ACCORDO QUADRO
Giunta Regionale della Campania Ufficio Speciale
Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento, Progettazione
600602 Progettazione
(art. 54 D. Lgs. 50/2016)
AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
SCIENTIFICA ARCHEOLOGICA PER LAVORI IN CAPO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
INDICE
Art 3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO LOTTO 5
Art 4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PENALITÀ IN CASO DI RITARDO-INADEMPIMENTI 6
Art 6. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 6
Art 8. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI – PAGAMENTI 6
Art 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 7
Art 10. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’OPERATORE ECONOMICO 7
Art 13. INIZIO DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE A FARSI 7
Art 14. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: PROROGHE 8
Art 15. RAPPRESENTANZA, SUL CANTIERE DELL’OPERATORE ECONOMICO 8
Art 18. OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA’ 9
Art 19. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 9
Art 20. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 9
Art 21. DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO 10
PARTE II.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 10
Art 22. IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO 11
Art 23. DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO 11
Art 24. RAPPORTI CON LA DIREZIONE DEI LAVORI E CON L’IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE A FARSI 11
PREMESSA
La "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento, Progettazione"intende stipulare, con un solo operatore economico per ciascun lotto, un "Accordo Quadro" ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi necessari allo svolgimento delle procedure di assistenza scientifica archeologica per lavori in capo alla Regione Campania.
Il presente Capitolato, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni per la conclusione di un Accordo Quadro quadriennale suddiviso in lotti e le norme generali che disciplineranno il rapporto del contratto di affidamento degli interventi previsti.
Con la conclusione dell’Accordo, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a stipulare, senza nuovo confronto competitivo, un contratto con il quale assumerà l'impegno dei servizi richiesti entro il limite massimo dell’importo previsto entro il periodo di validità dell’Accordo stesso.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Geol. Xxxxxxxx Xxxxx, in servizio presso l’Amministrazione Regionale.
PARTE PRIMA
L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutti servizi di assistenza scientifica archeologica a tutte le opere interessanti il sottosuolo da espletarsi attraverso l’attività di sorveglianza archeologica agli scavi e al movimento terra relative agli interventi del Grande Progetto: “La Bandiera Blu del Litorale Domitio” lotti 1 e 2.
L'entità dei servizi che sono oggetto dell’appalto, dovranno essere eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni di Xxxxx e con i criteri di buona tecnica, risulteranno definiti, oltre che dal presente Capitolato, dalle indicazioni che di volta in volta verranno precisate dal RUP e del Direttore dell'esecuzione all'atto esecutivo e nei relativi contratti esecutivi dell’Accordo Quadro.
Essendo la natura dei servizi direttamente condizionata dalle necessità, spesso imprevedibili, che si evidenzieranno durante il corso del presente Accordo, non risulta possibile predisporre a priori la programmazione degli stessi; pertanto, all’atto del contratto sarà cura della Stazione Appaltante fornire all’Operatore economico le informazioni di esecuzione ritenute utili e necessarie al fine della definizione dei servizi ordinati e della loro buona riuscita.
I servizi richiesti si riferiscono ai seguenti Grandi Progetti articolati per lotto:
Lotto Accordo Quadro | Interventi | Importo servizi | CIG |
Lotto 1 | La Bandiera Blu del litorale Domizio. Lotto 1 | Euro 300.000 oltre iva | |
Lotto 2 | La Bandiera Blu del litorale Domizio. Lotto 2 | Euro 201.000 oltre iva |
Il suddetto elenco ha solo valore indicativo, pertanto, non potrà costituire titolo per l'Operatore economico e per avanzare ragioni o qualsivoglia riserva per eventuali omissioni od erronee indicazioni, dovendo i servizi richiesti essere eseguiti a norma del presente Capitolato.
L’Accordo si estende automaticamente ad eventuali altri progetti che dovessero entrare a far parte del suddetto elenco o quelli ai quali "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento, Progettazione" dovesse prevedere quale autorità, anche per conto di terzi, successivamente alla sua sottoscrizione senza che l’appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Analogamente la Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni lotti compresi nell’Accordo senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
Art 3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Visto le prescrizione della Soprintendenza territorialmente competente l’esecuzione dei lavori afferenti agli interventi in oggetto, deve necessariamente prevedere un servizio di assistenza scientifica archeologica giornaliera ad ogni opera che comporti scavo e/o movimenti terra. Tale attività deve essere
rappresentata attraverso una documentazione fotografica, un report giornaliero e una relazione settimanale da inviare all’amministrazione e alla Soprintendenza.
Sono inoltre previste in seguito di ritrovamenti di interesse archeologico le seguenti attività:
-ordinamento, prima classificazione e documentazione del materiale rinvenuto;
-elenco delle cassette e del materiale archeologico rinvenuto;
-inventario dei reperti di rilevante valore venale e/o di particolare interesse scientifico;
-redazione del diario di xxxxx e della relazione di xxxxx;
-report delle attività svolte.
Nel caso di varianti resesi necessarie è prevista anche l’assistenza scientifica all’esecuzione di saggi di scavo archeologico.
Il servizio sarà conteggiato, in percentuale di avanzamento dei lavori di scavo, con gli effettivi giorni di assistenza, con il numero dei professionisti archeologi impegnati sul cantiere (1 archeologo per fronte di scavo) e la cui presenza deve essere attestata dall’Ufficio Direzione lavori.
In tabella 1 è riportato lo schema con cui dovranno essere effettuati i pagamenti
Lotto 1
Singolo Lotto | Numero giorni stimati di effettiva assistenza allo scavo | Percentuale avanzament o dei lavori totale dei lavori di scavo | Numero archeolo gi max | Importo dovuto n 1. unità di archeologo impegnato | Importo in percentuale Stato di avanzament o per n. 5 archeologi |
La Bandiera Blu del litorale Domizio. Lotto 1 | 100 | 25% | 5 | Euro 15.000 | Euro 75.000 |
. La Bandiera Blu del litorale Domizio. Lotto 1 | 100 | 25% | 5 | Euro 15.000 | Euro 75.000 |
. La Bandiera Blu del litorale Domizio. Lotto 1 | 100 | 25% | 5 | Euro 15.000 | Euro 75.000 |
. La Bandiera Blu del litorale Domizio. Lotto1 | 100 | 25% | 5 | Euro 15.000 | Euro 75.000 |
Lotto 2
Singolo Lotto | Numero giorni stimati di effettiva assistenza allo scavo | Percentuale avanzament o dei lavori totale dei lavori di scavo | Numero archeolo gi max | Importo dovuto n 1. unità di archeologo impegnato | Importo in percentuale Stato di avanzament o per n. 5 archeologi |
. La Bandiera Blu del litorale Domizio. Lotto 2 | 67 | 25% | 5 | Euro 10.050 | Euro 50.250 |
La Bandiera Blu del litorale Domizio. Lotto 2 | 67 | 25% | 5 | Euro 10.050 | Euro 50.250 |
La Bandiera Blu del litorale Domizio. Lotto 2 | 67 | 25% | 5 | Euro 10.050 | Euro 50.250 |
La Bandiera Blu del litorale Domizio. Lotto2 | 67 | 25% | 5 | Euro 10.050 | Euro 50.250 |
Art 4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PENALITÀ IN CASO DI RITARDO- INADEMPIMENTI
L’operatore economico, deve provvedere in collaborazione con la direzione lavori, ad assicurare la presenza di un archeologo per ciascun fronte di scavo aperto durante l’esecuzione dei lavori. Il tempo utile per la consegna dei report è settimanale alla Soprintendenza competente territorialmente deve essere reso con le modalità descritte nel presente CSA.
Per ogni giorno di assenza di personale qualificato archeologo sul cantiere durante le operazioni di scavo o in mancanza di redazione del report o delle altre attività connesse al presente servizio sarà applicata una penale pari 0,3% dell’importo d’appalto. In caso di grave omissione , la Committenza potrà disporre la risoluzione del contratto per inadempimento.
Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dalle prescrizioni del disciplinare, del bando di gara e dal contratto.
La cauzione definitiva sarà restituita, ove nulla osti, dopo l'emissione l’attestazione del regolare svolgimento del servizio da parte del Direttore d’Esecuzione del contratto.
Art 6. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
L’operatore economico è obbligato, prima della stipula del contratto o della consegna del servizio a stipulare idonea copertura assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che fornisca anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e per una somma assicurata pari al 0,5% dell'importo del servizio oggetto dell'affidamento e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a € 500.000,00.
Art 7. SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto.
Art 8. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO – PAGAMENTI
L’Amministrazione procederà di norma, previa attestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal direttore d’esecuzione del contratto, al pagamento del corrispettivo, ogniqualvolta venga raggiunta la percentuale di avanzamento dei lavori delle opere afferenti al sottosuolo e sia esigibile un S.A.L. da parte dell’impresa esecutrice dei lavori. Il pagamento maturato è corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori di scavo attestati dalla direzione dei lavori delle opere a farsi.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione del servizio.
Art 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In aggiunta a quanto già previsto dal presente capitolato, vengono espressamente riconosciute causa di risoluzione del contratto per inadempimento dell’operatore ai sensi dell'art. 1456 c.c.: a) la mancata presentazione delle polizze; b) il grave ritardo nell'inizio del servizio; si considera grave il ritardo nell'inizio del servizio superiore a 5 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio; c) la grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.
Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. E’ causa di decadenza il venir meno delle condizioni previste dalla normativa vigente.
In caso di risoluzione la Committente si riserva la facoltà di affidare la prosecuzione del servizio ai concorrenti classificati nella graduatoria della gara in posizione successiva rispetto all'aggiudicatario e alle condizioni previste dalla normativa vigente
Art 10. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’OPERATORE ECONOMICO
Tutte gli ordini di servizio, le comunicazioni, e le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto in essere sono fatte dalla Stazione Appaltante, dal Responsabile unico del procedimento o dal Direttore dell’esecuzione, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, all’operatore economico o a colui che lo rappresenta legalmente nella condotta del servizio (da intendersi come l’archeologo presente sul posto) e possono essere consegnate via pec o direttamente sul cantiere.
Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del contratto di appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell’Appaltatore.
L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione al presente appalto e che non potessero essere definite in xxx xxxxxxx, xxxxxxx devolute al giudice ordinario, foro di Napoli.
Art 13. INIZIO DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE A FARSI
L’esecuzione dell’appalto avrà inizio dopo la stipula del contratto attuativo dell’Accordo Quadro. Tuttavia la consegna del servizio potrà essere effettuata in pendenza del perfezionamento del contratto stesso, sotto le riserve di legge.
La consegna del servizio, intesa come ordine immediato d’inizio dei medesimi, potrà essere effettuata in più volte con successivi verbali di consegna parziale mediante successive operazioni ogni qualvolta intervenga la contemporanea apertura di più fronti di scavo.
Nel verbale di consegna andranno riportati gli estremi della polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (già inviata all’Amministrazione dieci giorni prima della consegna del servizio)
Prima dell’inizio del servizio e comunque entro cinque giorni l’operatore è tenuto a presentare un programma esecutivo nel quale sarà dettagliato l’organizzazione interna e i nominativi dei archeologi. L’operatore è tenuto inoltre a trasmettere all’Amministrazione e al Direttore d’esecuzione del contratto, prima dell’effettivo inizio dei lavori e, comunque, entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’operatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto laddove necessario.
L’operatore dovrà inoltre comunicare tempestivamente al direttore d’esecuzione del contratto e alla Direzione dei Lavori delle opere in corso d’esecuzione, qualsiasi problema o inconveniente che dovesse insorgere durante l’effettuazione delle attività in programma.
Nel corso delle attività l’operatore economico dovrà trasmettere al Direzione d’esecuzione del contratto un rapporto settimanale comprendente lo stato di avanzamento delle attività di e ogni variazione rispetto all’organizzazione trasmesso inizialmente. Tale rapporto dovrà essere attestato dal Direttore dei lavori delle opere in corso di esecuzione, o da un suo delegato.
Art 14. SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO: PROROGHE
Le sospensioni delle attività del servizio in argomento intervengono ogni qualvolta non sono in corso o non sono programmate attività di scavo, il contratto si intende essere sospeso di fatto, per poi riprendere , con la ripresa delle attività di scavo, a cura del Direttore di esecuzione.
Per eventuali proroghe dei contratti si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente.
Art 15. RAPPRESENTANZA SUL CANTIERE DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’operatore economico è tenuto ad affidare l’assistenza scientifica archeologica del cantiere ad un archeologo di provata esperienza che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica. In ogni caso l’operatore dovrà garantire la presenza in contemporanea di un archeologo specializzato per ogni fronte di scavo delle opere interessanti il sottosuolo da realizzare.
Il curriculum del predetto archeologo specializzato dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente territorialmente, nel caso che esso non fosse stabilmente alle dipendenze dell’operatore, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per l’accettazione dell’incarico. Tale autorizzazione si intende ottenuta qualora il professionista risulti già accreditato nell’apposito elenco del Ministero dei beni culturali.
L’operatore economico è tenuto a comunicare al Direttore d’esecuzione del servizio, alla Direzione dei Lavori e all’Amministrazione il nominativo del suo rappresentante sui cantieri o del Direttore/Coordinatore, se persona diversa, di quella all’atto della consegna del servizio.
Nel verbale di consegna dei lavori il Direttore d’esecuzione del servizio riporterà i nominativi del o dei rappresentanti sui cantieri e del Direttore tecnico dell’operatore economico.
L’operatore è tenuto ad assicurare all’Amministrazione la reperibilità del Direttore Tecnico o di un rappresentante ogni giorno (anche non lavorativo) dall’inizio del servizio.
Nell’esecuzione del contratto dovranno essere osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comune e degli Enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l’oggetto del presente appalto.
L’operatore economico dichiara espressamente che, nello stabilire il ribasso offerto per l’esecuzione del servizio, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati.
Qualora l’operatore non adempia a tutti gli obblighi di natura previdenziale nei confronti dei lavoratori, l'Amministrazione, ove non dia corso alla rescissione contrattuale, sarà in diritto previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nel presente capitolato, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'operatore economico. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'impresa, essi saranno fatti d'ufficio e l'Amministrazione si rimborserà della spesa sostenuta sul successivo acconto.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Amministrazione.
Qualora l'operatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica, la penale sarà ridotta al 5%.
L’impresa è tenuta all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 capo III del D.Lgs. 81/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dovrà valutare, sulla base delle conoscenze disponibili, la scelta delle attrezzature di lavoro (scarpe antinfortunistica, casco ecc.) atti a garantire la sicurezza e la salute dei propri lavoratori quando sono impegnati nell’area di cantiere.
Art 18. OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA’
La tracciabilità, cosi come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell’appalto.
Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale.
Art 19. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’operatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’operatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
L’operatore economico si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte se non per esigenze operative
strettamente connesse allo svolgimento delle attività del servizio di cui all’oggetto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’operatore economico sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Art 20. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’operatore economico si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. L’Operatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L’operatore economico si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Qualora l’Amministrazione accerti che l'operatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.
L’operatore economico, altresì si obbliga ad effettuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
L'operatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all’inadempimento contributivo/retributivo riscontrato.
Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Amministrazione competente avrà dichiarato che l’operatore è in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art 21. DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
E’ tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’Accordo Quadro. L’Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’Appaltatore e pertanto è vietata la cessione di qualsiasi presunto credito basato sul medesimo Accordo.
La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata dell’Accordo stesso e dell’eventuale contratto specifico affidato, l’incameramento della cauzione richiesta per l’Accordo Quadro e il relativo contratto specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione.
PARTE SECONDA
PARTE II.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art 22. IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO E DURATA
L’importo per l’esecuzione del servizio è stato calcolato sulla base media delle tariffe forfettaria mensile proposta dalle maggiori associazioni di archeologi.
L’importo complessivo dei servizi di cui al presente articolo ammonta ad un massimo di Euro 501.000. La durata massima dei giorni di effettivo servizio per ogni singolo professionista archeologo è stata calcolata in 400 giorni per il lotto 1e in 268 giorni per il lotto 2. L’operatore economico dovrà fornire un numero massimo di 5 professionisti archeologi che possono essere presenti contemporaneamente sul cantiere. Il curriculum di ogni singolo professionista dovrà essere inviato alla Soprintendenza competente che dovrà preventivamente valutarlo e rilasciare nullaosta, in alternativa il professionista dovrà essere iscritto nell’elenco degli operatori abilitati messo a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali.
Art 23. DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO
La documentazione del lavoro svolto verrà progressivamente aggiornata nel corso del contratto e sarà resa disponibile e trasmessa alla Stazione Appaltante prima dei pagamenti e comunque completa a fine lavoro. La documentazione in forma definitiva sarà presentata non oltre 15 giorni solari dal completamento dei lavori, salvo diversa prescrizione.
Le minute di campagna o report dovranno contenere, oltre alle indicazioni distintive dei luoghi le seguenti indicazioni:
• Nome dell’archeologo che le ha redatte;
• la data
• la produzione giornaliera effettuata dell’impresa esecutrice dei lavori;
Durante l'esecuzione del servizio in sito l'impresa che effettua lo scavo è tenuta a compilare e fornire alla Direzione d’esecuzione del servizio l'attestazione delle minute di campagna .
La documentazione di cui sopra sarà resa disponibile settimanalmente alla Direzione e alla Soprintendenza territorialmente competente, debitamente firmati e sottoscritti dall’archeologo presente in campagna e dall’operatore economico. Sarà cura dell’operatore economico trasmettere i report.
Sono inoltre previste in seguito di ritrovamenti di interesse archeologico le seguenti attività:
-ordinamento, prima classificazione e documentazione del materiale rinvenuto;
-elenco delle cassette e del materiale archeologico rinvenuto;
-inventario dei reperti di rilevante valore venale e/o di particolare interesse scientifico;
-redazione del diario di xxxxx e della relazione di xxxxx;
-report delle attività svolte.
Nel caso di varianti resesi necessarie è prevista anche l’assistenza scientifica all’esecuzione di saggi di scavo archeologico.
Art 24. RAPPORTI CON LA DIREZIONE DEI LAVORI E CON L’IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE A FARSI
L’operatore economico manterrà i contatti con la direzione dei lavori e l’impresa esecutrice dei lavori dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi ritrovamento, problema o inconveniente che dovesse insorgere durante l’esecuzione degli scavi. Dovrà inoltre interfacciarsi con la direzione dei lavori e l’impresa esecutrice per concordare le attività di assistenza scientifica archeologica. In caso di controversie o di perplessità relative alle modalità operative dovrà tempestivamente mettere a conoscenza l’Amministrazione delle difficoltà incontrate.
1) Le dizioni relative alla descrizione al servizio di cui trattasi devono intendersi in ogni caso, , comprensive di tutti gli oneri e magisteri occorrenti per dare il servizio completo.
2) Si intendono comunque compresi tutti gli oneri per la prestazione resa (report fotografici, copie delle relazioni ecc), della sicurezza ed ogni altro onere o adempimento necessari e connesso allo svolgimento del servizio.