AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/1953/2019 E SS.MM.II (COME MODIFICATA DALLA DGR XI/2814/2020)
AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AI CONTRATTI E AGLI ACCORDI DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELLA L.R. 21/2013 E SS.MM.II. IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/1953/2019 E SS.MM.II (COME MODIFICATA DALLA DGR XI/2814/2020)
INDICE
Sommario
A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 3
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 5
6. Caratteristiche dell’agevolazione 5
6.1 Aiuti di Stato – regime “de minimis” 6
8. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 9
8.2 Percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori 9
8.3 Indennità di partecipazione 9
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 9
9. Presentazione delle domande 9
10. Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse 11
12. Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione 12
12.1 Adempimenti post concessione 12
12.2 Modalità di avvio e realizzazione del percorso di riqualificazione professionale 12
12.3 Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 12
12.4 Caratteristiche della fase di rendicontazione 13
13. Obblighi dei soggetti beneficiari 15
14. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 16
17. Monitoraggio dei risultati 18
18. Responsabile del procedimento 18
19. Trattamento dei dati personali 18
20. Pubblicazione, informazioni e contatti 19
21. Diritto di accesso agli atti 19
22. Definizioni e glossario 20
24. Riepilogo date e termini temporali 20
A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
La presente misura, attuata sulla base dei criteri definiti con DGR XI/1953 del 22/7/2019 “Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della L.R. 21/2013” così come aggiornata con DGR XI/2814 del 10/2/2020, ha la finalità di garantire un sostegno alle aziende e ai lavoratori a seguito di sottoscrizioni di contratti o accordi aziendali di solidarietà, quali strumenti finalizzati alla salvaguardia o all'ampliamento del livello occupazionale.
Ai sensi della L.R. 21/2013, come modificata dall’art. 10, comma 18, della L.R. n. 22 dell’8 agosto 2016, si definiscono:
- “Contratti di Solidarietà”: i contratti di solidarietà stipulati per l’accesso al trattamento di CIGS ai sensi del
D.Lgs.148/2015.
- “Accordi di Solidarietà”: gli accordi collettivi aziendali stipulati per l’accesso all’assegno di solidarietà ai sensi del D.Lgs.148/2015.
Il contributo erogato nell’ambito del presente Avviso è finalizzato al sostegno di progetti presentati dalle aziende e connessi alla gestione di contratti e accordi di solidarietà con particolare riferimento alla riqualificazione dei lavoratori coinvolti.
I progetti, che devono sempre includere l’erogazione di percorsi di riqualificazione professionale, devono prevedere anche almeno uno dei seguenti interventi aziendali:
a. innovazione dell’organizzazione aziendale o dei processi produttivi anche legati al rilancio aziendale, nonché altre misure di responsabilità sociale dell’impresa finalizzate al mantenimento dell’occupazione, ivi compreso l’erogazione di benefit connessi ad iniziative di welfare aziendale;
b. trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del D.Lgs.148/2015;
c. interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà;
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E.
L.352 del 24 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in regime “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
• il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183”;
• la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 e ss.mm.ii. “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
• la legge regionale 12 aprile 2012 n. 7 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”;
• la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 “Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà”;
• la legge regionale 8 agosto 2016 n. 22 “Assestamento al Bilancio 2016/2018 – I provvedimento di
variazione con modifiche di leggi regionali”;
• la legge regionale 30 dicembre 2018 n.23 “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019”
• l’articolo 10 «Disposizioni per il trasferimento alla regione delle funzioni e attività in materia di politiche del lavoro e gestione delle crisi aziendali svolte da PoliS-Lombardia» della legge regionale 6 agosto 2019 n.15 «Assestamento al bilancio 2019/2021 con modifiche di leggi regionali» e le relative deliberazioni attuative D.G.R.XI/2345 del 30 ottobre 2019, d.g.r. n. XI/2669 del 16 dicembre 2019 e X.X.X.XX/2730 del 23 dicembre 2019;
• il Decreto ministeriale n.115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art.52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n.234 e ss.mm.ii.;
• la D.G.R. n. X/6185 dell’8 febbraio 2017 recante: “Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà in attuazione della L.R. 21/2013 e ssmmii – (a seguito di parere della commissione consiliare)”;
• la DGR XI/1953 del 22/7/2019 “Criteri generali per il sostegno ai contratti e agli accordi di solidarietà
in attuazione della L.R. 21/2013”;
• la DGR XI/2814 del 10 febbraio 2020 “Determinazioni in merito alle misure a favore dei contratti di solidarietà di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013 n. 21 - mero adeguamento alla legge regionale 6 agosto 2019 n. 15 - (a seguito di parere della commissione consiliare)”;
• il D.d.u.o. del 20 dicembre 2013 n. 12550, “Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)”;
• il D.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12453 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”;
• il D.d.u.o. del 21 novembre 2013 n. 10735 “Descrizione del sistema di gestione e controllo e manuale delle procedure FSE 2007/2013– ottavo aggiornamento”, in particolare l’All. 3 “Offerta dei servizi formativi”;
Sono beneficiari del presente Avviso:
A. Le aziende o gli enti che svolgono attività economiche, anche se non iscritti in Camera di Commercio, che abbiano almeno un’unità operativa attiva nella regione Lombardia di seguito denominate semplicemente “aziende” che abbiano:
- stipulato o rinnovato un Accordo o un Contratto di Solidarietà;
- stipulato o rinnovato un’intesa sindacale aziendale che preveda espressamente la partecipazione al
presente Avviso, sulla base dei criteri definiti in seguito;
Sono escluse le aziende che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
B. I soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati, individuati dall’azienda di cui al punto A al fine della presentazione dei percorsi di riqualificazione. L’operatore accreditato è beneficiario diretto del contributo regionale per la parte relativa alla copertura dei costi connessi alla realizzazione del percorso formativo stesso.
C. Lavoratrici e lavoratori in forza presso unità produttive localizzate nel territorio della regione
interessati da una riduzione dell’orario di lavoro in base ad un Accordo o un Contratto di Solidarietà.
Sono destinatari degli interventi di cui al presente Avviso:
- Lavoratrici e lavoratori di cui al precedente punto 3 C.
- Aziende identificate nel precedente punto 3 A.
I percorsi di riqualificazione professionale erogati nell’ambito del progetto assolvono gli obblighi di cui all’art.
22 D.Lgs. 150/2015.
Non possono essere destinatari della misura i lavoratori che stiano partecipando, contemporaneamente allo svolgimento del progetto, a interventi analoghi nell’ambito di altre iniziative regionali quali DUL – Fase III, Azioni di Rete per il Lavoro o Formazione continua Fase VI.
Le risorse disponibili per l’erogazione dei suddetti contributi ammontano a €2.854.858,24. Ai sensi dell’art. 6 comma 2 della l.r. 21/2013 le risorse disponibili sono così ripartite:
• il 60% ai contratti di solidarietà;
• il 40% agli accordi di solidarietà.
Con successivo provvedimento del dirigente competente è possibile rimodulare le rispettive percentuali sulla
base dell’andamento della misura.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della medesima l.r.21/2013, la Giunta regionale può attivare, con particolare riguardo agli interventi per la riqualificazione professionale, ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle previste dal citato art. 6 comma 2, tenendo conto della finalità e degli eventuali vincoli delle risorse utilizzate.
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
6. Caratteristiche dell’agevolazione
Il presente Avviso è finanziato con risorse autonome regionali a fondo perduto.
L’importo complessivo del contributo concesso a ciascuna azienda richiedente, intesa come “impresa unica”
ai sensi del Reg. UE 1407/2013, non può eccedere euro 200.000,00 nell’arco di 12 mesi.
I progetti presentati dalle aziende devono rispettare la seguente articolazione finanziaria:
1. 90% del contributo totale a favore della riqualificazione dei lavoratori da svolgersi nel periodo di riduzione oraria prevista dal contratto di solidarietà per:
a. percorsi di riqualificazione professionale, connessi al progetto aziendale, rivolti ai lavoratori coinvolti nel Contratto o nell’Accordo di solidarietà sottoscritto;
b. indennità di partecipazione erogate a favore dei lavoratori coinvolti nei percorsi di riqualificazione professionale per le ore di frequenza svolte fuori dall’orario di lavoro o in costanza di CdS;
2. 10% del contributo totale a titolo di incentivo all’azienda per la realizzazione del progetto, fino ad un
massimo di 20.000,00 € per:
a. innovazione dell’organizzazione aziendale o dei processi produttivi anche legati al rilancio aziendale, nonché altre misure di responsabilità sociale dell’impresa finalizzate al mantenimento dell’occupazione, ivi compreso l’erogazione di benefit connessi ad iniziative di welfare aziendale;
b. trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del D.Lgs.148/2015;
c. interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà.
L’azienda può espressamente destinare l’intero contributo regionale alla sola riqualificazione dei lavoratori di cui al punto 1.
I percorsi di riqualificazione professionale finanziati sono equiparati alle azioni di formazione continua che devono essere progettate nel rispetto delle indicazioni regionali per l’offerta formativa di cui al D.d.u.o.
n.12453 del 20 dicembre 2012 e devono riguardare contenuti coerenti con il “Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia” (DDUO 11809/2015 e ss.mm.ii).
Il contributo erogato a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei percorsi di riqualificazione è riconosciuto all’unità di costo standard di 17,35 €/ora allievo come stabilito per la formazione continua dal
D.D.U.O. del 21 novembre 2013, n. 10735 e ss.mm.ii.
Gli operatori che erogano i servizi descritti nel presente Avviso agiscono nell’ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria per la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico di interesse generale. Pertanto sono tenuti ad inviare l’Atto di adesione Unico e a presentare le azioni formative attraverso il sistema informativo, nel rispetto delle disposizioni regionali sopra citate in tema di offerta formativa.
Il contributo erogato a copertura dell’indennità di partecipazione ai percorsi di riqualificazione ai lavoratori è riconosciuto in misura pari al costo dell’azione formativa in relazione all’effettiva partecipazione della persona, ove le ore di frequenza siano svolte fuori dall’orario di lavoro o in costanza di CdS.
Il contributo erogato a titolo di incentivo all’azienda è riconosciuto a forfait ed è pari al 10% del contributo totale richiesto.
Ai sensi dell’art. 12 della L.241/1990, le erogazioni economiche concesse nell’ambito del presente Avviso si configurano come contributi pubblici e non assumono la natura di corrispettivo di un rapporto sinallagmatico. Pertanto queste erogazioni devono essere considerate alla stregua di una cessione avente ad oggetto denaro, fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e implicano la non applicabilità della nota di liquidazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione delle operazioni).
6.1 Aiuti di Stato – regime “de minimis”
L’assegnazione del contributo per la parte relativa a:
• l’incentivo all’azienda per la realizzazione del progetto (par.6 punto 2);
• il costo dei percorsi di riqualificazione (par.6 punto 1 A);
si configura come aiuto di stato ed è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in regime “de minimis” ed in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
La parte di contributo relativo all’indennità di partecipazione (par.6 punto 1 B) non rileva, invece, ai fini degli aiuti in quanto rivolto a persone fisiche e pertanto tale quota non viene conteggiata nella verifica del rispetto dei massimali stabiliti dal Reg. UE n.1407/2014 ai fini della concessione del contributo.
Il legale rappresentante dell’azienda che presenta la richiesta di contributo in regime “de minimis” è tenuto
a sottoscrivere una dichiarazione (All. 6 “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis”)
– rilasciata ai sensi dell’art.47 e del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sono riportate nell’All. A “Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis”.
Ai fini del presente Avviso si intende per «impresa unica» ai sensi del Reg. UE 1407/2013 l’insieme delle
imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di
una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Possono beneficiare del suddetto contributo erogato a valere sul presente Avviso le aziende operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli specificatamente indicati nell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 1407/20131.
Inoltre, le risorse finanziarie di cui al presente Avviso non sono erogate ad aziende che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.
Non è ammesso il cumulo degli aiuti de minimis concessi a valere sul presente Avviso con altri Aiuti di stato concessi per gli stessi costi ammissibili.
Regione Lombardia prima della concessione effettua i controlli tramite il Registro Nazionali degli Aiuti di Stato, come previsto dal il Decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dall’azienda beneficiaria ai fini del regime “de minimis” ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato in G.U.U.E. L. 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in regime “de minimis”.
Sono finanziabili i progetti aziendali, presentati secondo il modello di cui all’All.3 del presente Xxxxxx, che prevedono uno o più degli interventi indicati nella sez.A par.1 (lett. a, b, c) dell’Avviso stesso.
Nel progetto sono sempre obbligatori i percorsi di riqualificazione, che sono erogati dagli operatori accreditati alla formazione.
Esemplificazione Progetto aziendale
1 L’art. 1 del regolamento definisce il campo di applicazione del regime di aiuti. Gli aiuti si applicano alle aziende di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: lett. a) aiuti concessi a aziende attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; lett. b) aiuti concessi a aziende attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; lett. c) aiuti concessi a aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) quando l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle aziende interessate; ii) quando l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; lett. d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; lett. e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Per quanto riguarda il punto a. l’oggetto delle innovazioni organizzative o dei processi produttivi possono riguardare l’attivazione di strumenti per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smartworking), nonché la promozione di servizi di welfare aziendale, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, inclusi benefit per fruire di servizi sanitari e socio assistenziali, di trasporto, diritto allo studio, formazione professionale ecc.
Per quanto riguarda il punto b. saranno oggetto del progetto le azioni, le modalità e i tempi attraverso i quali si prevede di attivare la trasformazione del contratto di solidarietà già stipulato in contratto di solidarietà espansivo ai sensi del D.Lgs.148/2015.
In relazione al punto c. il progetto può individuare la riqualificazione professionale come strumento principale per la gestione operativa e organizzativa del contatto di solidarietà e pertanto nella descrizione progettuale di cui all’All.3 dell’Avviso “Scheda progetto aziendale” le finalità e gli obiettivi dovranno fare riferimento alle motivazioni organizzative che determinano la necessità di aggiornamento/adeguamento delle competenze dei lavoratori, alle caratteristiche dei lavoratori che verranno coinvolti nella formazione e alla forma e alla percentuale di riduzione dell’orario di lavoro applicata.
Per tutte le tipologie di intervento l’azienda deve indicare le modalità di raccordo con l’operatore accreditato prescelto nella fase di rilevazione dei fabbisogni e di realizzazione del progetto, nonché le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti, con particolare riferimento ad eventuali attestazioni delle competenze acquisite dai lavoratori in linea con le indicazioni regionali del DDUO 12543/2013 e il Quadro Regionale degli standard professionali.
Percorso di riqualificazione
Tutti i progetti aziendali finanziabili devono obbligatoriamente includere il percorso di riqualificazione di dettaglio (All. 4 “Scheda percorso riqualificazione”) presentato dall’operatore accreditato scelto dall’azienda.
Le aziende possono prendere visione dell’elenco dei soggetti attuatori accreditati nell’elenco pubblicato nel
sito della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Alla voce Home ‐ Servizi e informazioni ‐ Enti e Operatori ‐ Istruzione ‐ Accreditamento operatori, sono riportati i soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati.
I percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori connessi ai progetti aziendali devono svolgersi durante il periodo di vigenza dell’Accordo o del Contratto di Solidarietà. L’indennità di partecipazione ai lavoratori può essere erogata per le ore di frequenza svolte fuori dall’orario di lavoro o in costanza di CdS.
Non è ammessa la formazione per conformarsi alla normativa nazionale e regionale obbligatoria in materia di sicurezza, quale ad esempio:
• Formazione in ambito sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008;
• Aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, collegio o Albo professionale per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012).
• Formazione e aggiornamento obbligatori per le “professioni/figure regolamentate/ abilitanti”. Non è ammesso, per l'intero progetto o per parti di esso, l'utilizzo né della modalità FAD (Formazione a Distanza) né della modalità e‐learning.
I percorsi dovranno articolarsi in una o più azioni, esclusivamente di tipologia formativa e dovranno, pena
l’inammissibilità, utilizzare il modello di cui all’All.4 dell’Avviso.
8. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
Ciascuna azienda può presentare una sola domanda di contributo con riferimento ad uno stesso Accordo o Contratto di Solidarietà o sua trasformazione in contratto di solidarietà espansivo.
Il contributo a titolo di incentivo all’azienda sarà riconosciuto a forfait a fronte della realizzazione degli interventi previsti. La quantificazione del contributo viene calcolata in percentuale sulla base della somma del contributo erogabile per il percorso di riqualificazione professionale e per l’Indennità di partecipazione, secondo la seguente formula:
Progetto aziendale = (Progetto di riqualificazione + Indennità di partecipazione) x 10
90
8.2 Percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori
Ai fini del riconoscimento della spesa ai percorsi formativi si applica l’Unità di Costo Standard (UCS) di cui al DDUO 10735 del 21 novembre 2013 e ss.mm.ii. prevista per la formazione continua, attualmente pari a €/ora 17,35 per ciascun partecipante.
Il preventivo delle singole azioni formative sarà predisposto sulla base dei seguenti criteri
- Numero ore formazione: minimo 8
- Numero partecipanti per azione: massimo 20
- Costo ora formazione allievo: sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a € 17,35 ciascun lavoratore coinvolto può partecipare a diverse azioni formative previste dal progetto di riqualificazione, con le modalità previste al par.7.
Le spese saranno riconosciute all’operatore formativo sulla base delle ore di effettiva frequenza dei destinatari.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa dei percorsi formativi ogni azione di formazione prevista nel progetto di riqualificazione deve essere presentata come percorso formativo nell’apposita sezione “offerta formativa” del sistema informativo Finanziamenti Online (di seguito GEFO) ‐ xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/), all’interno della specifica offerta denominata “Percorsi di riqualificazione solidarietà – Lr 21/2013”, specificando le competenze di riferimento e descrivendo i contenuti e l’articolazione del percorso formativo previsto. Si precisa che questa operazione dovrà essere effettuata prima della presentazione della domanda di contributo.
8.3 Indennità di partecipazione
L’indennità di partecipazione è riconosciuta per le ore (svolte fuori dall’orario di lavoro o in costanza di CdS) di effettiva frequenza dei percorsi formativi in misura pari al 100% del valore del costo del percorso di riqualificazione professionale per singolo lavoratore calcolata dunque sulla base del costo €/ora di 17,35. L’ammontare dell’indennità sommata all’importo dell’integrazione salariale nell’intero periodo di durata del contratto o accordo di solidarietà non può superare l’importo della mancata retribuzione corrispondente alle ore di riduzione del proprio orario di lavoro nel medesimo periodo.
I calcoli saranno effettuati sulla base dei dati inseriti nel “Prospetto economico” All.5 A e All.5 B all’Avviso.
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
9. Presentazione delle domande
Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del presente Avviso e fino ad esaurimento delle risorse utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al
presente Avviso, scaricabile dal sito istituzionale di Regione Lombardia xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nell’Area
dedicata alle imprese nella tematica “Contratti di solidarietà”.
L’azienda deve compilare la “Domanda di contributo”, secondo lo schema di cui all’all.2 dell’Avviso, completa di tutti i dati e le informazioni richieste. La domanda deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronicIDentification Authentication and Signature ‐Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all’Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro ‐ ai sensi del DPR 642/1972. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell’amministrazione. Si precisa che il pagamento dell’imposta di bollo al momento della presentazione della domanda di finanziamento, potrà essere assolto anche virtualmente, come stabilito dalla vigente normativa.
Alla domanda, pena inammissibilità, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- la copia dell’accordo collettivo aziendale, sottoscritto dalle Parti, relativo al contratto di solidarietà o all’accordo di solidarietà o alla trasformazione da contratto di solidarietà difensivo a contratto di solidarietà espansivo;
- il progetto aziendale, come precisato al paragrafo 7, secondo lo schema di cui all’All. 3 dell’Avviso, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante dell’azienda;
- il progetto di riqualificazione professionale destinato ai lavoratori presentato dall’operatore accreditato individuato dall’azienda, come precisato al paragrafo 7. Il progetto deve essere sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante dell’Operatore accreditato, secondo lo schema di cui all’All. 4 dell’Avviso;
- il Prospetto economico, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’All. 5 A dell’Avviso, nel quale dovranno essere elencati i lavoratori, la quota di riduzione oraria prevista nel contratto di solidarietà, la quota di reddito perso, le ore previste per i corsi di riqualificazione a cui parteciperanno;
- l’Intesa firmata dall’azienda e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori che prevede espressamente la partecipazione al presente Avviso. L’intesa deve riportare in modo leggibile i nominativi e qualifica dei firmatari sia di parte datoriale che sindacale, nonché i loro indirizzi di posta elettronica;
- la Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis”, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’All. 6 dell’Avviso, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante dell’azienda;
- nel solo caso in cui la domanda di contributo non sia sottoscritta dal Rappresentante aziendale, l’“Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda”, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal
Legale rappresentante stesso, unitamente ad una copia di un suo valido documento d’identità con
firma visibile, utilizzando esclusivamente il modello di cui all’All. 7 dell’Avviso.
La domanda corredata dei citati allegati dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx indicando nell’oggetto “Domanda di contributi per Contratti di Solidarietà
‐ (specificando la ragione sociale dell’azienda)”.
Le domande trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto stabilito nel presente Avviso pubblico non saranno prese in considerazione.
I beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso riceveranno da Regione Lombardia tutte le comunicazioni inerenti il procedimento attivato, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificati (PEC) dell’azienda, dell’operatore incaricato alla formazione, oltre agli indirizzi di posta elettronica, anche ordinaria, delle rappresentanze sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto con l’azienda l’intesa di partecipazione al presente Avviso, da comunicare a Regione Lombardia con la domanda di contributo iniziale.
10. Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse
L’ammissibilità al contributo delle domande presentate è determinata da una procedura valutativa. Le domande valutate ammissibili a contributo ma giunte successivamente all’esaurimento delle risorse disponibili, saranno indicate come “ammesse e non finanziate” ed eventualmente finanziate in ordine di arrivo nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse.
Le domande di contributo saranno valutate in base al loro ordine cronologico di arrivo, determinato dal protocollo di Regione Lombardia, sino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, Regione Lombardia procede alla verifica di ammissibilità e alla valutazione delle domande pervenute. Nel caso in cui uno o più requisiti non siano rispettati, Regione Lombardia dichiara l’inammissibilità della domanda al finanziamento.
Un Nucleo di Valutazione, appositamente costituito da tre componenti individuati con apposito decreto dal Direttore della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro procederà alla valutazione delle domande risultate ammissibili.
La valutazione farà riferimento all’efficacia potenziale degli interventi e alla qualità progettuale, secondo i
seguenti criteri di valutazione.
Criterio | Punteggio |
Efficacia potenziale dei percorsi formativi di riqualificazione in relazione agli obiettivi del progetto aziendale | 50 |
Qualità progettuale evidenziata tramite la chiarezza espositiva nella descrizione degli obiettivi del progetto aziendale illustrato | 50 |
Regione Lombardia si riserva di chiedere eventuali chiarimenti in forma scritta e integrazioni documentali all’azienda sia in fase di verifica di ammissibilità che in fase di valutazione. L’azienda ha tempo 15 giorni per inviare il materiale integrativo via PEC, pena l’esclusione della domanda dalle procedure di valutazione.
Sarà ammesso a finanziamento il solo progetto che avrà raggiunto il punteggio minimo di 60, quale
sommatoria dell’efficacia potenziale e della qualità progettuale.
Regione Lombardia approverà con decreto dirigenziale gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione, la concessione del relativo contributo, dettagliando il contributo regionale a titolo di incentivo per l’azienda, il contributo per i percorsi di riqualificazione e il contributo a titolo di indennità di partecipazione ai corsi formativi per i lavoratori.
Gli esiti delle verifiche di ammissibilità e delle valutazioni delle domande saranno pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nell’apposita sezione denominata “Contratti di solidarietà – Pratiche in istruttoria e risorse disponibili”.
12. Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione
12.1 Adempimenti post concessione
Entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione all’azienda e all’operatore del provvedimento di approvazione, l’azienda deve sottoscrivere l’Atto di adesione ‐ All. 8 del presente Avviso. L’atto di adesione deve essere inviato esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, indicando nell’oggetto “Atto di adesione Contratti di Solidarietà ‐(specificando la ragione sociale dell’azienda)”.
12.2 Modalità di avvio e realizzazione del percorso di riqualificazione professionale
Entro i 60 giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento di approvazione, a seguito di invio
dell’Atto di adesione da parte dell’azienda, l’Operatore accreditato deve:
- sottoscrivere l’Atto di adesione – All. 8 del presente Avviso e inviarlo tramite PEC all’indirizzo:
xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
- avviare almeno una delle azioni previste dal percorso di riqualificazione sul sistema informativo GEFO.
Le attività formative potranno essere avviate solo a seguito dell’accoglimento della domanda di contributo da parte di Regione Lombardia.
Agli Operatori accreditati competono gli adempimenti, relativi alle procedure di avvio ed esecuzione dei corsi di formazione stabiliti nel DDUO 12453/2012, nonché nelle successive circolari regionali, in merito all’offerta formativa per percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata. I decreti e le circolari riportate al paragrafo 2 del presente Xxxxxx si intendono qui integralmente richiamati.
La comunicazione di avvio dell’azione formativa avviene tramite GEFO entro e non oltre la data di avvio delle attività formative e comprende i seguenti documenti allegati:
• Calendario
• Elenco nominativo degli allievi
12.3 Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione
L’erogazione del contributo avverrà a seguito della conclusione di tutte le attività progettuali e con le seguenti modalità:
• Percorso di riqualificazione professionale: la parte di contributo a copertura dei costi dei servizi è erogata in una unica soluzione al termine delle attività all’operatore accreditato che ha erogato i servizi di formazione a seguito di presentazione di richiesta di liquidazione come precisato ai successivi paragrafi.
• Progetto aziendale e Indennità di partecipazione ai percorsi di riqualificazione professionale: vengono erogati in una unica soluzione all’azienda a seguito di presentazione di richiesta di liquidazione come precisato nei paragrafi successivi.
L’erogazione del contributo complessivo riconoscibile è subordinata alla fase di verifica della rendicontazione.
Regione Lombardia provvederà alla liquidazione del contributo assegnato entro 30 giorni dalla conclusione delle verifiche sulla documentazione presentata e previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC valido al momento dell’erogazione o altre modalità pertinenti).
Il contributo erogato a titolo di incentivo all’azienda, riconosciuto a forfait, è soggetto a ritenuta d’acconto
del 4% a norma del D.P.R. 600/1973 articolo 28 comma 2.
Entro 60 giorni dal ricevimento del contributo da parte di Regione Lombardia, le aziende dovranno liquidare quanto dovuto a ciascun lavoratore, evidenziando nella busta paga/cedolino la quota dovuta a titolo di indennità di partecipazione ai corsi formativi con l’inserimento di apposite voci.
12.4 Caratteristiche della fase di rendicontazione
12.4.1 Rendicontazione del progetto di riqualificazione professionale – operatore
Il riconoscimento dei costi avviene a “processo” sulla base dell’effettiva frequenza ai corsi di formazione dei lavoratori comunicati.
La rendicontazione avviene tramite compilazione dell’All. 5 B dell’Avviso “Prospetto Economico a consuntivo” e il contributo viene riconosciuto a costi standard per la parte relativa alla quota di contributo spettante per il progetto di riqualificazione.
In analogia alle formule utilizzate per il preventivo del contributo, la rendicontazione darà evidenza delle quote di contributo spettante per il percorso di riqualificazione sulla base della seguente formula:
Progetto di riqualificazione = sommatoria dei costi della formazione partecipante
Costo della formazione partecipante = n. ore effettiva frequenza x € 17,35
Entro 60 giorni dal termine dei corsi di formazione, corrispondente alla data dell’ultima lezione d’aula effettiva dell’intero progetto di riqualificazione, l’operatore accreditato deve presentare la rendicontazione, per la sola parte relativa al progetto di riqualificazione, accompagnata da:
- Una domanda di liquidazione, secondo lo schema di cui all’All. 9 dell’Avviso, completa di tutti i dati e le informazioni richieste. La domanda deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante. In caso di delega alla firma il Rappresentante legale deve compilare l’apposito modulo, di cui all’All. 7 dell’Avviso.
- Una autocertificazione firmata digitalmente dal Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore, dalla quale si evince per ogni azione formativa l’elenco nominativo corredato da Nome, Cognome e Codice Fiscale e n. di ore frequentate da ogni lavoratore partecipante ad ogni singola azione formativa.
L’elenco nominativo di cui sopra dovranno essere inviati contestualmente dall’operatore all’azienda che utilizzerà i dati per completare la rendicontazione dell’intero progetto.
La domanda corredata dei citati allegati dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, indicando nell’oggetto “Domanda di liquidazione per progetto di riqualificazione ‐ Contratti di Solidarietà ‐ (specificando la ragione sociale dell’azienda destinataria della formazione)”.
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31, commi 3 e 8‐bis).
12.4.2 Rendicontazione del progetto aziendale e dell’indennità di partecipazione - azienda
L’azienda può presentare la rendicontazione con relativa richiesta di liquidazione del contributo per le sole quote relative all’incentivo all’azienda e all’indennità di partecipazione dopo aver ricevuto:
• Il decreto di autorizzazione emesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex art. 25 c. 5 del d.lgs. 148/2015, nel caso di contratto di solidarietà;
• Il provvedimento di autorizzazione all’erogazione dell’assegno di solidarietà, nel caso di accordo di
solidarietà.
La rendicontazione deve essere presentata, successivamente a quella dell’operatore accreditato relativamente al percorso di riqualificazione professionale, entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di contratto di solidarietà oggetto della domanda.
Tale termine può essere differito in attesa dell’approvazione dai provvedimenti di autorizzazione di cui ai
commi precedenti. In tal caso il termine di 60 giorni decorre dalla data dei provvedimenti di autorizzazione.
La quota di contributo spettante a titolo di incentivo per l’azienda sarà calcolata sulla base della seguente formula:
Progetto aziendale = (Progetto di riqualificazione + Indennità di partecipazione) x 10
90
La quota di contributo spettante a titolo di indennità di partecipazione è data dalla sommatoria delle indennità per singolo partecipante pari a = n. ore effettiva frequenza svolte fuori orario di lavoro o in costanza di CDS x € 17,35
I calcoli saranno effettuati sulla base dei dati inseriti nel Prospetto economico, di cui all’All. 5 dell’Avviso. La rendicontazione deve essere accompagnata da:
• Una domanda di liquidazione, secondo lo schema di cui all’All. 10 dell’Avviso, completa di tutti i dati e le informazioni richieste. La domanda deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal Legale rappresentante. In caso di delega alla firma il Rappresentante legale deve compilare l’apposito modulo, di cui all’All. 7 dell’Avviso.
• Il Prospetto economico, con i dati relativi ai lavoratori coinvolti nel progetto formativo, alle ore di effettiva partecipazione alle attività formative, nonché alle ore effettive di sospensione lavorativa, riferite al periodo indicato nella domanda iniziale. Tali dati devono essere tramessi, aggiornando opportunamente l’apposito foglio di calcolo già trasmesso al momento della domanda di contributo iniziale, di cui all’All. 5 B dell’Avviso.
L’azienda dovrà comunque verificare che l’ammontare della quota riservata alla loro partecipazione ai corsi formativi, sommata all’importo dell’integrazione salariale percepita dai lavoratori durante il periodo di sospensione lavorativa indicato in precedenza, non superi l’importo della mancata retribuzione corrispondente alle ore di riduzione del proprio orario di lavoro nel medesimo periodo.
• Dichiarazione per la ritenuta del 4%, di cui all’All. 11 dell’Avviso.
• Il Provvedimento formale di autorizzazione all’Accordo o al Contratto di Solidarietà da parte degli enti statali preposti. In caso di mancata autorizzazione, non sarà possibile procedere con l’erogazione del contributo, ad eccezione del solo percorso di riqualificazione professionale che verrà liquidato da Regione Lombardia direttamente all’operatore che eroga i servizi formativi, come sopra indicato.
I contributi liquidati a titolo di incentivo per l’azienda rientrano fra i proventi aziendali e, al momento della loro erogazione, saranno soggetti a ritenuta fiscale d’acconto del 4% da parte di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di erogazione del contributo, Regione Lombardia trasmetterà alle aziende beneficiarie un’apposita certificazione da cui risulteranno le ritenute d’acconto effettuate.
L’indennità di partecipazione ai corsi spettante ai singoli lavoratori coinvolti nei percorsi di riqualificazione
professionale non rientra tra i proventi aziendali d’esercizio né tra i contributi in conto esercizio/capitale.
Le indennità di partecipazione ai corsi formativi spettanti a ciascun lavoratore costituiscono redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente ‐ ai sensi dell’art. 50, lett. C) DPR 917/1986 ‐ e sono soggette a tassazione ordinaria. Sulla quota di contributo spettante ai lavoratori Regione Lombardia non effettuerà alcuna ritenuta, in quanto l’azienda sarà poi tenuta ad operare su di essa le dovute ritenute fiscali in busta paga. Poiché le indennità di partecipazione ai corsi formativi non costituiscono reddito lavorativo, esse risultano esenti da oneri contributivi.
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8‐bis).
La domanda corredata dei citati allegati dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, indicando nell’oggetto “Domanda di liquidazione per progetto aziendale e indennità di partecipazione ‐ Contratti di Solidarietà ‐ (specificando la ragione sociale dell’azienda destinataria della formazione)”.
La quota di contributo relativa all’indennità di partecipazione ai corsi formativi deve essere versata dall’azienda ai lavoratori interessati, entro 60 giorni dall’erogazione della stessa da parte di Regione Lombardia. Nel caso di intervenuta procedura concorsuale, si rimanda alla specifica legislazione statale in materia.
12.5 Variazioni
Le azioni formative avviate non possono essere modificate. A fronte del mancato avvio di una o più azioni formative, la rimodulazione delle altre azioni o la duplicazione di una o più di esse, è consentita nei limiti del finanziamento approvato e in coerenza con i contenuti del progetto e solo previa autorizzazione di Regione Lombardia.
13. Obblighi dei soggetti beneficiari
Il soggetto beneficiario del contributo (azienda e l’operatore che eroga la formazione) è tenuto a rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell’Avviso e negli atti regionali ivi richiamati, nonché a fornire in caso di controlli in itinere ed ex post tutta la documentazione presso la sede di svolgimento delle azioni formative e dell’azienda beneficiaria.
L’azienda beneficiaria del contributo e l’operatore che eroga la formazione sono tenuti, inoltre, a evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia.
L’azienda si impegna a tenere a disposizione presso la sede legale dell’azienda, per almeno 5 anni, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all’intervento proposto, con particolare riferimento a:
- documentazione originale (con marca da bollo di € 16,00) inerente la presentazione della domanda
di contributo;
- documentazione originale inerente la presentazione della domanda di liquidazione del contributo;
- cedolini quietanzati dei dipendenti nei quali si attesta il versamento del contributo regionale;
- cedolini dei dipendenti da cui si deducono le retribuzioni percepite dall’azienda durante il periodo di
godimento dell’ammortizzatore sociale;
- documentazione che dimostri l’orario effettivo di lavoro effettuato dai dipendenti durante il periodo di godimento dell’ammortizzatore sociale.
L’operatore accreditato è tenuto a conservare per almeno 5 anni tutta la documentazione inerente l’attività formativa, nonché la documentazione in originale utilizzata per la relativa rendicontazione e richiesta di liquidazione prevista dal presente Avviso e normative collegate con particolare riferimento a:
- documentazione originale (con marca da bollo di € 16,00) inerente la presentazione della domanda
di contributo;
- documentazione originale inerente la presentazione della domanda di liquidazione del contributo;
- piani formativi e Registri dell’attività didattica così come definiti dal DDUO 12453/2013;
14. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Regione Lombardia dichiara la decadenza del contributo all’azienda nei casi in cui:
- Non invii l’atto di adesione entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento di approvazione, come previsto al precedente punto 13.a).
- Non rispetti i requisiti previsti per la concessione in “de minimis”.
Regione Lombardia revoca il contributo a favore dell’azienda nel caso in cui:
- L’azienda non presenti le condizioni soggettive previste dall’Avviso.
- Il Contratto o l’Accordo di solidarietà non venga approvato dagli enti preposti.
Regione Lombardia dichiara la decadenza del finanziamento a favore dell’operatore nei casi in cui lo stesso:
- Non avvii almeno una delle azioni previste dal progetto formativo sul sistema informativo GEFO entro i 60 giorni successivi alla data del provvedimento di approvazione, come previsto al precedente punto 13.a);
- Non invii la rendicontazione con la relativa richiesta di liquidazione entro i termini previsti al precedente punto 13.c.1).
In caso di inosservanza delle prescrizioni, delle disposizioni e dei divieti del presente Avviso, nonché di inadempienza a tutti gli obblighi previsti dal presente Avviso, Regione Lombardia procederà alla revoca parziale o totale del finanziamento e non liquiderà le relative somme.
Nel caso in cui le irregolarità vengano riscontrate successivamente all’atto di liquidazione, Regione Lombardia potrà adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente riconosciute, con la maggiorazione di interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di restituzione del contributo concesso, da calcolarsi dalla data di erogazione fino a quella di restituzione.
In base alla gravità delle irregolarità riscontrate nell’attuazione delle attività formative, Regione Lombardia si riserva di applicare provvedimenti in ordine all’accreditamento per l’operatore alla formazione o all’accesso ad ulteriori finanziamenti.
I termini previsti per avvio e completamento delle attività formative e di rendicontazione possono essere prorogati per una sola volta per un periodo non superiore a 30 giorni per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario.
La richiesta deve pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, indicando nell’oggetto “Contratti di solidarietà‐ richiesta proroga termini”.
Le aziende e gli operatori accreditati sono tenuti a rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dagli uffici preposti, anche tramite richieste telematiche, per effettuare il monitoraggio dei contributi erogati.
Le aziende e gli operatori accreditati sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo statali e regionali possono effettuare anche senza preAvviso, in ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse.
Ispezioni e controlli sono finalizzate alla verifica della corretta realizzazione delle azioni e attività collegate al progetto, ivi compresa la verifica che le attività formative siano realizzate esclusivamente presso le sedi dell’operatore accreditato, delle aziende coinvolte o presso la sede occasionale preventivamente autorizzata da Regione Lombardia.
La normativa nazionale antimafia (Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, recante modifiche al Decreto legislativo
n. 159 del 6 settembre 2011) dispone l’acquisizione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di:
- comunicazione antimafia (relativa ad agevolazioni finanziarie pubbliche di importo pari o inferiore a
150.000 euro);
- informazione antimafia (relativa ad agevolazioni finanziarie pubbliche di importo superiore a 150.000 euro).
Per poter ottenere dalle Prefetture la documentazione, attraverso la consultazione della banca dati nazionale, i competenti uffici della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro provvederanno a richiedere ai soggetti che amministrano o controllano i beneficiari:
Per contributi/agevolazioni uguali o inferiori a 150.000 € - comunicazione antimafia:
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- l’autocertificazione” ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 159/2011.
Per contributi/agevolazioni superiore a 150.000 € - informativa antimafia:
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- le dichiarazioni sostitutive relative ai soggetti elencati all’art. 85, commi da 1 a 2-quater, del D. Lgs.
n. 159/2011 e ai loro familiari conviventi.
Una volta acquisite tali dichiarazioni, senza ulteriori oneri per i beneficiari, Regione Lombardia provvede in autonomia alle pratiche necessarie per il rilascio da parte delle Prefetture dell’informazione antimafia che autorizza l’effettiva erogazione delle agevolazioni richieste.
Al fine degli adempimenti richiesti per la normativa Antimafia sopra descritti non si computano le indennità di partecipazione erogate a favore dei lavoratori.
17. Monitoraggio dei risultati
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:
Numero di aziende partecipanti (valore assoluto)
- Numero di soggetti formati (valore assoluto)
- Domande ammesse/presentate (valore %)
- Progetti realizzati/su ammessi (valore %)
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art.32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
18. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Struttura Crisi Aziendali della Direzione Generale Istruzione e Lavoro della Giunta regionale.
19. Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990 è il Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro.
Ai sensi del Reg. (UE) n. 679/2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e ss.mm.ii., si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento dati
I dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell’art. 13 del decreto.
Modalità del trattamento dati
I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati da Regione Lombardia ai richiedenti, previa motivazione formale e per le attività o funzioni di propria competenza.
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della
Lombardia nella persona del Presidente pro‐tempore, con sede in Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx.
Si ha diritto inoltre di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.Diritti dell’interessato
Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il dirigente della Struttura Audit fondi UE e responsabile protezione dati, contattabile al seguente indirizzo email: XXX@xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Facoltatività e obbligatorietà del consenso
In mancanza del consenso dell’interessato, non sarà possibile procedere al trattamento dei dati personali, quindi non sarà possibile aderire al presente bando.
Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati raccolti inoltre, potranno essere comunicati a soggetti (Commissione europea, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia per la Coesione Territoriale, Società esterne incaricate per i servizi di valutazione indipendente e assistenza tecnica), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare.
I dati personali non saranno diffusi. Tempi di conservazione dei dati
La durata massima di conservazione dei dati è pari a 10 anni, dalla data di acquisizione del dato, corrispondente dalla data di presentazione della proposta progettuale.
Diritti dell’interessato
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
La richiesta di istanza, per l’esercizio dei diritti dell’interessato, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, all’attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro.
20. Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati sarà pubblicata:
- sul B.U.R.L.
- nel portale della Regione Lombardia dedicato alle aziende
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/XX/xxxxxxx‐e‐informazioni/aziende/gestione‐ risorse‐umane/ammortizzatori‐sociali
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa ai contenuti dell’Avviso è possibile rivolgersi alla Struttura Crisi aziendali della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro della giunta regionale, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dedicata: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
21. Diritto di accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie‐ conformi in carta libera ‐ è possibile presentare domanda scritta
agli uffici competenti:
Struttura Crisi Aziendali – Direzione Generale Istruzione e Lavoro – Giunta di Regione Lombardia xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:
• La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
• La riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;
• Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.
Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.
B.U.R.L: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
GEFO: Piattaforma informatica di Regione Lombardia per la gestione dell'accreditamento, per le offerte formative e per la creazione di corsi
UCS: Unità di Costo Standard
- All. 2. Domanda di finanziamento
- All. 3. Scheda progetto aziendale
- All. 4. Scheda di percorso di riqualificazione professionale
- All. 5. A Prospetto economico in fase preventiva
- All. 5. B Prospetto economico in fase consuntiva
- All. 6. Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato
- All. 7. Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda
- All. 8. Atto di adesione
- All. 9. Domanda di liquidazione operatore
- All. 10. Domanda di liquidazione azienda
- All. 11. Dichiarazione per la ritenuta del 4%
- All. A. Istruzioni pe la compilazione delle dichiarazioni “de minimis”
24. Riepilogo date e termini temporali
• Apertura finestra di candidatura dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
• Entro 30 giorni dal ricevimento delle domande: verifica di ammissibilità, valutazione delle domande e approvazione del decreto di ammissibilità
• Entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte di Regione Lombardia dell’ammissione al
contributo come da relativo decreto, l’azienda deve sottoscrivere l’atto di adesione
• Entro 60 giorni successivi alla data di comunicazione da parte di Regione Lombardia dell’ammissione
al contributo come da relativo decreto, l’operatore deve avviare almeno una delle azioni formative
• Entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività formative, l’operatore deve presentare la
richiesta di liquidazione
• Entro 30 giorni dalla conclusione dei controlli di regolarità della domanda di liquidazione Regione
Lombardia provvede alla liquidazione del contributo all’operatore
• Entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di contratto di solidarietà oggetto della domanda,
l’azienda deve presentare domanda di liquidazione. Tale termine può essere differito in attesa
dell’approvazione dai provvedimenti degli Enti preposti all’autorizzazione al contratto di solidarietà o di accordo di solidarietà. In tal caso il termine di 60 giorni decorre dalla data dei provvedimenti di autorizzazione.
• Entro 60 giorni dal ricevimento del contributo da parte di Regione Lombardia, le aziende dovranno liquidare quanto dovuto a ciascun lavoratore, evidenziando nella busta paga/cedolino la quota dovuta a titolo di indennità di partecipazione ai corsi formativi con l’inserimento di apposite voci