del progetto tecnico, si riportano le seguenti prescrizioni.
Automezzi dedicati:
- n. 6 ambulanze, disponibili i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
- n. 5 ambulanze, disponibili i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
- n. 4 ambulanze, disponibili il sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- n. 2 ambulanze, disponibili le domeniche e giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- n. 1 ambulanza, disponibile 365 giorni/anno, dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- n. 1 ambulanza, disponibile dal lunedì al sabato, dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
- n. 1 auto attrezzata, disponibile 365 giorni/anno, dalle ore 08.00 alle ore 18.00.
Le ambulanze e le auto attrezzate, devono intendersi conformi a quanto di seguito descritto.
Le fasce orarie sopra riportate, sono da ritenersi coerenti con l’attuale assetto organizzativo e le necessità attuali, nell’ambito di un’organizzazione flessibile con possibilità, ad invarianza del tetto di ore, di compensazioni tra le fasce ed i giorni di effettivo utilizzo.
Il numero complessivo di ore, per come sopra stimato e comprensivo, altresì, di un congruo numero di servizi “a chiamata”, che, comunque, per come si dirà nel seguito, verranno liquidati a misura, ammonta a 30.204 ore di servizio (n. 2 operatori per le ambulanze e n.1 operatore per l’auto) per anno, ragionevolmente suddivisi in 7/10 per il P.O. Garibaldi Centro e 3/10 per il P.O. Garibaldi Nesima.
Si chiarisce che tale monte-ore è il valore da utilizzare per la stesura dell’Offerta Tecnica, di cui si dirà nel Disciplinare di gara. Più precisamente:
- numero ore servizio ambulanze dedicate: 26.316
- P.O. Garibaldi Centro (7/10) : 18.421
- P.O. Garibaldi Nesima (3/10) : 7.895
In conformità a quanto previsto al precedente art. 1, l’operatore economico contraente assume l’obbligo di erogare in ogni caso e per tutto il periodo di vigenza del contratto la totalità dei trasporti richiesti, impiegando in via prevalente e prioritaria - e, comunque, esclusivamente secondo le prescrizioni impartite e validate dai Direttore Medici di Presidio - le dotazioni “ad uso esclusivo”.
Art. 3 - Centrale Operativa 365 die/H24
Con riferimento al contratto di cui alla presente procedura, l’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l’erogazione della totalità delle prestazioni mediante organizzazione e gestione di “Centrale Operativa”, attiva 365 die/H24, incaricata di coordinare unitariamente e centralmente l’erogazione dei trasporti programmati e non programmati di tutti i mezzi di trasporto impiegati nell’erogazione delle prestazioni di che trattasi (trasporti effettuati mediante sistema di dotazioni ad “ uso esclusivo” e mediante sistema “a chiamata”).
I servizi oggetto del contratto dovranno essere, pertanto, organizzati ed erogati avvalendosi di una Centrale Operativa, in grado di garantire l’accesso alle prestazioni da parte della Stazione Appaltante, mediante messa a disposizione di doppio sistema di attivazione del servizio che dovrà essere erogato nel rispetto dei termini e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale:
1. sistema di attivazione del servizio su piattaforma telematica (web oriented), accessibile su rete internet dalla postazione abilitata all’accesso individuata presso ciascun Presidio Ospedaliero, con riferimento alla gestione della totalità dei trasporti programmati;
2. sistema di attivazione del servizio su rete telefonica, con riferimento ai trasporti non programmati in regime “ordinario” e in regime “di urgenza”; detto sistema dovrà garantire la disponibilità di:
- almeno n. 1 linea telefonica attiva in entrata e n. 1 linea telefonica in uscita (entrambe linee dedicate);
- linea di accesso su numero di telefonia mobile attivo 365 die/H24;
- funzione di tracciabilità delle telefonate in entrata ed uscita, con conservazione “illimitata” dei relativi tabulati.
Tutte le richieste di attivazione di trasporti “non programmati”, trasmesse mediante Rete Telefonica dovranno essere in ogni caso inserite, a cura dell’Operatore Economico, sulla Piattaforma Telematica di cui al punto precedente, entro 2 giorni lavorativi successivi alla data di attivazione del trasporto; diversamente le richieste dovranno essere inserite in piattaforma nei termini previsti per il trasporto programmato.
Le attività e funzioni espletate dalla Centrale Operativa dovranno essere erogate mediante impiego di personale adeguatamente formato e saranno, comunque, oggetto di specifiche attività di verifica/validazione da parte degli organi di direzione e controllo dell’appalto.
La Centrale Operativa dovrà rilevare/ricevere e trattare con la massima puntualità e tempestività tutte le richieste di erogazione delle prestazioni oggetto del servizio, provenienti dalle strutture aziendali appositamente autorizzate e/o abilitate al fine dell’effettuazione di:
- trasporti sanitari programmati e non programmati in regime “ordinario” e “di urgenza”;
- trasporti di sangue, campioni, materiale biologico, altri beni, “programmati” e “non programmati”, in regime “ordinario” e “di urgenza”.
La Centrale Operativa dovrà:
- individuare il mezzo di trasporto idoneo a soddisfare - nel minor tempo possibile e, in cogni caso, in coerenza con la complessiva programmazione per il periodo di riferimento - la necessità di trasporto sottesa alla richiesta, riconducibile alle specifiche tipologie di servizi;
- attivare e garantire la disponibilità di mezzo di trasporto idoneo presso la sede e nell’ora richiesti/indicati, interpellando e attivando in via prioritaria, qualora previsti dal contratto, i mezzi di trasporto per i quali sia prevista disponibilità ad “uso esclusivo”.
Esclusivamente con riferimento ai trasporti effettuati all’interno del perimetro della proprietà di ciascun Presidio Ospedaliero (c.d. trasporti interni) effettuati avvalendosi di veicoli ad “uso esclusivo”, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di determinare modalità di attivazione dei trasporti differenti rispetto a quelle sopra indicate sulla base delle modalità operative più confacenti alla natura ed alla organizzazione delle prestazioni di cui trattasi.
La remunerazione di trasporti eseguiti con modalità “a chiamata” - programmati e non - è espressamente subordinata alla effettiva esecuzione, per quanto attiene i “veicoli ad uso esclusivo”, di una media, su base mensile, di 115 trasporti giornalieri.
Per una corretta tracciabilità del “percorso paziente” e della presa in carico nelle varie fasi del trasporto, l’aggiudicatario dovrà dotare i veicoli impiegati di appositi sistemi, cosi da potersi interfacciare in tempo reale con la suddetta centrale e tracciare costantemente ogni attività tramite il software stesso.
I dispositivi mobili e il software in dotazione all’equipaggio forniti dalla ditta aggiudicataria devono consentire mediante la lettura del codice a barre presente nel braccialetto del paziente o nel plico da trasportare, la tracciabilità completa degli spostamenti effettuati, dalla presa in carico, in ogni passaggio da ARNAS verso personale della ditta aggiudicataria e viceversa, sino al completamento del servizio richiesto.
Resta inteso che la dotazione del braccialetto /codice a barre di cui sopra è carico di questa ARNAS, mentre resta a carico dell’aggiudicatario l’hardware necessario per il suo funzionamento, il software gestionale e la sua integrazione con gli ADT e sistemi informatici aziendali, nel rispetto delle vigenti norme in tema di privacy e GDPR e log degli accessi ed operazioni sul sistema gestionale stesso.
La tracciabilità riguarderà anche la posizione dei veicoli che, tramite sistema GPS, dovranno essere geolocalizzati e tracciati all’interno del suddetto software.
Questa Azienda deve essere abilitata a consultare, in tempo reale, le attività di trasporto comprensive di tutte le informazioni previste nel presente capitolato.
Sarà a carico della ditta aggiudicataria tutto quanto necessario al funzionamento e al mantenimento del software di gestione (a titolo meramente esemplificativo, i server, i dispositivi mobili e relativa connettività per gli equipaggi, e, comunque, senza esclusione alcuna) per tutto il periodo contrattuale.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre farsi carico di realizzare, per la propria parte, le interfacce necessarie ad integrare il proprio software gestionale con i sistemi informativi aziendali presenti e futuri (ad esempio con l'ADT). Il software dovrà essere “GDPR compliant” e interamente web based e saranno a carico della ditta aggiudicataria tutte le attività per la conservazione dei backup dei dati. Alla fine del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà comunque fornire senza alcun costo aggiuntivo all'ARNAS Garibaldi specifico software con licenza d'uso a tempo indeterminato e per utenti illimitati con il quale sarà possibile estrapolare e stampare tutti i dati storici dei trasporti effettuati, nonché esportarli in forma strutturata importabile senza ulteriori modifiche dai Data Base maggiormente diffusi sul mercato(Oracle, MS-SQL ecc)
A carico dell’aggiudicatario, resta anche la formazione e l’addestramento all’utilizzo del software per il personale dell’ARNAS, sia in fase di avvio che in occasione di modifiche e/o a richiesta dall’ARNAS.
Art. 4 - Modalità organizzative e debito informativo
Fatte salve tutte le prescrizioni inerenti la prassi operativa e le modalità di erogazione del servizio che dovranno essere determinate da ciascuna Direzione Medica di Presidio successivamente all’aggiudicazione, l’operatore economico aggiudicatario dovrà farsi carico del coordinamento di tutte le attività afferenti al servizio al fine di garantire l’esecuzione della prestazione nel rispetto delle condizioni e termini minimi ed essenziali stabiliti dal presente Capitolato Speciale.
A tal fine dovrà:
- curare la pianificazione continua del servizio e tempestivamente individuare criticità ed adottare misure correttive idonee a perseguire lo scopo del contratto;
- identificare la Struttura Operativa richiedente il trasporto;
- identificare il luogo di partenza e la destinazione, con orario di inizio e fine trasporto;
- confermare la disponibilità del trasporto;
- rendere disponibile il programma giornaliero ed il report dei trasporti;
- segnalare alle Strutture Operative di partenza e di destinazione problemi, eventi avversi, ritardi od altre circostanze impreviste e imprevedibili che possano condizionare tempi e modi di esecuzione dei trasporti, in corso o da effettuare.
Modalità di erogazione dei trasporti programmati in regime “ordinario”
La Centrale Operativa dovrà programmare le attività di trasporto nel rispetto delle richieste trasmesse da ciascuna Direzione Medica di Presidio, ovvero da ciascuna delle Unità Operative dei Presidi Ospedalieri di questa Azienda, secondo le modalità fissate in occasione dell’avvio della fase esecutiva del contratto e, eventualmente, in qualsiasi momento della sua vigenza.
Le richieste di trasporto, fatti salvi specifici diversi accordi tra le Parti, dovranno essere inserite in Piattaforma entro le ore 15.30 del giorno feriale antecedente a quello di esecuzione delle prestazioni.
La Centrale Operativa ha il compito di elaborare le richieste pervenute dalle competenti Strutture di ciascun Presidio e produrre il “programma giornaliero dei trasporti” afferenti a ciascun Presidio Ospedaliero.
Fatti salvi specifici diversi accordi tra le Parti, entro le ore 19.00 del giorno feriale antecedente a quello di esecuzione dei trasporti, l’operatore economico aggiudicatario dovrà inserire in Piattaforma idonea conferma delle prestazioni richieste che dovranno essere eseguite entro la
giornata successiva, comprensiva del “programma giornaliero dei trasporti” contenente tutte le informazioni afferenti alle prestazioni afferenti alla singola unità operativa ed il singolo trasporto.
Modalità di erogazione dei trasporti non programmati in regime “ordinario” e “di urgenza”
Con riferimento alle richieste di effettuazione di prestazioni non programmate, la Centrale Operativa dovrà individuare ed attivare i mezzi di trasporto, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3, secondo modalità che permettano di rispettare i tempi di erogazione della prestazione fissati ai successivi art. 5, 5.4., e 6, 6.5., del presente Capitolato Speciale.
Il numero di trasporti non programmati in regime ordinario richiesti per ciascun giorno di norma non potrà eccedere del 20% il numero di trasporti “programmati”.
Obblighi informativi e reportistica
La Piattaforma Telematica impiegata dovrà rendere, in qualsiasi momento, direttamente estraibili ed elaborabili ad opera del personale della Direzione Medica di Presidio le informazioni inerenti tutti i trasporti richiesti e i trasporti effettivamente erogati, nel rispetto di quanto di seguito indicato.
Rimane, comunque, a carico dell’operatore aggiudicatario l’obbligo di estrarre e trasmettere al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con cadenza mensile (entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento), apposita dettagliata reportistica riepilogativa delle prestazioni erogate in conformità almeno a quanto di seguito indicato.
A. Servizio di trasporto sanitario e sanitario avanzato erogato con “sistema di trasporti a chiamata” e remunerazione con “sistema a tariffa”
Con riferimento alla tipologia di traporti richiesti ed erogati con “sistema di trasporti a chiamata”, dovranno essere estratti i dati ed elaborati report riepilogativi (in formato aperto, ad esempio del tipo CSV e, comunque, in formato accettato dal Direttore per l’esecuzione del contratto) dei dati afferenti a ciascuna delle prestazioni richieste ed effettivamente erogate, come di seguito dettagliato:
a. Report Generale, riportante le informazioni di seguito elencate:
1. nome e cognome del cittadino
2. tipologia e targa del mezzo di trasporto impiegato
3. numero nosologico
4. identificativo P.O./Reparto/U.O. di origine
5. identificativo P.O./Reparto/U.O. di destinazione
6. identificazione degli operatori costituenti l’equipaggio impiegato (nominativi e numero di matricola)
7. regime di erogazione del servizio (programmato/non programmato, ordinario, urgente)
8. tipologia di trasporto (trasporto sanitario, trasporto sanitario avanzato, trasporto campione biologico)
9. numero di pazienti trasportati (1 o 2 pazienti)
10. data e ora di prenotazione
11. data e ora pianificata per esecuzione della prestazione
12. data e ora inizio trasporto
13. data e ora di fine trasporto
14. luogo di partenza/luogo di arrivo
15. KM percorsi
16. minuti fermo macchina
17. trasporto tratta singola (A) o tratta andata/ritorno (A/R)
18. pedaggio/ZTL
19. eventuali note per trasporti non andati a buon fine e relativa motivazione.
b. Report riepilogativo dei trasporti, riportante le informazioni contenute nella seguente tabella:
Tipologia trasporto | Tipologia tariffa | Numero pazienti trasportati | Km percorsi | Fermo macchina | Fascia oraria | |
1 | 2 | |||||
Ambulan. 2 operat. | Tratta singola | |||||
Tratta A/R | ||||||
Auto 1 operat. | Tratta singola | |||||
Tratta A/R |
La puntuale e tempestiva rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate rappresenta condizione necessaria per l’emissione e la liquidazione ed il pagamento delle relative fatture.
Tutta la documentazione afferente la rendicontazione dovrà essere trasmessa al Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
La tabella è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo e potrà subire variazioni se richieste dall’Azienda Ospedaliera.
B. Servizio di trasporto sanitario e sanitario avanzato erogato con “sistema veicoli ad “uso esclusivo” e remunerazione a “canone fisso”
Con riferimento alla tipologia di traporti richiesti ed erogati con sistema di veicoli ad “uso esclusivo” e remunerazione a “canone fisso” dovranno essere estratti i dati ed elaborati i Report riepilogativi (in formato aperto, ad esempio del tipo CSV e, comunque, in formato accettato dal Direttore per l’esecuzione del contratto) dei dati afferenti a ciascuna delle prestazioni richieste ed effettivamente erogate, come di seguito dettagliato:
B.1. Trasporti effettuati all’interno dell’area di proprietà dell’Ente contraente (c.d. trasporti interni): l’operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere il Report Generale di cui al superiore punto.
B.2. Trasporti effettuati all’esterno dell’area di proprietà dell’Ente contraente (c.d. trasporti esterni): l’operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere il Report Generale e il Report Riepilogativo dei Trasporti, di cui al superiore punto.
Art. 5 - Servizio di trasporto sanitario con ambulanze
L’aggiudicatario dovrà erogare le prestazioni oggetto della presente procedura garantendo la esclusiva disponibilità a favore dell’Ente contraente delle dotazioni di mezzi di trasporto specificamente riportati al precedente art. 2, nei giorni e fasce orarie ivi indicati, e, con riferimento al sistema di trasporti c.d. “a chiamata”, dovrà garantire l’esecuzione delle prestazioni H24/365 die, nel rispetto degli standard minimi prestazionali espressamente disciplinati all’interno del presente Capitolato.
Tipologia e dotazioni dei mezzi impiegati per l’erogazione dei servizi di trasporto
Le prestazioni di trasporto oggetto del servizio dovranno essere erogate impiegando, in considerazione delle condizioni cliniche del cittadino e della tipologia di trasporto eseguito, le tipologie di ambulanze per come in precedenza individuate e complete delle dotazioni prescritte dalla normativa di settore.
Caratteristiche minime delle autoambulanze:
- Massa complessiva non superiore a 3500kg
- Dimensione 5420x2650x2050
- Motorizzazione a turbodiesel
- Cilindrata non inferiore a 2000 xx
- Xxxxxxxx xxxxxx 0
- Xxxxxxx non inferiore a 96 KW (130 CV)
- Accelerazione da 0 km/h ad 80 km/h entro 35 secondi
- Classe di emissione gas di scarico, con filtro anti particolato, con caratteristiche di omologazione alla circolazione non inferiori a quanto previsto dalla normativa al momento della gara
- Trasmissione a 2 ruote motrici b
- Cambio manuale 6 marce + retromarcia
- Impianto frenante a disco con doppio circuito, ABS – EBD (ripartitore elettronico di frenata), ESP (programma elettronico di stabilità)
- Sospensione a 4 ruote indipendenti ad aria confort originali della casa costruttrice
- Impianto frenante a disco con doppio circuito
- Luci diurne a LED conformi alla Direttiva Europea 2008/89/CE del 24/09/2008
- Dispositivi per la radiolocalizzazione dei mezzi di soccorso tramite sistema satellitare.
Le dimensioni minime interne del comparto sanitario con esclusione di attrezzature ed arredi devono essere: lunghezza 2400 mm. (ad 1 mt. dal piano di calpestio); larghezza 1600 mm. (ad 1 mt. dal piano di calpestio); altezza minima interna del vano paziente 1900 mm ottenuta anche mediante sostituzione del tetto originale.
La struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile ed essere privi di spigoli vivi e sporgenze contundenti.
La pavimentazione dovrà essere:
- priva di ogni fessura per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione
- impermeabile e ad alta resistenza, realizzato in materiale antiscivolo anche se bagnato, Ulteriori caratteristiche:
- dovrà essere istallato a bordo di ogni veicolo un impianto integrato di sanificazione certificato secondo le norme europee;
- nel vano sanitario almeno n. 1 posto seduta testa paziente, a norma di legge, con relative cinture di sicurezza + almeno n. 1 posto seduta + divanetto laterale, il tutto a norma di legge e con relative cinture di sicurezza;
- doppio impianto di condizionamento automatico, separati; uno dedicato alla cabina guida e uno dedicato al vano sanitario. Devono essere dotati di comandi indipendenti e adeguati al volume da climatizzare;
- portellone laterale scorrevole;
- pedana per agevolare la salita/discesa dal vano sanitario, installata sotto la porta laterale scorrevole. Il funzionamento della pedana dovrà essere sincrono con l’apertura della porta;
- gradino laterale a scomparsa;
- porta posteriore a due battenti con altezza e larghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque di larghezza non inferiore a 1200 mm., con apertura di almeno 180° per entrambi i battenti, dotata di un sistema di sicurezza che consenta di aprire dall’interno senza chiave e dall’esterno con chiave ;
- gradino posteriore fisso;
- avvisatore acustico di retromarcia;
- gli impianti acustici e luminosi dei mezzi devono essere a norma di legge e devono essere dotati di luci supplementari di emergenza sincronizzate con l’apertura delle porte posteriori e laterali, cicalino di retromarcia
- predisposizione supporti apparecchiature di rianimazione (defibrillatore, ventilatore polmonare, monitor multiparametrico, pompa di infusione);
- impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese, alimentato da n. 2 bombole di O2 non inferiori alla capacità di litri 7, con scambiatore automatico, riduttore di pressione, manometro e flussimetro per ogni singola bombola, conformità norme ISO;
Norme di rif.: DIR 99/36/CE (T-PED); D.M. 30-30/01/90; DIR 93/42/CE (Dispositivi medici) EN UNI ISO 7396-1:2010 (verifiche funzionali e di controllo dell’impianto di ossigeno terapia ) e successive. Ogni bombola dovrà essere corredata da singolo certificato di collaudo e approvazione del Ministero competente;
- una presa O2 tipo UNI ad innesto rapido supplementare per respiratore, da posizionarsi nelle immediate adiacenze di un alloggiamento previsto per il ventilatore polmonare. Nr. 1 sistema ossigeno con caduta dall`alto a scomparsa;
- l’impianto di ossigenoterapia deve essere realizzato con tubazioni ad alta resistenza, essere conforme alla normativa vigente e deve prevedere sistemi di innesti anche per le termoculle in dotazione all’ARNAS;
- nr. 1 presa vuoto con aspiratore secreti fisso conforme a normativa ENl789 con modulo di regolazione della depressione completo di manometro a doppia scala. Completo di vaso di raccolta secreti con filtro antibatterico da 1000 ml, valvola di troppo pieno, + prolunga + raccordo e supporto originale di ancoraggio. Attivabile e disattivabile da quadro comandi principale del vano sanitario (o equivalente);
- alternatore maggiorato, 120 A minimo;
- batteria ausiliaria che possa permettere la separazione delle utenze specifiche sanitarie e ausiliarie,
- impianto di alimentazione elettrica da rete esterna a 220 V. con presa all'esterno della carrozzeria secondo la normativa vigente, con inibizione di avviare il motore con alimentazione 220 V. inserita,
- inverter onda sinusoide pura e di potenza nominale non inferiore a 1,0 kW;
- centralina elettrica con interruttori a prese a 12 V e 220 V per il mantenimento in carica delle apparecchiature elettromedicali.
Equipaggiamento delle autoambulanze di minima:
- Estintore.
- Bombola di ossigeno portatile da almeno n. 2 litri conforme normativa, completa di manometro e riduttore. L’ossigeno è a carico dell’aggiudicatario.
- N. 1 barella autocaricante a norna EN 1865 /EN1789 con cinture di sicurezza, fermo antiribaltamento e spondine laterali reclinabili. La portata deve essere di almeno 180Kg. Il sistema di fissaggio deve essere certificato a norma EN1789 e dovrà essere perfettamente compatibile con la barella in dotazione.
- N. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete.
- N. 2 attacchi portaflebo antiurto ed antioscillazione.
- N. 1 Defibrillatore (manuale e semiautomatico) con possibilità di utilizzo sia sull’adulto che sul bambino e possibilità di eseguire ECG con algoritmo a 12 derivazioni completo di piastre (almeno 5) adulti e pediatriche.
- Ventilatore polmonare per emergenza e trasporto utilizzabile sia in ventilazione invasiva che in ventilazione non invasiva con circuito monotubo, tubo alta pressione O2 (asportabile) per pazienti adulti e pediatrici.
I parametri impostati devono essere visualizzati sul monitor integrato e misurati dal trasduttore di flusso sulla valvola espiratoria del paziente. Autonomia di almeno 2 ore in assenza di rete elettrica. In grado di misurare: pressione delle vie aeree minima, media, massima, flusso espiratorio, PEEP, tempi inspiratorio/espiratorio, pausa inspiratoria, frequenza respiratoria,
volume minimo espirato, volume corrente espirato. Parametri regolabili: dispositivo di miscelazione FiO2 da 21 a 99%, rapporto i:e=1:1-1:2 – 1:3-1:4-3:1; PEEP da 0 a 20 cm H2O; tempo exp , pausa frequenza respiratoria, TV, pausa inspiratoria, sensibilità del trigger, freq. resp., flusso insp., pressione PVC, PSV e CPAP.
- Aspiratore di secreti portatile con regolatore di vuoto da 0 a 800 mbar. Vaso di raccolta monouso
- Aspiratore di secreti fisso con regolatore di vuoto da 0 a 800 mbar. Vaso di raccolta monouso
- N. 1 saturimetro portatile.
- Set steccobenda a depressione (contenente stecca per arto sup. e stecca per arto inf.).
- Set collari ( contenente 1 collare per misura: short, no-neck, regular, tall, baby no-neck, pediatric + 1 collare regolabile).
- N. 1 Materassino a depressione.
- Palloni autoespansibili per ventilazione adulti, pediatrico, neonatale tutti monouso (uno per tipo)
+ reservoirs.
- N. 1 barella a cucchiaio dotata di cinture, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865.
- Attacco per culla termica.
- N. 1 tavola spinale + fermacapo + sistema di contenzione tipo “ragno”, radiotrasparente.
- N. 1 dispositivo per il trasporto paziente seduto, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865.
- Telo da trasporto a sei o più maniglie, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865.
- N. 1 dispositivo di estricazione (KED)
- Set steccobenda a depressione (contenente stecca per arto sup. e stecca per arto inf.).
- Set collari ( contenente 1 collare per misura: short, no-neck, regular, tall, baby no-neck, pediatric + 1 collare regolabile).
- N. 1 Materassino a depressione.
- Palloni autoespansibili per ventilazione adulti, pediatrico, neonatale tutti monouso (uno per tipo)
+ reservoirs.
- N. 1 pallone autoespansibile adulti e pediatrico completo di set di maschere.
- N. 2 maschere facciali per ossigenoterapia.
- N. 1 contenitore rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri (minimo 5 lt.).
- N. 1 contenitore per aghi e taglienti in materiale plastico rigido sigillabile.
- N. 1 padella.
- N. 1 pappagallo.
- Telo trasporto paziente omologato con maniglie ergonomiche per una corretta presa.
- Faretto emergenza brandeggiabile.
- Sedia portantina modello FWE40 o equivalente.
Dispositivi di protezione individuali:
- n. 3 scatole di guanti monouso (misura piccola, media, grande);
- n. 1 scatola mascherine;
- n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- n. 1 scatola mascherine con visiera;
- n.1 scatola di mascherine FFP1
- n. 1 scatola mascherine FFP2
- n. 3 camici di protezione monouso.
Materiale vario:
- biancheria per barella: n. 2 lenzuola, n. 1 coperta, n. 1 traversa, n. 1 cuscino per barella sacchetti per rifiuti e secrezioni gastriche.
L’aggiudicatario dovrà disporre di un congruo numero di attrezzature idonee all’esecuzione in sicurezza del trasporto anche di:
- neonati all’interno di termoculle. Le ambulanze destinate a questi trasporti devono avere un idoneo piano di carico e un sistema di fissaggio compatibile con le termoculle di proprietà dell’ARNAS. Pertanto l’aggiudicatario si impegnerà ad effettuare eventuali modifiche ai veicoli in dotazione per consentire tali trasporti in sicurezza. Inoltre, si impegnerà a garantire tale dotazione almeno su due delle autoambulanze previste in stazionamento.
- pazienti grandi obesi. Oltre alle attrezzature adeguate deve essere garantita anche la presenza del personale nella quantità, ritenuta opportuna dall’aggiudicatario, per effettuare il trasporto in sicurezza senza pretendere supporto integrativo da parte dell’ARNAS o di equipaggi dell’aggiudicatario destinati ad altre attività presso l’ARNAS.
Modalità di trasporto
Il servizio di trasporto dovrà in ogni caso essere erogato nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di privacy dei pazienti e, comunque, secondo le eventuali ulteriori specifiche disposizioni, formalizzate con apposito “ordine di servizio”, dalle Direzioni Mediche di Presidio.
Ciascun trasporto dovrà essere eseguito impiegando mezzi di trasporto idonei previa valutazione delle condizioni cliniche dei pazienti da parte del personale medico/infermieristico dell’Ente, che provvederà a fornire indicazioni sulle modalità di esecuzione del trasporto (autonomo, in carrozzina, con barella).
Il servizio prevede di norma l’accoglimento del cittadino, la presa in carico della relativa documentazione, l’accompagnamento al reparto o al servizio di destinazione, la presentazione al personale di reparto o del servizio con la consegna della relativa documentazione e, se del caso, il riaccompagnamento al reparto d’origine, il possibile successivo recupero della documentazione dei pazienti eventualmente trattenuta per la refertazione di indagini diagnostiche.
Il servizio comprende, altresì, il rientro di carrozzine, bombole ossigeno, monitor o quant’altro utilizzato per eventuali trasporti/trasferimenti assistiti.
Il trasporto programmato contemporaneo di più pazienti mediante l'utilizzo di un solo automezzo dovrà essere autorizzato dalla Direzione Medica di P.O. o da altra U.O. appositamente autorizzata.
Tempi di erogazione del servizio di trasporto
L’esecuzione della singola prestazione di trasporto, richiesta dalle unità operative aziendali ed attivata dalla Centrale Operativa, avrà avvio dal momento dell’arrivo degli operatori incaricati del trasporto presso la U.O. richiedente per la presa in carico del cittadino. Indipendentemente dal modello di erogazione adottato (sistema veicoli ad “uso esclusivo”; sistema di trasporti c.d. “a chiamata”; sistema misto) in ogni caso l’operatore economico dovrà garantire il rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione sotto riportati.
Il rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni rappresenta obbligazione contrattuale essenziale e inderogabile, incidente direttamente e ipso facto sulla valutazione di regolare e corretta esecuzione del contratto.
La mancata erogazione delle prestazioni richieste e/o il ritardo nella erogazione delle prestazioni, accertate in conformità a quanto disposto al successivo art. 20, in ragione della particolare gravità delle conseguenze potenziali o reali sulla tutela del diritto alla salute ed alla incolumità personale dei pazienti, rappresenta causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ai sensi di quanto previsto al successivo art. 23 del Capitolato Speciale.
Il soggetto erogatore del servizio dovrà garantire il rispetto dell’avvio dell’esecuzione della singola prestazione erogata entro i termini di seguito stabiliti:
Trasporto ordinario programmato | Arrivo degli operatori presso il punto di prelievo del cittadino almeno 15 minuti prima rispetto ora fissata nel programma per l’effettuazione del trasporto |
Trasporto non programmato in regime ordinario | Arrivo degli operatori entro il termine massimo di 45 minuti dalla richiesta telefonica alla Centrale Operativa |
Trasporto non programmato in regime di urgenza | Arrivo degli operatori entro il termine massimo di 15 minuti dalla richiesta telefonica alla Centrale Operativa |
I trasporti di rientro del paziente presso la Unità di provenienza, dopo esecuzione di accertamenti/consulenza, è da eseguirsi entro e non oltre 20 minuti dalla richiesta del servizio di che trattasi, fatto salvo la necessità/urgenza di anticiparne il rientro.
Art. 6 - Servizio di trasporto mediante automezzo
Il servizio di trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni, dovrà essere erogato con automezzo, sulla base delle effettive necessità emergenti per l’Ente contraente, in conformità a quanto indicato all’art. 1 e avvalendosi della Centrale Operativa di cui all’art. 3 del presente Capitolato Speciale.
Con riferimento al servizio in argomento erogato mediante sistema ad “uso esclusivo”, l’operatore economico aggiudicatario assume quali obbligazioni contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della presente procedura l’adempimento puntuale delle indicazioni/prescrizioni fissate dall’Ente contraente successivamente all’aggiudicazione, in fase di avvio dell’esecuzione del contratto e in qualsiasi momento della sua vigenza, in merito a tutte le prassi e modalità operative afferenti alla fase di erogazione delle prestazioni, che dovranno essere eseguite sulla base di programmazione fissa e/o variabile dei trasporti durante i giorni e le fasce di disponibilità del servizio.
Con riferimento al servizio in argomento erogato mediante sistema di attivazione della prestazione
c.d. “a chiamata”, l’operatore economico aggiudicatario dovrà effettuare la prestazione nel rispetto di tutte le prassi e modalità operative afferenti all’erogazione della prestazione fissati dall’Ente contraente e nel rispetto dei tempi di avvio dell’esecuzione delle prestazioni indicate al successivo art. 6.5..
Il trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici dovrà essere effettuato secondo le Norme e Linee Guida (Circolari Ministero della Salute n. 16/2004 e n. 3/2003) e ADR 2009 paragrafo 2.2.62.1.5.6, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede per il trasporto di campioni biologici (sostanze non infettanti) destinati ad analisi routinarie l’utilizzo di un imballaggio composto da tre elementi (primario e secondario a tenuta, imballaggio esterno sufficientemente robusto).
Nel caso in cui il Medico Responsabile della spedizione stabilisca che vi sia la minima probabilità che il campione possa contenere agenti patogeni infettivi, il campione dovrà essere trasportato come materia infettante (recipiente primario a tenuta avvolto da materiale antiurto, recipiente secondario a tenuta a protezione del primario, imballo esterno per la protezione da agenti esterni durante il trasporto) e il contenitore secondario dovrà offrire una resistenza di 95 kPa e dovrà essere etichettato UN 3373.
L’operatore economico aggiudicatario del servizio, acquisiti i campioni biologici dai “punti prelievo” aziendali opportunamente identificati e imballati (contenitore primario e secondario) dovrà provvedere alla collocazione degli stessi in apposito contenitore esterno di proprietà di ciascun Ente, della cui cura nell’impiego sarà direttamente responsabile. Tali contenitori dovranno comunque essere forniti di piastre eutettiche (che garantiscano il mantenimento del range di temperatura previsto per il tipo di emocomponente trasportato), di tasca per data logger (per la registrazione della Temperatura durante il trasporto).
Requisiti minimi dei veicoli
Gli automezzi impiegati per il trasporto di emocomponenti dovranno essere dotati dei requisiti previsti dal Decreto del 9 settembre 2008 - Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2008, n. 219. Gli automezzi dovranno essere dotati di:
- aria climatizzata
- telefono cellulare per garantire la continua comunicazione con l'autista dell'autoveicolo. Ulteriori caratteristiche:
- essere immatricolata ad uso speciale per il trasporto di materiale biologici, materiale sanitario e la possibilità di trasportare, oltre all’autista, altre tre persone;
- avere il vano passeggeri separato dal vano furgonato;
- avere il vano furgonato (destinato al trasporto campioni biologici e/o altro) dotato di apposito impianto per il collegamento di contenitori termo refrigerati di proprietà dell’aggiudicatario;
- presenza estintore;
- possibilità di alimentare elettricamente eventuali contenitori refrigerati, ausiliari, di proprietà della ARNAS.
Dotazioni e disposizioni per il trasporto di sangue e campioni biologici
L’attività di trasporto di sangue, emocomponenti e campioni biologici dovrà essere espletata nel rispetto della normativa vigente in materia, garantendo il mantenimento di temperature non superiore a 25° C impiegando veicoli (di norma automezzi) climatizzati e mediante impiego di contenitori a norma dotati di sistemi di data logger. Detti contenitori saranno forniti da ciascun Ente contraente nella fase di avvio dell’esecuzione del contratto in numero e dimensioni idonei all’esecuzione del servizio. Sarà in ogni caso posto carico dell’operatore aggiudicatario l’onere della massima diligenza e cura nelle operazioni di movimentazione degli stessi. Nell’ipotesi in cui dovessero derivare danni alle dotazioni fornite dall’Ente nella fase di movimentazione dei contenitori, non derivante dalla ordinaria usura del bene, l’operatore economico sarà tenuto alla sostituzione dei contenitori danneggiati nel numero e per la tipologia dei beni dichiarati fuori uso dal Direttore della Struttura Sanitaria beneficiaria del servizio. Tutti i contenitori destinati alla movimentazione, ivi compresi quelli reintegrati dall’operatore economico in corso di vigenza del contratto, rimarranno nella proprietà dell’Ente destinatario del servizio alla data di scadenza del contratto. Per i servizi di trasporto sangue, plasma ed emoderivati devono essere rispettate le indicazioni delle Unità Operative Immunotrasfusionali richiedenti il servizio. Durante il trasporto l’autorizzazione all’utilizzo dei segnalatori acustici e luminosi supplementari deve essere espressamente concessa, di volta in volta, dalla Struttura Sanitaria richiedente e trasmessa al Soggetto che effettua il servizio.
I campioni saranno confezionati in colli coibentati (conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e della ADR in vigore) idonei al mantenimento della temperatura in rapporto ai tempi di consegna ed al tipo di materiale trasportato. Il ritiro dei campioni, confezionati come sopra precisato, dovrà essere effettuato presso le sedi di prelievo stabilite dall’Ente. Resta inteso che in corso di vigenza del contratto l’Ente contraente potrà ridefinire le sedi di prelievo e consegna alla luce delle insorgenti esigenze derivanti da modificazioni dell’assetto aziendale in ragione di intervenute riforme di rilievo nazionale e/o regionale ovvero in ragione di emergenti esigenze derivanti da riorganizzazione dei servizi e delle funzioni aziendali, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 13.
I campioni dovranno essere consegnati, entro la stessa giornata del prelievo e nel rispetto degli orari fissati all’interno della programmazione delle attività definita dall’Ente. L’operatore economico aggiudicatario dovrà assicurare, ai fini della corretta esecuzione del servizio, l’espletamento delle attività ed operazioni di seguito sinteticamente illustrate:
- attività di raccolta dei campioni presso i punti di prelievo e loro trasporto presso le sedi indicate dall’Ente (di norma sede di Laboratorio Analisi). Detta attività dovrà essere svolta in conformità alle normative vigenti e alle procedure in essere adottate dall’Ente presso i singoli Laboratori. Dovranno essere in ogni caso garantiti il rispetto dei criteri di conservazione e trasporto sopra specificati;
- corretta gestione del sistema qualità del servizio prestato (rispetto delle procedure e controllo del tempo e della temperatura non superiore a 25° C) ed il monitoraggio costante della
soddisfazione del cliente (unità operative destinataria e mittente) rispetto al servizio complessivamente erogato;
- messa in uso e quotidiana compilazione da parte delle unità di personale impiegato di “Registro di Percorso” su cui riportare, per ogni giornata di esecuzione del servizio, data, ora di inizio e fine servizio, numero km iniziale e finale, targa del mezzo.
È richiesto che l’operatore economico individui i migliori itinerari di percorrenza differenziati, se necessario, per fasce orarie quotidiane, allo scopo di garantire che la temperatura di trasporto venga mantenuta nel range prestabilito.
Tempi di erogazione del servizio di trasporto
Trasporti effettuati mediante “sistema veicoli ad “uso esclusivo”
In considerazione del modello organizzativo del servizio, il cui scopo è quello di garantire all’Ente la possibilità di soddisfare le molteplici e variabili necessità di trasporto connesse all’espletamento delle proprie attività e funzioni istituzionali compatibilmente con il proprio assetto organizzativo, anch’esso per sua natura mutevole, in conformità a quanto previsto nella prima parte del presente art. 6, rimangono a carico di ciascun operatore economico contraente le obbligazioni connesse al rispetto delle indicazioni/prescrizioni che l’Ente contraente determinerà, successivamente all’aggiudicazione e in qualsiasi momento di vigenza del contratto, in merito alle modalità operative afferenti alla fase di erogazione delle prestazioni che dovranno essere eseguite sulla base di programmazione fissa e/o variabile dei trasporti da effettuare per conto dell’Ente durante i giorni e le fasce di disponibilità del servizio.
Ciascun operatore economico dovrà attenersi alle norme operative e di comportamento che saranno fissate dall’Ente in merito alla fase esecutiva del contratto durante i giorni e le fasce di disponibilità del servizio.
Trasporti effettuati mediante sistema di attivazione della prestazione c.d. “a chiamata”
Con riferimento al servizio in argomento erogato mediante sistema di attivazione della prestazione
c.d. “a chiamata”, il cui corrispettivo è determinato sulla base della tariffa aggiudicata in sede di gara, l’esecuzione della singola prestazione di trasporto, richiesta dalle unità operative aziendali ed attivata dalla Centrale Operativa, avrà avvio dal momento dell’arrivo degli operatori incaricati del trasporto presso l’U.O. richiedente presso il punto di prelievo.
L’operatore economico dovrà garantire il rispetto dei tempi di esecuzione della prestazione sotto riportati. Il rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni rappresenta obbligazione contrattuale essenziale e inderogabile incidente direttamente sulla valutazione di regolare e corretta esecuzione del contratto. La mancata erogazione delle prestazioni richieste e/o il ritardo nella erogazione delle prestazioni, accertate in conformità a quanto disposto al successivo art. 21, in ragione della particolare gravità delle conseguenze potenziali o reali sulla tutela del diritto alla salute ed alla incolumità personale dei pazienti, rappresenta causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ai sensi di quanto previsto all’art. 24 del Capitolato Speciale. Il soggetto
erogatore del servizio dovrà garantire il rispetto dell’avvio dell’esecuzione della singola prestazione erogata entro i termini di seguito stabiliti:
Trasporto ordinario programmato | Arrivo degli operatori presso il punto di prelievo almeno 10 minuti prima rispetto ora fissata nel programma per l’effettuazione del trasporto |
Trasporto non programmato in regime ordinario | Arrivo degli operatori entro il termine massimo di 45 minuti dalla richiesta telefonica alla Centrale Operativa |
Trasporto non programmato in regime di urgenza | Arrivo degli operatori entro il termine massimo di 15 minuti dalla richiesta telefonica alla Centrale Operativa |
N.B.
Per quanto attiene i trasporti c.d. “a chiamata”, si chiarisce che le stime formulate da questa Stazione Appaltante, sono relative a trasporti fuori provincia.
Tali trasporti, in ragione dei rilievi compiuti, sono stati stimati, in termini di ore impiegate per il singolo servizio di A/R e numero di trasferimenti (per ambulanze ed auto), come segue:
Agrigento 5,00 - 1 - 1 Alcamo 7,00 - 1 Augusta 2,50 - 3 - 2 Caltanissetta 3,50 - 2 - 1 Cefalù 5,00 - 7 - 3 Enna 3,50 - 1 - 1 Lentini 2,50 - 2 - 1 | Leonforte 3,50 - 3 - 2 Messina 3,50 - 10 - 5 Mistretta 4,50 - 1 Modica 4,00 - 1 Noto 2,00 - 1 Pachino 4,00 - 1 Palermo 6,00 - 16 - 3 | Ragusa 4,50 - 5 - 3 Brolo 5,50 - 1 Sciacca 7,00 - 4 - 1 Siracusa 3,00 - 3 - 2 Taormina 2,50 - 20 - 2 Vittoria 4,00 - 1 |
I servizi eseguiti saranno liquidati a misura, in ragione del numero di servizi A/R effettivamente eseguiti, anche qualora eccedenti il numero stimato, al netto del ribasso offerto per la specifica voce (voce “B” dell’Offerta Economica).
Gli eventuali servizi “a chiamata”, eccedenti la media di servizi previsti a canone, eseguiti tra i Presidi di questa Azienda Ospedaliera, ovvero nella Città/Provincia di Catania, saranno compensati a misura, applicando, però, il ribasso di cui alla voce “A” dell’Offerta Economica.
Si ribadisce che, nel caso in cui il numero di trasporti effettuati dall’Affidatario in regime ordinario risulti inferiore a quello stimato da questa Stazione Appaltante (media di n. 115 trasporti per giorno), il canone verrà ridotto con proporzionalità lineare e le somme in eccedenza, rispetto all’importo dovuto per il numero di servizi effettivamente erogati, saranno utilizzate per la remunerazione degli eventuali trasporti extra canone di cui sopra.
Art. 7 - Personale impiegato
I servizi di trasporto inerenti la presente procedura dovranno essere erogati mediante impiego di personale formato, nel rispetto di quanto espressamente e dettagliatamente indicato dalla norma. L'equipaggio di ogni ambulanza deve essere costituito da n. 1 autista/soccorritore e n. 1 soccorritore, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
L'equipaggio di ogni auto deve essere costituito da n. 1 autista/soccorritore, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
In ogni caso il soggetto erogatore del servizio si impegna a garantire che tutto il personale impiegato risulti adeguatamente formato all'utilizzo dei presidi e delle apparecchiature disponibili a bordo dei vari mezzi di trasporto ed adeguatamente informato relativamente alle procedure operative oggetto di contratto.
La responsabilità della formazione del personale in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 è posto a carico dell’operatore economico aggiudicatario. Il personale dovrà indossare divise e dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente in materia; inoltre dovrà essere dotato di apposita visibile targhetta identificativa, da esporre, ininterrottamente, durante l’espletamento del turno. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura ed a spese del soggetto contraente, ai controlli sanitari previsti dalle norme vigenti in materia. Il soggetto erogatore sarà direttamente responsabile per gli eventuali danni di qualsiasi natura che il proprio personale dovesse arrecare a qualunque persona o a qualsiasi cosa nella esecuzione del servizio e conseguentemente si impegna al risarcimento in forma specifica o, in difetto, al loro risarcimento del danno, oltre ad esonerare ciascun il contraente da ogni responsabilità a riguardo. Il soggetto erogatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale dipendente, ad applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative ai volontari ed al loro impiego. Tutte le assicurazioni, contributi, previdenze, sono a carico dell’operatore contraente ed in particolare quelle riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni, tenendo sollevato il contraente da qualsiasi responsabilità a riguardo. Il contraente in qualsiasi momento, tramite i competenti Uffici, potrà verificare il rispetto delle normative in materia applicate al personale. Resta inteso che, qualora ritenuto opportuno/necessario, la Stazione Appaltante provvederà ad assegnare proprio personale sanitario a pazienti che richiedano speciale assistenza durante il trasporto in base alle specifiche condizioni cliniche riscontrate. L’operatore economico aggiudicatario ed il suo personale dovranno uniformarsi a tutti i regolamenti adottati dal contraente.
Agli equipaggi sarà concesso, previa stipula di convenzione con gli operatori aggiudicatari che ne facciano richiesta, l'erogazione dei pasti presso le mense interne, nel rispetto delle specifiche disposizioni fissate dalla stazione appaltante.
Art. 8 - Personale, mezzi di trasporto, dotazioni
Personale impiegato
Entro il termine di 10 giorni antecedenti l’avvio della fase esecutiva del contratto l’operatore economico dovrà trasmettere all’Ente contraente e al Responsabile Unico del Procedimento della
presente procedura, apposito elenco del personale impiegato riportante almeno le seguenti informazioni:
- Cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita;
- Inquadramento (tipologia di contratto/titolo del rapporto e livello)
- Mansioni
- Certificazioni
- Impegno orario annuo
- Note
- Copia valida del documento di identità
- Per gli autisti copia della patente di guida e attestato di guida sicura e quant’altro richiesto dalla normativa per la guida dei mezzi
- Certificazione che attesti il possesso degli attestati di formazione professionale previsti nel presente capitolato
- Certificati di sana e robusta costituzione fisica
- Certificato delle vaccinazioni se previsti
- Gli attestati devono essere rilasciati con esito positivo e devono essere in regola con eventuali percorsi di re training.
Durante il periodo di vigenza del contratto detto elenco, debitamente e tempestivamente aggiornato, dovrà essere trasmesso con cadenza semestrale.
L’Ente contraente, in qualsiasi momento dell’esecuzione del contratto, ha la facoltà di esprimere, attraverso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il giudizio in ordine alla idoneità tecnico- qualitativa delle prestazioni erogate dal personale designato dall’operatore contraente e eventualmente richiederne, nel caso di giudizio negativo, la sostituzione entro un termine di 15 giorni dalla richiesta. La mancata ottemperanza da parte dell’operatore alla richiesta di sostituzione delle unità di personale giudicate inidonee, entro il termine di 15 giorni sopra indicato, integra la fattispecie di “grave inadempimento” agli effetti di quanto previsto ai successivi articoli 20 e 23.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere, in occasione dell’avvio della fase esecutiva del contratto ed aggiornare con periodicità annuale, per ogni operatore impiegato, le dichiarazioni attestanti tipologia del percorso formativo (programma ed impegno orario), in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.
Tutto il personale impiegato, comprensivo quello adibito al coordinamento delle attività dovrà:
- avere buona conoscenza della lingua italiana;
- se straniero in regola con il permesso di soggiorno;
- avere frequentato corsi di formazione professionale che dimostrano di aver effettuato un percorso formativo teorico e pratico di soccorritore comprensivo dei seguenti corsi: BLS-D, P- BLS, corso sulla mobilizzazione/immobilizzazione dei traumi, corso traumi di base, nozioni sulle patologie da trasporto, protocolli nelle maxiemergenze;
- avere frequentato corsi di Movimentazione Manuale del Paziente;
- nel caso degli autisti essere in possesso della patente di guida necessaria e dell’attestato che certifichi di avere effettuato il corso di guida sicura in emergenza sanitaria con prova pratica di guida;
- essere di sana e robusta costituzione fisica;
- mantenere un comportamento consono all’ambiente in cui si opera nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione;
- dovrà trattenersi con dipendenti e nei locali dell’ARNAS esclusivamente per il tempo necessario per lo svolgimento del servizio e per motivi allo stesso riferibili;
- rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali e astenersi dal prendere visione o dal manomettere documenti;
- rispettare le procedure per la gestione dei rifiuti speciali ospedalieri;
- mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze, riguardanti degenti ( terapie, stato di salute, ecc), personale, organizzazione ed andamento delle attività, di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio;
- non percepire alcun compenso direttamente dagli assistiti o suoi familiari;
- adoperare la massima diligenza nel trasporto della documentazione sanitaria. Xxxxxxx perseguibile civilmente e penalmente in relazione a danneggiamenti o smarrimenti degli stessi;
- essere sottoposto, a carico dell’aggiudicatario, alle visite mediche, accertamenti, vaccinazioni previste per l’esercizio dell’attività in ambiente ospedaliero;
- fornire sempre la massima collaborazione con il personale dell’ARNAS, in particolare nelle situazioni critiche;
- usare con diligenza i beni e gli arredi dell’ARNAS, comunicando comunque ogni problematica e/o modifica rispetto a quanto presente, rispondendo direttamente per i danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria, impegnandosi alla restituzione degli stessi, alla fine del contratto, nello stato in cui sono presi in carico, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso degli stessi.
- indossare sempre l’apposita divisa, calzature comprese e conformi alle norme antinfortunistiche. Sulla divisa dovrà essere esposta la tessera di riconoscimento di cui all’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La fornitura, il lavaggio e la stiratura delle divise per il personale addetto all’esecuzione del servizio sarà a carico della ditta aggiudicataria, così come la fornitura delle calzature e della tessera di riconoscimento con foto di riconoscimento. Tipologia e colori delle divise e delle calzature saranno validati da parte dell’ARNAS prima dell’avvio del contratto;
- mantenere un aspetto esteriore curato;
- rispettare il divieto di fumo in tutta l'area dell'ARNAS;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività;
- uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall’ARNAS;
- compilare ogni documentazione relativa alle attività del servizio e ogni altro documento richiesto dall’ARNAS secondo le disposizioni normative, le procedure, e i protocolli aziendali che potranno subire variazioni nel corso del contratto;
- l’aggiudicatario deve, con cadenza annuale, produrre all’ARNAS, il proprio piano di formazione dettagliato che deve esser attuato nel periodo contrattuale di riferimento. Devono,
altresì, essere elencate le discipline oggetto della formazione e le figure professionali di volta in volta interessate. Tutto il personale dell’aggiudicatario deve acquisire, attraverso un corso di addestramento, le informazioni e le metodologie indispensabili per un corretto operato in ambito sanitario-assistenziale. Analoga preparazione deve essere garantita anche dal personale che verrà assunto successivamente all’avvio dell’appalto. Qualora l’ARNAS ritenesse di coinvolgere per alcune tematiche e per la diffusione di specifici protocolli, il personale impiegato dall’aggiudicatario, quest’ultima deve essere disponibile a far frequentare il proprio personale addetto a detti momenti formativi come ad esempio sistemi informatizzati di tracciabilità dei pazienti trasportati, procedure di sicurezza, ecc.
I turni mensili del personale impiegato vanno comunicati preventivamente, entro cinque giorni lavorativi dal primo del mese, dall’Aggiudicatario alla ARNAS.
La comunicazione dovrà essere prodotta su foglio di calcolo elettronico dalla quale si deve evincere: cognome e nome, qualifica, turno di lavoro e postazione di assegnazione.
Eventuali modifiche vanno comunicati preventivamente.
A conclusione del mese, entro cinque giorni del mese successivo, vanno prodotti i turni a consuntivo del mese precedente unitamente al personale impegnato per le attività “a chiamata” richieste.
L’aggiudicatario deve istituire un’adeguata forma di “autocontrollo”documentabile su richiesta dell’ARNAS, affinché il personale osservi tutte le norme di legge e di regolamento relative allo stato, e alla circolazione degli automezzi usando la massima prudenza e diligenza anche nell’uso dei segnalatori acustici e visivi in dotazione.
Norme particolari e obblighi specifici:
- Durante il trasporto dei pazienti, è fatto obbligo assoluto al personale di supporto di permanere esclusivamente nel vano sanitario e non a fianco dell’autista.
- A conclusione di ciascun servizio, qualora momentaneamente non incaricati di ulteriore attività, il personale e relativo mezzo devono essere immediatamente disponibili nelle sedi individuate dall’ARNAS per lo stazionamento dei veicoli ed equipaggi.
- La fornitura dei dispositivi di protezione individuale per il personale addetto all’esecuzione del servizio è a carico dell’appaltatore.
- Eventuali contestazioni sull’appropriatezza delle richieste di trasporto dovranno essere inoltrate, con tempestività, ai referenti preposti al controllo, all’avvio del contratto comunicati formalmente dall’ARNAS, unicamente dopo l’esecuzione delle prestazioni.
- L’appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, a osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’ARNAS.
Mezzi di trasporto
Ciascun operatore economico aggiudicatario dovrà impiegare, per l’intera vigenza contrattuale, veicoli (ambulanze ed automezzi) appartenenti alla classe ambientale minima Euro 4, che abbiamo realizzato un chilometraggio non superiore a km 150.000 e con non più di cinque anni dalla prima immatricolazione.
Il superamento anche di uno dei due parametri, esclude il loro utilizzo, prevedendone la sostituzione immediata con veicoli rispondenti a quanto previsto. Tale condizione è valida sia per tutti i veicoli utilizzati per qualsivoglia impiego (a disposizione, a chiamata, in stazionamento, eventualmente impiegati in sostituzione per guasti, fermi tecnici, ecc.).
L’Aggiudicatario è tenuto a trasmettere ed aggiornare, in occasione di avvio della fase esecutiva del contratto ed entro 15 giorni da ogni modifica intervenuta ed in ogni caso con periodicità annuale, le seguenti informazioni minime inerenti i veicoli adibiti al trasporto:
- numero di telaio;
- targa;
- data prima immatricolazione;
- modello;
- km percorsi;
- proprietà;
- tipologia di veicolo;
- percentuale di impiego nell’esecuzione del contratto;
- note.
Ciascun operatore economico contraente dovrà garantire la manutenzione preventiva periodica dei mezzi di trasporto impiegati per l’esecuzione del/i contratto/i derivanti dalla presente procedura, nel rispetto di quanto indicato dalla casa produttrice. Degli interventi di manutenzione preventiva e straordinaria dovrà essere conservata a cura dell’operatore economico idonea documentazione a comprova, in qualsiasi momento della fase di esecuzione del contratto, dello stato di manutenzione e buon funzionamento dei mezzi di trasporto impiegati. I mezzi che verranno utilizzati per l’erogazione di tutti i servizi di trasporto dovranno essere sottoposti a sanificazione interna ed esterna, secondo un calendario programmato ed in conformità alle prescrizioni contenute all’interno del documento “Procedura di detersione e disinfezione di mezzi e attrezzature” allegato al presente Capitolato Speciale (Capitolato_All_1).
Delle attività di sanificazione ciascun operatore dovrà redigere e conservare un apposito registro, che dovrà essere esibito a richiesta in occasione di ciascuna sessione di ispezione e controllo.
Dotazioni strumentali
Le attrezzature necessarie per il trasporto, le attrezzature ed apparecchiature sanitarie, altro materiale di medicazione e di protezione individuale dovranno corrispondere a quanto stabilito dalla vigente normativa.
Gli elenchi, con l’indicazione del singolo riferimento normativo, di attrezzature necessarie per il trasporto, attrezzature ed apparecchiature sanitarie, materiale per medicazione e di protezione
individuale dovranno essere verificati tramite compilazione di apposita check- list, con cadenza settimanale da parte del Responsabile del contratto, di cui nel seguito, tale documentazione dovrà essere conservata in apposito raccoglitore e potrà essere oggetto di verifica da parte di operatori sanitari identificati dai Direttore Medici di Presidio.
Tutte le attrezzature/apparecchiature sanitarie dovranno essere sottoposte a verifica di manutenzione periodica ordinaria e straordinaria, nel rispetto di quanto previsto dalla casa produttrice, che ne attesti il regolare funzionamento.
Ciascun contraente dovrà trasmettere ed aggiornare, in occasione di avvio della fase esecutiva del contratto ed entro 15 giorni da ogni modifica intervenuta ed in ogni caso con periodicità annuale, almeno le seguenti informazioni inerenti le apparecchiature elettromedicali impiegate:
- denominazione/tipologia
- numero di serie/dati di targa
- marca
- modello
- data di acquisto
- proprietà
- estremi ultimo controllo e verifica (soggetto esecutore/data/esito)
- note.
Art. 9 - Corrispettivi
Il contratto sottoscritto a seguito di perfezionamento della presente procedura comporta a carico dell’Ente la corresponsione degli importi offerti a titolo di canone e gli importi calcolati applicando le tariffe unitarie per tipologia di trasporto offerte in sede di procedura per le seguenti categorie di trasporti:
- ambulanza per traporti sanitari;
- autovettura (trasporto sangue, emocomponenti, campioni, altro).
Ai trasporti eseguiti con automezzi “a chiamata” si applicheranno le tariffe unitarie offerte in sede di procedura di gara.
L’Ente contraente sarà tenuto a corrispondere la tariffa unitaria oggetto di aggiudicazione con riferimento alla tipologia di mezzo e trasporto effettivamente di volta in volta richiesto, indipendentemente dalla circostanza che l’operatore economico esegua la singola prestazione impiegando un mezzo di classe superiore.
Nel caso in cui il numero di trasporti effettuati dall’Affidatario in regime ordinario risulti inferiore a quello stimato da questa Stazione Appaltante (media di n. 115 di trasporti per giorno), il canone verrà con proporzionalità lineare ridotto e le somme in eccedenza saranno imputate per la remunerazione di eventuali trasporti extra canone.
A tal fine costituisce elemento imprescindibile la corretta ed esaustiva compilazione e consegna - nei termini stabiliti nel presente Capitolato - del report generale e del report riepilogativo dei trasporti, in assenza dei quali le prestazioni rese dall’affidatario non potranno essere liquidate.
Art. 10 - Durata e decorrenza dei contratti e periodo di prova
1. Fatti salvi i casi specificamente di seguito disciplinati di recesso, risoluzione o cessazione anticipata degli effetti del contatto, tenuto conto delle date di scadenza dei vigenti contratti indicate al precedente art. 1, i contratti derivanti dall’aggiudicazione della presente procedura avranno durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data indicata nella deliberazione di aggiudicazione definitiva o di presa d’atto dell’esito della presente procedura e nel contratto sottoscritto dall’Ente.
2. Il presente Capitolato prevede e disciplina clausola opzionale di rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 24 mesi, che l’Ente procedente potrà unilateralmente e discrezionalmente attivare, entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza del primo periodo di vigenza del contratto di 24 mesi, mediante invio di apposita comunicazione all’indirizzo PEC del contraente.
3. È riconosciuta all’Ente contraente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà - che l’operatore economico si obbliga ad accettare - di prorogarne la durata per un periodo sino a 6 (sei) mesi successivi alla data di naturale scadenza del contratto (per tale intendendosi sia quello originario di 24 mesi, sia quello eventualmente rinnovato per ulteriori 24 mesi) e, comunque, per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali di individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali vigenti, senza che l’aggiudicatario possa pretendere compensi ulteriori. L’aggiudicatario si obbliga, pertanto, per il sopraccitato periodo di proroga, a dare esecuzione a tutte le obbligazioni contrattuali dietro semplice richiesta scritta dell’Ente, manifestata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto.
4. L’operatore economico dovrà assicurare, su richiesta dell’Amministrazione, in caso di scadenza naturale o interruzione anticipata del periodo di vigenza del contratto, la continuativa erogazione del servizio per un periodo minimo di ulteriori 90 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo operatore economico erogatore delle prestazioni oggetto di contratto.
Periodo di prova - clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.
In considerazione dell’assoluta rilevanza del servizio di cui trattasi rispetto alla regolare erogazione delle prestazioni istituzionalmente poste a carico di ciascun Ente e delle connesse implicazioni di ordine medico-legale nonché della loro significativa incidenza sui processi di lavoro delle strutture sanitarie, ciascun contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva in subordine di esito negativo di un periodo di prova di 6 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio della fase erogativa del servizio. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale sopra disciplinata. Entro il termine di 20 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova (6 mesi), il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), eventualmente supportato dagli uffici competenti dell’Azienda, redigerà una relazione in merito all’idoneità complessiva del servizio.
Nel caso in cui l’esito del periodo di prova dovesse risultare negativo:
1) il DEC avvierà il contraddittorio con l’operatore economico nei modi e nei termini di cui al successivo art. 20;
2) il DEC, ove ad esito del contraddittorio ritenesse confermata l’inadeguatezza del servizio, predisporrà apposita relazione per il RUP dal quale si evincano gli elementi comprovanti la inadeguatezza del servizio erogato, previo esperimento da parte del DEC di adeguato contraddittorio;
3) il RUP comunicherà all’operatore contraente, entro il termine massimo di 60 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova, l’intervenuta risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
4) il RUP affiderà il servizio ad altro operatore, utilizzando, ove possibile, la graduatoria della procedura concorsuale.
L’operatore economico uscente è tenuto alla restituzione delle dotazioni eventualmente fornite dall’Ente contraente. All’operatore uscente non sarà riconosciuto alcun indennizzo ma sarà corrisposto quanto dovuto a titolo di canone o a titolo di prezzo per le prestazioni eseguite “a chiamata” effettivamente erogate fino alla data indicata per la definitiva cessazione del servizio, salve le trattenute e/o l’escussione della garanzia per risarcire le spese sostenute e i danni eventualmente subiti dall’Ente contraente in conseguenza della risoluzione. L’operatore “uscente” dovrà in ogni modo garantire l’erogazione del servizio sino al subentro del nuovo gestore.
Art. 11 - Responsabile del Contratto e Tavolo tecnico permanente
Responsabile del Contratto e Direttore dell’esecuzione.
Ciascun operatore contraente si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali l’Ente e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti l’operatore economico. Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’operatore economico.
L’designerà un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) a cui sono demandate “tutte” le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all’espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del servizio e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti, ai sensi dell’art. 101, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018. Il DEC si farà carico di coordinare le diverse articolazioni aziendali specificamente competenti per ciascun singolo e differente aspetto inerente gli elementi del contratto.
Tavolo Tecnico Permanente
L’Ente contraente si riserva la facoltà di attivare un organismo a composizione “bilaterale” denominato Tavolo Tecnico Permanente (TTP), il quale si riunirà, con cadenza ordinaria periodica bimestrale ovvero per convocazione straordinaria, allo scopo di:
- esaminare qualsiasi elemento afferente alla fase di esecuzione del contratto ritenuto meritevole di trattazione;
- analizzare eventuali criticità emerse e/o possibili processi di miglioramento;
- condividere e segnalare soluzioni da adottare allo scopo di garantire regolarità di esecuzione del contratto e massima qualità delle prestazioni sanitarie erogate.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto presiede e dirige le attività del Tavolo Tecnico Permanente ed assume l’incarico di convocazione del medesimo. Il Tavolo Tecnico Permanente è composto, di norma, dai seguenti membri stabili:
1. Responsabile del Contratto
2. Direttore dell’Esecuzione del Contratto
3. Direttori Medici di Presidio, o loro delegati con specifico provvedimento.
Ciascuna delle Parti, in considerazione degli specifici argomenti oggetto di trattazione, potrà invitare ai lavori delle singole sedute componenti diversi da quelli sopra specificamente indicati, dandone preventiva comunicazione al Direttore dell’Esecuzione del Contratto. In occasione delle sessioni di lavoro di tale organismo saranno analizzate congiuntamente criticità o disfunzioni accertate nel corso dell’esecuzione del contratto. L’operatore aggiudicatario s’impegna a concordare in occasione delle sessioni di lavoro iniziative o soluzioni di carattere organizzativo risolutive della disfunzione accertata.
Fatte salve le diverse ed ulteriori forme di monitoraggio e controllo dello stato dell’esecuzione del contratto, e della comunicazione diretta tra Responsabile del Contratto e Direttore dell’Esecuzione, in ciascuna sessione di lavoro del TTP, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvederà a riscontrare l’esito delle iniziative concordate in sede dei lavori del TTP ed attuate.
Art. 12 - Sistema dei controlli sulla corretta esecuzione del contratto
I servizi erogati saranno verificati e controllati dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare:
- l’esecuzione del numero di prestazioni rendicontate dall’operatore economico per tipologia di trasporto;
- il livello qualitativo delle prestazioni erogate;
- il rispetto dei requisiti inerenti la sede, i mezzi e personale indicati all’interno dell’offerta prodotta.
Art. 13 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106, commi 1, lett. a) ed e), e 4, D.Lgs. n. 50/2016, il contratto derivante dalla presente procedura potrà subire modifiche nel corso della vigenza per quanto attiene a tipologia, giorni e fasce orarie di veicoli impiegati per l’erogazione delle prestazioni mediante sistema di “veicoli a postazione fissa/uso esclusivo”.
2. L’Ente, in ragione di modificate o emergenti necessità di tipo organizzativo, potrà integrare/modificare l’oggetto del contratto con riferimento ai richiamati elementi (tipologia, giorni e fasce orarie di veicoli impiegati per l’erogazione delle prestazioni mediante
sistema di veicoli ad “uso esclusivo”) decurtando o aumentando il valore del canone originariamente dovuto applicando le condizioni economiche risultanti in sede di procedura di gara, entro il limite di incremento o di riduzione del 20% del valore complessivo del contratto calcolato per la durata effettiva del contratto, comprensiva delle eventuali opzioni.
Per quanto a prezzi, patti e condizioni, si fa integralmente riferimento al presente Capitolato ed al ribasso di cui alla vece “A” dell’Offerta Economica.
3. Con riferimento alla tipologia e quantità di trasporti richiesti ed erogati mediante sistema “a chiamata”, conformemente a quanto espressamente previsto all’interno del presente Capitolato ed in ragione della imprevedibilità delle prestazioni effettivamente necessarie nel corso di vigenza del contratto, l’Ente contraente potrà richiedere l’erogazione delle prestazioni che si rendano effettivamente necessarie al fine del regolare e continuativo espletamento dell’attività istituzionale, entro il limite di incremento del 20% del valore complessivo del contratto.
Per quanto a prezzi, patti e condizioni, si fa integralmente riferimento al presente Capitolato ed al ribasso di cui alla vece “B” dell’Offerta Economica.
4. Qualora in corso di vigenza del contratto intervengano entrambe le fattispecie di modificazione disciplinate ai precedenti punti 2 e 3, la variazione del valore complessivo del contratto non potrà cumulativamente eccedere il 20% del valore complessivo del contratto calcolato sulla durata massima, comprensiva delle eventuali opzioni.
Art. 14 - Esercizio dei diritti sindacali e interruzione del servizio
In considerazione della specifica finalità del servizio, destinato a garantire il diritto di accesso della persona alle strutture di cura a tutela del diritto alla salute, ciascun operatore contraente s’impegna ad erogare le prestazioni oggetto di contratto con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall’avverarsi di eventi - anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell’esecuzione del servizio, ivi compreso il caso di sciopero. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
L’Aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC e le articolazioni aziendali interessate alla erogazione del servizio. Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto trasmesso al DEC, con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Ente la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna.
Art. 15 - Clausola sociale a tutela dell’impiego
Allo scopo di garantire massima tutela dell’impiego per le unità di personale impiegate alla data dell’indizione della presente procedura per l’erogazione dei servizi pari oggetto presso l’Ente procedente, in conformità a quanto previsto dall’art. 50, D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico
aggiudicatario è tenuto - in via prioritaria ed in coerenza con l’assetto organizzativo del servizio - a garantire il mantenimento in organico di detto personale, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei contratti collettivi di settore applicati.
Art. 16 - Deposito cauzionale definitivo
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico aggiudicatario è obbligato a costituire a favore dell’Ente contraente una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 103 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 17 - Responsabilità civile, copertura assicurativa e altri oneri
L’operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all’Ente contraente ed a terzi, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori.
L’operatore contraente dovrà stipulare una polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00 a sinistro.
L’Ente contraente sarà esonerato da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo il contraente nell’esecuzione del contratto. L’operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall’uso dei prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati a ciascun Ente contraente o a terzi per fatto dell’operatore economico medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l’Ente contraente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell’impresa nell’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all’Ente contraente a semplice richiesta. L’Ente contraente sarà esonerato da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l’operatore economico nell’esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l’operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi. L’operatore economico contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Art. 18 - Cessione del contratto, del credito e subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, D.Lgs.
n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del medesimo Decreto. La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cui all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all’interno dell’art. 105 del X.X.xx. n. 50/2016. L’aggiudicatario potrà affidare a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni del contratto principale, mediante sottoscrizione di contratto di subappalto, per un valore complessivo massimo che, avuto riguardo alle peculiarità proprie del servizio in questione, il cui esercizio è inoltre sottoposto ad una procedura autorizzatoria, ed in ragione del carattere essenziale di detto servizio, non potrà eccedere il 40% dell’importo complessivo del contratto. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto lavori, servizi o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
- all’atto dell’offerta abbia indicato i lavori o parte di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intenda subappaltare;
- l’affidatario dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).
L’Ente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell’affidatario del contratto e del subappaltatore.
Art. 19 - Fatturazione e pagamenti
Fatturazione
Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, con riferimento al servizio erogato sulla base del c.d. sistema di trasporti mediante impiego di “veicoli a postazione fissa/uso esclusivo”, il cui corrispettivo è stabilito in canone fisso, l’operatore provvederà ad emettere con cadenza trimestrale fattura di importo corrispondente alla quota parte del canone offerto in sede di gara.
Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, con riferimento al servizio di trasporti erogato sulla base del c.d. sistema di trasporti “a chiamata” l’operatore economico provvederà ad emettere con
cadenza trimestrale fattura di importo corrispondente al valore dei trasporti effettivamente eseguiti applicando le tariffe offerte in sede di gara.
Tutte le fatture - sia quelle relative al canone mensile fisso, che quelle per i trasporti “a chiamata” - dovranno essere obbligatoriamente corredate della documentazione di rendicontazione di tutti i trasporti effettivamente eseguiti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 4 del presente Capitolato (Report generale e Report Riepilogativo dei trasporti).
Si ribadisce quanto già riportato all’art.9, IV capoverso, nel caso in cui il numero di trasporti effettuati dall’Affidatario in regime ordinario risulti inferiore a quello stimato da questa Stazione Appaltante (una media di n. 115 trasporti per giorno), il canone verrà ridotto con proporzionalità lineare e le somme in eccedenza saranno imputate per la remunerazione di eventuali trasporti extra canone.
Pagamenti
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura sulla piattaforma, mediante ordinativi di pagamento.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’operatore economico di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato e di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore dell’Amministrazione contraente, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte dell’operatore economico. Si informa al riguardo che non si potrà dar corso al pagamento delle fatture se non dopo l’esito favorevole dell’indagine antimafia, ove prevista.
La fatturazione avverrà secondo la seguente procedura:
1. entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, l’Appaltatore è tenuto alla consegna al DEC della documentazione di cui al presente capitolato, ovvero della eventuale ulteriore documentazione concordata tra le Parti nella fase di “avvio” del contratto;
2. entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra il DEC provvederà ad accertare la regolarità - in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali - delle prestazioni effettuate;
3. la Stazione Appaltante (attraverso il DEC) si riserva la facoltà di richiedere, una ed una sola volta, integrazioni alla documentazione di cui sopra;
4. in ogni caso entro e non oltre giorni trenta dalla consegna della documentazione di cui al punto1 il DEC è tenuto alla convalida di quanto ricevuto e, pertanto, alla attestazione di regolare esecuzione, ovvero alla formulazione delle eventuali contestazioni ed alla determinazione delle correlate penalità;
5. di conseguenza il RUP autorizzerà l’assuntore all’emissione della consequenziale fattura, acquisirà la documentazione relativa alla regolarità contributiva e disporrà l’atto di pagamento.
Resta inteso che, in difetto della formale consegna della documentazione di cui al punto 1, e, quindi, alle consequenziali azioni di verifica di cui ai punti 2 ÷ 5, e, in particolare, in difetto della autorizzazione di cui al punto 5, in caso di emissione della fattura relativa al periodo in esame la
Stazione Appaltante richiederà l’immediata emissione di nota di credito e disporrà l’applicazione della prevista penale.
Si ricorda che, con decorrenza 01.02.2020, sarà obbligatoria la trasmissione, attraverso il attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) messo a disposizione dal MEF, di cui al D.M. del 07.12.2018, dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi tra gli Enti del Servizio sanitario nazionale ed i loro fornitori.
In relazione al suddetto obbligo di invio elettronico degli ordini di acquisto di beni e servizi, gli Operatori Economici ad accedere al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xx-xxxxxxxxx.xx.xx e procedere alla compilazione del format, inserendo i dati richiesti (sede legale, partita Iva, riferimenti telefonici, fax, indirizzo PEC, ID PEPPOL), avvertendo che non sarà consentita l’emissione di ordini e delle relative fatture se non con le descritte modalità.
Art. 20 - Penalità
Durante il periodo di vigenza del contratto l’operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale e tutte le obbligazioni contenute nell’offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l’esecuzione del contratto non dovessero essere rispettate le condizioni del servizio contrattualmente sancite, l’Ente potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto:
Elemento | Importo penale | Modalità di applicazione | |
1 | Violazione delle disposizioni inerenti la effettiva disponibilità del numero degli specifici mezzi di trasporto ad “uso esclusivo” indicati in sede di procedura di gara o mediante successiva comunicazione in corso di esecuzione del contratto (numero di mezzi per giorni/fasce orarie/specifici mezzi identificati con targa/telaio) ovvero con riferimento al numero degli specifici mezzi di trasporto attivabili simultaneamente, sulla base di quanto dichiarato in offerta o mediante successiva comunicazione in corso di esecuzione del contratto (numero massimo di mezzi da attivare simultaneamente H24/specifici mezzi identificati con targa/telaio). | € 1.000,00 | Per ogni evento accertato |
2 | Violazione di norme nazionali/regionali vigenti in materia di apparecchiature/attrezzature presenti sul mezzo di trasporto | € 700,00 | Per ogni evento accertato |
3 | Violazione di norme nazionali/regionali vigenti in materia di mezzi di traporto | € 500,00 | Per ogni evento accertato |
4 | Violazione delle disposizioni inerenti il processo di attivazione dei singoli trasporti da parte della Centrale Operativa in tema di competenze e responsabilità | € 700,00 | Per ogni evento accertato |
5 | Violazione delle disposizioni inerenti il processo di attivazione dei singoli trasporti da parte della Centrale Operativa in tema di dotazioni, organizzazione, tracciabilità | € 1.000,00 | Per ogni evento accertato |
6 | Violazione delle disposizioni in tema di tempi di erogazione del servizio di trasporto per trasporto programmato | € 300,00 | Per ogni 20 minuti di ritardo |
7 | Violazione delle disposizioni in tema di tempi di erogazione del servizio di trasporto per trasporto non programmato in regime “ordinario” | € 300,00 | Per ogni 20 minuti di ritardo |
8 | Violazione delle disposizioni in tema di tempi di erogazione del servizio di trasporto per trasporto non programmato in regime “di urgenza” | € 500,00 | Per ogni 20 minuti di ritardo |
9 | Violazione delle disposizioni, sancite dal presente capitolato in tema di personale impiegato nell’erogazione del servizio | € 500,00 | Per ogni evento accertato |
10 | Presenza sul mezzo di trasporto di un numero di operatori inferiore a quello indicato | € 1.500,00 | Per ogni evento accertato |
11 | Violazione delle norme in materia di impiego di lavoratori subordinati senza previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro: ritardo nell’invio della comunicazione inferiore ai 30 giorni riferito ad un numero di soggetti minore o uguale al 10% dei lavoratori impiegati | € 3.000,00 | Per ogni evento accertato |
12 | Violazione delle norme i cui al precedente punto n. 11 in materia di ritardo nell’invio della comunicazione superiore ai 30 giorni o riferito ad un numero di soggetti superiore al 10% dei lavoratori impiegati | € 10.000,00 | La violazione di cui trattasi potrà comportare oltre all’applicazione della penale la risoluzione del contratto |
13 | Condotta illecita che abbia comportato un’infedele registrazione nel Libro Unico del Lavoro, Prospetto paga, Assegno Familiari, generando difformità fra i dati registrati e il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposto, per un numero inferiore a 4 lavoratori ed un periodo di tempo inferiore a 3 mesi | € 3.000,00 | Per ogni evento accertato |
14 | Condotta di cui al precedente punto n. 13 per un numero superiore a 4 lavoratori o per un periodo di tempo superiore a 3 mesi | € 10.000,00 | La violazione di cui trattasi potrà comportare oltre all’applicazione della penale la risoluzione del contratto |
15 | Violazione di norme nazionali/regionali vigenti in materia di personale impiegato nello specifico servizio | € 1.000,00 | Per ogni evento accertato |
16 | Irregolarità nei contenuti e rispetto tempi della documentazione inerente la rendicontazione delle prestazioni di trasporto effettivamente erogate | € 500,00 | Per ogni evento accertato |
17 | Irregolarità nei contenuti e rispetto tempi della documentazione inerente l’aggiornamento dell’elenco del personale e dei mezzi | € 500,00 | Per ogni evento accertato |
18 | Mancata esposizione da parte dell’operatore della targhetta identificativa individuale | € 100,00 | Per ogni evento accertato |
19 | Mancato rispetto delle disposizioni in materia di Regolamento Privacy (artt. 31 e 32 del presente Capitolato Speciale) | € 500,00 | Per ogni evento accertato |
20 | Impiego dei dispositivi acustici senza autorizzazione della Struttura competente | € 1.500,00 | Per ogni evento accertato |
21 | Emissione di fatture in difetto dell’autorizzazione di cui al superiore art. 19. | € 1.500,00 | Per ogni evento accertato |
Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Ente contraente si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopradescritte, verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili dall’Ente contraente, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’operatore economico le penali sopraindicate. L’Ente contraente provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’operatore economico dall’adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Art. 22 - Recesso unilaterale dal contratto dell’Ente contraente
Indipendentemente dalle motivazioni sottese all’assunzione della relativa determinazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.
Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dell’operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.
Art. 23 - Risoluzione del contratto
Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell’attività, salvo quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs. 50/2016.
Oltre all’ipotesi di esito negativo del periodo di prova di cui al precedente art. 10, a riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, ciascun Ente contraente potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 c.c.:
a. falsità in atti e/o documentazione prodotta;
b. gravi e/o fraudolente scorrettezze (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la presenza in servizio di tutto l’equipaggio privo di certificazione) o per dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
c. ingiustificate e gravi inosservanze delle disposizioni di servizio impartite dalla Struttura Sanitaria richiedente con contestazione della medesima o di diversa infrazione per più di 3 volte nei 12 mesi successivi alla prima contestazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo
violazione di indicazioni in merito al numero di pazienti da trasferire; impiego di rilevatore acustico senza autorizzazione; etc.);
x. xxxxxxx nel corso del medesimo anno solare siano contestate all’operatore economico contraente più di 6 infrazioni, anche di natura eterogenea tra loro;
e. nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore, ivi comprese le violazioni di cui ai punti 12 e 14 della tabella contenuta al precedente art. 20 del presente Capitolato Speciale;
f. qualora l'operatore economico richieda o percepisca compensi dall'utente in violazione alla normativa vigente;
g. qualora l’operatore economico, nell’ipotesi di sospensione della fase di esecuzione del contratto di cui al successivo art. 24.2, non ripristini le condizioni necessarie alla regolare erogazione delle prestazioni entro il termine stabilito dall’Ente Sanitario contraente;
h. qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l’attività in difformità alla normativa vigente;
i. qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
j. per inadempimento degli obblighi da parte dell’operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a fatta salva l’applicazione delle sanzioni dell’art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
k. per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel “Patto di integrità”.
Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la Stazione Appaltante contesterà per iscritto all’operatore economico la violazione rilevata, con termine di 10 giorni solari per le eventuali controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l’inadempimento, la Stazione Appaltante contraente comunica per iscritto l’intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l’operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio. Si applica l’ultimo paragrafo di quanto segue.
Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto
Fatte salve le ipotesi espressamente precedentemente elencate ed a quanto previsto all’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l’Ente contraente, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l’applicazione di penali di cui al precedente art. 20, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Qualora l’intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell’inadempimento, totale o parziale, dell’obbligazione contrattuale, l’Ente contraente potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.
In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Ente contraente avrà la facoltà di affidare i servizi oggetto della presente procedura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.
Nell’ipotesi di risoluzione per inadempimento, siano esse quelle elencate alle lettere a-k del precedente articolo, ovvero quelle generiche previste al presente articolo, l’Ente contraente potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all’operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.
Si intende per danno risarcibile qualsiasi danno che derivi, come conseguenza immediata e diretta, dalla condotta posta in essere dall’affidatario, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i costi procedurali di risoluzione e ulteriore affidamento ed i costi per l’eventuale esecuzione d’ufficio di prestazioni non svolte ovvero sostenuti nelle more dell’eventuale procedura di affidamento.
Art. 24 - Sospensione della fase esecutiva del contratto
Qualora in corso di vigenza del contratto sia attivato un procedimento di accertamento per una della cause previste al precedente art. 23, disciplinante la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., che per gravità di circostanze oggetto di accertamento non consenta la regolare esecuzione del contratto in pendenza del procedimento accertativo, l’Ente contraente potrà a proprio insindacabile giudizio disporre la sospensione della fase esecutiva del contratto per un periodo massimo di 45 giorni solari.
Il procedimento accertativo dovrà concludersi entro il tempo massimo di 45 giorni solari, decorrenti dalla data di comunicazione all’operatore economico dell’avvio del procedimento, con la riattivazione della fase esecutiva del contratto, fatta salva l’applicazione delle penali riconducibili agli eventi accertati, ovvero con la risoluzione dello stesso.
In pendenza del periodo di sospensione dell’efficacia del contratto, l’Ente Sanitario provvederà ad acquisire le prestazioni sanitarie necessarie all’espletamento della propria ordinaria attività istituzionale avvalendosi di altri operatori economici disponibili all’erogazione delle prestazioni e, fatta salva ogni eventuale ulteriore diversa azione risarcitoria, si rivarrà sull’operatore economico contraente per l’eventuale superiore esborso che l’Ente abbia dovuto sostenere per l’acquisizione delle prestazioni di trasporto in argomento.
Resta inteso che per tutto il periodo di sospensione della fase esecutiva del contratto sarà sospesa la maturazione del valore del canone dovuto dall’Ente contraente all’operatore economico e che l’operatore economico non potrà maturare alcun credito verso il medesimo Ente. Il periodo di sospensione della fase esecutiva del contratto non produrrà i suoi effetti sulla data di scadenza del contratto.
Sospensione per fatti o circostanze di forza maggiore
Qualora in corso di vigenza del contratto si verificassero eventi di forza maggiore impeditivi per l’operatore economico contraente di dare continuativa esecuzione alle prestazioni oggetto di contratto, l’Amministrazione potrà disporre la sospensione della fase di esecuzione del contratto per
il tempo necessario al ripristino delle condizioni essenziali alla regolare erogazione delle prestazioni. L’Ente in occasione della comunicazione di avvio della fase di sospensione trasmessa all’operatore economico indicherà il tempo massimo assegnato per il ripristino delle condizioni di erogazione ed il riavvio della fase esecutiva del contratto, pena la risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 23.1., lett. g).
In pendenza del periodo di sospensione dell’efficacia del contratto, l’Ente Sanitario provvederà ad acquisire le prestazioni sanitarie necessarie all’espletamento della propria ordinaria attività istituzionale avvalendosi di altri operatori economici disponibili all’erogazione delle prestazioni. Nel caso in cui le conseguenze derivanti dagli eventi di forza maggiore occorsi avrebbero potuto essere evitate o attenuate nella loro gravità dall’operatore economico adottando misure e comportamenti coerenti con la diligenza richiesta ed attesa per un imprenditore di settore, l’Ente provvederà ad acquisire le prestazioni sanitarie necessarie all’espletamento della propria ordinaria attività istituzionale avvalendosi di altri operatori economici disponibili all’erogazione delle prestazioni e, fatta salva ogni ulteriore diversa azione risarcitoria, si rivarrà sull’operatore economico contraente per l’eventuale esborso superiore che l’Ente abbia dovuto sostenere per l’acquisizione delle prestazioni di trasporto in argomento. Resta inteso che per tutto il periodo di sospensione della fase esecutiva del contratto sarà sospesa la maturazione del valore del canone dovuto dall’Ente contraente all’operatore economico e che l’operatore economico non potrà maturare alcun credito verso il medesimo Ente. Il periodo di sospensione della fase esecutiva del contratto non produrrà i suoi effetti sulla data di scadenza del contratto.
Art. 25 - Codice di comportamento e Patto di integrità
L’operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s’impegna:
- Ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel “Codice di comportamento dei dipendenti”. A tale scopo la Società si fa garante dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio.
- A rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità”.
Entrambi i documenti sono disponibili al link indicato nel Disciplinare di gara (Disciplinare_All_4 e Disciplinare_All_5)
Il “Codice di comportamento dei dipendenti” e il “Patto di integrità” sono pubblicati sul sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di gara e Contratti. L’operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.
Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.
Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive
L’operatore economico contraente, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010,
n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.
Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati a ciascuna Azienda Ospedaliera contraente in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all’Azienda Ospedaliera contraente entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L’operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all'A.O. contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.
Art. 27 - Spese contrattuali
Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell’operatore economico fatta eccezione per l’Iva che è a carico della Stazione Appaltante, secondo le aliquote stabilite dalla legge.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’ art. 5, comma 2 del Decreto MIT del 2-12-2016, l’operatore economico provvederà a rimborsare alla Azienda, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione di:
a. avvisi e di bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice;
b. avvisi e di bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n.221, ed all’art. 216, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico provvederà a rimborsare alla Azienda le spese sostenute per la pubblicazione di cui all’art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, come richiamato dall’art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento“ del D. Lgs 50/2016, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
La Stazione Appaltante provvederà ad emettere fattura per l’importo relativo alle spese effettivamente sostenute.
Art. 28 - Controversie
Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Catania, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..
Art. 29 – Rinvio ad altre norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dal contratto d’appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 30 - Trattamento dei dati personali - Obblighi di riservatezza e Regolamento 2016/679
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 5 e 6 del Reg. EU 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all’oggetto del presente Capitolato.
Il Titolare del trattamento è la Stazione Appaltante che provvederà a designare il Responsabile Esterno del Trattamento dei dati al momento della sottoscrizione del contratto.
L’operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, la Stazione Appaltante, in qualità di Titolare, nomina l’operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art. 28 Reg Eu 2016/679.
Contestualmente alla stipula del contratto l’operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l’atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto da ciascun Ente contraente. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.
L'operatore economico contraente, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento Europeo 2016/679.
L’operatore economico, a norma dell’Art. 28 del Regolamento UE, può designare un “sub- responsabile” per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento; in tal caso il Responsabile del trattamento dovrà essere autorizzato con atto scritto dal Titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.
Al “sub-responsabile” del trattamento sono imposti con contratto o atto scritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o atto scritto intercorso tra il titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al Regolamento UE 2016/679. Qualora il “sub-responsabile” ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.
L’operatore economico contraente si impegna in particolare a:
- mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione di cui verrà a conoscenza nell’espletamento del servizio riguardante l’Ente contraente e i suoi dipendenti;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni, affinché il personale sia pienamente consapevole di essere tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti (lavoratori sottoposti a visita);
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute dell’art. 32 del Reg. EU 2016/679; redigere il Registro dei trattamenti di cui all’art. 30 del Reg. UE 2016/679;
- redigere e trasmettere alla Stazione Appaltante, con cadenza semestrale oppure ogni qualvolta ciò appaia necessario, una relazione in merito agli adempimenti eseguiti;
- trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati;
- collaborare con ciascun Ente contraente per l’attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati.
Art. 31 - Informativa
Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell’operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.
Il rifiuto dell’operatore economico aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all’aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.
Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
L’operatore economico, ai sensi dell’Art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l’accesso la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L’operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo -Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III Art. 15 del Regolamento.
Capitolato Tecnico Prestazionale |
Redatto da: Dirigente Responsabile del Settore Tecnico - Xxx. X. Xxxxxx |
Verificato e validato da: Direttore Medico f.f. P.O. Garibaldi Centro - xxxx. X. Xxxxxxxxxx Direttore Medico f.f. P.O. Garibaldi Nesima - dott.ssa X. Xxxxxxxxx |
Il presenta Capitolato Tecnico Prestazionale viene sottoscritto per espressa accettazione dal Soggetto firmatario dell’istanza di partecipazione:
(eventualmente da tutti i soggetti firmatari)
Nominativo timbro e firma digitale