PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO PER ACQUISTO VEICOLI AZIENDALI
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO PER ACQUISTO VEICOLI AZIENDALI
SCHEMA DI CONTRATTO
Il giorno ………, la società ConSer V.C.O. S.p.A., con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031 nella persona del Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, giusta poteri allo stesso conferiti sulla base della procura speciale di cui all’atto Notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013; Premesso che
ConSer V.C.O. S.p.A. è una società per azioni a capitale interamente pubblico, ed è affidataria, da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, con sede in Verbania, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.
Con provvedimento n. del __/ / è stato approvato l’avvio delle procedure per l’affidamento del servizio finanziario per la concessione di mutuo per fornitura di veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti, nominando responsabile del procedimento l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxx e direttore dell’esecuzione la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, ai sensi degli artt. 31, comma 1, e 101 del D.lgs. 50/2016.
ConSer V.C.O. S.p.A. ha attivato una procedura concorrenziale senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs. 50/2016, mediante invio a istituti finanziari di una lettera di invito, per la stipula di un mutuo.
Visto che con provvedimento n. del / / , l’Amministratore Unico ha aggiudicato definitivamente il servizio;
Tutto ciò premesso,
AFFIDA
Alla società , con xxxx xxxxxx xx ( ), xxx x. , xxxxxxxx all’Albo delle Banche al n. ], rappresentata dal dott. , nato a
, il / / , il quale interviene al presente atto e stipula, in nome, conto ed interesse della Banca, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede legale della Banca, come sopra emarginata, in virtù della delega di poteri rilasciata da con atto a rogito
del Notaio, in , dott. , repertorio
n. , raccolta n. , del /__/ , registrato in il /__/ , il servizio finanziario di
CONCESSIONE DI UN MUTUO PER ACQUISTO VEICOLI AZIENDALI
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.
Art. 2 - Oggetto e condizioni di effettuazione del contratto
La Banca concede a titolo di mutuo a ConSer V.C.O. che, tramite il suo costituito rappresentante lo accetta, l’importo di Euro destinato agli acquisti di cui in premessa al presente contratto.
ConSer V.C.O. si impegna a destinare in via esclusiva la somma prestata al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti di cui in premessa al presente contratto.
Art. 3 - Modalità, condizioni e termini per l’erogazione ed eventuali condizioni sospensive
Le Parti convengono che l’erogazione del presente finanziamento sia effettuata in un’unica soluzione
mediante versamento della somma con valuta in data sul conto corrente , intestato a
ConSer V.C.O. S.p.A., codice IBAN .
L’obbligo della Banca di effettuare l’erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che non si
siano verificati eventi che comportino la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 15 del presente contratto o l’inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte da ConSer V.C.O. ai sensi del presente contratto.
Art. 4 - Rimborso del mutuo
ConSer V.C.O. si obbliga a rimborsare il mutuo in 30 mesi, mediante il pagamento di n. 30 rate mensili posticipate costanti a capitale crescente, a partire dalla data di erogazione del finanziamento e fino a tutto il
_/ / . L’ammortamento inizierà il / / , con pagamento della prima rata il / / .
Le suddette rate sono comprensive di una quota capitale e di una quota interessi, quest’ultima da calcolarsi al tasso indicato all’art. 5 che segue, come da piano di ammortamento allegato in originale al presente contratto (Allegato “A”).
Art. 5 - Pagamenti
Tutti i pagamenti a carico di ConSer V.C.O. derivanti dal presente contratto dovranno essere effettuati in euro, alle date di pagamento previste, alla Banca sul conto intestato a , codice IBAN .
In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali.
Art. 6 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
La Banca qualora si avvalga, ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto di soggetti terzi, si impegna ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con tali soggetti terzi un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
La Banca si impegna altresì, qualora abbia notizia dell’inadempimento delle controparti terze di cui al comma 3 che precede agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a darne immediata comunicazione a ConSer V.C.O. S.p.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola.
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..
Art. 7 - Interessi
Sull’importo erogato matureranno interessi al tasso variabile pari alla quotazione dell’Euribor 1 mese relativa all’ultimo giorno lavorativo del mese precedente rispetto al periodo di riferimento della rata - con arrotondamento per difetto al centesimo qualora la terza cifra decimale sia inferiore a 5 (cinque), con arrotondamento per eccesso al centesimo superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque) - maggiorato di uno spread pari a % (il “Tasso di Interesse”).
Le Parti stabiliscono espressamente che, durante l’ammortamento del mutuo, anche qualora la quotazione del tasso Euribor a un mese dovesse risultare negativa, il tasso variabile come sopra determinato non potrà mai essere inferiore a zero punti percentuali in ragione d’anno e quindi la Banca non dovrà corrispondere alcun interesse a ConSer V.C.O..
Qualora alla data di rilevazione del parametro stabilito come indicato, non fosse possibile per qualsiasi motivo determinare il dato, si farà riferimento all’ultima quotazione disponibile.
La Banca si impegna a comunicare almeno 15 (quindici) giorni prima di ciascuna data di pagamento di interessi durante il periodo di ammortamento, con apposito avviso di pagamento a ConSer V.C.O., gli importi dovuti della rata (quota capitale e interessi). La determinazione di tali importi sarà vincolante per ConSer V.C.O., salvo il caso di errore, di calcolo o materiale.
Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
Art. 8 - Interessi moratori
Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle date di pagamento stabilite, per fatti imputabili a ConSer V.C.O., matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del 2% (due percento).
I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione.
Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle date di pagamento stabilite, sia dovuto a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti.
Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza bisogno di intimazione.
Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
Art. 9 - Trattamento fiscale
Il presente contratto è soggetto al trattamento fiscale sostitutivo di cui dal D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, artt. 15 e seguenti, il cui onere sarà sostenuto da XxxXxx V.C.O. S.p.A.
Art. 10 - Estinzione Anticipata
ConSer V.C.O. potrà estinguere il mutuo, totalmente o parzialmente, in anticipo rispetto al termine convenuto, mediante pagamento in corrispondenza di una delle scadenze previste dal contratto, purché ne faccia richiesta scritta mediante mail PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni sulla data di efficacia dell’estinzione;
Ai fini dell’estinzione anticipata sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo pari a centesimi per ogni 100 Euro dell’importo capitale del mutuo rimborsato anticipatamente.
Art. 11 - Variazioni al contratto
Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Art. 12 - Esecuzione del contratto
Ai sensi degli artt. 101 e segg. D.lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo è svolta dal R.U.P. con l’ausilio del direttore dell’esecuzione del contratto, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.
Art. 13 - Cessione del contratto
E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, la fornitura affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione delle forniture.
Art. 14 - Subappalto
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105, D.lgs. n. 50/2016.
La ditta aggiudicataria potrà affidare in subappalto le forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta abbia indicato le forniture o parte di forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo e dimostrino l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.
Art. 15 - Risoluzione del contratto
Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
1. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
2. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
3. cessione del contratto a terzi;
4. quando l’ammontare complessivo delle penalità applicate alla ditta superi il limite del 10 % dell’importo contrattuale;
5. quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
6. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
7. mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della Banca, questa sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali ConSer V.C.O. dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo di ammortamento del mutuo.
Contro la decisione di risoluzione adottata da XxxXxx V.C.O. S.p.A. è data facoltà alla Banca di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la società appaltante.
Le Parti convengono altresì che la Banca potrà procedere alla risoluzione del presente contratto a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
1. mancato o ritardato pagamento da parte di XxxXxx V.C.O. di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
2. verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni in ConSer V.C.O. tali da pregiudicare in maniera rilevante la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa di ConSer V.C.O., ovvero compromettere in misura rilevante la capacità di ConSer V.C.O. di adempiere alle proprie obbligazioni assunte con il presente contratto.
In conseguenza della risoluzione del contratto ConSer V.C.O. dovrà, entro 30 gg. dalla relativa richiesta scritta della Banca, rimborsare alla Banca:
• l’importo erogato al netto del capitale ammortizzato;
• gli interessi maturati fino alla data di risoluzione;
• gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento.
Art. 16 - Spese e imposte
Le spese di stipulazione del presente contratto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per la copia in forma esecutiva e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della Banca.
Art. 17 - Privacy ed accesso agli atti
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera d’invito. L’informativa integrale è disponibile al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx.
Art. 18 - Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania.
APPROVAZIONI E FIRME
Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiarano di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 Modalità, condizioni e termini per l’erogazione ed eventuali condizioni sospensive Art. 10 Estinzione Anticipata
Art. 13 Cessione del contratto Art. 15 Risoluzione del contratto Art. 18 Foro competente
Letto, confermato e sottoscritto
La Banca | ConSer V.C.O. S.p.A. |