ANNI SCOLASTICI 2018/2019_2019/2020_2020/2021_2021/2022_2022/2023 NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI ACCESSORI
ANNI SCOLASTICI 2018/2019_2019/2020_2020/2021_2021/2022_2022/2023 NEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
art. 1 - oggetto
ALLEGATO I
art. 2 - descrizione del servizio: destinatari, tipologia, consistenza, modalità. art. 3 - durata del contratto
art. 4 - corrispettivo dell’appalto e importo complessivo presunto art. 5 - revisione prezzi
art. 6 - modalità di pagamento dei corrispettivi in acconto art. 7 - pagamenti a saldo
art. 8 - obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
art. 9 - scuolabus da destinare al servizio ed obblighi specifici del gestore art. 10 - obblighi dell’affidatario
art. 11 - varianti e quinto d’obbligo
art. 12 - gestione del piano del trasporto e variazioni in corso d’anno art. 13 - rispetto decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
art. 14 - standard minimi di qualità del servizio
art. 15 - controlli e valutazioni sugli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli relativi alla qualità dei servizi
art. 16 - relazione sull'andamento del servizio
art. 17 - interruzione del servizio – clausola di continuità del servizio: art. 18 - requisiti e caratteristiche del personale:
art. 19 - clausola sociale, trattamento economico, assicurativo e previdenziale dei lavoratori art. 20 - obblighi e comunicazioni dell'affidatario in materia di personale
art. 21 - formazione del personale
art. 22 - controllo della salute degli addetti art. 23 - garanzia definitiva
art. 24 - responsabilità dell’affidatario e assicurazione a tutela dei passeggeri e degli utenti art. 25 - divieto di subappalto e di cessione
art. 26 - penalità
art. 27 - risoluzione del contratto ed esecuzione d'ufficio del servizio art. 28 - recesso del contratto da parte dell'affidatario
art. 29 - recesso da parte dell’ente affidante - disposizioni per la revisione della spesa pubblica art. 30 - modifiche organizzative e vicende soggettive dell’affidatario
art. 31– tutela della privacy art. 32 - transazione
art. 33– esclusione dell’arbitrato
art.34– procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
art. 35 – conoscenza delle condizioni di appalto
art. 36 – consegna in via d’urgenza in pendenza di stipulazione del contratto art. 37 - contratto
art. 38 – osservanza di leggi, regolamenti e dello schema di contratto
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico ed assistenza a bordo con scuolabus da erogarsi in favore degli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, le scuole Primarie e le Scuole Secondarie di 1° grado, presenti sul territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, comprendendo nel servizio altre prestazioni, meglio descritte all’art. 2.
L’affidatario dovrà effettuare, per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario scolastico annuale predisposto dalle competenti autorità scolastiche il servizio di prelevamento degli alunni destinatari del servizio presso i vari punti di raccolta, il trasporto alle rispettive sedi scolastiche e, al ritorno, il percorso inverso, secondo lo schema dettagliato nell’allegato “Piano del Trasporto Scolastico” (ALLEGATO 2).
L’affidatario è tenuto, senza aver diritto a nessun compenso aggiuntivo rispetto a quello contrattuale, ad accettare qualsiasi variazione al suddetto calendario che dovesse rendersi necessaria ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.
L’affidatario dovrà inoltre garantire i seguenti servizi:
- servizio di trasporto, in orario scolastico, degli alunni delle scuole d’infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo grado;
- le uscite didattico/culturali organizzate durante l’anno scolastico dall’Amministrazione Comunale con le istituzioni scolastiche;
- trasporto degli studenti della scuola secondaria di primo grado, per le lezioni di educazione motoria, dal plesso sito in Via Togliatti alla palestra nuova Curzi. Questo servizio e’ rivolto a tutte le classi della scuola Curzi si svolge dal lunedì al sabato, effettuando, ogni giornata, due viaggi di Andata e due di Ritorno con un intervallo di due ore (ore 9/A – ore 11/R e A – ore 13/R), per complessive 24 corse settimanali. Gli orari delle lezioni di educazione motoria saranno stabiliti dall’Istituto Comprensivo compatibilmente con gli orari del servizio di trasporto ordinario.
A partire dal primo giorno dell’anno scolastico 2018/2019, l’affidatario dovrà svolgere anche il servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus, per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
A tal fine, l’affidatario dovrà svolgere il suddetto servizio con le modalità ed i tempi stabiliti al successivo art. 2.
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: DESTINATARI, TIPOLOGIA, CONSISTENZA, MODALITÀ.
Destinatari del servizio di trasporto scolastico sono gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e residenti nel territorio comunale, per un numero minimo presunto, sulla base della media dei trasportati degli ultimi anni, di n. 750 alunni iscritti al servizio, di cui n. 130 infanzia, n. 440 primaria e n.180 secondaria di primo grado.
Il suddetto dato degli iscritti è puramente indicativo e non impegnativo per l’Ente concedente in quanto subordinato a circostanze non prevedibili (iscrizioni di bambini, adozione di moduli didattici differenti, applicazioni di riforme scolastiche, etc,).
Il servizio è rivolto agli utenti che si iscrivono presso la scuola competente per territorio che si identica con il circolo didattico nel cui territorio l'alunno risiede.
Gli alunni residenti fuori del territorio comunale e frequentanti le scuole del comune di San Benedetto del Tronto, saranno ammessi al servizio solo se con residenza a ridosso del territorio comunale ed in caso di disponibilità di posti, fatta salva la precedenza per i residenti nel territorio del comune di San Benedetto del Tronto.
La ditta Aggiudicataria dovrà gestire il servizio di raccolta delle iscrizioni e di tutte le attività connesse ( es. predisposizione moduli, comunicazioni con le famiglie ecc..) con proprio personale attivando un ufficio che dovrà essere aperto per sei giorni a settimana al pubblico per almeno 36 ore, per un periodo sufficiente a garantire all’utenza informative ed assistenza adeguate, e dovrà, inoltre, rilasciare agli utenti un tesserino di riconoscimento, al costo di € 5 (cinque), così come
previsto nel Regolamento Comunale del servizio di Trasporto scolastico e assistenza a bordo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.92 del 31/07/2008.
Il servizio di trasporto scolastico potrà essere usufruito solo dagli alunni per i quali è stata accolta la domanda di iscrizione, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’appaltatore e in regola con il pagamento della prevista tariffa, da versare all’Ente comunale.
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto con almeno n. 11 scuolabus (oltre a due di scorta, uno di almeno 54 posti e uno di piccole dimensioni ,massimo 35/37 posti) .
L’elenco indicativo dei percorsi, delle fermate e degli orari relativi al trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado è riportato nell’ALLEGATO 2 al presente contratto, relativo all’anno scolastico 2017/2018 (Piano del trasporto scolastico), in base al quale la ditta formulerà la propria offerta economica.
I percorsi e gli orari indicati nel suddetto piano annuale di trasporto si riferiscono all’anno scolastico in corso al momento dell’approvazione di questo schema di contratto e pertanto, stante le caratteristiche del servizio richiesto, hanno carattere puramente indicativo, e sono suscettibili di variazioni da parte della Amministrazione comunale sia all’inizio dell’anno scolastico che nel corso dello stesso, temporaneamente o permanentemente, al fine di soddisfare la programmazione dell’Autorità didattica e, ove possibile, le esigenze dei fruitori del servizio di trasporto scolastico o di far fronte a situazioni impreviste (sperimentazioni didattiche, tempo pieno, tempo prolungato con rientri pomeridiani, scioperi o riunioni sindacali del personale docente, etc.).
Il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole del territorio comunale sarà effettuato nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole in rapporto al calendario scolastico regionale, così come eventualmente modificato in sede di concertazione locale, garantendo il rispetto dei relativi orari dell’attività didattica. Per l’a.s. 2018/2019 e successivi l’aggiudicatario dovrà provvedere allo svolgimento del servizio attenendosi al richiamato “Piano del Trasporto Scolastico” (ALLEGATO 2) predisposto dalla stazione appaltante, in ordine ai percorsi, alle fermate da effettuare, ai tempi di percorrenza che potrà essere aggiornato dalla stazione appaltante. Il servizio deve essere espletato facendo sì che l’arrivo a scuola avvenga tra i dieci e i cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni; all’orario fissato per l’uscita, il vettore dovrà già trovarsi presso le scuole, garantendo, con idonei automezzi, la totale richiesta degli utenti. Ogni corsa non dovrà avere, di regola, una durata superiore a 45 minuti.
Sarà compito della Ditta appaltatrice conciliare le richieste effettive di trasporto con le caratteristiche dei mezzi utilizzati che devono essere idonei e compatibili con la viabilità del territorio comunale.
In caso di percorso impraticabile, confortato da opportune verifiche, la Ditta appaltatrice concorderà con il Comune il percorso o la fermata alternativa, sino al ripristino delle condizioni di praticabilità del percorso originario.
Eventuali modifiche che si rendessero necessarie agli orari fissati per ogni fermata, andranno comunicate, in tempo utile, dall’Amministrazione comunale agli utenti interessati, nella forma più idonea alla circostanza. Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza del personale impiegato.
La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, garantire, durante il trasporto che avverrà secondo il calendario scolastico dell’anno di riferimento, il servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L’elenco indicativo delle operatrici e degli orari è riportato, a titolo puramente esemplificativo nell’ALLEGATO 3 “Elenco scuole e Piano dell’assistenza e sorveglianza sugli scuolabus”, relativo all’anno scolastico 2017/2018, in base al quale la ditta formulerà la propria offerta economica.
L’assistente di bordo svolgerà il proprio servizio garantendo la propria presenza sugli scuolabus durante il giro di raccolta e di riconsegna dei bambini; dovrà inoltre provvedere alla vigilanza sia durante il trasporto scolastico che durante la salita/discesa dal mezzo, nonché durante l’eventuale
attraversamento stradale, all’accompagnamento fino al perimetro scolastico ed al prelevamento degli utenti dallo stesso perimetro.
Al momento della raccolta e al ritorno, i genitori o loro delegati dovranno essere personalmente presenti alle operazioni di salita e di discesa dal mezzo. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall’assistente o dall’autista, questi chiede la presentazione di un documento valido di identità e della delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino, con allegato un documento di identità del genitore stesso.
Nel caso di assenza di un genitore o di un suo delegato alla fermata prevista, l’alunno rimarrà sullo scuolabus,e, al termine del percorso sarà accompagnato dalla Polizia Municipale, che provvederanno a rintracciare i genitori.
Il personale di accompagnamento, considerata la particolarità del servizio, dovrà possedere adeguata esperienza nei servizi di vigilanza.
La Ditta Aggiudicataria è tenuta per tutta la durata dell’affidamento ad attivare nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori la piena applicazione del C.C.N.L. di categoria nonché degli accordi integrativi regionali ed in special modo a garantire prioritariamente l’assunzione del personale già stabilmente impiegato nell’espletamento del servizio (salvo i casi in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze), nei modi e nelle condizioni previste dalla legislazione e dai contratti di lavoro vigenti ed, in particolare, il riconoscimento della qualifica posseduta e delle anzianità maturate e maturande; dovrà essere altresì assicurato il pagamento dei contributi senza l’applicazione del salario medio convenzionale.
ULTERIORI ATTIVITA’ DI TRASPORTO:
Uscite didattico-culturali:
Nel corso di ogni anno scolastico la Ditta dovrà garantire, su richiesta del Comune, anche i trasporti organizzati nell’ambito del territorio comunale dall’Amministrazione Comunale con le direzioni didattiche, relativi alle attività educative/didattiche/ricreative delle scuole, e comunque ogni attività organizzata dall'Amministrazione comunale.
Tali uscite si svolgeranno in orari tali da non impedire il normale servizio di trasporto scolastico. Per i servizi di cui sopra la funzione di accompagnamento verrà svolta dal personale docente.
Il Responsabile del Servizio scuola inoltrerà, almeno 5 giorni prima della data stabilita, alla ditta aggiudicataria, formale ordine ai fini dell’erogazione del servizio indicando l’orario di partenza dalla scuola interessata all’uscita didattica e la destinazione e l’orario di rientro, il numero degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori.
Trasporti per lezioni di educazione motoria:
la ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, effettuare il trasporto degli studenti della scuola secondaria di primo grado, per le lezioni di educazione motoria, dal plesso sito in Via Togliatti alla palestra nuova Curzi. Questo servizio, è rivolto a tutte le classi della scuola Curzi, si svolge dal lunedì al sabato, effettuando, ogni giornata, due viaggi di Andata e due di Ritorno con un intervallo di due ore (ore 9/A – ore 11/R e A – ore 13/R), per complessive 24 corse settimanali. Gli orari delle lezioni di educazione motoria saranno stabiliti dall’Istituto Comprensivo compatibilmente con gli orari del servizio di trasporto ordinario.
La ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile a valutare l'opportunità di assumere l’incarico dell'effettuazione del servizio trasporto scolastico, per gli alunni delle scuole paritarie, alle condizioni e prescrizioni sopra specificate.
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di appalto avrà la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dal primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2018/2019 e per tutti gli anni successivi, con scadenza al 30.06.2023. Qualora, per motivi legati alla conclusione della procedura di gara, il servizio fosse avviato successivamente alla data dell’1.09.2018 lo stesso sarà comunque concluso alla data del 30.06.2023.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario per un massimo di ulteriori anni 2 (due), previa verifica delle sotto indicate condizioni:
• mantenimento dell’interesse pubblico all’espletamento dei servizi oggetto di appalto;
• mantenimento dell’adeguatezza delle esigenze poste a base dell’affidamento;
• regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte dell’impresa aggiudicataria;
• condizioni contrattuali idonee e convenienti all’Amministrazione comunale;
• adeguata copertura economica
In caso di mancato ulteriore affidamento, nulla sarà dovuto all’impresa affidataria a titolo di rimborsi, indennità, mancati introiti, ecc…
Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, D.lgs. 50/2016, alla scadenza contrattuale l’affidatario sarà obbligato a continuare l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni in corso d’opera.
Alla data di scadenza del contratto e/o dell’eventuale proroga, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Amministrazione comunale.
Art. 4 – PREZZI UNITARI A BASE D’ASTA, CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DEL CONTRATTO
Prezzi unitari a base d’asta:
Il prezzo unitario a base di gara è pari ad € 3,30/km, fino al 30/06/2023 Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo principale dell’appalto relativo al servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, le scuole Primarie e le Scuole Secondarie di 1° grado è pari al prezzo unitario offerto in gara per il numero dei chilometri previsti, stimati in 117.000 Km. Il calcolo del percorso chilometrico relativo al trasporto degli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Xxxxx Xxxxx viene effettuato individuando quale punto di partenza/arrivo quello indicato dai singoli itinerari, senza tenere conto degli spostamenti da/verso il punto di rimessa degli autobus.
Il suddetto corrispettivo, fatta salva la revisione annuale di cui all’art.5, rimarrà tale per l'intera durata dell'appalto, ad eccezione del caso in cui, a seguito di modifiche/ ridimensionamento dell’organizzazione, del numero delle corse o della lunghezza dei percorsi, si verifichino delle variazioni dei chilometri annui previsti in aumento od in diminuzione superiori al 10% . In tal caso, il corrispettivo verrà riproporzionato tenendo conto dei chilometri eccedenti il 10% in aumento od in diminuzione sulla base del valore offerto in sede di gara.
Valore complessivo presunto del contratto
L’importo complessivo presunto del contratto per ciascun anno, fino al 30.06.2023_ è determinato dal corrispettivo chilometrico posto a base di gara, di cui sopra (€ 3,30), moltiplicato per la percorrenza chilometrica stimata in 117.000 km per ciascun anno di durata del servizio, al netto della percorrenza da/verso il punto di rimessa degli scuolabus i cui costi sono a carico dell’appaltatore.
Il corrispettivo si deve intendere comprensivo anche di ogni e qualsiasi spesa per l’impiego di manodopera per complessivi € 220.000,00 annui, utilizzo di necessari automezzi, acquisto di carburante, materiali e attrezzature e quant’altro necessario a rendere le prestazioni funzionali ed a perfetta regola d’arte ed a mantenere gli automezzi funzionanti nel rispetto delle vigenti leggi in materia. Gli importi sopraindicati dovranno essere assoggettati ad I.V.A. secondo l’aliquota vigente.
L’importo presunto del contratto per l’intera durata dello stesso ammonta pertanto ad € 2.702.700,00 al netto dell’IVA (10%). L’importo comprendente anche l'eventuale rinnovo di due anni.
L’importo degli oneri della sicurezza è pari a euro 00,00.
Art. 5 – REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 viene stabilito che il corrispettivo chilometrico è soggetto ad adeguamento, esclusivamente dietro richiesta scritta della Ditta appaltatrice, a partire dal secondo anno sulla base dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI) rilevati a livello nazionale, elaborati dall’ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o, in alternativa sul sito istituzionale dell’ISTAT), con riferimento alla data del 31 agosto di ciascun anno, rispetto a quello del 31 agosto dell’anno precedente, previa istruttoria del competente Ufficio comunale.
Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP. AA. La revisione annuale potrà essere richiesta dall’affidatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ENTRO IL 15 SETTEMBRE. L’applicazione della revisione sarà subordinata all’adozione, da parte dell’Amministrazione Comunale, di apposito provvedimento.
Art. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI IN ACCONTO
Il pagamento dei corrispettivi per il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, le scuole Primarie e le Scuole Secondarie di 1° grado, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere la ditta aggiudicataria, avverrà a periodicità mensile, sulla base di regolari fatture con rata posticipata di pari importo.
Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il “Codice Identificativo di Gara”(C.I.G.), riferito al servizio, nonché il Codice Univoco Ufficio dell'Ente.
Si informa altresì che il Comune rientra nel regime di cui all’art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment).
Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015.
Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa.
Le fatture, regolarmente emesse, con allegato copia stralcio del registro delle percorrenze di cui all’art. 2, verranno liquidate entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle stesso presso l’Ufficio Protocollo, a condizione che la relativa fattura sia pervenuta senza errori.
Le fatture non regolari saranno restituite alla ditta appaltatrice a cura dell’Ufficio competente, e i termini per la liquidazione decorreranno dal giorno di nuova presentazione delle stesse.
Con tale pagamento l’Aggiudicataria s’intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.
S’intende compresa nel corrispettivo dovuto anche la spesa per le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l’espletamento dei servizi.
I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Ditta di richiedere lo scioglimento del contratto.
La stazione appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’aggiudicatario cui siano stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali
Sui certificati di pagamento verranno automaticamente trattenute le seguenti somme:
a) lo 0,50% della rata mensile a garanzia degli adempimenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
b) eventuali penali previste dal presente contratto.
La fatturazione mensile dovrà avvenire con le seguenti modalità:
- redazione di una fattura per il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
-l'importo che sarà pagato corrisponderà alla differenza tra il totale della fattura, ossia imponibile complessivo comprensivo di IVA e la quota relativa alla ritenuta dello 0,50%;
-l’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista.
L’Ente affidante, al fine di garantirsi in modo efficace circa la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti qualora siano state riscontrate gravi inadempienze contrattuali, fino a che la Ditta non si sia posta in regola.
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ente affidante, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Ai sensi dell’art. 31, comma 4 della L. 98/2013, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.
Nel caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento di DURC che segnali un’inadempienza contributiva, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Ente affidante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Ente Affidante paga anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto, ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D. Lgs 50/2016.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 7 - PAGAMENTI A SALDO
Il conto finale del servizio è redatto entro 45 (QUARANTACINQUE) giorni dalla data di ultimazione del servizio, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Responsabile dell’esecuzione del servizio e trasmesso al responsabile del procedimento se persona diversa dal responsabile. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
Art. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dalla citata legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, lo stesso si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta.
L’Ente Affidante verifica in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art.9-SCUOLABUS DA DESTINARE AL SERVIZIO ED OBBLIGHI SPECIFICI DEL GESTORE
L’affidatario dovrà svolgere il servizio del trasporto scolastico con mezzi di sua proprietà o comunque nella propria disponibilità, in numero adeguato alle esigenze del servizio ed in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale e di esercizio dell’attività di trasporto passeggeri. In particolare, dovrà essere dimostrata la disponibilità di almeno n. 11 scuolabus (oltre a due di scorta, uno di almeno 54 posti e uno di piccole dimensioni ,massimo 35/37 posti) , adeguati alla tipologia e quantità degli utenti, nonché idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti tenendo anche conto della dislocazione degli edifici scolastici; i mezzi di cui trattasi devono essere stati immatricolati per la prima volta in data non anteriore al 1° gennaio 2012.
L’affidatario, entro il termine assegnatogli (15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva) dovrà dimostrare l’effettiva piena disponibilità degli stessi, pena la revoca dell’aggiudicazione stessa e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata in sede di gara per mancata stipula del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario.
L’affidatario ha l’obbligo di esporre sul parabrezza del mezzo di trasporto, in modo ben visibile, un cartello con la dicitura “Comune di San Benedetto del Tronto– Servizio di Trasporto Scolastico”, al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell’utenza.
La Ditta, prima di formulare l’offerta, dovrà verificare concretamente che i mezzi messi a disposizione dalla stessa, sia come numero di posti che come dimensioni, possono garantire lo svolgimento ottimale del servizio e che gli stessi possano effettuare, agevolmente, tutti i percorsi assicurando il rispetto dell’orario di ingresso e uscita dalle scuole.
I mezzi di trasporto utilizzati e i mezzi sostitutivi dovranno, inoltre rispettare i Criteri ambientali minimi (CAM) Di cui al D.M. 8 maggio 2012, con riferimento alle specifiche tecniche di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2.del medesimo decreto
Pertanto, gli stessi mezzi dovranno:
1) Essere omologato in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti italiani attualmente in vi gore per l’uso a cui è destinato, e in particolare lo scuolabus dovrà corrispondere alle caratteristiche indicate nel Decreto Ministeriale 18 aprile 1977 e D.M. 1.04.2010 e successive modifiche ed inte grazioni, ed al Regolamento (CE) n. 595/2009.
2) Presentare un’adeguata protezione contro gli incendi in grado di soddisfare tutte le normative ita liane vigenti in merito, con l’impiego, ovunque possibile ed in ordine prioritario, di materiali non infiammabili, autoestinguenti o a bassa velocità di propagazione fiamma, senza sviluppo di prodotti tossici durante la combustione.
3) Essere progettato e costruito per conseguire i più alti livelli di affidabilità dei vari componenti, inclusa la carrozzeria. Avere un gruppo motore-cambio adeguatamente insonorizzato per ridurre al massimo le emissioni sonore sia verso l’interno che verso l’esterno del veicolo, in modo da ottenere le migliori condizioni di comfort per i viaggiatori ed il minimo impatto sull’ambiente esterno, in particolare ai regimi medio/massimi. Inoltre dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti perché non si abbiano effetti di risonanza, apprezzabili senza strumenti, nella struttura del veicolo o
in parte di essa (finestrini, montanti, mancorrenti, ante delle porte, ecc.), in particolare con il motore al regime minimo.
4) Avere un motore che rispetti i limiti di emissione allo scarico specificati nelle norme Europee “Euro VI”.
5) Avere una verniciatura esterna eseguita a perfetta regola d’arte.
6) Avere gradini antiscivolo.
7) Avere uscite di emergenza conformi alle vigenti normative.
Verifica: Tutte le caratteristiche sopra elencate dovranno risultare chiaramente dalla relazione tec nica, che dovrà illustrare i mezzi offerti con indicazione di tutte le caratteristiche tecniche, che l’ag giudicatario dovrà produrre ai fini della stipula del contratto. Le caratteristiche indicate rappresenta no lo standard minimo di ammissibilità alla gara e sono indispensabili per l’esecuzione del contrat to.
Inoltre lo scuolabus dovrà essere dotato di sistemi per il contenimento delle emissioni allo scarico conformi alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
Lo scuolabus deve rispondere a quanto richiesto dal D.M. 8 maggio 2012 e dal D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 24 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/33/CE RELATIVA ALLA PROMO ZIONE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E A BASSO CONSUMO ENERGETICO NEL TRASPORTO SU STRADA (G.U. 24 MARZO 2011, N. 68): Limiti di
emissioni inquinanti: i limiti di emissioni di inquinanti dello scuolabus offerto devono essere infe riori o al massimo pari a quelli definiti dall'allegato I del regolamento n. 595/2009 relativo all'omo logazione Euro VI, secondo quanto previsto dal D.M. 8 maggio 2012.
Indicatore di consumo: lo scuolabus offerto deve essere provvisto di un “indicatore di consumo”, ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di carburante.
Posizione dei tubi di scarico e caratteristiche dell'impianto di scarico: i tubi di scarico del veicolo non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri inoltre l'impianto di scarico deve consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico.
Verifica: L’aggiudicatario dovrà indicare il livello di emissioni di CO2 per ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto, misurato in omologazione. Per i veicoli a doppia alimentazione, il livello di emissioni di CO2 considerato sarà pari a quello correlato all’alimentazione da carburante alternativo (metano o GPL). Le caratteristiche indicate rappresentano lo standard minimo di ammissibilità alla gara e sono indispensabili per l’esecuzione del contratto.
-essere assicurati (R.C. auto) con un massimale unico pari ad almeno 30.000.000,00 (trentamilioni di euro) e comunque non inferiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente, a copertura dei rischi di danni a terzi e trasportati (alunni ed assistenti) ed estensione della copertura assicurativa medesima alla responsabilità civile dei passeggeri nei confronti di terzi.
Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e comunque prima dell’affidamento del servizio di trasporto scolastico, anche se fatto sotto le riserve di legge in attesa della stipula del contratto di appalto, la Ditta appaltatrice dovrà depositare presso l’Amministrazione comunale appaltante tutta la documentazione relativa ai veicoli, facenti parte della propria dotazione, di cui si prevede la eventuale utilizzazione (carta di circolazione, polizza assicurativa RCA in vigore e relative quietanze di pagamento dei premi, licenza in vigore per lo svolgimento di attività di noleggio con conducente o servizio di linea, certificato di revisione periodica effettuata con esito favorevole); detta documentazione dovrà essere aggiornata tempestivamente al verificarsi di qualsiasi variazione riguardo ai veicoli di cui la Ditta appaltatrice dispone.
E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di comunicare alla Amministrazione comunale, entro ventiquattro ore, l’impiego di veicoli sostitutivi ed i motivi della sostituzione.
L'appaltatore dovrà provvedere con oneri a proprio carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, nonché agli adeguamenti agli stessi per sopravvenute normative intervenute nel periodo dell'appalto.
Inoltre, ai fini del rispetto dei C.A.M. di cui al D.M. 8 maggio 2012, nella manutenzione dei veicoli dovranno essere usati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità (corrispondenti ad un grado SAE di 0W30 o 5W30 o equivalenti), oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.
Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante. Ogni semestre l’aggiudicatario dovrà fornire una lista completa dei lubrificanti utilizzati riportando produttore e nome commerciale e tipologia del prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel, ma conformi alle caratteristiche dell’Ecolabel, deve allegare la documentazione tecnica del fabbricante. Per i lubrificanti rigenerati o a bassa viscosità, l’etichetta dei lubrificanti utilizzati o la scheda tecnica che riporti le caratteristiche indicate nel criterio.
Art. 10 – ALTRI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO.
L’affidatario si impegna a :
- svolgere il servizio del trasporto scolastico con un numero adeguato di scuolabus rispondenti alle vigenti norme in materia, adottando le prescrizioni minime di cui al precedente articolo 9;
- eseguire il servizio nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà essere in regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico di cui al Decreto Ministero dei Trasporti 31/01/1997 e alla circolare n. 23 dell’11/03/1997 nonché al D.M. 20/12/1991 n. 448 e alla Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti N. 2 del 02/12/2011. Altresì i conducenti degli automezzi dovranno essere in possesso del tipo di patente prevista per la conduzione dei mezzi in parola e di certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della M.C.T.C. (Certificato di Qualificazione del Conducente - Persone o C.Q.C.).
- Nominare un Responsabile con funzioni di coordinamento dell’organizzazione e della gestione del personale, di collegamento e raccordo con gli uffici comunali titolari del servizio. Il Responsabile dovrà essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio. Tutte le comunicazioni circa l’ordinaria gestione (programma dei lavori, chiarimenti in ordine agli orari, agli utenti ed ai percorsi) interverranno tra detto coordinatore ed il Responsabile dell’Ufficio comunale competente..
- Assicurare l’immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale, nonché del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, con altro personale dotato di idonea qualifica professionale.
- Formare ed addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e ai compiti che devono svolgere.
- Redigere ogni anno prima dell’attivazione del servizio una dichiarazione scritta sotto forma di atto notorio, a firma del legale rappresentante o del titolare della ditta appaltatrice, recante l’elenco del personale utilizzato per il servizio indicando il nominativo, la qualifica, il numero e la tipologia della patente di guida, il numero di telefono cellulare; l’elenco dei mezzi impiegati su ciascuna linea con la fotocopia dei relativi libretti di circolazione; tagliandi RCA e tassa di circolazione (bollo);
- Presentare prima dell’inizio di ogni anno scolastico il piano annuale dettagliato delle manutenzioni dei mezzi e la relativa attuazione a consuntivo (alla fine dell’anno scolastico di riferimento e comunque non oltre il mese di luglio);
- Adoperarsi in ogni modo in caso di impraticabilità delle strade (per nevicate, gelate, o per altra causa) per garantire il servizio, tenendo conto delle oggettive condizioni di transitabilità delle strade
stesse, assicurando l’incolumità degli alunni ed informando tempestivamente l’Ente affidante in caso di possibili disagi.
- Collaborare con gli uffici comunali di riferimento nella verifica periodica degli utenti del servizio, comunicando tempestivamente eventuali variazioni ed aggiornamenti circa nuove presenze sugli scuolabus nonché nella verifica e comunicazione degli utenti morosi.
- Garantire l’espletamento del servizio in ogni modo ed in qualsiasi circostanza salvo i casi di forza maggiore
- Garantire che, all’arrivo alla scuola, il trasportatore non abbandoni per nessuna causa o circostanza i bambini nel cortile o nei pressi della scuola, ma deve accertarsi che gli stessi entrino nella scuola o vi sia presente personale adulto (insegnanti o ausiliari) addetto alla loro accoglienza. Se per qualsiasi motivo l’apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi, il trasportatore e’ tenuto ad attendere l’apertura.
- attenersi nello svolgimento del servizio alle prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) – di cui all’art. 26 del D. Lgs 9/4/2008, n. 81, predisposto dalla Amministrazione comunale unitamente a questo schema di contratto di appalto. Al riguardo si specifica che il DUVRI potrà essere aggiornato anche su proposta dell’aggiudicatario del servizio di trasporto scolastico, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio stesso. Lo stesso potrà essere integrato su proposta dell’aggiudicatario, da formularsi entro 15 giorni dall’aggiudicazione, previa valutazione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 11 - VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Affidatario, se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dall’Ente affidante.
Le modifiche al servizio, non previamente autorizzate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
Sono ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o da mutate esigenze dell'Ente affidante rispetto ad una diversa gestione organizzativa dei servizi in oggetto;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Nei casi sopra previsti, l’Ente Affidante può chiedere all’esecutore del servizio una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. fatto salvo quanto previsto all’art. 4 relativamente all’invariabilità del corrispettivo convenuto per variazioni inferiori al 10%.
Nel caso in cui le variazioni superino il suddetto limite del 20%, l’Ente Affidante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell’Ente Affidante, le modifiche e le varianti, in aumento o in diminuzione previste dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Ente affidante e che il responsabile del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Art. 12 – GESTIONE DEL PIANO DEL TRASPORTO E VARIAZIONI IN CORSO D’ANNO
Durante la gestione del piano annuale del trasporto la Ditta aggiudicataria è tenuta ad accogliere le proposte di modifica, compatibili con il piano del trasporto approvato, avanzate dall’Ente affidante. L’Ente affidante potrà infatti richiedere variazioni dei percorsi, anche tenendo conto delle ulteriori richieste giunte fuori dai termini previsti e delle rinunce verificatesi durante la gestione e la Ditta aggiudicataria è tenuta ad accettarle senza poter vantare nessun compenso oltre a quello contrattuale. A seguito delle variazione si provvederà a trasmettere alla Ditta aggiudicataria il nuovo Piano del trasporto aggiornato.
In conseguenza delle suddette variazioni i chilometri di cui al presente servizio potranno variare in più o in meno rispetto ai chilometri stimati per appalto senza che l’appaltatore possa nulla pretendere in tale eventualità, salvo il corrispettivo riproporzionato sulla base dei chilometri in più ed in meno ai sensi dell’art.4 del presente contratto.
Al termine di ogni anno scolastico, l’Ente affidante si riserva la facoltà di modificare/ridimensionare l’organizzazione, il numero delle corse e la lunghezza dei percorsi sulla base delle esigenze qualitative e quantitative dell’utenza iscritta al servizio per il nuovo anno scolastico. E’ facoltà dell’Ente affidante sopprimere le corse per le quali non dovesse più riscontrarsi l’utilità sociale (ad es. per un ridotto numero di utenti).
Art. 13 - RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81
L’Ente in riferimento al servizio di trasporto scolastico ha redatto un Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, come prescritto dall’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 s.m.i., in quanto l’Ente si configura come committente e non come datore di lavoro.
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, può integrare il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
L’importo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali risultano pari a € 00,00 (zero) come indicato del DUVRI allegato alla documentazione di gara.
Qualora, nel corso dello svolgimento dei servizi, si ravveda la necessità di modificare le modalità di svolgimento in modo da far evidenziare rischi da interferenza, questi saranno opportunamente trattati nei modi di legge.
La Ditta aggiudicataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, nonché delle normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell’Amministrazione.
Il servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto ai sensi dell’articolo 17, comma 1 lettera a, D.Lgs. n. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi al servizio affidato nelle modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato.
Qualora il personale della Ditta aggiudicataria rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Responsabile Ufficio scuola.
L’aggiudicataria si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l’avvio del servizio le informazioni sotto indicate:
- Nominativo del Datore di Lavoro
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- Nominativo del Medico competente
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto
- Mezzi e attrezzature disponibili per l’esecuzione del lavoro
- Dotazioni di protezione individuale
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza
Art. 14 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
I servizi oggetto del presente contratto, anche in ragione della tipologia ed età dell'utenza interessata, prevedono standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentano il costante monitoraggio della loro osservanza.
Standard qualitativi minimi che l’affidatario è tenuto ad osservare sono, in primo luogo, quelli disciplinati al TITOLO II, articoli 2 e 10 del presente Schema di Contratto.
Standard qualitativi minimi da osservare sono altresì quelli relativi a:
- obbligo di universalità, ossia erogare il servizio alla generalità degli utenti sul territorio, in possesso dei requisiti indicati;
- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza degli automezzi e dei luoghi di lavoro;
- erogare al proprio personale la formazione e l'addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- intrattenere rapporti di correttezza con gli utenti, anche in materia di accesso a atti e informazioni;
- mettere in atto tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- disporre di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- essere in grado di migliorare continuamente i propri standard di servizi.
Art. 15 – CONTROLLI E VALUTAZIONI SUGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA QUALITA’ DEI SERVIZI
E' facoltà dell'Ente Affidante effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Affidatario alle prescrizioni contrattuali e di legge, con particolare riferimento al rispetto agli standard di qualità.
L’Ente affidante effettuerà, ai fini del della verifica della corretta esecuzione ed avanzamento del contratto e del collaudo finale del servizio come previsto dalle vigenti leggi in materia, periodici controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio per constatare:
- l’adempimento puntuale e preciso delle prestazioni previste con il contratto;
- il livello di qualità delle prestazioni erogate, mediante contatti con i familiari degli utenti ed eventualmente con la somministrazione di questionari di gradimento del servizio;
- il rispetto di tutte le norme contrattuali nei confronti del personale impiegato;
- gli effettivi chilometri percorsi dai mezzi utilizzati per il servizio.
Resta facoltà dell’Ente affidante richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio a cui la Ditta appaltatrice è tenuta a dare risposta nel termine assegnato e di attuare controlli a campione.
Su ogni mezzo utilizzato per il servizio in parola dovrà essere tenuto un registro da compilare giornalmente a cura dall’autista preposto il quale vi dovrà riportare la targa del mezzo, il proprio nominativo con la firma e le letture del contachilometri ad inizio e fine giornata. Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il personale della stazione appaltante potrà effettuare il controllo di tale registro al fine di verificare il chilometraggio percorso.
Art. 16 - RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO
A richiesta dell’Ente Affidante, l’Affidatario trasmetterà all’Ente Affidante medesimo una relazione sull’andamento dei servizi contenente, tra l’altro, le informazioni relative all’organigramma e all’organizzazione del lavoro, alle attività di formazione del personale, alle cause di eventuali controversie con l’Ente affidante, agli aspetti antinfortunistici e dei dispositivi di protezione individuale.
Art. 17 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO – CLAUSOLA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO:
Il servizio oggetto d’appalto è da considerarsi ad ogni effetto ricompreso tra i servizi pubblici essenziali.
L’Affidatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni ed integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.
Le vertenze sindacali dell’Affidatario devono rispettare pienamente la Legge 12/06/1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di sciopero dei propri dipendenti l’Affidatario è tenuto a comunicare nei termini di legge (almeno 5 giorni prima) all’utenza e all’Ente Affidante la proclamazione dello sciopero, nonché modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto e con modalità idonee ed efficaci al fine di assicurare le condizioni di sicurezza a tutela dei minori utenti del servizio. In caso di sospensione dello sciopero l’Affidatario dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo sia dell’Affidatario sia dell’Ente Affidante e che non si possa evitare con l’esercizio della diligenza, previdenza e perizia dovute.
In caso di accertata accidentalità che non consenta il trasporto degli alunni, la Ditta appaltatrice dovrà comunicare tempestivamente alla Amministrazione comunale l’interruzione del servizio garantendo, comunque, il successivo trasporto della giornata con onere a suo carico, con equivalente trasporto sostitutivo da effettuarsi con pullman aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e personale idoneo al servizio. In ogni caso la sospensione del trasporto non dovrà essere estesa al giorno successivo. Nell’eventualità che la Ditta appaltatrice non provveda a quanto indicato nel precedente periodo, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la prestazione ad altra ditta addebitando il maggior costo al concessionario nei confronti del quale verrà applicata la relativa penale. Il servizio di trasporto scolastico non potrà, inoltre, essere in alcun modo modificato senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione comunale. In caso di guasti meccanici, incidenti, malattie del personale od altri eventi fortuiti, la Ditta appaltatrice dovrà garantire la regolare prosecuzione dei servizi a propria cura e spese, senza pretendere compensi aggiuntivi di sorta e senza procurare disagi o ritardi agli utenti.
In ogni caso l’Affidatario non può sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.
Art. 18– REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL PERSONALE:
Tutto il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere un comportamento professionale corretto e riguardoso nei confronti degli utenti, dei loro familiari e del personale presente in ogni contesto operativo in cui si volge l’attività; deve essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere e agli orari di lavoro.
La Ditta aggiudicataria espleterà le prestazioni sopra descritte tramite personale in possesso dei requisiti professionali specifici ivi compreso il permesso di guida dei mezzi secondo la vigente normativa in materia.
L’Ente affidante si riserva il diritto di esprimere parere in relazione al servizio espletato da ciascun operatore e di richiederne la sostituzione.
Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento con foto per l’espletamento del servizio.
Il personale è tenuto a:
- Indossare vestiario consono ed idoneo alla guida.
- Osservare scrupolosamente, nell’espletamento delle proprie prestazioni professionali, quanto previsto nel presente contratto e a rispettare rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari così come concordato con l’Ente affidante.
- Usare nei confronti dell’utenza un comportamento ed un linguaggio corretto e rispettoso.
- Mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
- Comunicare eventuali lamentele e le disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsabile del servizio il quale ha l’obbligo di riferire agli uffici comunali competenti.
Art. 19 PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI –CLAUSOLA SOCIALE
L’Affidatario, a tutela della salvaguardia dell’occupazione, dovrà garantire, compatibilmente con l’offerta formulata in sede di gara, l’assunzione prioritaria del personale dipendente in servizio già assunto dal precedente appaltatore, favorendo il passaggio dello stesso dal precedente soggetto gestore alla nuova gestione, salvo che gli stessi dipendenti non rinuncino espressamente per iscritto con lettera sottoscritta che dovrà essere trasmessa in copia anche all’Ente Affidante. In caso di passaggio a nuova tipologia contrattuale, ove questa fosse meno vantaggiosa di quella sino ad allora goduta, ai lavoratori ri-assunti dovrà essere in ogni caso garantito il maturato economico sino ad allora goduto.
La suddetta clausola vale anche per il personale che svolge il servizio di assistenza e vigilanza. Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti le retribuzioni del personale nonché le spese conseguenti agli oneri di cui al presente articolo ed ogni altra spesa non specificata (Vestiario etc).
La Ditta aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto.
I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, sollevando il Comune (Ente affida xxxxx) da ogni controversia derivante e conseguente il rapporto di lavoro che intercorre tra la ditta appaltatrice ed i propri dipendenti.
Il Comune (Ente affidante) potrà richiedere in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, DM 10 e del foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione dei CCNL di riferimento, in particolare del “CCNL 18/10/2010 per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e o privato, lavaggio automatico e non automatico e non automatico e ingrassamento automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente”, rinnovato a giugno 2013 per i dipendenti (vedi elenco di cui alla
Tabella A) che attualmente svolgono quell’attività (personale autista) e per le future assunzioni nella gestione dell'appalto, nonché delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa”. Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Ente affidante potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Ente affidante. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.
Art. 20 - OBBLIGHI E COMUNICAZIONI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI PERSONALE
Compatibilmente con l’efficienza dell’organizzazione del lavoro, il rispetto delle norme di legge e contrattuali e le cause di forza maggiore, l’Affidatario è impegnato a garantire la stabilità di detto personale che lavora sotto l’esclusiva responsabilità dell’Affidatario stesso.
Il personale messo a disposizione dall’Affidatario deve essere, oltre che professionalmente capace, fisicamente idoneo, edotto sulle modalità di gestione del servizio, delle norme di igiene e delle misure di prevenzione degli infortuni e di sicurezza previste al D. Lgs. 81/2008. L’Affidatario deve garantire che tutto il personale impiegato sia di assoluta fiducia e provata riservatezza, tenga sempre un comportamento professionale, corretto ed educato e segnali subito al Coordinatore, o alla persona dallo stesso incaricata, eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio o nella struttura.
L’Affidatario è responsabile del comportamento del personale impiegato.
L'Ente Affidante si riserva il diritto di chiedere all'Affidatario la sostituzione del personale assegnato, ritenuto non idoneo al servizio o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto professionale con gli utenti.
L’Affidatario ha l’obbligo di rispettare quanto prescritto all’articolo 28 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, nonché il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy n° 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii.
L’Affidatario provvederà ad inviare al Comune, prima dell’inizio del servizio e comunque entro la prima settimana di settembre di ciascun anno e contestualmente ad ogni sostituzione, l’elenco nominativo del personale impiegato, attestando per ciascuno di essi:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, xxxxxxxxx, recapito telefonico;
- titolo di studio e relativo anno di conseguimento;
- curriculum
- qualifica, livello professionale e mansioni svolte
- numero di iscrizione sul libro matricola
- tipologia di contratto di lavoro
- orari e turni di servizio giornaliero e settimanale (turnazione oraria)
- possesso dell’idoneità alla mansione qualora previsto per la funzione assegnata.
L’elenco dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante l’immunità da condanne penali, con specifico riferimento alle disposizioni legate al D.Lgs. n. 39/2014 relative all’attuazione della direttiva 2011/93/UE per il contrasto all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pornografia minorile, nonché la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali.
Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione deve possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere preventivamente comunicata all’Ente affidante.
L’elenco deve essere comunicato annualmente e costantemente aggiornato a cura dell’Affidatario; ogni variazione, corredata della relativa documentazione, deve essere comunicata all’Ente affidante al massimo entro cinque giorni dal suo verificarsi.
Art. 21 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’Affidatario deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione a tutto il personale impiegato al fine di renderlo edotto circa le circostanze teorico-pratiche, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente Schema di contratto e le modalità con le quali l’Affidatario intende applicarlo. Tali corsi devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento.
Le modalità e la tempistica dello svolgimento dei corsi dovranno essere comunicati all’Ente affidante che vi potrà far partecipare anche propri incaricati, senza oneri aggiuntivi per l’Affidatario.
Art. 22 - CONTROLLO DELLA SALUTE DEGLI ADDETTI
L’Affidatario deve provvedere a garantire all’Ente Affidante che il personale, impiegato per la realizzazione del servizio, soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti.
L'Ente Affidante si riserva di richiedere all'Affidatario l'effettuazione di accertamenti clinici, previsti nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs 81/2008, per i dipendenti impegnati nel servizio.
Art. 23 - GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'Affidatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, entro 10 giorni dalla richiesta degli uffici comunali e comunque prima della stipula del contratto una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore di aggiudicazione (XXX xxxxxxx).
Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per inadempimenti contrattuali, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio, per danni e per quant’altro imputabile all’appaltatore; nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La cauzione potrà essere effettuata, oltre che in numerario o in titoli di Stato, anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.
Tale cauzione dovrà prevedere espressamente
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente affidante;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- avere validità sino a 90 giorni dopo la scadenza naturale dell’affidamento.
La cauzione copre il mancato rispetto degli obblighi contrattuali secondo le previsioni del presente schema di contratto di appalto.
In caso di escussione della cauzione, l’affidatario dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.
Lo svincolo della garanzia definitiva sarà disposta dall’Ente affidante, accertata la completezza e regolare esecuzione dell’affidamento, anche in relazione all’assolvimento da parte dell’Affidatario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
Qualora l’Affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista e senza giustificato motivo, l’Ente affidante avrà la facoltà di rivalersi su tutta la garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.
Conseguentemente alla riduzione della garanzia, per quanto al precedente capoverso, il concessionario è obbligato nel termine di trenta giorni a reintegrare la garanzia stessa. In caso di inadempienza la garanzia sarà integrata d’Ufficio, prelevandola dal corrispettivo dell’appalto e il concessionario sarà considerato inadempiente rispetto alle norme contrattuali.
Art. 24– RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO E ASSICURAZIONE A TUTELA DEI PASSEGGERI E DEGLI UTENTI
La Ditta aggiudicataria è responsabile verso il Comune e i terzi dell’esecuzione del servizio, dell’operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.
La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell’aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Conseguentemente, la ditta appaltatrice esonera il Comune da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.
A garanzia di quanto sopra la Ditta aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare l’aggiudicatario dovrà disporre e presentare al Comune:
A) ASSICURAZIONE AUTOMEZZI
Apposite polizze – per ciascun automezzo utilizzato per il servizio –stipulate presso primaria com pagnia assicuratrice e conformi alle vigenti norme sull’assicurazione obbligatoria della responsabili tà civile per i rischi della circolazione ( D.Lgs. 209/2005 s.m.i.), con obbligo di immediato aggior namento delle stesse in caso di modificazioni legislative e regolamentari, pena la revoca dell’affida mento. La copertura assicurativa potrà essere prestata mediante polizze singole o polizza “flotta” o polizza “libro matricola”. Sempre a pena di revoca, ciascuna polizza dovrà possedere le specifiche che seguono:
a) la garanzia per i terzi trasportati deve essere valida per tutti i posti previsti nella carta di circola zione;
b) il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a €. 30.000.000,00 (trentamilioni/00);
c) ciascuna polizza dovrà espressamente specificare la copertura di eventuali danni causati a perso ne e cose dai dispositivi meccanici di apertura e chiusura delle porte;
d) ciascuna polizza dovrà prevedere rinuncia alla rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona:
🡺 che abbia già superato con esito favorevole sia l’esame teorico che quello pratico (qualora previ sto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
🡺 con patente scaduta il cui xxxxxxx sia stato già richiesto;
🡺 con patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;
🡺 in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
🡺 non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. Analogamente, dovrà prevedersi rinuncia al l’azione di rivalsa nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
e) ciascuna polizza dovrà prevedere copertura per la responsabilità civile dei trasportati;
f) ciascuna polizza dovrà prevedere copertura per i danni diretti e materiali cagionati a terzi a segui to di incendio , esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o liquide (c.d. Ricorso Terzi).
B) Assicurazione Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di lavoro
B.1) Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso primaria compagnia assicuratrice e xxxxx xxxx specificamente al presente appalto.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro.
Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere la Città di San Benedetto del Tronto, suoi amministratori e dipendenti.
La copertura R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:
a) alla RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgi mento delle proprie mansioni;
b) ai danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
c) ai danni a terzi da incendio;
d) ai danni a terzi da inquinamento accidentale;
e) ai danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione del servizio;
f) ai danni, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non, anche per danni derivanti da incendio o furto.
B.2) Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del X.Xxx. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti
nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia assicuratrice e riferita specifica mente al presente appalto.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore, con un massimale non inferiore al mini mo inderogabile di euro 5.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 2.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.
Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, , la Città di San Benedetto del Tronto, suoi amministratori e dipendenti.
La copertura R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei pre statori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisio ni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o del la polizza stessa.
Qualora l’appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indica to, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice dalla quale ri sulti la sussistenza dei requisiti indicati nel presente articolo e il vincolo per tutta la durata dell’ap palto a favore della Città di San Benedetto del Tronto.
I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell’appaltatore. Le polizze saranno mantenute in vigore per l’intero periodo dell’appalto, dalla data di effettivo av vio del servizio fino alla data del certificato di regolare esecuzione.
La compagnia assicuratrice assume l’impegno, mediante appendice contrattuale su ciascuna polizza, di:
a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate alla Città di San Benedetto del Tronto mediante lettera raccoman data, telefax o P.E.C., inoltrata a Comune di San Benedetto del Tronto – servizio Istruzione - Viale
A. De Gasperi, 122/124 – 00000 Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx PEC : xxxxxxxxxx@xxxx-xxx.xx ;
b) comunicare alla Città, mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C., inoltrata al Comune di di San Benedetto del Tronto – servizio Istruzione - Viale A. De Gasperi, 122/124 – 63100 San Bene detto del Tronto PEC : xxxxxxxxxx@xxxx-xxx.xx ; l’eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per trenta giorni dal ricevi mento della comunicazione da parte della Città, che si riserva la facoltà di subentrare nella con traenza delle polizze.
Resta inteso che le presenti clausole non alterano il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di reces so, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Città, con il preavviso dovuto ai sensi di poliz za.
L’appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui la Città si sia avvalsa durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sini stro.
In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la Città ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ri pristini l’ammontare delle garanzie medesime.
Del pari, la Città ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l’onere all’appaltatore in occasione del primo pagamento.
Copia delle polizze assicurative dovrà essere presentata al Comune entro 10 giorni dall'aggiudica zione e comunque prima della stipula del formale contratto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato. Al fine di dimostrare e garantire la regolare copertura assicurative, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare all’Ufficio Scuola annualmente copia della sopracitata documenta zione assicurativa.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni, tenendo al riguardo sollevata l’Ammi nistrazione comunale dai relativi oneri e responsabilità.
Art. 25 – SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016, il presente contratto non può essere ceduto né su bappaltato. È fatto assoluto divieto, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, subappaltare in tutto o in parte i ser vizi assunti.
Art. 26 – PENALITÀ
La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenu ti più idonei dall’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga ef fettuare, compresa quella relativa ai livelli massimi di emissioni inquinanti (C.A.M.) D.M.8 maggio 2012, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, ogni qualvolta questi lo richieda ed entro 15 (quin dici) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il control
lo delle condizioni poste dal presente capitolato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio del servizio.
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta del Comune, i dati relativi ai dischi dei cronotachigrafi di tutti i mezzi debitamente compilati.
In caso di inosservanza degli obblighi o comunque di violazione o difformità delle disposizioni del presente contratto, l’Ente affidante applicherà alla Ditta aggiudicataria, le seguenti penalità:
- per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 250,00 per ogni richiamo o diffida;
- mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00 per ogni episodio. In caso di reiterazione del medesimo episodio negativo, il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 per ogni ulteriore episodio oltre il primo;
- effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio;
- mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza;
- ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
- ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
- mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio;
- mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio.
Qualora vengano accertati in xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx contrattuale non compresi tra quelli sopra elencati, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti.
Saranno prova di eventuale disservizio o violazione degli obblighi, le segnalazioni delle scuole, del personale addetto alla vigilanza ed assistenza sugli scuolabus e degli utenti interessati allo svolgimento del servizio stesso.
Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente Affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate.
L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, che deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata A/R, indirizzata al legale rappresentante o altra modalità idonea a dare la certezza del ricevimento.
L’importo della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento o successivamente nel caso in cui l’istruttoria della contestazione superi il termine massimo per il pagamento delle fatture.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni verificatesi da cui possa derivare danno con successivo risarcimento specifico. La recidività, oltre l’applicazione della terza penalità, è causa di rescissione del contratto.
Il Comune (Ente affidante) potrà escutere la fideiussione per il risarcimento del danno salvo l’addebito alla parte inadempiente del maggiore importo.
Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO
Oltre a quanto contemplato nelle norme di legge relativamente alle cause di risoluzione dei contratti e genericamente previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, le seguenti ipotesi:
a) frode nell'esecuzione del servizio;
b) inadempimento alle disposizioni del competente ufficio della stazione appaltante riguardo ai tempi di espletamento/esecuzione del servizio o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente schema di contratto o non iscritto agli istituti previdenziali ed antifortunistici ai sensi delle norme vigenti;
h) mancata sostituzione del personale ritenuto inidoneo nel termine prefissato dall’Amministrazione;
i) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio;
l) non rispondenza delle prestazioni fornite al presente schema di contratto;
m) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.81/2008 smi.
Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati l’Ente affidante notificherà l’addebito all’Affidatario, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni consecutivi dalla data di notifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Dopo tale data, in mancanza di risposta da parte dell’Affidatario o di presentazione di controdeduzioni non ritenute valide, si procederà alla risoluzione del contratto.
L’Ente affidante, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto per le circostanze di cui sopra, si riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento dell’Affidatario sia gravemente pregiudizievole per l’immagine e il decoro dell’Ente affidante e dell’interesse pubblico.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra i tecnici della stazione appaltante e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione del relativo verbale.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
a) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
b) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
c) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto dei ritardi nell’espletamento del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di controllo, assistenza, e verifiche, dei maggiori interessi per il finanziamento della spesa, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancato tempestivo espletamento del servizio.
E’ sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze, potendosi rivalere, l’Ente Affidante, su eventuali crediti dell’Affidatario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide e/o formalità di alcun genere. In conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto l’Ente Affidante procederà nell’affidamento del servizio alla Ditta successiva in graduatoria.
Art. 28 - RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO
Qualora l'Affidatario intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l’Ente Affidante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
Art.29 - RECESSO DA PARTE DELL’ENTE AFFIDANTE - DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Ai sensi dell’art.1671 del codice civile l’Ente Affidante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’affidatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n° 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n° 135, l’Ente Affidante, nel caso che abbia validamente stipulato il contratto per l’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione all’Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n° 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’affidatario non acconsenta a una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n° 488.
Art. 30 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL’AFFIDATARIO
L’Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ente Affidante ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del presente contratto.
L’Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d’azienda o di ramo d’azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto.
Art. 31– TUTELA DELLA PRIVACY
L’Affidatario, a totale suo carico, è tenuto all’osservanza delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
L’Affidatario del servizio è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale Responsabile del trattamento dati.
Il predetto Responsabile:
a) opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall’Ente affidante;
b) attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, tecnologiche necessarie per la protezione dei dati;
c) è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
d) consegna all’Ente affidante copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
e) provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003. L’Affidatario, il Responsabile e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori disposizioni che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto. In ogni caso:
a) i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
b) l’Affidatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
c) è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del Titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);
d) è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
e) i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l’Affidatario si impegna, in assenza di proroga nell’affidamento del servizio, a consegnare i dati all’Ente affidante entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell’Affidatario trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche dei dati personali utilizzate per l’affidamento del servizio o di cui comunque l’Affidatario sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’Affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.
Art. 32 - TRANSAZIONE
Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell’art. 208 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 33– ESCLUSIONE DELL’ARBITRATO
1. Ove non si proceda alla transazione di cui al precedente articolo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno devolute all’Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Ascoli Xxxxxx. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
2. Responsabilità per lite temeraria – Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.
Art. 34– PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE
In caso di fallimento dell’Affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo (art. 108 del d.lgs. 50/2016) o di recesso dal contratto (art. 109 del d.lgs. 50/2016) si procederà a termini dell’art. 110 del D.Lgs n°50/2016 ss.mm.ii. Pertanto saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio.
In tale migliore evenienza si procederà in ordine progressivo interpellando il soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario affidatario.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario affidatario in sede in offerta.
Art. 35 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente contratto implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, e altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l’appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.
A tal fine l’impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all’offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e disciplinare di gara.
Art. 36- CONSEGNA IN VIA D’URGENZA IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con la consegna in via d’urgenza anche in pendenza della stipulazione del contratto.
Art. 37 – CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato nella forma di “atto pubblico amministrativo” , in modalità elettronica, e con l’intervento del Segretario Generale.
Tutte le spese e le tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione bolli e registrazione dei contratti sia per l’appalto del trasporto scolastico, ivi comprese le relative eventuali variazioni in corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell’assuntore.
L’Aggiudicatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. Conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Aggiudicatario medesimo.
Art. 38 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale d’appalto e dal bando di gara. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dal Bando di gara si fa riferimento alle dispo sizioni di legge vigenti in materia. In particolare, per quanto riguarda il trasporto scolastico, si fa ri ferimento al D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e alla Circolare Ministero trasporti e navigazione 11 marzo 1997, n. 23.
Infine, il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità e le disposizioni date dall’Amministrazione Comunale.
L’appalto è, altresì, regolato, dalle norme e condizioni precedentemente enunciate nel presente Schema di Contratto, anche dal D. Lgs. 50/2016 e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto dei servizi.
L’Affidatario con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma e di impegnarsi all’osservanza delle stesse.
In particolare l’appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza:
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l’esecuzione del contratto relative alle assicurazioni del personale impiegato contro gli infortuni sul lavoro, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull’assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;
b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’Ente affidante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
d) del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
e) Delle norme previste dal DPR n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di comportamento di Amministrazione” – adottato dal Comune di San Benedetto del Tronto con Deliberazione di Giunta Comunale e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia del rapporto che lega il personale del soggetto gestore del servizio al Comune. Il mancato rispetto degli specifici ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del contratto;
f) Delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 04/03/2014 recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” ed in particolare dell’art. 2 che, introducendo l’art. 25 bis al DPR 313/2002 impone al datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale a tutti coloro che il datore di lavoro intenda impiegare per lo svolgimento di attività professionali (...) che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte dell’affidatario comporta la soggezione a sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 15.000,00 euro. L’Affidatario dichiara inoltre, di conoscere la norma di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett.1) della L. 190/2012, in forza della quale i dipendenti del Comune che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta nell’esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.