Insurance Contracts related to mortgages
Contratti di assicurazione connessi all’erogazione di un mutuo *
Insurance Contracts related to mortgages
Xxxxxxxx Xxxxxx **
Abstract
Lo scritto esamina i problemi connessi alle polizze Payment Protection Insurance (PPI) o Credit Protection Insurance (CPI) dirette a coprire i rischi relativi ai finanzia- menti concessi per l’acquisto di un immobile.
Parole chiave: contratto di assicurazione – contratto di mutuo – rischio.
The paper examines the matters related to Payment Protection Insurance (PPI) or Credit Protection Insurance(CPI) aimed at covering the risks linked to mortgages.
Keywords: insurance – mortgages – risk.
* Il presente articolo è il testo, con l’aggiunta delle note, della relazione tenuta al Convegno del 16-17 settembre 2016, presso l’Università di Camerino, sul tema: “Il mercato assicurativo nell’unitarietà dell’ordinamento giuridico”.
** Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi del Piemon- te Orientale.
Sommario
1. Caratteristiche essenziali delle polizze connesse all’erogazione di mutui. – 2.I motivi del successo delle PPI. – 3. Profili critici. – 4. Gli interventi legislativi, regolamentari e di autore- golamentazione. – 5. Conclusioni.
1. Caratteristiche essenziali delle polizze connesse all’erogazione di mutui
Nell’ambito delle polizze connesse all’erogazione di un mutuo – le c.d. Payment Protection Insurance (PPI) o Credit Protection Insurance (CPI) – si fa rientrare l’insieme dei prodotti assicurativi finalizzati a proteggere il sotto- scrittore da eventi pregiudizievoli che: a) danneggino gravemente l’immobile oggetto del mutuo, in caso di mutuo ipotecario (le c.d. polizze “incendio- scoppio”); b) incidano sulla capacità del mutuatario di far fronte al rimborso del mutuo (ad esempio, per perdita di capacità lavorativa, malattia, infortunio, decesso…) 1.
Si tratta di uno dei settori in cui si manifestano in modo più evidente le in- terrelazioni fra ambito assicurativo e finanziario. Con una peculiarità: le poliz- ze connesse a mutui sono prodotti autonomi e separati dal mutuo a cui acce- dono; in altri termini, diversamente da quanto avviene, ad esempio, con le po- lizze vita United linked – il cui rendimento è collegato a quello degli investi- menti finanziari effettuati con il premio versato –, non vi è alcuna commistio- ne fra prodotto finanziario e prodotto assicurativo, i quali peraltro sono desti- nati ad essere offerti contestualmente al medesimo contraente. La stipulazione di tali contratti di assicurazione è peraltro del tutto facoltativa, sebbene in pas- sato l’art. 19, primo comma, l. n. 175/1991, prevedesse l’obbligatorietà della polizza “incendio-scoppio”; tuttavia – come si vedrà meglio nel prosieguo – è prassi comune delle banche condizionare l’erogazione del mutuo alla sotto-
1 Sulle polizze connesse ai mutui, v. tra gli altri FAUSTI, Assicurazioni del debitore a “ga- ranzia” dei mutui ipotecari: considerazioni sulla recente disciplina, in Banca borsa tit. cred., 2014, 614 ss.;XXXXXXX, Le polizze assicurative connesse ai mutui tra tutela del cliente ed equili- brio di mercato, in Contratti, 2013, 943 ss.; MONTICELLI, Accesso al credito e tutela del con- sumatore: questioni nuove e problemi irrisolti, in Giust. civ., 2012, 527 ss.; XXXXX, Le polizze assicurative connesse ai mutui tra regolazione e mercato, in Obbl. e contr., 2012, 906 ss.; CA- LEO, Polizze assicurative connesse ai mutui e garanzia del credito, ibidem, 767 ss.; RIVA, Po- lizze connesse a mutui tra regolazione ISVAP e “legislazione Monti”, in Assicurazioni, 2012, 277 ss.; CERINI, Assicurazione e garanzia del credito. Prospettive di comparazione, Milano 2003, passim.
scrizione di una o più polizze assicurative, di frequente offerte da compagnie appartenenti al medesimo gruppo della banca o comunque ad essa riferibili. Per quanto sia ovviamente possibile la sottoscrizione di polizze individuali, negoziate direttamente fra compagnia assicurativa e mutuatario/assicurato, ge- neralmente a quest’ultimo viene offerto di aderire ad una polizza collettiva: in questo caso, è la banca ad aver sottoscritto una “polizza convenzione”, di con- tenuto standardizzato, con l’impresa di assicurazione; il mutuatario, a propria volta, sottoscriverà una clausola di adesione a tale polizza, obbligandosi a ver- sare il relativo premio.
Al mutuatario assicurato, inoltre, compete la scelta del beneficiario della polizza; nella pratica, peraltro, è invalso l’uso di far sottoscrivere la c.d. “ap- pendice di vincolo”, in forza della quale viene designata la banca mutuante quale beneficiaria dell’assicurazione 2.
La – pur succinta – disamina delle caratteristiche essenziali delle polizze connesse a contratti di mutuo consente di mettere in luce sia le ragioni del cre- scente successo di tale fattispecie, sia i profili di criticità.
2. I motivi del successo delle PPI
Nell’ultimo decennio, i contratti assicurativi collegati ai mutui ipotecari, ed in particolare quelli volti a garantire l’assicurato dalla perdita di capacità di rimborso del finanziamento, hanno conosciuto un crescente successo, soprat- tutto nel settore dei mutui ipotecari. Tale successo si spiega agevolmente ove si considerino gli interessi tutelati da tali polizze. Da una parte, infatti, vi è l’interesse del mutuatario a mettersi nella condizione di poter fronteggiare eventuali situazioni di difficoltà economica, evitando di subire iniziative di ca- rattere esecutivo da parte della banca. Dall’altra parte, dal collocamento del prodotto assicurativo la banca ricava molteplici benefici. Innanzitutto, viene rafforzata la protezione del credito mediante uno strumento più sicuro rispetto alla semplice ipoteca che, a causa delle congenite lentezza e vischiosità delle procedure esecutive, nonché della crisi del settore immobiliare – da cui deri- vano tanto la svalutazione degli immobili quanto la riduzione della domanda – sempre più sovente vede deteriorarsi la propria funzione di garanzia: non sono
2 Vi è, in tal caso, fra contratto di mutuo e contratto assicurativo un «collegamento negozia- le su base volontaria, mediante una stipulazione a favore di terzi secondo lo schema dell’art. 1411 c.c., che si realizza attraverso l’inserimento di una clausola (c.d. “appendice”) di vinco- lo della somma assicurata in favore dell’istituto bancario». Così XXXXXX, op. cit., 619 s., ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali (spec. in nota 11).
infrequenti, infatti, i casi in cui l’immobile pignorato non viene venduto o vie- ne venduto per un importo tale da non soddisfare, se non in minima parte, il creditore ipotecario. Non solo; un mutuo ipotecario assistito da PPI risulta an- che maggiormente appetibile nell’ipotesi di operazioni di cartolarizzazione.
Ma le maggiori tutela e negoziabilità del credito, di per se stesse, non spie- gano – se non in parte – perché si sia consolidata la prassi, da parte degli isti- tuti bancari, di condizionare la concessione dei mutui alla stipulazione di PPI, sì da rendere di fatto obbligatoria la sottoscrizione di tali polizze ai fini del- l’accesso al credito.
La principale ragione del successo delle PPI si ricava agevolmente ove si consideri che da ormai molti anni i ricavi degli istituti bancari per lo svolgi- mento dell’attività tipica di concessione del credito – vale a dire quelli rive- nienti dai margini di interesse – si sono enormemente assottigliati, mentre si sono notevolmente incrementati quelli relativi all’erogazione di servizi, fra cui in particolare proprio le polizze connesse ai mutui. Generalmente, infatti, è la stessa banca che concede il mutuo ad operare quale intermediario nella distri- buzione del prodotto assicurativo (si è calcolato che le polizze distribuite at- traverso la banca mutuante superino l’80% delle PPI complessivamente stipu- late), lucrando in tal modo la provvigione per l’attività di intermediazione svolta. A ciò si deve aggiungere che, di frequente, il premio di polizza viene suddiviso in rate corrispondenti a quelle previste dal piano di ammortamento del mutuo, consentendo così alla banca di percepire interessi anche sul paga- mento di tale premio 3.
Non desta dunque stupore che la stipulazione di polizze assicurative con- nesse ai mutui – e soprattutto ai mutui ipotecari – sia stata tanto promossa da- gli istituti bancari da divenire quasi uno standard di mercato.
3. Profili critici
Se è vero che le polizze connesse ai mutui, proprio per la loro astratta ca- pacità di tutelare simultaneamente gli interessi del mutuante e del mutuatario, hanno conosciuto e conoscono tuttora vastissima diffusione, è altrettanto vero che la proliferazione di tali polizze è stata accompagnata da politiche com- merciali non sempre limpide, favorite – almeno in un primo periodo – dal-
3 La percezione degli interessi sul pagamento rateale del premio genera, secondo XXXXX, Le polizze assicurative, cit., 909, una «ingiustificata locupletazione» a favore delle Banche. In merito, v. anche D’XXXXXXX, Il credito alle famiglie e le relative coperture assicurative: pro- blemi di trasparenza e di liberalizzazione, in Dir. economia assicur., 2011, 93.
l’assenza o dalla scarsa incisività della normativa di settore.
Si è già segnalato, ad esempio, che non sussiste alcun obbligo di stipulare polizze a tutela dell’immobile ipotecato a garanzia del mutuo o relative alla capacità di rimborso del mutuatario. Tuttavia, si è altresì rilevato che nella prassi la contestuale sottoscrizione di PPI, offerte da imprese assicurative ri- conducibili allo stesso gruppo della banca finanziatrice, viene caldeggiata ai fini del superamento dell’istruttoria, quando non addirittura posta come condi- zione necessaria ai fini dell’erogazione del mutuo; il che rende evidente come, pur non essendolo di diritto, l’acquisto di una polizza connessa al mutuo di- venti di fatto obbligatorio ai fini della concessione del mutuo medesimo.
Per altro verso, si è osservato come le PPI siano particolarmente gradite al- le banche, le quali lucrano la provvigione per l’intermediazione nel colloca- mento del prodotto assicurativo. Provvigione che tuttavia, secondo alcuni ri- lievi dell’IVASS, si attesta su una media del 50% del premio assicurativo, toc- cando anche punte superiori all’80%, laddove nella prassi la provvigione spet- tante all’intermediario è pari al 20% 4. Il che, evidentemente, si traduce in maggiori costi per il cliente che intenda accedere al mutuo. Tali costi potreb- bero peraltro trovare giustificazione ove vi fosse la certezza di una copertura completa contro il rischio di insolvenza.
Ma – passando al terzo profilo di criticità del mercato delle PPI – non sem- pre è così. Anzi, si è veduto come sia usuale che il mutuatario aderisca a po- lizze collettive che, avendo un contenuto standardizzato, possono non atta- gliarsi specificamente alle esigenze di copertura dell’assicurato. E così, a titolo esemplificativo, è possibile che in caso di assicurazione contro il rischio della perdita del posto di lavoro venga indicato il medesimo premio sia per un libe- ro professionista, sia per un soggetto che sia titolare di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Allo stesso modo, potrebbero essere previ- ste esclusioni che non tengano conto dell’effettiva posizione personale o lavo- rativa del soggetto assicurato. Dal che possono derivare, per il mutuatario, i ri- schi di stipulare una polizza pur non essendo concretamente assicurabile, oppu- re di non vedere operare la polizza, rientrando – al momento del sinistro – in una fattispecie di esclusione dell’operatività della garanzia su cui non vi era stata adeguata informazione al momento della stipula della polizza. Fino al 2011, infatti, era certamente possibile, per le banche, intermediare il colloca- mento di prodotti assicurativi realizzati da imprese appartenenti allo stesso Gruppo della banca, condizionando l’erogazione del mutuo all’acquisto del- l’assicurazione venduta tramite la banca mutuante. Ciò si traduceva, sostan-
4 FAUSTI, op. cit., 624.
zialmente, in un obbligo di sottoscrizione del pacchetto completo, composto da mutuo ed assicurazione, senza alcuna possibilità, per il cliente, di modifica- re le condizioni della polizza o, comunque, di verificarne l’adeguatezza.
La sottoscrizione delle PPI, inoltre, è frequentemente connotata dalla stipu- lazione dell’appendice di vincolo a favore della banca mutuante; anche in que- sto caso, peraltro, pur essendo formalmente rimessa alla libertà delle parti, nel- la prassi la sottoscrizione di tale clausola era di fatto imposta dalla banca, ai fini della concessione del mutuo. La conseguenza è che la banca assommava le qualifiche di mutuante, intermediario della PPI e beneficiario della presta- zione assicurativa, assumendo un forte potere contrattuale, a scapito del mu- tuatario assicurato: questi, infatti, non aveva la possibilità di scegliere il bene- ficiario della polizza, avendo di contro l’obbligo di corrispondere un premio comprensivo di provvigioni che, oltre ad essere particolarmente elevate, alme- no nell’ipotesi di collocamento di polizze di imprese appartenenti al medesimo gruppo della banca, non avevano alcuna giustificazione tecnica.
Quanto al premio, infine, si è già rilevato, da un lato, come di frequente ven- ga calcolato sulla base delle polizze collettive, potendo perciò essere eccessivo in relazione al profilo di rischio del singolo contraente; dall’altro lato, che è so- vente computato nel capitale mutuato, con conseguente pagamento rateale del medesimo. Il che tuttavia ha implicato, e tuttora implica, gravi problemi legati alla mancata o ritardata restituzione del premio relativo al periodo non più assi- curato, nel caso di anticipato rimborso o di surrogazione del mutuo.
4. Gli interventi legislativi, regolamentari e di autoregolamentazione
Per cercare di arginare le distorsioni del mercato sopra evidenziate, si sono susseguiti numerosi interventi, sia da parte del legislatore, sia da parte delle Autorità di Vigilanza, sia – infine – in via di autoregolamentazione. Pur senza pretesa di esaustività, sembra opportuno ripercorrere i principali provvedimen- ti che si sono occupati di polizze connesse a mutui.
Un primo riferimento alle polizze connesse ai mutui è contenuto agli artt. 49, 50 e 51 del Regolamento n. 35/2010 dell’ISVAP 5. L’art. 49, in particolare, ha imposto, per le polizze stipulate dopo la sua entrata in vigore, l’obbligo di rimborsare il premio residuo rispetto alla scadenza originaria, nel caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo (scadenza calcolata, per il pre-
5 Su cui x. XXXX, Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 sulla “trasparenza” dei prodotti assicurativi vita e danni, in Dir. economia assicur., 2011, 1375 ss.
mio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza del- la copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in pro- porzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura). In alternativa, a scelta del debitore, si è previsto che la copertura venga fornita fino a scadenza al nuovo beneficiario. Con il decreto “Sviluppo bis” (d.l. n. 179/2012), gli obblighi previsti dalla norma sono stati estesi anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del Regolamento n. 35/2010. L’art. 50 del Regolamento, inoltre, ha stabilito che i costi relativi alla stipulazione del con- tratto assicurativo connesso al mutuo debbano essere chiaramente indicati nel- la nota informativa. L’art. 52, da ultimo, ha modificato l’art. 48 del Regola- mento n. 5/2006 ISVAP prevedendo per la prima volta – in un nuovo comma 1 bis – il divieto di cumulare la qualifica di beneficiario o vincolatario della polizza assicurativa connessa al mutuo con quella di intermediario del relativo contratto. Tale norma, peraltro, venne impugnata da ABI e ASSOFIN innanzi al T.A.R. Lazio, che – in accoglimento dei ricorsi – annullò la disposizione per violazione delle procedure previste dall’art. 191, quarto comma, Cod. As- sicurazioni (per il quale l’emanazione di Regolamenti da parte dell’IVASS deve essere preceduta da una fase di consultazione aperta e trasparente, che consenta la conoscibilità della normativa in via di emanazione e che, nel caso di specie, non era stata svolta).
All’annullamento dell’art. 48, comma 1 bis, del Regolamento 5/2006
ISVAP fece seguito, da parte dell’Autorità, il Provvedimento n. 2946/2011, mediante il quale è stato ripristinato il divieto generale – non più solo limitato alle PPI, dunque – di rivestire simultaneamente la qualifica di intermediario del contratto assicurativo e beneficiario o vincolatario della polizza 6.
Con il decreto “Salva Italia” (d.l. n. 201/2011), al fine di sanzionare la prassi consistente nel condizionare la stipula di un mutuo alla sottoscrizione della relativa PPI, è stato introdotto il comma 3 bis all’art. 21, Cod. cons., ai sensi del quale è sanzionata come scorretta la pratica commerciale, della banca o dell’intermediario finanziario, di imporre al soggetto finanziato di sottoscri- vere una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca o istituto 7.
6 Relativamente alle modifiche operate al Regolamento 5/2006 ISVAP da parte del Provve- dimento ISVAP n. 2946/2011, x. XXXXXXXX, XXXXXXXXX, Le polizze vita abbinate ai mutui im- mobiliari ed al credito al consumo (il provv. ISVAP n. 2946 del 6 febbraio 2011 e l’art. 28 del
d.l. n. 1/2012, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27), in Dir. economia assicur., 2012, 413 ss.; RIVA, op. loc. cit.
7 Critico nei confronti di tale disposizione è XXXXXXXXXX, op. cit., 544, per il quale: «L’in- tervento legislativo depotenzia notevolmente il provvedimento ISVAP; e infatti, mentre quest’ulti-
Inoltre, sempre al fine di scongiurare la prassi di imporre al cliente pacchetti composti da mutuo e polizza offerti dallo stesso gruppo della banca finanziatri- ce, l’art. 28 del d.l. n. 1/2012, convertito con modifiche dalla l. n. 27/2012, ha previsto l’obbligo per le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanzia- ri, di sottoporre al cliente almeno due preventivi di due gruppi assicurativi ad essi non riconducibili, qualora vogliano condizionare l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazio- ne sulla vita (ma non, per esempio, qualora lo vogliano condizionare alla stipula di polizze incendio-scoppio o legate ad infortuni o inabilità lavorativa 8). La norma fa salva la facoltà del cliente di scegliere autonomamente la polizza, an- che presso assicuratori diversi da quelli di cui ai preventivi, obbligando peraltro le banche a non modificare le condizioni di mutuo nell’ipotesi in cui il mutuata- rio stipuli una polizza diversa da quelle di cui la banca abbia fornito i preventivi. Lo stesso art. 28 del d.l. n. 1/2012, da ultimo, imponeva che – entro trenta giorni dall’entrata in vigore – l’ISVAP avrebbe dovuto disciplinare il contenu- to minimo delle polizze connesse a mutui. In ottemperanza a tale disposizione, l’Autorità di Xxxxxxxxx ha emanato il Regolamento n. 40/2012, che definisce i contenuti minimidella polizza PPI – contenuti comunque derogabili in melius per il mutuatario-assicurato – e ribadisce gli obblighi di informativa nonché il
divieto di cumulo fra qualifica di intermediario e beneficiario della polizza.
Nell’ambito della disciplina dei contenuti minimi delle polizze collegate ai mutui particolarmente rilevanti sono: i) l’obbligo di rendere la durata della po- lizza pari a quella del mutuo; ii) l’indicazione chiara dei costi, con evidenza dell’ammontare della provvigione dell’intermediario; iii) chiara indicazione delle modalità di verifica della salute del cliente; iv) carenza non superiore a 90 giorni dalla stipulazione della polizza e sospensione del periodo di carenza in caso di visita medica; pagamento della prestazione in caso di decesso dovu- to a infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico durante il periodo di carenza; v) facoltà rimessa al mutuatario di decidere i beneficiari o i vinco- latari della polizza. In ogni caso la banca o l’intermediario possono essere in- dicati come beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative solo quanto il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall’interme-
mo, nel qualificare illegittimo il comportamento dell’intermediario che, allo stesso tempo, risulta quale distributore e beneficiario della polizza, spezza recisamente il nesso tra il contratto di fi- nanziamento e quello assicurativo, indipendentemente, dunque, da quale sia la Compagnia emit- tente l’assicurazione, viceversa, nell’art. 36 bis, cit., il nesso è ricomposto in quanto l’illegittimità è circoscritta esclusivamente al caso in cui la banca obblighi il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».
8 Evidenzia tale lacuna legislativa, stigmatizzandola, XXXXXX, op. cit., 631 s.
diario finanziario stessi o da soggetti ad essi legati da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri di società di gruppo; vi) in caso di pagamento di pre- mio unico e di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo, obbligo di re- stituzione del premio relativo al periodo residuo non fruito entro 30 giorni dal- la comunicazione dell’estinzione o del trasferimento. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire a favore di nuovo beneficiario eventualmente desi- gnato; vii) diritto di recesso a favore del cliente, da esercitarsi in un termine comunque non inferiore a 30 giorni.
Nonostante la vasta produzione regolamentare e legislativa, sono rimaste sacche di criticità nel mercato delle polizze assicurative, soprattutto in merito alla trasparenza e correttezza in materia di offerta e di costi, nonché in merito alle esclusioni, limitazioni e carenze contrattuali, tali da svuotare di contenuto le polizze.
Per superare tali criticità è stato stipulato, nel novembre 2013, un Protocol- lo di intesa fra ABI-ASSOFIN e le Associazioni dei Consumatori aderenti al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti. Punti salienti dell’intesa sono: i) l’esplicitazione, anche grafica (mediante l’uso del grassetto), del carattere fa- coltativo della polizza nell’intestazione della stessa; ii) indicazione del TAEG con e senza polizza; iii) Estensione del diritto di recesso (non meno di 60 giorni); iv) istituzione di un Osservatorio9.
Con la Lettera congiunta al mercato IVASS-Banca d’Italia del 26 agosto 2015, inoltre, le Autorità, preso atto delle criticità nelle offerte di polizze PPI, hanno fornito molteplici istruzioni agli operatori, invitandoli a: i) revisionare i prodotti multirischio a garanzie “rotanti” per renderli maggiormente calibrati rispetto alle esigenze della clientela; ii) riconoscere il diritto di recesso – nel termine minimo di 60 giorni – anche per le coperture del ramo danni; iii) revi- sionare il sistema di rivalse, carenze, franchigie, in modo da riequilibrare le garanzie a favore dei consumatori; iv) prevedere verifiche specifiche dello sta- to di salute dell’assicurato, senza fondarsi su mere dichiarazioni contrattuali;
v) verificare adeguatamente la sussistenza delle condizioni di assicurabilità del cliente, rimborsando coloro che non erano assicurabili al momento della stipu- lazione della polizza; vi)rimborsare autonomamente il premio non goduto in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento. Con riferimen- to alla vendita combinata di mutui e polizze assicurative (c.d. tie in), la Lettera chiede la revisione delle modalità di collocamento al fine di assicurare che: i) la documentazione precontrattuale sui due rapporti (finanziario e assicurativo) sia distinta e indichi, per ciascun rapporto, i relativi costi (eventualmente indi-
9 Per una incisiva critica al Protocollo di Intesa, x. XXXXXX, op. cit., 637 ss.
cando la rata per il premio e la rata per il rimborso separatamente); ii) sia indi- cato chiaramente il diritto di recesso a favore del cliente e i relativi termini di esercizio, con l’ulteriore indicazione che, in tal caso, il cliente ha diritto al rimborso del premio per la parte non fruita, al netto delle spese sostenute dall’impresa; iii) dopo la stipulazione del contratto, sia inviata al cliente una comunicazione riepilogativa.
Da ultimo, al fine di consentire maggiore trasparenza nel mercato delle PPI, il d.d.l. Concorrenza in discussione in Parlamento, prevede, all’art. 25, di modificare l’art. 28 del d.l. n. 1/2012 secondo tre direttrici: imporre l’obbligo di presentazione di due preventivi di imprese assicurative non riconducibili al gruppo bancario, non solo alle assicurazioni vita, ma a tutte le polizze connes- se ad un mutuo o a un finanziamento; irrogare una sanzione pari a quanto pre- visto dall’art. 324 Cod. cons. in caso di violazione dell’obbligo che precede; obbligare le banche e gli intermediari ad informare il cliente della possibilità di reperire sul mercato le polizze richieste a protezione del credito nonché – in caso di stipulazione di polizza con impresa appartenente allo stesso gruppo della banca o dell’intermediario – di informare il richiedente della provvigione percepita e diquella pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario.
5. Conclusioni
Al termine dell’excursus normativo e regolamentare in materia di PPI, è le- cito domandarsi se la produzione normativa sia sufficiente per contrastare le distorsioni che caratterizzano il mercato delle polizze connesse ai mutui. La risposta non può che essere negativa: gli interventi legislativi e regolamentari precedentemente sintetizzati non sembrano muniti dell’incisività necessaria per contrastare efficacemente le pratiche commerciali più aggressive in mate- ria di collocamento delle PPI.
Per quanto riguarda il Protocollo di Intesa del 2013, è chiaro che esso è vincolante solo e nella misura in cui i soggetti aderenti decidano di rispettare le prescrizioni inserite nel Protocollo medesimo.
Ma anche le disposizioni di carattere legislativo e regolamentare non paio- no connotate da un efficace apparato sanzionatorio. La Lettera congiunta IVASS-Banca d’Italia del 26 agosto 2015, in particolare, ha un mero contenu- to per così dire “esortativo”, senza in alcun modo incidere sulla validità dei contratti stipulati in contrasto con le indicazioni ivi contenute. Dal canto pro- prio, l’art. 28 del d.l. n. 1/2012 non prevede alcuna sanzione per l’eventualità in cui la banca non presenti al cliente almeno due preventivi per la stipula di polizze vita connesse all’erogazione del mutuo ed erogate da imprese non ri-
conducibili al gruppo della banca; alla luce di ciò non è peregrino affermare che la mancata presentazione dei preventivi non abbia alcun riflesso sulla va- lidità del contratto assicurativo. Con l’ulteriore conseguenza che, al di là degli intenti perseguiti dal legislatore, per la banca potrebbe essere ancora possibile “imporre” al cliente la valida stipulazione di un contratto di assicurazione con compagnia riconducibile al gruppo della banca. Ma anche ove si ritenesse su- perabile tale problema, la norma lascia aperta la possibilità che la banca pre- senti al contraente, oltre ai preventivi delle imprese assicurative non apparte- nenti al gruppo, anche quello di un’impresa che invece sia riconducibile al gruppo, il quale non presenti costi o comunque abbia costi inferiori rispetto ai concorrenti, indirizzando così la scelta del contraente verso la polizza proposta dallo stesso gruppo della banca.
Né pare che tale problema possa essere risolto dal d.d.l. concorrenza, il quale si limita a sanzionare la mancata presentazione dei preventivi differenti, ma non sembra comunque idoneo a colpire la pratica di “obbligare” il con- traente a sottoscrivere, contestualmente al mutuo, una PPI offerta dallo stesso gruppo della banca; pratica che, come oggi, potrebbe trovare copertura sem- plicemente nella presentazione di un preventivo più basso rispetto a quello delle imprese concorrenti.
Sotto diverso profilo, lo stesso art. 28 del d.l. n. 1/2012, non chiarisce in al- cun modo cosa si intenda per gruppi assicurativi “non riconducibili alle ban- che” 10: non si comprende se esso si riferisca solo all’appartenenza ad un gruppo o se, invece, possano essere considerati gruppi riconducibili anche quelli che siano legati da particolari rapporti commerciali con la banca 11. Ove tale interpretazione estensiva non fosse accolta, per le banche sarebbe possibi- le, nel pieno rispetto della normativa, sottoporre al cliente solo preventivi di compagnie assicurative con le quali abbia accordi commerciali particolarmen- te remunerativi, ancorché non appartenenti allo stesso gruppo della banca; il tutto, con evidente detrimento della trasparenza nei confronti del mutuatario, che invece la norma vorrebbe tutelare.
Dal punto di vista dei contenuti delle PPI, infine, non è in alcun modo chia- ro quali siano le conseguenze dell’inadempimento agli obblighi previsti dal Regolamento ISVAP n. 40/2012 in relazione al contenuto minimo delle poliz-
10 Cfr. PIRILLI, op. cit., 650 s., che sottolinea la necessità di «una stringente attività inter- pretativa che, pur nel rispetto delle dinamiche di mercato, non tradisca il senso di un interven- to volto a tutelare equilibrio concorrenziale ed utenza, anello comunque debole della catena».
11 In questo senso parrebbero FRIGNANI, XXXXXXXXX, op. cit., 420 s., per i quali si devono intendere “non riconducibili” i gruppi assicurativi non facenti parte dello stesso gruppo banca- rio e con i quali non sussistano rapporti d’affari tali da creare un conflitto di interessi.
ze connesse a mutui. Sicuramente, non pare possibile affermare che le polizze prive dei requisiti minimi previsti dal Regolamento siano affette da nullità, poiché l’art. 28 del d.l. n. 1/2012 non lo ha in alcun modo esplicitato (e il Re- golamento delegato non può, evidentemente, introdurre ipotesi di nullità che non siano contemplate dalla norma di rango superiore che abbia delegato l’emanazione del regolamento stesso). Conseguentemente, non si può neppure ipotizzare che le clausole eventualmente in contrasto con le disposizioni rego- lamentari vengano sostituite ex art. 1339 c.c. dalle correlative disposizioni del Regolamento ISVAP n. 40/2012 12. Nel dubbio, si è ipotizzato che i contratti in contrasto con le norme regolamentari siano annullabili per violenza mora- le13. Mi pare peraltro che questa soluzione sia eccessivamente penalizzante per il mutuatario, il quale dovrebbe provare la sussistenza del vizio del consenso suscettibile di condurre all’annullamento del contratto. Maggiormente persua- siva mi pare la tesi di chi riconduce la negoziazione di contratti privi dei re- quisiti minimi previsti dal Regolamento a un’ipotesi di responsabilità extra- contrattuale (essendo stata proposta al contraente la stipulazione di un contrat- to ab origine privo del contenuto minimo essenziale)14, fermo restando– anche in tal caso – la difficoltà per il contraente di dimostrare la sussistenza dei re- quisiti legittimanti il risarcimento del danno.
12 XXXXX, Le polizze assicurative, cit., 923 ss., il quale tuttavia ritiene che sia possibile atti- vare «meccanismi rimediali adeguati a far salve le prerogative della clientela: si pensi a pos- sibili interventi correttivi di rinegoziazione delle condizioni contrattuali non in linea con il di- sposto dell’Autorità o al riconoscimento, al cliente, di un vero e proprio diritto potestativo al- l’integrazione successiva del contratto con le clausole autoritative indebitamente omesse».
13 XXXXXXX, op. cit., 000 xx.
00 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, xx. xxx. xxx.