CONVENZIONE tra CONSIGLIO REGIONALE dell’ABRUZZO e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’ADRIATICO “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, recante condizioni
CONVENZIONE tra CONSIGLIO REGIONALE dell’ABRUZZO e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’ADRIATICO “X. X’XXXXXXXX” DI CHIETI-PESCARA, recante condizioni
e modalità per il finanziamento di n. 1 assegno di ricerca
Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, con sede legale in L’Aquila, via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 4, 67100, legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore, Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx.
e
l’Università degli Studi dell’Adriatico “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, di seguito denominata “Università”, sita in Chieti, alla Xxx xxx Xxxxxxx x. 00, 00000, X.XXX 01335970693, legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Conferimento
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del Regolamento dell’Università degli Studi dell’Adriatico “G. d’Annunzio” per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, Il Consiglio regionale dell’Abruzzo (di seguito Consiglio regionale) conferisce un contributo per l’assegnazione di n. 1 assegno di ricerca, per attività di studio in materia di autonomia locale e riorganizzazione dei servizi sociali.
Art. 2 – Finanziamento
Il Consiglio regionale s’impegna ad erogare all’Università predetta il finanziamento di € 24.000 per la copertura di n. 1 assegno di ricerca, rinnovabile per ulteriori tre anni.
A fronte del finanziamento, l’Università, mediante il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, provvederà a conferire l’assegno di ricerca di cui all’articolo 4 della presente Convenzione mediante bando di concorso. Qualora il vincitore non accettasse il conferimento dell’incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Nel caso in cui non risultassero inseriti in graduatoria candidati idonei ai quali attribuire l’assegno per l’eventuale subentro, o le somme non fossero utilizzate per qualsiasi causa (ad esempio, cessazione anticipata del rapporto, rinuncia da parte dell’assegnista, ecc. …), i residui dovranno essere restituiti pro quota al Consiglio regionale.
Art. 3 – Entità e durata
L’entità dell’assegno di ricerca è pari a € 24.000. La durata dello stesso è pari a mesi 12.
Alla scadenza dell’assegno, all’esito della valutazione annuale positiva del candidato da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università G. D’Annunzio di Chieti – Pescara, la Regione si riserverà di rinnovare l’accordo subordinandolo alla predisposizione di idonei stanziamenti nel proprio bilancio di previsione.
Art. 4 – Oggetto dell’attività di ricerca
Le attività di ricerca oggetto dell’assegno sono le seguenti:
“Autonomie locali e livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS): l’istituzione della Nuova Pescara e la contestuale riorganizzazione delle prestazioni in favore delle persone con disabilità”.
S.S.D.: IUS/09
Settore concorsuale: 12/C1 – DIRITTO COSTITUZIONALE Tutor: XXXX. XXXXXXXXX XXXXXXXX
Durata: 12 MESI –RINNOVABILE
Il responsabile per conto dell’Università è il Xxxx. XXXXXXXXX XXXXXXXX. Art. 5 – Profilo degli assegnisti
In particolare, il candidato/la candidata selezionato/a per l’assegno deve essere in possesso di:
1) Requisito di ammissione: Laurea Magistrale oppure Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza
2) Requisito Preferenziale: titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi delle disposizioni vigenti;
3) curriculum scientifico-professionale adeguato allo svolgimento dell’attività di ricerca di cui all’articolo 4;
4) conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di Xxxxxx per la disciplina degli assegni di ricerca sarà dato adeguato rilievo al profilo dell’internazionalizzazione dei curricula dei candidati.
Art. 6 – Obblighi dell’assegnista
L’assegnista deve svolgere personalmente la citata attività di ricerca, sotto la direzione del responsabile di cui all’articolo 4, dedicandosi con ampiezza di tempo alla stessa e garantendo una presenza continuativa settimanale nelle sedi universitarie e regionali a tale scopo preposte.
Al termine della durata dell’assegno, al fine di mostrare i risultati conseguiti, l’assegnista deve presentare ai propri responsabili una relazione scritta corredata dei necessari riferimenti bibliografici e dei dati raccolti.
Parimenti, a cadenza mensile, l’assegnista deve rendicontare ai propri responsabili gli stati di avanzamento della propria ricerca nonché attestare la presenza continuativa settimanale nelle sedi universitarie e/o regionali.
In ottemperanza alle disposizioni e ai regolamenti dell’Ateneo, l’assegnista s’impegna a rispettare gli eventuali obblighi di riservatezza relativi alle attività degli Uffici regionali con cui entrerà in contatto nonché a trattare con l’appropriato grado di riservatezza e a non rivelare ad alcuno qualunque notizia, comunicazione, informazione o soggetto classificato come “riservato”.
In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l’Università, in accordo con il Consiglio regionale, revoca per inadempienza, con effetto immediato, l’assegno di ricerca.
Art. 7 – Ulteriori compiti dell’assegnista
Oltre all’attività di ricerca di cui all’articolo 4, comunque suscettibile di modifiche previamente concordate con i Referenti dell’Università e del Consiglio regionale, l’assegnista deve rendersi disponibile ad apportare personali contributi nell’eventuale organizzazione e conduzione di seminari, convegni scientifici, giornate di studio, workshop nonché di altre iniziative compatibili con lo svolgimento della ricerca.
In caso di mancata osservanza del menzionato obbligo, l’Università, in accordo con il Consiglio regionale e previa diffida nei confronti dell’assegnista, revoca per inadempienza l’assegno di ricerca.
Art. 8 – Selezione
La selezione, per titoli e colloquio, deve consentire l’individuazione di n. 1 assegnista dotato di adeguata preparazione metodologica e culturale, con una specifica predisposizione alla ricerca nell’ambito specificato nell’articolo 4.
Art. 9 – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice per il conferimento dell’assegno di ricerca è costituita conformemente alla normativa nazionale ed ai regolamenti di Ateneo, garantendo la presenza di un componente nominato dal Consiglio regionale.
Art. 10 – Presentazione delle domande
La modalità di presentazione delle domande da parte degli/delle interessati/e sono disciplinate dal Bando di selezione.
Art. 11 – Proprietà intellettuale
Il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati oggetto dell’attività di ricerca e l’eventuale divulgazione degli stessi in sede di relazione a congressi e a seminari e per pubblicazioni scientifiche è riservato all’Università “G. d’Annunzio”, che può assentire al loro utilizzo anche mediante l’assegnista stesso.
Nelle pubblicazioni e/o nei casi di disseminazione dei risultati deve essere evidenziato che l’attività di ricerca è stata finanziata dal Consiglio regionale.
Art. 12 – Revoca, sospensione, rinuncia da parte degli assegnisti
Qualora l’assegnista rinunciasse prima dell’inizio dell’attività, sarà possibile procedere allo scorrimento della graduatoria formulata dalla Commissione.
In caso di rinuncia da parte del vincitore dell’assegno, o dei concorrenti successivamente presenti in graduatoria, comunque prima dell’inizio delle attività di ricerca, le somme non utilizzate sono da restituirsi al Consiglio regionale.
Art. 13 – Assicurazioni
Xxxx assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di legge.
L’Università provvede, in favore dei titolari di assegno, alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell’espletamento dell’attività di ricerca.
Art. 14 – Modalità di erogazione del finanziamento
L’importo annuale del finanziamento, pari a € 24.000, è erogato al Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università dal Consiglio regionale entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione. L’erogazione di ulteriori contributi da parte del Consiglio regionale è condizionato al rinnovo della convenzione. e, a seguire, nel caso in cui il Consiglio di dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali esprima parere favorevole e dietro comunicazione alla Regione Abruzzo, per pari importo annuale all’atto del rinnovo fino al concorso del quarto anno.
Art. 15 – Modalità di erogazione dell’assegno di ricerca
Gli assegni di ricerca sono erogati ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità stabilite nel contratto che sarà stipulato con l’assegnista in rate fisse mensili.
Art. 16 – Trattamento dei dati
I dati trasmessi con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, saranno trattati per finalità istituzionali connesse alla gestione dell’assegno.
Art. 17 – Foro competente
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o applicazione del presente contratto.
In caso di ricorso all’autorità giudiziaria, il foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Pescara.
Il Rettore dell’Università degli Studi dell’Adriatico
“X. x’XxxxxxXxxxx”mato digitalmente da:
Prof. Xxxxxx XXxXxXxXxxXX XXXXXX
Firmato il 12/03/2021 08:22
Seriale Certificato: 156939
Valido dal 17/02/2021 al 17/02/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Il Presidente del Consiglio Regionale Abruzzo
Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 01/04/2021 16:47 Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022 TI Trust Technologies CA