SERVIZIO
COMUNE DI BUSSOLENO
Provincia di Torino
SERVIZIO
PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NON CUSTODITE
CON L’IMPIEGO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1 - Oggetto
Il presente capitolato ha per oggetto il SERVIZIO di gestione, da parte della ditta incaricata, dei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi ubicati nel territorio del Comune di Bussoleno come stabilito dalla deliberazione di C.C. n.47/2007
L'appalto ha per oggetto la concessione, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. n.163/2006 e smi. Il servizio viene concesso alla Ditta che in sede di gara abbia fornito al Comune l’offerta economicamente più vantaggiosa e che abbia soddisfatto le eventuali ulteriori richieste di integrazione da parte dell’amministrazione comunale sul progetto gestionale.
Art. 2 - Orario della sosta a pagamento
In conformità a quanto stabilito dalla succitata delibera sono individuate le seguenti aree non custodite:
• PIAZZA C.L.N.;
• XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX’;
• XXXXXX XXX XXXX;
• PIAZZA DELLA PACE;
• VIA TRAFORO (dal civico 6 al civico 12)
• XXX XXXXXXX (xxx xxxxxx 0 xx xxxxxx 9)
• VIA TRAFORO (dal civico 19 al civico 23)
• VIA TRAFORO (dal civico 62 al civico 70)
• VIA TRAFORO (dal civico 63 al civico 71) per un totale di circa n. 170 posti auto
Dette aree, per numero complessivo ed ubicazione, possono variare per disposizione dei competenti organi dell’Amministrazione, con gli effetti, ai fini del contratto, precisati dall’art.4.
Il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento dovrà essere attivo nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dalle 14.30 alle 19.00.
Al di fuori degli orari sopra considerati la sosta è libera e, pertanto, non è dovuto alcun corrispettivo.
Art.3 Tariffe
La tariffa oraria è stabilita in Euro 0,60 all'ora (IVA inclusa pari a 0,11 Euro) con una tariffa minima di Euro 0,10.
Il pagamento potrà avvenire, oltre che con monete, anche a mezzo di tessere pre-pagate, che dovranno essere vendute dalla Ditta a tutti gli utenti che ne faranno richiesta, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
D’intesa con il Comune e previa adozione di apposito Regolamento, potranno essere istituite tessere di abbonamento mensili o settimanali per i residenti o altre categorie particolari, che il Gestore si impegna a fornire, prevedendo una riduzione media sulle tariffe del 50%. Le tariffe devono essere esposte in modo ben visibile, mediante l'esibizione di appositi cartelli e nel prezzo è compresa ogni attività attinente al parcheggio degli autoveicoli, secondo la legge italiana, con esonero di ogni responsabilità relativa ad eventuali furti o danneggiamenti a danno degli stessi autoveicoli nonché del loro contenuto.
Art. 4 - Variazioni delle aree, delle tariffe e degli orari
Il Comune si riserva il diritto di modificare eccezionalmente e temporaneamente per periodi dell'anno complessivamente non superiori a 10 giorni, le tariffe, nonché i tempi di sosta e la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento, senza apportare alcuna modifica all'importo dovuto dalla Ditta.
Per il caso in cui la variazione della superficie o degli orari rivesta carattere permanente, si rinvia a quanto disposto dai commi successivi.
Il Comune si riserva la facoltà di ampliare l'orario di cui all'art. 3, nei casi in cui si renda necessario razionalizzare la sosta in orari diversi da quello previsto, con ordinanza motivata dal Responsabile del Settore. In tal caso si provvederà all'adeguamento dell'importo dovuto dalla Ditta appaltatrice del servizio, in misura proporzionale all’aggio offerto ed ai ricavi ottenuti.
Il Comune si riserva altresì di ampliare il numero di stalli posti a disposizione della Ditta, con un incremento sino al 50% degli stessi. I relativi compensi al Comune saranno rideterminati in accordo con la Ditta in misura proporzionale all’aggiornamento offerto, ai ricavi ottenuti ed alle economie di scala che sarà possibile ottenere.
In caso di variazione delle tariffe, concordemente definita tra il Comune e il Gestore, i relativi compensi per il Comune dovranno essere rideterminati, tenuto conto dei volumi di ricavi esistenti, in modo da mantenerne sostanzialmente inalterati i rapporti.
L’Amministrazione si riserva delle variazioni in diminuzione che non potranno superare il 5% degli stalli totali attuali indicati nell’articolo 2. Nel caso in cui le variazioni in diminuzione degli stalli a pagamento superi le quantità sopra indicate, la percentuale da riconoscere al Comune offerta in sede di gara verrà proporzionalmente variata.
Nel caso in cui la variazione della superficie delle aree rivesta carattere permanente, e comporti una diminuzione superiore al 5% degli stalli totali indicati nell’art.2, ovvero nel caso di diminuzione delle tariffe e degli orari di sosta superiori al 10% di quanto previsto nell’art.2, la percentuale da riconoscere al Comune sarà proporzionalmente variata.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare i periodi o ridurre l’orario di cui all’art.2, nei casi in cui si renda necessario razionalizzare la sosta in orari diversi. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare per almeno 20 giorni nell’arco di un anno in occasione di manifestazioni pubbliche, o di altre esigenze di carattere pubblico, tutte o parte delle zone destinate al parcheggio a pagamento, con apposita ordinanza, senza prevedere alcuna forma di indennizzo, rimborso, risarcimento o compensazione dell’importo dovuto dal concessionario. I pagamento della sosta sarà comunque sospeso, con apposita ordinanza, nelle due settimane a ridosso del 15 agosto di ogni anno.
Art. 5 - Oneri ed obblighi della ditta appaltatrice
L’affidatario del servizio dovrà, con oneri a proprio carico, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché di quanto previsto dal presente capitolato d’oneri e in conformità al progetto di gestione del servizio dallo stesso presentato, che assume carattere vincolante quale parte integrante e sostanziale della convenzione:
1. Installare i parcometri previsti in quantità pari almeno a n.9. Le apparecchiature dovranno essere poste in opera tassativamente entro il tempo massimo di 30 giorni dalla stipulazione del contratto. Al termine della concessione i parcometri rimarranno di proprietà del comune di Bussoleno.
2. I parcometri dovranno avere le seguenti caratteristiche generali minime:
a) essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
b) rispondere alla normativa CEI 114-1 e successive modifiche;
c) essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs 476/92 che recepisce la Direttiva 92/31/CE, modificante la Direttiva 89/336/CE, relative alla compatibilità elettromagnetica;
d) essere prodotti da aziende certificate secondo le norme europee (ISO 9001- 2000);
e) essere predisposti per la registrazione inalterabile degli importi incassati, vuoi su supporto cartaceo vuoi su supporto magnetico o elettronico, anche mediante trasmissione telematica dei dati - con adeguate garanzia di sicurezza ed
inalterabilità - a centrale (fornita ed installata a cure e spese dell’affidatario del servizio) controllata da personale dell’Amministrazione; il sistema di registrazione, in ogni caso, dovrà consentire all’Amministrazione di conoscere e certificare, con adeguata sicurezza, gli importi incassati dai singoli parcometri, sia distinti per giornata che per importo progressivo totale;
f) essere predisposti per il funzionamento con moneta di conio europeo ovvero con tessere elettroniche o magnetiche prepagate ricaricabili ovvero con carte di credito.
3. Delimitare ogni stallo destinato a parcheggio a pagamento con l’opportuna segnaletica orizzontale, secondo le modalità previste dal Codice della Strada e sotto la diretta sorveglianza del Comando di Polizia Municipale. Rientra in tale voce anche l'eventuale segnaletica orizzontale da apporsi nelle immediate vicinanze.
4. Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature ed impianti (anche per casi di vandalismo, furto, ecc), compresa la sostituzione degli interi apparecchi, la fornitura in opera di pezzi di ricambio e materiale di consumo e, comunque, quanto altro occorra per assicurare il corretto funzionamento dei parcometri.
5. Fornire, installare e mantenere la segnaletica verticale, prevista dal Codice della Strada munita dei certificati di conformità, nonché gli appositi pannelli con l’iscrizione;
6. Effettuare il totale rifacimento, almeno una volta ogni 2 anni, della segnaletica orizzontale e su segnalazione del Comando di Polizia Municipale, la sostituzione o manutenzione della segnaletica verticale;
7. Effettuare il servizio di prelievo dai parcometri delle casseforti piene e ricollocazione dei contenitori vuoti;
8. Effettuare la distribuzione delle tessere prepagate ricaricabili;
9. Provvedere a svolgere, con proprio personale qualificato, al quale sarà attribuita la funzione di ausiliario del traffico, le attività di controllo della sosta, nelle aree oggetto del servizio e limitrofe, secondo le modalità concordate con l’Amministrazione;
L’Amministrazione provvederà ad emettere i relativi provvedimenti sanzionatori e i proventi delle sanzioni stesse saranno introitati direttamente dall’Amministrazione.
Le attività di cui sopra saranno svolte dall’affidatario del servizio con la propria organizzazione aziendale e con proprio personale. L’affidatario del servizio si obbliga al rispetto di tutte le vigenti normative di carattere previdenziale, assistenziale, assicurativo, nei confronti del personale dipendente nonché a corrispondere allo stesso tutto quanto
previsto dalle vigenti normative contrattuali. La violazione di quanto previsto a tutela del personale dipendente dell’affidatario può costituire causa di risoluzione del contratto. L’affidatario del servizio risponde direttamente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quanto connesso con le attività del suo personale.
Tutte le attività a carico dell’affidatario del servizio dovranno essere svolte nel rispetto delle specifiche tecniche desumibili dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari ovvero da quanto previsto nel presente capitolato.
In sede di gara i concorrenti all’affidamento del servizio presenteranno progetto tecnico di gestione, in cui saranno illustrate le modalità di svolgimento del servizio e, nel dettaglio, le apparecchiature che vorrà utilizzare, compreso il relativo eventuale software. Detto progetto presentato in sede di gara assume carattere vincolante per l’affidatario del servizio, anche in ordine alle specifiche tecniche in esso indicate.
Art. 6 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale
All'Amministrazione Comunale competerà l'onere di individuare, con propri atti, le aree e i posti auto da adibire a parcheggio pubblico a pagamento e rilascerà tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie alla ditta per assumere a pieno titolo la gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
In particolare, il Comune s’impegna a rilasciare all’affidatario del servizio, dopo la sottoscrizione del contratto, gli eventuali nulla osta e/o le autorizzazioni necessarie all’installazione dei parcometri.
Faranno carico all'Amministrazione Comunale le spese di pulizia delle aree di sosta.
Art. 7 - Versamento delle spettanze dovute al Comune Rendicontazione e pagamento dei corrispettivi
Il concessionario versa al Comune il canone pattuito a scadenze mensili, entro la prima decade del mese successivo al mese di riferimento. Contestualmente al versamento del canone il concessionario dovrà presentare apposita rendicontazione attestante tutte le somme introitate (parcometri, voucher, tessere magnetiche, abbonamenti) nel periodo di riferimento. Gli incassi relativi a monete e schede magnetiche debbono essere estrapolabili dai riepiloghi aventi valenza fiscale emessi dai singoli parcometri al momento del prelievo. Gli incassi relativi a voucher ed abbonamenti debbono essere evincibili sulla base di riepiloghi mensili aventi valenza a fini fiscali.
In caso di mancato versamento delle somme dovute, decorsi inutilmente 60 giorni dai termini di cui al precedente comma l'Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, procedere alla revoca dell'appalto.
In caso di revoca per mancato versamento delle somme dovute, il concessionario deve cessare la gestione dei parcometri, che verranno assunti dal Comune valutando la possibilità di gestione diretta o a mezzo di ditta di fiducia.
Art. 8 - Criteri di gestione
Le aree sono destinate a parcheggio pubblico a pagamento di veicoli adibiti al trasporto di persone e promiscuo.
La sosta è consentita, nelle aree individuate con apposita segnaletica orizzontale a norma del Codice della Strada, ad automezzi privati o, comunque, destinati al servizio privato, a mezzi di trasporto anche a tre ruote o, comunque, ad altri tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo posto.
Non è consentito l'uso che non sia conforme e necessario a tale destinazione, né che sulle stesse aree abbia a svolgersi qualsiasi attività che non sia parcheggio di veicoli. Dovranno, comunque, essere garantite le manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale oltre l'occupazione e manomissione del suolo pubblico per interventi alle reti interessate dei servizi (telefoniche, elettriche, fognarie dì acquedotto e distribuzione gas, etc.) e per ogni altra attività manutentiva dell'Amministrazione.
Agli automezzi che non saranno rimossi entro le ore di inizio del servizio, sarà applicata la regolare tariffa del parcheggio.
Nessun compenso sarà riconosciuto alla ditta aggiudicataria per la sosta dei mezzi di servizio delle Forze dell'Ordine, del Comune, dei VVFF, della Protezione Civile e ambulanze, la quale sarà obbligata a far sostare i suddetti veicoli per tutto il tempo occorrente per le operazioni di servizio.
Art. 9 - Durata del servizio
L'appalto avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data della stipula del contratto d’appalto.
Al termine il contratto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
Il Comune si riserva la facoltà di riaffidare il servizio al medesimo concessionario per ulteriori tre anni, previa negoziazione ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D. lgs. 163/2006 e smi. Tale possibilità rientra nell’esclusiva facoltà del Comune e il
concessionario non potrà avanzare alcun diritto in merito all’applicazione della fattispecie da parte dell’Ente.
Art. 10 - Espletamento del servizio
Il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, oggetto dell’appalto, deve essere svolto dall’appaltatore mediante la propria organizzazione e utilizzando capitali, personale ed attrezzature proprie, in quanto assume la veste di imprenditore che agisce a proprio rischio nell’esercizio di impresa.
Agli ausiliari ed agli impiegati nel servizio, se lavoratori dipendenti, si applicano le disposizioni sul collocamento, previdenziali, sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art.11 Corrispettivo dell'appalto
L’importo presunto annuo della concessione è pari a € 96.000,00 al netto d’IVA 20% così determinati:
(170 stalli x 290 giorni/anno x 8 h/giorno)= 394.400 h/anno
Con un tasso di occupazione pari al 40% di 394.400 h/anno = 157.760 h/anno (157.760 h/anno x 0,492 euro/h) = 77.617,92 euro/anno
Cifra da ridurre della cifra minima riconosciuta al Comune ai sensi del successivo comma del 40%, pari a 31.047,17 euro /anno.
Importo finale di concessione annuo di (77.617,92-31.047,17)= 46.570,75 euro/anno Importo complessivo concessione sulla base triennale pari a 139.712,25 euro.
Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale, quale corrispettivo dell'affidamento in gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Bussoleno, il canone risultante dalla offerta in base all’aumento sulla percentuale a base di gara, a favore del Comune, stabilita quale minimo nella misura nel 40% di tutti i proventi derivanti dalla gestione delle soste a pagamento.
Art. 12 - Divieto di subappalto
E’ vietato il subappalto, in tutto od in parte, del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento da parte dell’appaltatore. Sono escluse le opere attinenti la fornitura e messa in opera dei parcometri e delle apparecchiature, quali siano, per la registrazione ed il controllo delle somme incassate, e di esecuzione della segnaletica verticale ed orizzontale.
Art. 13 - Attività di controllo del Comune
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, attraverso la Polizia Municipale, ovvero attraverso altro personale
Carenze e/o negligenze della ditta aggiudicataria e/o degli addetti della stessa, nell’espletamento del servizio saranno contestate a mezzo lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo; entro quindici giorni all’affidatario del servizio, che dovrà comunque immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, dovrà comunicare stesso mezzo le eventuali giustificazioni.
Art. 14 - Occupazione degli stalli
Per usufruire delle aree di parcheggio a pagamento gli utenti dovranno posteggiare il proprio veicolo entro l'apposito spazio delimitato a terra (stallo di sosta) ed introdurre nel parcometro installato nelle vicinanze l'importo di pagamento, ritirare lo scontrino ed apporlo in modo visibile sul cruscotto dell'auto per consentire il controllo del personale preposto.
E' prevista la possibilità di pagamento attraverso tessere a microchip prepagate ricaricabili (sempre su parcometro) o altre forme di abbonamento/tagliando da concordare con l'Amministrazione.
Art. 15 - Servizio di sorveglianza
Il Comune affida alla ditta affidataria del servizio la sorveglianza giornaliera, per tutto il periodo della regolamentazione della sosta secondo gli orari e le tariffe di cui al presente capitolato, tramite la presenza e l'intervento del personale in loco, che dovrà, altresì, agevolare l'utenza nel corretto utilizzo degli impianti.
La ditta è tenuta a mantenere sul posto un numero idoneo di addetti al servizio di informazione, controllo ed assistenza.
Il soggetto gestore deve garantire a sue spese i necessari controlli sulla sosta a pagamento tramite propri incaricati, che saranno all'uopo nominati dal sindaco ausiliari del traffico ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge 15/05/1997, n. 127, con le modalità e nei limiti di cui alla vigente normativa in materia.
La vigilanza sulla sosta a pagamento da parte degli Ausiliari della sosta, dipendenti del concessionario, dovrà essere comunque garantita nei giorni feriali dal lunedì al sabato, coincidente con l’orario di sosta a pagamento, con almeno il 60% del tempo coincidente con l’orario di sosta a pagamento. Fermo restando quanto sopra il concessionario
dovrà destinare al servizio gli ausiliari del traffico nel numero e con le modalità e le turnazioni indicate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara. Il regolare svolgimento del servizio di gestione e la corretta utilizzazione dei parcheggi a pagamento da parte dell’utenza, potrà essere controllato dal Comune concedente tramite propri dipendenti del Corpo Polizia Municipale, nei limiti delle proprie disponibilità organiche e delle insindacabili priorità operative del Corpo di Polizia Municipale. Il personale dipendente del concessionario provvederà a segnalare al competente Corpo di Polizia Municipale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
E' esclusa qualsiasi forma dì responsabilità dell'Amministrazione Comunale e del concessionario in ordine alla custodia dei veicoli posteggiati nelle aree a pagamento che dovessero essere oggetto di furto o danneggiamento.
Il Comune incasserà i proventi delle sanzioni amministrative riconoscendo al gestore del servizio l’importo fisso parti ad € 5,00 più I.V.A., per ogni verbale correttamente emesso. Il corrispettivo derivante da tale attività sarà rendicontato e versato all’affidatario del servizio con cadenza trimestrale.
Art. 16 - Addetti al controllo
Ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art.68 della Legge n. 488/99, gli incaricati saranno preposti alla sorveglianza dei parcometri e, previo provvedimento del Sindaco, avranno le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli. La procedura sanzionatoria, nonché la supervisione ed il controllo di tale servizio, saranno di competenza del Comando di Polizia Municipale.
In ragione di ciò tale personale è tenuto a redigere un verbale di contestazione avente i contenuti di cui all’art. 383 del Regolamento d’Esecuzione e d’Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92). La fornitura di tali moduli è a carico del Comune. Una copia del verbale dovrà essere consegnata al trasgressore se presente al momento della violazione, annotando tale operazione sullo stesso, o comunque lasciata sotto il tergicristallo del veicolo. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere l’esibizione dei documenti al trasgressore, al solo fine della compilazione del verbale e qualora si proceda ad una contestazione immediata. Gli accertatori potranno anche disporre l’applicazione di sanzioni accessorie quali, in particolare, la rimozione ed il blocco del veicolo ai sensi dell’art. 215 del Codice della Strada.
Le oblazioni “brevi mani” afferenti all’illecito di cui all’art. 207 del Codice della Strada dovranno avvenire unicamente nelle mani del personale di Polizia Municipale, con assoluto divieto di operazioni traslative dell’Ausiliario del traffico al predetto personale.
Il personale ausiliario dovrà essere in regola con la normativa vigente in materia di lavoro, in particolare per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, in conformità al disposto della Legge n.81/08 e smi.
Sono a carico della ditta affidataria del servizio tutte le spese per la retribuzione del personale, ivi compresi assegni, indennità, ecc…
L’affidatario del servizio può comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il rimborso delle spese e le penali che restano di sua totale competenza.
Gli Ausiliari del Traffico dovranno sempre comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui sono preposti. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso i trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo.
L’esigenza d’immediata riconoscibilità, per l’utenza stradale, degli accertatori delle violazioni relative alla sosta rende necessario che questi siano dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta aggiudicataria da cui dipendono, che deve essere portata in maniera ben visibile durante il servizio. Per le stesse finalità appare indispensabile prevedere uno specifico abbigliamento distintivo, anche rifrangente, consistente in una casacca con la scritta “ausiliario del traffico”, in una fascia identificativa dell’ausiliario e un copricapo che, per non ingenerare confusione, non dovrà in ogni caso contenere simboli o scritte simili a quelli previsti per gli indumenti dei soggetti indicati dall’art. 12 del Codice della Strada.
Il numero del personale da impiegare dovrà essere adeguato alla copertura del servizio per tutta la durata del contratto, in base alle esigenze richieste dal presente capitolato.
Art. 17 - Fornitura delle attrezzature
17.1. Parcometri
I Parcometri, in numero pari ad almeno nove unità installate, dovranno essere di nuova costruzione, non dovranno essere mai stati installati in altre realtà, conformi alle normative vigenti in sede europea e nazionale, con relativa omologazione del Ministero
delle Infrastrutture, così come richiesto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
I parcometri devono essere oggetto di manutenzione costante per garantire efficienza e funzionalità e devono essere sostituiti, a cura e spese del concessionario, tutte le volte in cui ciò sia necessario o opportuno al fine di conseguire una migliore efficacia del servizio.
I parcometri dovranno rispondere alla normativa CE UNI EN 12414 relativamente alla compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne (- 10 / + 55 °C) ed agli agenti atmosferici (IP 54 e IP33), essere conformi alle norme CEI ed essere prodotti da aziende certificate secondo le norme europee (ISO 9001-2000)
Le caratteristiche tecniche minime del parcometro, pena l’esclusione, sono:
• Resistenza in tutte le parti a condizioni estreme di freddo e caldo (- 10 / + 55 °C)
• adeguata robustezza del contenitore, preferibilmente a struttura metallica, in considerazione della possibilità anche di atti vandalici
• adeguata sicurezza delle serrature, in considerazione della possibilità anche di atti vandalici.
• Alimentazioni: Pile o Batterie ricaricabili o Pannello Solare
• Selezione tramite pulsante esterno, con indicazioni multilingue sul visore.
• Possibilità di pagamento con il conio europeo;
• Lettore capace di accettare tessere prepagate.
• Predisposizione al pagamento mediante carte di credito
• Emissione di ticket in carta con indicazione dell'orario di fine sosta e relativo importo pagato.
• Grado minimo di protezione IP54
• Avere ogni accesso al parcometro possibile solo tramite una apposita chiave dedicata.
• Avere la cassa monete estraibile, non apribile dal personale addetto alle operazioni di prelievo delle cassette.
• Essere privi di tastiere interne onde evitare la possibilità di essere manomesse dal personale addetto alla manutenzione.
• Essere predisposti per la registrazione inalterabile degli importi incassati vuoi su supporto cartaceo vuoi su supporto magnetico o elettronico, anche mediante trasmissione telematica dei dati - con adeguate garanzia di sicurezza ed inalterabilità - a centrale (fornita ed installata a cure e spese dell’affidatario del
servizio) controllata da personale dell’Amministrazione; il sistema di registrazione, in ogni caso, dovrà consentire all’Amministrazione di conoscere e certificare, con adeguata sicurezza, gli importi incassati dai singoli parcometri, sia distinti per giornata che per importo progressivo totale.
Sarà assegnata preferenza tecnica alle soluzioni che prevedranno parcometri alimentati a mezzo di pannelli solari. Non saranno prese in considerazione offerte che riportino parcometri ad alimentazione alla rete elettrica pubblica 220-230V. Sarà assegnata preferenza tecnica a sistemi che prevedano la trasmissione telematica dei dati relativi agli importi incassati a centrale (fornita ed installata a cure e spese dell’affidatario del servizio) controllata da personale dell’Amministrazione.
17.2. Centrale di controllo e modem (eventualmente indicati nel progetto di gestione in sede di gara)
La centralizzazione dei terminali avverrà per mezzo di modem GPRS, integrati e non dovrà prevedere l’aggiunta di scavi o cablaggi su strada dedicati.
17.3. Caratteristiche delle apparecchiature ed affidabilità delle stesse
Parcometri, ed eventuali modem e centrale di controllo, facenti parte di un unico progetto integrato, dovranno assicurare all’Amministrazione la garanzia del controllo delle somme incassate.
La cassa monete estraibile sigillata deve impedire l’accesso diretto al vano monete da parte del personale non autorizzato.
Art. 18 - Installazione delle attrezzature e riparazione
L’esatta ubicazione delle aree ove collocare le apparecchiature, previste nel progetto di gestione del servizio, sarà concordato con il Comando di Polizia Municipale, cui spetterà di disporre le modifiche più opportune per motivi di viabilità ed armonizzazione con il contesto urbano.
Il concessionario deve inoltre provvedere, attraverso il proprio personale, a garantire i necessari controlli sul corretto funzionamento e sulla pronta manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri.
Il concessionario, in caso di eventuali guasti o inconvenienti riscontrati direttamente ovvero oggetto di segnalazione anche telefonica da parte del Comune o degli utenti, si impegna ad intervenire tempestivamente tramite il proprio personale tecnico e a
rimettere comunque in funzione le apparecchiature di controllo della sosta a pagamento ( parcometri) entro e non oltre 24 ore dal guasto o dalla chiamata.
Nel caso in cui il mancato funzionamento delle apparecchiature sia palesemente imputabile ad atti vandalici oggetto di regolare denuncia di reato anche contro ignoti da parte del concessionario, lo stesso può effettuarne la riparazione entro il termine di tempo ragionevolmente richiesto dalla natura dell'intervento tecnico necessario. Se i tempi di riparazione dovessero superare i tre giorni il parcometro dovrà essere temporaneamente o definitivamente sostituito con altro dello stesso modello o di modello tecnicamente superiore, senza oneri per il Comune.
Art. 19 - Domicilio ed uffici della ditta
La ditta aggiudicataria elegge per ogni effetto del presente contratto domicilio in questo Comune. La ditta aggiudicataria dovrà nominare un proprio dipendente quale responsabile per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale responsabile l'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, farà riferimento per ogni evenienza e per impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie per il buon andamento della gestione complessiva dei parcheggi con parcometri.
Art. 20 - Responsabilità
La ditta appaltatrice si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento del servizio, con possibilità di ampia rivalsa.
Art. 21 - Cause di risoluzione contrattuale
La gestione s’intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente.
La gestione s’intenderà risolta di diritto qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx legislative comportanti l’abolizione del servizio.
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza della ditta aggiudicataria del servizio, in particolare per quanto riguarda:
- fallimento del contraente o dei suoi aventi causa;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dal presente capitolato;
- abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettono il servizio stesso;
In caso di risoluzione del contratto, le attrezzature saranno tutte ritirate dalla ditta affidataria la quale dovrà farsi carico del ripristino dello stato dei luoghi.
La cauzione prestata dall’affidatario del servizio dichiarato decaduto sarà incamerata dall’Amministrazione Comunale.
Nel caso in cui le penali applicate superino complessivamente il 10% del canone da versare al Comune per tutto il periodo di vigenza contrattuale, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 dei Codice Civile. In tal caso l'intera cauzione definitiva sarà incamerata dal Comune, salvo il suo diritto al risarcimento del maggior danno subito a causa dell'inadempimento delil concessionario.
Art. 22 - Cauzioni
Per la partecipazione alla gara d'appalto le Ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo triennale stimato a base d'asta come aggio al Comune, la cauzione dovrà essere costituita mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
A garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con il contratto di gestione del servizio, l’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo presunto del canone da versare al Comune per tutto il periodo di durata della concessione, da effettuarsi, contestualmente alla stipula del contratto o alla consegna del servizio in caso d’urgenza, nelle more della stipula del contratto, con versamento alla tesoreria comunale oppure con polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con le modalità di cui all’art. 113 del D. lgs. n.163/2006 e smi. La cauzione medesima viene costituita a garanzia dell'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente atto, nonché delle spese che il Comune concedente dovesse sostenere nel periodo di vigenza contrattuale a causa di inadempimento parziale o totale degli obblighi assunti dal concessionario.Resta salvo per il Comune concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente.
Art. 23- Assicurazione e danni a terzi
Il concessionario del servizio dei parcheggi di cui al presente atto, dovrà stipulare idonea polizza di assicurazione contro i rischi R.C. derivanti dalla esecuzione del servizio.
Il concessionario risponderà direttamente, ai sensi degli arte. 2043 e segg. del C.C. e delle altre norme di legge, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune concedente, salvi gli interventi in favore del concessionario da parte di Società Assicuratrici.
A tal fine il concessionario si obbliga a stipulare apposito e specifico contratto di assicurazione per responsabilità civile contro gli infortuni con massimale non inferiore a
€.1.500.000,00 per tutta la durata della concessione che dovrà essere consegnata al Comune prima dell’inizio del servizio. Non saranno accettate altre polizze di cui il concessionario sia già eventualmente titolare.
Art.24 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Il concessionario deve presentare trimestralmente all’Amministrazione tutti i prospetti paga (cedolini) del personale impiegato nel servizio presso la stazione appaltante.
Art. 25 - Penalità
Per la contestazione di anomalie imputabili alla Ditta, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio, e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, i comune applicherà una penale da € 100,00 (euro cento) a € 500,00 (euro cinquecento), in relazione all'entità del fatto contestato, fatto salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo risarcitorio, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione di cui all’art. 22.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli precedenti e gli eventuali maggiori danni cagionati all’Amministrazione, la stessa per ogni inadempimento e/o violazione da parte dell’affidatario del servizio può comminare allo stesso una sanzione non superiore a € 100,00 (cento/00), che dovrà essere corrisposta unitamente al primo versamento utile delle spettanze dovute al Comune.
La violazione e/o l’inadempimento va contestata per iscritto assegnando un termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento per eventuali controdeduzioni.
Art. 26 - Registrazione, modifiche e spese contrattuali
Il contratto relativo all'affidamento del presente servizio, avente per oggetto la prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta affidataria del servizio.
Art. 27 - Divieto di cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 118, del D.lgs.
163/2006.
E’ vietato il subappalto del servizio di gestione. La violazione del divieto comporta l’automatica risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento dei danni.
E’ ammesso esclusivamente il subappalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale.
Art. 28 - Pubblicità del servizio
L’impresa aggiudicataria del servizio dovrà farsi carico di pubblicizzare mediante dépliant e altri mezzi ritenuti idonei, le aree di parcheggio oggetto del presente capitolato, con le relative tariffe ed orari, le modalità di fruizione del servizio, con particolare riguardo alla possibilità di acquisto delle schede prepagate e dei vari punti vendita.
Art. 29 - Controversie e clausola arbitrale
Per ogni controversia è competente l’autorità giudiziaria del luogo di esecuzione del servizio, con espressa esclusione del ricorso all’arbitrato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dalla successiva convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia in quanto applicabili.
art. 30 - Recesso
L’ Amministrazione ha diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del concessionario, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata a.r..
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del concessionario;
b) qualora il concessionario perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stata scelta il concessionario medesima;
c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto contrattuale e/o ogni singolo rapporto attuativo.
Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ Amministrazione
In caso di recesso dell’ Amministrazione il concessionario ha diritto esclusivamente a ritenere la quota di competenza relativa alla gestione delle aree blu, maturata fino alla data del recesso. Tutte le opere eventualmente già realizzate dal concessionario sulla base del presente CSA e dell’offerta tecnico-progettuale presentata in sede di gara verranno quindi acquisite automaticamente dal Comune che ne acquisterà la proprietà senza che il concessionario possa avanzare alcuna eventuale pretesa anche di natura risarcitoria o senza che lo stesso possa richiedere ulteriori compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Art.31 - Diritto di riscatto
La Pubblica Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e qualora sopravvengano ragioni di convenienza ed opportunità nell'interesse pubblico generale, di recedere unilateralmente ed anticipatamente dal presente contratto, previo preavviso di almeno sei mesi, comunicato al concessionario con raccomandata A/R.
A seguito dell'esercizio di tale potestà il Comune dovrà corrispondere al concessionario una somma pari alla differenza tra il valore dei beni strumentali al momento del riscatto e quella risultante dal verbale di consegna all’inizio della gestione, più una somma quale indennizzo per l'anticipata cessazione dell'attività, corrispondente alla differenza tra gli incassi e il canone annuo versato al Comune nell'esercizio precedente a quello della cessazione, rapportato agli anni residui di durata dei rapporto contrattuale.
Art 32 - Disposizioni finali
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, il concessionario avrà l’obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze comunali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto. Il concessionario si considererà, all’atto dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree individuate dall’Amministrazione Comunale e destinate a parcheggio a pagamento, nelle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente capitolato.
L’Amministrazione Comunale, da parte sua, comunicherà al concessionario tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.
Art. 33 - DIRETTORE DEL SERVIZIO
Responsabile del procedimento di affidamento e Presidente della Commissione di gara
Il direttore del servizio è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
Il responsabile del procedimento di gara e la relativa Commissione saranno nominati con appositi atti dirigenziali.
Bussoleno 03 settembre 2014
Il Responsabile del servizio Xxxx Xxxxx Xxxxxxx (firmato in originale)