CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI Sommario
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
Sommario
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PREMESSA 10
PARTE GENERALE 11
CAPITOLO I AREA CONTRATTUALE 11
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto 11
Art. 2 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni 12
Art. 3 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili 13
Chiarimento A Verbale 13
Contratti Complementari 13
Art. 4 - Insourcing 14
Chiarimento A Verbale 14
Art. 5 - Nozione di controllo 14
Norma Transitoria 14
CAPITOLO II SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI 14
Premessa 14
Art. 6 - Assetti della contrattazione collettiva - Decorrenze e scadenze 14
Art. 7 - Procedure per il rinnovo del contratto nazionale 15
Art. 8 - Apposito elemento della retribuzione 16
Art. 9 - Osservatorio nazionale 16
Art. 10 - Osservatorio nazionale sulla produttività 18
Art. 11 - Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato 18
Conciliazione 18
Arbitrato 19
Nota A Verbale 20
Art. 12 - Incontro annuale 21
Nota A Verbale 23
Art. 13 - Incontri semestrali 23
Art. 14 - Commissione nazionale sulle pari opportunità 24
Art. 15 - Pari opportunità 24
Art. 16 - Organismo paritetico sulla formazione 25
Art. 17 - Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda 25
Art. 18 - Distacco del personale 26
Art. 19 - Appalti 26
Art. 20 - Occupazione 27
Art. 21 - Confronto a livello di gruppo 27
Art. 22 - Relazioni sindacali di gruppo 28
Art. 23 - Procedura in tema di orari di lavoro 29
Art. 24 - Nozione di unità produttiva e organismi sindacali aziendali 29
Art. 25 - Nuove flessibilità e normative obsolete 29
Art. 26 - Controlli a distanza 30
Art. 27 - Dichiarazioni delle Parti 30
CAPITOLO III CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO 31
Art. 28 - Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate 31
Dichiarazione Delle Parti 33
Art. 29 - Efficacia dei contratti di secondo livello 33
Art. 30 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti - Controversie collettive aziendali 34
CAPITOLO IV POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE 34
Premessa 34
Dichiarazione Delle Parti 35
Art. 31 - Fondo per l’occupazione 35
Art. 32 - Apprendistato professionalizzante 36
Premessa 36
Inquadramento 36
Trattamento economico 36
Durata 36
Costituzione 37
Anzianità 37
Malattia e infortunio 37
Raccomandazione 37
Formazione 37
Preavviso 39
Documentazione 39
Criteri di computo degli apprendisti 39
Rinvii 40
Norma Transitoria 40
Art. 33 - Somministrazione di lavoro 40
Art. 34 - Contratto di inserimento e contratto a termine 40
Art. 35 - Lavoro a tempo parziale 41
Normativa applicabile 41
Norma Transitoria 42
Costituzione e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale 42
Prevalenza nelle mansioni 43
Trattamento economico 43
Prestazione lavorativa e orario di lavoro 43
Chiarimento Delle Parti 44
Rotazioni 45
Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno 45
Assemblee 45
Intese aziendali 45
Art. 36 - Telelavoro 46
Tipologie 46
Costituzione del rapporto di lavoro 46
Prestazione lavorativa - Trattamento economico 47
Rientri in azienda - Formazione 47
Diritti sindacali - Valutazioni e informative 47
Postazioni ed attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro 48
Verifica della disciplina 48
Art. 37 - Periodo di prova 48
CAPITOLO V DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 49
Art. 38 - Obblighi delle Parti 49
Art. 39 - Servizio di cassa e gestione di valori 50
Art. 40 - Reperibilità e intervento 50
Art. 41 - Lavoratore/lavoratrice sottoposto a procedimento penale 51
Art. 42 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni 51
Nota A Verbale 52
Art. 43 - Responsabilità civile verso terzi 52
Art. 44 - Provvedimenti disciplinari 52
CAPITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO 53
Art. 45 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione 53
Art. 46 - Livello retributivo di inserimento professionale 54
Art. 47 - Tredicesima mensilità 54
Art. 48 - Premio aziendale 54
Art. 49 - Indennità modali 56
Art. 50 - Buono pasto 56
Art. 51 - Sistema incentivante 57
Chiarimento A Verbale 57
Raccomandazione 57
Art. 52 - Premio variabile di risultato sostitutivo del premio aziendale e del sistema incentivante 58
Raccomandazione Delle Organizzazioni Sindacali 58
Art. 53 - Distinzione delle “piazze” 58
CAPITOLO VII RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E FERIE 58
Art. 54 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività 58
Art. 55 - Ferie 59
Art. 56 - Permessi per ex festività 60
Dichiarazione Delle Parti 61
CAPITOLO VIII POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE E SICUREZZA 61
Premessa 61
Art. 57 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale 62
Art. 58 - Malattie e infortuni 62
Chiarimento A Verbale 64
Raccomandazione 64
Art. 59 - Maternità 64
Art. 60 - Obblighi di leva 65
Chiarimento A Verbale 66
Art. 61 - Lavoratori/lavoratrici studenti 66
Chiarimento A Verbale 67
Impegno Delle Parti 67
Art. 62 - Borse di studio 67
Impegno Delle Parti 68
Art. 63 - Assistenza sanitaria 68
Art. 64 - Long Term Care 69
Art. 65 - Modalità di attuazione dell’orario di lavoro extra standard nei casi di disagio sociale 69
Art. 66 - Videoterminali 69
Nota A Verbale 70
Art. 67 - Pausa per addetti ai centralini 70
Art. 68 - Indennità per centralinisti non vedenti 70
Art. 69 - Iniziative sociali 70
Volontariato 70
Tutela Della Dignità Delle Donne E Degli Uomini E Unioni Di Fatto 70
Rispetto Delle Convinzioni Religiose 71
Mobilità Nelle Aree Urbane 71
Provvidenze Per I Disabili 71
CAPITOLO IX MISSIONI 72
Art. 00 - Xxxxxxxx (Xxxxxx ed Estero) 72
Chiarimento A Verbale 73
Raccomandazione 73
CAPITOLO X ADDESTRAMENTO - FORMAZIONE - CRITERI DI SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA - VALUTAZIONE DEL LAVORATORE/LAVORATRICE 74
Art. 71 - Addestramento 74
Art. 72 - Formazione 74
Art. 73 - Sviluppo professionale e di carriera 76
Art. 74 - Criteri di valutazione professionale 76
Art. 75 - Valutazione del lavoratore/lavoratrice 77
Art. 76 - Coinvolgimento sindacale 77
CAPITOLO XI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 78
Art. 77 - Cause di risoluzione - Attestato di servizio 78
Art. 78 - Preavviso 79
Art. 79 - Dimissioni 79
Art. 80 - Contestazioni 80
Art. 81 - Trattamento di fine rapporto 80
PARTE SPECIALE QUADRI DIRETTIVI 81
CAPITOLO XII QUADRI DIRETTIVI 81
Art. 82 - Definizione e inquadramento 81
Nota A Verbale 82
Art. 83 - Fungibilità - Sostituzioni 83
Norma Transitoria 83
Art. 84 - Trattamento economico 83
Art. 85 - Scatti di anzianità 83
Norma Transitoria 84
Art. 86 - Formazione e sviluppo professionale 84
Art. 87 - Prestazione lavorativa 85
Chiarimenti A Verbale 85
Art. 88 - Trasferimenti 86
Dichiarazioni Delle Parti 88
Raccomandazione 89
Art. 89 - Legge n. 223/1991 89
PARTE SPECIALE AREE PROFESSIONALI 89
CAPITOLO XIII AREE PROFESSIONALI 89
Art. 90 - Inquadramento del personale 89
Chiarimento A Verbale 90
Art. 91 - 1ª Area professionale 90
Art. 92 - 2ª Area professionale 91
Profili Professionali Esemplificativi - 2° Area Professionale 91
1° livello retributivo - Profili 91
2° livello retributivo - Profili 92
3° livello retributivo - Profili 92
Art. 93 - 3ª Area professionale 93
Profili Professionali Esemplificativi - 3° Area Professionale 94
1° livello retributivo - Profili 94
4° livello retributivo - Profili 94
Art. 94 - Trattamento economico 95
Art. 95 - Scatti di anzianità 95
Art. 96 - Sviluppo professionale 95
Art. 97 - Rotazioni 96
Art. 98 - Sostituzioni 96
Art. 99 - Retribuzione in caso di inquadramento superiore 97
Art. 100 - Orario settimanale 98
Art. 101 - Orario giornaliero 99
Art. 102 - Turni 100
Chiarimento A Verbale 101
Art. 103 - Orario di sportello 101
Chiarimenti A Verbale 103
Raccomandazione Delle Organizzazioni Sindacali 103
Art. 104 - Intervallo 103
Art. 105 - Orario multiperiodale 103
Art. 106 - Banca delle ore - Lavoro straordinario 104
Nota A Verbale 106
Dichiarazione Delle Parti 106
Art. 107 - Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività 107
Art. 108 - Flessibilità individuali 107
Art. 109 - Ausiliari - Vigilanza e custodia 108
Art. 110 - Automatismi 109
Art. 111 - Trasferimenti 109
ALLEGATI 112
Allegato n. 1 ELENCO DELLE AZIENDE CUI SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 112
Allegato n. 2 TABELLE ECONOMICHE 124
Dal 1° dicembre 2010 124
EDR (per 13 mensilità) 124
Contratti Complementari 125
Livello retributivo di inserimento professionale 125
Assegni mensili di anzianità (13 mensilità) 126
Differenza ex mensa 126
Allegato n. 3 INDENNITÀ E COMPENSI VARI (valori in euro) 127
Allegato n. 4 CONCORSO SPESE TRANVIARIE 128
Allegato n. 5 INDENNITÀ DI RISCHIO (misure mensili in euro) 129
Allegato n. 6 PREAVVISO 131
Allegato n. 7 MISSIONI E DIARIE (valori in euro) 134
Allegato n. 8 PROFILI FORMATIVI E STANDARD PROFESSIONALI PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 135
Addetto Attività Commerciali 135
Addetto Attività Di Supporto Alla Gestione Dell’azienda 136
Addetto Attività Di Supporto Aree Specialistiche Di Business 137
Addetto Attività Amministrative E/O Contabili 138
Addetto Attività Informatiche E/O Di Telecomunicazione 139
Allegato n. 9 IL TUTORE AZIENDALE 140
APPENDICI 141
APPENDICE N. 1 PROTOCOLLO D’INTESA PER DISCIPLINARE I PASSAGGI DA NORMATIVE COLLETTIVE DIVERSE A QUELLA NAZIONALE E COMPLEMENTARE DEL CREDITO 141
Verbale Interpretativo 142
APPENDICE N. 2 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ GENERAZIONALE 143
APPENDICE N. 3 ENBICREDITO 144
VERBALE DI ACCORDO 144
VERBALE DI ACCORDO 144
STATUTO 145
Articolo 1 - Denominazione - Soci 145
Articolo 2 - Sede - Durata 145
Articolo 3 - Scopo 145
Articolo 4 - Entrate 146
Articolo 5 - Soci aggregati 146
Articolo 6 - Organi 146
Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione 147
Articolo 8 - Comitato di Gestione 148
Articolo 9 - Presidente - Vice Presidente 148
Articolo 10 - Coordinatore 149
Articolo 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti 149
Articolo 12 - Sezione Speciale 150
Articolo 13 - Rendiconto annuale 150
Articolo 14 - Scioglimento dell’Ente 150
Articolo 15 - Disposizioni finali 151
APPENDICE N. 4 IMPEGNI DELLE PARTI NAZIONALI 152
Indicatori Di “Pre-Crisi” 152
Commissione Nazionale Sulla C.A.S.Di.C. 152
Commissione Di Studio Sull’inquadramento Del Personale 152
Commissione Paritetica In Tema Di Pari Opportunità E Conciliazione Dei Tempi Di Vita E Di Lavoro 152
Commissione Nazionale Per La Sicurezza - Sicurezza Antirapina 152
Commissione Paritetica Di Studio Per La Revisione Dell’accordo 12 Marzo 1997 153
Azionariato Dei Dipendenti 153
Promotori Finanziari 153
Commissioni Nazionali Di Studio 153
Commissione Paritetica In Tema Di Semplificazione E Razionalizzazione Normativa 153
Impegno Delle Parti Nazionali 153
APPENDICE N. 5 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA 154
APPENDICE N. 6 FONDO NAZIONALE DEL SETTORE DEL CREDITO PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ 155
Norma Transitoria 156
Allegato - Fac simile del modulo di revoca al Fondo Prosolidar 156
PROTOCOLLO D’INTESA FONDAZIONE PROSOLIDAR - ONLUS 156
APPENDICE N. 7 PROTOCOLLO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE E COMPATIBILE DEL SISTEMA BANCARIO 157
Dichiarazioni Delle Parti 159
APPENDICE N. 8 ACCORDO INTERCONFEDERALE 11 FEBBRAIO 2004 SUI CONTRATTI DI INSERIMENTO 162
APPENDICE N. 9 DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI SOCIALI EUROPEE DEL SETTORE BANCARIO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL DICEMBRE 2002 165
APPENDICE N. 10 VERBALE DI RIUNIONE SUL TEMA DELL’OCCUPAZIONE E PER IL RILANCIO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL SETTORE 166
PROTOCOLLO IN TEMA DI MERCATO DEL LAVORO E OCCUPAZIONE 167
Art. 1 (Avviso comune per favorire l’utilizzo di risorse del Fondo di solidarietà per finalità formative) 168
Art. 2 (Utilizzo delle risorse giacenti presso il Fondo di solidarietà) 168
Art. 3 (Contributo ordinario) 168
Art. 4 (Misura dell’assegno ordinario - Revisione dei massimali) 168
Art. 5 (Sezione emergenziale) 169
Art. 6 (Supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale) 169
Art. 7 (Deroghe all’art. 2103 c.c.) 170
Art. 8 (Norma transitoria) 170
Art. 9 (Azioni congiunte nei confronti delle Autorità competenti) 170
(A) Occupazione 170
(B) Decontribuzione/defiscalizzazione del salario variabile 171
AVVISO COMUNE PER FAVORIRE L’UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER FINALITÀ FORMATIVE 171
ACCORDO QUADRO FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO 172
ALLEGATO FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 175
VERBALE DI ACCORDO 179
VERBALE DI ACCORDO INTERPRETATIVO 179
APPENDICE N. 11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEL CREDITO (F.O.C.) REGOLAMENTO 180
Art. 1 - Denominazione e finalità 180
Art. 2 - Oggetto del Regolamento 180
Art. 3 - Comitato di Gestione della Sezione Speciale 181
Art. 4 - Alimentazione della Sezione Speciale - Contributi dei lavoratori 181
Art. 5 - Mancato/Ritardato versamento 182
Art. 6 - Prestazioni a favore delle Aziende 182
Art. 7 - Domanda di accesso alla prestazione 183
Art. 8 - Criteri di erogazione delle prestazioni 183
Art. 9 - Impiego dei contributi e spese di gestione 184
Art. 10 - Rendiconto annuale 184
Art. 11 - Comunicazioni e recapiti 184
Art. 12 - Privacy e trattamento dei dati personali 184
Art. 13 - Disposizioni finali 185
Chiarimento A Verbale 185
APPENDICE N. 12 ACCORDO QUADRO SUGLI ASSETTI CONTRATTUALI REGOLE PER UN CONTRATTO SOSTENIBILE 185
Premessa 185
Art. 1 (Assetti della contrattazione collettiva) 187
Art. 2 (Indice inflattivo e verifica degli scostamenti) 187
Art. 3 (Base di calcolo) 188
Art. 4 (Procedure per il rinnovo del CCNL) 188
Art. 5 (Secondo livello di contrattazione) 188
Art. 6 (Forme di bilateralità) 190
Art. 7 (Rispetto delle regole) 190
Accordo 7 luglio 2010 Art. 15 190
DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UGL CREDITO E UILCA 191
il 19 gennaio 2012, in Roma tra
la Delegazione per le trattative costituita nell’ambito del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI composta dal Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxx, da Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Quinale, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e dal Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx, assistiti dal Responsabile della Direzione Sindacale e del Lavoro Xxxxxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, con la collaborazione di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Gianluca La Posta, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx
e
l’Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte professionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumentali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate (Dircredito-FD)* rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Arena, dal Segretario Generale Aggiunto Xxxxxx Xxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx;
la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, dal Segretario Generale Aggiunto Xxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali Giuliano De Filippis, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Scarin e dai membri del Comitato Direttivo Centrale Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Cetty Di Benedetto, Angelo Di Cristo, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Franco Ottobre, Xxxxxx Pedoth, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Corrado Villa, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx;
la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
la Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub)* rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Belardo, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, assistiti dai Dirigenti Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, coadiuvati dal Direttore della Federazione Xxxxxx Xxxxxxxxxxx;
Ugl Credito rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile Xxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx De Luca, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx e dai Dirigenti Nazionali Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Frontera, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxx, Generoso Melorio, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Quarto, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Massimo Varoni;
la Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni (Uilca) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Del Vecchio, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx;
si è convenuto di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
La redazione del testo coordinato del presente contratto è stata completata il 19 dicembre 2012.
PREMESSA
L’acuirsi della crisi dei debiti sovrani e il peggioramento del quadro macroeconomico internazionale e dell’Area euro in particolare, hanno reso il contesto economico e le condizioni delle banche del nostro Paese estremamente complessi. A questo si aggiungono importanti e penalizzanti misure regolamentari che incidono sulla tradizionale capacità del settore bancario di svolgere un importante ruolo di supporto nei confronti delle famiglie e delle imprese.
La prevista caduta del prodotto interno lordo metterà a ulteriore rischio i livelli di redditività delle banche italiane, peraltro già fortemente vincolati dai riflessi che il peggioramento del merito di credito dell’Italia produce sul costo della raccolta.
Le Parti stipulanti sono consapevoli che l’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari - che è perfino peggiore di quello registrato a metà degli anni ‘90 - richiede un profondo impegno verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione, per la difesa del potere di acquisto dei salari.
In questo scenario, le Parti hanno definito un contratto volto a contrastare il potenziale declino competitivo delle banche, i cui positivi andamenti specifici rappresentano un prerequisito perché il Paese riprenda a crescere a tassi più elevati e duraturi e garantisca stabili progressi sul fronte della creazione di ricchezza e dell’occupazione anche per il settore creditizio. Un contratto di lavoro, pertanto, di carattere eccezionale che, nel quadro di una politica salariale compatibile con il sostegno dell’occupazione, con il recupero della redditività e la crescita della produttività, valorizza la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al Fondo di sostegno all’impiego stabile dei giovani, nell’interesse comune delle imprese e dei lavoratori/lavoratrici.
Ciò premesso, le Parti si danno atto che il presente contratto nazionale, di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007, viene sottoscritto al termine di un articolato negoziato nel cui ambito sono stati stipulati i seguenti accordi:
Accordo 7 luglio 2010 sulle libertà sindacali;
Accordo 8 luglio 2011 sul Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito;
Accordo quadro 24 ottobre 2011 sugli assetti contrattuali. Regole per un contratto sostenibile.
Anche il presente rinnovo contrattuale si iscrive pertanto nel solco di una tradizione di relazioni sindacali fondate sul leale confronto fra le Parti che hanno già contribuito al rinnovamento e al rilancio strategico del settore bancario, con grande attenzione ai bilanciamenti sociali, fin dalla stipulazione del Protocollo del 4 giugno 1997, che segnò una svolta storica nel sistema di relazioni sindacali del settore stesso.
* * *
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali - che costituisce una normazione unitaria e inscindibile - è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità.
Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.
PARTE GENERALE
CAPITOLO I
AREA CONTRATTUALE
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto
Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 385/1993, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.
Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento (v. gli articoli che seguono).
Nell’attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il settore, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l’eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all’articolo che segue, è garantita l’applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l’espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 17, che dovrà comunque coinvolgere sia l’impresa acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L’impresa alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l’acquirente si impegni ad applicare il contratto collettivo del credito con le relative specificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.
Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l’applicazione dei contratti complementari che l’appalto anche ad imprese che non applichino il presente contratto in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 3.
Il presente contratto non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l’esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 2 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni
Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai comma che seguono:
Intermediazione mobiliare.
Leasing e Factoring.
Credito al consumo.
Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.
Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:
nell’area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari/bancari;
nell’area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;
nell’area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
nell’area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
nell’area supporto: anagrafe; conti correnti;
nell’area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori.
Gestione amministrativa degli immobili d’uso.
Orari di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Cap. XIII.
Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data del 1° novembre 1999 si applica la seguente declaratoria di inquadramento:
i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati dall’impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo.
Per i servizi di elaborazione dati:
le Parti stipulanti si riservano di definire, nell’ambito della Commissione paritetica in tema di inquadramenti di cui all’appendice n. 4, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l’impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del credito, ma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche.
Art. 3 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili
Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all’articolo che precede, lett. F) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office.
Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori.
Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica.
Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d’uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.
Chiarimento A Verbale
Per “lavorazioni di data entry relative ad attività di back office” si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l’inserimento dati negli archivi informatici.
Contratti Complementari
Per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l’obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento, si applicano le seguenti previsioni:
orario di lavoro settimanale di 40 ore nei confronti del personale assunto o adibito a tali attività successivamente alla data di stipulazione del presente contratto; in tale ultima fattispecie si procederà al riconoscimento a titolo di riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore e 30 minuti per il numero delle settimane effettivamente lavorate nell’anno;
inquadramento del personale tramite l’applicazione della declaratoria di cui all’art. 2 nei confronti del personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto;
tabelle retributive ridotte del 20%, nei confronti del personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.
* * *
Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell’art. 1 del d.lgs. n. 385/1993, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno venire individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.
Art. 4 - Insourcing
Nei casi di applicazione del Protocollo di cui all’appendice 1 (ivi comprese le fattispecie di trasferimento d’azienda) i lavoratori interessati osservano un orario settimanale di 40 ore e mantengono il trattamento economico percepito all’atto del passaggio secondo le intese previste dal Protocollo stesso. Le relative intese potranno anche definire tempi, criteri e modalità per un progressivo allineamento alle tabelle retributive nazionali da realizzare entro un periodo massimo di 4 anni. Resta fermo in ogni caso che il trattamento economico massimo percepibile dagli interessati non potrà essere superiore a quello previsto al comma 2, terzo alinea, del medesimo articolo 3.
Chiarimento A Verbale
Le Parti firmatarie chiariscono che la presente previsione non si applica al personale il cui rapporto di lavoro risulta già regolato dalle norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 5 - Nozione di controllo
Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 x.x., xxxxx 0, x. 0 x x. 0.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con imprese creditizie o finanziarie di cui all’art. 1, comma 1, svolga per esse attività prevalente, compresa nell’area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Norma Transitoria
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2013 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina in tema di controllo societario, in relazione a quanto disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
CAPITOLO II
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Premessa
Le Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni intervenute in questi ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore del credito si caratterizzano per una dimensione sovranazionale, una nazionale di categoria, una di gruppo, una aziendale e una territoriale fermo quanto previsto dall’accordo quadro sugli assetti contrattuali - Regole per un contratto sostenibile del 24 ottobre 2011 (appendice n. 12) e dall’art. 6 del presente contratto.
In considerazione dei diversi modelli organizzativi e delle differenti dimensioni delle imprese e dei gruppi bancari, il modello di relazioni sindacali è strutturato secondo le previsioni che seguono.
Art. 6 - Assetti della contrattazione collettiva - Decorrenze e scadenze
Gli assetti contrattuali del settore prevedono:
un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Nelle more della definizione dei criteri di rappresentatività per l’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale sono ammesse alla predetta contrattazione le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo quadro 24 ottobre 2011 nei modi e nei termini di cui al contratto 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008;
un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo, alle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo o dalla legge, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal presente contratto.
I contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi sindacali di cui all’accordo 7 luglio 2010, possono in particolare prevedere norme e/o articolazioni contrattuali volte ad assicurare l’adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal ccnl di categoria, relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell’organizzazione del lavoro.
Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 30 giugno 2014.
Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Art. 7 - Procedure per il rinnovo del contratto nazionale
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative 6 mesi prima della scadenza del presente contratto, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la “saldatura” tra un contratto in scadenza e quello successivo.
Durante i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
Qualora l’inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determinerà - a carico dei sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali - l’applicazione delle misure previste dall’art. 4, comma 2, della l. 12 giugno 1990, n. 146 in materia di contributi sindacali.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo di cui all’art. 8 che segue.
Tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si impegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappresentano il 55% dei lavoratori iscritti, destinatari del contratto medesimo.
La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l’accordo per il rinnovo del contratto.
Art. 8 - Apposito elemento della retribuzione
In caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.
Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
Art. 9 - Osservatorio nazionale
All’Osservatorio nazionale - composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 2 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori/lavoratrici stipulante e nello stesso numero complessivo per l’ABI - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;
andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
evoluzione della ristrutturazione del sistema creditizio, in relazione alle finalità individuate nel contratto, nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali, con riferimento anche ai gruppi o aziende sovranazionali cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all’occupazione giovanile e a quella femminile;
sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull’occupazione e sull’evoluzione delle figure professionali;
condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall’integrazione europea, con riferimento anche ai gruppi o aziende sovranazionali cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle imprese e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
assetto previdenziale del settore;
rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell’ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
trattamento dei dati personali “sensibili” ai fini della corretta applicazione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e delle disposizioni dell’Autorità garante;
elementi conoscitivi rivenienti dall’informativa di cui all’art. 12, comma 1, lett. c).
L’Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso l’ABI.
I componenti dell’Osservatorio resteranno in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre organizzazioni stipulanti.
Nell’ambito dei membri dell’Osservatorio viene scelto un Presidente e un Vice Presidente. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici, il Vice Presidente viene eletto dall’ABI e viceversa.
Il Presidente e il Vice Presidente dell’Osservatorio nazionale costituiscono l’ufficio di presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni assunte dalle Parti stipulanti il presente contratto, svolge opera di coordinamento dell’attività dell’Osservatorio anche nei rapporti con gli esperti.
Per il migliore funzionamento dell’Osservatorio viene attivata una “banca dati” gestita operativamente da ABI con accesso da parte di componenti l’Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti.
Attraverso la “banca dati” si raccolgono ed elaborano i dati di complesso da utilizzare per l’esame degli argomenti oggetto di studio da parte dell’Osservatorio e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
L’Osservatorio sottopone, di volta in volta, all’approvazione delle Parti stipulanti eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative previsioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle Parti medesime.
L’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l’anno.
Nell’ambito dell’Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti di natura amministrativa e organizzativa.
Art. 10 - Osservatorio nazionale sulla produttività
È costituito fra le Parti firmatarie un Osservatorio nazionale paritetico sulla produttività nel cui ambito verrà effettuato un monitoraggio su:
l’andamento della produttività e della redditività del sistema nell’ambito del contesto generale dell’economia e dei mercati finanziari;
lo stato di attuazione delle innovazioni introdotte dal contratto collettivo nazionale in materia di orari di lavoro e di sportello, anche alla luce degli accordi nel frattempo intervenuti nelle sedi aziendali o di gruppo;
l’utilizzo presso le imprese delle riduzioni di orario, della banca delle ore, delle ex festività e delle ferie al fine di verificare il raggiungimento dell’obiettivo della coincidenza tra l’orario contrattuale e l’orario di fatto.
L’Osservatorio si riunirà nel mese di ottobre 2012 e successivamente con cadenza almeno annuale.
Art. 11 - Conciliazione delle controversie individuali di lavoro e arbitrato
Al fine di promuovere e favorire, in alternativa al ricorso giudiziale, una soluzione più rapida e meno onerosa delle controversie individuali in materia di lavoro, sono previste le seguenti procedure facoltative di conciliazione ed arbitrato, in attuazione dell’art. 412 ter c.p.c.
Conciliazione
In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.
Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.
La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso l’impresa interessata alla controversia.
La predetta Commissione è composta:
per le imprese, da un rappresentante dell’ABI;
per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente procedura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione, è inviata alla parte convenuta.
La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comunica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato.
Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interessata, si forma un verbale che deve essere sottoscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c.
Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura di una delle Parti o della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale competente per territorio.
Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c.
La Commissione paritetica di conciliazione di cui al presente articolo è abilitata alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro ex art. 4, comma 17, l. 28 giugno 2012, n. 92.
Arbitrato
Ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c. è istituito un Collegio di arbitrato per la soluzione delle controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.
Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dall’ABI e dalla organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal lavoratore/lavoratrice ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale organizzazione sindacale e dall’ABI.
In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta dell’ABI o dell’organizzazione sindacale adita dal lavoratore/lavoratrice, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall’art. 51 c.p.c.
Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’ABI.
Le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede, ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.
I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.
Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.
Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.
Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento: ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue.
Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi.
Il lodo è impugnabile ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c.
Sulle controversie aventi ad oggetto le validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato, secondo i tempi e i modi di cui all’art. 412 c.p.c.
Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.
Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.
Nota A Verbale
Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi delle conciliazioni e dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell’arbitrato alla luce delle possibili modifiche legislative.
Art. 12 - Incontro annuale
Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l’impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali (su richiesta anche di uno solo di essi) una informativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno oggetto di valutazione fra le Parti:
Prospettive Strategiche
andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all’anno successivo;
processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali;
verifica delle ricadute derivanti dall’applicazione degli accordi aziendali o di gruppo ex artt. 17, 20 e 21.
Profilo Strutturale
numero dei lavoratori/lavoratrici in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive;
andamento dell’occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva;
trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive; rotazioni effettuate nell’ambito di quanto previsto dall’art. 97;
andamento qualitativo e quantitativo dell’utilizzo delle diverse tipologie di contratto di lavoro disciplinate dal presente contratto distinte per singole unità produttive, ivi compresi gli stage;
andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie dei lavoratori/lavoratrici a tempo parziale;
previsioni di massima sull’andamento occupazionale complessivo per l’anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l’incontro;
distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna.
Qualità Delle Risorse Umane
modalità applicative di quanto realizzato nell’ambito di talune materie già oggetto di procedura preventiva in tema di orari di lavoro (art. 23), formazione del personale (art. 72), sviluppo professionale e valutazione del personale (art. 76), sistema incentivante (art. 51);
modalità attuative delle flessibilità in tema di lavoro a tempo parziale, mansioni del personale e telelavoro.
La valutazione delle parti sulla qualità delle risorse umane potrà essere effettuata anche sulla base di indicatori condivisi, quali, ad esempio:
livello di realizzazione dei piani formativi contrattuali;
totale delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale/totale domande accolte;
dati percentuali circa gli avanzamenti di carriera, distinti per quadri direttivi e aree professionali e suddivisi per fasce di età e genere;
distribuzione, in percentuale, dei giudizi professionali complessivi distinti per quadri direttivi e aree professionali; numero dei ricorsi/totale dipendenti; numero dei ricorsi accolti.
Le risultanze dell’informativa di cui al comma 1 della presente lett. C) potranno fornire utili elementi conoscitivi anche per l’attività dell’Osservatorio nazionale paritetico di cui al Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario (in appendice n. 7).
Interventi Specifici
interventi effettuati o previsti per l’eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all’attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l’accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;
provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto di secondo livello di cui all’art. 28 in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori/lavoratrici colpiti da eventi criminosi, nonché dati sulle rapine in forma aggregata e disaggregata per singola provincia;
misure tecniche o organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legislazione in materia di antiriciclaggio;
posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;
azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici.
All’incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali aziendali cui le imprese accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
Con cadenza semestrale le Parti aziendali effettuano - su richiesta degli organismi sindacali aziendali - un incontro di verifica relativamente ai temi dell’incontro annuale.
Le imprese fino a 1.500 dipendenti possono accorpare nell’incontro annuale di cui al presente articolo, le procedure di cui agli artt. 13 (incontri semestrali), 19 (appalti), 23 (orari di lavoro), 72 (formazione), 76 (valutazione professionale del personale).
Nota A Verbale
Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all’anno di calendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5, l’impresa suddivide le informazioni - che saranno fornite anche in formato elettronico - per categorie, aree professionali, livelli retributivi e genere.
In considerazione di quanto previsto all’art. 87, comma 3, nel corso dell’incontro annuale l’impresa fornisce un’informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in ordine all’apposita erogazione ai quadri direttivi.
Art. 13 - Incontri semestrali
Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici le imprese danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori/lavoratrici per l’adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale e le osservazioni dei rappresentanti sindacali aziendali saranno inserite in apposito verbale.
Detti incontri hanno luogo presso la Direzione generale o centrale per le imprese che abbiano succursali dislocate in non più di 12 province. Per le altre imprese gli incontri hanno luogo presso le Direzioni locali secondo la competenza territoriale stabilita da ciascuna impresa in rapporto alla propria organizzazione interna.
Gli incontri in parola devono tenersi - unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse - entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa. All’inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali devono indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell’incontro medesimo.
Le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici che intendano partecipare agli incontri devono notificare tempestivamente all’impresa i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a tre ovvero a quattro per ogni organizzazione, a seconda che i lavoratori/lavoratrici ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.
A detti dirigenti le imprese accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
Nel corso degli incontri semestrali, per quanto di competenza territoriale potrà essere effettuata una verifica applicativa degli eventuali accordi raggiunti a livello aziendale o a livello di gruppo e verrà fornita una informativa in merito agli eventi criminosi.
Detti incontri semestrali e tale verifica, in presenza di decentramenti organizzativi per aree o comparti territoriali, potranno essere effettuati tra l’impresa e un coordinamento sindacale di area o di comparto territoriale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 dell’Accordo 7 luglio 2010.
Art. 14 - Commissione nazionale sulle pari opportunità
In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, ABI e Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti costituiscono la Commissione nazionale mista pari opportunità.
La Commissione nazionale ha tra i suoi compiti:
stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;
sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello aziendale.
Art. 15 - Pari opportunità
Possono costituirsi aziendalmente Commissioni miste per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l’obiettivo di valorizzare le risorse femminili.
Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali.
L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.
Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di cui all’articolo che precede.
A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri - anche ai fini dei permessi - con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.
Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare:
iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;
politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l’utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge;
piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l’utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.
Art. 16 - Organismo paritetico sulla formazione
Le Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.
Art. 17 - Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l’informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale.
L’informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori/lavoratrici, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell’attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali.
La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni, successivi all’informativa di cui al primo comma.
Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 30 giorni, trascorsi i quali l’impresa può attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale. Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale o territoriale competente e l’impresa può farsi assistere dall’ABI.
Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle imprese interessate.
Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l’impresa cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di cui al comma 1.
Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.
Art. 18 - Distacco del personale
Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le imprese possono disporre, dandone comunicazione scritta che ne indichi motivazione e durata, il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l’impresa distaccante.
Al lavoratore/lavoratrice distaccato sarà corrisposto il premio aziendale tempo per tempo erogato dall’impresa distaccante e l’eventuale premio incentivante dell’impresa distaccataria che ne comunicherà criteri e modalità. Al lavoratore distaccato sarà, inoltre, garantita la complessiva continuità dello sviluppo professionale. Nell’ipotesi in cui sia previsto il premio variabile di risultato, in sede aziendale o di gruppo si stabilirà se detto premio debba essere corrisposto, al ricorrere delle condizioni, dall’impresa distaccante o dall’impresa distaccataria.
Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l’impresa fornisce preventivamente agli organismi sindacali aziendali, fatte salve le procedure di cui agli artt. 17, 20 e 21, una informativa per loro osservazioni, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa stessa, sulle motivazioni e sui trattamenti, nonché, in generale, sulla durata dello stesso, al fine di ricercare soluzioni condivise entro 10 giorni dalla predetta informativa.
Detta procedura è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, delle modalità di rientro degli interessati, nonché della complessiva continuità dello sviluppo professionale del lavoratore.
Qualora non siano raggiunte soluzioni condivise entro il predetto termine, l’impresa rende operativi i propri provvedimenti.
Art. 19 - Appalti
All’atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, l’impresa committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l’impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
L’impresa committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli organi di coordinamento e alle rappresentanze sindacali aziendali per quanto di competenza, la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
L’impresa committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell’impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell’impegno di cui sopra.
L’impresa che decide un appalto che riguarda attività complementari e/o accessorie ad imprese od enti esterni all’area contrattuale, così come indicato all’art. 3, ovvero ad imprese, anche facenti parte del gruppo bancario, con sede all’estero, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali ex art. 24 del presente contratto, i quali possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi per la riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).
Entro tre giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni sindacali nazionali possono chiedere all’ABI di esaminare la questione in sede nazionale. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che ha la durata di 10 giorni, al termine dei quali l’impresa può rendere operativa la decisione.
Art. 20 - Occupazione
Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le imprese, in presenza di tensioni occupazionali - anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali - forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare, anche nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004.
A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell’ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell’impresa. A questo fine valutano prioritariamente al ricorso al “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”, l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all’esodo anticipato volontario, l’uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il lavoro ripartito, la mobilità interna, i distacchi di cui all’art. 18, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all’art. 2103 c.c. Nell’ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati.
Qualora l’impresa faccia parte di un gruppo bancario e la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro, si dà luogo - su richiesta di una delle Parti - ad incontri a livello di capogruppo per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che l’impresa interessata faccia ricorso alle previsioni di legge di cui al comma 1.
La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 50 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione diretta.
Art. 21 - Confronto a livello di gruppo
Il confronto a livello di gruppo deve articolarsi in momenti d’informazione, consultazione e di negoziazione in relazione alle ricadute derivanti dai processi di ristrutturazione delle imprese del gruppo. Al riguardo è stabilito quanto segue.
Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) che coinvolgano due o più imprese facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all’art. 17 ovvero all’art. 20 a seconda dell’esistenza o meno di tensioni occupazionali - in unico grado - direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le Parti.
Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero e integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento, ai sensi dell’art. 25 dell’Accordo 7 luglio 2010; l’impresa ha facoltà di farsi assistere da ABI.
La negoziazione - che non riguarda gli assetti retributivi - può avere ad oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi di cui all’art. 18, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione.
Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull’applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo, la capogruppo illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione sindacale di cui al comma 3, integrata nel numero fino ad un massimo di 3 rappresentanti sindacali appartenenti alle imprese interessate dai piani industriali medesimi.
Art. 22 - Relazioni sindacali di gruppo
Fermi gli accordi di gruppo in essere, in considerazione della variabilità e diversificazione dell’organizzazione societaria dei gruppi bancari, la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo costituita ai sensi dell’art. 25 dell’accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali, o comunque costituite con apposite intese, possono definire specifici Protocolli di intesa, al fine di disciplinare le relazioni sindacali di gruppo e/o materie o parti di esse attribuite al secondo livello di contrattazione dal presente contratto, ovvero al fine di svolgere al medesimo livello le procedure sindacali demandate alla sede aziendale dagli artt. 51, 52, 72, 76, 86 e 90 del presente contratto, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali. Tali Protocolli di intesa esplicano i loro effetti nei confronti delle aziende facenti parte del Gruppo.
A tale livello possono essere esaminati congiuntamente anche i profili inerenti alla mobilità territoriale infragruppo, anche al di fuori dei casi di cui agli artt. 17, 20 e 21 del presente contratto.
In particolare, possono essere definite d’intesa fra le Parti di cui al primo comma le condizioni ed i criteri per l’erogazione del premio aziendale, nonché i relativi parametri, indicatori ed i conseguenti importi, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 48 e 52 del presente contratto.
Nei casi di cui ai commi che precedono, presso le singole aziende interessate, si procederà ad effettuare, periodicamente, con gli organismi sindacali aziendali, appositi incontri di verifica degli effetti applicativi delle intese raggiunte a livello di gruppo.
Art. 23 - Procedura in tema di orari di lavoro
L’impresa, nel corso di un apposito incontro, comunica preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l’orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell’ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l’indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all’utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
L’impresa - su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa - avvia una procedura di confronto - finalizzata a ricercare soluzioni condivise - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa stessa, per quanto attiene all’utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
Al termine della procedura l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori/lavoratrici.
Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell’andamento della banca delle ore.
Art. 24 - Nozione di unità produttiva e organismi sindacali aziendali
Ai fini dell’applicazione del presente contratto, per unità produttive si intendono quelle previste dall’art. 24 dell’Accordo 7 luglio 2010 sulle libertà sindacali; per organismi sindacali aziendali si intendono gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le rappresentanze sindacali aziendali della/e unità produttiva/e interessata/e di cui all’Accordo 7 luglio 2010. Si fa salvo quanto sarà concordato nell’ambito delle intese da definire in tema di rappresentanze sindacali unitarie.
Art. 25 - Nuove flessibilità e normative obsolete
In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell’impresa interessata intese:
per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);
per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standard di settore.
L’acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse Parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.
Le intese anzidette verranno realizzate fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
Prima di dar luogo ai relativi incontri, l’impresa interessata provvederà ad informare le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l’ABI.
Nei casi di cui alla lett. a), l’informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni.
Nei casi di cui alla lett. b), gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori/lavoratrici di cui al quarto comma. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà, nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale fra le Parti aziendali, con l’assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell’ABI, per una preliminare valutazione dell’argomento.
Art. 26 - Controlli a distanza
Le Parti stipulanti attiveranno, entro il 31 marzo 2013, una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 alla luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.
La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori entro 6 mesi dall’avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca di soluzioni condivise.
Art. 27 - Dichiarazioni delle Parti
Le Parti si danno atto che la materia relativa ai comitati aziendali europei (CAE) è disciplinata dal d.lgs. n. 113 del 22 giugno 2012 per le imprese ed i Gruppi di imprese di dimensione comunitaria.
In relazione a quanto sopra, le medesime Parti si danno atto che i Comitati Aziendali Europei costituiscono gli organismi attraverso i quali si sviluppano le attività di informazione e consultazione nei gruppi bancari di dimensioni comunitarie aventi “casa madre” in Italia ed auspicano che in tale ambito ci si ispiri a principi di sostenibilità e compatibilità ambientale e sociale.
Le Parti confermano che il modello di relazioni sindacali prefigurato dal presente contratto si completa con la dimensione territoriale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 16 dell’accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali, che ha inteso valorizzare le relazioni sindacali a livello territoriale con funzioni di informativa e consultazione per gli ambiti di competenza.
Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di bilateralità regolate, all’insegna dell’etica, del rigore e della trasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare).
Più in dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio nazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Osservatorio nazionale sulla produttività, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito - CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.
Le Parti costituiranno, entro il 31 marzo 2013, un’apposita Commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l’art. 5 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate.
Le Parti, fatto salvo quanto previsto al punto 5 che precede, si danno atto che le procedure di informazione e consultazione a livello aziendale e/o di gruppo previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, presentazione di piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano, ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al punto 5.
CAPITOLO III
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Art. 28 - Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate
I contratti di secondo livello di cui all’art. 6, comma 1, secondo alinea, hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia.
Le richieste di rinnovo devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi.
Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui al comma che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.
Fermo quanto previsto dall’Accordo 7 luglio 2010 per il caso in cui la contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione sindacale di gruppo, i contratti intervengono tra l’impresa - che può a tal fine richiedere l’assistenza dell’ABI - ed un’apposita delegazione sindacale costituita da un numero massimo di componenti che si determina in ragione di 5 moltiplicati per il numero di organizzazioni sindacali che hanno iscritti nell’impresa.
Il numero dei componenti la delegazione sindacale, come sopra determinato, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con i seguenti criteri:
2 componenti per ciascuna organizzazione sindacale che ha iscritti nell’impresa;
ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti di cui sopra - nel limite massimo di 3 - in proporzione alla rispettiva rappresentatività in azienda (numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%).
Della delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali esterni all’azienda nei limiti, per ciascuna organizzazione, di 1 nel caso di 2 componenti e di 2 nel caso di più componenti.
I nominativi dei componenti la delegazione devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell’impresa ad opera delle organizzazioni stesse.
Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire alle imprese e/o alle delegazioni sindacali aziendali l’assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire all’ABI e/o alle segreterie nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze.
La contrattazione di cui al presente articolo deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi: a tal fine si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate.
La contrattazione potrà avviarsi solo dopo che le Parti aziendali avranno comunicato all’ABI e alle segreterie nazionali dei sindacati stipulanti il presente contratto, di aver dato corso con esito positivo a tale verifica.
In caso contrario la verifica verrà compiuta dalle Parti nazionali, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali.
La procedura per l’esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi durerà - nell’ambito dei 3 mesi di cui al comma 3 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale).
Le materie demandate sono le seguenti:
premio aziendale, salvo quanto previsto all’art. 52;
garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro;
assistenza sanitaria;
previdenza complementare.
Nei contratti di cui al presente articolo vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
Per la presente tornata contrattuale, i contratti di cui al presente articolo non avranno decorrenza anteriore al 1° gennaio 2012 e scadranno il 31 dicembre 2014.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al presente articolo.
Dichiarazione Delle Parti
L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata.
Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio aziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumendo le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale.
Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le Parti.
Conseguentemente, le Parti auspicano che sia data pronta attuazione all’art. 26 del D.L. n. 98 del 2011.
In attuazione di quanto previsto dall’Accordo quadro 24 ottobre 2011, le Parti firmatarie definiscono, con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, in Euro 258,00 annui la misura dell’elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria.
Art. 29 - Efficacia dei contratti di secondo livello
I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/e e vincolano tutte le organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli organismi sindacali - legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti - che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti.
La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010.
Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livello previsti dal contratto nazionale.
Art. 30 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti - Controversie collettive aziendali
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati “intuitu personae”.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali sulle materie opzionate ai sensi dei contratti nazionali ABI e ACRI del 1994 e del 1995 per le quali non venga esercitata, entro il 30 settembre 2008, la revoca della predetta opzione.
È comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.
Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può chiedere un incontro da tenere in sede ABI entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con l’obiettivo di ricercare le possibili soluzioni, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali.
CAPITOLO IV
POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE
Premessa
Le Parti confermano che la strumentazione contrattuale in tema di politiche attive per l’occupazione è finalizzata:
a non disperdere il patrimonio umano e professionale dei lavoratori e delle lavoratrici;
a favorire l’occupazione stabile;
a favorire le esigenze di flessibilità delle imprese che operano in un mercato aperto e competitivo, anche internazionale.
In coerenza con tali obiettivi le imprese valuteranno con la massima disponibilità la possibilità di confermare in servizio, alla scadenza, i lavoratori/lavoratrici assunti con contratti di lavoro non a tempo indeterminato.
Resta fermo che nei confronti del medesimo lavoratore/lavoratrice ciascuna impresa non potrà ricorrere al contratto di apprendistato dopo aver utilizzato il contratto di inserimento, o viceversa.
Per il periodo di vigenza del presente contratto le imprese non utilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente, lavoro ripartito.
Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative convenute fra le Parti in materia di occupazione, le imprese potranno utilizzare gli altri strumenti di flessibilità nell’accesso al lavoro disciplinati da norme di legge e di contratto.
Le Parti, comunque, si incontreranno entro il 30 giugno 2013 per verificare gli effetti della Riforma del mercato del lavoro di cui alla l. 28 giugno 2012, n. 92.
Dichiarazione Delle Parti
Le Parti stipulanti auspicano che le imprese e i gruppi bancari dedichino, nell’elaborazione dei piani industriali, attenzione agli assetti, anche occupazionali, del sistema creditizio nel Mezzogiorno d’Italia.
Art. 31 - Fondo per l’occupazione
Allo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile, le Parti stipulanti il presente contratto convengono di istituire un Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito, con l’intento di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato.
La gestione del Fondo verrà assicurata per il tramite dell’Ente bilaterale nazionale Enbicredito.
Il Fondo sarà alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi dei dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del presente contratto, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti.
Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite, per un periodo sperimentale di 5 anni, da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 100, comma 2, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 56.
Il Fondo provvederà ad erogare alle imprese di cui sopra, per un periodo di 3 anni - e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo - un importo annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
giovani disoccupati fino a 32 anni di età;
disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori in mobilità;
donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e.
L’importo di cui sopra verrà erogato anche nei casi di assunzione o stabilizzazione di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione).
L’importo di cui al comma 5 verrà erogato dal Fondo direttamente all’impresa interessata, al superamento del periodo di prova da parte del lavoratore assunto.
Il Fondo potrà intervenire, con i criteri di cui sopra, anche in favore dei lavoratori interessati da una riduzione di orario in conseguenza dell’utilizzo da parte dell’azienda dei “contratti di solidarietà espansivi” di cui al punto 5 dell’Accordo quadro 8 luglio 2011 sul Fondo di solidarietà. In tal caso l’importo di cui al comma 5 è riconosciuto direttamente al lavoratore.
Un apposito gruppo di lavoro paritetico costituito tra le Parti stipulanti il presente contratto provvederà, entro 2 mesi dalla stipulazione, a stabilire, nel rispetto dei suddetti principi, quanto necessario per il funzionamento del Fondo.
Le Parti firmatarie definiranno, anche in funzione delle disponibilità del Fondo, il maggior importo annuo di cui al comma 5 nei casi di assunzione nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile. In appendice n. 11 è riportato il Regolamento del Fondo del 31 maggio 2012.
Art. 32 - Apprendistato professionalizzante
Premessa
In tema di apprendistato, le Parti intendono disciplinare prioritariamente l’apprendistato professionalizzante, ai sensi del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (“Testo Unico dell’apprendistato”), quale tipico contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
A tal fine, l’art. 11 dell’Accordo 19 gennaio 2012, di rinnovo del ccnl 8 dicembre 2007, ha previsto l’istituzione fra le Parti firmatarie di una Commissione paritetica per la revisione della disciplina contrattuale nazionale dell’istituto alla luce del citato d.lgs. n. 167 del 2011.
La Commissione ha concluso i suoi lavori in data 24 aprile 2012.
La nuova regolamentazione contrattuale troverà applicazione nei confronti del personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante a far data dal 26 aprile 2012.
Inquadramento
L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3ª area professionale di cui all’art. 93 ed alle corrispondenti norme dei contratti di secondo livello di cui all’art. 28.
Trattamento economico
In tema di trattamento economico, trova applicazione quanto previsto dall’art. 46 che segue, relativo all’attribuzione di un livello retributivo di inserimento professionale per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo.
Durata
Il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre anni.
In attuazione dell’art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 167 del 2011, in caso di malattia, infortunio o di altra causa di sospensione involontaria del rapporto, di durata tale da pregiudicare il percorso di qualificazione dell’apprendista e comunque superiore a 30 giorni, l’impresa può disporre il prolungamento del rapporto oltre la durata concordata, previa comunicazione all’interessato.
Costituzione
Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali.
Anzianità
Al termine del periodo di apprendistato, ove nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 167 del 2011, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ed il periodo di apprendistato è computato integralmente nella maturazione dell’anzianità di servizio e, limitatamente alla metà, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi.
Malattia e infortunio
In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l’impresa conserva il posto e, in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali, integra il trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore del lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il periodo di prova, per un periodo complessivo pari a:
6 mesi in caso di comporto c.d. secco,
8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria.
Raccomandazione
ABI invita le imprese a valutare con la massima disponibilità la possibilità di applicare agli apprendisti, affetti da patologie di particolare gravità, la previsione di cui all’art. 58.
Formazione
Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 167 del 2011 in tema di formazione di base e trasversale si condividono i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti:
nei confronti di ciascun apprendista l’impresa è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale ai fini contrattuali prevista per ciascuno degli standard professionali, individuati nell’allegato n. 8.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’impresa interessata, presso altra impresa del gruppo o presso altra struttura di riferimento, anche ricorrendo ai finanziamenti di FBA ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 167 del 2011. Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità e-learning od on the job;
il percorso formativo complessivo sarà declinato nel “piano formativo individuale”. Per l’intera durata del “piano formativo individuale” dovrà essere garantita - ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 167 del 2011 - la presenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate secondo quanto previsto nell’allegato n. 9, ove sono anche indicati i requisiti condivisi per riconoscere la “capacità formativa interna” di un’impresa;
per la formazione degli apprendisti le imprese articoleranno le attività formative in contenuti di base e trasversale, omogenei per tutti gli apprendisti, e contenuti di tipo professionalizzante, specifici in relazione alla qualifica professionale da acquisire.
In assenza di regolamentazioni regionali relative all’offerta formativa pubblica di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 167 del 2011, predisposte sentite le Parti sociali, le attività formative di base e trasversale, pari a 120 ore per la durata del triennio, dovranno perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto:
competenze relazionali:
saper valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
saper comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
saper analizzare e risolvere situazioni problematiche;
saper definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura organizzativa
competenze in materia di organizzazione ed economia:
conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa;
conoscere i principali elementi economici e commerciali dell’impresa;
conoscere le condizioni e i fattori di redditività dell’impresa (produttività, efficacia e efficienza);
conoscere il contesto di riferimento dell’impresa (forniture, reti, mercato, ecc.);
competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro:
conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
competenze in materia di sicurezza sul lavoro:
conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
conoscere i principali fattori di rischio;
conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di cui ai nn. 3) e 4) che precedono sarà - di massima - effettuata nel primo anno.
Le attività formative professionalizzanti, di durata pari a 80 ore medie per anno, e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistico/matematiche viene effettuato all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti dall’impresa.
Per ciascun profilo e standard professionale l’allegato n. 8 elenca le relative competenze tecnico-professionali - generali e specifiche - che l’apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto con le imprese creditizie, finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto al punto 7 del Protocollo 16 giugno 2004 sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario, secondo il quale: “(…) vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all’esercizio della propria attività”;
deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione effettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
al fine di consentire all’interessato conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti e tenuto conto delle previsioni del ccnl in tema di fungibilità, l’impresa può disporre il passaggio dell’apprendista da un percorso formativo ad un altro, fermi gli obblighi formativi complessivi previsti dalla normativa applicabile e la computabilità della formazione già effettuata.
Preavviso
In caso di risoluzione del rapporto da parte dell’impresa al termine del periodo di apprendistato ai sensi dell’art. 2118 c.c., spetta al lavoratore un preavviso di un mese, da riconoscersi tramite la corrispondente indennità sostitutiva.
Documentazione
Al termine del contratto di apprendistato, l’impresa rilascia ai lavoratori/lavoratrici la documentazione prevista dalla normativa di legge in materia.
Criteri di computo degli apprendisti
Gli apprendisti sono computati ai fini di quanto previsto dall’Accordo 7 luglio 2010 sulle libertà sindacali.
Rinvii
Per quanto non specificamente previsto dai comma che precedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del Capitolo X e di quant’altro incompatibile con tale tipologia contrattuale.
Ai sensi dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 167 del 2011, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato anche per la qualificazione o riqualificazione professionale dei lavoratori in mobilità, ivi compresi i soggetti che percepiscono le prestazioni di cui all’art. 11-bis, comma 1, lett. a), del D.M. n. 158 del 2000.
Agli apprendisti è data facoltà di partecipare a riunioni promosse, durante l’orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro, con le modalità previste dall’art. 71, commi 4 e 5.
In fase di prima applicazione del nuovo apprendistato, nell’ambito di un apposito incontro, l’impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali indicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri per l’espletamento della formazione, nonché circa la sussistenza degli elementi caratterizzanti la “capacità formativa interna” dell’impresa stessa.
Norma Transitoria
Ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 25 aprile 2012 continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 28 del ccnl 8 dicembre 2007 e dell’Accordo 23 giugno 2005.
Art. 33 - Somministrazione di lavoro
Il numero dei lavoratori/lavoratrici con contratto di somministrazione a tempo determinato utilizzati dall’impresa non può superare il 5% del personale dipendente dall’impresa medesima con contratto a tempo indeterminato. La predetta percentuale è pari all’8% per le imprese che occupino fino a 1.500 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, le Parti aziendali definiscono i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori/lavoratrici interessati di erogazioni correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati all’andamento economico dell’impresa (premio aziendale o premio variabile di risultato).
Ai sensi dell’art. 24 della medesima legge, i prestatori di lavoro interessati hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.
Art. 34 - Contratto di inserimento e contratto a termine
Il numero dei lavoratori/lavoratrici con contratto di inserimento utilizzati dall’impresa, in applicazione dell’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004 (in appendice n. 8), non può superare il 5% del personale dipendente dall’impresa stessa con contratto a tempo indeterminato. La predetta percentuale è pari all’8% per le imprese che occupino fino a 1.500 dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Fermo restando quanto enunciato nel secondo capoverso della Premessa al presente Capitolo, nel caso di successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore, i periodi di intervallo temporale di 60 e 90 giorni di cui all’art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 sono ridotti, rispettivamente, a 20 giorni e 30 giorni per le assunzioni a termine effettuate per le ragioni di cui agli artt. 1 e 5, comma 3, secondo periodo del citato d.lgs. n. 368 del 2001.
Art. 35 - Lavoro a tempo parziale
Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento, del quale si auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo nel settore del credito, per favorire l’occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale.
Normativa applicabile
Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:
Assenze e ferie
Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici il cui orario sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell’anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell’interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario.
Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che nel corso dell’anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell’anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.
Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il lavoratore/lavoratrice interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie.
La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall’art. 56.
Nelle giornate semifestive, i lavoratori/lavoratrici a tempo parziale osservano l’orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata.
Addestramento per i neo assunti
Le imprese provvedono ad un addestramento dei lavoratori/lavoratrici, appartenenti alle 3 aree professionali, assunti con contratto non a termine a tempo parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.
Nel caso in cui la durata giornaliera dell’addestramento superi il limite dell’orario ordinario dell’interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all’art. 106, del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti ai comma 14 e 15 che seguono.
Anzianità
Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.
Norma Transitoria
In relazione a quanto previsto dalla presente lettera c), nei casi in cui, per effetto di previgenti disposizioni contrattuali, siano stati valutati in proporzione al minor orario i periodi trascorsi a tempo parziale, l’impresa dovrà riconsiderare tali periodi per intero. Detta ricostruzione produrrà i propri effetti economici da una data comunque non anteriore al 1° agosto 1999.
Agevolazioni per motivi di studio
Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applicano, con l’esclusione delle previsioni relative ad assegnazioni a turni di lavoro, l’art. 61 del presente contratto, o le diverse norme aziendali opzionate, con i seguenti adattamenti:
ai lavoratori/lavoratrici che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell’interessato;
i permessi per motivi di studio spettanti al personale a tempo pieno vanno, espressi in ore, proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa.
Formazione professionale
Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applica l’art. 72 del presente contratto, proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett. a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico dell’impresa.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale
I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) possono essere concordati, tra l’impresa ed il lavoratore/lavoratrice, a tempo indeterminato ovvero a termine.
L’impresa, in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio o assumere lavoratori/lavoratrici a tempo parziale.
L’impresa - purché ciò risulti compatibile con le esigenze di cui sopra - accoglie prioritariamente le domande di quei lavoratori/lavoratrici in servizio con l’inquadramento necessario che, appartenendo all’unità produttiva in cui si è manifestata l’esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga, l’interessato può chiedere all’impresa che gli vengano forniti chiarimenti.
Le imprese favoriranno - ai fini della precedenza nell’accoglimento - le domande avanzate da lavoratori/lavoratrici che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità.
Le imprese comunicano agli organismi sindacali aziendali le posizioni di lavoro che, in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto a tempo parziale e rinnovano annualmente l’informativa in caso di variazioni.
Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare le seguenti percentuali, fermo quanto previsto al comma 24:
20% del personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio;
10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente contratto per le assunzioni dall’esterno.
Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del personale, comprensivo dei lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.
Prevalenza nelle mansioni
In deroga a quanto disposto dall’art. 90, comma 7, del presente contratto e ai fini ivi previsti, nei confronti del lavoratore/lavoratrice a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza, intendendosi per tale l’utilizzo nelle mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell’orario mensile dell’interessato.
Trattamento economico
Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennità, compensi vari, ex premio di rendimento e premio aziendale ovvero premio variabile di risultato) contrattualmente prevista per il lavoratore/lavoratrice ad orario intero con la stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa.
Se il lavoratore/lavoratrice è adibito ad attività per la quale è prevista l’indennità di rischio, la stessa gli viene corrisposta in proporzione alla durata dell’adibizione, con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell’indennità stessa.
L’indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta al lavoratore/lavoratrice a tempo parziale quando la sua adibizione a tali attività superi mediamente nella settimana la metà del normale orario giornaliero di un lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con il medesimo inquadramento.
Prestazione lavorativa e orario di lavoro
Ai quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le previsioni relative alla disciplina della prestazione lavorativa di cui all’art. 87.
Per le 3 aree professionali, l’orario del personale a tempo parziale - fermo quanto previsto al comma 24 - viene fissato secondo i seguenti criteri:
la durata settimanale dell’orario del personale a tempo parziale può essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti con distribuzione sia orizzontale, verticale o mista; per il personale appartenente alla 1ª area professionale o addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale, può risultare inferiore a 15 ore; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, l’orario settimanale può essere fissato nei limiti del lavoro a tempo pieno;
le prestazioni lavorative sono concordate fra l’impresa e il lavoratore/lavoratrice secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro a cadenza settimanale, mensile, annuale, nel rispetto in ogni caso di una prestazione giornaliera massima di 9 ore;
la distribuzione dell’attività lavorativa che comprenda anche la giornata di sabato e/o domenica può essere convenuta fra le Parti solo nei casi in cui detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa intesa con gli organismi sindacali aziendali;
ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale appartenenti alle 3 aree professionali vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orario ex art. 56 del ccnl 19.12.1994 (art. 53 per ACRI) e vengono attribuite, a far tempo, rispettivamente, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001, ulteriori riduzioni di orario proporzionate al minore orario effettuato, rispetto a quelle riconosciute al personale a tempo pieno (durata dell’orario settimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle citate norme; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, il computo viene effettuato proporzionando le riduzioni d’orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate mediamente prestate nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario;
le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente per le seguenti specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e con un compenso, per gli appartenenti alle tre aree professionali, corrispondente alla paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all’art. 106, del presente contratto:
operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;
assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa.
In alternativa al compenso per lavoro supplementare il lavoratore/lavoratrice può optare per fruire di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca delle ore di cui all’art. 106 del presente contratto.
È consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui all’art. 106 del presente contratto.
Chiarimento Delle Parti
Le Parti chiariscono che la paga oraria per le prestazioni supplementari deve corrispondere a quella del lavoratore a tempo pieno con lo stesso inquadramento.
Rotazioni
I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale e nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) a tempo parziale possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (sei anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato n. 5 al presente contratto) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.
La Direzione aziendale valuterà la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici.
Trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo parziale, il lavoratore/lavoratrice interessato viene assegnato - all’atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno - alla stessa unità produttiva.
L’impresa accoglierà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, le richieste del lavoratore/lavoratrice di ripristino del rapporto a tempo pieno prima della scadenza concordata, tenendo anche conto dell’eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dall’interessato.
Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, il lavoratore/lavoratrice - sempreché la prestazione a tempo parziale abbia superato i due anni - può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti motivati chiarimenti.
Nell’eventualità che l’impresa - tenendo anche conto della manifestata disponibilità del lavoratore/lavoratrice ad un eventuale trasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta - ritenga la domanda accoglibile, comunicherà all’interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l’interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre le proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno.
Comunque, le imprese considereranno l’opportunità di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale, prioritariamente rispetto all’adibizione di altro lavoratore/lavoratrice a tempo pieno alle stesse mansioni svolte dal lavoratore/lavoratrice a tempo parziale e nella stessa unità produttiva.
Assemblee
Qualora si presenti la necessità di indire assemblee fuori dei casi di cui agli accordi nazionali che regolano la materia, gli organismi sindacali aziendali cureranno di concordare con l’impresa le modalità, l’ora e il locale della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello.
Intese aziendali
Fermo quant’altro previsto nel presente articolo, fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono intervenire intese sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente contratto nazionale:
superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo parziale;
fissazione della durata settimanale dell’orario di lavoro del personale a tempo parziale in misura inferiore o superiore a quelle indicate ai comma 14 e 15;
ulteriori specifiche esigenze organizzative per l’effettuazione di prestazioni supplementari.
* * *
La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed in particolare ai fini del giudizio e dello sviluppo professionale e degli automatismi.
Art. 36 - Telelavoro
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilità nel lavoro e può favorire l’efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell’ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili.
Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall’adozione di strumenti informatici e/o telematici.
Tipologie
Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati da imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
presso il domicilio del lavoratore/lavoratrice;
in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
sotto forma di telelavoro mobile.
Costituzione del rapporto di lavoro
Le imprese possono assumere lavoratori/lavoratrici con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere.
Nel primo caso l’impresa deve precisare, all’atto dell’assunzione, l’unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione.
Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.
Prestazione lavorativa - Trattamento economico
La prestazione lavorativa del telelavoratore/lavoratrice si svolge nel rispetto dell’orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d’intesa tra l’impresa e il lavoratore/lavoratrice interessato.
Il telelavoratore/lavoratrice ha l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall’impresa, d’intesa con l’interessato. In caso di impossibilità il telelavoratore/lavoratrice è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all’impresa.
Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore/lavoratrice nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
L’impresa deve far conoscere al telelavoratore/lavoratrice le specifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione. L’interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.
Il telelavoratore/lavoratrice ha diritto, a parità di orario effettuato, al trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria attività con le modalità tradizionali.
Rientri in azienda - Formazione
L’impresa, per esigenze di servizio, può chiamare il telelavoratore/lavoratrice presso l’unità produttiva di appartenenza per il tempo necessario.
Devono concordarsi fra l’impresa e il lavoratore/lavoratrice rientri periodici in azienda.
L’impresa fornisce al telelavoratore/lavoratrice, una formazione adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione dei telelavoratori/lavoratrici.
Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l’impresa procede ad un opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell’ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento.
Diritti sindacali - Valutazioni e informative
I telelavoratori/lavoratrici hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori/lavoratrici che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori/lavoratrici alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le imprese istituiscono un’apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell’art. 25 della l. n. 300 del 20 maggio 1970, che gli interessati possono consultare fuori dell’orario di lavoro prestabilito.
I dati raccolti dall’impresa per verificare il rispetto dei doveri del telelavoratore/lavoratrice e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4 della l. n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.
L’impresa deve informare preventivamente l’interessato circa i criteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei controlli.
Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l’interessato.
Nell’ambito dell’incontro annuale l’impresa fornisce un’informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in impresa, etc.) e si rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell’applicazione della presente disciplina.
Postazioni ed attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro
Nel caso di telelavoro domiciliare, l’impresa provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l’impresa provvede comunque a dotare il lavoratore/lavoratrice delle attrezzature necessarie. La scelta e l’acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all’impresa che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell’installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in impresa del lavoratore/lavoratrice.
Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore/lavoratrice in comodato d’uso ex art. 1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti.
Nei confronti del telelavoratore/lavoratrice e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, tenendo conto delle specificità della prestazione.
Verifica della disciplina
La presente disciplina sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque in occasione dell’emanazione di un’eventuale legge in materia, anche in vigenza del presente contratto.
Art. 37 - Periodo di prova
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi (30 giorni per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 1ª area professionale, nonché per il personale addetto a mansioni operaie).
Al lavoratore/lavoratrice in prova si applicano le disposizioni del presente contratto, con le eccezioni previste dai comma seguenti.
Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere senza preavviso.
Nel caso di recesso ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice, devono essere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestato, computando, a tal fine, come mese intero l’eventuale frazione dello stesso. Nell’ipotesi di recesso ad iniziativa dell’impresa dette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso.
Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in servizio.
Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa ovvero presso banche incorporate (o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari), per almeno tre mesi.
Non è ammessa l’assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.
CAPITOLO V
DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
Art. 38 - Obblighi delle Parti
Il personale, nell’esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
Il personale ha il dovere di dare all’impresa, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell’impresa stessa e le norme del presente contratto, e di osservare il segreto di ufficio.
L’impresa deve porre il lavoratore/lavoratrice in condizione di conoscere le procedure di lavoro predisposte dall’impresa stessa con riferimento specifico alle mansioni che il lavoratore/lavoratrice medesimo è, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante l’addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto.
Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l’orario di lavoro (con esclusione dell’orario di sportello) mediante apposite riunioni nell’ambito dei servizi o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono.
Le assenze debbono essere giustificate all’impresa senza ritardo.
Il personale deve comunicare con sollecitudine all’impresa ogni mutamento di residenza e domicilio.
Al personale è vietato in particolare di:
prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell’impresa, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell’impresa stessa o incompatibile con i doveri di ufficio;
accettare nomine od incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di lavoratore/lavoratrice bancario, ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge;
fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati;
allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
entrare o trattenersi nei locali dell’impresa fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio.
L’impresa può disporre che il personale inquadrato nella 1ª e nella 2ª area professionale, in relazione alle mansioni svolte ed al luogo di lavoro, indossi una tenuta di lavoro appropriata che l’impresa stessa fornisce all’interessato.
Per l’assunzione l’impresa può chiedere all’interessato il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi ed il certificato dei carichi pendenti.
Art. 39 - Servizio di cassa e gestione di valori
I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l’estrazione dei valori all’apertura dello sportello.
Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio dei valori, ha l’obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad esso affidati.
Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di previdenza o di assistenza se formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, alla Fondazione Prosolidar.
Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dall’impresa che, dopo aver sentito l’interessato, valuta i singoli casi anche in rapporto all’entità di tali deficienze.
Il personale di cassa, ferma restando la propria responsabilità individuale derivante dalle mansioni svolte, non risponde di banconote false la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature o mezzi di riconoscimento che l’impresa non abbia messo a disposizione dell’interessato; in mancanza di tali strumenti l’interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d’Italia o della Banca Centrale Europea.
Art. 40 - Reperibilità e intervento
L’impresa ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale necessario per l’estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all’utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
Al personale di cui al comma che precede spettano:
il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d’intervento;
€ 30,68 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di € 13,95;
limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con un minimo di € 18,42; per i quadri direttivi gli interventi effettuati vanno tenuti in considerazione ai fini dell’autogestione della prestazione lavorativa di cui all’art. 87.
L’impresa provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell’ambito dei lavoratori/lavoratrici designati dall’impresa stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.
Art. 41 - Lavoratore/lavoratrice sottoposto a procedimento penale
Il lavoratore/lavoratrice il quale venga a conoscenza, per atto dell’autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l’azione penale per reato che comporti l’applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all’impresa. Analogo obbligo incombe sul lavoratore/lavoratrice che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.
Qualora l’impresa in relazione a quanto previsto dall’art. 77, lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato.
L’impresa può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’allontanamento dal servizio del lavoratore/lavoratrice interessato per motivi cautelari.
L’allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dall’impresa per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.
La circostanza che il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall’impresa, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal comma 2.
Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all’intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.
Anche durante il periodo di allontanamento del lavoratore/lavoratrice dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l’impresa che per il lavoratore/lavoratrice medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all’art. 77.
Art. 42 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni
Qualora nei confronti del lavoratore/lavoratrice venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le eventuali sanzioni pecuniarie e le spese giudiziali, comprese quelle di assistenza legale, sono a carico dell’impresa, fermo restando il diritto dell’interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
La tutela di cui alla presente norma non si attua in presenza di azioni penali conseguenti a fatti o ad atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall’azienda ed in tutti i casi in cui il comportamento del lavoratore sia in conflitto con l’azienda stessa.
Nei casi di cui sopra, al lavoratore/lavoratrice che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.
Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del lavoratore/lavoratrice, l’onere dell’eventuale risarcimento è a carico dell’impresa.
Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell’art. 41.
Il lavoratore/lavoratrice che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all’impresa.
Le garanzie e le tutele di cui ai comma 1 e 4 si applicano al lavoratore/lavoratrice anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
Nota A Verbale
Le Parti stipulanti chiariscono che la tutela di cui al presente articolo, alle condizioni ivi stabilite, riguarda anche i dipendenti nei cui confronti sia esercitata azione penale relativa a fatti commessi nell’esercizio delle loro funzioni per l’adempimento di obblighi posti a carico della banca per antiriciclaggio, lotta all’usura, Mifid e privacy.
Art. 43 - Responsabilità civile verso terzi
In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.
Art. 44 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sono:
il rimprovero verbale;
il rimprovero scritto;
la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’impresa - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.
Resta fermo quanto previsto dall’accordo sull’esercizio del diritto di sciopero.
CAPITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 45 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione
Per il periodo di vigenza del presente contratto continua a trovare applicazione, relativamente alle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, la tabella in allegato n. 2 in vigore dal 1° dicembre 2010.
A far tempo dal 1° giugno 2012 e fino al 30 giugno 2014 si applicano gli importi di cui alla tabella allegata (all. n. 2) che vengono corrisposti, per 13 mensilità, ai lavoratori/lavoratrici sotto forma di elemento distinto della retribuzione (EDR).
Detti importi, pertanto non vengono computati ai fini degli istituti contrattuali nazionali, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale e di ogni altro trattamento aziendale. La tabellizzazione dell’EDR avverrà a far tempo dalla data del 1° luglio 2014 e secondo i criteri che verranno per tempo stabiliti dalle Parti.
Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle (all. n. 3).
Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.
* * *
La struttura della retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2000 è stata improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma è stata realizzata “a costo zero”, tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per gli effetti aziendali, prevedendo una struttura articolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilità, sulle quali è stato ridistribuito il premio annuale di rendimento nella misura standard di settore (misura utilizzata per la c.d. impresa tipo per il personale delle quattro aree professionali; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi 3° e 4° livello).
Le quote eventualmente eccedenti, per effetto di accordi aziendali, le misure di cui sopra sono state conservate aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data di stipulazione del contratto nazionale 11 luglio 1999, previo ricalcolo dell’importo annuale delle quote stesse con criteri analoghi a quelli utilizzati dal contratto medesimo. Tali quote, denominate “ex premio di rendimento”:
non sono suscettibili di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione;
sono riconosciute anche al personale assunto dopo il 1° novembre 1999 dalle imprese che non applichino un sistema di previdenza complementare nei confronti di detto personale nonché dei lavoratori/lavoratrici assunti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993;
non sono erogate in caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo.
Art. 46 - Livello retributivo di inserimento professionale
Allo scopo di favorire nuova occupazione secondo criteri di sostenibilità, al lavoratore/lavoratrice assunto, a far tempo dal 1° febbraio 2012, nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo, con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato, è attribuito uno stipendio nella misura mensile di € 1.679,89, per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione.
Quanto previsto dal presente articolo si applica anche al lavoratore/lavoratrice assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.
Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere, nei confronti dei lavoratori/lavoratrici di cui sopra che siano iscritti a forme di previdenza complementare aziendale, una contribuzione datoriale del 4% per 4 anni dalla data di assunzione, in considerazione della minor retribuzione e conseguente minor contribuzione obbligatoria.
Art. 47 - Tredicesima mensilità
Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l’erogazione per tredici mensilità.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso.
Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.
Art. 48 - Premio aziendale
Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nella contrattazione di secondo livello di cui all’art. 28 presso ciascun istituto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 22, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le Parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici dell’impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali; tale premio verrà parametrato in base all’inquadramento, tenendo anche conto degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.
L’accordo di cui al comma precedente deve essere raggiunto entro il mese di aprile dell’anno di riferimento. In mancanza di accordo entro tale termine, l’ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese di giugno dello stesso anno, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.
Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale possono utilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più parametri tra i seguenti indicatori depurati da componenti straordinarie positive o negative:
indicatori di redditività (ad es.: ROE, ROA, utile attività ordinarie su patrimonio, risultato lordo di gestione corretto per il rischio su totale attivo, etc.);
indicatori di efficienza (ad es.: costi operativi/margine di intermediazione, costi operativi/attività fruttifere, costo del lavoro/margine di intermediazione, costo del lavoro per dipendente, etc. - le voci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria - );
indicatori di produttività (ad es.: VAP, valore aggiunto per dipendente, margine di intermediazione per dipendente, fondi intermediati per dipendente, ricavi da servizi per dipendente, impieghi + raccolta per dipendente, etc. - le voci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria -);
indicatori di qualità definiti a livello aziendale;
indicatori di rischiosità (ad es.: sofferenze/impieghi, etc.);
indicatori di struttura (ad es.: raccolta indiretta/raccolta diretta, gestioni patrimoniali/raccolta, etc.).
L’attribuzione del premio aziendale può essere determinata attraverso un indicatore complessivo che può valutarsi, tra l’altro, in termini di:
un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;
scostamenti rispetto a valori predeterminati;
variazioni rispetto all’anno o a periodi precedenti;
percentuali di indici o di valori predeterminati.
Nel caso di utilizzo di più indicatori e/o parametri, questi possono essere opportunamente ponderati secondo le modalità definite a livello aziendale.
Le imprese che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo - al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni queste ultime laddove imputate al risultato ordinario - non daranno luogo all’erogazione del premio aziendale.
Il premio aziendale può essere determinato sulla base di indicatori relativi alle performance del gruppo e/o della capogruppo per le società controllate che, per vincoli di committenza o contrattuale con imprese o impresa del gruppo, svolgano per esse attività prevalente tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.
Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il periodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità o meno nel trattamento di fine rapporto - nell’ambito dell’ammontare complessivo del medesimo - viene definita a livello aziendale.
Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l’assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.
Relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.
In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo il premio aziendale non viene erogato.
Art. 49 - Indennità modali
L’indennità di rischio per il personale incaricato del servizio di cassa e della custodia pegni spetta nei casi, nelle misure mensili e con i criteri indicati nella tabella allegata (all. n. 5).
L’indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o a malattia.
Ai lavoratori/lavoratrici che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l’attribuzione dell’indennità di rischio, l’indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per il lavoratore/lavoratrice sostituito.
Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell’altezza) al di sotto del livello stradale spetta un’indennità nella misura indicata nell’allegato n. 3.
A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo, che prestino servizio in centri con popolazione superiore a duecentomila abitanti viene corrisposto mensilmente un concorso spese tranviarie nella misura indicata nella tabella allegata (all. n. 4).
Art. 50 - Buono pasto
A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo di cui all’art. 104, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto di € 1,81.
Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense aziendali.
Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto.
Art. 51 - Sistema incentivante
L’impresa può prevedere l’istituzione di premi incentivanti (anche sotto forma di stock option e stock granting), la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 48.
L’impresa stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).
Nella determinazione dei premi l’impresa deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti - sono oggetto di informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione. L’impresa si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise, nello spirito del Protocollo 16 giugno 2004. Trascorsi 10 giorni dall’inizio della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle Parti potrà chiedere che la procedura prosegua con l’assistenza di ABI e delle Segreterie nazionali dei Sindacati interessati. Al termine della procedura, della durata complessiva di 20 giorni, l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
L’impresa deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.
Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori/lavoratrici interessati.
Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’impresa saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali, nel corso del quale l’impresa stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati.
Chiarimento A Verbale
Le Parti stipulanti ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità e che i sistemi incentivanti siano coerenti con i principi contenuti nella direttiva n. 2004/39/CE sui Mercati di Strumenti Finanziari (MiFID) e nelle disposizioni di vigilanza in tema di compliance, nonché nelle disposizioni di Banca d’Italia o dettati dalle competenti Autorità internazionali relativamente alla componente variabile dei sistemi di remunerazione.
Raccomandazione
Le Organizzazioni sindacali raccomandano alle aziende che in occasione delle c.d. “campagne prodotto” si ispirino ai medesimi principi adottati per il sistema incentivante di cui al Chiarimento a verbale che precede.
Art. 52 - Premio variabile di risultato sostitutivo del premio aziendale e del sistema incentivante
Su iniziativa dell’azienda o della capogruppo, le parti aziendali o di gruppo, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 28 in tema di contrattazione di secondo livello, possono prevedere, in sostituzione del premio aziendale e del sistema incentivante di cui agli artt. 48 e 51, un unico premio variabile di risultato da determinare sulla base di criteri, concordati tra le parti, di produttività e/o redditività aziendale e/o di gruppo, nonché di altri obiettivi, anche di carattere qualitativo, generali o specifici per gruppi omogenei di posizioni lavorative, tenendo conto anche degli apporti professionali individuali.
Tale elemento retributivo dovrà presentare i caratteri di variabilità e di effettiva correlazione ai risultati dell’impresa in coerenza con quanto previsto dall’art. 5 dell’accordo quadro 24 ottobre 2011.
I criteri di determinazione dell’elemento retributivo di cui sopra, dovranno altresì rispettare i principi contenuti nelle disposizioni di Banca d’Italia o dettati dalle competenti Autorità internazionali relativamente alla componente variabile dei sistemi di remunerazione.
Raccomandazione Delle Organizzazioni Sindacali
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori raccomandano l’adozione dell’elemento retributivo denominato “premio variabile di risultato” e la preventiva condivisione dei criteri distributivi.
Art. 53 - Distinzione delle “piazze”
A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell’Istituto Nazionale di Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno.
CAPITOLO VII
RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E FERIE
Art. 54 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività
Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia.
Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.
Le imprese operanti nel Comune di Roma comunicheranno, preventivamente, agli organismi sindacali aziendali il numero di lavoratori/lavoratrici che nel Comune medesimo saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo. A tal riguardo le imprese daranno la precedenza - compatibilmente con le necessità operative - al personale che si sia dichiarato disponibile.
In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l’impresa ha facoltà di riconoscere, d’intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 55 - Ferie
Il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite.
Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come segue
-
con oltre 10 anni di anzianità
giorni 25 lavorativi
da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità
giorni 22 lavorativi
dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a 5 anni
giorni 20 lavorativi
(22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, 4° livello retributivo)
Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese; per i lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se l’assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo.
Quadri direttivi: A far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. I quadri direttivi assunti direttamente dall’impresa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. Ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’impresa, confermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l’impresa ed il lavoratore/lavoratrice.
L’impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.
Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il lavoratore/lavoratrice dimostri di aver sostenuto.
Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell’impresa, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il lavoratore/lavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.
Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.
Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su cinque.
Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito su sei giorni invece che su cinque, l’impresa valuta la possibilità di consentire al lavoratore/lavoratrice, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedì successivo.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore/lavoratrice che non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell’anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.
Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal lavoratore/lavoratrice immediatamente denunciati all’impresa.
Art. 56 - Permessi per ex festività
Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:
che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo;
che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio - 14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore/lavoratrice intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime - in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita nell’anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
Ai fini di cui al comma 1, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 il numero di permessi per ex festività dei quadri direttivi è ridotto di una giornata e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione.
Dichiarazione Delle Parti
Le Parti firmatarie, nel condividere l’obiettivo della coincidenza tra l’orario contrattuale e l’orario di fatto, sottolineano la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative e organizzative dell’impresa, la completa fruizione nell’anno di competenza delle dotazioni previste dal presente contratto per riduzioni di orario, banca delle ore, ex festività e ferie, evitando l’accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti.
Le imprese porranno in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento della finalità di cui sopra.
CAPITOLO VIII
POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE E SICUREZZA
Premessa
Le Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, della sicurezza e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli e coerenti, con un’attenzione ed un approccio globale ai fattori di rischio, nell’ambito delle relative norme di legge e contrattuali.
Art. 57 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale
Le assenze per brevi permessi retribuiti che l’impresa concede per giustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie annuali.
Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l’impresa può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico.
L’impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali e per lo svolgimento di attività di volontariato ai sensi del comma 1 dell’art. 69 del presente contratto, fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi.
Ai fini dell’applicazione dell’aspettativa non retribuita di cui sopra, le imprese accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e gli otto anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.
Le imprese valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.
In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie.
Art. 58 - Malattie e infortuni
In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice che abbia superato il periodo di prova per:
-
anzianità
mesi
fino a 5 anni
6
da oltre 5 anni e fino a 10 anni
8
da oltre 10 anni e fino a 15 anni
12
da oltre 15 anni e fino a 20 anni
15
da oltre 20 anni e fino a 25 anni
18
oltre i 25 anni
22
I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:
-
anzianità
mesi
fino a 5 anni
8
da oltre 5 anni e fino a 10 anni
10
da oltre 10 anni e fino a 15 anni
14
da oltre 15 anni e fino a 20 anni
18
da oltre 20 anni e fino a 25 anni
22
oltre i 25 anni
24
In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.
I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.
Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi.
Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.
I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie.
In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’impresa con deduzione di tutte le somme che il lavoratore/lavoratrice ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore.
Le imprese segnaleranno, con un mese di anticipo, ai lavoratori/lavoratrici interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.
Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il lavoratore/lavoratrice, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio.
Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.
I lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un programma terapeutico e di riabilitazione in applicazione delle disposizioni vigenti, possono fruire di un’aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero sociale.
Chiarimento A Verbale
Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al comma 3 per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare al lavoratore/lavoratrice, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo.
Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo).
Esempi a verbale:
Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita.
Un lavoratore/lavoratrice che, ai sensi della tabella di cui al comma 2, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.
Raccomandazione
ABI raccomanda alle imprese di valutare con la massima considerazione, ai fini di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei dipendenti affetti da patologie di analoga gravità.
Art. 59 - Maternità
Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, al lavoratore/lavoratrice compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.
Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.
Art. 60 - Obblighi di leva
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro, ma lo sospendono a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.
I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di anzianità, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di ferie, di malattia e di preavviso.
I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito allo stesso fine dall’impresa al dipendente anche per effetto di leggi od accordi in materia.
Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata.
Non riprendendo servizio entro detto termine, il lavoratore è considerato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.
Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due mensilità dell’ultimo trattamento economico percepito, ciascuna delle quali calcolata come segue:
per le aree professionali: 84,96% della voce stipendio;
per il 1° ed il 2° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio;
per il 3° livello dei quadri direttivi:
89,00% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999;
86,96% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado;
per il 4° livello dei quadri direttivi:
89,00% della voce stipendio;
86,96% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado.
Per quanto concerne, invece, gli scatti di anzianità, andrà corrisposta, per ogni scatto maturato, l’omonima voce “scatti di anzianità”, con l’esclusione pertanto dell’importo ex ristrutturazione tabellare”.
Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.
Chiarimento A Verbale
Le Parti si danno atto che gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, relativamente alla chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sono sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2005, in virtù di quanto previsto dall’art. 1929 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 61 - Lavoratori/lavoratrici studenti
In attuazione di quanto previsto dall’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori/lavoratrici studenti di cui al primo comma del citato articolo hanno diritto di ottenere, a richiesta, di essere assegnati, per coloro che sono adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o spostamenti di orario rispetto a quello normale di entrata e di uscita nei limiti previsti dal presente contratto.
Ai lavoratori/lavoratrici studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti - oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame - anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami qualora - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza - frequentino corsi di studio in località diversa. Inoltre, ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame.
Ai lavoratori/lavoratrici studenti che sostengono esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e di secondo grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle a carattere artistico, spetta, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo. In occasione dell’esame di laurea e di laurea magistrale, tale permesso spetta, secondo le anzidette modalità, rispettivamente nella misura di 5 e 3 giorni lavorativi.
Ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (comprese le scuole di qualificazione professionale) statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali - con esclusione di quelle a carattere artistico - oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta un permesso retribuito di 20 ore all’anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti delle scuole di istruzione secondaria. Tale permesso spetta per il numero di anni - più uno - di corso legale di studi previsto per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale.
È inoltre in facoltà dei lavoratori/lavoratrici di cui al precedente comma di ottenere - una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria di secondo grado, università: laurea e laurea magistrale) e, quindi, al massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 gg. di calendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno trenta giorni di anticipo.
I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai precedenti quarto e quinto comma possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico; in caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori/lavoratrici appartenenti alla stessa unità produttiva l’azienda è tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze - per motivi di studio - pari al 5% del numero di lavoratori/lavoratrici della stessa categoria stabilmente addetti all’unità produttiva medesima, dando la precedenza ai lavoratori/lavoratrici studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, ai lavoratori/lavoratrici con maggiore anzianità di servizio.
Ai lavoratori/lavoratrici che conseguono dopo l’assunzione la licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio di € 133,51.
Ai lavoratori/lavoratrici non laureati che conseguono dopo l’assunzione la laurea o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta, un premio nella misura di:
€ 136,35 al conseguimento della laurea;
€ 85,22 al conseguimento della laurea magistrale.
I lavoratori/lavoratrici sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.
Chiarimento A Verbale
Le Parti chiariscono che quanto previsto nel 2°, 3°, 4°, 5° e 8° comma del presente articolo trova applicazione ove si tratti di titoli di studio riconducibili ad una delle discipline che davano diritto al riconoscimento di anzianità convenzionali ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 54, 1° comma, lett. d) e 32, 1° comma, lett. d) dei ccnl ABI 19 dicembre 1994 e 22 giugno 1995, nonché negli artt. 98, 3° comma, e 58, 3° comma, dei ccnl Acri 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995, abrogate dall’art. 37 del ccnl 11 luglio 1999.
Impegno Delle Parti
Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l’impatto sulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell’ordinamento universitario.
Art. 62 - Borse di studio
Ai figli o persone equiparate - a carico dei lavoratori/lavoratrici secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure ed alle condizioni seguenti:
€ 74,89 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado;
€ 105,87 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;
€ 216,91 agli studenti universitari.
Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di € 51,65 e di € 77,47 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentano corsi di studio in località diversa.
Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, spettano:
agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado che abbiano superato l’anno scolastico di riferimento;
agli studenti universitari che abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d’esami dell’anno accademico di riferimento.
Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del dipendente - secondo i suesposti criteri - a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe.
La corresponsione delle provvidenze - che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico di riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento.
Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno del corso di laurea viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell’anno di iscrizione, un importo pari a € 116,20.
Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo alinea della presente norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto - entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello accademico di riferimento - un importo pari alla differenza tra quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.
La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste.
Impegno Delle Parti
Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l’impatto sulla normativa contrattuale di eventuali modifiche dell’ordinamento universitario.
Art. 63 - Assistenza sanitaria
Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali.
Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.
Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto.
Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
Art. 64 - Long Term Care
A far tempo dal 1° gennaio 2008 è prevista una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
Detta copertura è garantita per il tramite della Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito (Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a far tempo dal 1° gennaio 2012, a € 100 procapite a carico dell’impresa, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno (€ 50 fino al 31 dicembre 2011).
Specifiche intese fra le Parti regolano quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; modalità anche temporali del versamento).
Art. 65 - Modalità di attuazione dell’orario di lavoro extra standard nei casi di disagio sociale
Nell’adottare l’orario di lavoro extra standard le imprese terranno conto dell’eventuale richiesta - derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a “pendolarismo”, a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari portatori di handicap, o a ulteriori situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione - del lavoratore/lavoratrice interessato a:
non modificare il suo precedente orario di lavoro;
essere adibito alle prestazioni per le quali è stato adottato il predetto orario extra standard,
purché ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e sempreché l’interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l’inquadramento richiesto dal posto di lavoro resosi disponibile.
Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal Capitolo XIII.
Art. 66 - Videoterminali
Il lavoratore/lavoratrice addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d’ora.
I lavoratori/lavoratrici di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni presso servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, hanno diritto nella giornata - in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo - a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti di cui al comma 4 dell’art. 102.
In caso di accertata inidoneità del lavoratore/lavoratrice all’adibizione ai videoterminali, l’impresa adotterà gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.
Le previsioni del presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. Sono, comunque, fatti salvi gli effetti di quanto previsto dall’art. 94, ultimo comma, del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999.
Nota A Verbale
Ai fini dell’applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore/lavoratrice cui sia affidato in modo abituale o sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall’applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).
Art. 67 - Pausa per addetti ai centralini
A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa dall’impresa una pausa di mezz’ora nella giornata, divisibile anche in due periodi.
Qualora al centralino siano contemporaneamente adibiti più operatori, la pausa deve essere usufruita in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio; se al centralino è adibito un unico operatore, la pausa viene concessa ove risulti possibile la sostituzione dell’interessato nelle anzidette mansioni.
Detta pausa assorbe fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.
Art. 68 - Indennità per centralinisti non vedenti
L’indennità giornaliera per i centralinisti non vedenti prevista dalla legge n. 113 del 29 marzo 1985 è fissata in € 6, elevata ad € 7 in caso di settimana lavorativa distribuita su cinque giorni.
Art. 69 - Iniziative sociali
Volontariato
Considerato il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le imprese favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di cui alla sopra citata legge, nella fruizione - su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal contratto nazionale.
Tutela Della Dignità Delle Donne E Degli Uomini E Unioni Di Fatto
Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 29 maggio 1990, della Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, della Comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 relativa al quinquennio 2001-2005, nonché dei principi contenuti nel Trattato del 29 ottobre 2004 che adotta una Costituzione per l’Europa, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:
comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.
In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona.
Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente all’emanazione dei provvedimenti di legge in materia.
Con riferimento alle esigenze emerse nell’ambito del negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, concernenti l’impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono - considerato il carattere non settoriale della tematica - di seguire con attenzione l’evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.
Rispetto Delle Convinzioni Religiose
Le imprese cureranno, nell’applicazione delle norme del presente contratto in materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto dei lavoratori/lavoratrici che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Mobilità Nelle Aree Urbane
Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998, successivamente all’emanazione delle necessarie disposizioni attuative da parte delle competenti autorità ministeriali.
Provvidenze Per I Disabili
Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o persona equiparata a carico - secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell’apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di € 103,29.
Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea certificazione medica attestante, per l’anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.
CAPITOLO IX
MISSIONI
Art. 00 - Xxxxxxxx (Xxxxxx ed Estero)
Al personale inviato in missione compete:
per il personale delle aree professionali il rimborso delle spese effettive di viaggio in 2ª classe, seguendo la via più breve. Qualora il percorso per raggiungere la destinazione superi i 150 km, il viaggio viene effettuato in 1ª classe (ove esista). In caso di viaggio aereo, autorizzato dall’impresa, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica.
Per i quadri direttivi il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe od in aereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato dall’impresa;
il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell’interesse dell’impresa;
il trattamento di seguito indicato.
Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria. L’impresa può autorizzare il superamento della diaria nel caso di maggiori spese per il pernottamento.
Oltre il predetto limite temporale il lavoratore/lavoratrice può optare per il trattamento di diaria di cui all’allegato n. 7, ovvero il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente giustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di rimborso pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti spettante all’interessato. Qualora il rimborso spese risulti inferiore all’importo della diaria, al lavoratore/lavoratrice compete, in aggiunta a detto rimborso, la corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo. Nei confronti dei quadri direttivi il trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese.
Il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento. Ai fini di cui al comma precedente resta fermo che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di diaria per missioni di durata superiore alle 10 ore.
Nell’ipotesi di cui al comma 4 può essere concesso in casi particolari, il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria e sia ove venga prescelta la forma del rimborso a piè di lista. Con autorizzazione dell’impresa potrà essere effettuato il rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il pernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui l’alloggio sia fornito dall’impresa, la misura della diaria giornaliera è ridotta di un terzo.
Per i lavoratori/lavoratrici appartenenti alle aree professionali nel caso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è ridotto del 15% a partire dal 31° giorno, sempreché il lavoratore/lavoratrice abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso l’impresa procurerà, nei limiti del possibile, di effettuare detta comunicazione tempestivamente.
Per i quadri direttivi, nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni, la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15° giorno successivo all’apposita comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta riduzione non potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della missione.
Al personale inviato in missione all’estero, spetta, nel caso di superamento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza all’estero in relazione al mandato ricevuto, una diaria non inferiore alla metà di quella prevista dal presente contratto. Nei confronti dei quadri direttivi tale trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi 4 giorni di missione nel mese.
In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei casi in cui la distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice, non superi i 25 km (c.d. missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le disposizioni in atto.
Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d’intesa fra le Parti stipulanti, entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo.
Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente contratto sono indicati nell’allegato n. 7.
Chiarimento A Verbale
Le Parti stipulanti chiariscono che non si configura la fattispecie del “corto raggio” nell’ipotesi in cui il lavoratore/lavoratrice in trasferta effettua, nella medesima giornata, una pluralità di spostamenti che superano complessivamente i 50 km fra località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre i 25 km dalla residenza (abituale dimora) del lavoratore/lavoratrice stesso.
Raccomandazione
Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, l’ABI raccomanda alle imprese di adottare forme assicurative a favore dei lavoratori/lavoratrici che, a seguito dell’invio in missione disposto dall’impresa stessa, debbano fare uso del mezzo aereo.
CAPITOLO X
ADDESTRAMENTO - FORMAZIONE -
CRITERI DI
SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA -
VALUTAZIONE DEL
LAVORATORE/LAVORATRICE
Art. 71 - Addestramento
Le imprese provvedono ad un opportuno addestramento dei dipendenti nuovi assunti con contratto non a termine inquadrati nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), da tenersi di norma durante il periodo di prova e comunque entro il primo anno di servizio.
Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane, anche non continuative, per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo o a due settimane per i dipendenti inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), si svolge durante il normale orario di lavoro.
Durante l’addestramento, ove questo sia organizzato in corsi collettivi, è data facoltà ai dipendenti di cui sopra di partecipare a riunioni promosse, durante l’orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni, singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale dell’impresa, previa comunicazione alla Direzione aziendale competente del nominativo designato.
Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l’ordine di precedenza delle richieste comunicate alla Direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore, è riservata al dirigente di ciascuna organizzazione sindacale, mezz’ora cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad organizzazioni diverse.
Art. 72 - Formazione
Le Parti stipulanti ribadiscono che la promozione delle iniziative in materia di formazione rientra nell’ambito di Enbicredito.
* * *
Avuto riguardo ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua - il cui testo si riporta in appendice n. 9 al presente contratto - e fatto salvo quanto disciplinato in materia di formazione d’ingresso in relazione alle previsioni di legge, la formazione continua del personale:
rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia;
assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;
assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.
Pertanto, l’impresa promuove corsi di formazione professionale - nei confronti del personale in servizio con contratto non a termine - secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2000, delle seguenti previsioni:
un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro,
la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
A ciascun lavoratore/lavoratrice, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite.
Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’impresa, su richiesta dei lavoratori/lavoratrici, eventuali particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l’effettuazione.
La formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, anche nell’ambito di iniziative promosse tramite Enbicredito, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita.
Le eventuali ore di formazione non fruite dal lavoratore/lavoratrice nel periodo annuale o pluriennale, fissato ai sensi del presente articolo, potranno essere utilizzate nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo suindicato.
Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti aziendali. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora l’impresa apporti sostanziali modifiche in materia. Nell’ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti.
Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale.
All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell’ambito di quelle imprese che per la loro dimensione, per l’appartenenza ad un gruppo bancario, od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità.
Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le imprese organizzano - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.
Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle imprese per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici invitati a frequentarli è facoltativa.
Art. 73 - Sviluppo professionale e di carriera
Le capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per i lavoratori/lavoratrici e per l’efficienza e la competitività delle imprese bancarie.
Pertanto le imprese si impegnano a valorizzare e sviluppare le capacità professionali secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive delle imprese stesse, tenendo anche conto dell’evoluzione delle tecnologie, soprattutto informatiche, e dei bisogni formativi del personale.
Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite:
una formazione adeguata;
l’esperienza pratica di lavoro;
la mobilità su diverse posizioni di lavoro.
Detto sviluppo professionale terrà conto dei diversi apporti professionali connessi al differente inquadramento del personale e in connessione alla valutazione professionale del personale concorre allo sviluppo di carriera del personale stesso.
In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane l’impresa può prevedere, informandone gli organismi sindacali, percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedano sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.
Lo sviluppo professionale per gli appartenenti alla 3ª area professionale e per i quadri direttivi si realizza con i criteri riportati nelle rispettive Parti speciali.
Le Parti si danno atto che, fermo quanto previsto all’art. 59 in tema di reinserimento di lavoratrici/lavoratori assenti per maternità, l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia non pregiudica lo sviluppo professionale degli stessi.
Art. 74 - Criteri di valutazione professionale
Lo sviluppo professionale, in connessione alla valutazione professionale, concorre allo sviluppo di carriera del personale.
Le Parti nazionali convengono, a titolo esemplificativo, che idonei elementi di valutazione professionale - i cui contenuti vengono opportunamente individuati dalle imprese in relazione alle specifiche figure professionali, alla propria organizzazione, ai propri obiettivi strategici - sono i seguenti: competenze professionali, precedenti professionali, padronanza del ruolo, attitudini e potenzialità professionali, prestazioni.
Art. 75 - Valutazione del lavoratore/lavoratrice
L’impresa attribuisce annualmente al lavoratore/lavoratrice un giudizio professionale complessivo.
Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica motivazione, deve essere comunicato per iscritto al lavoratore/lavoratrice entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Il lavoratore/lavoratrice viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall’impresa e delle linee adottate dall’impresa stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.
Nei casi in cui le assenze del lavoratore/lavoratrice dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento - agli effetti degli automatismi, del premio aziendale, e dell’ex premio di rendimento e del premio variabile di risultato - all’ultimo giudizio conseguito dall’interessato.
L’eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e, il premio aziendale, il premio variabile di risultato, nonché l’elemento di garanzia retributiva, non vengono erogati in caso di giudizio di sintesi negativo.
Il lavoratore/lavoratrice che ritenga il complessivo giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare un proprio ricorso alla Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un dirigente dell’organizzazione sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.
L’impresa, sentito il lavoratore/lavoratrice entro 30 giorni dal ricorso, comunicherà le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.
Il lavoratore/lavoratrice, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere trasferito ad altro ufficio.
Art. 76 - Coinvolgimento sindacale
L’impresa, anche su richiesta degli organismi sindacali aziendali, comunica agli stessi - nel corso di un apposito incontro - gli indirizzi, i principi e i criteri che si intendono adottare per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso.
Gli organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e proposte nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui al comma che precede, fermo restando che al termine della procedura stessa l’impresa rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l’impresa intendesse apportare successivamente.
L’impresa, al termine della procedura, porta a conoscenza dei lavoratori/lavoratrici indirizzi, principi e criteri di cui sopra.
Le Parti aziendali concordano le modalità di verifica per l’applicazione dei principi e criteri suindicati.
CAPITOLO XI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 77 - Cause di risoluzione - Attestato di servizio
La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:
per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa o del lavoratore/lavoratrice per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa di cui all’art. 58 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc), nonché per invalidità permanente riconosciuta in base alla legge sull’assicurazione invalidità e vecchiaia;
per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa nei confronti del lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia;
per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
per dimissioni;
per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
per morte.
Quanto previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, commi da 4 a 7, si applica a tutti i lavoratori/lavoratrici delle imprese che occupino complessivamente più di 15 dipendenti.
L’impresa comunque rilascia al lavoratore/lavoratrice, all’atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività presso l’impresa, delle mansioni prestate e dell’inquadramento ricoperto e copia del conto di liquidazione.
Art. 78 - Preavviso
Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio.
In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 77, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 77, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
Art. 79 - Dimissioni
In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell’art. 77, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo diverso termine concordato e fermo che, comunque, al dimissionario compete l’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.
È in facoltà dell’impresa di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenza.
In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso.
In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore/lavoratrice ai sensi della lett. f) dell’art. 77, spetta al medesimo, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 77, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell’impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento:
con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità
con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità
Nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell’art. 77, il lavoratore/lavoratrice stesso, anziché al trattamento previsto nel comma precedente, ha diritto a quello previsto per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età.
Art. 80 - Contestazioni
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore/lavoratrice o agli aventi diritto, l’impresa è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell’impresa, se i fatti che l’hanno determinata hanno provocato danno materiale all’impresa, è possibile operare la compensazione ai sensi dell’art. 1252 c.c. tra quanto dovuto al lavoratore/lavoratrice e quanto al medesimo imputabile a titolo di risarcimento.
Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull’ammontare del danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’impresa stessa.
Art. 81 - Trattamento di fine rapporto
La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dai seguenti emolumenti.
Per le aree professionali:
stipendio;
scatti di anzianità;
importo ex ristrutturazione tabellare;
e, ove spettino, da
assegno temporaneo per gli apprendisti di cui all’art. 32;
assegno di cui all’art. 99, ultimo comma;
indennità di rischio;
indennità per lavori svolti in locali sotterranei;
concorso spese tranviarie;
indennità di cui all’art. 101, 3° comma;
indennità di turno diurno;
assegni di cui all’art. 110;
eventuale ex premio di rendimento aziendale.
Per i quadri direttivi:
stipendio;
tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti, l’indennità di rischio.
Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 70 e 88 o, comunque, corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in missione.
Nei confronti del personale già destinatario del contratto collettivo ACRI del 19 dicembre 1994 appartenente alle aree professionali in servizio alla data del 1° novembre 1999, continua ad applicarsi, in luogo del presente articolo, l’art. 45 del predetto ccnl.
Nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2014 il trattamento di fine rapporto dei lavoratori/lavoratrici è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare.
PARTE SPECIALE
QUADRI DIRETTIVI
CAPITOLO XII
QUADRI DIRETTIVI
Art. 82 - Definizione e inquadramento
La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.
Declaratoria - Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall’impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell’ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
Tali funzioni e compiti possono prevedere l’effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell’impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell’ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
Nell’ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell’ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);
i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
i preposti a succursale, comunque denominate, che - in una complessiva valutazione dell’assetto organizzativo dell’impresa - svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell’impresa nei confronti dei terzi nell’ambito dei poteri conferiti dall’impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l’erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell’unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall’impresa medesima.
Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto; il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi.
A tali fini va computato il personale appartenente almeno alla 3ª area professionale e al 3° livello retributivo (escluso l’ultimo alinea) della 2ª area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.
Le Parti stipulanti valuteranno la possibilità di individuare in sede nazionale ulteriori profili professionali esemplificativi.
Su richiesta di una delle Parti aziendali, possono essere individuati, tempo per tempo, con accordi aziendali gli inquadramenti relativi a nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione, nonché i relativi nuovi ruoli chiave correlati ai diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell’ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale.
Al quadro direttivo che abbia stabilmente espletato l’attività cui è correlata l’indennità di ruolo chiave per almeno 12 mesi - da computare a decorrere dall’assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione del presente contratto - verrà assicurato, in caso di revoca dell’incarico cui è correlata l’indennità stessa, un importo corrispondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile.
In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane, l’impresa può prevedere percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.
Nota A Verbale
Le Parti stipulanti confermano che l’assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 è computabile ai fini dell’eventuale ex premio di rendimento, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendali. Tale assegno non è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.
Art. 83 - Fungibilità - Sostituzioni
In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in impresa, può essere attuata la piena fungibilità - nell’ambito della categoria dei quadri direttivi - rispettivamente fra il 1°, il 2° e il 3° livello retributivo e fra il 2°, il 3° e il 4° livello retributivo. Nei confronti dei quadri direttivi di 3° e 4° livello cui sia stata attribuita l’indennità di ruolo chiave, la piena fungibilità può essere attuata solo rispetto ai livelli immediatamente inferiori.
Ai sensi dell’art. 6, l. n. 190 del 1985, in deroga - per questo specifico aspetto - all’art. 2103, 1° comma, c.c., l’assegnazione del lavoratore/lavoratrice alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente ai sensi dei precedenti comma, l’assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore/lavoratrice è stato chiamato ad esplicare.
Norma Transitoria
Per il periodo di vigenza del presente contratto la piena fungibilità nell’ambito della categoria dei quadri direttivi viene estesa tra il 1° ed il 4° livello retributivo.
Art. 84 - Trattamento economico
Fermo quanto previsto al cap. VI del presente contratto, le voci che compongono il trattamento economico dei quadri direttivi sono le seguenti:
stipendio,
scatti di anzianità,
importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità,
e, ove spettino:
“assegno ex intesa 8 dicembre 2007” di cui al comma 3 dell’art. 85;
“assegno ex intesa 11 luglio 1999” di cui alla norma transitoria in calce all’art. 85;
indennità varie (ad es., indennità di rischio, sotterraneo);
“assegno ad personam” derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999.
Art. 85 - Scatti di anzianità
A far tempo dal 1° novembre 1999, gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio al 3° o 4° livello retributivo dei quadri direttivi. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
Per il personale destinatario dei ccnl 19 dicembre 1994 e del ccnl 22 giugno 1995 (per ACRI 16 giugno 1995), in servizio rispettivamente al 19 dicembre 1994 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date appartenente al 1° ed al 2° livello dei quadri direttivi spettano nel numero complessivo massimo di 8; per il 3° e 4° livello dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti, nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina (v. tabella in all. n. 2).
Qualora in caso di passaggio al 3° livello della categoria dei quadri direttivi, che avvenga successivamente al 31 dicembre 2007, emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a € 3.000, l’impresa provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 8 dicembre 2007”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo.
Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
Nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 luglio 2014 non matura l’anzianità dei lavoratori/lavoratrici ai fini degli scatti di anzianità e dell’importo ex ristrutturazione tabellare.
Norma Transitoria
Per i passaggi dal 2° al 3° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi, avvenuti fino al 31 dicembre 2007, resta in vigore la previsione relativa all’assegno ex intesa 11 luglio 1999”, di cui all’art. 76, comma 3, del ccnl 12 febbraio 2005.
Art. 86 - Formazione e sviluppo professionale
Lo sviluppo professionale in questa area è finalizzato alla individuazione da parte dell’impresa di figure professionali - correlate ai diversi livelli di responsabilità - sia nelle attività espletabili nell’ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale. Ai fini del coinvolgimento sindacale in tema di sviluppo professionale si applica l’art. 76 del presente contratto.
L’impresa definisce - fatto salvo quanto previsto dall’art. 82 - ruoli chiave che possono essere raggruppati in aggregazioni omogenee di competenze, sia specialistiche che di gestione e/o coordinamento e/o controllo di risorse tecniche e umane, con particolare riguardo alle esigenze di mercato e commerciali, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.
In particolare, la formazione in questa area deve risultare coerente rispetto ai predetti ruoli di riferimento, con specifica attenzione allo sviluppo delle competenze gestionali, di coordinamento e di attuazione integrata dei processi produttivi e/o organizzativi.
Art. 87 - Prestazione lavorativa
La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario.
La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative.
L’impresa valuta la possibilità di corrispondere al quadro direttivo un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno. Tale valutazione avviene nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 74 e 75. Nel corso dell’incontro annuale di cui all’art. 12 l’impresa fornisce un’informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in materia.
La predetta erogazione può essere corrisposta a cadenza annuale, alla data prevista per l’erogazione del premio aziendale o del premio variabile di risultato.
La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali occasioni l’impresa esenterà, correlativamente, l’interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni.
Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all’allegato n. 3. Ai quadri direttivi che svolgono attività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.
In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e l’impresa.
Su richiesta di una delle Parti stipulanti, le organizzazioni sindacali e l’ABI si impegnano ad effettuare gli opportuni interventi.
Chiarimenti A Verbale
Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, sottolineano la rilevanza dell’autogestione della prestazione lavorativa - il rigido controllo della quale non è compatibile con le caratteristiche della categoria - anche quale fattore di responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i “tempi” della propria attività di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell’impresa.
Le Parti condividono, altresì, che una corretta applicazione della presente disciplina non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a rendere effettiva l’autogestione della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori/lavoratrici interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure professionali (ad es., quadri direttivi preposti a succursali) per le quali possono riscontrarsi oggettive difficoltà. A tal fine, le imprese esamineranno eventuali proposte degli organismi sindacali aziendali.
Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.
Art. 88 - Trasferimenti
L’impresa, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 47 anni di età ed abbiano maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso. La disposizione che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali, comunque denominate.
Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene disposto dall’impresa con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il dipendente che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri lavoratori/lavoratrici, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini - restando il trasferimento operativo - il quadro direttivo beneficerà di un’erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.
Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’art. 70;
il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 70 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 60 giorni.
al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come previsto alla lettera a) dell’art. 70;
il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
la diaria nella misura prevista in allegato n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di lista di cui all’art. 70 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 120 giorni, più tante diarie - pari al 60% della misura prevista in allegato n. 7 - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco.
L’impresa, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l’alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell’art. 1 del d.m. 30 dicembre 2002 (recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale).
Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento.
L’alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza.
L’impresa provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del quadro direttivo che è tenuto, per effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 77, a lasciare libero l’immobile di cui ai precedenti comma e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle dei comma 11 e 12.
Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a:
una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico;
quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico.
Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti criteri:
per il 1° e 2 ° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio;
per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; 86,96% dell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relative alle ex maggiorazioni di grado;
per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96% dell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado;
per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta la sola voce “scatti di anzianità”, per ogni scatto maturato, con l’omissione quindi dell’importo ex ristrutturazione tabellare”.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 77, l’impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla data dell’ultimo trasferimento e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale.
Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un’unica località.
Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro direttivo. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del medesimo, l’impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.
Quanto previsto al comma 5 non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine.
Dichiarazioni Delle Parti
I trattamenti di cui al punto 1 del comma 4 ed al 1° alinea del comma 9 trovano applicazione anche nei confronti dell’interessato che, pur prendendo dimora nella località in cui è stato trasferito, non cambi formalmente residenza, avendo lasciato nella località di provenienza il proprio nucleo familiare.
Le imprese - compatibilmente con le esigenze operative e di servizio e con le caratteristiche complessive della figura professionale del quadro direttivo - continueranno a prendere in considerazione quelle specifiche situazioni personali dei medesimi che risultino particolarmente meritevoli di attenzione.
La disciplina di cui al presente articolo potrà formare oggetto di revisione anche in vigenza del contratto ove dovesse cambiare la normativa legislativa in atto sulle locazioni degli immobili urbani.
Raccomandazione
L’ABI raccomanda alle imprese di tenere in considerazione anche i casi in cui il quadro direttivo di cui al punto 2 del comma 4 del presente articolo, sia impossibilitato a trasferire con immediatezza, per giustificati motivi obiettivi, il proprio nucleo familiare.
In tal caso, in considerazione della transitorietà della situazione, troverà applicazione quanto previsto al punto 1, lett. a), b) e d) del predetto comma 4, ferma restando l’eventuale integrazione con i rimborsi di cui alle lett. a), b), c) e d) - limitatamente alle diarie per i familiari - di cui al successivo punto 2 laddove nel corso di due anni dall’avvenuto trasferimento, il quadro direttivo interessato trasferisca anche il proprio nucleo familiare. In questa ipotesi, l’una tantum eventualmente già percepita nella misura di cui al 1° alinea del comma 9 verrà integrata alla misura dell’alinea successivo.
Art. 89 - Legge n. 223/1991
Resta chiarita l’applicabilità della legge n. 223 del 1991 a tutto il personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi (dal 1° al 4° livello retributivo).
PARTE SPECIALE
AREE PROFESSIONALI
CAPITOLO XIII
AREE PROFESSIONALI
Art. 90 - Inquadramento del personale
I lavoratori/lavoratrici destinatari della presente Parte speciale sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi previsti dagli articoli che seguono.
La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale.
I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.
In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori/lavoratrici conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l’impresa può attribuire al lavoratore/lavoratrice, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.
Ove al lavoratore/lavoratrice vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l’interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione.
Al lavoratore/lavoratrice al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell’ambito della medesima area professionale è riconosciuto l’inquadramento nel livello corrispondente all’attività superiore, sempre che quest’ultima sia svolta - laddove previsto - con continuità e prevalenza, secondo i criteri che seguono.
Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera convenzionalmente adibizione “continuativa e prevalente” - laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali - l’utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).
Per quanto non previsto in sede nazionale in materia di inquadramento del personale vale quanto stabilito nei contratti di secondo livello di cui all’art. 28 per quel che attiene ai profili professionali già identificati nei contratti stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati nel presente contratto. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori/lavoratrici contenute nei medesimi contratti di secondo livello.
Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle Parti. La regolamentazione di cui sopra potrà essere effettuata di volta in volta, o anche in contestualità con le contrattazioni aziendali.
Chiarimento A Verbale
Le Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nel presente articolo, chiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla fungibilità nell’utilizzo del personale, globalmente connesse agli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.
Art. 91 - 1ª Area professionale
Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, con continuità e prevalenza, attività semplici, per l’esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze di tipo elementare.
I profili professionali riconducibili, in via esemplificativa, nella presente area sono quelli di: personale di pulizia, personale di fatica e custodia, personale di guardiania.
Al personale addetto alla guardiania notturna spetta - in aggiunta al trattamento economico proprio dell’area professionale di appartenenza - una indennità mensile nella misura stabilita in allegato n. 3.
Art. 92 - 2ª Area professionale
Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere - con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione - in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d’ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale.
Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi relativi ai tre livelli retributivi nei quali si articola la presente area professionale:
Profili Professionali Esemplificativi - 2° Area Professionale
1° livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli:
addetti ai servizi di sportello per la contazione, l’ammazzettamento, la cernita ed il trasporto di valori;
addetti al servizio di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza;
addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di anticamera, nonché ai servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico e durante il normale orario di lavoro;
addetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e moduli, fermo quanto previsto al 3° livello retributivo, primo alinea, della presente area professionale;
addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti;
addetti a custodia e vigilanza ai sensi del comma 10 e seguenti dell’art. 109 nonché ai compiti di cui al comma 5;
addetti in via continuativa e prevalente:
alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli;
a compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area ed al 1° livello retributivo della 3ª area professionale;
all’archivio, all’economato, alla spedizione, ai microfilms, con responsabilità proprie dell’area di appartenenza;
alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax ed apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area professionale;
i lavoratori/lavoratrici che, nell’ambito delle specialità di mestiere esemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via continuativa e prevalente - anche in collaborazione con altri appartenenti al presente livello, oppure coadiuvando appartenenti al 3° livello della presente area professionale - lavori di normale difficoltà di esecuzione per l’allestimento, la conduzione, l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine, impianti o strutture di qualsiasi tipo, ovvero per l’individuazione di guasti di facile riparazione.
In via esemplificativa rientrano tra le predette attività quelle di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo, legatore, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere, giardiniere nonché altre attività artigianali dirette alla costruzione, riparazione, manutenzione, etc. di attrezzi e beni.
Presso le succursali i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo possono essere adibiti, naturalmente entro il limite del normale orario di lavoro, al servizio di pulizia leggera ove non esista apposito personale per questo servizio.
2° livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti alle attività di cui agli alinea da 1 a 7 del 1° livello retributivo, che svolgano anche funzioni di coordinamento di più addetti al medesimo 1° livello.
3° livello retributivo - Profili
In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti in via continuativa e prevalente:
alla compilazione di documenti contabili, moduli, distinte o a riepilogazioni, e relative spunte, di scritture contabili - esclusi i lavori di quadratura - sulla base di elementi comunque già prefissati e/o predisposti, al di fuori dei casi di cui al 4° alinea del 1° livello della presente area;
a compiti comportanti l’aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dei dati;
alla cassa, per coadiuvare il cassiere nei relativi compiti, salvo il caso in cui tale adibizione comporti, in via esclusiva, l’espletamento delle attività di cui al primo alinea del 1° livello della presente area;
alla spedizione per lo svolgimento dei seguenti compiti: abbinamento di assegni o documenti alle lettere accompagnatorie quando pervengano alla spedizione separatamente e non siano fra loro collegabili mediante contrassegno; amministrazione dei valori bollati (ivi compresa la gestione delle macchine affrancatrici); determinazione del porto dei plichi;
all’archivio con compiti di selezione e catalogazione e conservazione di pratiche e/o documenti;
all’economato e/o ai magazzini con compiti di tenuta dei documenti di carico e/o scarico di stampati, cancelleria, valori bollati, microfiches e dischi ottici e/o materiale vario d’economato, delle relative registrazioni, della compilazione di ordinativi e/o richieste;
ad apparecchiature utilizzate nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” o ad altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico;
alle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di centralinista;
ai centralini telefonici in qualità di operatore;
alle telescriventi con compiti comportanti la semplice trasmissione di messaggi;
ai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni tecniche professionalmente acquisite e che svolgano attività proprie del presente livello;
a compiti di infermiere;
ai compiti inerenti al servizio della stanza di compensazione, ivi compreso il lavoro di preparazione dei recapiti (con esclusione di coloro che sono soltanto incaricati della presentazione e del ritiro dei recapiti stessi);
i lavoratori/lavoratrici che, in aggiunta alle competenze di cui all’ultimo alinea del 1° livello della presente area, in quanto muniti di preparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento professionale, ovvero in ragione di una corrispondente esperienza pratica di lavoro, eseguano in via autonoma, nell’ambito delle specialità di mestiere ivi esemplificativamente indicate, anche lavori di particolare qualificazione professionale, quali, ad esempio, installazione, complesse manutenzioni o complesse riparazioni di centrali telefoniche ed elettriche, di gruppi frigoriferi, di apparecchiature di regolazione automatica, di impianti ed apparecchiature interne di sicurezza.
Art. 93 - 3ª Area professionale
Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall’impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.
Nell’ambito della predetta declaratoria generale:
nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici;
nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell’ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell’ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.
Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi:
Profili Professionali Esemplificativi - 3° Area Professionale
1° livello retributivo - Profili
cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori;
addetti all’incasso degli effetti, delle bollette e similari;
addetti a compiti comportanti l’autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;
addetti ai “terminali” nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” - e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore centrale - in quanto svolgano compiti che richiedano l’autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l’elaboratore centrale;
operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;
addetti ad attività proprie dell’area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua straniera.
4° livello retributivo - Profili
preposti dall’impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;
lavoratori/lavoratrici che vengano stabilmente incaricati dall’impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati.
Fermo quanto previsto al comma 4, 3° alinea dell’art. 82, per quanto riguarda le succursali ad operatività ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, si applica - fatte salve diverse determinazioni nelle sedi aziendali in considerazione di situazioni particolari - quanto segue:
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N. addetti complessivo |
Inquadramento del preposto |
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1 |
3ª A - 2° livello |
succursali |
2 |
3ª A - 3° livello |
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3-4 |
3ª A - 4° livello |
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N. addetti complessivo |
Inquadramento del preposto |
succursali ad operatività ridotta |
1 |
- |
2 |
3ª A - 2° livello |
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3-4 |
3ª A - 3° livello |
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almeno 5 |
3ª A - 4° livello |
Ai fini del presente articolo va computato il personale appartenente alla presente area professionale e al 3° livello retributivo (escluso l’ultimo alinea) della 2ª area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.
Art. 94 - Trattamento economico
Fermo quanto previsto al cap. VI del presente contratto, le voci che compongono il trattamento economico del personale delle aree professionali sono le seguenti:
stipendio,
scatti di anzianità,
importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità.
e, ove spettino
indennità varie (indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese tranviarie, etc.).
Art. 95 - Scatti di anzianità
A far tempo dal 1° novembre 1999 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto in tutti i casi di assunzione. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
Per il personale in servizio al 19 dicembre 1994 resta confermato il numero massimo complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tale data spettano nel numero complessivo massimo di 8 (v. tabella in all. n. 2).
Nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 luglio 2014 non matura l’anzianità dei lavoratori/lavoratrici ai fini degli scatti di anzianità e dell’importo ex ristrutturazione tabellare.
Art. 96 - Sviluppo professionale
Lo sviluppo professionale per il personale della 3ª area viene perseguito in prima istanza tramite formazione di base (conoscenze generali relative al funzionamento dell’impresa, ai prodotti e servizi, alle procedure produttive e distributive; sviluppo di capacità di relazioni commerciali con la clientela).
A tale fase ne seguirà una più avanzata opportunamente integrata con esperienze pratiche di lavoro e mobilità su diverse posizioni di lavoro finalizzata ad accrescere nel lavoratore/lavoratrice le competenze (specialistiche e/o commerciali e/o di coordinamento gerarchico).
Particolare attenzione sarà dedicata alla modulazione di progetti di sviluppo professionale per i profili più elevati della 3ª area, allo scopo di favorire la possibilità di accesso a ruoli di maggior rilievo anche facenti parte della categoria dei quadri direttivi.
Art. 97 - Rotazioni
I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie), anche al fine di favorire l’accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo 3 anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato n. 5) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.
La Direzione aziendale accoglierà la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l’interessato anche nell’ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, succursale).
Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro 3 mesi dalla relativa presentazione, l’interessato può chiedere alla Direzione aziendale competente che gli vengano forniti motivati chiarimenti.
I lavoratori/lavoratrici di cui al comma 1 hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta.
L’impresa è tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale inquadrato nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante.
Le domande sono accolte secondo l’ordine di presentazione.
Art. 98 - Sostituzioni
L’impresa può incaricare il lavoratore/lavoratrice di sostituirne altro di livello retributivo superiore anche se di diversa area professionale. In tal caso l’interessato ha diritto, dopo un periodo di tre mesi di servizio, comunque distribuiti nel corso di un semestre, purché vi siano almeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo, al livello retributivo corrispondente ai compiti che effettivamente è stato chiamato ad esplicare.
Tuttavia i sostituti dei lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto acquisiscono il livello retributivo superiore, anche se di diversa area professionale, solo nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell’assente e comunque non prima di 6 mesi dall’inizio della sostituzione. Quando si tratti di sostituzione di lavoratore/lavoratrice di livello superiore (esclusi i passaggi dal 1° al 2° livello della 2ª area professionale e quelli nell’ambito della 3ª area professionale), anche se di diversa area, il sostituto ha diritto, dopo 9 mesi dall’inizio della sostituzione, al livello corrispondente alle mansioni che effettivamente è stato chiamato ad esplicare, anche se non intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dell’assente.
Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente ai sensi dei precedenti comma, rispettivamente, l’assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore/lavoratrice è stato chiamato ad esplicare, oppure la differenza di retribuzione in base all’art. 99.
La norma di cui sopra non riguarda le imprese presso le quali le sostituzioni in oggetto avvengano mediante l’assegnazione dell’incarico a determinati lavoratori/lavoratrici a condizioni nel complesso più favorevoli di quelle indicate nel comma precedente.
Art. 99 - Retribuzione in caso di inquadramento superiore
In caso di passaggio del personale inquadrato nella 3ª area professionale, al 1° o al 2° livello dei quadri direttivi, nonché dell’appartenente al 3° livello retributivo della 2ª area professionale al 1° livello retributivo della 3ª area professionale, all’interessato vengono attribuiti:
lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito;
lo stesso numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare maturati all’atto del passaggio, nelle misure previste per il nuovo inquadramento.
Nei casi di passaggi diversi da quelli previsti dal comma 1, all’interessato vengono attribuiti:
lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito;
un numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare - nelle misure previste per il nuovo inquadramento - per un importo che risulti complessivamente il più vicino alla cifra che l’interessato ha maturato globalmente allo stesso titolo nell’inquadramento precedente.
Nei casi di passaggi di cui al comma 1 al lavoratore/lavoratrice che fruisca prima del passaggio di un numero di scatti superiore all’anzianità di servizio effettiva e convenzionale spettanti in base alle norme contrattuali o regolamentari in vigore, in luogo delle disposizioni di cui al primo comma si applica quanto previsto dal comma 2.
In tutti i casi di passaggio a livello superiore il numero di scatti di anzianità da riconoscere all’interessato non deve, comunque, superare quello spettante ai lavoratori/lavoratrici del livello nel quale il medesimo viene inquadrato e che abbiano - in applicazione della disciplina collettiva di cui al comma precedente - pari anzianità di servizio e convenzionale. Resta, altresì, fermo che agli effetti del successivo scatto di anzianità viene riconosciuta l’anzianità già maturata, a tali fini, nel livello di provenienza.
L’eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore/lavoratrice, rispetto al trattamento determinato secondo le norme di cui ai comma precedenti, viene mantenuta come assegno “ad personam” assorbibile con successivi scatti di anzianità e/o passaggi di livello retributivo.
Art. 100 - Orario settimanale
L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale di cui agli artt. 3 e 4), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
A far tempo dal 1° gennaio 2000, il lavoratore/lavoratrice all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per:
fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al comma 1, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
La riduzione di orario di cui al 2° alinea del comma 2 non va decurtata in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
comprendente la domenica;
in turni;
di cui all’art. 101, comma 4.
Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
A far tempo dal 1° gennaio 2001 viene riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d’orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore/lavoratrice, previo preavviso alla competente Direzione, nell’arco dell’anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un’ora.
Al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di cui in allegato (all. n. 3) - non cumulabile con eventuali indennità di turno e indennità di cui al comma 3 dell’art. 101 - per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.
In via sperimentale, per gli anni 2012-2016 la dotazione di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l’occupazione. Per il medesimo periodo non trova applicazione il primo alinea del comma 2. Analoga riduzione si applica nei confronti dei lavoratori a tempo parziale sulla dotazione di cui all’art. 35, comma 15, lett. d), del presente contratto.
Art. 101 - Orario giornaliero
L’impresa ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello:
un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici;
un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’impresa;
articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese.
Per le attività di cui all’art. 2 - sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi - il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.
Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ai lavoratori/lavoratrici compete l’indennità giornaliera di cui all’allegato n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all’art. 103, comma 4 e 9, ai lavoratori/lavoratrici compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno diurno di cui all’allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall’impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generali.
Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, 2° alinea.
Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al presente articolo restano, inoltre, esclusi il personale necessario per l’operatività nei casi di cui all’art. 103, (salvo quanto previsto al relativo comma 3), nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all’art. 102.
Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 2% di cui al comma 1, terzo alinea) e di quella prevista per l’orario multiperiodale non può risultare “in flessibilità” più del 18% del personale dipendente dall’impresa.
Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più imprese dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività (quali banche specializzate in “canali” telefonici o telematici), le predette percentuali possono essere calcolate sul personale complessivo del gruppo medesimo ed il “risultato” utilizzato presso le predette imprese specializzate.
In tal caso la procedura di confronto di cui all’art. 23 si svolgerà, per questo specifico aspetto, presso la capogruppo.
Art. 102 - Turni
Per le attività appresso indicate l’impresa ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:
distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza;
presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all’utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);
servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
gestione carte di credito e debito;
distribuzione dal lunedì al sabato nell’intero arco delle 24 ore:
operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;
sistemi di pagamento;
distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:
autisti;
intermediazione mobiliare;
centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a “fusi orari”;
servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile.
distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22:
banca telefonica.
Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard. Agli interessati - esclusi gli addetti ai servizi di guardiania - compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard l’impresa potrà adottare - informandone preventivamente gli organismi sindacali - l’orario settimanale di 36 ore senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata in banca delle ore.
Ai lavoratori/lavoratrici di cui alla lett. d) del punto 3, viene riconosciuta una pausa di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.
Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. c) e d), nonché il lavoro notturno nel caso di cui al punto 4, possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio “stabile”.
Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre, l’indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li compia. Il lavoratore/lavoratrice deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.
Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e c) del punto 1, prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo individuale di 80 volte l’anno.
L’eventuale effettuazione da parte dell’impresa di ulteriori distribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’impresa stessa e gli organismi sindacali aziendali.
Chiarimento A Verbale
Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori/lavoratrici addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici (art. 14, d.lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003.
Art. 103 - Orario di sportello
L’impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare l’orario di sportello fra le ore 8 e le ore 20.
L’impresa o la capogruppo, nel corso di un apposito incontro, informano preventivamente gli organismi sindacali aziendali o le delegazioni di gruppo circa le articolazioni di orario di lavoro e di sportello di cui al primo comma. Nel medesimo incontro o al massimo entro i 10 giorni successivi i predetti organismi sindacali possono formulare loro osservazioni, con l’eventuale assistenza delle rispettive segreterie nazionali. Al termine di tale periodo l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
Qualora l’impresa o la capogruppo intendano fissare l’inizio dell’orario di sportello fra le ore 7 e le ore 8 - al di là della percentuale di cui all’art. 101, comma 1, secondo alinea, e del 10% delle succursali - ovvero il termine fra le ore 20 e le 22, devono avviare un confronto negoziale con gli organismi sindacali competenti, da concludere entro 10 giorni dall’informativa, per individuare, mediante accordo fra le Parti, soluzioni condivise.
Tali limiti possono essere superati, previa informativa sindacale, nelle succursali operanti presso:
centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);
complessi industriali;
manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stand);
sportelli cambio;
posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
Presso le succursali di cui al comma 4, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato.
Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al comma 4 (esclusi i complessi industriali).
Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore/lavoratrice non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su 6 giorni per 6 ore al giorno, ovvero su 4 giorni per 9 ore al giorno.
Ai fini dell’apertura delle succursali nella giornata di sabato nelle località turistiche l’impresa informerà gli organismi sindacali aziendali e, a richiesta di questi ultimi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di “località turistica” della piazza o della zona interessata.
Nelle succursali operanti presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato) tengono conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture. Al personale interessato il cui orario giornaliero termini oltre le ore 18.15, compete l’indennità di cui all’art. 101, comma 3.
Il lavoratore/lavoratrice può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
In caso di distribuzione settimanale “4 x 9”, il personale può essere adibito allo sportello per un massimo di 8 ore giornaliere. In deroga al predetto limite, d’intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad esempio tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 8 ore e 30 minuti giornalieri.
Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.
L’applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente - anziché eccezionale - la prestazione di lavoro straordinario.
Chiarimenti A Verbale
Le Parti stipulanti chiariscono che, nell’ambito della facoltà aziendale di distribuire l’orario settimanale di lavoro secondo le articolazioni di orario settimanale 6x6 e 4x9 del personale addetto alle succursali presso località turistiche, nonché presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, sarà data precedenza ai “volontari”.
Le Parti stipulanti chiariscono altresì che nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è possibile - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative - ridurre e/o collocare al giorno successivo i tempi necessari per le operazioni di chiusura:
informandone gli organismi sindacali aziendali ove i tempi di chiusura non comportino il superamento, rispettivamente, delle ore 20 e le ore 22, ovvero nel caso di spostamento al giorno successivo;
con intesa sindacale in caso di superamento di detti orari.
Raccomandazione Delle Organizzazioni Sindacali
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto raccomandano alle imprese di verificare prioritariamente, ai fini delle articolazioni di orario di cui al comma 3, la disponibilità dei lavoratori/lavoratrici che siano in possesso delle richieste caratteristiche professionali.
Art. 104 - Intervallo
Il personale - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.
La durata dell’intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz’ora e fino a 2 ore, con intesa fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali.
Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio - in particolare quelle connesse all’orario di sportello - l’intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l’adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.
Art. 105 - Orario multiperiodale
Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.
In ogni caso:
l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti;
la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 settimanali;
nei periodi di “maggior lavoro” - che non possono superare i 4 mesi nell’anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso.
L’impresa deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’impresa d’intesa con l’interessato.
In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’impresa deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
In ogni caso, l’orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’impresa.
L’impresa, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/lavoratrici volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto - per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento - un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’impresa, per il meccanismo della banca delle ore).
La presente disciplina sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.
Art. 106 - Banca delle ore - Lavoro straordinario
L’impresa ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.
Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell’anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo che segue. Tale meccanismo opera - d’intesa fra l’impresa ed il lavoratore/lavoratrice - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato.
Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il lavoratore/lavoratrice, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.
Lavoro Straordinario. Oltre il limite di cui al comma 2, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore/lavoratrice.
Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario appresso indicato.
Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno solare: detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.
Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi, ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di distribuzione dell’orario settimanale dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze.
Criteri Di Recupero. Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra impresa e lavoratore/lavoratrice. Trascorso tale termine, il lavoratore/lavoratrice ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’impresa di almeno:
1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.
Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal predetto espletamento. Trascorso tale termine l’impresa, nei successivi 6 mesi, fisserà - previo accordo con il lavoratore - il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo l’impresa provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.
Nei casi di prolungate assenze - quali malattie, infortuni, maternità, aspettative retribuite e non - che abbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i predetti termini, il lavoratore/lavoratrice interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l’impresa, ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le prestazioni aggiuntive non recuperate.
Il lavoratore/lavoratrice può verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite.
L’impresa deve comunicare mensilmente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate nell’ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori/lavoratrici che hanno effettuato dette prestazioni.
È in facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro aggiuntivo.
Le prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta in volta, dall’impresa e registrate nei modi prescritti dalla legge.
Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5) ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni:
25% nei giorni feriali;
30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);
55% di notte (fra le 22 e le ore 6);
65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali.
Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a quello di effettuazione della prestazione.
Il lavoratore/lavoratrice può presentare eventuali reclami concernenti compensi per lavoro straordinario che devono essere presentati entro 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi l’erogazione.
Nota A Verbale
Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente ai criteri di recupero previsti dal presente articolo e, a tal fine, ritengono imprescindibile la sussistenza dei seguenti fattori:
adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascun lavoratore/lavoratrice interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con riferimento al quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di scadenza per il recupero;
porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore entro i termini e alle condizioni contrattuali. A tal fine le imprese sollecitano la programmazione del recupero delle ore con cadenza anticipata rispetto al termine di fruizione di 24 mesi.
Le Parti si danno, infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi “a recupero” deve tenere conto, in particolari periodi dell’anno, degli standard di operatività.
Dichiarazione Delle Parti
Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario.
Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell’anno, su richiesta degli organismi sindacali aziendali, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.
Art. 107 - Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività
Al lavoratore/lavoratrice che presta lavoro nel giorno fissato per il riposo settimanale (domenica od altro giorno prestabilito) spetta un riposo compensativo in altra giornata della settimana secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo viene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso sottoindicato.
Il lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo dà diritto - oltre al riposo compensativo - ad un compenso pari alla paga oraria calcolata come all’art. 106, maggiorata del 25% salvo per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale adibito a mansioni di commesso) quanto previsto dall’art. 109, comma 12.
Per ogni ora di prestazione effettuata nella giornata di domenica, nei casi in cui detta giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale, al lavoratore/lavoratrice spetta un compenso pari al 20% della paga oraria.
Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore/lavoratrice può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione del compenso pari alla paga oraria, calcolato come all’art. 106, maggiorata del 30%.
Nei giorni semifestivi - fermo quant’altro previsto dal presente contratto in materia di orari di lavoro e di sportello - la prestazione di lavoro non può superare le 5 ore ad eccezione del personale di custodia e addetto alla guardiania diurna o notturna. Le prestazioni compiute oltre le 5 ore dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal personale adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono compensate con una indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.
Nei giorni semifestivi l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti.
Art. 108 - Flessibilità individuali
Compatibilmente con le esigenze di servizio l’impresa può accordare:
al singolo lavoratore/lavoratrice, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti con correlativo spostamento dell’orario di uscita;
ovvero,
ai lavoratori/lavoratrici, con esclusione di quelli indicati all’alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti;
ai lavoratori/lavoratrici a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell’orario di uscita.
Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal presente capitolo e le relative indennità.
Art. 109 - Ausiliari - Vigilanza e custodia
In deroga alle disposizioni che precedono in tema di orari di lavoro e relativi trattamenti indennitari, l’orario di lavoro giornaliero dei lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 1ª area professionale, nonché del personale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale viene normalmente ripartito in due periodi determinati dall’impresa in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi, d’intesa con gli organismi sindacali aziendali, l’orario può essere suddiviso in tre periodi, nel quale caso spetta il rimborso delle spese tranviarie per il terzo periodo.
Tra la fine dell’ultimo periodo di lavoro e l’inizio del primo periodo del giorno successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.
Il comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto alla guardiania diurna, i guardiani notturni e gli addetti alla conduzione di autoveicoli e motoveicoli.
Il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e i guardiani notturni - i quali osservano comunque l’orario di cui all’art. 100, comma 1 (fatte salve le riduzioni d’orario di cui all’art. 100, comma 2 e 6) - osserva un orario giornaliero massimo di ore 10.30.
Al personale inquadrato nella 1ª area professionale, nonché al personale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale, che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, è corrisposto uno speciale compenso nelle misure indicate in allegato (all. n. 3).
Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza, a svolgere i servizi di pulizia ed accessori dei quali può essere incaricato il guardiano.
Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell’orario di lavoro è regolata dalle stesse norme previste per il guardiano sostituito.
In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno - entro il limite delle ore 8.30 per notte - spetta il compenso indicato in allegato (all. n. 3).
Il personale addetto a mansioni operaie è, di norma, escluso dai predetti servizi.
I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) possono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell’impresa.
Al predetto personale adibito a turno alla custodia diurna nella giornata di sabato - ovvero di lunedì, nei casi in cui l’orario settimanale sia distribuito dal martedì al sabato - è corrisposto, per tale servizio, che non può durare per più di ore 8.30, il compenso indicato in allegato (all. n. 3).
Il predetto personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei locali dell’impresa in giornata destinata a riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all’art. 106.
Il medesimo personale può anche venir adibito al servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell’impresa in provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi 3 mesi di assenza.
Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non è ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa successiva da parte dei suddetti lavoratori/lavoratrici.
I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dai medesimi lavoratori/lavoratrici in base ai precedenti comma non devono in nessun caso superare le ore 8.30 per notte.
Per detti servizi vengono corrisposti per ciascuna notte i compensi indicati in allegato (all. n. 3).
Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza (escluso, quindi, il caso di solo pernottamento), a svolgere il servizio di pulizia del quale sia incaricato il guardiano sostituito.
Art. 110 - Automatismi
In materia di automatismi continuano a trovare applicazione le normative contenute nei ccnl del 19 dicembre 1994 (artt. da 117 a 121 ABI e artt. 10, 12 e 14 ACRI) e le eventuali previsioni aziendali a suo tempo opzionate.
Art. 111 - Trasferimenti
Il trasferimento del lavoratore/lavoratrice ad unità produttiva situata in comune diverso, può essere disposto dall’impresa solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento l’impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato.
Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 15 o 30 giorni di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.
Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che abbia compiuto 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore/lavoratrice stesso.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a succursali comunque denominate.
Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il lavoratore/lavoratrice trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito indicate:
Al lavoratore/lavoratrice che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
il rimborso delle spese effettive di viaggio come previsto alla lett. a) dell’art. 70;
il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 3 giorni.
Al lavoratore/lavoratrice che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali abbia l’obbligo degli alimenti:
il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come lett. a) dell’art. 70;
il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;
il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
la diaria nella misura prevista nell’allegato n. 7 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di 15 giorni ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie - nella misura del 60% - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco.
Al lavoratore/lavoratrice trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l’ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che l’interessato pagherà in quella nuova.
Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per 5 anni ed il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza.
Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all’incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell’attuale regime dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione.
Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione.
L’impresa potrà applicare, in sostituzione del meccanismo del “contributo alloggio” di cui sopra, la disciplina della fornitura dell’alloggio prevista dall’art. 88.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell’art. 77 mentre il lavoratore/lavoratrice è addetto a succursale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l’impresa provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro 2 anni dalla data dell’ultimo trasferimento dell’interessato e questi, entro 6 mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l’assunzione.
Detta disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore/lavoratrice, nei riguardi dei familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un’unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma 11, nella quale sussistano effettivi interessi familiari.
Quanto previsto al comma 6 non trova applicazione nei casi di rientro dell’interessato nella piazza d’origine.
L’impresa non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, né al pagamento di diarie, quando il trasferimento avvenga in accoglimento di domanda del lavoratore/lavoratrice. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del lavoratore/lavoratrice, l’impresa provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.
ALLEGATI
Allegato n. 1
ELENCO DELLE AZIENDE CUI SI APPLICA IL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO*
CREDITO SICILIANO |
ACIREALE |
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA |
ALTAMURA |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI |
ANAGNI |
FOCUS GESTIONI SGR |
ANCONA |
MEDIOLEASING |
ANCONA |
FINAOSTA - FINANZIARIA REGIONALE VALLE D’AOSTA |
AOSTA |
BANCA POPOLARE DI APRILIA |
APRILIA |
BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO |
AREZZO |
ETRURIA INFORMATICA |
AREZZO |
MECENATE |
AREZZO |
CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI XXXXXX |
ASCOLI XXXXXX |
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI |
ASTI |
BANCA DELLA CAMPANIA |
AVELLINO |
BANCA POPOLARE DI BARI |
BARI |
BANCA MEDIOLANUM |
BASIGLIO |
BANCA POPOLARE DI BERGAMO |
BERGAMO |
CREDITO BERGAMASCO |
BERGAMO |
UNIONE DI BANCHE ITALIANE |
BERGAMO |
BANCA SELLA |
BIELLA |
BANCA SELLA HOLDING |
BIELLA |
BIELLA LEASING |
BIELLA |
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI |
BIELLA |
ADALE SISTEMI |
BOLOGNA |
CARIFIN ITALIA |
BOLOGNA |
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA |
BOLOGNA |
DELTA |
BOLOGNA |
DETTO FACTOR |
BOLOGNA |
XXXXXX XXXXXXX FACTOI |
BOLOGNA |
E-STAT |
BOLOGNA |
FARBANCA |
BOLOGNA |
HOLDING RETI |
BOLOGNA |
IMI FONDI CHIUSI SGR |
BOLOGNA |
IMI INVESTIMENTI |
BOLOGNA |
MONETA SPA |
BOLOGNA |
NEOS FINANCE |
BOLOGNA |
NETTUNO FIDUCIARIA |
BOLOGNA |
PLUSVALORE |
BOLOGNA |
RIVER HOLDING |
BOLOGNA |
UNIPOL BANCA |
BOLOGNA |
UNIPOL LEASING |
BOLOGNA |
UNIPOL MERCHANT - BANCA PER LE IMPRESE |
BOLOGNA |
ALTO ADIGE BANCA |
BOLZANO |
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE |
BOLZANO |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO |
BOLZANO |
CASSA DI RISPARMIO DI BRA |
BRA |
BANCA DI VALLE CAMONICA |
BRENO |
BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB |
BRESCIA |
CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A. |
BRESCIA |
FINECO LEASING |
BRESCIA |
QUORUM |
BRESCIA |
UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT |
BRESCIA |
UBI FIDUCIARIA |
BRESCIA |
UBI GESTIONI FIDUCIARIE SIM |
BRESCIA |
UBI LEASING |
BRESCIA |
UBI SISTEMI E SERVIZI |
BRESCIA |
BANCA POPOLARE DELL’ETNA |
BRONTE |
BANCA DI CREDITO SARDO |
CAGLIARI |
SOCIETÀ FINANZIARIA INDUSTRIALE RINASCITA SARDEGNA S.F.I.R.S. |
CAGLIARI |
XXXXXX.XX |
CALENZANO |
BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE |
CAMPOBASSO |
FINMOLISE - FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MOLISE |
CAMPOBASSO |
CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA |
CARRARA |
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE |
CASSINO |
BANCA STABIESE |
CASTELLAMMARE DI STABIA |
FINCALABRA SPA |
CATANZARO |
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO |
CENTO |
ES SHARED SERVICE CENTER S.P.A. |
CERNUSCO SUL NAVIGLIO |
HP ENTERPRISE SERVICES FOR BANKING MARKETS ITALIA |
CERNUSCO SUL NAVIGLIO |
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA |
CESENA |
BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO |
CEVA |
SERFINA BANCA |
CHIETI |
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI |
CHIETI SCALO |
BANCA DI CIVIDALE S.P.A. |
CIVIDALE DEL FRIULI |
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE |
CIVIDALE DEL FRIULI |
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA |
CIVITAVECCHIA |
CEDACRI SPA |
COLLECCHIO |
CANOSSA CB |
CONEGLIANO |
CIRENE FINANCE |
CONEGLIANO |
CREDEM CB |
CONEGLIANO |
DB COVERED BOND S.R.L. |
CONEGLIANO |
GESPV S.R.L. |
CONEGLIANO |
TREVI FINANCE |
CONEGLIANO |
TREVI FINANCE N. 2 |
CONEGLIANO |
TREVI FINANCE N. 3 |
CONEGLIANO |
BANCA POPOLARE DI CORTONA |
CORTONA |
BANCA XXXXXX |
XXXXXXX |
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO |
CROTONE |
SOCIETÀ ITALIANA LEASING E FINANZIAMENTI SPA |
CUNEO |
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. |
DESIO |
BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO |
DOGANA REPUBBLICA X. XXXXXX |
CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA |
FABRIANO |
BANCA DI ROMAGNA |
FAENZA |
CASSA DI RISPARMIO DI FANO |
FANO |
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO |
FERMO |
CARIFE S.E.I. |
FERRARA |
CARIFE SIM |
FERRARA |
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA |
FERRARA |
BANCA CR FIRENZE |
FIRENZE |
BANCA XXXXXXXX DEL VECCHIO |
FIRENZE |
BANCA IFIGEST SPA |
FIRENZE |
BIEFFE5 |
FIRENZE |
CENTRO FACTORING |
FIRENZE |
CENTRO LEASING |
FIRENZE |
CREDIRAMA |
FIRENZE |
FINDOMESTIC BANCA |
FIRENZE |
FINDOMESTIC NETWORK |
FIRENZE |
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE |
FIRENZE |
BANCA POPOLARE DI FONDI |
FONDI |
CASSA DEI RISPARMI DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA |
FORLÌ |
CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO |
FOSSANO |
ARGO FINANCE ONE |
GENOVA |
ARGO MORTGAGE |
GENOVA |
ARGO MORTGAGE 2 |
GENOVA |
BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA |
GENOVA |
BANCA PASSADORE & C. |
GENOVA |
CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR |
GENOVA |
CARIGE COVERED BOND |
GENOVA |
CREDITIS SERVIZI FINANZIARI |
GENOVA |
FINANZIARI FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FILSE |
GENOVA |
MILLENNIUM SIM |
GENOVA |
PRIAMAR FINANCE |
GENOVA |
BANCA DI IMOLA |
IMOLA |
BANCA DELLE MARCHE |
JESI |
BANCA POPOLARE DI ANCONA |
JESI |
XX.XX. |
JESI |
SEDA SPA - GRUPPO KGS |
JESI |
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA |
LA SPEZIA |
BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.P.A. |
LAJATICO |
BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA |
LANCIANO |
CARISPAQ CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA SPA |
L’AQUILA |
BANCA POPOLARE LECCHESE |
LECCO |
BANCA DI LEGNANO |
LEGNANO |
BIPIELLE REAL ESTATE S.P.A. |
LODI |
TIEPOLO FINANCE |
LODI |
TIEPOLO FINANCE 2 |
LODI |
CARILO - CASSA DI RISPARMIO DI LORETO SPA |
LORETO |
BANCA DEL MONTE DI LUCCA |
LUCCA |
BANCO DI LUCCA |
LUCCA |
AGRISVILUPPO |
MANTOVA |
BANCA POPOLARE DI MANTOVA |
MANTOVA |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO X. XXXXXXX DI MARINO - ROMA |
MARINO |
BANCA POPOLARE DI MAROSTICA |
MAROSTICA |
BANCA POPOLARE PUGLIESE |
MATINO |
BPP SVILUPPO FINANZIAMENTI E SERVIZI |
MATINO |
ABF LEASING |
MILANO |
ACTALIS |
MILANO |
ALBA LEASING |
MILANO |
ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. |
MILANO |
ALETTI FIDUCIARIA |
MILANO |
ALETTI GESTIELLE SGR |
MILANO |
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS |
MILANO |
ANIMA SGR |
MILANO |
APERTA SGR |
MILANO |
ARCA |
MILANO |
ARCA IMPRESA GESTIONI SGR |
MILANO |
AREPO FIDUCIARIA |
MILANO |
ASSIFACT - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING |
MILANO |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCHE PRIVATE |
MILANO |
ATTIJARIWAFA BANK EUROPE |
MILANO |
X.X.XX FONDI SGR |
MILANO |
BANCA XXXXX (ITALIA) |
MILANO |
BANCA XXXXXX XXXXX |
MILANO |
BANCA DELLA NUOVA TERRA |
MILANO |
BANCA ESPERIA SPA |
MILANO |
BANCA EUROMOBILIARE |
MILANO |
BANCA GALILEO |
MILANO |
BANCA GENERALI |
MILANO |
BANCA IMI |
MILANO |
BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY |
MILANO |
BANCA ITALEASE |
MILANO |
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA |
MILANO |
BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
MILANO |
BANCA PROFILO |
MILANO |
BANCA PROSSIMA |
MILANO |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. - FILIALE IN ITALIA |
MILANO |
BANCO DO BRASIL S.A. - FILIALE IN ITALIA |
MILANO |
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION - FILIALE IN ITALIA |
MILANO |
BANK OF CHINA - FILIALE DI MILANO |
MILANO |
BARCLAYS BANK PLC - SEDE IN ITALIA |
MILANO |
BAYERISCHE LANDESBANK |
MILANO |
BIT MARKET SERVICES S.P.A. |
MILANO |
BNP PARIBAS - SUCCURSALE IN ITALIA |
MILANO |
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS SGR |
MILANO |
BNP PARIBAS LEASE GROUP |
MILANO |
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RETE AGENTI |
MILANO |
BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SGR |
MILANO |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DI MILANO |
MILANO |
BORSA ITALIANA S.P.A. |
MILANO |
CALIT |
MILANO |
CARTASI |
MILANO |
CASSA LOMBARDA |
MILANO |
CENTROBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE |
MILANO |
CENTROBANCA SVILUPPO IMPRESA SGR |
MILANO |
CITIBANK INTERNATIONAL PLC. SUCCURSALE IN ITALIA |
MILANO |
CITIBANK NATIONAL ASSOCIATION - SEDE IN ITALIA |
MILANO |
CITICORP FINANZIARIA - CITIFIN |
MILANO |
COMMERZBANK AG |
MILANO |
CORDUSIO SIM ADVISORY & FAMILY OFFICE S.P.A. |
MILANO |
CORDUSIO SOCIETÀ FIDUCIARIA PER AZIONI |
MILANO |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK |
MILANO |
CREDIT SUISSE (ITALY) SPA |
MILANO |
CREDIT SUISSE AG |
MILANO |
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS SGR |
MILANO |
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED |
MILANO |
DB CONSORZIO |
MILANO |
DEUTSCHE BANK |
MILANO |
DEUTSCHE BANK AG |
MILANO |
DEUTSCHE BANK MUTUI |
MILANO |
DUEMME SGR |
MILANO |
EQUENS |
MILANO |
EURIZON CAPITAL SGR |
MILANO |
EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR |
MILANO |
EUROPE ARAB BANK - SUCCURSALE IN ITALIA |
MILANO |
EUROTLX SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE |
MILANO |
FACTORIT SPA |
MILANO |
FARMAFACTORING |
MILANO |
FIDEURAM INVESTIMENTI - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO |
MILANO |
FIDITALIA |
MILANO |
FIDUCIARIA SANT’XXXXXX |
MILANO |
FINANZA E FUTURO BANCA SOCIETÀ PER AZIONI |
MILANO |
FINANZA SUD SIM SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE PER AZIONI |
MILANO |
FINLOMBARDA |
MILANO |
GE CAPITAL FINANCE S.R.L. |
MILANO |
GE CAPITAL INTERBANCA |
MILANO |
GE COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE S.R.L. |
MILANO |
GE LEASING ITALIA S.P.A. |
MILANO |
GENERFID |
MILANO |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
MILANO |
GRUPPO BANCA XXXXXXXX |
MILANO |
HELP LINE |
MILANO |
HSBC BANK PLC SUCCURSALE IN ITALIA |
MILANO |
ING DIRECT N.V. |
MILANO |
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA - IFITALIA |
MILANO |
INTESA LEASE SEC |
MILANO |
INTESA SANPAOLO PREVIDENZA - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE |
MILANO |
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING |
MILANO |
INTESA SANPAOLO PROVIS S.R.L. |
MILANO |
INTESA SEC NPL |
MILANO |
INTESA SEC. |
MILANO |
INTESA SEC. 2 |
MILANO |
INTESA SEC. 3 |
MILANO |
ISP CB IPOTECARIO |
MILANO |
ISP CB PUBBLICO |
MILANO |
ISP OBG |
MILANO |
ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE |
MILANO |
ITALEASE FINANCE |
MILANO |
ITALEASE GESTIONE BENI |
MILANO |
IW BANK S.P.A. |
MILANO |
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
MILANO |
LEASINT |
MILANO |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP HOLDINGS (ITALY) LTD |
MILANO |
MEDIOCREDITO ITALIANO |
MILANO |
MEDIOFACTORING |
MILANO |
MELIORBANCA SPA |
MILANO |
MOBILMAT IMEL |
MILANO |
MONTE TITOLI |
MILANO |
MTS - SOCIETÀ PER IL MERCATO DEI TITOLI DI STATO S.P.A. |
MILANO |
NATIXIS |
MILANO |
NEW PRESTITEMPO |
MILANO |
OASI DIAGRAM - OUTSOURCING APPLICATIVO E SERVIZI INNOVATIVI |
MILANO |
OPTIMA SPA - SGR |
MILANO |
PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT SPA |
MILANO |
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.G.R.P.A. |
MILANO |
PORTIGON AG - SUCCURSALE DI MILANO |
MILANO |
PROFAMILY |
MILANO |
PROFILO ASSET MANAGEMENT SGR |
MILANO |
PROFILO MERCHANT CO. |
MILANO |
PROFILO REAL ESTATE |
MILANO |
RAETIA SGR S.P.A. |
MILANO |
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. - SUCCURSALE DI MILANO |
MILANO |
RELEASE |
MILANO |
RREEF FONDIMMOBILIARI SGR |
MILANO |
RREEF OPPORTUNITIES MANAGEMENT |
MILANO |
S.G.C. - SOCIETÀ GESTIONE CREDITI |
MILANO |
S.I.RE.F. - SOCIETÀ ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA |
MILANO |
SACE FCT S.P.A. |
MILANO |
SANTANDER PRIVATE BANKING |
MILANO |
SELLA GESTIONI SGR |
MILANO |
SIA |
MILANO |
SOCIETÀ ITALIANA GESTIONE ED INCASSO CREDITI |
MILANO |
SOCIETE GENERALE - SEDE IN ITALIA |
MILANO |
SOCIETE GENERALE FIDUCIARIA |
MILANO |
SOCIETE GENERALE MUTUI ITALIA |
MILANO |
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES |
MILANO |
SOFIPA SGR |
MILANO |
STANDARD CHARTERED BANK |
MILANO |
STATE STREET BANK |
MILANO |
SYMPHONIA SGR |
MILANO |
THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ, LTD |
MILANO |
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND - SUCCURSALE IN ITALIA |
MILANO |
UBI FACTOR |
MILANO |
UBI PRAMERICA SGR |
MILANO |
UBS (ITALIA) S.P.A. |
MILANO |
UBS FIDUCIARIA |
XXXXXX |
XXXXXX 0 |
XXXXXX |
UNICREDIT AUDIT |
MILANO |
UNICREDIT BANK AG |
MILANO |
UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS |
MILANO |
UNICREDIT FACTORING |
MILANO |
UNICREDIT GLOBAL INFORMATION SERVICES GMBH |
MILANO |
UNICREDIT LEASING |
MILANO |
UNICREDIT SPA |
MILANO |
XXXX ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. |
MILANO |
VEGAGEST IMMOBILIARE SGR S.P.A. |
MILANO |
VEGAGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO |
MILANO |
WEBANK |
MILANO |
BANCA INTERPROVINCIALE |
MODENA |
BANCA POPOLARE DELL’XXXXXX XXXXXXX |
MODENA |
BPER SERVICES |
MODENA |
CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. |
MODENA |
CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.P.A. |
MODENA |
PUGLIA SVILUPPO |
MODUGNO |
CATTOLICA PARTECIPAZIONI |
MOLFETTA |
GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.P.A. |
MONDOVÌ |
CLARIS CINQUE |
MONTEBELLUNA |
CLARIS FACTOR |
MONTEBELLUNA |
VENETO BANCA |
MONTEBELLUNA |
BANCA POPOLARE VALCONCA |
MORCIANO DI ROMAGNA |
BANCA POPOLARE DI SVILUPPO S.C.P.A. A R.L. |
NAPOLI |
BANCO DI NAPOLI |
NAPOLI |
COMMERCIO E FINANZA - LEASING E FACTORING |
NAPOLI |
SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ - S.G.A. |
NAPOLI |
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO |
ORVIETO |
BANCA ANTONVENETA S.P.A. |
PADOVA |
BANCA POPOLARE ETICA |
PADOVA |
BANCO DELLE TRE VENEZIE |
PADOVA |
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO |
PADOVA |
GIOTTO FINANCE 2 |
PADOVA |
SEC SERVIZI |
PADOVA |
BANCA NUOVA |
PALERMO |
BANCA POPOLARE SANT’XXXXXX |
XXXXXXX |
IRFIS - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA |
PALERMO |
BANCA MONTE PARMA |
PARMA |
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA |
PARMA |
MEDIOSYSTEM |
PERUGIA |
BANCA DELL’ADRIATICO |
PESARO |
BANCA CARIPE SPA |
PESCARA |
BANCA DI PIACENZA |
PIACENZA |
BANCA FARNESE |
PIACENZA |
BANCA INTERREGIONALE |
PISTOIA |
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA |
PISTOIA |
BANCA POPOLARE FRIULADRIA |
PORDENONE |
SARDEGNA RICERCHE |
PULA |
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA |
RAGUSA |
BANCA POPOLARE DI RAVENNA |
RAVENNA |
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA |
RAVENNA |
CREACASA |
REGGIO EMILIA |
CREDEM LEASING |
REGGIO EMILIA |
CREDEM PRIVATE EQUITY SGR |
REGGIO XXXXXX |
CREDEMFACTOR |
REGGIO XXXXXX |
CREDITO EMILIANO HOLDING |
REGGIO XXXXXX |
CREDITO EMILIANO S.P.A. |
REGGIO XXXXXX |
FINECOBANK BANCA FINECO |
REGGIO XXXXXX |
XXXXX DI RISPARMIO DI RIETI |
RIETI |
CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SPA - CARIM |
RIMINI |
ETICREDITO - BANCA ETICA ADRIATICA |
RIMINI |
AGENZIA SVILUPPO LAZIO |
ROMA |
ARIANNA SIM |
ROMA |
ARTIGIANCASSA S.P.A. |
ROMA |
BANCA DEL FUCINO |
ROMA |
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. |
ROMA |
BANCA FIDEURAM |
ROMA |
BANCA FINNAT EURAMERICA |
ROMA |
BANCA IMPRESA LAZIO |
ROMA |
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO |
ROMA |
BANCA UBAE |
ROMA |
BANCO DESIO LAZIO |
ROMA |
BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V. |
ROMA |
BANK SEPAH - FILIALE IN ITALIA |
ROMA |
BNL FINANCE |
ROMA |
BNL POSITIVITY |
ROMA |
BNT CONSULTING IN LIQUIDAZIONE |
ROMA |
BPM COVERED BOND |
ROMA |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
ROMA |
CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA |
ROMA |
COFIRI (IN LIQUIDAZIONE) |
ROMA |
CREDIFARMA |
ROMA |
CREDITO FONDIARIO |
ROMA |
DCC - DEXIA CREDIOP |
ROMA |
DEXIA CREDIOP S.P.A. |
ROMA |
ENTASI |
ROMA |
EUROFINANCE 2000 |
ROMA |
EUROPROGETTI & FINANZA |
ROMA |
FERCREDIT - SERVIZI FINANZIARI |
ROMA |
FIDES |
ROMA |
FINNAT FIDUCIARIA |
ROMA |
FINNAT REAL ESTATE |
ROMA |
FINTECNA |
ROMA |
GMAC ITALIA |
ROMA |
IBL FAMILY |
ROMA |
IBL PARTNERS |
ROMA |
IMPREBANCA |
ROMA |
INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (8) |
ROMA |
INVESTIRE IMMOBILIARE - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO |
ROMA |
ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO |
ROMA |
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO |
ROMA |
ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’ITALIA MERIDIONALE - ISVEIMER (IN LIQUIDAZIONE) |
ROMA |
ITALFONDIARIO |
ROMA |
PRESTICINQUE |
ROMA |
PRESTINUOVA |
ROMA |
PRESTITALIA S.P.A. |
ROMA |
SANPAOLO INVEST SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE |
ROMA |
SEDICIBANCA |
ROMA |
SIMEST |
ROMA |
TAMLEASING |
ROMA |
STEP LOGISTICA |
ROTTOFRENO |
BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI S. XXXXX XXXXX VETERE |
S. XXXXX XXXXX VETERE |
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO |
SALUZZO |
XXXXXXXXX 1893 BANCA POPOLARE |
SAN FELICE SUL XXXXXX |
C.S.E. CONSULTING |
SAN XXXXXXX DI SAVENA |
CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI |
SAN XXXXXXX DI SAVENA |
CSE SERVIZI |
SAN XXXXXXX DI SAVENA |
CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO |
SAN MINIATO |
SAN GENESIO IMMOBILIARE |
SAN MINIATO |
FIDUCIA |
SAN XXXXXXX XXXXX |
APULIA PRONTOPRESTITO |
SAN SEVERO |
BANCAPULIA |
SAN SEVERO |
BANCA DI SASSARI |
SASSARI |
BANCO DI SARDEGNA |
SASSARI |
NUMERA |
SASSARI |
SARDALÉASING |
SASSARI |
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO |
SAVIGLIANO |
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA |
SAVONA |
BANCA CIS - CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE |
SERRAVALLE R.S.M. |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
SIENA |
MPS FIDUCIARIA |
SIENA |
MPS GESTIONE CREDITI BANCA |
SIENA |
MPS LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE |
SIENA |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO |
SONDRIO |
BANKADATI SERVIZI INFORMATICI |
SONDRIO |
CREDITO VALTELLINESE S.C. |
SONDRIO |
CRESET SERVIZI TERRITORIALI |
SONDRIO |
DELTAS |
SONDRIO |
FINANZIARIA SAN XXXXXXX |
SONDRIO |
MEDIOCREVAL |
SONDRIO |
STELLINE SERVIZI IMMOBILIARI |
SONDRIO |
BANCA POPOLARE DI SPOLETO |
SPOLETO |
CASSE DI RISPARMIO DELL’UMBRIA |
SPOLETO |
TERCAS - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO |
TERAMO |
BANCA DEL PIEMONTE |
TORINO |
BANCA INTERMOBILIARE |
TORINO |
BANCA PATRIMONI SELLA & C. |
TORINO |
BANCA REALE |
TORINO |
BANCA REGIONALE EUROPEA |
TORINO |
BANCA SAI S.P.A. |
TORINO |
CONSEL SPA |
TORINO |
EQUITER |
TORINO |
EXOR |
TORINO |
FAMILY ADVISORY SIM SELLA & PARTNERS |
TORINO |
FINPIEMONTE |
TORINO |
INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO |
TORINO |
INTESA SANPAOLO |
TORINO |
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES |
TORINO |
PICTET & CIE (EUROPE) |
TORINO |
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A |
TORINO |
SANTANDER CONSUMER FINANCE MEDIA |
TORINO |
UNIMANAGEMENT |
TORINO |
BANCA DI CREDITO POPOLARE |
TORRE DEL GRECO |
BANCA DI TRENTO E BOLZANO |
TRENTO |
CASSA DEL TRENTINO S.P.A. |
TRENTO |
MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE S.P.A. |
TRENTO |
TECNOFIN TRENTINA |
TRENTO |
BANCA DI TREVISO |
TREVISO |
BANCA XXXXX XXXXXX |
XXXXXXX |
CLARIS LEASING |
TREVISO |
BG FIDUCIARIA - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE |
TRIESTE |
BG SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO |
TRIESTE |
GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. |
TRIESTE |
BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA |
UDINE |
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA |
UDINE |
CIVILEASING |
UDINE |
HYPO ALPE - ADRIA - BANK |
UDINE |
NORDEST BANCA |
UDINE |
BANCA POPOLARE DEL LAZIO |
VELLETRI |
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA |
VENEZIA |
BANCA IFIS |
VENEZIA MESTRE |
BANCO POPOLARE |
VERONA |
BP PROPERTY MANAGEMENT |
VERONA |
SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI BP |
VERONA |
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK |
VERONA |
BANCA VALSABBINA |
VESTONE |
BANCA POPOLARE DI VICENZA - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI |
VICENZA |
IMMOBILIARE STAMPA S.C.P.A. |
VICENZA |
NORDEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. |
VICENZA |
SERVIZI BANCARI |
VICENZA |
BANCA DI VITERBO CREDITO COOPERATIVO |
VITERBO |
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA |
VITERBO |
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA |
VOLTERRA |
Allegato n. 2
TABELLE ECONOMICHE
Dal 1° dicembre 2010
|
importi mensili per 13 mensilità |
||
Livelli retributivi |
stipendio |
scatti di anzianità |
importo ex ristrutturazione tabellare |
QD 4° Livello |
3.946,41 |
95,31 |
14,30 |
QD 3° Livello |
3.342,87 |
95,31 |
14,30 |
QD 2° Livello |
2.984,11 |
41,55 |
7,99 |
QD 1° Livello |
2.807,27 |
41,55 |
7,99 |
3ª Area 4° Livello |
2.461,90 |
41,55 |
7,99 |
3ª Area 3° Livello |
2.290,06 |
41,55 |
7,99 |
3ª Area 2° Livello |
2.160,99 |
41,55 |
7,99 |
3ª Area 1° Livello |
2.048,65* |
41,55 |
7,99 |
2ª Area 3° Livello |
1.924,59 |
35,57 |
6,83 |
2ª Area 2° Livello |
1.850,50 |
29,07 |
5,59 |
2ª Area 1° Livello |
1.800,52 |
29,07 |
5,59 |
1ª Area (Livello unico + x. xxxx.) |
1.721,75 |
21,17 |
4,07 |
1ª Area (Livello unico) |
1.676,47 |
20,12 |
3,87 |
EDR (per 13 mensilità)
Importo mensile con decorrenza dal |
1° giugno 2012 |
1° giugno 2013 |
1° giugno 2014 |
Quadri direttivi 4° Livello |
70,21 |
140,41 |
238,70 |
Quadri direttivi 3° Livello |
61,64 |
123,29 |
209,59 |
Quadri direttivi 2° Livello |
54,79 |
109,59 |
186,30 |
Quadri direttivi 1° Livello |
52,74 |
105,48 |
179,32 |
3ª Area Professionale 4° Livello |
46,00 |
93,00 |
170,00 |
3ª Area Professionale 3° Livello |
44,52 |
89,04 |
151,37 |
3ª Area Professionale 2° Livello |
42,81 |
85,62 |
145,55 |
3ª Area Professionale 1° Livello |
41,10 |
82,19 |
139,73 |
2ª Area Professionale 3° Livello |
39,04 |
78,08 |
132,74 |
2ª Area Professionale 2° Livello |
37,67 |
75,34 |
128,08 |
2ª Area Professionale 1° Livello |
36,64 |
73,29 |
124,59 |
Livello unico + x. xxxx. |
34,93 |
69,86 |
118,77 |
Livello unico |
34,25 |
68,49 |
116,44 |
Contratti Complementari
Importo mensile con decorrenza dal |
1° giugno 2012 |
1° giugno 2013 |
1° giugno 2014 |
Quadri direttivi 4° Livello |
56,16 |
112,33 |
190,96 |
Quadri direttivi 3° Livello |
49,32 |
98,63 |
167,67 |
Quadri direttivi 2° Livello |
43,84 |
87,67 |
149,04 |
Quadri direttivi 1° Livello |
42,19 |
84,38 |
143,45 |
3ª Area Professionale 4° Livello |
36,80 |
74,40 |
136,00 |
3ª Area Professionale 3° Livello |
35,62 |
71,23 |
121,10 |
3ª Area Professionale 2° Livello |
34,25 |
68,49 |
116,44 |
3ª Area Professionale 1° Livello |
32,88 |
65,75 |
111,78 |
2ª Area Professionale 3° Livello |
31,23 |
62,47 |
106,19 |
2ª Area Professionale 2° Livello |
30,14 |
60,27 |
102,47 |
2ª Area Professionale 1° Livello |
29,32 |
58,63 |
99,67 |
Livello unico + x. xxxx. |
27,95 |
55,89 |
95,01 |
Livello unico |
27,40 |
54,79 |
93,15 |
Livello retributivo di inserimento professionale
Importo mensile con decorrenza dal |
1° giugno 2012 |
1° giugno 2013 |
1° giugno 2014 |
3ª Area Professionale 1° Livello |
33,70 |
67,40 |
114,58 |
Assegni mensili di anzianità (13 mensilità)
dal 1° gennaio 2004* |
|
|
|
Inquadramento |
Importo |
3ª Area professionale |
2° e 3° livello retributivo |
23,71 |
2ª Area professionale |
3° livello retributivo |
33,87 |
2ª Area professionale |
1° e 2° livello retributivo |
22,35 |
1ª Area professionale |
|
14,90 |
Differenza ex mensa**
Per il 1° e il 2° livello dei Quadri direttivi e per le 3 Aree professionali € 9,920.
Allegato n. 3
INDENNITÀ E COMPENSI VARI (valori in euro)
Aree professionali e quadri direttivi |
|
|
45,99 |
|
30,68 |
|
18,42 |
|
30,68 |
|
|
Aree professionali |
|
|
4,30 |
|
3,68 |
|
18,42 |
|
|
2ª Area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) |
|
|
18,42 |
|
24,52 |
|
14,71 |
|
49,04 |
|
|
1ª Area professionale |
|
|
14,71 |
|
9,21 |
|
10,74 |
Allegato n. 4
CONCORSO SPESE TRANVIARIE
(12 mensilità)
Verona € 1,11 mensili
Catania € 1,21 mensili
Bari € 1,24 mensili
Venezia € 1,27 mensili
Padova, Palermo € 1,34 mensili
Trieste € 1,47 mensili
Bologna € 1,50 mensili
Messina, Napoli, Torino € 1,55 mensili
Genova € 1,70 mensili
Firenze € 2,01 mensili
Roma € 2,32 mensili
Milano € 2,92 mensili
Allegato n. 5
INDENNITÀ DI RISCHIO (misure mensili in
euro)
|
Capoluoghi di prov. e centri aventi intenso movimento bancario |
Altri centri |
Quadri direttivi, 3ª area professionale e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) |
||
|
126,62 |
94,95 |
|
126,62 |
94,95 |
|
90,24 |
67,67 |
|
64,21 |
48,11 |
|
62,52 |
46,85 |
|
55,06 |
41,31 |
|
48,60 |
36,38 |
2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) |
||
|
36,38 |
27,23 |
Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in atto situazioni diverse, valgono le norme già determinate con accordi aziendali.
Nei casi di cui alle lett. a), b), c), e), qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.
Allegato n. 6
PREAVVISO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a) dell’art. 77, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:
-
a) Trattamento di previdenza migliorativo spettante in misura massima
b) Trattamento di previdenza migliorativo spettante in misura inferiore alla massima
c) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo
Quadri direttivi
4 mesi
Trattamento sub c) ridotto del 25%
5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni ed un ulteriore ½ mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi
3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
2 mesi
Trattamento sub c) ridotto del 25%
½ mensilità per ogni anno, con il minimo di 2 e con il massimo di 8 mensilità
2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
45 giorni
Trattamento sub c) ridotto del 25%
1/3 di mensilità per ogni anno, con il minimo di 1 e ½ e con il massimo di 6 mensilità
1ª area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie
1 mensilità e ¼
Trattamento sub c) ridotto del 25%
¼ di mensilità per ogni anno, con il minimo di 1 e con il massimo di 4 mensilità
Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del lavoratore/lavoratrice, questi è esonerato dall’obbligo del preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell’art. 77, il preavviso - o in difetto la corrispondente indennità - compete nelle seguenti misure:
-
a) Trattamento di previdenza migliorativo
b) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo
Quadri direttivi
4 mesi
con anzianità non superiore a 5 anni 4 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni 5 mensilità
con anzianità superiore a 10 anni 6 mensilità
3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
2 mesi
con anzianità non superiore a 5 anni 2 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni 3 mensilità
con anzianità superiore a 10 anni 4 mensilità
2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
45 giorni
con anzianità non superiore a 5 anni 1 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni 2 mensilità
con anzianità superiore a 10 anni 3 mensilità
1ª area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie
1 mese e ¼
con anzianità non superiore a 5 anni 1 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni 1 ½ mensilità
con anzianità superiore a 10 anni 2 mensilità
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell’art. 77, il preavviso - o in difetto la corrispondente indennità - compete nelle seguenti misure:
-
Quadri direttivi
con anzianità non superiore a 5 anni 5 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni 6 mensilità
con anzianità da 10 a 15 anni 7 mensilità
con anzianità superiore a 15 anni 8 mensilità
3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
con anzianità non superiore a 5 anni 3 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni 4 mensilità
con anzianità da 10 a 15 anni 5 mensilità
con anzianità superiore a 15 anni 6 mensilità
2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
con anzianità non superiore a 5 anni 2 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni 2 ¼ mensilità
con anzianità da 10 a 15 anni 3 mensilità
con anzianità superiore a 15 anni 4 mensilità
1ª area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie
con anzianità non superiore a 5 anni 1 ½ mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni 2 mensilità
con anzianità da 10 a 15 anni 2 ½ mensilità
con anzianità superiore a 15 anni 3 mensilità
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. g) dell’art. 77, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:
-
a) Trattamento di previdenza migliorativo
b) Assenza di trattamento di previdenza migliorativo
Quadri direttivi
5 mesi
con anzianità non superiore a 6 anni 5 mensilità
per ogni anno successivo ½ mensilità
con un massimo di
altre 5 mensilità3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
3 mesi
con anzianità non superiore a 5 anni 2 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni 3 mensilità
con anzianità superiore a 10 anni 4 mensilità
2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)
2 mesi e ½
con anzianità non superiore a 5 anni 1 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni 2 mensilità
con anzianità superiore a 10 anni 3 mensilità
1ª area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie
1 mensilità e ¾
con anzianità non superiore a 5 anni 1 mensilità
con anzianità da 5 a 10 anni 1 ½ mensilità
con anzianità superiore a 10 anni 2 mensilità
Ai fini della presente tabella:
si considera l’anzianità di effettivo servizio del lavoratore/lavoratrice;
per trattamento di previdenza “aziendale migliorativo” si intende quello per il quale il lavoratore/lavoratrice venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.
Allegato n. 7
MISSIONI E DIARIE (valori in euro)
dal 1° gennaio 2005 |
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Abitanti |
Quadri Direttivi |
3ª e 2ª area professionale, 3° livello retributivo |
2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo |
1ª area professionale |
Centri fino a 200.000 |
133,66 |
79,40 |
62,75 |
58,88 |
Centri da 200.001 a 500.000 |
147,03 |
87,34 |
69,02 |
64,76 |
Centri da 500.001 a 1.000.000 |
160,40 |
95,29 |
75,30 |
70,65 |
Centri oltre 1.000.000 |
173,76 |
103,22 |
81,57 |
76,53 |
Allegato n. 8
PROFILI FORMATIVI E STANDARD PROFESSIONALI
PER L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Addetto attività commerciali
Addetto attività di supporto alla gestione dell’azienda
Addetto attività di supporto aree specialistiche di business
Addetto attività amministrative e/o contabili
Addetto attività informatiche e/o di telecomunicazione
Profilo di:
Addetto Attività Commerciali
Descrizione:
Nell’ambito delle strutture di presidio del mercato e dei ruoli organizzativi previsti in azienda, svolge attività operative e/o contabili e/o commerciali riferite alla gestione della clientela di riferimento, anche attraverso canali telefonici e telematici, in coerenza con le direttive aziendali.
Contribuisce a soddisfare le esigenze della clientela, assicurando appropriati livelli di servizio.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI GENERALI
Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull’offerta di prodotti e servizi;
Operare in un contesto aziendale orientato alla produttività, alla qualità e alle esigenze della clientela;
Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi svolti dall’azienda;
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda;
Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione, anche mediate da strumenti di comunicazione a distanza, finalizzate ad una relazione efficace e trasparente con la clientela;
Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo;
Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime;
Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività;
Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro;
Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI SPECIFICHE
Avere un’adeguata conoscenza sul funzionamento dei mercati e sugli strumenti finanziari comuni
Conoscere e proporre prodotti e servizi per la clientela di riferimento e saper contribuire alla vendita degli stessi, anche mediante ricezione/effettuazione delle telefonate (inbound - outbound) e utilizzo di canali informatici, in coerenza con le politiche commerciali dell’azienda e con gli indirizzi ricevuti
Conoscere ed utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine di curare la regolare esecuzione delle operazioni di propria competenza
Operare nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” e, cioè, con apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore centrale
Conoscere ed utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine di svolgere attività di informazione, helpdesk e assistenza per l’insieme delle operazioni proprie dell’area di attività, anche a favore di chi opera tramite il canale In Web, promuovendo azioni di sviluppo commerciale
Avere un’adeguata conoscenza degli aspetti normativi interni ed esterni connessi con l’assistenza alla clientela e la conseguente operatività, inclusa quella contabile ed amministrativa, per poterli applicare correttamente
Profilo di:
Addetto Attività Di Supporto Alla Gestione Dell’azienda
Descrizione:
Nell’ambito di strutture centrali collegate alla gestione dell’azienda (risorse umane, legale, bilancio e auditing, marketing, pianificazione e controllo, ecc.) svolge attività prevalentemente operative.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI GENERALI
Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa.
Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso ai clienti interni.
Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi svolti dall’azienda.
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.
Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (es. privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI SPECIFICHE
Avere un’adeguata conoscenza delle specifiche normative, interne ed esterne, da applicare nell’esercizio della propria attività.
Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie dell’area di attività.
Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.
Conoscere le fasi operative di gestione e sviluppo dell’area specialistica di competenza.
Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull’andamento dell’attività e presentare i risultati conseguiti.
Profilo di:
Addetto Attività Di Supporto Aree Specialistiche Di Business
Descrizione:
Nell’ambito di strutture centrali collegate al business creditizio/finanziario (crediti, finanza, rischi, ecc.), svolge attività prevalentemente operative.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI GENERALI
Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa, le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sulla composizione dei prodotti.
Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso al cliente interno.
Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi svolti dall’azienda.
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.
Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (es. antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici specifici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI SPECIFICHE
Avere un’adeguata conoscenza delle specifiche normative, interne ed esterne, da applicare nell’esercizio della propria attività.
Conoscere prodotti e servizi offerti alla clientela di riferimento.
Conoscere e utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro proprie dell’area di attività.
Conoscere i metodi di lavoro e le procedure da applicare.
Conoscere le fasi di sviluppo dell’area specialistica di competenza per il relativo utilizzo.
Conoscere le fasi di gestione e sviluppo dei prodotti e servizi relativi alla propria area di competenza.
Acquisire le conoscenze e redigere rapporti periodici sull’andamento dell’attività e presentare i risultati conseguiti.
Conoscere le interconnessioni tra operazioni creditizie, finanziarie e presidio dei rischi al fine di operare coerentemente con le medesime.
Profilo di:
Addetto Attività Amministrative E/O Contabili
Descrizione:
Svolge le attività operative e contabili affidategli, contribuendo al buon funzionamento pocedurale e amministrativo dell’unità di appartenenza.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI GENERALI
Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull’offerta di prodotti e servizi.
Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso alla clientela.
Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi svolti dall’azienda.
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.
Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici, con particolare riguardo a quelli adottati nella propria area di attività.
Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI SPECIFICHE
Avere un’adeguata conoscenza delle normative e procedure da applicare in materia di contabilità e/o sistemi di pagamento e/o contrattualistica relativa alle operazioni che si svolgono con la clientela.
Conoscere le dinamiche organizzative, le logiche e i processi gestionali delle principali attività e dei prodotti riservati alla clientela di riferimento, in coerenza con gli indirizzi dell’azienda
Conoscere e utilizzare le principali procedure, anche informatiche, al fine di curare la regolare esecuzione delle operazioni di propria competenza
Conoscere e utilizzare gli strumenti informatici e i principali software applicativi, in particolare per le operazioni di calcolo e di video scrittura.
Acquisire le conoscenze e utilizzare, organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico.
Acquisire le conoscenze e compilare documenti o lettere di natura contabili, moduli e distinte.
Acquisire le conoscenze e operare nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” e cioè, con apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore centrale.
Profilo di:
Addetto Attività Informatiche E/O Di Telecomunicazione
Descrizione:
Svolge attività connesse alla elaborazione di dati, al funzionamento, all’assistenza e alla manutenzione dei sistemi informatici e di telecomunicazione adottati in azienda, garantendo gli standard di sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati, dei programmi e dei sistemi.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI GENERALI
Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa e le nozioni di base sulla struttura organizzativa e sull’offerta di prodotti e servizi.
Operare in un contesto aziendale orientato alla qualità del servizio reso alla clientela interna/esterna.
Conoscere la collocazione della propria area di attività nell’ambito dei servizi svolti dall’azienda.
Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell’azienda.
Conoscere e utilizzare le principali tecniche di comunicazione.
Conoscere e utilizzare le principali tecniche volte a favorire il lavoro di gruppo.
Conoscere le normative da applicare nell’attività di riferimento (in particolare antiriciclaggio, privacy, d.lgs. n. 231 del 2001) al fine di operare coerentemente con le medesime.
Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina aziendale del rapporto di lavoro.
Conoscere e utilizzare, ove necessario, le nozioni di base di una lingua straniera.
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI SPECIFICHE
Conoscere e gestire i processi relativi alle operazioni da effettuare.
Conoscere la struttura hardware di un elaboratore.
Conoscere e utilizzare i principi basilari della programmazione, i “linguaggi informatici” e la terminologia “tecnica” della propria area di attività.
Conoscere e utilizzare i sistemi di elaborazione elettronica di dati o i mezzi periferici che interagiscono con il sistema operativo principale.
Conoscere e applicare le tecniche in materia di sicurezza informatica.
Conoscere le logiche, i processi e le procedure che caratterizzano l’attività di assistenza telematica (supporto alle attività periferiche - help desk).
Allegato n. 9
IL TUTORE AZIENDALE
Il tutore aziendale ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l’inserimento all’interno dell’impresa.
Nel caso in cui la formazione sia impartita all’apprendista attraverso strumenti di e-learning, anche l’attività di accompagnamento svolta dal tutore potrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’Impresa.
Il lavoratore designato dall’impresa deve:
avere formazione e competenze adeguate;
possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato;
svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista;
esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte dell’impresa.
* * *
Ai fini dell’erogazione della formazione agli apprendisti, l’impresa ha la “capacità formativa interna” necessaria, anche ai fini della formazione di base e trasversale, qualora vi siano:
risorse umane idonee a trasferire competenze;
tutori con formazione e competenze adeguate;
locali idonei in relazione agli obiettivi formativi.
APPENDICI
APPENDICE N. 1
PROTOCOLLO D’INTESA PER DISCIPLINARE I
PASSAGGI DA NORMATIVE COLLETTIVE DIVERSE A QUELLA NAZIONALE E
COMPLEMENTARE DEL CREDITO
Nei confronti delle imprese presso le quali si ponga la necessità di sostituire la precedente disciplina regolata secondo normative collettive diverse (settori industria, commercio, etc.) con quella definita dalla presente normativa nazionale e complementare, l’applicazione della medesima avverrà con un’intesa tra l’impresa e apposite delegazioni sindacali, in rappresentanza del personale destinatario del presente accordo.
Dette delegazioni saranno costituite - per ciascuna delle XX.XX. stipulanti il contratto nazionale - da non più di 3 esponenti da scegliersi fra i dirigenti degli organismi sindacali aziendali costituiti facenti capo alle organizzazioni medesime (due dei quali possono essere sostituiti da dirigenti territoriali dell’organizzazione stessa o della Confederazione a cui essa eventualmente aderisce).
Nell’ipotesi in cui non sia stato costituito alcun organismo sindacale aziendale detta delegazione sarà composta - per ciascuna delle organizzazioni in parola che abbia iscritti nell’impresa - da non più di tre dirigenti territoriali dell’organizzazione medesima o della Confederazione cui essa eventualmente aderisce (uno dei quali può essere sostitutivamente un lavoratore dell’impresa iscritto alla suddetta organizzazione).
L’intesa - fatto salvo, nel caso di trasferimento d’azienda, quanto previsto dall’art. 2112 c.c. e fermo quanto previsto dall’art. 4 - viene stipulata alle condizioni seguenti:
inquadramento del personale dipendente nelle aree professionali e nei quadri direttivi previsti dal presente contratto nazionale, tenendo conto della corrispondenza delle mansioni prevalentemente espletate all’atto del passaggio. In casi particolari può, altresì, tenersi conto del livello economico complessivo fruito a tale momento;
definizione del relativo nuovo trattamento economico, considerato che la retribuzione globale di fatto annualmente percepita all’atto del passaggio dal singolo lavoratore interessato, per qualsiasi ragione, titolo o causa, va redistribuita (secondo criteri di compensazione fra precedente e nuovo trattamento) nelle mensilità e nelle voci previste dal presente contratto nazionale.
A tal fine ciascun lavoratore/lavoratrice verrà inserito nell’ambito del trattamento previsto per il proprio inquadramento, in modo che l’importo risultante da detto trattamento contrattuale risulti complessivamente il più vicino a quello che l’interessato percepiva.
L’eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore, rispetto al trattamento determinato come suesposto, verrà mantenuta come “assegno ad personam”, assorbibile con successivi scatti di anzianità e/o avanzamenti.
L’attuale disciplina del contratto nazionale in tema di automatismi si applica con modalità individuate nelle intese aziendali di cui al primo comma.
Le anzianità maturate dalla data di assunzione nelle imprese di cui al primo comma sono valutate per intero ai fini degli scatti di anzianità, dei trattamenti di ferie e di malattia.
Tempi, modalità e decorrenze del nuovo trattamento economico e delle normative in materia di orari, turni e reperibilità, in una complessiva valutazione della situazione in atto al momento dell’applicazione della presente disciplina, saranno definiti nelle intese aziendali di cui al primo comma del presente protocollo.
La definizione dell’inquadramento e del trattamento economico riguardante ciascun lavoratore/lavoratrice, secondo quanto stabilito nelle intese aziendali di cui al primo ed al secondo comma, formerà oggetto di transazione individuale da sottoscriversi fra l’impresa e l’interessato, che potrà farsi assistere da una organizzazione sindacale stipulante il contratto nazionale, cui aderisce o conferisce eventualmente mandato.
A dette transazioni sarà data applicazione dopo l’avvenuta formalizzazione, presso l’apposita Commissione di Conciliazione sindacale ai sensi dell’art. 11, ovvero costituita presso le Direzioni del lavoro territorialmente competenti, ai sensi degli artt. 410 e segg. c.p.c.
Eventuali divergenze tra le Parti stipulanti aventi ad oggetto l’applicazione della presente disciplina potranno venir congiuntamente esaminate dalle Parti medesime, con l’eventuale assistenza di ABI e delle XX.XX. dei lavoratori stipulanti, per un tentativo di amichevole definizione.
Verbale Interpretativo
premesso che al quarto comma, lett. a) si fa riferimento a “casi particolari” non espressamente individuati
le Parti chiariscono che con la predetta locuzione hanno inteso fare esclusivo riferimento a situazioni individuali - e, quindi, non generali - nelle quali:
l’interessato fruisca, all’atto del passaggio, di assegni ad personam non assorbibili (esclusi, comunque, i c.d. superminimi); ove di questi si tenga conto (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), gli stessi resteranno successivamente assorbiti con successivi scatti di anzianità e/o avanzamenti;
l’interessato fruisca, all’atto del passaggio di anticipati scatti di anzianità: in questo ultimo caso potrà tenersi conto degli scatti anticipati (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), fermo, comunque, il numero massimo di scatti stabiliti dal presente contratto nazionale.
APPENDICE N. 2
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ GENERAZIONALE
Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell’1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratori/lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19 dicembre 1994, al ricorrere delle seguenti condizioni:
che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del personale, c.d. “vecchio iscritto” ai sensi del d.lgs. n. 124 del 1993, che, nell’ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento;
che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento;
che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva.
APPENDICE N. 3
ENBICREDITO
Allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito quale Ente bilaterale nazionale, costituito fra le Parti ai sensi dell’accordo 4 dicembre 1998, con l’obiettivo di promuovere e sostenere iniziative orientate a migliorare il sistema di formazione e riqualificazione professionale del personale del settore del credito, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 31 marzo 2005, un contributo a favore di Enbicredito nella misura pari ad 1 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 31 dicembre 2004 da utilizzare per il finanziamento di specifici progetti ai fini di cui sopra.
Per ciascuno degli anni successivi, tale contributo - ferma la misura di 1 euro procapite - sarà subordinato all’esaurimento del plafond di cui al primo comma e alla presentazione, da parte di Enbicredito, di ulteriori progetti idonei che non risultino finanziati o finanziabili prioritariamente tramite risorse europee, nazionali o regionali.
* * *
VERBALE DI ACCORDO
11 luglio 2007, in Roma
(Omissis)
Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 12 febbraio 2005, le Parti stipulanti convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2007, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2007.
Le Parti si riservano di valutare, per ciascuno degli anni successivi, la ripetizione del predetto contributo in relazione alle risultanze del rendiconto annuale dell’esercizio finanziario presentato da Enbicredito ai sensi dell’art. 11 del proprio Statuto.
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 16 luglio 2009, in Roma
(Omissis)
Ad integrazione di quanto previsto dall’appendice n. 3 in calce al ccnl 8 dicembre 2007, le Parti stipulanti - nella prospettiva di ridefinire il ruolo e le funzioni dell’Ente e realizzare forme di raccordo con i Fondi interprofessionali - convengono che ciascuna impresa conferente all’ABI mandato di rappresentanza sindacale eroghi, entro il 30 settembre 2009, un contributo straordinario a favore di Enbicredito nella misura pari a 0,5 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato in organico alla data del 30 giugno 2009.
* * *
STATUTO
Articolo 1 - Denominazione - Soci
In attuazione di quanto previsto dall’Accordo Nazionale 4 dicembre 1998, l’Ente nazionale bilaterale per il settore del credito, denominato Enbicredito, che ha natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 c.c. è regolato, in via esclusiva, dal presente Statuto.
Sono soci: ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Dircredito-FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca-Uil e Unità Sindacale Falcri Silcea.
Articolo 2 - Sede - Durata
La sede è in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx x. 00.
La durata dell’Ente è stabilita al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 3 - Scopo
L’Ente bilaterale nazionale ha la finalità principale di promuovere e sostenere il dialogo sociale tra le parti, con iniziative orientate ad interventi sul sistema di formazione e di riqualificazione professionale esistente nel settore creditizio-finanziario, in relazione alle intese sottoscritte in materia, che saranno stipulate tra l’ABI e le Organizzazioni sindacali e che saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
In particolare, l’Ente bilaterale nazionale ha lo scopo di:
promuovere attività in tema di formazione, di riconversione e di riqualificazione professionale ed elaborare proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici, strutture scolastiche e universitarie;
promuovere e realizzare indagini sui fabbisogni di professionalità nel settore del credito e ricerche - anche in raccordo con le attività dell’Osservatorio nazionale - sui temi della formazione;
promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con i Fondi interprofessionali per la formazione continua operanti nel settore creditizio, le Regioni e/o con altri Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
svolgere attività di promozione, assistenza e consulenza, nei confronti delle aziende creditizie e finanziarie, per quanto concerne sia le procedure di accesso alla formazione finanziata che le fasi di attuazione dei piani;
svolgere, per le aziende di cui alla precedente lett. d), il ruolo di presentatore dei piani formativi finanziabili, conseguendo in tal modo la titolarità per acquisire i relativi finanziamenti;
promuovere ogni iniziativa diretta a definire e certificare il livello delle competenze acquisite attraverso gli interventi di formazione.
gestire, tramite l’apposita Sezione Speciale di cui all’art. 12, l’attività del Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (F.O.C.).
L’Ente bilaterale nazionale perseguirà anche altre finalità - svolgendo i relativi compiti e funzioni - che le Parti contrattuali concorderanno a livello nazionale di attribuire allo stesso e che saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 4 - Entrate
Ad eccezione dei contributi che affluiscono alla Sezione Speciale per il finanziamento del F.O.C., concorrono a formare il fondo comune dell’Ente le seguenti entrate:
le risorse economiche che i soci stabiliranno di corrispondere all’Ente;
le somme corrisposte dai soci aggregati a titolo di contributo e di concorso spese di gestione;
ogni altra entrata conseguente alle attività istituzionali dell’Ente previste dall’art. 3, lett. da a) a f).
I corrispettivi di prestazioni per i servizi resi a terzi e le misure dei contributi e del concorso spese di gestione annuali dovute all’Ente bilaterale nazionale dai partecipanti sono stabilite con accordo tra ABI e le Organizzazioni sindacali. Tali misure saranno, di volta in volta, recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
In ogni caso, nel corso della durata dell’associazione non potranno essere distribuiti ai soci ovvero a tutti i soggetti partecipanti fondi o riserve di alcun tipo.
Articolo 5 - Soci aggregati
Sono soci aggregati:
le Aziende associate all’ABI che hanno conferito alla stessa apposito mandato e corrispondono specifici contributi con la finalità di usufruire dell’assistenza, della consulenza, dell’informazione e della rappresentanza nel regolamento dei rapporti di lavoro con i dipendenti, compresa la stipulazione di contratti collettivi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la risoluzione delle vertenze comunque connesse con i rapporti di lavoro;
le altre Aziende, Enti o Associazioni operanti nel settore creditizio-finanziario: in tal caso l’ammissione è subordinata alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente bilaterale nazionale.
I soci aggregati possono sempre recedere dall’Ente.
Articolo 6 - Organi
Gli organi dell’Ente bilaterale nazionale sono:
il Consiglio di Amministrazione;
il Comitato di Gestione;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento.
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di delegare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni.
Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei presenti.
Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento ed ogni altra decisione di straordinaria amministrazione.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo - che viene invitato con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.
Articolo 8 - Comitato di Gestione
Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio. Esso è composto da n. 12 (dodici) membri: n. 6 (sei) designati dall’ABI e n. 6 (sei) dalle Organizzazioni sindacali. Tra essi, sono designati il Presidente, il Vice Presidente ed il Coordinatore dell’Ente, ai sensi dell’art. 9.
Le quattro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo in materia di libertà sindacali del 7 luglio 2010, designano 4 (quattro) membri del Comitato di Gestione. Il quinto ed il sesto membro espressione di parte sindacale sono designati - a rotazione seguendo il criterio della maggiore rappresentatività - da due delle altre Organizzazioni dei lavoratori presenti nel Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato di Gestione, nell’ambito della Sezione Speciale di cui all’art. 12, gestisce l’attività del F.O.C, secondo le attribuzioni riconosciute dal Regolamento del “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito (F.O.C.)” del 31 maggio 2012, allegato al presente Statuto (di seguito Regolamento del F.O.C.).
Inoltre, il Comitato di Gestione, in relazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione:
coordina l’attività dell’Ente e gestisce, attraverso il Coordinatore, l’attività amministrativa, contabile ed operativa;
adotta i provvedimenti relativi al funzionamento e all’organizzazione interna dell’Ente;
svolge attività di elaborazione e di proposta, rispettivamente, degli atti e delle attività da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale;
provvede ad ogni altro compito e funzione che sia ad esso delegata dal Consiglio di Amministrazione.
Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni di Comitato di Gestione deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo - che viene invitato con le stesse modalità previste per i componenti il Comitato di Gestione.
Articolo 9 - Presidente - Vice Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente e la firma sociale, sovrintende alla gestione e amministrazione dello stesso, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento, anche temporaneo, egli viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.
Il Presidente, il Vice Presidente dell’Ente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo il criterio di alternanza di seguito indicato.
Per il primo triennio, seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente e il Coordinatore sono individuati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati da ABI, mentre il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalle Organizzazioni sindacali.
Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata.
Articolo 10 - Coordinatore
L’attività dell’Ente è curata da un Coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale esegue le deliberazioni degli Organi sociali ai quali risponde.
Il Coordinatore, in particolare:
svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Gestione;
per l’espletamento di tali compiti e funzioni potrà avvalersi del supporto di collaborazioni esterne, se autorizzato dal Comitato di Gestione;
predispone per il Comitato di Gestione e per il Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente e redige trimestralmente un rapporto, anche tecnico-economico, in merito alle attività svolte;
assiste il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Gestione nello svolgimento delle rispettive funzioni;
cura la tenuta e l’aggiornamento di tutti i libri sociali, compresa la prima nota ed il libro-cassa, nonché la documentazione relativa alle operazioni eseguite dall’Ente.
Articolo 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
L’amministrazione dell’Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all’art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall’ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre supplenti designati dalle Organizzazioni sindacali.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato.
Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componente che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al collegio, dall’altra componente.
Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata.
In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età.
In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione - come previsto dagli artt. 7 e 8 - e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti organi.
I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7.
In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.
Articolo 12 - Sezione Speciale
In attuazione di quanto previsto dall’art. 12 dell’Accordo di rinnovo 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e le aree professionali, e per le finalità di cui all’art. 3 del Regolamento del F.O.C, è istituita la Sezione Speciale dell’Ente, gestita, secondo le modalità e i criteri individuati dal medesimo Regolamento, dal Comitato di Gestione di cui all’art. 8.
Articolo 13 - Rendiconto annuale
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Comitato di Gestione provvede, secondo le modalità previste dall’art. 10 del Regolamento del F.O.C., alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d’esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività dell’Ente.
Il rendiconto dell’esercizio finanziario dell’anno, ivi compreso quello della Sezione Speciale di cui al comma che precede, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Articolo 14 - Scioglimento dell’Ente
La decisione circa lo scioglimento dell’Ente, nonché in merito alla devoluzione di eventuali residui attivi, compete ai soci che hanno costituito l’Ente medesimo.
Fermo quanto previsto dal comma successivo in relazione ad eventuali residui attivi del F.O.C., in ogni caso, per qualunque causa avvenga lo scioglimento, il patrimonio residuo dell’Ente dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, previo parere dall’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Al termine del periodo di durata del F.O.C., le Parti, secondo le modalità previste dall’art. 12 del relativo Regolamento, decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.
Articolo 15 - Disposizioni finali
I componenti degli organi sociali non hanno diritto a compensi.
In attuazione dello Statuto il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di realizzare un Regolamento e procedere all’approvazione dello stesso.
Le modifiche al presente Statuto saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Roma, 5 ottobre 2012
APPENDICE N. 4
IMPEGNI DELLE PARTI NAZIONALI
Sui temi di seguito indicati le Parti stipulanti il presente contratto si impegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa conclusione con la massima tempestività.
Indicatori Di “Pre-Crisi”
Quale misura transitoria per le imprese che presentino squilibri misurabili attraverso indicatori tali da individuare lo stato di “pre-crisi”- che verranno individuati fra le Parti stipulanti, tramite una apposita Commissione paritetica nazionale, entro il 30 giugno 2013 - le Parti aziendali opereranno sull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore e/o altre erogazioni aziendali (fatta eccezione per il premio aziendale per il quale vale quanto appositamente previsto) in modo da contribuire a ristabilire, attraverso il recupero di quote delle predette erogazioni, il necessario equilibrio.
Commissione Nazionale Sulla C.A.S.Di.C.
Le Parti stipulanti istituiranno entro il 30 giugno 2013 una Commissione nazionale paritetica per esaminare nel complesso le problematiche relative alla Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito.
Commissione Di Studio Sull’inquadramento Del Personale
Le Parti firmatarie attiveranno, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto, i lavori di una Commissione paritetica di studio per un riesame del sistema di classificazione del personale, delle declaratorie e dei profili professionali contenuti nel contratto stesso allo scopo di rendere più flessibile la disciplina, adeguandola ai mutati assetti tecnici, organizzativi e produttivi delle imprese del settore.
Nell’ambito dei lavori della Commissione le Parti firmatarie valuteranno la possibilità di rendere permanente o meno la fungibilità di cui alla Norma transitoria in calce all’art. 83 del presente contratto.
La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 dicembre 2012.
Commissione Paritetica In Tema Di Pari Opportunità E Conciliazione Dei Tempi Di Vita E Di Lavoro
Le Parti firmatarie costituiranno, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto, una Commissione paritetica, che avrà il compito di realizzare possibili iniziative congiunte in tema di pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di responsabilità sociale d’impresa e alla luce dell’Avviso comune sottoscritto presso il Ministero del Lavoro il 7 marzo 2011.
La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 marzo 2013.
Commissione Nazionale Per La Sicurezza - Sicurezza Antirapina
È istituita, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, la Commissione nazionale per la sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, alla quale è affidata, oltre a quanto già previsto all’art. 10 dell’accordo 12 marzo 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, la ricognizione dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
In sostituzione della Dichiarazione in calce all’art. 12 dell’accordo 12 marzo 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, le Parti stipulanti si danno atto che le imprese bancarie considereranno il “rischio rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008
Commissione Paritetica Di Studio Per La Revisione Dell’accordo 12 Marzo 1997
Le Parti firmatarie costituiranno, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto, una Commissione paritetica di studio, che avrà il compito di procedere alla revisione dell’Accordo di settore sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 12 marzo 1997.
La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 dicembre 2012.
Azionariato Dei Dipendenti
Le Parti stipulanti avvieranno i lavori della Commissione di studio prevista dall’accordo quadro “per esaminare tutte le problematiche connesse alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa”.
Promotori Finanziari
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 2013 per approfondire la tematica.
Commissioni Nazionali Di Studio
Le Parti stipulanti avvieranno i lavori di Commissioni nazionali di studio per esaminare, ai fini di un riordino dell’attuale normativa contrattuale, le tematiche degli scatti di anzianità e scala parametrale, entro il 30 giugno 2013.
Commissione Paritetica In Tema Di Semplificazione E Razionalizzazione Normativa
È istituita fra le Parti firmatarie una Commissione paritetica per la semplificazione e razionalizzazione delle normative contenute nel contratto nazionale, in adempimento dell’impegno assunto con l’art. 7 dell’accordo quadro 24 ottobre 2011 sugli assetti contrattuali - Regole per un contratto sostenibile.
Le Parti firmatane concluderanno i lavori entro il 31 marzo 2013.
Impegno Delle Parti Nazionali
Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di previdenza complementare residuale di settore cui possano aderire i lavoratori privi di forme di previdenza complementare aziendale.
Le Parti firmatarie si incontreranno entro 15 giorni dalla stipulazione del presente accordo di rinnovo del contratto nazionale per i necessari adempimenti.
APPENDICE N. 5
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA
Il 12 febbraio 2005, in Roma
(Omissis)
si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno confermato - tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva - di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende di credito.
APPENDICE N. 6
FONDO NAZIONALE DEL SETTORE DEL CREDITO
PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ1
Il 13 gennaio 2005, in Roma
(Omissis)
Premessa
In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, in merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà tra i dipendenti e le imprese stesse, si conviene di anticiparne la costituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare l’emergenza dovuta ai fenomeni naturali che hanno sconvolto intere regioni dell’Asia.
I fondi raccolti nell’anno 2005 tra le lavoratrici, i lavoratori e le aziende, saranno devoluti a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre,
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
è costituito un Fondo nazionale per progetti di solidarietà allo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assistenza, sia nell’ambito nazionale che internazionale.
La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell’ABI e delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo d’intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle risorse.
Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, in pari misura, da quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni ed ulteriori contributi anche da parte di terzi.
Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui da trattenere sull’importo della tredicesima mensilità e potrà variare, d’intesa tra le Parti firmatarie del presente contratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui o la misura che potrà essere successivamente definita d’intesa tra le medesime Parti.
Tutti i lavoratori dipendenti da aziende conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale contribuiscono al Fondo nelle misure di cui al capoverso che precede, salvo diversa volontà che il lavoratore potrà manifestare in ogni momento tramite il modulo allegato da inoltrare all’Azienda di appartenenza.
Annualmente sarà reso noto il “bilancio” del Fondo, con la specificazione di tutti gli interventi effettuati.
In caso di scioglimento del Fondo, decisione che dovrà essere assunta consensualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti ad Organizzazioni aventi le stesse finalità del Fondo.
Norma Transitoria
Il contributo relativo all’anno 2010 sarà trattenuto nella busta paga del mese di febbraio 2011, mentre quello relativo al 2011 ed agli anni successivi sarà prelevato sull’importo della tredicesima mensilità.
Allegato -
Fac simile del modulo di revoca al Fondo Prosolidar
Data, ….……..…….
Io sottoscritto/a .................................................., matr. n. ...................., dipendente da .................................................., non intendo contribuire a Prosolidar - Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà - Onlus e pertanto non autorizzo l’Azienda ad effettuare la trattenuta di 6 (sei) euro all’anno dalla busta paga del mese di Febbraio 2011 e negli anni successivi. Qualora intenda successivamente contribuire al Fondo ne darò tempestiva comunicazione all’Azienda.
Firma del lavoratore/lavoratrice
............................................................
PROTOCOLLO D’INTESA
FONDAZIONE PROSOLIDAR - ONLUS
Il giorno 24 ottobre 2011, in Roma
(Omissis)
Premesso che:
In data 5 luglio 2011 è stata costituita la “Fondazione Prosolidar - Onlus”, avente i medesimi scopi e caratteristiche di bilateralità propri del Fondo Nazionale del Settore del credito per Progetti di Solidarietà - Onlus, di cui all’accordo 13 gennaio 2005 (appendice 7 al ccnl 8 dicembre 2007) come modificato con Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010,
le parti convengono che:
a far tempo dal prossimo mese di dicembre 2011, i contributi versati dai lavoratori e dalle banche saranno accreditati, anche secondo quanto già deliberato dal Comitato di Gestione del Fondo, a favore della “Fondazione Prosolidar - Onlus”.
APPENDICE N. 7
PROTOCOLLO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE E
COMPATIBILE DEL SISTEMA BANCARIO
Il 16 giugno 2004, in Roma
(Omissis)
premesso che:
il sistema di relazioni sindacali nel settore del credito si è sviluppato secondo le linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, e dal Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo al metodo concertativo ed agli assetti contrattuali. Tali assetti, confermati dal ccnl 11 luglio 1999, si articolano nel contratto collettivo nazionale di categoria - che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica - e in un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempistica - secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali - e materie del secondo livello;
in coerenza con quanto sopra, con il Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario, le Parti hanno condiviso principi, criteri e strumenti finalizzati ad una radicale ristrutturazione del sistema creditizio in una logica di efficienza e competitività internazionale;
in tale contesto si è condiviso, fra l’altro che “il governo dei costi e le maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità delle risorse umane, nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione, di responsabilità diffuse e di pari opportunità”;
in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per la gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore;
le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto ccnl 11 luglio 1999, hanno ravvisato l’opportunità - anche alla luce dell’esperienza applicativa del ccnl stesso - di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utilizzo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell’accordo 4 aprile 2002, di orientare l’evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
il nuovo ccnl, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso dalle Parti, deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di crescente competitività, regole che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle imprese ed attese dei lavoratori;
con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono condividere principi e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel miglioramento continuo della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie ed il proprio personale, nel rafforzamento della reputazione complessiva del sistema;
il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del ccnl 11 luglio 1999,
quanto sopra premesso, le Parti:
valutano positivamente il contributo al risanamento offerto dal sistema di relazioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni ‘90 sulla base dei principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si impegnano, pertanto, anche nel mutato scenario, a preservarne l’impostazione concertativa e la funzione propulsiva, particolarmente rilevante anche nella prospettiva di uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno delle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per garantire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale;
riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo ed il successo dell’impresa;
riconoscono che l’obiettivo di cui al punto precedente presuppone l’effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale, un’offerta formativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro, l’adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle prestazioni, degli ambienti di lavoro, l’efficacia della prevenzione e degli interventi in materia di salute e sicurezza;
si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché - in un mercato globale - vengano rispettati, ovunque si esplichi l’attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;
riconoscono che le imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla competitività e sulla concorrenza, devono mirare soprattutto all’eccellenza delle performance, in termini di qualità e convenienza dei prodotti e servizi offerti;
in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all’esercizio della propria attività;
riaffermano in tema di sistemi incentivanti - qualora adottati dalle imprese - e di valutazione del personale, che deve essere assicurata aziendalmente piena coerenza tra i principi declinati in materia, con particolare riguardo all’oggettività ed alla trasparenza dei sistemi stessi, e i comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al fine di rafforzare all’interno delle medesime il necessario clima di fiducia, coesione e stabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema di sistema incentivante - così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e 10, le attuali previsioni - dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise;
ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità;
convengono che le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo potranno chiedere un incontro - da tenere in sede ABI entro sette giorni dalla richiesta - per dirimere controversie rivenienti da lamentate violazioni della procedura contrattuale sul sistema incentivante;
confermano che al personale impegnato nella rete in attività di vendita devono essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela, anche per quel che attiene alla valutazione, nel caso di vendita di prodotti finanziari, della “propensione al rischio” del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto.
In particolare tali obiettivi si realizzano:
dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica nell’ambito della dotazione annuale prevista dal ccnl;
ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del sistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi;
assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a tutela, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel rispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.
Dichiarazioni Delle Parti
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione o di acquisizione del controllo di imprese creditizie meridionali, auspicano che, nell’ambito delle appropriate procedure in sede aziendale o di gruppo, si valuti con la massima attenzione la possibilità di un utilizzo mirato e selettivo, anche per aree geografiche, delle risorse del Fondo di solidarietà di settore destinate alla formazione.
L’ABI, prendendo atto di quanto sopra, invita le Imprese a valutare con la massima attenzione l’istanza sindacale in tutti i casi in cui ciò sia compatibile con le esigenze organizzative e produttive rivenienti dai processi di cui sopra.
Con riferimento alle imprese che volontariamente intendono adottare l’approccio alla Corporate Social Responsibility (CSR), le Parti considerano positivamente gli orientamenti assunti dall’Unione Europea in materia, a partire dal Consiglio di Lisbona del 2000, che ha affermato il nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare - quella europea - l’economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
In particolare le Parti assumono la definizione formulata nel Libro Verde della Commissione europea del luglio 2001, secondo la quale la responsabilità sociale d’impresa è “l’integrazione volontaria da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate (stakeholder)”.
Ne consegue che “affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di propria iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali, cui devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell’ambiente ed al rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile”.
Pertanto, le Parti stipulanti il presente Protocollo si impegnano a favorire la diffusione, nell’ambito del sistema bancario, della cultura, dei principi e dei valori connessi alla responsabilità sociale d’impresa come sopra definita. A tal fine valuteranno con particolare attenzione le indicazioni del Multistakeholder Forum Europeo e le iniziative conseguenti della Commissione Europea, nonché i risultati del progetto sulla responsabilità sociale d’impresa in corso di esame tra Federazione Bancaria Europea, Federazione Casse di Risparmio Europee, Federazione BCC Europee e Uni Europa Finanza.
Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio nazionale paritetico che avrà il compito di:
analizzare le buone pratiche e stimolarne e favorirne la diffusione nel sistema bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad esempio, il bilancio sociale o ambientale e i codici etici;
nonché di sviluppare l’analisi e la ricerca di convergenze su tematiche che possono contribuire positivamente a promuovere il “valore” dell’impresa e ad ottimizzare il clima aziendale, quali:
relazioni sindacali ai vari livelli;
assetti del sistema creditizio meridionale e rapporti banche-imprese;
salute e sicurezza sul lavoro;
formazione continua, alla luce della dichiarazione congiunta UNI-Europa Finanza e FBE del 28 dicembre 2002 in materia di life long learning;
sviluppo delle competenze e crescita professionale;
pari opportunità professionali;
comunicazione interna alle imprese;
work life balance;
salvaguardia dell’ambiente per gli impatti diretti (consumi di energia, carta, emissioni inquinanti, riciclo, etc.);
iniziative a favore di disabili;
iniziative a favore del volontariato ed iniziative di solidarietà in genere;
azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici;
gestione del patrimonio intellettuale delle imprese.
Sui temi di cui sopra, le Parti convengono, altresì, di indire una Conferenza periodica congiunta che abbia ad oggetto uno o più dei temi di cui sopra, e di promuovere, sui medesimi, la partecipazione attiva a qualificati organismi, pubblici o privati, sia a livello nazionale che internazionale.
APPENDICE N. 8
ACCORDO INTERCONFEDERALE 11 FEBBRAIO 2004
SUI CONTRATTI DI INSERIMENTO
(Omissis)
premesso che:
con il presente accordo interconfederale, cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l’istituto, provvedono a definire gli elementi ritenuti essenziali per consentire ai datori di lavoro in tutti i comparti produttivi una fase di prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/2003, anche al fine di evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli;
il presente accordo interconfederale, pertanto, avrà efficacia a decorrere dall’odierna data di sottoscrizione e fino a quando non sarà sostituito dalla apposita disciplina che sarà definita dalla contrattazione collettiva ai vari livelli;
con il presente accordo le parti in epigrafe convengono che in sede di contrattazione collettiva si affronti il tema dell’attribuzione del livello di inquadramento in correlazione alle peculiarità settoriali e/o a specifiche condizioni professionali del lavoratore;
le parti in epigrafe - nell’intento condiviso di ottimizzare la prescrizione legislativa che subordina la possibilità di nuove assunzioni mediante contratti di inserimento alla condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti - convengono che, in sede di contrattazione collettiva e con particolare riferimento ai contratti di reinserimento, si ricerchino soluzioni atte a conseguire il mantenimento in servizio dei lavoratori, tenuto conto delle diverse specificità produttive ed organizzative e dei relativi necessari requisiti professionali, anche nell’ambito dei provvedimenti di incentivazione che dovessero essere emanati in materia;
con le finalità ed alle condizioni descritte
si conviene sulle seguenti modalità
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5);
l’eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7);
l’orario di lavoro, determinato in base al contratto collettivo applicato, in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, potranno essere previste durate inferiori alla massima indicata, da definirsi in sede di contrattazione collettiva anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Le parti in epigrafe definiranno tutti gli aspetti utili per formulare il parere da fornire, come legislativamente stabilito, ai Ministeri competenti ai fini dell’attuazione dell’art. 2, lett. i) in tema di “libretto formativo del cittadino”.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i), la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, tenendo conto anche di auspicate soluzioni che potranno essere nel frattempo individuate nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. Le parti, infine, si riservano di verificare, nell’ambito dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, la possibilità di sostenere anche progetti formativi per i contratti di reinserimento.
Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:
l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal contratto collettivo applicato per la categoria giuridica ed il livello di inquadramento attribuiti al lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento;
un trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro disciplinato secondo quanto previsto in materia dagli accordi per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro o, in difetto, dagli accordi collettivi applicati in azienda, riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento/reinserimento, e comunque non inferiore a settanta giorni.
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo applicato (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità o istituti di carattere economico ad esso assimilati e della mobilità professionale disciplinata dalle clausole dei contratti che prevedano progressioni automatiche di carriera in funzione del mero trascorrere del tempo.
APPENDICE N. 9
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI
SOCIALI EUROPEE DEL SETTORE BANCARIO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL
DICEMBRE 2002
Il testo dell’Accordo sarà inserito in fase di stampa
APPENDICE N. 10
VERBALE DI RIUNIONE SUL TEMA
DELL’OCCUPAZIONE E PER IL RILANCIO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL
SETTORE
Il 20 giugno 2007, in Roma
si è tenuto un incontro tra
(Omissis)
nel corso del quale sono state trattate le problematiche concernenti il tema dell’occupazione, con particolare riferimento all’individuazione di iniziative congiunte volte al rafforzamento del Fondo di solidarietà di settore.
L’ABI e i Sindacati si danno atto di quanto segue.
Il tema dell’occupazione nelle imprese bancarie, concomitante con la fase di rinnovo del ccnl 12 febbraio 2005, è urgente in considerazione della forte accelerazione del fenomeno delle riorganizzazioni e delle concentrazioni bancarie che prefigura un sistema creditizio profondamente diverso da quello in essere solo pochi mesi fa, determinando una netta riduzione del numero dei grandi gruppi bancari, passati in breve tempo da 11 a 6. Le prevedibili, conseguenti ricadute sul piano occupazionale andranno opportunamente gestite, anche con l’obiettivo di favorire nuova occupazione verso attività che potranno essere utilmente sviluppate.
Sino ad oggi le conseguenze occupazionali rivenienti da questi riassetti proprietari e organizzativi sono state governate garantendo equilibrio sociale grazie all’intervento del Fondo di solidarietà del settore che ha consentito soluzioni non traumatiche rispetto alle eccedenze di personale denunciate dalle aziende e che si sono concretizzate in uscite, per lo più volontarie, del personale prossimo al pensionamento.
Il Fondo ha, dunque, consentito in questi anni di risolvere adeguatamente, senza tensioni sociali né oneri per la collettività, il problema degli esuberi: dal 2000 ad oggi sono stati sottoscritti accordi per circa 24.000 lavoratori e gli attuali percettori dell’assegno straordinario sono circa 10.000.
Il Fondo, prorogato al 2020 con il D.M. 28 aprile 2006, n. 226, è stato, tuttavia, proprio in questa fase, caricato di ulteriori oneri per le imprese, in assenza di misure e/o interventi di sostegno da parte pubblica.
In particolare, tale ulteriore onerosità si è concretizzata con la legge 4 agosto 2006, n. 248 che ha abrogato il sistema di tassazione meno oneroso applicato in precedenza alle somme corrisposte al personale con una determinata anzianità per agevolarne l’esodo: sistema sul quale le Parti contrattuali avevano concepito il Fondo stesso nel 1998.
Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue.
È necessario che l’ammortizzatore sociale applicato nel settore continui ad essere strumento efficace e specifico del sistema bancario per governare i processi di riorganizzazione e concentrazione, ridurne le potenziali tensioni, gestire le eccedenze di personale, mitigare gli impatti sociali e favorire l’occupazione dei più giovani.
In questo ambito la paventata estensione al settore del credito, da parte del Governo, degli ammortizzatori sociali applicati ad altri comparti (cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria, mobilità), non è considerata idonea ad affrontare e gestire le ricadute dei processi di concentrazione in atto, oltre a rappresentare un serio ostacolo alla continuità e funzionalità del Fondo di solidarietà.
Si tratta, infatti, di una misura dagli effetti troppo onerosi per gli stessi lavoratori e per le banche sia sotto il profilo economico che sotto quello gestionale, il cui utilizzo peraltro non è rispondente alle esigenze del settore creditizio.
Il tema dell’occupazione si collega anche alla più generale questione dei c.d. “oneri senza prestazioni corrispettive” gravanti sulle imprese del settore.
Queste problematiche formeranno oggetto di un’iniziativa congiunta di ABI e delle Segreterie Nazionali dei Sindacati nei confronti del Governo finalizzata:
a rilanciare ed accrescere, anche ripristinando l’originario regime fiscale, l’efficacia del Fondo di solidarietà quale strumento prioritario di equilibrio sociale, valorizzandone la funzione di ammortizzatore del settore;
a evitare interventi legislativi che pregiudichino l’utilizzo dello strumento “Fondo esuberi di settore”.
PROTOCOLLO IN TEMA DI MERCATO DEL LAVORO E OCCUPAZIONE
Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma
(Omissis)
Premesso che:
il Fondo di solidarietà del settore del credito, istituito con il D.M. 28 aprile 2000, n. 158 e prorogato con il D.M. 28 aprile 2006, n. 226, ha consentito in questi anni di affrontare le tensioni occupazionali nel sistema mitigando gli impatti sociali e senza oneri per la collettività;
le Parti ritengono che le misure ivi previste, in particolare per la gestione degli esuberi, siano divenute onerose e non risultino più pienamente adeguate rispetto alle necessità delle imprese e dei lavoratori indotte anche dalle modifiche organizzative e produttive determinatesi nel tempo;
le Parti condividono l’opportunità di concordare misure idonee ad agevolare da parte delle aziende ed in favore dei lavoratori l’utilizzo delle somme già versate derivanti dalla contribuzione ordinaria e “giacenti” presso il Fondo stesso, per destinarle a programmi formativi nonché a riduzioni d’orario o sospensioni temporanee dell’attività lavorativa e ad una istituenda “sezione emergenziale”,
le Parti ritengono altresì opportuno definire azioni congiunte con l’obiettivo di agevolare la ripresa del sistema creditizio nell’interesse delle imprese e dei lavoratori,
si è convenuto quanto segue:
Art. 1 (Avviso comune per favorire l’utilizzo di risorse del Fondo di solidarietà per finalità formative)
Al fine di favorire l’utilizzo delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo di solidarietà per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del Regolamento del Fondo (D.M. 28 aprile 2000, n. 158), viene stipulato l’allegato “Avviso comune”, sottoscritto in pari data e costituente parte integrante del presente Protocollo.
Art. 2 (Utilizzo delle risorse giacenti presso il Fondo di solidarietà)
Le Parti ritengono che le risorse giacenti nella parte ordinaria del Fondo di solidarietà debbano essere utilizzate per l’anno 2010 secondo la seguente ripartizione percentuale:
65%, per il finanziamento di programmi formativi di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1) del Regolamento del Fondo di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158;
15%, per le prestazioni relative a riduzioni d’orario o sospensioni temporanee dell’attività lavorativa di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del Regolamento del Fondo di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158;
20%, per la creazione di una “sezione emergenziale” di cui all’articolo 5, che segue.
Le somme di cui al punto 2 del presente articolo, destinate a riduzioni d’orario o sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, saranno utilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9, commi 4 e 5, del Regolamento del Fondo.
Le Parti stipulanti si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare la situazione ed individuare le soluzioni opportune, anche ai fini dell’eventuale riequilibrio del finanziamento delle prestazioni di cui al presente articolo.
Art. 3 (Contributo ordinario)
Considerate le attuali dotazioni finanziarie, si conferma per l’anno 2010 la volontà di mantenere la sospensione del contributo ordinario dello 0,50% di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento del Fondo. Le Parti stipulanti, pertanto, si attiveranno affinché il Comitato amministratore del Fondo stesso provveda ad emanare la relativa delibera, ai sensi dell’art. 4, lett. d), del predetto Regolamento.
Le Parti nazionali si incontreranno entro il 31 ottobre 2010 per valutare, in relazione all’effettivo utilizzo delle risorse “giacenti” presso il Fondo di solidarietà, le indicazioni da dare al Comitato amministratore del Fondo ai fini del contributo ordinario per l’anno 2011.
Art. 4 (Misura dell’assegno ordinario - Revisione dei massimali)
Le Parti stipulanti ritengono che gli importi indicati al comma 4 dell’art. 10 del Regolamento del Fondo di solidarietà (D.M. 28 aprile 2000, n. 158) debbano essere aggiornati come segue.
Nei casi di sospensione temporanea dell’attività di lavoro, l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore a detto ultimo limite.
Le Parti stipulanti ritengono, altresì, che dal comma 2 dell’art. 10 del Regolamento del Fondo vadano depennate le seguenti parole: “superiori a 37 ore e 30 minuti annui procapite (……) per le ore eccedenti tale limite”.
Art. 5 (Sezione emergenziale)
Si conviene, ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto 3, del Presente Protocollo sulla necessità di costituire una sezione emergenziale del Fondo di solidarietà allo scopo di realizzare misure di sostegno del reddito per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b).
Ai fini di cui sopra il Fondo dovrà provvedere:
all’erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.
L’accesso alle predette prestazioni è condizionato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.
Nei casi che precedono l’azienda e il Fondo, in parti uguali, dovranno erogare, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge, una somma fino al raggiungimento delle seguenti misure:
80% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
70% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
60% della retribuzione tabellare lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di 3.500 euro lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
Qualora un’azienda destinataria dei ccnl di settore assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui alla lett. a) del presente articolo, il trattamento di cui ai punti che precedono andrà a favore dell’azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla menzionata lett. a).
Art. 6 (Supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale)
Al fine di sviluppare misure finalizzate alla riqualificazione ed al supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo a coloro che non abbiano i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento del Fondo, le Parti stipulanti si attiveranno nei confronti del Fondo Banche Assicurazioni (FBA) affinché il Fondo stesso emani tempestivamente uno specifico bando in materia, destinando ad esso adeguate risorse economiche.
Gli interventi di supporto alla riqualificazione e ricollocazione professionale di cui al presente articolo potranno essere finanziati, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, attraverso la “sezione emergenziale” di cui all’art. 5 che precede.
Le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo per definire il testo di una convenzione in tema di outplacement, da stipulare con le più accreditate Società e/o Associazioni operanti sul mercato.
Art. 7 (Deroghe all’art. 2103 c.c.)
Le Parti stipulanti confermano la legittimità di clausole di accordi aziendali e/o di gruppo, preventivi all’utilizzo della legge n. 223 del 1991 e stipulati ai sensi degli artt. 18 o 19 del ccnl 8 dicembre 2007, che prevedano, anche in deroga al secondo comma dell’art. 2103 c.c., l’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte.
Art. 8 (Norma transitoria)
Le Parti stipulanti proseguiranno gli incontri in sede tecnica per definire, entro 30 giorni dalla stipulazione del presente Protocollo, le modifiche normative e quant’altro necessario alla realizzazione degli obiettivi concordati.
Successivamente, le Parti stesse si attiveranno per richiedere - ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477 - ai competenti Dicasteri di emanare, con la massima tempestività, le norme conseguenti a modifica e/o integrazione del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il Regolamento relativo all’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”.
Art. 9 (Azioni congiunte nei confronti delle Autorità competenti)
(A) Occupazione
Le Parti stipulanti - nel confermare gli impegni assunti con il Verbale di Riunione del 20 giugno 2007 sul tema dell’occupazione e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore - avvieranno un’azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti finalizzata a:
ripristinare il più favorevole regime fiscale per il Fondo di solidarietà;
modulare il contributo di disoccupazione gravante sulle aziende di settore in assenza di “controprestazione” o quantomeno prevedere l’esenzione dallo stesso per le aziende che ricorrono al Fondo di solidarietà per tutto il relativo periodo e fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dall’azienda per le prestazioni del Fondo stesso;
in alternativa all’alinea che precede, prevedere la possibilità di corrispondere l’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori che accedono al Fondo per la prestazione straordinaria, con integrazione da parte dell’Azienda, attraverso il Fondo, di quanto eccede l’indennità di disoccupazione stessa.
(B) Decontribuzione/defiscalizzazione del salario variabile
Le Parti stipulanti avvieranno un’azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti per il sostegno della contrattazione di secondo livello. In proposito, convengono che occorra che la disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive a favore delle erogazioni salariali di secondo livello venga quanto prima confermata, implementata, resa strutturale e certa, superando l’aleatorietà dell’ammissione delle imprese alla fruizione del beneficio e riconoscendo lo sgravio ai premi aziendali che presentino i requisiti di variabilità e di riconoscimento di incrementi di produttività e/o redditività sulla base di indicatori oggettivi.
AVVISO COMUNE PER FAVORIRE L’UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER FINALITÀ FORMATIVE
Il giorno 16 dicembre 2009, in Roma
(Omissis)
Premesso che:
con D.M. n. 158 del 28 aprile 2000 è stato istituito presso l’Inps il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito”;
la disciplina contenuta nel D.M. 158/2000 presuppone un nesso funzionale tra la formazione e i processi di cui all’art. 2 del Decreto medesimo e, a tal fine, non detta vincoli alla collocazione temporale degli interventi formativi;
l’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1, del citato D.M. 158/2000 prevede l’erogazione di prestazioni ordinarie destinate al finanziamento di programmi formativi, in connessione con processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale, che favoriscano la riconversione e riqualificazione professionale;
la contrattazione collettiva del settore privilegia la formazione continua quale strumento strategico per la realizzazione delle trasformazioni del sistema bancario;
il settore del credito è tuttora interessato dai processi di cui sopra, che si possono sviluppare anche nell’ambito di piani industriali di durata pluriennale;
le Parti nazionali intendono favorire l’utilizzo per finalità formative delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo di solidarietà,
convengono quanto segue:
il presente Avviso comune definisce uno schema generale di intesa in tema di formazione da utilizzare in sede aziendale (o di gruppo) per la stipulazione degli accordi di cui all’art. 7, comma 2, del menzionato D.M. 158/2000 per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del medesimo D.M. 158/2000;
ai fini di cui sopra, il confronto a livello aziendale è finalizzato a verificare la coerenza della proposta dell’impresa con lo schema generale nazionale;
le Segreterie nazionali cui fanno capo gli organismi sindacali aziendali interessati dal predetto confronto si fanno carico di favorire il raggiungimento dei predetti accordi entro il mese di giugno 2010, anche ai fini delle verifiche previste dal Protocollo in tema di mercato del lavoro e occupazione da effettuare entro il 31 ottobre 2010;
gli accordi aziendali in materia, con riferimento agli interventi formativi, devono contenere almeno quanto segue:
le motivazioni del ricorso ad interventi che favoriscono il mutamento o il rinnovamento delle professionalità e la riconversione e/o riqualificazione professionale;
le caratteristiche e gli obiettivi;
i destinatari, specificando il relativo numero;
la durata e la collocazione temporale;
il numero delle ore di formazione stimate per ciascuno degli interventi formativi;
le domande di finanziamento dei programmi formativi ex art. 5, comma 1, lett. a), punto 1 del predetto D.M. 158/2000, attraverso l’utilizzo delle risorse giacenti disponibili a tali fini, dovranno essere presentate dall’azienda al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà.
ACCORDO QUADRO
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E
DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO
Il giorno 8 luglio 2011, in Roma
(Omissis)
Premesso che:
in ragione dei processi di riorganizzazione, di riconversione e di riposizionamento strategico che hanno fin ad oggi interessato il sistema bancario, le Parti hanno definito nelle more di una più complessiva riforma del sistema di ammortizzatori sociali, sulla base del Protocollo del 4 giugno 1997, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale;
detto Fondo di solidarietà, istituito con il DM 28 aprile 2000, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di individuare politiche attive di sostegno al reddito, ha consentito in questi anni di fronteggiare tensioni occupazionali nell’ambito del sistema mitigando le ricadute sociali e senza oneri per la collettività;
peraltro, successivamente, con verbale del 24 gennaio 2001, le Parti hanno convenuto sulla facoltà di utilizzare, con accordo aziendale e in presenza di specifiche circostanze, le prestazioni straordinarie del Fondo anche nel caso di richiesta di accesso volontario, evitando il ricorso a licenziamenti collettivi;
gli sviluppi normativi e regolamentari tempo per tempo intervenuti hanno tuttavia progressivamente comportato significative variazioni sia in ordine ai criteri di utilizzo del Fondo, sia riguardo agli oneri in capo alle Aziende interessate;
le Parti hanno condiviso, anche realizzando iniziative congiunte nei confronti dei Ministeri competenti, l’intervenuta onerosità delle misure previste dal regolamento del Fondo e la esigenza di rilanciare e accrescere l’efficacia del Fondo stesso valorizzandone gli aspetti più qualificanti, al fine di promuovere la stabilità sociale del settore;
a tal fine hanno avviato un confronto sulla riforma del Fondo di solidarietà nella prospettiva di riordinare la relativa disciplina e di ricondurre la stessa ad un assetto più adeguato alle attuali necessità del settore anche condividendo l’esigenza di un miglior ricorso alle misure preventive di riduzione delle tensioni occupazionali definite dalla c.d. parte ordinaria del Fondo e dal contratto collettivo nazionale (in particolare art. 18 del ccnl 8 dicembre 2007) nonché l’obiettivo di ricercare soluzioni idonee a ridurre gli oneri connessi alle relative prestazioni del Fondo;
in questo scenario le Parti, nel valorizzare l’architettura storica del Fondo e nel riconfermare la disciplina di cui al D.M. n. 158 del 2000, intendono adeguare i contenuti di cui al richiamato D.M. alle mutate condizioni tecniche, organizzative e produttive che caratterizzano l’intero sistema nell’attuale contesto, superando così le rispettive posizioni di cui alle lettere del 7 aprile e del 18 e 22 aprile 2011;
la premessa è parte integrante del presente accordo.
Tutto ciò premesso, si conviene, in particolare, quanto segue:
Il Fondo assume la seguente denominazione: “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”;
le Parti nel confermare e ribadire, in particolare, le previsioni di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. n. 158 del 2000, si impegnano a valorizzare la possibilità che il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, avvenga, ove ne sussistano i presupposti, sulla base di un accordo tra le parti aziendali o di gruppo stipulato nell’ambito delle procedure contrattuali che riguardano i processi che determinano tensioni occupazionali.
A tal fine le parti aziendali o di gruppo, ferme le previsioni di cui al D.M. n. 158 del 2000, possono pervenire ad un accordo, come fattispecie distinta del medesimo senza ricorrere alle procedure di cui alla legge 223/1991, che definisca, anche nell’ambito di piani di incentivazioni all’esodo, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente in possesso dei requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo;
nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, l’assegno straordinario netto è ridotto del:
8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro;
11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;
gli assegni straordinari saranno erogati dal Fondo per il periodo massimo di 60 mesi antecedente la effettiva decorrenza dei trattamenti pensionistici (ivi comprese le c.d. finestre);
di disciplinare nell’ambito della normativa del Fondo di solidarietà il ricorso ai contratti di solidarietà cc.dd. “difensivi” ed “espansivi”.
Nell’intento comune di favorire l’adozione di strumenti atti a prevenire - anche nell’ambito di processi di riqualificazione, riconversione e riposizionamento professionale - le tensioni occupazionali, le Parti potranno ricorrere a contratti di solidarietà difensivi, fino al 50% dell’orario contrattuale, di durata fino a 24 mesi, elevabili a 36 con ulteriore accordo tra le Parti.
A tal fine, verranno apportate le conseguenti modifiche al D.M. n. 158 del 2000, con l’intento di assicurare ai lavoratori una copertura economica complessiva sino all’80% della retribuzione lorda non percepita a seguito della minor prestazione, secondo i criteri stabiliti dal citato D.M., mirando ad una opportuna combinazione tra i trattamenti di integrazione salariale spettanti a norma di legge e quelli erogati dal Fondo di solidarietà.
In considerazione di quanto sopra ABI inviterà le Associate a rinunciare, nell’ambito degli accordi di cui all’art. 7 del D.M. n. 158 del 2000, alla quota di contributo pubblico spettante per legge all’azienda devolvendola a favore dei lavoratori interessati.
Peraltro, anche al fine di favorire l’occupazione stabile di giovani, le Parti potranno ricorrere ai contratti di solidarietà c.d. espansivi della durata massima di 48 mesi, facendo, in tal caso, riferimento alla volontarietà dei lavoratori.
Le Parti si danno altresì atto che l’accesso alle prestazioni straordinarie che segua un periodo di riduzione di orario o di sospensione dell’attività di lavoro dovrà avvenire con modalità tali da evitare al lavoratore penalizzazioni per quanto attiene alla contribuzione correlata;
di istituire entro il 1° settembre 2011, con termine dei lavori entro il 31 gennaio 2012, un’apposita Commissione paritetica di studio composta, per parte Sindacale, da due componenti per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo:
per approfondire i profili tra le prestazioni straordinarie del Fondo e altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente e/o dalla contrattazione collettiva;
verificare gli effetti derivanti dall’applicazione del sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici c.d. “misto” sulla determinazione dell’assegno straordinario erogato dal Fondo di solidarietà per i lavoratori la cui ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro;
verificare la possibilità di individuare una clausola perequativa, ai fini della determinazione dell’assegno straordinario, per i lavoratori con retribuzione annua lorda immediatamente superiore a euro 38.000 ed il cui trattamento pensionistico sia integralmente calcolato con il sistema retributivo;
nell’occasione verrà valutata la possibilità di introdurre sistemi di incontro tra domanda e offerta di lavoro riferite al personale collocato nella c.d. sezione emergenziale del Fondo;
di apportare al citato D.M. n. 158 del 2000 le modifiche e/o integrazioni di cui al testo allegato. Conseguentemente le Parti si attiveranno per richiedere ai competenti Dicasteri di emanare, con la massima tempestività, le conseguenti modifiche regolamentari.
Il presente accordo, ivi compresa la premessa, è unitario e inscindibile in ogni sua parte e decorre dalla data odierna.
ALLEGATO
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E
DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO
MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI
AL REGOLAMENTO
Il primo comma dell’art. 1 (Costituzione del Fondo) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:
È istituito presso l’INPS il «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito».
Il terzo comma dell’art. 5 (Prestazioni) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:
Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell’ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla
maturazione del diritto adecorrenza della pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (ivi comprese le c.d. finestre), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’art. 10 (Prestazioni: criteri e misure) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente2:
Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria, in quanto compatibili.2.
L’erogazione del predetto assegno èI trattamenti di cui ai comma 3 e 4 sono subordinatisubordinataalla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.3. Nei casi di riduzione di orario o sospensione temporanea dell’attività di lavoro, su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) - al di fuori dei casi di cui al comma 4 - il Fondo eroga ai lavoratori interessati un
l’assegno ordinario per il sostegno del reddito - ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente - calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore perle giornate non lavoratei periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore a detto ultimo limite. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2012, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all’art. 11 bis, comma 3 sono aumentati con i criteri e nelle misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria.4.
Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro, l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell’assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell’attività di lavoro.Nei casi di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell’attività di lavoro su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) - con il ricorso alle procedure di legge - al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge dalla l. n. 236 del 1993. Ad integrazione di quanto spettante in base alle norme di legge richiamate nel presente comma, il Fondo corrisponde al lavoratore un assegno ordinario il cui importo, nei limiti dei massimali di cui al comma che precede, è calcolato nella misura del 30% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al medesimo per i periodi non lavorati. In mancanza o al venir meno del contributo di cui alla predetta norma di legge, il Fondo corrisponde al lavoratore un assegno ordinario secondo i criteri e le misure di cui al comma 3.5.
Per l’accesso alle prestazioni ordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2),Le riduzioni dell’orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa di cui ai comma che precedono non possono essere superiori complessivamente adiciottoventiquattro mesi pro capite nell’arco di vigenza del Fondo., di cui non più di sei mesi nell’arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell’arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.Gli accordi aziendali possono prevedere ulteriori periodi di riduzioni di orario o sospensione temporanea dell’attività di lavoro fino ad un massimo complessivo di 36 mesi pro capite nell’arco di vigenza del Fondo.6. La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione
dell’assegno ordinariodei trattamenti e della paga oraria di cuial comma 1al presente articolo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.7. Per i lavoratori a tempo parziale
l’importo dell’assegno ordinario viene determinatogli importi di cui sopra vengono determinati proporzionando gli stessi alla minore durata della prestazione lavorativa.
Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con la volontarietà dei lavoratori interessati, per un massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge dalla l. n. 923 del 1984.
Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;
l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;
l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
Ai fini della riduzione di cui al comma 9, lettera a), punto 1) e lettera b), punto 1), la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo i criteri di cui al comma 6.
Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l’assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione (ivi comprese le c.d. finestre), fermo il limite massimo di cui all’art. 5, comma 3.
La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell’attività di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), ivi compresi i casi di cui al comma 8 del presente articolo, e per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo, salvo i casi in cui la contribuzione è prevista per legge a carico dell’Inps, ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma
76.Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
Nei casi in cui l’importo dell’indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.
L’art. 12 (Trasferimento di rapporti attivi e passivi) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:
Entro tre mesi dall’istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall’applicazione di accordi stipulati ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito», il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l’importo dai datori di lavoro obbligati.
L’art. 14 (Scadenza) del D.M. n. 158 del 2000, è sostituito dal seguente:
Il «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito», disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall’art. 6, commi 7, 8, 9 e 10.
VERBALE DI ACCORDO
Il 20 ottobre 2011, in Roma
(Omissis)
premesso che:
l’8 luglio 2011 è stato sottoscritto l’accordo quadro sul Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito;
l’accordo quadro è unitario e inscindibile in ogni sua parte e decorre dalla data dell’8 luglio 2011,
convengono, ad integrazione del predetto accordo quadro, che:
le previsioni di cui al punto 3 dell’accordo quadro 8 luglio 2011 e le conseguenti modifiche e/o integrazioni al Regolamento del Fondo (art. 10, comma 9) riportate nell’allegato all’accordo quadro stesso, non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011.
VERBALE DI ACCORDO INTERPRETATIVO
Il 12 gennaio 2012, in Roma
(Omissis)
Premesso che
con l’accordo quadro stipulato l’8 luglio 2011 in tema di Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, le Parti hanno convenuto al punto 3 e con le conseguenti modifiche e/o integrazioni al Regolamento del Fondo (art. 10, comma 9) riportate nell’allegato all’accordo quadro stesso, che “nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico è integralmente calcolato con il sistema retributivo, l’assegno straordinario netto è ridotto del:
8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro;
11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro;
con verbale di accordo stipulato il 20 ottobre 2011, le medesime Parti hanno chiarito che tali previsioni “non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011”;
l’art. 24, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”.
le Parti convengono che
la riduzione percentuale dell’assegno di cui all’accordo quadro 8 luglio 2011, punto 3, indicato in premessa, si applichi a tutti coloro che alla data dell’8 luglio 2011 risultavano integralmente destinatari del sistema retributivo per il calcolo della pensione e che accedano al Fondo sulla base di accordi stipulati successivamente a tale data.
A far tempo dal 1° gennaio 2012 la riduzione di cui sopra si applica limitatamente alla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente a tale data, al lordo dell’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 24 della l. n. 214 del 2011.
APPENDICE N. 11
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO
DELL’OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEL CREDITO (F.O.C.)
REGOLAMENTO
Roma, 31 maggio 2012
Art. 1 - Denominazione e finalità
Il “Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito” (di seguito Fondo) viene costituito fra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 gennaio 2012 per i quadri direttivi e per le aree professionali e il ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle finalità previste dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo.
Il Fondo ha lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione di costi per un periodo predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato, valorizzando, in particolare, la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al Fondo stesso.
Il Fondo potrà operare anche in concorso e sinergia con il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, secondo le modalità e le misure stabilite, tempo per tempo, dalle Parti.
Art. 2 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l’attività del Fondo, gestito per il tramite di Enbicredito, sul presupposto che - ai sensi dell’art. 3 del relativo Statuto - tale Ente è abilitato a perseguire le finalità, svolgendo i relativi compiti e funzioni, che le Parti contrattuali concordano a livello nazionale di attribuire allo stesso.
Art. 3 - Comitato di Gestione della Sezione Speciale
Ai fini di cui al presente Regolamento, è istituita, nell’ambito di Enbicredito, una Sezione Speciale che provvede all’erogazione delle prestazioni del Fondo.
Nell’ambito della Sezione Speciale è costituito un Comitato di Gestione, composto e nominato secondo i medesimi criteri indicati per il Comitato Esecutivo di Enbicredito dal su richiamato Statuto dell’Ente.
L’attività del Fondo è regolata sulla base di esercizi sociali annuali coincidenti con l’anno solare.
La Sezione Speciale opera a far tempo dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti i contratti collettivi di cui all’art. 1 e fermo, comunque, l’espletamento delle residue attività connesse all’operatività del Fondo.
Art. 4 - Alimentazione della Sezione Speciale - Contributi dei lavoratori
Il Fondo, come stabilito dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo 19 gennaio 2012, è alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi dei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-2016, salva proroga stabilita per accordo fra le Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.
Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che conferiscono ad ABI mandato di rappresentanza sindacale in corso d’anno sono tenute al versamento del contributo entro il mese successivo al predetto conferimento.
Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 94, comma 2*, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 50*. Con riguardo ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa articolazione dell’orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione d’orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia ad una ex festività in analogia ai quadri direttivi. In forza del ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo pari ad una giornata di ex festività è dovuto anche da parte dei dirigenti. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.
Ai fini di cui sopra il contributo procapite è calcolato secondo il comune criterio contrattuale: 1/360 della retribuzione annua.
I dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento verseranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa, comunque garantito dall’Azienda.
I contributi sono versati - sul conto corrente che il Comitato di Gestione provvede a comunicare - dalle Aziende titolari del rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell’organico (lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicembre dell’anno precedente. Limitatamente all’anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30 giugno.
Art. 5 - Mancato/Ritardato versamento
Tutti i versamenti - di cui all’art. 4 che precede - devono essere eseguiti nei termini stabiliti dal presente Regolamento e con le modalità comunicate dal Comitato di Gestione.
Trascorso il termine utile per il versamento, l’Azienda inadempiente deve corrispondere anche gli interessi di mora per il ritardato pagamento nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente, aumentato di 4 punti ovvero nella diversa misura stabilita dal Comitato di Gestione che di volta in volta ne delibera l’applicazione, dandone comunicazione all’Azienda.
Art. 6 - Prestazioni a favore delle Aziende
Le prestazioni rese dal Fondo riguardano le assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato professionalizzante, effettuate dalle Aziende nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016.
Il Fondo provvede ad erogare alle Aziende, per un periodo di 3 anni, un importo annuo pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore/lavoratrice che venga assunto con contratto a tempo indeterminato che si trovi in una delle seguenti condizioni:
giovani disoccupati fino a 32 anni di età;
disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratori/lavoratrici in mobilità;
donne nelle aree geografiche svantaggiate come indicate dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 54, comma 1, lett. e);
disabili;
lavoratori/lavoratrici nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.
Nei casi di cui agli ultimi due alinea il predetto importo annuo è maggiorato del 20%.
Gli importi di cui ai commi che precedono vengono erogati anche nei casi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori/lavoratrici con rapporti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione), ivi compresi quelli in servizio alla data di stipulazione del presente Regolamento.
La prestazione richiesta dall’Azienda è subordinata alla sussistenza delle disponibilità economiche da parte del Fondo medesimo.
Nel caso in cui le disponibilità economiche non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste delle Aziende, queste, ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione, potranno essere soddisfatte in misura proporzionale, o per un periodo minore alla richiesta.
Art. 7 - Domanda di accesso alla prestazione
L’Azienda interessata alla prestazione del Fondo deve presentare domanda al Comitato di Gestione utilizzando, per ciascun/a lavoratore/lavoratrice da assumere, la modulistica allegata al presente Regolamento.
Possono accedere alle prestazioni del Fondo esclusivamente le Aziende in regola con i versamenti previsti dall’art. 4.
Le domande inoltrate dalle Aziende per l’accesso alle prestazioni sono prese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l’ordine di presentazione delle domande stesse e sulla base dei criteri che il Comitato medesimo definirà tempo per tempo.
Art. 8 - Criteri di erogazione delle prestazioni
Il Comitato di Gestione provvede ad effettuare - entro 30 giorni dalla presentazione - l’istruttoria formale delle domande verificando, in particolare:
il regolare versamento del contributo annuo da parte dell’Azienda richiedente;
la sussistenza, in capo ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è richiesta la prestazione, dei requisiti di cui all’art. 6;
la titolarità in capo all’Azienda della somma richiesta in applicazione dei criteri di cui agli artt. 4 e 6;
in generale, la completezza della documentazione inoltrata.
Qualora sia riscontrata l’incompletezza, l’inesattezza o, comunque, l’irregolarità della documentazione, ne viene data comunicazione all’Azienda, che deve integrarla nel termine di 30 giorni dalla comunicazione inviatale, pena la decadenza della domanda.
Il Comitato di Gestione, sulla base dell’istruttoria di cui ai precedenti commi, comunica all’Azienda, entro il termine di cui al comma 1, l’accoglimento della domanda, specificando i lavoratori per i quali la domanda è accolta, ovvero le ragioni del diniego.
L’Azienda deve comunicare al Fondo, se non già comunicato all’atto della domanda, l’avvenuta assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, entro il termine di 30 giorni, ovvero entro il diverso termine indicato nella domanda, comunque non superiore a 6 mesi dalla domanda stessa.
L’Azienda è tenuta a comunicare altresì, con la massima tempestività, al Fondo le eventuali cessazioni dal rapporto relativamente ai/alle lavoratori/lavoratrici per i quali è stata accolta la domanda di accesso alle prestazioni, anche a causa del mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni.
Il Fondo eroga all’Azienda che ne abbia diritto la prestazione, nei limiti previsti dall’art. 6, comma 2, secondo le seguenti modalità:
il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall’assunzione/stabilizzazione del rapporto del/dei lavoratore/i per i quali la domanda è stata accolta, previa comunicazione dell’Azienda della permanenza in servizio del/degli interessato/i con contratto a tempo indeterminato per un periodo continuativo di dodici mesi;
i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio del/degli interessato/i, previa comunicazione dell’Azienda e verifica da parte del Comitato di Gestione del regolare versamento dei contributi da parte dell’Azienda;
nel caso di assunzione di apprendisti il Fondo eroga la prestazione all’Azienda in un’unica soluzione, dopo il termine del periodo di apprendistato, previa conferma del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La prestazione viene versata dal Fondo entro il mese successivo al ricevimento delle predette comunicazioni, sul conto corrente indicato dall’Azienda nella domanda di accesso alla prestazione.
Art. 9 - Impiego dei contributi e spese di gestione
Tutti i contributi che affluiscono ai sensi dell’art. 4 sono destinati alle finalità previste dal Regolamento stesso, fatte salve le spese di gestione per l’attività svolta dal Fondo.
Non è comunque previsto compenso di alcun genere per i componenti il Comitato di Gestione.
Art. 10 - Rendiconto annuale
Il Comitato di Gestione provvede alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale d’esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività di Enbicredito.
Ai fini di cui sopra sono messi a disposizione del Comitato di Gestione gli importi dei contributi relativi a ciascuna delle aree professionali e livelli retributivi contrattualmente previsti, ai dirigenti, ai dirigenti di cui al Chiarimento a Verbale, nonché i dati sull’eventuale utilizzo delle prestazioni del Fondo da parte di ciascuna Azienda.
Art. 11 - Comunicazioni e recapiti
Per tutte le attività di cui sopra che per i terzi implicano contatti, comunicazioni, invio e consegna al Fondo, si dovrà esclusivamente fare riferimento ai recapiti della sede legale di Enbicredito, o a eventuali sedi operative, qualora vengano indicate formalmente, ivi compresi il sito istituzionale, i recapiti telefonici, il fax e la posta elettronica.
Art. 12 - Privacy e trattamento dei dati personali
In materia di trattamento dei dati personali il Fondo si impegna al rispetto del d.lgs. 196 del 2003 e successivi provvedimenti di legge e del Garante per la privacy.
Art. 13 - Disposizioni finali
Per quant’altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica lo Statuto di Enbicredito definito con l’intesa del 4 dicembre del 1998*.
Al termine del periodo di durata del Fondo, le Parti decideranno in merito all’impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale.
* * *
Le Parti, nel definire il presente Regolamento, si impegnano a completarlo per la parte relativa alle prestazioni a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, in esito all’emanazione della normativa di recepimento dell’Accordo quadro 8 luglio 2011.
Chiarimento A Verbale
Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 3 dell’art. 4 del presente Regolamento, ABI chiarisce che l’invito rivolto ai c.d. Top Manager di contribuire al Fondo è riferito, per quanto riguarda le “figure apicali”, a coloro che rivestono la carica di Presidente, Consigliere Delegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e, per quanto concerne le figure “più rilevanti aziendalmente”, a coloro la cui retribuzione fissa (RAL) sia pari o superiore ai 300.000,00 euro annui.
APPENDICE N. 12
ACCORDO QUADRO SUGLI ASSETTI
CONTRATTUALI
REGOLE PER UN CONTRATTO SOSTENIBILE
Il 24 ottobre 2011, in Roma
(Omissis)
Premessa
Gli assetti contrattuali regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria del settore bancario hanno formato nel tempo un sistema di relazioni coerente con le esigenze delle Parti sociali, delle lavoratrici e dei lavoratori.
Detto sistema, basato su un modello di relazioni sindacali concertativo, ha contribuito in modo determinante al rinnovamento e al rilancio del settore bancario caratterizzato, nell’ultimo decennio, da complesse e delicate fasi di concentrazione e privatizzazione degli assetti proprietari, di riorganizzazione e di ristrutturazione, che hanno interessato la gran parte degli operatori nazionali.
In tale quadro, importanti e numerosi accordi, anche in materia di innovazione di processo, di prodotto e di canale distributivo, sia a livello nazionale che a livello di gruppo e/o aziendale, hanno contribuito significativamente, anche attraverso un più rigoroso controllo dei costi, al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano, e alla modernizzazione delle relazioni sindacali.
Il necessario governo delle inevitabili tensioni occupazionali, soprattutto per mezzo del Fondo di solidarietà del settore, la tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, l’attenzione alle attese di sviluppo professionale dei lavoratori e la costante ricerca delle Parti della migliore sintesi possibile tra obiettivi competitivi ed istanze di coesione sociale, hanno costituito tratto distintivo e qualificante anche per le relazioni sindacali del Paese.
La capacità di innovazione dei modelli di servizio alla clientela e di semplificazione dell’operatività aziendale, la valorizzazione delle professionalità, delle competenze e del merito delle persone nell’ambito di un modello di relazione concertativo, possono dunque costituire rilevanti elementi di differenziazione competitiva da rafforzare ulteriormente e sui quali basare la crescita e lo sviluppo del settore.
A questo patrimonio comune le Parti responsabilmente non intendono rinunciare soprattutto nella prospettiva di consentire alle imprese creditizie, sostanzialmente estranee ai fenomeni che hanno determinato l’attuale crisi finanziaria internazionale ed ai massicci interventi di ricapitalizzazione a carico dello Stato che hanno caratterizzato gli USA e molti Paesi Europei, di affrontare efficacemente le sfide di un quadro macroeconomico, regolamentare e competitivo di riferimento che richiede scelte strategiche e comportamenti adeguati alla complessità del momento.
L’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari, richiede infatti un profondo impegno delle Parti verso obiettivi comuni che, fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione attraverso un modello di relazioni sindacali e contrattuali regolato che crei condizioni di efficienza, flessibilità e produttività, per il rafforzamento del sistema bancario, per lo sviluppo dei fattori per l’occupazione stabile e tutelata, e per la salvaguardia delle retribuzioni reali dei lavoratori.
Va in questa direzione l’iniziativa intrapresa dalle Parti di realizzare un Master in “Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del comparto creditizio e finanziario”, nella convinzione che lo sviluppo delle competenze professionali in materia, sulla base di valori condivisi, sia un fattore di competitività utile a imprese e lavoratori.
Le Parti, attesa l’autonoma determinazione delle stesse in materia di relazioni sindacali e di contrattazione, e considerata la specificità del settore del credito e comunque nella prospettiva di favorire la diffusione e lo sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello convengono di fissare come segue le regole in materia di assetti contrattuali e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche ai fini del rinnovo dei ccnl 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008 e di quelli successivi, in coerenza e continuità con il percorso negoziale finora intrapreso dalle Parti.
Quanto convenuto nel presente Accordo, sostituisce le regole di cui al paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 23 luglio 1993 in materia di “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”, nonché gli artt. 5 (comma 1 e 3), 6, 7, 26 (commi da 1 a 3) del ccnl 8 dicembre 2007 e gli artt. 34, 35, 37 (comma 1 e 3) del ccnl 10 gennaio 2008 e quant’altro comunque incompatibile con quanto contenuto nel presente Accordo.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:
Art. 1 (Assetti della contrattazione collettiva)
Gli assetti contrattuali del settore prevedono:
un primo livello di contrattazione con il contratto collettivo nazionale di categoria, di durata triennale per la parte normativa e per quella economica, che ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Nelle more della definizione dei criteri di rappresentatività per l’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale sono ammesse alla predetta contrattazione le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo nei modi e nei termini di cui al contratto 8 dicembre 2007 e 10 gennaio 2008.
un secondo livello di contrattazione con il contratto aziendale o di gruppo, alle condizioni convenute tra le Parti, per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo o dalla legge, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti da detto ccnl.
I contratti collettivi aziendali o di gruppo, stipulati con gli organismi sindacali di cui all’accordo 7 luglio 2010, possono in particolare prevedere norme e/o articolazioni contrattuali volte ad assicurare l’adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali o di gruppo possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale o di gruppo o da rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni, specifiche intese modificative di regolamentazioni anche disciplinate dal ccnl di categoria, secondo le modalità e gli ambiti disciplinati dal ccnl stesso.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdettato almeno 6 mesi prima della scadenza.
Art. 2 (Indice inflattivo e verifica degli scostamenti)
Per la dinamica degli effetti economici del ccnl, le Parti adotteranno, tempo per tempo, l’indice previsionale relativo all’andamento dei prezzi al consumo che sarà stato utilizzato dalla maggioranza dei settori che avranno rinnovato il relativo ccnl.
Al termine del triennio di valenza contrattuale, le Parti stipulanti procederanno alla verifica degli eventuali scostamenti, valutandone la relativa significatività, tra l’inflazione prevista di cui al comma che precede e quella effettivamente osservata nel triennio, tenendo conto dei criteri seguiti per la definizione della dinamica degli effetti economici del ccnl.
L’eventuale recupero di detti significativi scostamenti sarà effettuato con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 3 (Base di calcolo)
Le Parti, ai fini dell’adeguamento delle retribuzioni all’inflazione, definiranno, tempo per tempo, in base agli specifici andamenti del settore, sia quando espansivi, sia quando caratterizzati da difficoltà produttive e reddituali, ed al raffronto competitivo, la base da prendere a riferimento per la definizione degli incrementi e la misura dell’applicazione dell’indice previsionale alle componenti della retribuzione.
Art. 4 (Procedure per il rinnovo del CCNL)
Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare la piattaforma ad ABI in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto stesso, allo scopo di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo del contratto nazionale e favorire, tramite il rispetto delle regole, la “saldatura” tra un ccnl in scadenza e quello successivo.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del ccnl e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui sopra, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto.
Qualora l’inadempienza sia da parte sindacale, il mancato rispetto degli impegni di cui sopra determinerà - a carico dei Sindacati responsabili della violazione e previa disamina della situazione tra le Parti nazionali - l’applicazione delle misure previste dall’art. 4, comma 2, della L. 12.6.1990 n. 146 in materia di contributi sindacali.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l’applicazione del meccanismo che segue: in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto verrà corrisposto ai lavoratori un apposito elemento della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.
Detto elemento non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
Tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo quadro si impegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappresentano il 55% dei lavoratori iscritti, destinatari del ccnl medesimo.
La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010.
Le XX.XX. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e l’accordo per il rinnovo del ccnl.
Art. 5 (Secondo livello di contrattazione)
I contratti di secondo livello di cui all’art. 1, secondo alinea, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia.
Le XX.XX. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al comma che precede.
I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/e e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli Organismi sindacali - legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti - che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti.
La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010.
Le richieste di rinnovo dei contratti di cui all’art. 1, secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi.
Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all’alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise.
Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello resta fermo quanto previsto nell’accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali.
In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il riconoscimento di un importo, nella misura ed alle condizioni concordate nel medesimo contratto con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria.
L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata.
Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio aziendale sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumendo le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale.
Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livello previsti dal contratto nazionale.
Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le Parti.
Conseguentemente, le Parti auspicano che sia data pronta attuazione all’art. 26 del DL n. 98 del 2011.
Art. 6 (Forme di bilateralità)
Le Parti si danno atto che il contratto già definisce diverse forme di bilateralità regolate, all’insegna dell’etica, del rigore e della trasparenza, dal ccnl stesso o da accordi specifici, anche allo scopo di favorire un quadro normativo che assicuri i benefici fiscali o contributivi ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare (assistenza sanitaria e previdenza complementare).
Più in dettaglio, nei ccnl in vigore le Parti hanno condiviso, e qui riconfermano, la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità e, in particolare, degli attuali organismi (Osservatorio nazionale sull’andamento del sistema, Osservatorio sulla CSR, Enbicredito, Cassa Nazionale di Assistenza Sanitaria per il Personale Dipendente del Settore del Credito - CASDIC, Commissione nazionale pari opportunità, Fondazione Prosolidar) che debbono effettivamente operare con efficacia sulle materie ad essi demandate.
Art. 7 (Rispetto delle regole)
Le Parti si danno atto che le normative contrattuali saranno ispirate a criteri di semplificazione e razionalizzazione.
In tale ambito, saranno anche riesaminate le procedure sindacali nonché le previsioni contrattuali in tema di controversie collettive aziendali rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto, allo scopo di rafforzare il ruolo conciliativo delle Parti nazionali.
Le Parti assumono il comune impegno a rispettare ed a far rispettare ad ogni livello ed in tutte le sedi tutte le regole che, nella loro autonoma determinazione, hanno definito in materia di contrattazione collettiva e di relazioni sindacali.
* * *
Accordo 7 luglio 2010
Art. 15
All’art. 15 (Rappresentanze sindacali aziendali) è aggiunto il seguente 4° comma:
Le rappresentanze sindacali aziendali durano in carica il tempo previsto dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali - e comunque per un massimo di quattro anni - trascorso il quale la comunicazione di cui al comma precedente deve essere rinnovata.
DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UGL CREDITO E UILCA
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Vi comunichiamo che, a far tempo dalla data odierna, le scriventi Organizzazioni Sindacali intendono essere convocate, ai diversi livelli di confronto ivi previsti, congiuntamente tra loro e disgiuntamente da ogni altra Organizzazione Sindacale presente nel settore.
Quanto sopra con preghiera di voler dare conseguente comunicazione alle Vostre Associate.
Roma, 25 gennaio 2011
* Firma per adesione relativamente alle tre aree professionali.
* Firma per adesione relativamente alle tre aree professionali.
* Il presente elenco è aggiornato al 19 dicembre 2012
* Ai sensi dell’art. 46 ai lavoratori/lavoratrici assunti dal 1° febbraio 2012 con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato, è attribuito uno stipendio nella misura mensile di € 1.679,89 per un periodo di 4 anni dalla data di assunzione.
* Per le aziende già destinatarie del ccnl ACRI:
€ 154,10 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex vice capo ufficio”;
€ 149,70 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex subalterni (compresi capo commesso e vice capo commesso)”;
€ 61,64 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex operai”;
€ 70,44 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex ausiliari (esclusi gli operai)”.
** Ammontare annuo da corrispondere in occasione della 13ª mensilità al solo personale in servizio alla data di stipula del ccnl 11 luglio 1999.
* Con un minimo di:13,95
* “Addetti” con riguardo ai Quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo.
* “Addetti” con riguardo ai quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo.
* “Addetti” con riguardo ai quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo.
1 Testo modificato con il Protocollo d’intesa del 5 luglio 2010. Tutte le informazioni relative alla Fondazione Prosolidar sono reperibili sul sito web xxx.xxxxxxxxxx.xx.
2 Le modifiche sono state apportate rispetto al testo dell’art. 10 del D.M. n. 158 del 2000 così come risultante dalle modifiche introdotte dal D.M. 26 aprile 2010, n. 51635.
* Rispettivamente art. 100 e art. 56 del testo coordinato.
* Rispettivamente art. 100 e art. 56 del testo coordinato.
* Statuto modificato dalle Parti con accordo del 5 ottobre 2012.
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