PATTO DI INTEGRITÀ
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ufficio Speciale per la Ricostruzione L’Aquila
ALLEGATO D AL PROGETTO
Patto d’integrità
Allegato alla documentazione di gara europea a procedura aperta finalizzata all'individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, il “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”.
TRA
Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila (USRA) CF 93068580666 e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC) CF 93068570667 (di seguito denominate “Amministrazioni”);
E
L’ AGENZIA ………………………………………………..........…… (di seguito AGENZIA) con sede legale in……………………………………………...……………………………………….
C.F./ P.IVA……………………………………………………………...…………………………….
rappresentata da ………………………………………………………………...…………………….
in qualità di…………………………………………………………………………...…………...........
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VISTI
l’art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione“;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del legislativo 30 marzo decreto 2001, n. 165”;
il Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021 approvato dall’ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
LE AMMINISTRAZIONI E L’AGENZIA CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Ambito di applicazione e finalità)
0.Xx presente Xxxxx è approvato congiuntamente dalle Amministrazioni e sarà applicato alla procedura richiamata, ai singoli contratti di somministrazione che verranno attivati sulla base dell’accordo quadro e ad ogni ulteriore rapporto da esso derivante.
0.Xx presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dell’appalto bandito dalle Amministrazioni.
0.Xx Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione dell’appalto, nonché del personale appartenente alle Amministrazioni.
4.Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra le Amministrazioni e l’Agenzia partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Agenzia e dall’eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dall’Agenzia medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara per formarne parte integrante e sostanziale. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Agenzia e/o Imprese ausiliaria/e
e dall’eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.
6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto e ne costituirà parte integrante e sostanziale;
7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 2 (Obblighi dell’Impresa)
1.L’agenzia conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2.L’agenzia si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale delle Amministrazioni, ovvero a terzi, ai fini dell’aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.
3.L’agenzia si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale delle Amministrazioni, ovvero a terzi, ai fini di distorcere la corretta e regolare esecuzione dei contratti che verranno sottoscritti.
4.L’agenzia, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente alle Amministrazioni qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l’agenzia aggiudicataria della gara nella fase dell’esecuzione del contratto.
0.Xx legale rappresentante dell’agenzia informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
0.Xx legale rappresentante dell’agenzia informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza delle Amministrazioni e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
0.Xx legale rappresentante dell’agenzia segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale delle Amministrazioni incaricati della gestione della procedura di gara e, per l’agenzia aggiudicataria, anche dell’esecuzione del contratto.
0.Xx legale rappresentante dell’agenzia dichiara:
- Di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad essa allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del servizio oggetto dell’appalto.
- Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- Di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall’art. 21 del D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- Di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. lgs. 30 marzo 2001 così come integrato dall’art. 21 del D. Lgs. 8.4.2013, n. 39 verrà disposta l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura di affidamento o la risoluzione dell’Accordo Quadro sottoscritto.
Articolo 3
(Obblighi delle Amministrazioni)
1. Le Amministrazioni conformano le proprie condotte ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. Le Amministrazioni informano il proprio personale e tutti i soggetti in esse operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. Le amministrazioni attiveranno procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
4. Le Amministrazioni apriranno un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.
5. Le Amministrazioni formalizzano l’accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità nel rispetto del principio del contraddittorio.
Articolo 4 (Sanzioni)
1. L’accertamento del mancato rispetto da parte dell’agenzia anche di una sola delle prestazioni indicate all’art. 2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto.
2. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità costituisce legittima causa di esclusione dell’Agenzia dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dalle presenti Amministrazioni per i successivi tre anni.
Articolo 5 (Controversie)
La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.
Articolo 6 (Durata)
Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.
Per l’USRA
Per l’USRC Per l’Agenzia