Contract
X.X.X. 00 - Xxxxxxxxxx Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione
n. 1886 del 22 dicembre 2009 – PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRO- GETTO SPERIMENTALE VOLTO ALLA CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA IN- FORMATIVO SULLA CURA E LAPROTEZIONE DEI BAMBINI E DELLA LORO FAMIGLIA PARTE DEL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI (SISS)
PREMESSO che
– l’articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attribuisce allo Stato la competenza in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
– l’articolo 21 della legge 328 del 2000 dispone che “lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell’occupazione”;
– la legge 23 dicembre 1997, n. 451 recante "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia" prevede, tra i compiti del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, quello di realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
– il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 stabilisce la normativa in materia di protezione dei dati personali;
– la legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;
– la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione n. 2 del 2007 disciplina l’interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e la pubblicità dell’attività negoziale;
– il Ministro dell’Economia e delle Finanze con decreto del 30 dicembre 2008, n. 289 ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009;
– il decreto di cui sopra, in particolare prevede alla tabella 4, U.P.B. n.4.1.1 – Funzionamento – capitolo 3435, il piano gestionale n. 1 “Spese per le attività di valutazione e monitoraggio delle politiche sociali sul territorio”;
– il decreto interministeriale del 19 novembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 3 luglio 2009, reg. n. 4, foglio 48, ripartisce il “Fondo Nazionale per le politiche sociali” per l'anno 2009;
– il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 54279 del 16 giugno 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 3 luglio 2009, reg. n. 4, foglio 48, predispone l’anticipo sulla ripartizione del “Fondo Nazionale per le politiche sociali” per l'anno 2009;
– il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene necessario avviare i lavori per la costruzione di un sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia nell’ambito del sistema informativo nazionale sui servizi sociali, che renda disponibili dati sui diversi livelli territoriali sulle prestazioni erogate ai minori e alle loro famiglie, anche in considerazione della perdurante carenza di informazioni e dati sul numero dei minori fuori della famiglia di origine e collocati in affidamento familiare o ai servizi sociali e sugli interventi di prevenzione dell’allontanamento e del disagio;
– restano ferme l’autonomia dei sistemi informativi regionali e la possibilità per le regioni e province autonome di individuare ulteriori indicatori e raccogliere informazioni aggiuntive rispetto a quelle che costituiranno il sistema informativo nazionale.
CONSIDERATO
• che il Coordinamento tecnico interregionale presso la Commissione degli Assessori alle Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 15 dicembre 2009 ha affidato alla Regione Campania il coordinamento dei propri lavori per la realizzazione del sistema informativo di cui sopra;
• che a seguito di tale affidamento va sottoscritto un apposito Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, trasmesso al Settore Consulenza Legale e Documentazione e al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale in data 21 dicembre 2009.
VISTO
⮚ la Legge n. 328 del 8 novembre 2000;
⮚ la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007;
⮚ la Deliberazione di Giunta Regionale n. 694 del 16 aprile 2009 - Piano Sociale Regionale 2009- 2011 (legge regionale n. 11/2007);
⮚ il bilancio gestionale 2009 approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 261/2009 smi.
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per i motivi esposti in preambolo che qui si intendono integralmente riportati
• di approvare il Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per “LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE VOLTO ALLA CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SULLA CURA E LAPROTEZIONE DEI BAMBINI E DELLA LORO FAMIGLIA PARTE DEL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI (SISS)” che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
• di demandare al Coordinatore dell'AGC Assistenza Sociale la stipula del succitato Protocollo d'Intesa, nonché l’adozione di tutti gli atti consequenziali e necessari alla realizzazione di quanto disposto con il presente provvedimento;
• di trasmettere per quanto di competenza all'AGC 18, al Settore delle Entrate e della Spesa di Xxxxxxxx, ed al Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per pubblicazione sul B.U.R.C.
Il Segretario Il Presidente
D’Xxxx Xxxxxxxxx
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Direzione Generale per la Gestione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Monitoraggio della Spesa Sociale
Giunta Regionale della
Campania
Area Generale di Coordinamento Assistenza Sociale, Attività Sociale, Sport, Tempo Libero e Spettacolo
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE VOLTO ALLA CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SULLA CURA E LAPROTEZIONE DEI BAMBINI E DELLA LORO FAMIGLIA
PARTE DEL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI (SISS) TRA
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (codice fiscale n. 97434010589), che nel presente atto verrà denominato più brevemente “Ministero”, rappresentato dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale della Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale,
E
la Regione Campania, di seguito denominata “Regione”, (codice fiscale n. 800.119.906.39), xxx X. Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo;
PREMESSO CHE
- l’articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attribuisce allo Stato la competenza in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- l’articolo 21 della legge 328 del 2000 dispone che “lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell’occupazione”;
- la legge 23 dicembre 1997, n. 451 recante "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia" prevede, tra i compiti del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, quello di realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
- il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 stabilisce la normativa in materia di protezione dei dati personali;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;
- la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione n. 2 del 2007 disciplina l’interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e la pubblicità dell’attività negoziale;
- il Ministro dell’Economia e delle Finanze con decreto del 30 dicembre 2008, n. 289 ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009;
- il decreto di cui sopra, in particolare prevede alla tabella 4, U.P.B. n.4.1.1 – Funzionamento – capitolo 3435, il piano gestionale n. 1 “Spese per le attività di valutazione e monitoraggio delle politiche sociali sul territorio”;
- il decreto interministeriale del 19 novembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 3 luglio 2009, reg. n. 4, foglio 48, ripartisce il “Fondo Nazionale per le politiche sociali” per l'anno 2009;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 54279 del 16 giugno 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 3 luglio 2009, reg. n. 4, foglio 48, predispone l’anticipo sulla ripartizione del “Fondo Nazionale per le politiche sociali” per l'anno 2009;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene necessario avviare i lavori per la costruzione di un sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia nell’ambito del sistema informativo nazionale sui servizi sociali, che renda disponibili dati sui diversi livelli territoriali sulle prestazioni erogate ai minori e alle loro famiglie, anche in considerazione della perdurante carenza di informazioni e dati sul numero dei minori fuori della famiglia di origine e collocati in affidamento familiare o ai servizi sociali e sugli interventi di prevenzione dell’allontanamento e del disagio;
- restano ferme l’autonomia dei sistemi informativi regionali e la possibilità per le regioni e province autonome di individuare ulteriori indicatori e raccogliere informazioni aggiuntive rispetto a quelle che costituiranno il sistema informativo nazionale,
- il coordinamento tecnico interregionale presso la Commissione degli Assessori alle Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 15 dicembre 2009 ha affidato alla Regione Campania il coordinamento dei propri lavori per la realizzazione del sistema informativo di cui al precedente punto;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 Oggetto
1. Il Ministero e la Regione collaborano alla realizzazione di un sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie secondo l’allegato progetto, che costituisce parte integrante del presente protocollo.
2. Tale sistema concorre alla costituzione del Sistema informativo sui servizi sociali.
Art. 2
Modalità di realizzazione
1. La Regione si impegna a coordinare il progetto per la parte regionale, coinvolgendo, attraverso il Coordinamento tecnico di cui alle premesse, altre regioni o province autonome interessate a realizzare il progetto sul proprio territorio, in numero non inferiore a sette. Resta fermo l’impegno delle Regioni a collaborare per le ulteriori attività di indagine promosse dal Ministero in collaborazione con il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza.
2. Ai fini di sostenere il progetto e di individuare l’articolazione dettagliata delle attività e la programmazione delle fasi di realizzazione, il Ministero attiverà, con decreto del Direttore generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale, un Comitato di coordinamento, presieduto dalla Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale e dalla Direzione generale per l’inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese, e composto dai rappresentanti del Ministero, delle regioni e province autonome partecipanti, dell’ANCI, dell’ISTAT e del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza.
3. Ai fini della realizzazione delle attività progettuali, con particolare riferimento anche alle attività di assistenza tecnica, la Regione, laddove necessario, potrà avvalersi della collaborazione di enti estranei all’Amministrazione, di comprovata esperienza e
professionalità. In proposito, la Regione garantirà il pieno rispetto della normativa sui contratti e la contabilità pubblica, senza alcun obbligo di controllo e verifica in tal senso da parte del Ministero.
4. Qualora nel corso del progetto si ritenga necessario modificare oggetto e modalità di realizzazione, le parti concorderanno le eventuali variazioni mediante accordi formalizzati e sottoscritti.
Art. 3
Importo ed esonero cauzionale
1. Il presente Protocollo è finanziato con un contributo fino alla concorrenza di euro 665.000,00 (seicentosessantacinquemila/00) a carico del bilancio del Ministero per l’anno finanziario 2009 a rimborso delle spese sostenute dalla Regione e, per suo tramite, dalle altre regioni coinvolte, per la realizzazione del progetto. Null’altro è dovuto ad alcun titolo da parte del Ministero.
2. Le risorse finanziarie trasferite dal Ministero saranno inserite dalla Regione in apposito capitolo di spesa del proprio bilancio, il cui utilizzo sarà vincolato all’attuazione del presente Protocollo.
3. La somma di cui al primo comma sarà erogata dietro presentazione di apposite richieste da parte della Regione, per il 40% alla dichiarazione di avvio delle attività, contenente un dettagliato progetto esecutivo; per il 40% alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, previa verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio delle attività; per la quota a saldo, a conclusione del progetto, dietro presentazione del rapporto conclusivo e previa verifica dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della II tranche erogata.
4. Alle attività di coordinamento, di assistenza tecnica di cui al precedente articolo 2 e di realizzazione dell’indagine pilota di cui al progetto allegato, comma 3, potrà essere destinata una somma non superiore ad un quarto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, mentre le altre risorse saranno destinate alle regioni partecipanti, compresa la Regione Campania, per finanziare le spese relative all’implementazione del progetto e alla costruzione dei rispettivi sistemi informativi sull’infanzia. A tal fine, la Regione provvederà alla stipula di accordi bilaterali con le altre regioni partecipanti.
5. La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell’art. 54 del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
Art. 4 Verifica dei risultati
1. Il Direttore Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale nomina con proprio decreto una apposita Commissione per la verifica dei risultati del progetto di cui al presente protocollo senza oneri per l’amministrazione.
2. Alla consegna del rapporto intermedio e del rapporto conclusivo di cui al comma 3, dell’articolo 3, la Commissione di cui al comma precedente verifica, ai fini della erogazione delle somme spettanti alla Regione Campania:
a) la conformità del progetto sperimentale realizzato dalla Regione alle previsioni del presente protocollo d’intesa;
b) la congruità della documentazione giustificativa della spesa prodotta dalla Regione ai fini della liquidazione del saldo.
Art. 5
Tutela della riservatezza e segreto statistico
1. Il trattamento delle informazioni elaborate nell'ambito del presente accordo è vincolato al rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal d.lgs. n. 196/03, dagli artt. 8, 9 e 10 del d.lgs. n. 322/89 in materia rispettivamente di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di accesso ai dati statistici, nonché del codice deontologico per il trattamento di dati a scopi statistici pubblicato in G.U. n. 230 del 1 ottobre 2002.
2. A tal fine, le Parti si impegnano ad attuare le misure di tutela della riservatezza previste dalla normativa sopra richiamata, con particolare attenzione ai profili della sicurezza, anche mediante procedure idonee ad identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.
Art. 6
Proprietà e utilizzazione dei risultati
1. Gli studi, le elaborazioni e gli altri risultati prodotti nell’ambito del presente protocollo, in ottemperanza ai dettami della normativa sul segreto statistico, saranno comunicati e diffusi dal Ministero e potranno essere pienamente utilizzati dalla Regione Campania e dalle altre Regioni e Province Autonome partecipanti con riferimento al proprio ambito territoriale.
ART. 7
Diffida ad adempiere e cause di risoluzione
1. In caso di inadempimento o di ritardo nelle prestazioni il Ministero trasmetterà alla Regione una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni. La decorrenza del termine fissato senza che l’inadempienza sia stata sanata comporta l’automatica risoluzione dell’accordo al quale la prestazione si riferisce, ai sensi dell’art. 1454 ultimo comma del codice civile.
2. Il presente Protocollo d’intesa si intende altresì automaticamente risolto nei casi seguenti:
a) quando di fatto la Regione abbandoni gli impegni assunti con il presente atto;
b) quando la Regione incorra in provata e ripetuta inadempienza degli obblighi assunti ed in particolare per le indicazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente Protocollo d’intesa;
c) quando il Ministero non corrisponda alla Regione i compensi dovuti per le attività sulle quali è intervenuta la determinazione positiva di cui all’articolo 4.
3. In ogni caso resta fermo il diritto della parte lesa al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della risoluzione del presente Protocollo d’intesa.
ART. 8
Responsabilità
1. La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
2. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente protocollo d’intesa.
3. La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.
ART. 9
Spese di bollo e registrazione
1. Le spese di bollo e di registrazione, in caso d’uso, sono a carico del contraente.
2. Il presente protocollo d’intesa è immediatamente efficace nei confronti della Regione, mentre sarà esecutiva per il Ministero solo dopo l’approvazione degli organi di controllo.
ART. 10
Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e o validità del protocollo d’intesa il foro competente è quello di Roma.
Art. 11 Durata dell’Accordo
1. Il presente Protocollo d’Intesa ha durata di 18 mesi a partire dalla stipula, risultando impegnativo per il Ministero solo dopo le verifiche da parte dei competenti Organi di controllo.
2. Le Parti, di comune accordo, possono decidere di prorogarne la durata.
Il presente Protocollo si compone di 11 articoli ed un allegato ed è redatta in tre esemplari, due dei quali per il Ministero e uno per la Regione.
Roma, lì
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per la Regione Campania Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la Gestione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Monitoraggio della Spesa Sociale
Regione Campania
Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia
Progetto delle attività relative alla creazione e implementazione del sistema
Cornice
Questo progetto si inserisce nell’ambito delle attività già promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali (SISS) che, come specificato dall’articolo 21 della legge 328/2000, consente di “assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” e permette di “disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali”. In un’ottica di integrazione e di implementazione, il Sistema informativo sulla cura e la protezione di bambini e adolescenti e della loro famiglia, costituisce il secondo dei moduli tematici dell’intero sistema informativo dei servizi sociali. A tale riguardo, si richiama l’esperienza avviata dal Ministero, in collaborazione con la Regione Liguria, per la realizzazione di un progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo sui servizi sociali per le non autosufficienze (SINA). Il disegno alla base della costruzione di tale sistema, che comunque presuppone l’interazione dei diversi sistemi regionali, poggia sulla definizione di un fabbisogno informativo minimo comune, condiviso e standardizzato, che permetta l’individuazione di indicatori comuni e la raccolta di dati omogenei in tutte le realtà regionali. Il monitoraggio degli interventi sociali rappresenta una direzione strategica fatta propria dal “Libro bianco sul futuro del modello sociale”: “Uno degli strumenti essenziali per la presa in carico globale è il fascicolo personale elettronico, destinato
a raccogliere le informazioni inerenti le varie fasi della vita, nonché gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi e più in generale tutte le informazioni utili per l’integrazione sociale e la partecipazione attiva al mercato del lavoro. […] il fascicolo elettronico deve essere finalizzato a raccogliere e trasmettere dati individuali in modo da garantire la massima continuità delle tutele attraverso i diversi servizi”.
Il progetto si muove all’interno dei principi stabiliti dalla Convenzione internazionale sui diritti dei bambini del 1989, ratificata con legge dello Stato nel 1991. Secondo questi principi a ogni bambino devono essere assicurate le condizioni necessarie al pieno sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini e deve essere garantito il suo diritto ad avere una famiglia in cui crescere. In particolare, la Convenzione e le raccomandazioni successive svolte dagli organismi nazionali ed internazionali di monitoraggio, rivolte al miglioramento dell’effettività dei diritti dell’infanzia, individuano l’obiettivo di predisporre adeguati sistemi informativi sugli interventi di cura e di protezione dei bambini, soprattutto dei bambini allontanati dalla propria famiglia per evidenti situazioni pregiudiziali allo sviluppo del loro benessere psicofisico e relazionale. Sono queste le basi che hanno dato avvio al lavoro d’indagine del Centro nazionale di documentazione e analisi sull’infanzia e sull’adolescenza particolarmente attento alla dimensione dei bambini fuori della famiglia di origine, anche nell’ottica del monitoraggio del processo di chiusura degli istituti di accoglienza da completare entro il 31 dicembre 2006.
Proprio questa prescrizione normativa ha richiesto – oltre alle indagini sui servizi socio
-educativi per la prima infanzia e sulle vittime di abuso e maltrattamento - un particolare sforzo di confronto e collaborazione tra lo Stato e le Regioni al fine di raccogliere tutte le informazioni disponibili sui bambini e sugli adolescenti (e sulle loro famiglie) collocati in istituto, o affidati ad una famiglia o ad una comunità di tipo familiare.
Obiettivi
Obiettivi generali del presente progetto sono la rilevazione e l’integrazione informativa dei diversi interventi promossi per la cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia, indipendentemente dalla diversa natura ed appartenenza dell’ente erogante.
Una condizione necessaria anche se non sufficiente per l’avvio di una reale programmazione integrata delle politiche svolte sia a livello locale che nazionale.
Obiettivo strategico
Disporre di informazioni individuali, nel rispetto delle norme sulla privacy, relative alle prestazioni erogate ai minori di età e alle loro famiglie in difficoltà al fine di:
a) individuare e qualificare la domanda sociale
b) misurare il sistema di offerta dei servizi/prestazioni/interventi
c) valutare gli esiti e l’efficacia degli interventi
c) disporre di strumenti utili alla programmazione degli interventi
Obiettivi operativi
a) acquisire e integrare le informazioni provenienti da più fonti (Isee, sistemi informativi locali sui servizi sociali, sistema informativi sanitari);
b) archiviare le informazioni in formato elettronico;
c) elaborare e diffondere le informazioni (con aggiornamenti periodici);
Attività tecniche specifiche
a) definizione di un progetto progredito di fattibilità con la definizione puntuale della tipologia degli interventi pertinenti e delle procedure da attivare;
b) ricognizione delle basi dati e dei sistemi informativi esistenti a livello locale e regionale con riferimento agli interventi promossi dai servizi sociali pubblici e del privato sociale in favore dei bambini e delle loro famiglie;
c) definizione concordata di un data set minimo di informazioni individuali da raccogliere in forma corrente per ogni intervento realizzato;
d) definizione delle caratteristiche tecniche dei dati e realizzazione di tecnologie volte alla comunicazione fra i sistemi informativi regionali e il sistema informativo centrale;
e) indagine pilota su un insieme ragionato di Xxxxxx, volta a rilevare in forma sperimentale gli interventi promossi per la cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie;
f) messa a regime del sistema informativo con la creazione di infrastrutture da mettere a disposizione delle Regioni prive di sistema informativo in ambito sociale.