SCRITTURA PRIVATA PER ACQUISTO PARTE ESECUTIVA TRA
Firmato da:XXXXXXXX XXXXXXX Organizzazione:DOC SERVIZI/02198100238 Data: 12/07/2018 12:42:04
SCRITTURA PRIVATA PER ACQUISTO PARTE ESECUTIVA TRA
Il COMUNE DI CIVITAVECCHIA, con sede a Civitavecchia, c.a.p. 00053, in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0, C.F.
02700960582 in persona del Dirigente Servizio 6 Xxxx.xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, (da ora in avanti anche solo Comune”);
TRA
la Trident Music s.r.l., con sede a Milano, in Xxxxx Xxxxxx 00, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, P.IVA e C.F.: 08566770965 (da ora in avanti anche solo Trident o “Produzione Esecutiva”);
E TRA
l'Associazione Musicale Stazione Musica-College of Music con sede in Civitavecchia (RM), via Xxxxxxx Xxxxxx 19, P.Iva e Cod. Fisc. 14609581005 in persona del suo legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxxx X.X. NNBFLL59A42A210O (da ora in avanti anche solo " Direzione tecnica del Comune") che partecipa in quanto incaricato, dal Comune, della Direzione Tecnica e prestazioni complementari delle manifestazioni estive 2018, giusto contratto digitalmente sottoscritto in data 25/06/2018 (che rappresenta contratto "collegato" al presente) e che si impegna, verso la Produzione Esecutiva, ad onorare direttamente tutti gli impegni e le prestazioni derivanti da Rider tecnico artistico (Rider parte artistico) e tecnico produttivo (Rider parte Produttiva), al netto degli oneri della SIAE, del cachet e del noleggio palco che saranno, invece, prestazioni da rendersi a cura del Comune.
Dato atto che, giusta delega del 13/06/2018, il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx è delegato per nome e per conto della Direzione Tecnica del Comune a firmare contratti per nome e per conto dell'Associazione Musicale Stazione Musica-College of Music;
PREMESSO
a. che la Woodworm s.n.c. di Xxxxx Xxxxxxxxx & Co, con sede ad Arezzo, in Xxx Xxxxxxxxx 00, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Xxxxx Xxxxxxxxx, (da ora anche solo “Produzione Artistica”), ha ideato uno spettacolo musicale dal vivo con la partecipazione, come artista d’obbligo, di XXXXXXXXX XXXXX, in arte MOTTA, dal titolo provvisorio VIVERE O MORIRE, della durata di 70 minuti circa (da ora anche solo “Spettacolo”), di cui intende effettuare la rappresentazione in siti [indoor/outdoor] in Italia, durante l’anno 2018 (da ora anche solo “Periodo”), avendo definito, di concerto con l’Artista, la scelta del repertorio e degli arrangiamenti musicali, la scelta dei musicisti e dei tecnici di palco, l’idea scenografica e l’idea audio/luci dello Spettacolo (da ora anche solo “Parte Artistica”);
b. che la Produzione Artistica ha definito il rider tecnico della Parte Artistica dello Spettacolo (da ora anche solo “Rider Parte Artistica”), quale parte integrata ed integrante del rider tecnico dell’intera produzione, comprensivo anche, quindi, del rider tecnico della parte produttiva (da ora anche solo “Rider Parte Produttiva”), di cui al punto e) che segue (l’uno e l’altro da ora anche solo “Rider Tecnico della Produzione”);
c. che la Produzione Artistica, intendendo garantirsi il miglior livello produttivo dello Spettacolo, di concerto
con l’Artista, ha definito, infatti, con la Trident Music s.r.l. il Rider Parte Produttiva (parte integrante, come sopra anticipato, del Rider Tecnico della Produzione), comprendente l’analisi e la previsione delle forniture, dei servizi, delle risorse e delle attività necessarie alla realizzazione della produzione, dell’allestimento, delle prove e della messa in scena, per ciascuna data di rappresentazione, oltre alla promozione nazionale dello Spettacolo (da ora anche solo “Parte Produttiva”);
d. che la Produzione Artistica ha proposto al Comune e alla Direzione tecnica del Comune di rendersi da essa acquirenti della Parte Artistica dello Spettacolo e di definire, con separato ma collegato accordo con la Produzione Esecutiva, l’acquisto da essa della Parte Produttiva, per la messa in scena dello Spettacolo nel sito di Civitavecchia presso la Marina di Civitavecchia – Piazza della Vita (da ora anche solo “Sito”), per la rappresentazione del 10 Agosto 2018 (da ora anche solo “Rappresentazione”);
e. che il Comune e la Direzione tecnica del Comune, hanno approvato incondizionatamente la Parte Artistica dello Spettacolo ed il Rider Tecnico di Produzione (comprensivo, come detto, del Rider Parte Artistica e del Rider Parte Produttiva), ad essi ampiamente esposti, riconoscendone, comunque, la piena e libera modificabilità da parte della Produzione Artistica, di concerto con l’Artista, di tutte le scelte artistiche;
f. che la Direzione tecnica del Comune, ha approvato incondizionatamente la Parte Produttiva dello Spettacolo ed il Rider Tecnico di Produzione (comprensivo, come detto, del Rider Parte Produttiva), ad essa ampiamente esposti, riconoscendone, comunque, la piena e libera modificabilità da parte della Produzione Esecutiva, di concerto con l’Artista, di tutte le soluzioni tecnico-produttive e fatta salva la corresponsione da parte del Comune del compenso dovuto per il relativo acquisto;
g. che la Direzione tecnica del Comune intende accettare la proposta della Produzione Esecutiva, garantendo, a sua volta, l’organizzazione e i servizi (da ora anche solo “Servizi Locali”), come previsti nel Rider, ad esclusione di una adeguata promozione locale a cura del Comune tramite soggetto incaricato, da concordare (da ora anche solo “Promozione”);
h. che il Comune e la Direzione tecnica del Comune, in collegamento funzionale con quanto previsto nella premessa sub i) che segue, ha richiesto alla Produzione Esecutiva la fornitura della Parte Produttiva per la Rappresentazione dello Spettacolo di cui alla premessa sub d) che precede;
i. che la produzione Esecutiva intende accettare la proposta del Comune e della Direzione tecnica del Comune;
j. che il Comune e la Direzione tecnica del Comune riconoscono ed accettano il collegamento negoziale fra il presente accordo e quello che contestualmente andranno separatamente a sottoscrivere con la Produzione Artistica per la Parte Artistica dello Spettacolo;
k. che la Produzione Esecutiva riconosce e accetta il collegamento negoziale fra il presente accordo e quello sottoscritto digitalmente tra il Comune e la Direzione tecnica del Comune in data 25/06/2018;
Tutto ciò premesso, fra il Comune, la Direzione tecnica del Comune e la Produzione Esecutiva, come sopra rappresentati, resta inteso e
SI CONVIENE
Articolo 1 – Premesse e valore delle premesse. Allegati e valore degli allegati. Definizioni.
1.1 Le premesse, di cui alle lettere da a) a k) che precedono, formano parte integrante e motivo essenziale del presente accordo e si hanno per integralmente riportate e trascritte nel successivo articolato, con valore di patto.
1.2 Gli allegati al presente accordo, sottoscritti dalle parti, si intenderanno parte integrante del presente accordo. Tali allegati sono i seguenti:
✓ Rider Tecnico di Produzione, comprensivo del Rider Parte Artistica e del Rider Parte Produttiva;
1.3 Ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente accordo e del successivo articolato, le definizioni in esso utilizzate avranno sempre il valore attribuito a ciascuna di esse nel momento della loro prima definizione.
Articolo 2 - Oggetto dell’accordo.
2.1 Il Comune e la Direzione tecnica del Comune, fermo restando quanto previsto al successivo art. 2.3, acquistano dalla Produzione Esecutiva la Parte Produttiva dello Spettacolo, secondo il Rider Tecnico di Produzione, per n. 1 (una) Rappresentazione dello stesso nel Sito, nel giorno Venerdì 10 Agosto 2018, obbligandosi a fornire i Servizi secondo il Rider e ad effettuare la Promozione, a pagare il corrispettivo di cui al successivo art. 5 e a rispettare interamente e scrupolosamente quanto previsto nel presente accordo.
2.2 Il presente accordo è collegato espressamente al separato e contestuale accordo con il quale il Comune e la Direzione tecnica del Comune hanno acquistato la Produzione Artistica dal Produttore Artistico, per l’unica Rappresentazione di cui all’art. 2.1 che precede (da ora anche solo “Contratto Collegato”).
2.3 Il Sito e la data della Rappresentazione, così come l’orario della stessa, come stabiliti alla lettera d) delle premesse, non potranno essere cambiati in alcun caso, senza uno specifico accordo in forma scritta con la Produzione Artistica e la Produzione Esecutiva.
Articolo 3- Obblighi della Direzione Tecnica del Comune
3.1 Fermo restando il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 5 da parte del Comune , ed il rispetto di quanto previsto nel presente accordo, la Direzione tecnica del Comune si obbliga a realizzare, a propria esclusiva cura, spesa e responsabilità, la completa messa in scena della Rappresentazione dello Spettacolo acquistato, garantendo la Parte Artistica attraverso il Contratto Collegato ed i Servizi Locali, secondo quanto previsto nel Rider oltre, comunque, a tutto quanto necessario o anche solo opportuno alla realizzazione ed alla migliore riuscita dello Spettacolo.
3.2 Il Comune e la Direzione tecnica del Comune garantiscono la piena disponibilità, anche per il montaggio e smontaggio e per le necessarie e/o previste prove, nonché l’agibilità massima possibile del Sito, completo delle utenze necessarie, sia rispetto alla Parte Artistica che alla Parte Esecutiva.
3.3 La " Direzione tecnica del Comune garantisce, a propria esclusiva cura, spesa e responsabilità, la puntuale esecuzione dei Servizi Locali, come previsti nel Rider;
3.4. la Direzione tecnica del Comune si obbliga a fare quanto necessario per garantire l’incolumità del personale impiegato dalla Produzione Esecutiva, nonché l’integrità degli impianti e delle strumentazioni, all’interno, all’esterno e nelle immediate vicinanze del Sito ove si svolgerà lo Spettacolo, adottando e gestendo, a propria esclusiva cura, spesa e responsabilità, le necessarie ed opportune misure ed il necessario personale di sicurezza.
3.5 La Direzione tecnica del Comune si obbliga alla idoneità del personale di controllo e delle eventuali transennature previste dal Piano di sicurezza redatto dal Responsabile della sicurezza incaricato dal Comune, di cui curerà, a propria esclusiva cura, spesa e responsabilità, il trasporto, il montaggio, la gestione e lo smontaggio, come necessario al fine, fra l’altro, di prevenire ed impedire l’accesso del pubblico nello spazio riservato al palco di esibizione, alle strutture, ai camerini, agli uffici della produzione, nonché il migliore afflusso e deflusso dal Sito
3.6 La Direzione tecnica del Comune si obbliga ad impedire che sul palco dello Spettacolo, prima e/o dopo e/o durante lo stesso, vengano fatti salire altri artisti e/o altre persone e/o vengano diffuse immagini e/o comunicati audio, per qualsiasi finalità, anche solo di comunicazione, salvo che di servizio.
Articolo 4 - Obblighi della Produzione Esecutiva.
4.1 La Produzione Esecutiva, a fronte del corrispettivo dovuto dal Comune di cui al successivo art. 5 e dell’adempimento da parte della Direzione tecnica del Comune di quanto previsto nel presente contratto, fra cui gli obblighi di cui all’art. 3, si obbliga a realizzare e fornire la Parte Esecutiva per l’unica Rappresentazione dello Spettacolo indicato al punto sub d) delle premesse, secondo il Rider Parte Esecutiva contenuto nel Rider Tecnico della Produzione.
4.2 In relazione a quanto previsto al precedente art. 4.1, la Produzione Esecutiva provvederà, a proprio onere e cura, quindi, di concerto con la Produzione Artistica e con l’Artista, alla fornitura presso il Sito di tutte le attrezzature, i service ed il personale specializzato previsti nel Rider Tecnico della Produzione, sostenendone direttamente i relativi costi, salvo quanto espressamente indicato a carico del Comune e della Direzione tecnica del Comune.
Articolo 5 - Corrispettivo. Termini e modalità di pagamento.
5.1 Per l’unica Rappresentazione per la quale ha acquistato e riceverà la Parte Produttiva dalla Produzione Esecutiva, il Comune riconosce e verserà alla Produzione Esecutiva l’importo certo e fisso di cui al successivo art.5.2.
5.2 L’importo fisso di cui al precedente art 5.1 è stabilito in € 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA 22%;
5.3 L’importo fisso di cui al precedente art. 5.2 verrà liquidato dal Comune alla Produzione Esecutiva, previa presentazione di regolare fattura elettronica, nel seguente modo:
€ 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA 22% entro e non oltre la data di VENERDÌ 3 AGOSTO 2018
tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate xxxxxxxx,
Xxxx XX00X0000000000000000000000 intestato a TRIDENT MUSIC SRL
5.4 Il Comune si obbliga ad effettuare la Promozione sul territorio locale, nelle modalità e nella tipologia e misura che verrà previamente concordata con la Produzione Artistica.
5.5 Il Comune si impegna altresì al noleggio del palco necessario all’esibizione dell’artista, al pagamento delle spese SIAE e a garantire la disponibilità del sito in accordo con la Direzione tecnica del Comune
I termini di pagamento che precedono devono intendersi essenziali per la Produzione Esecutiva, ai sensi dell’art. 1454 c.c.
Art. 6 Autorizzazioni e permessi per la Rappresentazione dello Spettacolo.
6.1 Il Comune dichiara e garantisce di avere piena disponibilità del Sito destinato ad ospitare lo Spettacolo, mentre la Direzione tecnica del Comune si obbliga a richiedere ed ottenere, a propria esclusiva cura, responsabilità e spesa, tutte le autorizzazioni necessarie o anche solo opportune per il montaggio e lo smontaggio dello Spettacolo, nonché per l’esecuzione delle Rappresentazioni previste
A titolo esemplificativo e non esaustivo il Comune dovrà ottenere:
- gli eventuali permessi di transito in giorni festivi o in aree chiuse al traffico;
la Direzione tecnica del Comune dovrà ottenere a titolo esemplificativo e non esaustivo
- il nulla osta della Commissione di Vigilanza preposta al Sito;
6.2 La Produzione Artistica e la Produzione Esecutiva elaboreranno il rispettivo piano di sicurezza in conformità al Piano di sicurezza già redatto dal Responsabile della sicurezza incaricato dal Comune e ne trasmetteranno, su richiesta, copia allo stesso.
Articolo 7 - Responsabilità ed Assicurazioni.
7.1 Il Comune e la Direzione tecnica del Comune riconoscono di essere gli unici responsabili della gestione dello Spettacolo nel Sito, nonché la completa estraneità rispetto a tali eventuali responsabilità, della Produzione Artistica, che resterà del tutto estranea rispetto alla Parte Esecutiva, così come ai Servizi Locali realizzati per la Rappresentazione.
7.2 La Direzione tecnica del Comune si obbliga a tenere manlevata ed indenne la Produzione Esecutiva da qualsiasi eventuale contestazione di responsabilità derivante da:
- incidenti occorsi ai propri dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori, in occasione del montaggio della Rappresentazione e dello smontaggio dello Spettacolo;
- incidenti occorsi a terzi in genere, fra i quali gli spettatori, durante ed in ragione dello Spettacolo.
7.3 Fermo quanto previsto all’art.7.2 di cui sopra, la Direzione tecnica del Comune si obbliga, comunque, ad avere in essere una polizza assicurativa con adeguati massimali, non inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00), con premio pagato, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e della responsabilità civile verso i p restatori di lavoro (RCO) e ad esibirne copia alla Produzione Esecutiva, unitamente alla quietanza relativa al pagamento del premio per l’anno in corso.
Articolo 8- Diritti sullo Spettacolo.
8.1 Il Comune e la Direzione tecnica del Comune riconosce espressamente che spettano esclusivamente alla
Produzione Artistica tutti i diritti sulla Parte Artistica.
8.2 E’ riservata alla Produzione Esecutiva, che ne ha tutti i diritti, ogni utilizzazione della denominazione dello Spettacolo diversa dall’uso consentito, in forma scritta, per le Rappresentazioni dello Spettacolo nel Sito e per la Promozione.
8.3 La Produzione Artistica, definendo separati accordi con la Produzione Esecutiva, potrà procedere alla registrazione/videoregistrazione dello Spettacolo o anche alla sua diffusione e/o messa a disposizione del pubblico, così come cederne i relativi diritti a terzi. In tal caso il Comune e la Direzione tecnica del Comune si obbligano, ora per allora, a consentire l’ingresso dei mezzi di registrazione/ripresa, fornendo la necessaria collaborazione. Ove si presentino costi aggiuntivi a carico del Comune o della Direzione tecnica del Comune relativi alla registrazione/ripresa, gli stessi saranno oggetto di separato accordo.
Articolo 9- Pubblicità e Sponsorizzazioni.
9.1 I manifesti dello Spettacolo saranno realizzati ed affissi dal Comune nel territorio comunale nel contesto delle attività di Promozione, a sua esclusiva cura, spesa e responsabilità, secondo il layout fornito dalla Produzione Esecutiva ed approvato dalla Produzione Artistica e con le modalità da concordare. La Produzione Esecutiva e l’Artista saranno tenuti integralmente indenni, da parte del Comune, per la responsabilità e le conseguenze pregiudizievoli di ogni genere e natura eventualmente derivanti dalla abusiva affissione (da parte di chiunque) dei manifesti pubblicitari dello Spettacolo.
9.2 Il Comune e la Direzione tecnica del Comune prendono atto ed accettano che è tassativamente vietata ogni forma di sponsorizzazione e/o abbinamento pubblicitario, anche indiretto, dello Spettacolo, salva preventiva autorizzazione in forma scritta del Produttore e, pertanto, si impegna a fare in modo che, in occasione dello Spettacolo, all’interno e all’esterno del Sito, non sia presente materiale promozionale di qualsiasi genere e natura, affisso e/o distribuito e/o collocato in stand. Stesso divieto varrà, ovviamente, per marchi, brand, loghi ed altri segni distintivi e/o evocativi di terzi, persone fisiche o giuridiche.
9.3 Il Comune e la Direzione tecnica del Comune prendono atto ed accettano che lo Spettacolo potrà essere sponsorizzato da uno o più sponsor ufficiali, autorizzati e riconosciuti dalla Produzione Artistica e/o dall’Artista. In tale caso, il marchio ed i segni distintivi del o degli sponsor saranno apposti su tutto il materiale relativo allo Spettacolo (ad esempio manifesti, striscioni, cartonati, totem, insegne luminose, etc.), come realizzati e allocati nell’ambito della Promozione. Parimenti, i prodotti e/o gli articoli e/o i servizi sponsorizzati potranno essere presenti all’interno del Sito, attraverso l’allestimento di stand e/o la distribuzione di materiale informativo e promozionale. In tale caso il Comune e la Direzione tecnica del Comune si impegnano a fare in modo che gli incaricati dallo sponsor possano accedere nel luogo dello Spettacolo al fine di preparare e gestire quanto necessario.
9.4 Resta inteso che Il Comune e la Direzione tecnica del Comune non potranno avanzare alcuna pretesa di natura economica o di altra natura, nei confronti della Produzione Esecutiva e/o dell’Artista e/o dello sponsor in relazione alle sponsorizzazioni dello Spettacolo di cui al precedente art. 9.3.
Articolo 10 - Mancata esecuzione o sospensione di una Rappresentazione. Malattia o infortunio dell’Artista.
10.1 Fermo restando l’impegno del Comune a fare quanto possibile per ovviare alle eventuali difficoltà
intervenute che possano mettere a rischio l’effettuazione di una Rappresentazione, nel caso la rappresentazione non potesse aver luogo, il giorno stesso dell’evento, a causa di eventi atmosferici o per altri motivi non imputabili all’Artista o alla Produzione Esecutiva, il Comune si obbliga a corrispondere alla Produzione Esecutiva, a titolo di indennizzo, per la Rappresentazione non eseguita, la somma corrispondente al 50% (cinquantapercento) del corrispettivo di cui all’art. 5.2 che precede, anche se già terminato il montaggio delle apparecchiature ed effettuate le prove del suono (soundcheck). In tale Ipotesi la Produzione Esecutiva dovrà riaccreditare al Comune quanto versato in eccedenza rispetto al 50% (cinquantapercento) stabilito.
Qualora, infine, la Rappresentazione fosse già iniziata e dovesse essere interrotta a causa di eventi atmosferici o per altri motivi non imputabili all’Artista o alla Produzione Artistica, il Comune è tenuto a versare alla stessa l’intero corrispettivo pattuito al precedente art. 5.2.
10.2 Nell’ipotesi in cui, per malattia, infortunio o altro impedimento indipendente dalla propria volontà (calamità naturali, scioperi, sommosse, etc), l’Artista o un suo musicista non fosse in grado di effettuare la Rappresentazione dello Spettacolo, è facoltà dell’Artista o della Produzione Esecutiva recedere dal presente accordo senza nulla dovere ad alcun titolo o ragione al Comune, salva la restituzione totale dell’anticipo; in tale ipotesi il recesso deve essere comunicato al Promoter per iscritto e diviene immediatamente operante.
10.3 Resta tuttavia inteso che la Rappresentazione dello Spettacolo non effettuato a mente del punto 10.1 potrà essere tenuta, con il consenso delle parti, da ricercare in buona fede, nel medesimo Sito, ove ciò sia possibile entro il termine del tour dell’Artista in corso. Nell’ipotesi di Spettacolo recuperato, il Comune dovrà corrispondere alla Produzione Esecutiva per la data recuperata l’intero compenso previsto al precedente art. 5.2, in aggiunta all’indennizzo previsto in favore della produzione Esecutiva dall’art. 10.1 che precede.
Articolo 11 - Inadempimento. Clausola risolutiva espressa. Penali.
11.1 Il presente contratto potrà essere risolto dalla Produzione Esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nell’ipotesi in cui il Comune o la Direzione tecnica del Comune si rendano inadempienti rispettivamente rispetto alle obbligazioni espressamente previste a loro carico e indicate ai precedenti artt. 3,5,6,7 e 8.
11.2 Le parti espressamente pattuiscono che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune o della Direzione tecnica del Comune, la parte inadempiente riconoscerà a favore della Produzione Esecutiva, a titolo di indennizzo, una penale pari all’intero importo indicato all’art. 5.2 che precede.
11.3 Il presente contratto potrà essere risolto dal Comune o dalla Direzione tecnica del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nell’ipotesi in cui la Produzione Esecutiva si renda inadempiente rispetto a quanto previsto a suo carico nel precedente art. 4.e in generale nel presente contratto
11.4 Al verificarsi dell’inadempimento di una delle parti rispetto alle ipotesi di cui agli artt. 11.1 e 11.3 che precedono, il contratto si risolverà di diritto alla data in cui la parte inadempiente riceverà la comunicazione dalla parte non inadempiente, la quale dichiari di volersi avvalere della presente
clausola.
11.5 Data la riconosciuta natura del Contratto Collegato, l’eccezione di inadempimento o la risoluzione di esso comporteranno l’eccezione di inadempimento e/o la risoluzione anche del presente accordo.
Articolo 12- Inesistenza di altri accordi.
12.1Le parti si danno reciprocamente atto che non esistono fra di esse accordi precedenti o concomitanti con il presente accordo.
12.2Fermo quanto previsto al precedente art. 12.1, il presente accordo sostituisce integralmente qualsiasi precedente accordo fra le parti avente il medesimo oggetto.
Articolo 13- Forma dei patti aggiunti.
13.1 Ogni e qualsiasi modifica delle pattuizioni contenute nel presente contratto sarà valida ed efficace solo se convenuta ed approvata per iscritto da entrambe le parti.
Articolo 14- Elezione di domicilio.
14.1 Le Parti eleggono a domicilio gli indirizzi delle rispettive sedi indicate in testa al presente contratto.
Articolo 15- Diritto applicabile e Foro competente.
15.1 Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana
15.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o all’impugnazione del presente contratto, sarà esclusivamente competente a decidere il Foro di Civitavecchia.
Articolo 16- Registrazione.
16.1 Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, a cura della parte non inadempiente ed a spese della parte inadempiente che, a causa del proprio inadempimento, avrà reso tale registrazione necessaria.
16.2 In caso di registrazione, il presente contratto sarà soggetto a tassa fissa, essendone i relativi corrispettivi, di cui al precedente art. 5, soggetti ad IVA.
Articolo 17- Miscellanea.
17.1 Il Comune e la Direzione tecnica non potranno cedere a terzi il presente contratto, né associare a sé stesso terzi per l’esecuzione del presente accordo, salvo autorizzazione scritta della Produzione Esecutiva.
17.2 Tutti i documenti, le informazioni e gli accordi, di qualsiasi natura e contenuto, che intercorreranno tra le parti, in relazione all'esecuzione e/o attuazione del presente accordo, sono da intendersi e
rimarranno strettamente riservati e non potranno essere utilizzati o divulgati a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte interessata, neanche dopo la scadenza o la risoluzione del presente contratto.
17.3 Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti contraenti saranno tenute al massimo rispetto delle norme sancite in materia di trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizzandosi reciprocamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità in ogni caso connesse all’esecuzione del presente accordo.
Sottoscritto a Civitavecchia, il 26/06/2018
Per il COMUNE DI CIVITAVECCHIA TRIDENT MUSIC SRL
Xxx X. Xxxxxxxx
Per la Direzione tecnica del Comune
Ass. Musicale Stazione Musica-College of Music