SCHEMA DI CONCESSIONE – CONTRATTO
SCHEMA DI CONCESSIONE – CONTRATTO
Concessione della gestione del Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di Commercio Venezia Giulia, sito in xxx Xxxxxxx 00 – Xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx (XX)
Importo contrattuale: canone annuo € ….……. (. ) oneri fiscali esclusi.
TRA
la CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA GIULIA (in seguito denominata “Concedente”), (codice fiscale e partita IVA 01275660320), rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato agli effetti del presente atto in Trieste, presso la sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx 00, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di Segretario Generale della C.C.I.A.A. e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta
E
………………………………… con sede in ……………………….. C.F. nella persona
di ……………………………………………. nato a …………………… il …………………… (in seguito denominato Concessionario)
PREMESSO CHE
− nell’ottica di contemperare le esigenze di contenimento della spesa e di equilibrio di bilancio dell’Ente camerale con la prosecuzione dell’attività del Laboratorio Chimico Merceologico (in seguito denominato LCM), quale importante asset per la fornitura del servizio di consulenza e attività analitica per le imprese locali:
− la Concedente intende assicurare, pertanto, la prosecuzione dell’operatività del Laboratorio in una nuova configurazione, che ne preveda la sua esternazionalizzazione nelle forme giuridiche più consone:
− su tali presupposti la Giunta camerale, con provvedimento n. 66 dd. 15.5.2017, ha espresso l’indirizzo di procedere ad una variazione dell’aspetto gestionale di tale struttura che ne consenta il mantenimento della titolarità e il controllo in capo alla Concedente, esternalizzandone la gestione nella forma giuridica dell’assegnazione in concessione, secondo le modalità ed i principi previsti dal Codice dei Contratti;
− l’iter per l’assegnazione in concessione ha avuto avvio con determinazione n. 117 dd. 4.12.2017 di indizione della relativa procedura selettiva mediante approvazione dei relativi documenti di gara;
− in esito alla procedura di selezione con determinazione n. dd. è
stata approvata l’aggiudicazione in favore del Concessionario, sulla base dell’offerta tecnico – economica da questi presentata, assunta in atti prot. dd.
− il presente atto costituisce il regolamento contrattuale, integrativo di quanto già previsto nel Disciplinare, della concessione in gestione della struttura sopra indicata.
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Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Con il presente contratto la Concedente affida all’operatore economico
……………………………., che accetta senza riserva alcuna, la porzione di immobile di proprietà attuale sede del LCM composta da un’area coperta sita al 1° piano di circa 650 mq, e da un’area scoperta di circa 350 mq., ubicate in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxx x. 00 e delle relative aree di pertinenza.
Nella presente concessione per la gestione del LCM sono ricompresi:
• i beni materiali e le attrezzature indicate in allegato sub A) da intendersi parte integrante del presente contratto;
• l’avviamento commerciale relativo alla struttura suddetta che include anche l’utilizzo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente contratto, della denominazione “Camera di Commercio Venezia Giulia – Laboratorio Chimico Merceologico;
• i contratti in essere con gli utenti che, ove possibile, saranno trasferiti ai sensi dell’articolo 2558 del Codice Civile;
• i diritti, ivi compresi quelli inerenti le autorizzazioni e le certificazioni, relativi al LCM, ove trasmissibili;
• l’utilizzo, in comodato, di un’area coperta di 650 mq. circa ed un’area scoperta di superficie pari a 350 mq. circa come definite nelle planimetrie allegate sub B e C) al presente contratto, site in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxx, x. 00.
Il valore della concessione è calcolato annualmente in € 159.200,00;
L’attività gestionale dovrà essere svolta secondo i termini e le modalità risultanti dal presente contratto e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Le condizioni di cui al presente contratto potranno essere unilateralmente modificate dalla Concedente in qualsiasi momento, in applicazione di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari. Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati i perfezionamenti ritenuti necessari per un migliore svolgimento della gestione stessa. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi mediante semplice scambio di lettere.
Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.
Il Concessionario dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all’attestazione della certificazione energetica degli edifici (APE) rilasciata in data .
ART. 2 – CONSEGNA DELLA STRUTTURA E OBBLIGHI DI CUSTODIA
Il concessionario prende in consegna la struttura sopra indicata e le sue pertinenze previa verbalizzazione dello stato di consistenza della medesima alla presenza di un funzionario della Concedente e di un rappresentante del concessionario. La sottoscrizione di tale verbale e l’effettiva consegna potrà intervenire solo se
successiva al versamento della cauzione nelle modalità previste dall’ art. 15 del disciplinare.
Il Concessionario è costituito custode dell’immobile e delle sue pertinenze ad ogni utile effetto di legge a decorrere dalla data di consegna dello stesso.
Durante la concessione e la gestione del servizio correlato, il Concessionario dovrà aver cura di evitare ogni danno alle persone, alle cose ed agli immobili. Il concessionario sarà ritenuto responsabile per ciò che dovesse occorrere agli utenti, agli operatori o a terzi (compresi visitatori) nel corso dello svolgimento dell’attività e dovrà rendersi garante sotto ogni aspetto mediante sostituzione del materiale danneggiato ovvero riparazione del medesimo.
Ogni addebito in tal senso verrà comunicato per iscritto all’aggiudicatario che avrà 20 giorni di tempo per presentare eventuali giustificazioni o provvedere alla sostituzione o riparazione di quanto deteriorato.
ART. 3 – CONCESSIONE DI SCOPO – ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
I beni vengono concessi, per la stessa durata di cui al successivo art. 4 e fatto salvo il diritto di recesso del Concedente, per l’esercizio delle attività tutte di cui al Bando e Disciplinare di gara nonché alla “Proposta progettuale” costituente elemento dell’offerta presentata dal concessionario in sede di gara ed accettata dalla Concedente, come risulta dall’allegato verbale di gara.
La Concedente si riserva la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo ritenesse opportuno, se l’attività svolta sia mantenuta coerente con la proposta di gestione e risponda al livello qualitativo richiesto.
In caso di grave difformità dalla Proposta progettuale di gestione, da valutarsi ad insindacabile giudizio del Concedente, questo determinerà la decadenza dalla presente concessione ai sensi dell’art. 13 che segue.
Il Concedente si riserva la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo ritenesse opportuno, se l’attività svolta sia mantenuta coerente con la proposta di gestione e risponda al livello qualitativo richiesto.
E’ fatto inoltre divieto di modificare l’attività sopra indicata, dichiarata in sede di gara, esercitando, dopo l’aggiudicazione e/o nel corso del rapporto contrattuale, in una qualsiasi attività diversa da quella qui indicata.
ART. 4 ‐ DURATA – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
Al termine dei primi sei anni, si procederà al rinnovo automatico della concessione, previa verifica da entrambe le parti della sussistenza di tutte le condizioni per il prosieguo delle attività.
Alla scadenza, la concessione decadrà di diritto, fatta salva la facoltà della Concedente di prorogare la stessa nelle more della pubblicazione di altra procedura di evidenza pubblica.
Alla scadenza della concessione la struttura dovrà essere restituita alla Concedente nelle medesime condizioni nelle quali è stata consegnata salvo il normale deperimento derivante dall’uso, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni.
La Concedente può decidere di accettare la restituzione dei locali così come adattati a seguito dell’esecuzione di lavori eventualmente autorizzati, senza che nessun compenso possa essere riconosciuto al Concessionario.
Al termine del servizio, il Concessionario sarà tenuto in ogni caso a restituire l’immobile e gli impianti fissi, i mobili e le attrezzature anche se successivamente acquistati in perfetta efficienza, salvo il naturale deperimento e ciò senza che nessun compenso possa essere riconosciuto al Concessionario.
Cessando il rapporto con la Concedente, per scadenza o altre cause, il Concessionario sarà tenuto ad assicurare e garantire le prestazioni oggetto della presente concessione per tutto il tempo necessario all’individuazione del nuovo soggetto e conseguente stipula della nuova concessione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi a far data dalla data di scadenza o recesso della concessione stessa. In tale periodo, saranno considerate valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nella presente concessione.
Alla scadenza della concessione, il Concessionario non avrà diritto, sia in caso di scadenza naturale che di recesso, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata, per la mancata prosecuzione o la mancata proroga della concessione o per la perdita dell’avviamento.
E’ in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l’applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione.
Il Concessionario potrà recedere dalla concessione, dandone comunicazione con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso con Raccomandata AR o PEC. In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il Concessionario non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Concedente anche relativamente ad opere/spese già realizzate/sostenute.
ART. 5 ‐ CANONE DI CONCESSIONE
Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente, a titolo di canone omnicomprensivo a fronte dell’utilizzo degli asset oggetto della concessione, l’importo annuo di euro ( /00) + IVA.
Il canone concessorio annuo, pattuito in Euro + IVA, sarà fatturato dal
Concedente in rate trimestrali anticipate di Euro
primi cinque giorni del trimestre di competenza.
, da versare entro i
Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del Concedente sul conto corrente dalla stessa indicato (attualmente Banca Friuladria Credit Agricole Xxx XXXX XX00X0000000000000000000000). Xx pagamento non può essere sospeso né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od
eccezioni di sorta.
Il canone sopra indicato sarà rivalutato, a partire dal secondo anno contrattuale, secondo gli incrementi ISTAT su base annua, senza alcun onere di richiesta scritta da parte del Concedente.
Le parti concordano che il pagamento del canone decorra dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, il presente contratto decadrà secondo quanto previsto dal successivo art. 13, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge ed il risarcimento anche del maggior danno.
In caso di ritardato pagamento del canone rispetto a quanto convenuto, decorrono gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002.
ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono oneri a carico del Concessionario:
1. la dotazione di personale idoneo e qualificato alle dipendenze esclusive dello stesso;
2. l’acquisizione di tutti i materiali, attrezzature e mezzi e macchine necessarie alla gestione del Laboratorio;
3. gli oneri economici afferenti la copertura delle utenze; a tal fine il Concessionario provvederà, se del caso, a volturare le utenze esistenti ed intestate al Concedente, a proprio nome,
4. provvedere alla denuncia ed al pagamento della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti, a totale carico del Concessionario medesimo;
5. l’onere della pulizia degli ambienti interni ed esterni assegnati nonché delle vetrerie di laboratorio;
6. le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dei locali, impianti, attrezzature e strumenti di laboratorio nonché dell’area esterna concessi in comodato, escluse le aree verdi;
7. la redazione del Documento di valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 81/2008, di cui dovrà essere data tempestiva conoscenza al Concedente di ogni singola variazione.
Il Concessionario dovrà inoltre provvedere a suo carico, all’acquisto, installazione, configurazione e manutenzione di:
1. linee telefoniche e telematiche indipendenti da quelle attuali;
2. un centralino telefonico e di apparecchi telefonici interni ad esso collegati;
3. una rete lan e telefonica con le apparecchiature ritenute più opportune (switch, hub, router, ecc.. )
4. un server, di proprie postazioni di lavoro client ( pc, monitor , stampanti, ecc..) e di un proprio programma software di gestione del laboratorio.
ART. 7 ‐ OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
I seguenti obblighi saranno a totale carico del Concessionario:
1. ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto;
2. applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;
3. ai fini della corretta applicazione di tali normative, il Concessionario ha l’obbligo di predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi, da consegnare al Concedente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione in suo favore, e in ogni caso prima della consegna dei locali;
4. conservare l’efficienza dei locali e delle aree assegnate, degli arredi, delle attrezzature e delle strumentazioni oggetto della concessione. Detti beni devono essere usati con la diligenza del buon padre di famiglia e restituiti al Concedente alla scadenza del contratto nello stato di normale efficienza, salvo il normale deperimento derivante dall’uso;
5. consentire su specifica richiesta scritta e previa autorizzazione scritta da rilasciare di volta in volta dal responsabile del Concessionario l’accesso alla sala riunioni, alla sala Panel, alla saletta preparazione campioni e alla cucina facenti parte del Laboratorio, ai componenti del Comitato di assaggio professionale per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini della Camera di Commercio Venezia Giulia, istituito con nomina ministeriale (Decreto
n. 1241 dd. 27.09.2012). Il Concessionario dovrà garantire al Comitato stesso lo svolgimento delle operazioni di valutazione periodica sia quelle previste dalle normative ministeriali sia quelle richieste da terzi, sulla base delle esigenze e con tempistiche di volta in volta comunicate dal Capo Panel. Resta inteso che a detti componenti è precluso l’accesso alle sale analitiche del Laboratorio e agli uffici e spazi ad esse collegati;
6. predisporre e trasmettere, con cadenza semestrale, una relazione che riassuma l’attività complessivamente svolta;
7. tenere indenne il Concedente da qualsiasi onere fiscale connesso alle attività gestite nell’ambito del presente contratto, nonché da qualsiasi adempimento od obbligo di natura contrattuale e previdenziale afferente al personale e ai collaboratori impiegati nelle medesime attività;
8. custodire, con la diligenza del buon padre di famiglia, la porzione immobiliare assegnata in concessione dalla data di consegna. In particolare, il Concessionario è direttamente responsabile nei confronti del Concedente e terrà indenne e manlevato quest’ultimo, i suoi dipendenti o aventi causa, da ogni danno che possa derivare dal comportamento doloso e colposo, attivo ed omissivo, del Concessionario e dei soggetti da esso autorizzati ad utilizzare la struttura;
9. impegnarsi a gestire l’attività sotto la propria esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale, tenendo manlevata la Camera di Commercio da ogni eventuale pretesa di terzi;
10. corrispondere direttamente alle Aziende fornitrici, gli importi per i consumi di
gas, energia elettrica, acqua, per la manutenzione ed il noleggio dei contatori e la tassa per l’asporto dei rifiuti. Il Concedente non assume alcuna responsabilità in ordine a detti servizi o forniture;
11. comunicare tempestivamente al Concedente qualsiasi variazione dell’assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica della società o dell’impresa.
12. stipulare polizza assicurativa contro i danni da incendio e responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alle attrezzature, arredi e in conseguenza all’attività svolta, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 15;
13. rimborsare il premio annuale per l’assicurazione contro i danni da incendio, scoppio e atti vandalici, nonché responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alla porzione immobiliare concessa in uso, come previsto al successivo art. 15;
14. presentare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, del valore pari a sei mensilità di canone, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 16.
ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA
E’ posto a carico del Concessionario l’onere per la manutenzione ordinaria della porzione di immobile concesso in comodato e della porzione di superficie dell’area esterna, escluse le aree verdi.
E’ parimenti a carico del Concessionario l’onere per l’effettuazione di tutti gli interventi manutentivi agli impianti tecnologici, strumentazione e macchinari in dotazione del Laboratorio.
In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle necessarie opere di manutenzione ordinaria, vi provvede il Concedente con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
ART. 9 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Restano a carico della Concedente tutti gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria. Gli interventi di tale natura saranno effettuati in data e con modalità da concordarsi con il Concessionario.
Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da mantenere l'edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria la messa a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a intervenute leggi o regolamenti.
In deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 c.c., tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza nocumento, eventualmente apportati dal Concessionario, anche con l’autorizzazione scritta del Concedente, rimangono a beneficio di quest’ultimo, senza costituire per il concessionario diritto a compensi o a rimborsi.
Resta ferma la facoltà per il Concedente di pretendere, senza obbligo di corrispondere indennizzi, che il Concessionario rimuova eventuali addizioni o miglioramenti non autorizzati dal Concedente, riportando l’immobile, prima della sua restituzione, allo stato pristino. Qualora il Concessionario non vi provveda a sua cura e spese, tempestivamente e completamente, le relative opere vengono eseguite dal Concedente, con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario stesso e con facoltà di incamerare la cauzione per l’importo corrispondente al costo dei lavori.
Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli accorgimenti e le riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo dei locali o delle sue componenti.
ART. 10– CORRISPETTIVI
Tutti i corrispettivi connessi ai servizi forniti in vigenza del presente rapporto concessorio saranno direttamente riscossi ed incamerati dal Concessionario, conformemente agli obblighi di legge; ogni eventuale responsabilità derivante dall’inosservanza delle leggi tributarie e fiscali sarà esclusivamente a carico del Concessionario e non potrà in nessun caso essere chiamato in causa il Concedente.
ART. 11 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, il Concessionario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, conti correnti bancari o postali “dedicati”, anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Concedente in sede di stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dal Concedente. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della L 136/2010, la nullità assoluta del contratto.
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto pena la sua risoluzione. Il subappalto è ammesso previa autorizzazione del Concedente e comunque nei limiti normativamente previsti.
ART. 13 – DECADENZA
Il concessionario decadrà dalla concessione nel caso di grave inadempimento agli obblighi previsti dal presente contratto; a titolo esemplificativo, sarà considerata causa di decadenza:
a. l’interruzione del servizio senza giustificato motivo;
b. il ritardato pagamento del canone di concessione per un tempo superiore a mesi 2 (due);
c. sopraggiunta incapacità del Concessionario di contrattare con la pubblica
amministrazione;
d. verificarsi di una della cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
e. qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione di cui al presente atto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
f. gravi violazioni contrattuali tali da pregiudicare la regolarità del servizio;
g. assoggettamento a procedure di sequestro conservativo;
h. cessione e sub concessione del servizio oggetto del presente contratto senza autorizzazione del Concedente;
i. modificazione dell’immobile oggetto di concessione senza preventiva autorizzazione dell’ente concedente, mutamento anche parziale della sua destinazione, incuria nella custodia, conservazione e manutenzione della porzione di immobile e di area esterna concesse;
j. mancata rispondenza dei servizi alle caratteristiche dichiarate nell’offerta dal concessionario;
k. l’utilizzo della denominazione “Camera di Commercio Venezia Giulia” in modo inappropriato o comunque lesivo dell’immagine dell’Ente;
l. la ripetuta inosservanza degli impegni assunti dal Concessionario, a seguito di almeno 3 (tre) formali contestazioni di addebiti da inviare a mezzo PEC, concedendo il termine di venti giorni per le controdeduzioni;
m. mancata stipula polizza assicurativa di spettanza del Concessionario e mancato pagamento dei relativi premi annuali nonché mancato rimborso del premio annuale per l’assicurazione contro i danni da incendio, scoppio e atti vandalici, nonché responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alla porzione immobiliare concessa in uso;
n. mancata presentazione fideiussione con le modalità e nella misura indicata dal successivo art. 16.
La decadenza avrà effetto dal momento in cui il Concedente comunichi al Concessionario, a mezzo PEC, la propria decisione. In caso di decadenza della convenzione in base al presente articolo, il Concedente incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere la corresponsione degli eventuali maggiori danni.
ART. 14 – REVOCA
Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato e senza alcun risarcimento od indennizzo:
a) qualora gli immobili concessi necessitino all’Amministrazione per ragioni di pubblico interesse;
b) per qualsiasi ragione di pubblico interesse.
La revoca produce i suoi effetti dopo tre mesi dalla comunicazione da parte del Concedente. L'efficacia della revoca della concessione non può essere sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di qualsivoglia somma.
Ove la concessione venga revocata, la cauzione sarà restituita agli aventi diritto dopo che la Concedente sarà soddisfatta di tutte le eventuali sue ragioni di credito.
ART. 15 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
Il Concessionario risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti e incaricati ai beni del Concedente, nonché a terze persone o a cose di terzi con i quali venga in contatto in ragione dello svolgimento della presente convenzione. Si precisa che sono considerati terzi anche il Concedente, i suoi dipendenti e collaboratori.
Il Concessionario è l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio svolto in regime di concessione.
L’assicurazione contro i danni da incendio, scoppio e atti vandalici, nonché responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alla porzione immobiliare concessa, sarà stipulata a cura e spese del Concedente e l’importo di premio, nella misura da definire, sarà annualmente rimborsato dal Concessionario., entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuto pagamento dello stesso. Nella polizza di cui trattasi sarà prevista l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916
C.C. nei confronti del Concedente.
L’assicurazione contro i danni da incendio e responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alle attrezzature, arredi e in conseguenza all’attività svolta, dovrà essere stipulata a cura e spese del Concessionario, con clausola di rinuncia alla rivalsa verso la Concedente. A tal fine, il Concessionario si obbliga a stipulare, con primaria Compagnia di assicurazioni, una copertura per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera avente un massimale unico non inferiore ad Euro 5.000.000,00 unico e durata contrattuale non inferiore alla durata della concessione, a pena di decadenza dalla concessione stessa. In tale contratto di assicurazione, la Concedente dovrà essere espressamente previsto quale assicurato congiunto, a spese del Concessionario.
Il Concessionario si obbliga a far pervenire copia delle suddette polizze assicurative, delle appendici di modifica o rinnovo, nonché dei pagamenti dei premi annuali, entro e non oltre 15 giorni dalla effettiva consegna dei locali, ovvero entro 15 giorni dal pagamento dei premi annuali, pena decadenza dalla concessione per grave inadempimento.
Resta inteso che costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione all’eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti.
ART. 16 – DEPOSITO CAUZIONALE
1. Il Concessionario dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, del valore pari a sei mensilità di canone offerto in sede di gara, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione. Detta polizza potrà avere durata annuale, rinnovabile per tutto il periodo della concessione, o durata complessiva pari agli anni di vigenza della concessione e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezioni;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 C.C.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 C.C., 2^ comma.
2. La cauzione sarà svincolata al termine del periodo di durata della concessione, previa verifica dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario.
3. Il Concessionario si obbliga a far pervenire copia della suddetta fideiussione entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
4. La sottoscrizione del presente contratto potrà avvenire solo previa stipula, da parte ed a carico esclusivo del concessionario, di detta polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.
ART. 17 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
Il Concessionario prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla L. 136/2010 relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, il Concessionario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il Concessionario si impegna a comunicare immediatamente al Concedente, pena la risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
ART. 18 – FORO COMPETENTE
Competente a decidere di ogni controversia insorgente tra il Concedente e il Concessionario in ordine alla conclusione, all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione sarà in via esclusiva il Tribunale Civile di Trieste.
ART. 19 – SPESE E IMPOSTE
Sono a totale carico del Concessionario tutte le spese e imposte inerenti alla redazione e registrazione dell’atto di concessione, nonché degli atti successivi e conseguenti. Sono inoltre a carico del Concessionario le spese obbligatorie sostenute dal Concedente per la pubblicazione degli avvisi e del bando di gara inerenti la presente procedura di concessione, da rimborsare entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Art. 20 ELEZIONE DOMICILIO
Per gli effetti del presente contratto di concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso .
Art. 21 MODIFICAZIONI ALLA CONCESSIONE
Ogni modifica alla presente concessione, all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti, dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta.
ART. 22 ‐ TRATTAMENTO DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI
Ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente atto saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini previsti dal presente rapporto concessorio e saranno conservati presso le sedi competenti del Concedente.
ART. 23 ‐ UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE
Il Concedente mantiene la titolarità della denominazione “Laboratorio chimico merceologico della Camera di Commercio Venezia Giulia”; il Concessionario dovrà utilizzare tale denominazione per l’espletamento dell’attività svolta garantendo che la spendita e l’utilizzo siano corrispondenti alle finalità della gestione e alle attività poste in essere lasciando, altresì, indenne il Concedente da qualsiasi uso improprio e lesivo che ne dovesse fare.
Il presente contratto viene redatto in duplice esemplare e corredata da ( ) allegati.
ART. 24 – RINVIO E CLAUSOLA DI CHIUSURA
Per quanto espressamente non previsto e contemplato nel presente atto, le parti fanno rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché al Codice Civile.
Nel presente contratto vengono richiamate, e si intendono qui come riportate e
trascritte, tutte le condizioni previste negli atti di gara per l’aggiudicazione della concessione di cui all’art. 1.
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta, i concorrenti riconoscono esplicitamente di aver preso cognizione e di accettare espressamente, gli articoli, le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente schema di concessione‐contratto.
ART. 25 ‐ ALLEGATI
Si intendono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
1. [verbale di gara], approvato con provvedimento n. del ;
2. [Offerta del contraente], con tutti gli allegati;
3. [Disciplinare di Gara];
4. planimetrie che individuano il bene concesso;
5. elenco materiali ed attrezzature.
Il presente contratto viene redatto in duplice esemplare. Trieste,
Firma del Concedente Firma del Concessionario