IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO PERSONALE DIRIGENZIALE DI SECONDA FASCIA - ANNO 2020
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO PERSONALE DIRIGENZIALE DI SECONDA FASCIA - ANNO 2020
Il decreto legislativo n.150/2009 ha recato disposizioni relative al sistema delle relazioni sindacali e al ruolo della contrattazione decentrata, anche integrativa, per molteplici profili attinenti alla competenza della fonte negoziale, ai controlli, ai procedimenti ed alle regole sulle risorse finanziarie.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolari n. 7 del 13 maggio 2010 e n. 7 del 5 aprile 2011 ha fornito indirizzi e chiarimenti applicativi relativi alle disposizioni recate dal d. lgs. n.150/2009.
Il citato decreto legislativo n.150/2009, con riferimento ai contratti integrativi, ha impartito disposizioni di diretta e immediata applicazione. In particolare, ha introdotto, all’articolo 54, recante modifiche all’articolo 40 del d. lgs n.165/2001, l’obbligo di corredare i contratti integrativi di una relazione illustrativa e di una relazione tecnico finanziaria, redatte secondo gli schemi predisposti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative.
L’articolo 40 bis, comma 1 del d. lgs. n.165/2001, come sostituito dall’art.55 del d. lgs. n.150/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge sia effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti, che provvede alla relativa certificazione degli oneri.
La costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia tiene conto anche delle disposizioni in merito al contenimento della spesa pubblica in materia di personale, recate dall’articolo 9, comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n.78, come modificato dall’articolo 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n.147, il quale ha stabilito che “…. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”.
Con successiva circolare n.20 dell’8 maggio 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha fornito le istruzioni applicative in merito alla decurtazione permanente da effettuare, a partire dal 2015, sui fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, sopra riportato.
Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n.208, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
Successivamente è intervenuto l’articolo 23, comma 2 del d. lgs. n.75/2017, il quale ha disposto che “… al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015,
n.208 è abrogato”.
Con la sottoscrizione, in data 9 marzo 2020, del CCNL del personale dirigenziale dell’Area ‘Funzioni Centrali’ per il triennio 2016-2018, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia è incrementato, per gli Enti provenienti dal comparto Enti Pubblici non Economici, della percentuale del 2,07%, calcolata sul monte salari anno 2015.
Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge.
Il contratto collettivo nazionale integrativo, in esame, rientra nella tipologia dei contratti integrativi economici, costituenti gli atti che periodicamente definiscono la programmazione della destinazione contrattata delle risorse e sono riferiti ad uno specifico anno.
Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo, fatte salve eventuali novità normative che richiedano la riapertura della contrattazione integrativa.
L’indirizzo seguito nella predisposizione del contratto collettivo integrativo per l’anno 2020, anche con riferimento alla destinazione delle risorse, è coerente con le disposizioni della riforma recata dal detto d. lgs. n. 150/2009. I trattamenti economici accessori
risultano connessi alle funzioni espletate, alla qualità delle prestazioni, al raggiungimento degli obiettivi.
Scheda 1.1.
Data di sottoscrizione ipotesi di accordo | 11 marzo 2022 | |
Periodo temporale di vigenza | 1/1 - 31/12/2020 | |
Composizione della delegazione trattante | Parte pubblica Dirigente di ufficio dirigenziale di livello generale delegato dal Titolare del potere di rappresentanza - Presidente Dirigente di seconda fascia – Componente Dirigente di seconda fascia - Componente Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL, CISL FP, UIL PA Organizzazioni sindacali firmatarie: CISL FP, FP CGIL, UIL PA | |
Soggetti destinatari | Personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale in posizione di comando presso l’Agea. | |
Materie trattate dal presente contratto integrativo | a) Campo di applicazione e durata b) Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia c) Utilizzazione e ripartizione del Fondo d) Retribuzione di risultato e) Incarichi ad interim/sostituzione del dirigente f) Incarichi aggiuntivi g) Clausola di salvaguardia economica h) Clausola di salvaguardia finale | |
Rispetto dell’ iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento Organo di controllo interno Allegazione della certificazione dell’Organo di controllo interno | In attesa di acquisire la certificazione dell’Organo di controllo interno. |
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che, in caso di inadempimento, comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | L’Agea ha adottato, da ultimo, i seguenti Piani delle Performance, previsti dall’articolo 10 del d.lgs. n. 150/2009: Piano 2019/2021: deliberazione del Direttore dell’Agenzia n. 25 del 12 settembre 2019. Piano 2020/2022: deliberazione del Direttore dell’Agenzia n. 24 del 5 novembre 2020. Piano 2021/2023: deliberazione del Direttore dell’Agenzia n. 36 del 1° dicembre 2021. Ai sensi dell’art.10, c.1, lettera c) del d. lgs n.97/2016, ha adottato, con deliberazioni del |
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che, in caso di inadempimento, comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | Direttore dell’Agenzia n.31 del 6 novembre 2019, n. 13 del 3 agosto 2020 e n. 23 del 28 giugno 2021, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, coordinandone i contenuti con gli adempimenti in materia di trasparenza. È stato assolto l’obbligo di pubblicazione previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza della performance (d.lgs. n.33/2013) | |
La Relazione sulla performance per l’anno 2020 è stata approvata con deliberazione del Direttore dell’Agenzia n. 33 del 23 novembre 2021. |
Modulo n. 2 – Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo e all’erogazione delle risorse premiali.
2.a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.
Si riporta nel successivo paragrafo l’indicazione analitica delle materie regolamentate dal Contratto collettivo integrativo, sottoscritto in data 11 marzo 2022, ai sensi dei vigenti contratti nazionali disciplinanti il riparto delle materie, tenendo conto degli elementi introdotti dal modello di relazioni sindacali, che – come stabilito dall’articolo 54, comma 1 del d. lgs. n. 150/2009, a modifica dell’articolo 40, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 - prevede che la contrattazione collettiva integrativa debba limitarsi a determinare i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro.
2.b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
L’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo per il personale dirigente di seconda fascia per l’anno 2020 è così articolata:
Articolo 1 - Campo di applicazione e durata
Definisce il periodo di applicazione del contratto che, disciplinando gli effetti economici, ha validità limitata all’anno 2020. Indica la tipologia del personale interessata dall’Ipotesi di contratto.
Articolo 2 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia anno 2020
Le risorse destinate alla retribuzione dell’indennità di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia per l’anno 2020 sono state determinate secondo le disposizioni di cui all’art. 59 del CCNL Area VI 2002/2003, all’art.7 del CCNL Area VI 2004/2005,
all’art.21 del CCNL Area VI 2006/2007, all’art.7 del CCNL Area VI 2008/2009 e all’art.51 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018.
La determinazione è altresì avvenuta nel rispetto del tetto previsto dall’articolo 1, comma 189 della legge 23.12.2005, n. 266 nonché della riduzione prevista dall’articolo 67, comma 5 del DL n.112/2008, convertito con legge n.133/2008 e delle disposizioni recate all’articolo 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come modificato dall’articolo 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n.147.
L’importo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 2020, relativamente alle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, ammonta ad € 568.749,49.
Non risultano risorse variabili da aggiungere.
Il predetto importo è determinato anche nel rispetto della disposizione di cui all’art.1, comma 194 della L. n.266/2005, secondo la quale le amministrazioni, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche nonché di quanto previsto:
- dall’articolo 9, comma 2 bis del d. l. n. 78/2010 convertito nella legge n.122/2010 e modificato dall’articolo 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2013, n.147, con applicazione delle “riduzioni operate per effetto del precedente periodo”, costituenti la cd “decurtazione permanente” (circolari Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15 aprile 2011 e n.20 dell’8 maggio 2015);
- dall’articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n.208, il quale stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente (circolare Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23 marzo 2016);
- dall’articolo 23, comma 2 del d. lgs. n.75/2017, il quale ha disposto che “… al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato”.
Per maggiori dettagli si fa rinvio alla relazione tecnico finanziaria.
Articolo 3 - Utilizzazione e ripartizione del Fondo
Le risorse del Fondo di Ente relative all’anno 2020 sono state utilizzate per € 416.477,01 per la retribuzione dell’indennità di posizione, fissa e variabile, e la restante parte viene destinata in contrattazione integrativa alla corresponsione della retribuzione di risultato.
Articolo 4 - Retribuzione di risultato
Definisce le modalità di erogazione della retribuzione di risultato sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi così come individuati dalla programmazione dell’Agenzia e sul
livello di capacità manageriale dimostrata nel raggiungimento degli stessi.
Articolo 5 - Incarichi ad interim/sostituzione del dirigente
Definisce il trattamento economico dei dirigenti, in caso di affidamento ad interim degli incarichi di direzione di posti-funzione di livello dirigenziale non generale vacanti in organico.
Articolo 6 - Incarichi aggiuntivi
Definisce il trattamento economico dei dirigenti in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti, in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse.
Articolo 7 - Clausola di salvaguardia economica
Definisce il trattamento economico dei dirigenti nei casi in cui trova applicazione dell’articolo 54 del CCNL per il personale dirigenziale Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018.
Articolo 8 - Clausola di salvaguardia finale
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora, nel corso della validità del presente contratto, intervenissero integrazioni e/o modificazioni di carattere legislativo o contrattuale, le stesse saranno oggetto di analisi congiunta e recepimento nel contratto integrativo.
2.c.) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa.
L’allegata Ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale dirigente di seconda fascia di AGEA è coerente con quanto previsto all’articolo 40, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001. Le materie non previste dal presente contratto collettivo nazionale integrativo saranno pertanto definite dall’amministrazione in via unilaterale, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali.
2.d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il titolo III del d. lgs. n. 150/2009, le norme del contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa
L’allegata Ipotesi di contratto collettivo integrativo per l’anno 2020 prevede l’utilizzo da parte dell’Amministrazione di un sistema di valutazione relativo ai seguenti ambiti:
- raggiungimento obiettivi dell’Ente (performance organizzativa);
- raggiungimento obiettivi individuali (performance individuale).
2.e) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance):
L’allegata Ipotesi di contratto collettivo integrativo 2020 è correlata agli obiettivi che il Piano delle Performance 2020-2022 si propone di raggiungere, sintetizzabili nei seguenti macro- obiettivi:
- Incremento dell’efficacia e della qualità dei servizi al cittadino;
- Ricerca della massima economicità dell’azione amministrativa.
Considerazioni finali
Si attesta che sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza della performance (d. lgs. n.33/2013).
La distribuzione delle risorse è collegata alle funzioni svolte ed al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale, così come definiti nel Piano della Performance 2020-2022, ritenuti strategici nell’ottica di miglioramento dei servizi, di efficienza ed efficacia delle prestazioni rese.
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
X. Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Data: 15/03/2022 13:09:20