Contract
01.06.2022 Allegato 4 bis
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite
SEZIONE I.
DATI DELL’INTERMEDIARIO
Nome e Cognome | |
Sezione RUI | |
Numero | |
Opera per conto di | Schinasi Insurance Brokers Srl |
Sede legale ed operativa | Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 20145- Milano |
N° Iscrizione RUI/Sez. B | B000234004 |
Data iscrizione | 14/12/2007 |
Sito internet | |
Telefono/Fax | 00.0000000/00.00000000 |
E-mail _ | |
Pec | |
Sede Secondaria | |
Indirizzo | Via Galvani 31/b – 00000 - Xxxxxxx |
Telefono/Fax | 0000.000000 / 0000.000000 |
Pec |
Informazioni sul modello di distribuzione
a. □ L’attività del broker viene svolta su incarico del cliente
b. □ Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell’art. 22 L.
221/2012 (collaborazione orizzontale)
Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 |
Sezione di appartenenza |
nr RUI |
iscritto dal |
Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 |
Altro intermediario |
SEZIONE II
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto il Broker Schinasi Insurance Brokers Srl dichiara che:
a) 🗆fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
b) 🗆 fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese
nell’ambito della consulenza
c) 🗆 fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
d) 🗆fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 121 septies del CAP;
e) 🗆fornisce una consulenza su base indipendente;
f) 🗆fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
g) 🗆 distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione.
h) 🗆 Inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis comma 7 del CAP.
i) 🗆 Fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
l) 🗆 fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l’informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.
Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, l’informativa di cui alle lettere i) e l), può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice.
SEZIONE III
Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi
Il compenso relativo all’attività svolta dal Broker Schinasi Insurance Brokers Srl per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da1:
a. 🗆onorario corrisposto dal cliente e/o degli incentivi percepiti pari ad Euro……..; (ove non sia possibile
specificare l’importo indicare il metodo di calcolo);
b. 🗆commissione inclusa nel premio assicurativo;
c. 🗆altra tipologia di compenso;
d. 🗆combinazione delle diverse tipologie di compenso
1 l’informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.
e. 🗆importo percepito per la valutazione periodica dell’adeguatezza
f. 🗆importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili nonché dall’articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione (comunicazione relativa ai caricamenti). 2
SEZIONE IV
Informazioni relative al pagamento dei premi
a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker Schinasi Insurance Brokers Srl dichiara che i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.
b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità;
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo nr. il rischio (tipologia di garanzia) è collocato come segue:
con l’Impresa
🗆 con autorizzazione ex art. 118 cap(pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
🗆 senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice”;
2 L’informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’articolo 185 del Codice
Allegato 4 ter – IBIP’s COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore:
ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
Denominazione sociale | Schinasi Insurance Brokers Srl |
Sede legale ed operativa | Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 20145- Milano |
N° Iscrizione RUI/Sez. B | B000234004 |
Data iscrizione | 14/12/2007 |
Sito internet | |
Telefono/Fax | 00.0000000/00.00000000 |
E-mail _ | |
PEC |
Sede Secondaria
Indirizzo | Via Galvani 31/b – 00000 - Xxxxxxx |
Telefono/Fax | 0000.000000 / 0000.000000 |
Pec |
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker
- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione.
d) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
e) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice