Contract
IL CONTRATTO DI LAVORO
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Consulente del Lavoro
SUBORDINATO
•ASPETTI PUBBLICISTICI:
Dal contratto di lavoro subordinato discendono dei rapporti regolati dal diritto pubblico con i seguenti enti:
-Centro per l’impiego
-INPS e INAIL
-Amministrazione finanziaria
•ASPETTI PRIVATISTICI
Costituisce contratto di lavoro l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore subordinato mediante il quale il lavoratore offre la sua prestazione lavorativa (intellettuale o manuale) in cambio della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro.
Il contratto di lavoro subordinato
Aspetti privatistici
• Il contratto di lavoro è un mero contratto ex art. 1321 c.c. ed è
necessario sussistano validità ed efficacia.
t utti gli elementi essenziali per la sua
• Gli elementi essenziali sono:
- accordo fra le parti
- causa del contratto
- oggetto del contratto
- forma, nei casi previsti dalla legge a pena di nullità
AUTONOMIA CONTRATTUALE NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
• L’autonomia contrattuale delle parti (art. 1322 c.c.) stabilisce in scarsa misura il contenuto del contratto, poiché i diversi aspetti sono fissati:
- da norma di legge (es: il contenuto del contratto di lavoro è stabilito dal Dlgs. n. 152/1997)
- dai CCNL, in merito al rapporto tra contrattazione collettiva e contratto individuale si prospettano due ipotesi:
• la clausola del contratto individuale è difforme da quella del CCNL; in questo caso la clausola è colpita da nullità ex art. 1419 c.c. e viene sostituita da quella collettiva
• la clausola individuale è difforme, ma migliorativa; in questo caso prevale.
LE PARTI DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
1) DATORE DI LAVORO
• Persona fisica (dotata di capacità giuridica e di capacità d’agire)
• Persona giuridica
2) LAVORATORE
• Il lavoratore deve essere maggiorenne o se minore aver adempiuto all’obbligo scolastico
DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO
• Il contratto di lavoro subordinato può essere:
- A tempo indeterminato: la legge lo considera la «forma comune» di rapporto di lavoro ( D.lgs. n. 81/2015 art. 1)
(La legge considera a tempo indeterminato anche il contratto di apprendistato)
- A tempo determinato: il rapporto di lavoro finisce di produrre i suoi effetti allo spirare di un dato termine che deve essere espressamente indicato all’atto dell’assunzione, a pena di nullità
Il contratto di lavoro subordinato
Aspetti pubblicistici
Il contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti private produce effetti anche nei confronti dei seguenti Enti pubblici:
1) CENTRO PER L’IMPIEGO:
la comunicazione di assunzione deve avvenire almeno un giorno prima dell’assunzione stessa; risoluzione ed eventuali variazioni relativi al rapporto devono invece essere comunicate entro 5 giorni dall’evento.
2) INPS/INAIL
l’insorgenza del rapporto di lavoro determina una automaticità delle prestazioni previdenziali e assicurative a prescindere dagli adempimenti cui il datore di lavoro è per legge tenuto.
3) AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA:
a seguito di conclusione di contratto di lavoro il datore di lavoro assume la qualifica di sostituto d’imposta (art. 64 DPR 600/73), ovvero colui che «in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per tutte le situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto».
La stessa norma prevede l’obbligo di rivalsa sul sostituito, salva diversa disposizione.
Tipologie contratti di lavoro
Contratto Tipico
Contratto a tempo indeterminato
C ontratti Atipici
Contratto a tempo determinato
Contratto a tempo parziale (Part – Time)
Lavoro Intermittente
Lavoro somministrato
Lavoro accessorio
Apprendistato
Contratto a tempo indeterminato Art. 1 del D. Lgs. N. 81 del 2015
Il contratto di l avoro subordinato a tempo indeterminato è quel contratto
con cui un soggetto (il lavoratore) si impegna, senza vincolo di durata –
dietro versamento di una
r etribuzione – a prestare la propria attività
lavorativa sottoponendosi al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del proprio datore di lavoro.
È la figura tipica del contratto di lavoro subordinato.
Art. 19 – 29 del D.Lgs. N. 81 del 2015
Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato, nel quale esiste un tempo ben preciso di durata del contratto con una data che indica la fine del rapporto.
L’apposizione del termine, a pena di nullità, deve risultare dall’atto scritto, direttamente (data, evento) o indirettamente dal contesto complessivo dell’atto medesimo.
Caratteristiche principali
• Rapporto tra stesso lavoratore e datore di lavoro, massimo questa categoria contrattuale
3 6 mesi per
• Proroghe del contratto a termine per un massimo di 5 volte nell’arco dei 36 mesi, a prescindere dal numero di rinnovi stipulati
• Periodo di sospensione tra un rinnovo: per contratto inferiore a 6 mesi la sospensione è disciplinata in 10 giorni; per contratti con decorrenza da più di 6 mesi la sospensione è disciplinata in un periodo di 20 giorni (c.d. stop and go)
• Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Art. 4 -12 del D.Lgs N. 81 del 2015
Nell’ambito del lavoro dipendente, il contratto a tempo parziale si caratterizza per la previsione di un orario lavorativo inferiore a 40 ore settimanali o del minor orario fissato dai contratti collettivi di riferimento. Deve essere stipulato per iscritto e contenere durata complessiva e collocazione temporale dell’orario stabilito facendo riferimento a giorno, settimana, mese e anno.
Caratteristiche principali
• Lavoro supplementare: Orario di lavoro richiesto dal datore di lavoro e prestato oltre le ore specificate nel contratto a tempo parziale nella misura massima del 25% se non disciplinato diversamente dal CCNL.
• Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, c lausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata
• Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.
Art. 13 -18 del D. Lgs. N. 81 del 2015
È un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza. Sono spesso assunti con questa tipologia contrattuale i lavoratori dello spettacolo, gli addetti al centralino, i guardiani.
È richiesta la forma scritta del contratto (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validità) indicando i contenuti previsti per legge, tra cui la durata a tempo determinato o indeterminato.
Art. 13 -18 del D. Lgs. N. 81 del 2015
• Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:
per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;
nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni. Le prestazioni a chiamata devono comunque concludersi entro il compimento del venticinquesimo anno di età.
Art. 13 -18 del D. Lgs. N. 81 del 2015 Caratteristiche principali
• Il contratto di lavoro intermittente, è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
• A livello retributivo è poi prevista un’indennità di disponibilità nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata. L’importo dell’indennità è determinato dai contratti collettivi ma non è inferiore all'importo minimo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
• Il datore di lavoro deve effettuare, oltre alla comunicazione obbligatoria pre- assuntiva, una comunicazione amministrativa prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa svolta dal medesimo lavoratore, o prima dell’inizio di più prestazioni di durata non superiore a trenta giorni svolte all’interno di una preventiva pianificazione (Mail, Pec, SMS, APP.)
• Il lavoro somministrato, ex lavoro interinale, è un contratto in base al quale l'impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti (agenzie, lavoratori, impresa), legati da due diverse forme contrattuali:
il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Caratteristiche principali
• Il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sono a carico del somministratore, con il rimborso successivo da parte dell’utilizzatore.
• Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio
• La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore.
• Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
• a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (assunti con il limite di 24 anni di età);
• b) apprendistato professionalizzante (assunti con il limite di 29 anni di età);
• c) apprendistato di alta formazione e ricerca (assunti con il limite di 29 anni di età).
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il
contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, i l piano formativo
individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva.
l contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto a vantaggio delle attività stagionali (es. stabilimenti balneari).
Caratteristiche Principali
• Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine
• Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
• La durata del contratto è fissata in numero di anni 3 o in alternativa dai CCNL
• Redazione del libretto formativo del cittadino dove indicare le competenze conseguite.
Con lavoro accessorio si è inteso regolamentare quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso dei voucher.
Per contratto di lavoro accessorio si intende l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000 netti (€9.333 lordi) nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
Con il Decreto Legislativo n. 185/2016 è prevista una nuova comunicazione obbligatoria da inviare almeno 60 minuti prima dell'utilizzo dei buoni lavoro e una specifica sanzione amministrativa che va da 400 euro a 2400 euro per ogni rapporto di lavoro non comunicato.
Con la circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative sull’utilizzo del lavoro accessorio, precisandone anche le modalità operative e individuando gli indirizzi di posta elettronica delle proprie sedi territoriali per l’invio delle comunicazioni relative all’inizio della prestazione lavorativa.
Incentivi e bonus per le assunzioni 2017
• Donne e Over 50
• Giovani
1. Bonus Sud
2. Bonus Occupazionale Giovani
• Percettori di ammortizzatori sociali (NASPI,CIG, e Mobilità)
• Apprendistato
• Disabili.