Disciplinare di gara
Disciplinare di gara
Gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e cassa dell’Università degli Studi di Trieste mediante richiesta di offerta (RdO) aperta, da gestirsi a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA – CONSIP S.p.A.) – CIG: 950045577A.
IL RUP: x.xx xxxx.xxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità organizzativa: DIVISIONE ISI Data: 13/12/2022 10:07:03
IL DIRETTORE GENERALE
X.xx xxxx.xxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Ufficio Acquisiti e contratti
p.le Europa n. 1 – 00000 Xxxxxxx mailto: xxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 11
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 13
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 14
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 14
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 15
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 16
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 18
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 18
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 21
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 21
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 24
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’XXXXXXXX 000 XXX XXX X.X. 00 MARZO 1942, N. 267 24
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 24
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 24
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 28
16.1 Criteri di Valutazione dell’Offerta Tecnica 29
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 31
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 32
16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 32
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 33
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 33
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 34
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 34
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 36
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 36
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 37
25. CODICE DI COMPORTAMENTO 38
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 39
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 39
PREMESSE
Con decreto del Magnifico Rettore prot. n. 157809 del 21/11/2022 è stato autorizzato l’avvio di una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e cassa dell’Università degli Studi di Trieste mediante richiesta di offerta (RdO) aperta agli operatori economici iscritti al Bando “Servizi bancari” del MePA.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/ e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. L’accesso alla piattaforma è riservato agli operatori economici iscritti. Per maggiori informazioni è possibile consultare i seguenti link:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx
_impresa/Registrazione_base.pdf
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxxx
_impresa/MePA-Guida_abilitazione_Fornitore2.pdf
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di esecuzione del servizio è Trieste, codice NUTS ITH44.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario
per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Regole del sistema di e- procurement della pubblica amministrazione”, disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxx mentazione/Regole_Sistema_eProcurement.pdf.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx- appalto dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP, o standard superiore. L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione”, disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx ione/Regole_Sistema_eProcurement.pdf, che costituisce parte integrante del presente
disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è sempre accessibile, fatte salve attività di manutenzione ed aggiornamento della stessa che verranno svolte previa comunicazione sul portale.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea
quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed
è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma MePA.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore
economico.
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o tramite specifiche credenziali ottenute previa registrazione.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il Numero Verde 800 062 060 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 per le imprese italiane ed inviando un’email al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx per le imprese estere, indicando la ragione sociale e sede legale.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
a) disciplinare di gara;
b) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
c) schema di domanda di partecipazione, mod. A;
d) documento di gara unico europeo in formato elettronico (DGUE), mod. E;
e) patto di integrità di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015, mod.H;
f) Dichiarazioni integrative al DGUE, mod. I;
g) Dichiarazioni integrative per imprese con idoneità plurisoggettiva, mod. J;
h) Dichiarazione sostitutiva di notorietà cumulativa, mod. K;
i) Dichiarazione personale sostitutiva di certificazione, mod. L;
j) Dichiarazioni integrative per le imprese ausiliarie, mod. M;
k) Schema offerta economica, mod. N;
l) Dichiarazione bollo virtuale MEPA, mod. O.
L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sul Portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx (di seguito “Portale” o “Piattaforma”).
Per partecipare alla presente procedura di gara l’operatore economico dovrà, se non già registrato, effettuare la registrazione al Portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/#!/xxxxxx/xxxxxXxxxxxxxxxxxx - e seguire le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito. L’operatore economico dovrà, successivamente, abilitarsi al Bando “Servizi bancari”.
La documentazione di gara e le istruzioni operative e regole tecniche per accedere alla Piattaforma sono accessibili gratuitamente, sulla pagina relativa all’appalto in oggetto, alla pagina “Gare d’appalto” dell’Ateneo, consultabile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx- appalto/procedure/servizi.
Per la partecipazione alla procedura è altresì necessario il possesso da parte del Legale Rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un Certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea incluso nella lista di cui all’art. 11 della Direttiva 1999/93/CE, purché il formato di firma sia conforme a quanto previsto dalla Decisione adottata dalla Commissione europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES.
La verifica della validità della firma digitale potrà essere effettuata direttamente sul sito web dell’Agenzia per l’Italia Digitale xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/ scaricando uno dei software elencati nella sezione Software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo il DSS - Digital Signature Service disponibile anche in modalità WebApp) xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxx- digitali/firme-elettroniche/software-verifica.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma "Comunicazioni” della procedura in questione.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni" della pagina relativa alla procedura di affidamento. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 21 avvengono presso la Piattaforma.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto è
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | 66600000-6 | P | 180.000,00 | |
A) Importo totale soggetto a ribasso | 180.000,00 | |||
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | 0,00 | |||
A) + B) Importo complessivo a base di gara | 180.000,00 |
costituito da attività interconnesse, indivisibili fra loro. Tabella 1
L’importo complessivo a base di gara, pari ad euro 180.000,00 è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Per i servizi richiesti trova applicazione l’esenzione dell’IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1,
del DRP 633/1972 (Cfr. Interpello Agenzia delle Entrate n. 154 del 28 maggio 2020).
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad euro 0,00.
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’Università.
3.1 DURATA
La durata dell’appalto è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Trova applicazione l’articolo 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale «La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto».
3.2 OPZIONI E RINNOVI
Non applicabili all’appalto in oggetto.
3.3 REVISIONE DEI PREZZI
A partire dalla seconda annualità contrattuale gli elementi relativi all’offerta aggiudicataria sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati non siano disponibili, in misura non superiore alla variazione percentuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
Il procedimento potrà essere attivato tramite invio di apposita istanza della parte interessata tramite PEC. L’istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta. La Stazione Appaltante, al termine dell’istruttoria, emetterà un proprio provvedimento che, in caso di accoglimento, determinerà l’importo della variazione.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire
le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2,
lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a
questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti previsti avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale – cfr. delibera ANAC n. 464 dd. 27/07/2022.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) avere sede legale in un paese UE;
c) autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del d.lgs. 385/1993;
d) per le banche di credito cooperativo e le banche popolari (diverse da quelle con forma giuridica di S.p.A.): iscrizione all’albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;
e) disporre e mantenere per tutta la durata del servizio una filiale (agenzia/sportello) operativa nel Comune di Trieste con orario bancario giornaliero garantito secondo le
disposizioni italiane, ovvero di impegnarsi all’attivazione di una filiale (agenzia/sportello) operativa sul medesimo territorio tassativamente entro la data di stipula del contratto e, comunque, entro la data definita dall’Ateneo. In caso di Raggruppamenti temporanei il presente requisito deve essere posseduto almeno dalla capogruppo;
f) possesso da parte degli esponenti aziendali (amministratori, direttore generale, sindaci) del requisito di onorabilità di cui al DM 18 marzo 1998 n. 161;
g) per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 53 comma 16 ter del d. lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Università degli Studi di Trieste, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti dell’impresa di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
h) Patrimonio netto dell’Istituto non inferiore ad euro 200.000.000,00 risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio (2021) a garanzia della solidità patrimoniale dell’operatore economico.
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione).
L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o, ove prevista, idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
i) aver gestito con buon esito negli ultimi tre esercizi (2019, 2020 e 2021) almeno un servizio di Tesoreria – cassa per Enti pubblici con una movimentazione (riscossioni + pagamenti, escluso il fondo iniziale di cassa), relativo ad un singolo contratto, in ciascuno
degli esercizi considerati, non inferiore a quello riferibile all’Università degli Studi di Trieste nell’esercizio 2021 e pari ad euro 445.000.000,00;
j) essere iscritti all’elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento, pubblicato sul sito Italia Digitale, che riporta il nominativo dei soggetti, aderenti al sistema PagoPA, attivi sui diversi modelli di pagamento previsti dalle Linee Guida redatte per l’effettuazione dei pagamenti elettronici che le pubbliche amministrazioni devono seguire per integrarsi al sistema medesimo ovvero impegnarsi ad iscriversi entro la data del 1° gennaio 2023, pena l’impossibilità di stipulare il contratto di appalto, con l’avvertenza che in tale ipotesi l’Università si riserva la facoltà di richiedere un risarcimento per ogni giorno di disservizio patito con un minimo di euro 100,00 (cento)/giorno;
k) avere competenza nella gestione delle forme di pagamento/incasso mediante trasmissione telematica dei mandati e delle reversali, con le modalità riconosciute dagli Istituti di credito (rif. Circolare ABI n. 35 del 7/8/2008 e s.m.i.) ovvero impegnarsi all’attivazione di tale procedura telematica entro la data di avvio del servizio. Il sistema Operatore economico dovrà essere compatibile con i tracciati e gli standard informatici di contabilità già in uso presso l’Università degli Studi di Trieste. La software house fornitrice del sistema operativo per l’ordinativo informatico dell’Università è CINECA.
La comprova del requisito i) e k) è fornita mediante:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo
e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
Il requisito di cui alla lettera j) sarà comprovato direttamente dalla Stazione Appaltante mediante consultazione dell’elenco “PSP aderenti” disponibile sulla pagina web xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito di idoneità professionale di cui alla lettera a), dovrà essere posseduto:
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in
cui questi abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui ai punti b), c), d), f), g) dovranno essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE.
Nel caso di RTI, il requisito e) dovrà essere posseduto almeno dalla capogruppo.
Il requisito di capacità economico finanziaria di cui alla lettera h) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
I requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento.
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di
cui al punto 6.1.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.
A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, compilando la sezione D del DGUE. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. GARANZIA PROVVISORIA
Non prevista per il presente appalto.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad euro 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” pubblicata al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xxxxxx-000-xxx%0000-xxxxxxxx-0000.
È possibile effettuare il pagamento del contributo anche mediante il sistema PagoPA,
accessibile direttamente dal sito dell’ANAC.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx- anac.
La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione della Banca
Dati ANAC (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico – FVOE).
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità
all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato all’interno della RdO inviata tramite la Piattaforma, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
12.1 Regole per la presentazione dell’offerta
L’“OFFERTA” è composta da:
A. Documentazione amministrativa;
B. Offerta tecnica;
C. Offerta economica.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara,
allegati e chiarimenti inclusi.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione
amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e
di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da
quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni
richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine
- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma MePA, la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2) DGUE;
3) dichiarazione integrativa al DGUE;
4) dichiarazioni sostitutive/personali/integrative di cui al punto 2.1;
5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
6) PASSOE;
7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.4;
8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.5;
9) patto di integrità di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015;
10) dichiarazione relativa al bollo virtuale MePA;
Istruzioni per la richiesta del PASSOE: l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. L’accesso al sistema avviene tramite il seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxxx- virtuale-dell-operatore-economico-fvoe.
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o
per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nelle dichiarazioni integrative il concorrente dichiara:
− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
− di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
− di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e di comportamento adottato dalla stazione appaltante con DR 473/2021 del 04/05/2021 reperibile al seguente indirizzo web:
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxxx/Xxxxxx%00xxxxx%00x%00xx%00xxxx ortamento%20vigente%202021_1.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
− di accettare il patto di integrità che dovrà essere sottoscritto. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
− nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
− nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e “Domanda di partecipazione CIG 950045577A”.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui al modello allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, X. 000
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo
comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete,
attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14. OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità previste nel documento “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione”, disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx ione/Regole_Sistema_eProcurement.pdf.
L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica relativa alle modalità di svolgimento e caratteristiche dei servizi aggiuntivi offerti e ove siano dettagliati i singoli criteri e sub-criteri di valutazione di cui alla tabella dell’articolo 16.1. La relazione dovrà avere una lunghezza massima di n. 5 facciate, carattere Arial 11, interlinea singola e margini “normali”. Eventuali facciate eccedenti tale numero o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura (ad eccezione di eventuali schede tecniche o brochure allegate, che non dovranno comunque essere computate nel numero di facciate) non verranno tenute in considerazione per l’attribuzione del punteggio.
Si richiede che il documento sia suddiviso in tante sezioni quanti sono i criteri sotto richiamati.
La relazione contiene, nello specifico, una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1, i seguenti elementi:
- 1.1) Servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+: indicazione della presenza o assenza del servizio di intermediazione richiesto;
- 1.2) Emissione di ulteriori carte di credito: indicazione del numero di eventuali ulteriori carte di credito emesse;
- 1.3) Attivazione di ulteriori postazioni POS: indicazione del numero di eventuali ulteriori POS attivati;
- 1.4) Attivazione del sistema PagoPA sulla totalità del POS previsti: indicazione della presenza o assenza del sistema PagoPA nella totalità dei POS offerti (servizi minimi richiesti più eventuali POS aggiuntivi);
- 2.1 e 2.2) Servizi aggiuntivi diversi offerti a favore degli studenti e del personale dell’Ateneo: si dovranno specificare modalità, caratteristiche e condizioni dei servizi aggiuntivi offerti a beneficio di:
▪ Studenti (es. prestiti d’onore per gli studenti iscritti ed ai neolaureati, tirocini curricolari ed extracurricolari, rilascio di card multiservizi, servizi di co-teaching, finanziamenti a tasso zero, ecc..),
▪ Personale dipendente dell’Ateneo (es. conto corrente, cessione del quinto dello stipendio, mutui, ecc..).
È richiesto ai partecipanti di dettagliare, per ogni servizio aggiuntivo offerto, suddiviso nelle due categorie sopra indicate i seguenti elementi: le caratteristiche strutturali di quanto proposto, le modalità di erogazione degli stessi (tempistiche tecniche di erogazione dalla richiesta del soggetto, durata del servizio, ecc.), le condizioni contrattuali di maggior favore riservate, le finalità sottese alla proposta migliorativa. Verranno valutati positivamente la ricchezza del servizio offerto, in termini di impatto sul soggetto beneficiario dal punto di vista economico e sociale, tempistiche brevi di erogazione del servizio per una durata che sia almeno pari a quella dell’appalto in oggetto, finalità della proposta che siano in linea con le finalità istituzionali dell’Ateneo.
Si specifica che i Servizi aggiuntivi premianti non potranno in alcun modo comportare un
costo aggiuntivo per l’Università.
- 3) Tasso di interesse attivo: indicazione del tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e sui depositi di somme esistenti. Il tasso sarà espresso come spread in punti base rispetto alla media riferita al mese precedente dell’Euribor 3 mesi (base 365);
- 4) Tasso di interesse passivo: indicazione del tasso di interesse passivo da applicare alle eventuali anticipazioni di cassa ordinarie dell’Università e alle fideiussioni. Il tasso dovrà essere dichiarato sotto forma di spread positivo o negativo rispetto alla media riferita al mese precedente dell’Euribor 3 mesi (base 365);
- 5) Valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice.
L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
15. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità previste nel documento “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione”, disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx ione/Regole_Sistema_eProcurement.pdf.
L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, deve indicare,
a pena di esclusione, i seguenti elementi:
1) Ribasso complessivo offerto per l’appalto;
2) Costo della manodopera, incluso il CCNL applicato;
3) I costi relativi alla sicurezza generale dell’Impresa ed afferenti all’esercizio dell’attività
svolta dalla medesima (rif. Art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016).
L’operatore economico dovrà inoltre compilare l’offerta a video indicando nell’apposito campo
della piattaforma MePA il Valore complessivo dell’offerta.
Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
In caso di discordanza tra valori indicati nell’offerta sottoscritta digitalmente e quelli inseriti a video sulla piattaforma, prevarranno quelli riportati nell’offerta sottoscritta digitalmente.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti
punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta Tecnica | 70 |
Offerta Economica | 30 |
TOTALE | 100 |
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:
CRITERI DI VALUTAZIONE | |
PUNTEGGI DISCREZIONALI - (D) | Punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. |
PUNTEGGI QUANTITATIVI – (Q) | Punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. |
PUNTEGGI TABELLARI - (T) | Punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. |
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito discrezionalmente da parte della Commissione Giudicatrice un coefficiente sulla base dei seguenti livelli di valutazione:
VOCE DI XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX |
Ottimo | 1,0 |
Buono | 0,8 |
Adeguato | 0,6 |
Insufficiente | 0,4 |
Largamente insufficiente | 0,2 |
Non valutabile | 0 |
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta
tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX | |
1 | Servizi aggiuntivi premianti | 42,5 | 1.1 | Servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+ | 30 | ||
1.2 | Emissione di ulteriori carte di credito. N. 0,4 punti ogni carta emessa, con un massimo di 10 | 4 | |||||
1.3 | Attivazione di ulteriori postazioni POS. N. 0,5 punti ogni postazione, con un massimo di 5 | 2,5 | |||||
1.4 | Attivazione del sistema PagoPA sulla totalità del POS previsti | 6 | |||||
2 | Servizi aggiuntivi diversi offerti | 20 | 2.1 | A favore degli studenti iscritti presso l’Ateneo | 10 | ||
2.2 | A favore del personale dell’Ateneo | 10 | |||||
3 | Tasso di interesse attivo | 2,5 | Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e sui depositi di somme esistenti. Il tasso sarà espresso come spread in punti base rispetto alla media riferita al mese precedente dell’Euribor 3 mesi (base 365). Verranno valutati i punti percentuali, espressi con due cifre decimali, in aumento rispetto al tasso Euribor 3 mesi (base 365, media riferita al mese precedente) | 2,5 | |||
4 | Tasso di interesse passivo | 2,5 | Tasso di interesse passivo da applicare alle eventuali anticipazioni di cassa ordinarie dell’Università e alle fideiussioni. Il tasso dovrà essere dichiarato sotto forma di spread positivo o negativo rispetto alla media riferita al | 2,5 |
mese precedente dell’Euribor 3 mesi (base 365). Verranno valutati i punti percentuali, espressi con due cifre decimali, in aumento o diminuzione rispetto al tasso Euribor 3 mesi (base 365, media riferita al mese precedente) | |||||||
5 | Valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 | 2,5 | Possesso di certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell’appalto. Tale certificato è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato. | 2,5 | |||
Totale | 70 | 20 | 5 | 45 |
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un Punteggio Discrezionale (D) è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno, attribuito da ciascun componente della Commissione giudicatrice. Al fine del calcolo del coefficiente unico da attribuire all’offerta in relazione al criterio/sub-criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al criterio/sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
Il punteggio quantitativo per il criterio n. 3 verrà calcolato con la formula seguente:
(𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝐸𝑢𝑟𝑖𝑏𝑜𝑟 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜)
(𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝐸𝑢𝑟𝑖𝑏𝑜𝑟 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎)
∗ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜
Lo “spread miglior offerta” si riferisce allo spread più elevato fra quelli offerti.
Il punteggio quantitativo per il criterio n. 4 verrà calcolato con la formula seguente:
(𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝐸𝑢𝑟𝑖𝑏𝑜𝑟 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎)
(𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝐸𝑢𝑟𝑖𝑏𝑜𝑟 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜)
∗ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜
Lo “spread miglior offerta” si riferisce allo spread minore fra quelli offerti.
Il concorrente indicherà i criteri 3 e 4 nella forma di uno spread espresso in “basic points” (positivi
o negativi) da applicarsi al tasso ufficiale di riferimento Euribor 3 mesi 365 gg.
Si sottolinea che nelle formule sia il tasso che lo spread saranno espressi in percentuale.
In entrambi i casi il tasso Xxxxxxx sarà rilevato sul quotidiano “Sole 24 Ore” come media riferita al mese precedente. Ai fini della rilevazione, per “mese precedente” si intende quello precedente rispetto a quello ove scadrà il termine di presentazione dell’offerta.
A ciascuno degli elementi Tabellari cui è assegnato un Punteggio Tabellare (T), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da
zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:
dove
𝐶𝑖
𝐴𝑎
=
𝐴𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
𝐴𝑎 = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
𝐴𝑚𝑎𝑥 = ribasso percentuale più conveniente
16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:
dove
𝑃𝑖 = punteggio del concorrente i-esimo
𝑛
𝑃𝑖 = ∑ 𝑐𝑥𝑖∗ 𝑃𝑥
𝑥=1
𝐶𝑥𝑖 = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo
𝑃𝑥 = punteggio criterio X X = 1, 2, …, n.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul
profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
18. SEGGIO DI GARA
Il seggio di gara è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
In capo ai componenti il seggio di gara non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La data e l’ora della prima seduta saranno comunicate con tempo congruo sulla sezione “Gare d’appalto” della pagina web dell’Università degli Studi di Trieste, al link seguente: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 48 ore prima della data e ora fissata.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche,
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica ed economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
b) all’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Verranno inviate le eventuali comunicazioni di esclusione di cui all’articolo 76, comma 5, lettera b) del d.lgs. 50/2016.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.
La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 16.4.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede quindi all’apertura delle offerte economiche e alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla parte tecnica.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti con comunicazione all’interno della Piattaforma e/o sulla sezione “Gare d’appalto” della pagina web dell’Università degli Studi di Trieste, al link seguente: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la
proposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
La commissione rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19, gli sconti offerti.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
In relazione alla soglia di anomalia, la commissione procederà secondo quanto disposto all’art. 97 del Codice in relazione all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97 del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la
commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica
dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:
- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino,
nel complesso, inaffidabili.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non
si procede all’aggiudicazione.
La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando
i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta
di aggiudicazione si intende approvata.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti
prescritti dal presente disciplinare.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può
essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del Codice.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata con firma digitale.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
25. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxxx/Xxxxxx%00xxxxx%00x%00xx%00xxxxxxxxxx nto%20vigente%202021_1.pdf
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/?xxxxxxxxxxxxx
26. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità previste:
- nel Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti reperibile al seguente indirizzo web: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxxx/Xxxxxxxxxxx_000.xxx;
- per l’accesso civico, secondo le modalità indicate al seguente indirizzo web: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/?xxxxxxx.
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trieste.
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito “regolamento europeo sulla protezione dei dati”) e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile. Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell’espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l’Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0, nella persona del Magnifico Rettore.
La Responsabile per la Protezione dei Dati personali dell'Università degli Studi di Trieste, nominata ai sensi dell’art. 39 del Regolamento UE 2016/679, è l’avvocato Xxxxxxxxx Xxxxxxx, società ISI – Ingegneria dei Sistemi Informativi s.r.l. Per contattare la Responsabile della Protezione dei dati dell’Ateneo utilizzare i seguenti riferimenti: Università degli Studi di Trieste – Xxxxxxxx Xxxxxx 0 – 34100 Trieste - Xxx.xx Responsabile della Protezione dei Dati, e-mail: xxx@xxxxx.xx ;PEC: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
L’Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento 2016/679. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest’ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità. I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d’Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di ammettere l’Impresa alla procedura di gara. L’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la loro rettifica. L’interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell’interessato; laddove vi fossero l’interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo – Garante per la
protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell’eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l’esercizio di tali diritti l’interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.