ACCORDO CONCLUSO ONLINE DAL MINORE D’ETÀ1
ACCORDO CONCLUSO ONLINE DAL MINORE D’ETÀ1
XXXXXX XXXXX
Accordo e contratto sono spesso utilizzati come sinonimi, anche in considerazione della definizione che di contratto dà l’art. 1321 c.c. Più precisamente, tuttavia, deve intendersi che il contratto è l’autoregolamento su cui si manifesta l’accordo delle parti2.
La rivoluzione digitale e la diffusione di internet hanno indubbiamente creato un nuovo spazio virtuale ove i privati autoregolamentano i propri interessi concludendo i più disparati affari.
Proprio in considerazione della virtualità dello spazio contrattuale, privo di storicità e territorialità, si è affermato che la conclusione di tali affari prescinderebbe dall’accordo. Si tratterebbe, in altri termini, di contratti annoverabili nel genere degli “scambi senza accordo”, derivanti dalla combinazione di due atti unilaterali che “si ritrovano nell’identità della merce”, ove è del tutto assente la reciprocità dialogica3. All’assenza di accordo dovrebbe conseguentemente derivare l’inapplicabilità della disciplina del consenso, restando invece ferma la disciplina degli atti unilaterali, siccome atti imputabili alla consapevole volontà dei soggetti (ex art. 2046 c.c.)4.
1 Lo scritto riproduce la relazione tenuta dall’autore al convegno in tema di “Requisiti del contratto, tra teoria generale e innovazione tecnologica, svoltosi nell’Università di Macerata il 30 novembre 2018.
2 X. XXXXXXXXXX, I contratti. Parte generale, Torino, 2014, p. 31; E. DEL PRATO, Requisiti del contratto, in Il codice civile. Commentario, fondato da X. Xxxxxxxxxxx e diretto da F.D. Xxxxxxxx, Milano, 2012, p. 45.
3 N. IRTI, Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, p. 360, il quale trae spunto dalle osservazioni di X. XXXX, Gli automi nel diritto privato, in Scritti minori, II, Milano, 1965, p. 287 e segg., che peraltro, benché evidenzi come il fulcro dei contratti conclusi per mezzo degli automi sia la merce in essi esposta, acquistata dal consumatore mediante l’inserzione della moneta e consegnata dalla macchina mediante un atto meccanico di espulsione, non fa certamente riferimento ad una ipotetica assenza di consenso, che seppur nel senso dialogico potrebbe ritenersi insussistente, è tuttavia presente siccome veicolato con mezzi diversi dal dialogo. In questo senso v. G. OPPO, Disumanizzazione del contratto?, in Riv. dir. civ., 1998, I, p. 525 e segg.; C.M. BIANCA, Diritto civile. 3. Il contratto, Milano, 2000, p. 43, il quale evidenzia come l’accordo possa raggiungersi per effetto del comportamento delle parti, che sarebbe ben diverso tra chi prende la merce nel grande magazzino e la paga alla cassa e chi la prende e, messa sotto la giacca, se la porta via senza pagarla.
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4 X. XXXX, Scambi senza accordo, cit., p. 362, nota 15.
A ben vedere, tuttavia, già nel diritto giustinianeo le manifestazioni di volontà dei due soggetti nel negozio giuridico bilaterale non erano considerate fuse in un solo atto, ma erano configurate come due congrue dichiarazioni distinte, rivolte da un soggetto all’altro, dichiarazioni fra loro corrispondenti e convergenti nel medesimo scopo5. Mai si è tuttavia ipotizzato che il contratto fosse potuto essere privo dell’accordo. Quest’ultimo, quale requisito strutturale del contratto va ovviamente distinto dalle modalità esterne attraverso cui è possibile raggiungerlo e tra le quali si annovera anche internet6.
Ciò posto, è in ogni caso indubbio che in uno spazio che è per definizione virtuale può risultare difficile procedere ad una esatta imputazione della volontà negoziale. La corretta identificazione della dichiarazione informatica come proveniente da una determinata macchina, infatti, non necessariamente ne certifica la reale paternità. Così – e si tratta di una specificazione del problema – la dichiarazione che conclude l’accordo potrebbe anche provenire da un incapace e, in particolare, da un minore d’età. Circostanza, questa, che è assolutamente possibile e anzi assai frequente in considerazione della casistica che effettivamente registra un’altissima percentuale di transazioni commerciali concluse da minorenni, evidentemente sempre più presenti in rete, molte volte indipendentemente da ogni controllo7.
Una tale evenienza è ancor più evidente per i contratti che, nel rispetto del principio della libertà delle forme, possono concludersi senza il ricorso ad una firma elettronica qualificata il cui possesso, invero, presupporrebbe una procedura di rilascio a persona la cui capacità di agire sia stata accertata8. Al di fuori di questi ultimi casi, infatti, il contratto può concludersi anche mediante un procedimento formativo atipico di adesione in senso stretto per simboli iconici, consistente nella pressione di un tasto negoziale virtuale, il semplice click o il download, ovvero mediante un procedimento formativo tipico di comportamento concludente esecutivo, consistente,
5 Così X. XXXXXXXX, Istituzioni di diritto romano, Roma, 1967, p. 143.
6 Sul punto cfr. X. XXXXXXXXX, «Contrahere» senza «consentire»? Il punto di vista dello storico, in Riv. dir. rom., 2010, p. 22. Cfr. anche X. XXXXXXX, L’inefficacia del contratto telematico, in Riv. dir. civ., 2000, I, p. 753-754, il quale evidenzia come lo strumento informatico aggiunga un nuovo esempio di commercializzazione nell’economia di massa, con la conseguenza che la disciplina riservata a tale strumento sia solo formale, benché specifiche cause e conseguenze dell’invalidità e dell’inefficacia dei contratti telematici possano reperirsi anche nella legislazione sulla documentazione informatica.
7 Cfr. X. XXXXXX, La tutela del minore nel commercio elettronico e nella rete Internet, in Liuc Papers n. 138, serie Impresa e Istituzioni, 20, suppl. a dicembre 2003, p. 18. V. anche EUROPEAN RESEARCH INTO CONSUMER AFFAIRS (XXXXX), Commercial practices targeting children on the Internet, in net consumers (xxxx://xxx.xxx-xxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx.xxx), 2002, 2: «Children often know so much more about the Internet than their parents that is far more difficult for parents and carers to control children’s access to inappropriate material, including marketing. For this reason, special rules need to be introduced to ensure protection for children, rather than leaving solely to parental supervision».
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8 Per una lettura comparatistica del problema cfr. X. XXXXXXXXX, L’imputazione della dichiarazione nel documento informatico tra volontà e affidamento: spunti per una riflessione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, p. 933 e segg.
ad esempio, nella digitazione del proprio numero di carta di credito, che postula, evidentemente, l’avvenuta conclusione del contratto. Si tratta, in buona sostanza, dei contratti business to consumer per i quali, appunto, non è richiesta l’adozione degli strumenti di firma digitale, non potendosi comprensibilmente caricare sul consumatore i relativi costi.
In tali casi, ove il minorenne, schermandosi dietro il terminale, concluda il contratto spendendo il nome del proprio genitore, il contratto stesso dovrà imputarsi a quest’ultimo, a cui dovrà se del caso riservarsi l’azione di nullità per mancanza del consenso, sempre che nell’impiego del dispositivo informatico non possa scorgersi una autorizzazione preventiva del soggetto rappresentato alla conclusione del contratto9.
Xxx, invece il minorenne concluda il contratto in nome proprio, il contratto stesso dovrebbe ritenersi annullabile in quanto concluso da un incapace e la relativa azione potrebbe essere esperita dal soggetto che eserciti la responsabilità genitoriale sul minore ovvero dallo stesso minore una volta raggiunta la maggiore età, ovvero ancora dai suoi eredi o aventi causa.
Trattandosi di un rimedio a protezione dell’incapace, l’annullamento non può in ogni caso essere domandato dall’altro contraente. E comunque, ove fosse ottenuto l’annullamento del contratto, il minore avrebbe diritto alla restituzione di quanto abbia eseguito a favore dell’altro, non essendo invece obbligato a restituire la prestazione ricevuta «se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio» (art. 1443 c.c.).
Ora, benché vi siano atti per i quali i minori – infradiciottenni ma dotati comunque di capacità di autoderminazione (c.d. grandi minori)10 – potrebbero nella sostanza considerarsi perfettamente capaci, in quanto relativi alle esigenze della vita quotidiana, la disciplina codicistica appare rigida nel prevedere che tali atti siano in ogni caso invalidi e, nella specie, annullabili. Una breccia, ad onor del vero, sembrerebbe apprezzarsi da una lettura a contrario dell’art. 31, 1° comma, cod. cons., il quale, nello stabilire che la televendita non deve esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità, di fatto ammette la possibilità che il contratto sia concluso dall’incapace di agire. Tanto, evidentemente, in considerazione dell’accresciuta consapevolezza e capacità dei minori, anche a fronte dell’intensificazione del commercio in rete11.
Preso atto di tale possibilità v’è dunque da verificare se ai contratti conclusi online dal minorenne siano effettivamente applicabili, e in che termini, le regole codicistiche.
9 In argomento cfr. X. XXXXXXX, L’inefficacia del contratto telematico, in Riv. dir. civ., 2000, I, p.
769.
10 Cfr. E. DEL PRATO, Le basi del diritto civile, Torino, 2017, p. 184.
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11 Ancora E. DEL PRATO, Op. ult. cit., p. 185.
Come sopra accennato, a noi sembra opportuna una distinzione a seconda dell’oggetto del contratto concluso dal minorenne, se relativo ad un’esigenza della vita quotidiana oppure no.
In effetti, anche in altri ordinamenti risultano ammessi, e dunque validi ed efficaci, i contratti conclusi dal minorenne per sostenere piccole spese di natura personale. In specie, in Germania, secondo il § 110 del BGB, «[u]n atto concluso dal minore senza l’approvazione del rappresentante legale si ritiene efficace dal principio se il minore esegue la prestazione contrattuale con mezzi affidatigli per questo fine o per disporne liberamente dal rappresentante o, con l’approvazione di quest’ultimo, da un terzo»12. In altri termini, gli acquisti fatti dal minore con il peculio personale fornitogli dal genitore sono perfettamente validi ed efficaci. Analogamente, anche nel diritto inglese l’acquisto da parte del minorenne dei c.d. necessaries è valido se il contratto comporta vantaggi per il minore. E, in tale prospettiva, il Sale of Good Act del 1979, precisa che «necessaries means goods suitable to the condition in life of the person concerned and to his actual requirements at the time of the sale and delivery»13.
Nella stessa direzione si colloca il progetto del Codice europeo dei contratti che, all’art. 150, comma 3, prevede espressamente la validità degli atti “usuali della vita quotidiana che comportano un esborso modesto e vengono effettuati con l’impiego di denaro o di mezzi provenienti da attività lavorative consentite all’incapace oppure messigli lecitamente a disposizione affinché egli abbia a disporne liberamente”, così confermando la comune tendenza a considerare tali negozi pienamente efficaci.
Anche nel nostro ordinamento si dovrebbe ritenere valido il contratto concluso dal minorenne per gli atti della vita quotidiana, per i quali, in buona sostanza, la capacità di agire può considerarsi anticipata14. Vi sono atti, invero, per i quali il minore deve considerarsi contrattualmente capace, in quanto strumentali alla realizzazione di situazioni particolarmente degne di tutela da parte dell’ordinamento perché intimamente collegate allo sviluppo della personalità del minore15. Si tratta, in buona sostanza, di atti di autonomia negoziale che, pur incidendo su aspetti patrimoniali, sono in ogni caso considerabili strumenti di realizzazione della personalità di chi li compie. Impedire in maniera indiscriminata al minore di compiere tali atti
12 Si tratta della traduzione datane da X. XXXXX, sub § 110, in S. PATTI (a cura di), Codice civile tedesco, Bürgerliches Gesetzbuch, Milano, 2013, p. 53.
13 Cfr. X. XXXX, I contratti del minore. Appunti di diritto comparato, in Contratti, 2004, p. 521.
14 C.M. BIANCA, Diritto civile. 1. La norma giuridica. I soggetti, Milano, 2002, p. 238; cfr. anche F. RUSCELLO, La potestà dei genitori. Rapporti patrimoniali, in Il codice civile. Commentario, fondato da X. Xxxxxxxxxxx e diretto da F.D. Xxxxxxxx, Milano, 2007, p. 43 e segg., secondo il quale il minore che agisce nel campo degli atti patrimoniali strumentali all’esercizio del suo diritto alla propria autoderminazione godrebbe di una sia pur limitata capacità di agire. V. anche X. XXXXXXXXX, Capacità e minore età nella problematica della persona umana, Napoli, 1976, p. 295 e segg.
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15 F. RUSCELLO, Op. loc. cit.
equivarrebbe, quindi, a limitare la possibilità dello stesso di sviluppare la propria personalità.
Per gli altri contratti, aventi ad oggetto diritti diversi da quelli c.d. minuti, non aventi natura esistenziale, bensì strettamente patrimoniale16, dovrebbe invece confermarsi quanto rigidamente previsto dal nostro ordinamento. La regola generale dell’annullabilità del contratto concluso dal minorenne trova infatti un’unica eccezione nell’ipotesi in cui il contraente abbia con raggiri occultato la sua minore età. Fermo restando, peraltro, che la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo alla impugnazione del contratto (art. 1426 c.c.). La norma, dunque, sanziona il minore che – se generalmente va tutelato – nel caso in essa contemplato riceve una punizione per aver carpito la buona fede altrui con il raggiro17, che deve consistere in una “macchinazione efficiente”18, in grado di vincere sull’onere dell’altro contraente di assicurarsi della situazione giuridica del soggetto con cui conclude il contratto (per il noto principio per cui nemo ignarus esse debet conditionis eius, cum quo contrahit).
Ciò posto, ci si chiede se l’impiego dello strumento informatico, eventualmente in combinazione con la dichiarazione di maggiore età, possa configurare un raggiro ex art. 1426 c.c.19, sì da non ritenere annullabile il contratto in forza del quale il minore abbia acquistato online un bene non di modico valore o comunque non appartenente a quelli necessari alla vita quotidiana, come ad esempio un costoso capo di abbigliamento, o un apparecchio hi-tech20.
16 Ancora F. XXXXXXXX, Op. cit., p. 45.
17 X. XXXXXXXX, Dell’annullabilità del contratto, in Il codice civile. Commentario, fondato da X. Xxxxxxxxxxx e diretto da F.D. Xxxxxxxx, Milano, 2005, p. 207-208.
18 X. XXXXXXXX, voce Annullabilità e annullamento, in Enc. dir., II, Milano, 1958, p. 476. Si pensi, ad esempio, all’alterazione del documento di identità da parte del contraente minore.
19 Si prenda ad esempio il seguente caso. Il minorenne che volesse vendere un gioiello regalatogli in una data occasione potrebbe recarsi dal gioielliere per proporgli l’acquisto. Il gioielliere, in tal caso, avrebbe l’onere di accertarsi della minore età del venditore e, conseguentemente, di non concludere il contratto, che sarebbe altrimenti annullabile su iniziativa di chi sul minore eserciti la responsabilità. Lo stesso minore, peraltro, potrebbe aggirare l’eventuale accertamento della sua età vendendo il suo orologio online e dichiarando di essere maggiorenne, senza che l’acquirente possa verificare l’effettiva capacità del venditore. Se si applicasse al caso di specie l’art. 1426 c.c. e si ritenesse che l’impiego di internet integri un raggiro, il contratto non sarebbe annullabile.
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20 Cfr. X. XXXXXXX, Volontà e accordo nella contrattazione telematica, in Nuova giur. civ. comm., 2003, II, p. 212; recentemente X. XXXXXXXX, Gli acquisti online del minore tra invalidità dell’atto e responsabilità dei genitori, in Contr. e impr., 2018, p. 971. Cfr. anche X. XXXXXXX, L’inefficacia del contratto telematico, cit., p. 769, il quale osserva che consentire l’annullamento dei contratti conclusi dai minori che si siano valsi del mezzo telematico per dissimulare la propria incapacità va in controtendenza rispetto alle ragioni di rapidità, speditezza, e moltiplicazione dei contratti commerciali, per le quali queste tecnologie hanno conosciuto diffusione.
Ma, a ben guardare, non pare possa giungersi a ritenere che l’impiego della rete in sé possa costituire una ipotesi di raggiro ex art. 1426 c.c., specie in considerazione della ordinarietà e della facilità con cui vi si accede.
A prescindere dall’accesso a internet ci si dovrebbe dunque fermare a precisare che se il minore si fosse limitato a dichiarare la sua maggiore età, il contratto sarebbe annullabile ex art. 1426, seconda parte, c.c.; se avesse alterato il documento di identità il contratto sarebbe valido ex art. 1426, prima parte, c.c.; se infine avesse taciuto sulla sua età a fronte dell’assenza di qualsivoglia richiesta in tal senso da parte del sito di e- commerce, il contratto sarebbe comunque annullabile21.
Una tale ricostruzione, fedele al dato codicistico, aprirebbe l’ulteriore problema della responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c. ascrivibile al contraente che, conoscendo l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte. A tale riguardo, invero, il minorenne capace di intendere e di volere, tenuto in ogni caso al rispetto dell’obbligo di correttezza e buona fede, benché non tenuto all’esecuzione del contratto, potrà certamente ritenersi responsabile per la sua vana conclusione22 ed esporre i suoi genitori alla responsabilità ex art. 2048 c.c.23.
Ebbene, a noi sembra che, con riguardo alla conclusione di contratti online, non possa prescindersi da un dato di base e cioè che il mercato che si svolge in uno spazio virtuale come internet, dove non si incontrano persone fisiche ma si relazionano due terminali24, deve affidarsi a quanto appare e non a quanto è effettivo. La capacità del contraente, in altri termini, deve presupporsi in considerazione del mezzo che egli sta utilizzando per l’acquisto del bene o del servizio e delle dichiarazioni che tramite esso veicola. Se il minore contraesse in presenza, la sua capacità potrebbe e dovrebbe essere verificata dall’altro contraente, il quale, peraltro, potrebbe non avere alcun interesse ad agire per l’annullamento del contratto, che infatti non può accogliersi ove egli dimostrasse il raggiro del minore, ordinato ad occultare la sua età. La relativa azione, invero, è posta a protezione dell’incapace e solo da chi ne esercita la responsabilità potrebbe se del caso essere esperita. Nel caso di contratto concluso in rete, la verifica dell’età del contraente deve darsi per presupposta o, quanto meno, darsi per effettuata sulla base della sola dichiarazione del contraente stesso. Ad oggi, invero, la conclusione dell’accordo online non può che muovere dalla dichiarazione veicolata tramite lo strumento informatico ed è ad essa che deve necessariamente attenersi, almeno fino a che la tecnologia non permetta – ad esempio tramite meccanismi di natura biometrica – di verificare l’effettiva fisionomia e la conseguente presumibile età del cybernauta.
21 V. ancora X. XXXXXXXX, Op. cit., p. 971-972.
22 E. DEL PRATO, Le basi del diritto civile, cit., p. 186.
23 X. XXXXXXXX, Dell’annullabilità del contratto, cit., p. 209; X. XXXXXXXX, Op. cit., p. 983.
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24 X. XXXXXX, La tutela del minore nel commercio elettronico e nella rete internet, cit., p. 13.
La validità del contratto, dunque, in tali casi sembrerebbe dover essere confortata dalla capacità del contraente di utilizzare il terminale per veicolare proprie dichiarazioni contrattuali e concludere una transazione commerciale.
L’esigenza di stabilità dei traffici giuridici, in altri termini, quando questi si svolgono sul web, a nostro avviso deve conseguentemente prevalere rispetto all’esigenza di protezione del minore, nel presupposto, tra l’altro, che chi contragga lo faccia in buona fede.
Una tale presunzione di capacità del contraente, e conseguentemente di validità del contratto, deve, a monte, fondarsi proprio sulla responsabilità genitoriale esercitata sul “grande minore”, che nel caso di un acquisto compiuto in uno spazio virtuale non può che darsi per scontata, con riguardo all’autorizzazione a contrarre in virtù di una procura tacita del genitore25. Invero, il contraente utilizza uno strumento informatico che verosimilmente è di un adulto e che, in ogni caso, è collegato ad un mezzo di pagamento dell’adulto stesso. Dunque, il contratto concluso dal minore online non può che imputarsi all’adulto, titolare dello strumento informatico o del mezzo di pagamento a questo collegato, del quale deve ritenersi esistente una tacita preventiva autorizzazione26 o successiva ratifica all’operato del minore27 che deve quanto meno individuarsi nell’atto solutorio di pagamento. L’eventuale azione di annullamento da questo esperita, al contrario, non potrà che fondarsi sulla prova dell’incapacità di agire del contraente, ma a prescindere dalle eventuali dichiarazioni fatte o raggiri eseguiti da quest’ultimo, non potendosi di ciò tener conto in uno spazio che per definizione è virtuale, in cui cioè ciò che appare deve considerarsi come reale. La norma dell’art. 1426 c.c., in buona sostanza, non ci sembra possa trovare applicazione nell’ambito della contrattazione online, ove è tendenzialmente, se non impossibile, difficile impedire l’eventuale fake28.
00 X. XXX XXXXX, Xx basi del diritto civile, cit., p. 185; X. XXXXXXX, Diritto civile e commerciale, I, Padova, 1999, p. 147.
26 Cfr. X. XXXXXXXXX, voce Autorizzazione (dir. priv.), in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 506, il quale evidenzia come l’autorizzazione costitutiva determini la nascita di un potere giuridico di disporre o di una legittimazione ad agire sul patrimonio altrui.
27 Cfr. F. RUSCELLO, La potestà dei genitori. Rapporti patrimoniali, cit., p. 34, il quale rinvia anche ad altri ordinamenti, che effettivamente contemplano l’autorizzazione dei genitori (§ 107 BGB). L’Autore sostiene che non ha senso parlare di autorizzazione ad un atto compiuto dal minore solo nel caso in cui l’atto ricade nella sfera di controllo del genitore e non invece nel caso dell’atto della vita quotidiana ordinato allo sviluppo della personalità del minore stesso (es. l’acquisto di un quaderno di scuola non può servire al genitore, ma solo al minore). Una tale osservazione, invero, non fa che confermare quanto si sta dicendo nel testo, secondo cui l’atto compiuto servendosi di uno strumento informatico del genitore, ovvero di un mezzo di pagamento di cui costui è titolare comporta una tacita preventiva autorizzazione.
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28 Per l’inapplicabilità dell’art. 1426 c.c. alla contrattazione telematica, v. anche X. XXXXXXXX, Il contratto concluso in Internet, Napoli, 2005, p. 186. In senso contrario v. M. CINQUE, Il minore e la contrattazione telematica tra esigenze di mercato e necessità di apposite tutele, in Nuova giur. civ. comm., 2007, II, p. 24, nota 21.
Solo prendendo di ciò coscienza si riesce a tutelare la certezza dei traffici giuridici che, appunto, in uno spazio dai confini tutt’altro che certi, deve essere a nostro avviso maggiormente garantita. Il mondo del commercio, in altri termini, ha il diritto di difendersi dalla realtà virtuale.
Ciò non significa, ovviamente, che il venditore online possa considerarsi esonerato da qualsivoglia accortezza a tutela del contraente, specie se vulnerabile, dovendo invero impedire, per quanto possibile, la conclusione di contratti a soggetti incapaci di agire. In ciò dovendo dunque rispettare tutti gli obblighi informativi, tra cui quello relativo alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata (art. 12, comma 1, D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70), che comunque – nella sostanza – non possono evitare che il minorenne giunga all’accordo online.
Concludiamo con una osservazione di un’autorevole dottrina29 che ci fa notare come Xxxxxx Xxxxxxx nel 1893, nella prefazione alla prima edizione del Trattato di diritto commerciale, affermasse che per esporre la disciplina giuridica dei vari istituti è necessario studiare la pratica mercantile e soggiungesse che «in generale si rifugge da queste inchieste, perché riesce più seducente il giro dei lunghi ragionamenti che il raccogliere i fatti sistematicamente per farli parlare».
Si tratta di parole ad oggi ancora attuali, specie se alla prassi mercantile si sostituisce, o quanto meno si aggiunge, l’innovazione tecnologica.
In questo contesto, e specificamente nella rete delle reti non pare peraltro possa prescindersi da un principio generale che è quello della responsabilità con cui si approccia a Internet che è poi l’unico fondamento etico e giuridico in grado di evitare che lo sviluppo della scienza applicata finisca per disumanizzare il mondo30.
00 X. XX XXXX, Un contratto di consumo xxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx, 0000, p. 114.
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30 X. XXXXX, Das Prinzip Verntwortung, Versuch einer Ethik für die technologische Zivillisation, Frankfurt, 1979, trad. it di X. Xxxxxxx, Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, 1990.