CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO
Decorrenza 1 luglio 2013
FIDALDO Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico
cui partecipano
NUOVA COLLABORAZIONE Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico
ASSINDATCOLF Associazione Sindacale Nazionale tra i Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari
A.D.L.C. Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici
A.D.L.D. Associazione Datori di Lavoro Domestico
DOMINA Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico
FILCAMS-CGIL
Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi
FISASCAT-CISL
Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali Affini e del Turismo
UILTuCS-UIL
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
FEDERCOLF
Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell’uomo
PROPRIETÀ RISERVATA
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale
e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale a enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a tutela dei loro diritti.
INDICE | ||
Pag. | ||
Art. | 1 – Sfera di applicazione | 11 |
Art. | 2 – Inscindibilità della presente regolamentazione | 11 |
Art. | 3 – Condizioni di miglior favore | 11 |
Art. | 4 – Documenti di lavoro | 11 |
Art. | 5 – Assunzione | 12 |
Art. | 6 – Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione) | 12 |
Art. | 7 – Assunzione a tempo determinato | 13 |
Art. | 8 – Lavoro ripartito | 13 |
Art. | 9 – Permessi per formazione professionale | 14 |
Art. 10 – Inquadramento dei lavoratori 14
Art. 11 – Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona 17
Art. 12 – Prestazioni esclusivamente d’attesa 18
Art. 13 – Periodo di prova 18
Art. 14 – Riposo settimanale 19
Art. 15 – Orario di lavoro 19
Art. 16 – Lavoro straordinario 21
Art. 17 – Festività nazionali ed infrasettimanali 21
Art. 18 – Ferie 22
Art. 19 – Sospensioni di lavoro extraferiali 23
Art. 20 – Permessi 23
Art. 21 – Assenze 24
Art. 22 – Diritto allo studio 24
Art. 23 – Matrimonio 24
Art. 24 – Tutela delle lavoratrici madri 25
Art. 25 – Tutela del lavoro minorile 26
Art. 26 – Malattia 26
Art. 27 – Tutela delle condizioni di lavoro 27
Art. 28 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale 27
Art. 29 – Tutele previdenziali 28
Art. 30 – Servizio militare 28
Art. 31 – Trasferimenti 28
Art. 32 – Trasferte 29
Art. 33 – Retribuzione e prospetto paga 29
Art. 34 – Minimi retributivi 29
Art. 35 – Vitto e alloggio 30
Art. 36 – Scatti di anzianità 30
Art. 37 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali
del vitto e dell’alloggio 30
Art. 38 – Tredicesima mensilità 31
Art. 39 – Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso 31
Art. 40 – Trattamento di fine rapporto 32
Art. 41 – Indennità in caso di morte 33
Art. 42 – Permessi sindacali 33
Art. 43 – Interpretazione del Contratto 34
Art. 44 – Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo 34
Art. 45 – Commissione paritetica nazionale 34
Art. 46 – Commissioni territoriali di conciliazione 35
Art. 47 – Ente bilaterale 35
Art. 48 – Contrattazione di secondo livello 35
Art. 49 – Cassa Colf 36
Art. 50 – Fondo colf 36
Art. 51 – Previdenza complementare 36
Art. 52 – Contributi di assistenza contrattuale 36
Art. 53 – Decorrenza e durata 37
Chiarimenti a verbale 37
Tabella Retributiva G - Valori Orari 2014 38
Parti stipulanti
FIDALDO - FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO
aderente a Confedilizia, rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, dal Vice Presidente Avv. Xxxxxxx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Frata- docchi e dai Sigg.ri: Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx, Rag. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Rag. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx. Xxxxx Xxxxxx, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx, Avv. Xxxxxxxxxx Xxxx, Sig. Ste- fano Rossi, Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Avv. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxx;
costituita da:
NUOVA COLLABORAZIONE, qui rappresentata dal Presidente, Avv. Xxxxxxx Xxxxx;
ASSINDATCOLF, qui rappresentata dal Presidente, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx; A.D.L.C., qui rappresentata dal Presidente, Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx; A.D.L.D., qui rappresentata dal Presidente, Rag. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.
e
DOMINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
da una parte,
e
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL)
e
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIA- LI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL)
e
UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UIL- TuCS)
e
FEDERCOLF, FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL’UOMO
dall’altra parte
Art. 1
Sfera di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:
– FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confe- dilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico,
– DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico da una parte,
e Federcolf, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, dall’altra,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavo- ro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali carat- teristiche del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304.
Art. 2
Inscindibilità della presente regolamentazione
1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell’ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cu- mulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi.
Art. 3 Condizioni di miglior favore
1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti ‘ad personam’.
Art. 4 Documenti di lavoro
1. All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i docu- menti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario ag- giornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un docu- mento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professio-
nali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavo- ratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di sog- giorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
Art. 5 Assunzione
1. L’assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.
Art. 6
Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell’inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzia- nità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a va- lere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in co- stanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla dome- nica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 14, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di even- tuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (tra- sferte);
m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n) indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e cu- stodire i propri effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compre- so quanto indicato all’art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà esse- re scambiata tra le parti.
Art. 7
Assunzione a tempo determinato
1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vi- gente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici.
2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, pura- mente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavo- ratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre an- ni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia ri- chiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la qua- le il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rap- porto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale pro- roga, ai tre anni.
4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
– per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ri- petitivo;
– per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensio- ne del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
– per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti isti- tuiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, an- che oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
– per sostituire lavoratori in ferie;
– per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavo- ro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 8 Lavoro ripartito
1. È consentita l’assunzione di due lavoratori che assumono in solido l’adempimen- to di un’unica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le par- ti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente re- sponsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spet- tante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misu- ra percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.
4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro; nel qual caso il rischio dell’impossibilità della prestazio- ne lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all’altro ob- bligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è ri- proporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di en- trambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.
6. Xxxxx diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavo- ratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su pro- posta dell’altro prestatore di lavoro, quest’ultimo si renda disponibile ad adem- piere l’obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contrat- to di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l’assenza di intesa fra le parti com- porterà l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
Art. 9
Permessi per formazione professionale
1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il da- tore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.
2. Il suddetto monte ore potrà essere utilizzato anche per le eventuali attività forma- tive previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. In tale ottica i datori di lavoro favoriranno la frequenza, da parte dei lavoratori, a cor- si di formazione specifici, gestiti da Enti pubblici ovvero organizzati o ricono- sciuti dagli Enti bilaterali, anche finalizzati al rinnovo dei titoli di soggiorno. L’u- tilizzo del monte ore per le finalità indicate al presente comma dovrà trovare ri- scontro in apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività for- mative esercitate.
3. È esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei permessi in que- stione.
Art. 10 Inquadramento dei lavoratori
1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corri- spondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”:
Livello A
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assi- stenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professio- nale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il di- retto controllo del datore di lavoro.
Profili:
a) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non ad- detto all’assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori fa- miliari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al com- pimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;
b) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;
c) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;
d) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
e) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
f) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici;
g) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
h) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.
Livello A super
Profili:
a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;
b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in oc- casione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura.
Livello B
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessa- ria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a li- vello esecutivo.
Profili:
a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di ap- partenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del da- tore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manuten- zione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche com- plessi, di manutenzione;
g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di perso- ne ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e puli- zia;
h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore ge- nerico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di ta- vola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
Livello B super
Profilo:
a) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (an- ziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse al- le esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello C
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Profilo:
a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi com- piti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.
Livello C super
Profilo:
a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assi- stenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connes- se alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da re- sponsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili:
a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazio- ne del patrimonio familiare;
b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esi- genze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzio- ne;
f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.
Livello D super
Profili:
a) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esi- genze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa.
Note a verbale:
1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadra- mento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più im- portanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
3) La formazione del personale, laddove prevista per l’attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
Art. 11
Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue presta- zioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bam- bini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadra- to nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel li- vello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la col- locazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore
8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presen-
te contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previ- sto dal successivo art. 15 e, per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazio- ne per la notte.
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
3. L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sotto- scritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l’ora d’inizio e quella di ces- sazione dell’assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
Art. 12
Prestazioni esclusivamente d’attesa
1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà cor- risposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qua- lora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo ripo- so notturno in un alloggio idoneo.
2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, que- ste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamen- te sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattua- li e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
3. L’assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti.
Art. 13 Periodo di prova
1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super, e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli.
2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s’intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.
3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corri- spondenti al lavoro prestato.
4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.
Art. 14 Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qual- siasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavora- tore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, es- se saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diver- so da quello concordato ai sensi del precedente comma.
2. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere go- duto la domenica.
3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste pre- stazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno re- tribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accor- do, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.
Art. 15 Orario di lavoro
1. La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comun- que, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
– 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i la- voratori conviventi;
– 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribui- te su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, posso- no essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settima- nali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro os- servato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quel-
la prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavora- tive eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto di cui al suc- cessivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saran- no retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le mag- giorazioni previste dall’ art. 16.
3. L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sotto- scritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di la- voro concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano inte- gralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, re- datto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi ele- menti, il rapporto di convivenza con durata normale dell’orario di lavoro concor- data ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nel- l’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamen- te collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavorato- re potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la de- stinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche.
È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non la- vorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
5. La collocazione dell’orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concor- data fra le parti.
6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è considera- to lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto ora- ria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così co- me previsto dall’art. 16.
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro.
8. Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la frui- zione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribui- to.
9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addet- ti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, po-
trà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base del- la tabella “G” comprensiva delle maggiorazioni previste.
Art. 16 Lavoro straordinario
1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabili- to, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giorna- liero.
2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o setti- manale massima fissata all’art. 15, comma 1, salvo che il prolungamento sia sta- to preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
– del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
– del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
– del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell’art. 17.
4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria mag- giorate del 10%.
5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolun- gamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta epi- sodicità e imprevedibilità.
Art. 17
Festività nazionali e infrasettimanali
1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono:
– 1° gennaio,
– 6 gennaio,
– lunedì di Pasqua,
– 25 aprile,
– 1° maggio,
– 2 giugno,
– 15 agosto,
– 1° novembre,
– 8 dicembre,
– 25 dicembre,
– 26 dicembre,
– S. Patrono.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
2. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell’orario settimanale. Le festivi- tà da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemen- te dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
3. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giorna- liera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggio- rata del 60%.
4. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sen- si della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimen- to al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
Art. 18 Ferie
1. Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
2. I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate perce- piranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni gior- no di ferie godute.
3. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del la- voratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.
4. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.
5. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settima- ne entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
6. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna gior- nata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
7. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle fe- rie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
8. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle fe- rie nell’arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.
9. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del godimen- to del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spet- teranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha dirit- to, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
10. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenzia- mento, né durante il periodo di malattia o infortunio.
11. Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrat- tuali.
Chiarimento a verbale.
I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavo- rativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione del- l’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lu- nedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Art. 19
Sospensioni di lavoro extraferiali
1. Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel ca- so di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.
2. Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospen- sione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massi- mo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta.
Art. 20 Permessi
1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di vi- site mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
– lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 15, comma 2;
– lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti en- tro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l’ adempimento degli obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giu- stificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
Art. 21 Assenze
1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustifi- cate al datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l’art. 26 e per quelle derivanti da infortunio o malattia professionale l’art. 28.
2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento sa- ranno inviate all’indirizzo indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall’art. 6, lettera e del presente contratto.
Art. 22 Diritto allo studio
1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o di specifico titolo professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.
2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno es- sere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l’ora- rio giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.
Art. 23 Matrimonio
1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta, per il periodo del con- gedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compen- so sostitutivo convenzionale.
3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazio- ne comprovante l’avvenuto matrimonio.
4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in co- incidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Art. 24
Tutela delle lavoratrici madri
1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limita- zioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
3. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere li- cenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all’art. 39 comma 10. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il di- vieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.
Dichiarazione a verbale:
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limi- ti attuali adeguando la normativa contrattuale a quanto previsto dalla convenzione OIL n.189/2011. Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuo- veranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi e istituzioni.
Dichiarazione a verbale:
Le Associazioni dei datori di lavoro ritengono che le attuali normative di legge rispet- tano sostanzialmente il dettato dalla Convenzione OIL n. 189/2011 che prevede, in fa- vore delle lavoratrici del settore domestico, condizioni non meno favorevoli di quel- le applicabili agli altri settori tenuto conto delle particolari condizioni esistenti nel- l’ambito delle famiglie, datrici di lavoro domestico.
Art. 25
Tutela del lavoro minorile
1. Non è ammessa l’assunzione dei minori degli anni 16.
2. È ammessa l’assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purché sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.
3. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.
4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di resi- denza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegna- to ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua per- sonalità fisica, morale e professionale.
Art. 26 Malattia
1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura:
– fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
– dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
Art. 27
Tutela delle condizioni di lavoro
1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull’impianto elet- trico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita.
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esi- stenti nell’ambiente di lavoro relativi anche all’uso delle attrezzature e all’espo- sizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.
3. L’informativa si realizzerà all’atto dell’individuazione delle mansioni o del suc- cessivo mutamento delle stesse, mediante la consegna dell’apposito documento che verrà elaborato dall’Ente bilaterale di settore – Ebincolf.
Art. 28
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, con- vivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio;
b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifica- zioni e integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve de- nunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:
– entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
– entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malat- tia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;
– entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve es- sere rimessa entro gli stessi termini all’autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
8. L’infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospen- dono la decorrenza degli stessi.
Art. 29 Tutele previdenziali
1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e previdenziali previste dalla legge, sia nel caso di rapporto in regime di convivenza che di non convivenza.
2. In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme assicurative e previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di lavoro.
3. È nullo ogni patto contrario.
Art. 30
Servizio militare e richiamo alle armi
1. Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia.
Art. 31 Trasferimenti
1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima.
2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegna- zione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale periodo.
3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda diret- tamente il datore di lavoro.
4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ove non sia stato rispettato il termine di cui al comma 1.
Art. 32 Trasferte
1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal da- tore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la per- sona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le even- tuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sa- rà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retri- buzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattual- mente previsto nella lettera di assunzione.
Art. 33 Retribuzione e prospetto paga
1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzio- ne, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, fir- mata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 34, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 36;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale trattamento retributivo di cui al- la lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore ‘ad personam’ non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compen- si per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri pre- videnziali.
4. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l’ammon- tare complessivo delle somme erogate nell’anno; l’attestazione deve essere rila- sciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di la- voro.
Art. 34 Minimi retributivi
1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E e G allegate al presen- te contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37.
Art. 35 Vitto e alloggio
1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficien- te; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a sal- vaguardarne la dignità e la riservatezza.
3. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37.
Art. 36 Scatti di anzianità
1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
2. A partire dall’1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall’eventuale super- minimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Art. 37
Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio
1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’allog- gio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo di cui all’art. 44, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
2. La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e Previden- za sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazio- ne, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza con- vocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni sti- pulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all’80% della variazione del costo del- la vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT per quanto con- cerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori con- venzionali del vitto e dell’alloggio.
3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell’allog- gio, determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti.
Art. 38 Tredicesima mensilità
1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavora- tore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa com- presa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a ver- bale apposte in calce al presente contratto.
2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corri- sposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conserva- zione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Art. 39
Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dei seguenti termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
– fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di xxxxx- xxxxx;
– oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di xxxxx- xxxxx.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del la- voratore.
per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
– fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di xxxxxxx- xxx;
– oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di xxxxx- xxxxx.
2. I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati nell’even- tualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.
3. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
– 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
– 60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.
4. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’in- dennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
5. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licen-
ziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
6. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l’indennità di mancato preavviso.
7. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.
8. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.
9. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licen- ziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a for- nire una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento.
10. Le dimissioni del lavoratore devono essere convalidate, a norma dell’art.4, com- ma 17 e seguenti della Legge 92/2012 in sede sindacale, ovvero presso la Dire- zione territoriale del lavoro o presso il Centro per l’impiego o anche sottoscriven- do copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal datore di lavoro alle competenti sedi.
Art. 40
Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trat- tamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della citata legge, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nel- l’anno in corso.
2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una vol- ta all’anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
3. L’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicem- bre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.
4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure:
A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con ora- rio settimanale superiore alle 24 ore:
1) per l’anzianità maturata anteriormente all’1 maggio 1958:
a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno d’anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;
2) per l’anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
3) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d’anzianità
b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d’anzianità;
2) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 gior- ni per ogni anno d’anzianità;
3) per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d’anzianità;
4) per l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d’anzianità.
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell’ultima retri- buzione e accantonate nel T.F.R..
5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottie- ne dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’im- porto della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
Art. 41 Indennità in caso di morte
1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono cor- rispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti en- tro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.
2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi di- ritto, deve farsi secondo le norme di legge.
3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.
Art. 42 Permessi sindacali
1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazio- ni Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita atte- stazione dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all’atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi suddetti, nella misu- ra di 6 giorni lavorativi nell’anno.
2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso ri- lasciata dalle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
Art. 43 Interpretazione del Contratto
1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l’interpretazione autentica delle norme del presen- te contratto, possono essere demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 45.
2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 44
Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo
1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro e Previ- denza sociale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei la- voratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presenti contratto.
2. Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna associazione dei da- tori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale deli- bera all’unanimità.
3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 34, 35 e 37.
Art. 45 Commissione paritetica nazionale
1. Presso l’Ente bilaterale di cui all’art. 47 è costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle XX.XX dei lavorato- ri e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, sti- pulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 43:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni ter- ritoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figu- re professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associa- zioni territoriali dei datori di lavoro e le XX.XX territoriali dei lavoratori, facen- ti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente con- tratto.
3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportu- nità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il pre- sente contratto.
4. Le Parti s’impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all’anno, in con- comitanza con le riunioni della Commissione di cui all’art. 44.
Art. 46
Commissioni territoriali di conciliazione
1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente con- tratto, le parti potranno esperire, prima dell’azione giudiziaria, il tentativo di conci- liazione, di cui all’articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal Rappresentante dell’Orga- nizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro, cui, rispet- tivamente, il lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato.
2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all’art. 2113, 4° com- ma, codice civile, dovrà risultare da apposito verbale.
Art. 47
Ente bilaterale Ebincolf
1. L’Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDAL- DO (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e DOMINA, e per l’altro 50%, da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf.
2. L’Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
a) istituisce l’osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l’osservatorio dovrà rilevare:
– la situazione occupazionale della categoria;
– le retribuzioni medie di fatto;
– il livello di applicazione del CCNL nei territori;
– il grado di uniformità sull’applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori immigrati;
– la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
–i fabbisogni formativi;
– le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
b) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competen- ti, nonché di informazione in materia di sicurezza.
Art. 48 Contrattazione di secondo livello
1. La contrattazione di secondo livello fra le XX.XX. e le Associazioni datoriali fir- matarie del presente CCNL potrà riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano.
In deroga a quanto sopra previsto, l’ambito territoriale della contrattazione di se- condo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane.
2. La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso l’Ebincolf, con la presenza e l’accordo di tutti i soggetti firmatari il presente CCNL.
3. Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie:
i. indennità di vitto e alloggio;
ii. ore di permesso per studio e/o formazione professionale.
4. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno depositati, ai fini della loro efficacia, presso l’Ente bilaterale Ebincolf.
Art. 49 Cas.sa.Colf
1. Cas.sa.Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DO- MINA e per l’altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf.
2. La Cas.sa.Colf ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche.
Art. 50 Fondo Colf
1. Il Fondo Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DO- MINA e per l’altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf..
2. Il suo scopo istituzionale è quello di ricevere il contributo versato ai sensi del suc- cessivo art. 52 e destinarlo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui ai precedenti articoli 44 e seguenti.
Art. 51 Previdenza complementare
1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i la- voratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti con- vengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contri- buto a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Art. 52
Contributi di assistenza contrattuale
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 43, 44, 45, 46, 47 e 49 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio
dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il trami- te di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973,
n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi previden- ziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rin- novo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, han- no natura retributiva, con decorrenza dal 1 luglio 2007.
Art. 53 Decorrenza e durata
1. Il presente contratto decorre dal 1° luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2016; es- so resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi pri- ma della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimen- to, il contratto s’intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contrat- to per verificare l’opportunità di apportarvi modifiche.
CHIARIMENTI A VERBALE
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribu- zione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si conside- rano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni lavorativi” si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando rag- giungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per “retribuzione globale di fatto” s’intende quella comprensiva dell’indennità di vit- to e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
6) le Parti Sociali prevedono l’aggiornamento degli attuali minimi retributivi in mi- sura di euro 7,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2014, euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ed euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 per i lavora- tori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, ed in misura proporzio- nale per gli altri livelli/tabelle. L’aggiornamento retributivo di cui all’articolo 37 del presente CCNL verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli au- menti pattuiti, come da accordo.
38
TABELLE DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
TABELLA MINIMI RETRIBUTIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE - DECORRENZA 1° GENNAIO 2014
TABELLA A | TABELLA B | TABELLA C | TABELLA D | TABELLA E | TABELLA F | TABELLA G | ||||||
LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 15 - 2° CO. | LAVORATORI NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | PRESENZA NOTTURNA | INDENNITÀ (VALORI GIORNALIERI) | TOTALE INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO | ASSISTENZA a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (valori orari) | |||||
Valori mensili | Indennità | Valori mensili | Valori orari | Valori mensili | Valori mensili | pranzo e/o colazione | cena | alloggio | ||||
AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |||||||||||
LIV. UNICO A AS B BS C CS D DS | 614,86 726,66 782,55 838,45 894,36 950,25 1.117,93 1.173,83 | 165,31 165,31 | 558,97 586,91 648,39 | 4,47 5,27 5,59 5,93 6,26 6,58 7,60 7,93 | 964,22 | 1.092,78 1.349,92 | 645,61 | 1,88 | 1,88 | 1,63 | 5,39 | 7,14 8,61 |
0,6%
Indice ISTAT = valori in €