FOR.TE. Prot. n. D21/8336 del 10/06/2021
FOR.TE. Prot. n. D21/8336 del 10/06/2021
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO, ATTRAVERSO DUE DISTINTI LOTTI, DEI SERVIZI DI VISITE DI CONTROLLO IN ITINERE ED EX POST SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE.
CPV 79212000-3 - COD. GARA: 8178184
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VISITE DI CONTROLLO DI TIPO AMMINISTRATIVO- CONTABILE (EX POST) SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE. (LOTTO 2) - CIG: 8785370CA9
TRA
- il FONDO FOR.TE. - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario (Codice Fiscale: 97275180582), con sede in Xxx Xxxxxxxxx, x. 00/X - 00000 Xxxx (XX), in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Xxxxx Xxxxx (in prosieguo anche denominato più semplicemente “Committente” e/o "Fondo");
E
- La (Codice Fiscale: - P.IVA: ), con sede legale in Via – ( ) e sede operativa in Via – ( ), in persona del e Legale Rappresentante protempore, Dott.
(C.F.: ), nato a ( ), il , e residente in Via – ( ) (di seguito, anche denominata anche "Affidataria");
di seguito, denominati congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte";
PER
l'affidamento dei "servizi di visite di controllo ex post sui piani formativi finanziati dal Fondo For.Te." (di
seguito, per brevità “Servizi”)
PREMESSO CHE
- i Fondi Interprofessionali, come indicato nella Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018, sono tenuti, in adesione ai principi di terzietà e qualità del controllo, a dotarsi di un sistema di organizzazione, gestione,
rendicontazione e controllo che “dovrà definire dettagliatamente le procedure di verifica e controllo sulle spese sostenute per le attività di gestione, per le attività propedeutiche alla realizzazione dei piani formativi e per i piani formativi finanziati, da estendere anche ai soggetti attuatori degli interventi formativi”.
- i Fondi, pertanto, sono tenuti a dotarsi di procedure utili alle verifiche amministrativo-contabili finali (verifiche ex post) tese al controllo delle spese sostenute dai soggetti attuatori ai fini della loro ammissibilità al finanziamento e stabiliscono, inoltre, modalità e tempistiche per svolgere visite in itinere, finalizzate a controllare lo stato di realizzazione dell’azione formativa ed il suo regolare svolgimento;
- il Regolamento di For.Te. approvato con Decreto ANPAL n. 160 del 06/06/2017, stabilisce che il Fondo “[…] monitora costantemente l’effettivo svolgimento della formazione effettuata ed è supportato, per quanto riguarda le visite in itinere ed ex post, da aziende specializzate, selezionate attraverso specifiche procedure ad evidenza pubblica”.
- il CdA del Fondo nella seduta del 29 aprile 2021 ha deliberato le linee guida alla base della procedura di selezione che includono la scelta, con l’obiettivo di rafforzare il sistema dei controlli, di sottoporre a controllo mediante visite di controllo in itinere ed ex post, tutti i Piani formativi finanziati;
- il Fondo ha ravvisato la necessità, per il regolare svolgimento delle attività di visite di controllo in itinere ed ex post sui Piani formativi finanziati, di individuare nn. 2 (due) distinti Operatori Economici a cui affidare, ai sensi del combinato disposto di cui all’Art. 60, comma 1, ed all’Art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., detti Servizi, per la durata di 36 (trentasei) mesi;
- il CdA del Fondo nella seduta del 11 maggio 2021 ha deliberato l’avvio della procedura di selezione dei nn. 2 (due) distinti Operatori Economici a cui affidare i suddetti Servizi per la durata di 36 (trentasei) mesi, ed eventuale ripetizione dei Servizi per ulteriori 12 (dodici) mesi, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’Art. 60, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in nn. 2 (due) Lotti prestazionali (Lotto 1 relativo alle visite in itinere e Lotto 2 relativo alle visite ex post), ai sensi degli Artt. 3 comma 1 lett. ggggg), e 51 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’Art. 95 del medesimo Decreto.
- con Determinazione a contrarre del 07 Giugno 2021 (Prot. n. D21/7888), il Fondo, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente ed in conformità al Codice, ha stabilito di procedere mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, come sopra descritta, il cui Bando di Xxxx è stato inviato alla
G.U.U.E. in data 11 Giugno 2021;
- il valore massimo stimato dell’appalto, ai fini dell’Art. 35, comma 4 del Codice, quale risultante dal prezzo posto a base d’asta comprensivo della parte opzionale, ex Art. 63, comma 5 del Codice, è pari ad € 3.312.000,00 (tremilionitrecentododicimila/00) di cui € 2.016.000,00 (duemilionisedicimila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per il Lotto 2 relativo alle visite ex post;
- è stato richiesto e perfezionato, per il Lotto 2, il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 8785370CA9, attraverso il sistema SIMOG dell’ANAC, per l’importo massimo complessivo pari ad € 2.016.000,00 (duemilionisedicimila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- nel corso della seduta pubblica di gara del 2021, come da Verbale di gara (Prot. n. D21/ ), è risultato che la , per il Lotto 2, ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base agli elementi tecnici ed economici indicati nel Disciplinare di gara;
- con Delibera del 2021, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha approvato la Proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) in data
2021 (Prot. n. D21/ );
- con Determina presidenziale del 2021 (Prot. n. D21/ ), il Fondo ha aggiudicato i servizi di cui al Lotto 1 all’Affidataria, subordinandone l’efficacia all’esito delle prescritte verifiche e controlli mediante il sistema AVCPass;
- a seguito della verifica effettuata tramite il sistema reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), essendo risultato soddisfatto il possesso dei requisiti prescritti, l’aggiudicazione del Lotto 2 è divenuta efficace in data 2021;
- l’Affidataria con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a rimborsare al Fondo entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla data odierna, tutte le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara, come da elenco già consegnato nonché a corrispondere direttamente tutti gli oneri fiscali connessi o derivanti dallo stesso Xxxxxxxxx, quali imposte, tasse, compresa quella di registro, dandone tempestiva informativa al Fondo;
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Tutto ciò premesso, che deve considerarsi ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Norme regolatrici del Contratto
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto e/o negli allegati, si fa riferimento, in quanto applicabile, alla legislazione italiana vigente ed, in particolare:
- al Decreto Legislativo del 18 arile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito, per brevità, Codice);
- alle Linee Guida dell'ANAC;
- alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.
1.3 L’Affidataria è tenuta all’esatta osservanza di tutte le Leggi, i regolamenti e le norme in materia che
possano essere emanate in corso del Contratto.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fondo For.Te., come sopra rappresentato, conferisce all’Affidataria “ ” che, come sopra rappresentata, accetta senza alcuna riserva l'esecuzione in regime di appalto dei Servizi di visite ex post (verifiche di controllo amministrativo – contabile) sui piani formativi finanziati dallo stesso Fondo, per un numero massimo di visite ex post pari a 2.160 (duemilacentosessanta).
In particolare, l’Affidataria dovrà provvedere a:
- verificare attraverso visite ex post, presso la sede amministrativa del Soggetto Presentatore ed in casi eccezionali, previo accordo con il Fondo, presso la sede del Soggetto Attuatore, l’ammissibilità e la corretta tenuta della documentazione amministrativo-contabile relativa alle attività svolte.
- verificare la coerenza e l’inerenza delle spese costituenti il piano formativo finanziato dal Fondo, rendicontato e certificato dal Revisore incaricato, oltre che la loro corretta destinazione ed imputazione all’interno dello stesso Piano, secondo i parametri ed i massimali di costo stabiliti nell’Avviso e nel Vademecum e di ogni ulteriore disposizione in materia.
2.2 La “ ” si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire tutte le attività inerenti ai Servizi come sintetizzati nel Bando di gara (All. 1) e nel Disciplinare di gara (All. 2) e dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico Lotto 2 (All. 3) (di seguito, per brevità “Capitolato tecnico”), con particolare riferimento a tutte le specificazioni e migliorie contenute nell’Offerta tecnica (All. 4) e nell’Offerta economica (All. 5) presentate in sede di gara, nonché in relazione a quanto definito dalla Pianificazione esecutiva e dalle istruzioni Operative, secondo le modalità previste al successivo Art. 3.
Tali documenti, che l’Affidataria dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, per quanto ivi non espressamente previsto.
2.3 In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nella documentazione di gara, ed in particolare nel Capitolato tecnico, e quanto dichiarato nell’Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nella documentazione di gara, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta tecnica contenga, a giudizio del Fondo, previsioni migliorative.
Art. 3 - Modalità di erogazione dei servizi e referenti del Contratto
3.1 L’Affidataria si obbliga, irrevocabilmente, ad eseguire a perfetta regola d'arte le attività inerenti ai Servizi, di cui al precedente Art. 2, ed a fornire gli stessi con capacità e diligenza professionale, onde soddisfare le esigenze e le richieste del Fondo.
3.2 L’Affidataria del servizio è tenuta a contattare il Soggetto Presentatore entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di comunicazione da parte del Fondo. Dovrà, peraltro, inoltrare al Xxxxxxxx Presentatore, l’elenco dei documenti che lo stesso dovrà predisporre ai fini della visita.
3.3 L’Affidataria è tenuta a redigere al termine di ciascuna visita, in duplice copia su propria carta intestata, apposito Verbale di avvenuta visita, secondo il format predisposto dal Fondo. Xxxxx Xxxxxxx, firmato dall’Ispettore, dal responsabile del Piano formativo o di chi si qualificherà come referente sul luogo della visita ispettiva e dal Responsabile del Contratto per l’Affidataria del servizio, dovrà essere caricato dallo stesso Ispettore sulla piattaforma informatica entro le 24 ore successive lo svolgimento della visita. Nel caso in cui le 24 ore successive ricadano di sabato o domenica o in un giorno festivo, le 24 ore si intendono il primo giorno lavorativo successivo alla visita.
3.3 Nel caso di eventuali controdeduzioni o ricorsi avanzati dal titolare del finanziamento sugli esiti della visita, l’Affidataria, su richiesta del Fondo, è tenuta a fornire, entro i successivi 5 (cinque) giorni dalla richiesta, gli elementi utili al riesame degli esiti.
3.4 L’Affidataria è tenuta, altresì, a trasmettere, entro e non oltre il 30 gennaio di ciascun anno, un Report annuale di Monitoraggio dell’attività espletata durante l’anno solare precedente sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, secondo il format predisposto dal Fondo.
3.5 Nella prima riunione di kick off, convocata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), di cui al successivo paragrafo 3.11, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, le Parti concordano la Pianificazione esecutiva delle attività. La Pianificazione esecutiva è definita in base alla durata dei Piani formativi finanziati dal Fondo attraverso gli Avvisi e potrà essere oggetto di modifiche, previo accordo tra le Parti, in fase di esecuzione dei Servizi. In sede di Pianificazione le Parti concordano un programma di riunioni periodiche con l’obiettivo di affrontare eventuali problematiche che possono emergere nell’esecuzione del servizio e condividere eventuali aggiornamenti sulle attività svolte.
Nell’ambito della medesima riunione le Parti concordano, altresì, le ulteriori istruzioni operative inerenti alle modalità e alle tempistiche di svolgimento delle attività connesse a ciascuna visita ex post ed alla relativa verbalizzazione.
3.6 L'Affidataria si obbliga a rispettare la Pianificazione esecutiva e le Istruzioni Operative, congiuntamente definite nella prima riunione di kick off, in rispondenza alle esigenze complessivamente rappresentate dal Fondo. Il Verbale di riunione ed i relativi allegati costituiscono, una volta sottoscritti per approvazione dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dal Referente dell’Affidataria (come indicati ai successivi paragrafi
3.10 e 3.11), parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
3.7 L’Affidataria si impegna a rispettare le eventuali modifiche alla Pianificazione esecutiva ed alle istruzioni Operative dettate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, e, comunque, condivise con il Referente dell’Affidataria, di cui al successivo paragrafo 3.10, via e-mail o PEC e/o nel corso dell’esecuzione dei Servizi.
3.8 L’Affidataria si impegna, nello svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto del presente Contratto, a garantire e mantenere una costante e continua interazione con gli Uffici del Fondo ed in particolare con l'Area Ispettorato.
3.9 Resta inteso che l’Affidataria dovrà svolgere le visite presso la sede amministrativa del Soggetto Presentatore, al fine di verificare l’ammissibilità, la correttezza e la congruenza delle spese costituenti il piano
finanziario rendicontato e certificato dal Revisore incaricato, in relazione al Piano finanziato da For.Te, in raffronto alla disciplina di riferimento del Fondo (Avviso, Vademecum e disposizioni), ad eventuali variazioni fisiche e finanziarie autorizzate dal Fondo, nonché alla normativa di riferimento vigente in materia. In casi eccezionali e per comprovate motivazioni, la verifica potrà essere svolta presso la sede del Soggetto Attuatore.
In caso di violazione di tali obblighi, troveranno applicazione le penali di cui al successivo Art. 9 e, laddove ne ricorrano le condizioni, il Fondo potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.
3.10 Ai fini del presente Xxxxxxxxx, l'Affidataria designa, sin da ora, nei confronti del Fondo il
(cell. , e-mail: ), in qualità di Responsabile e (cell. , e-mail: ), in qualità di Referente.
3.11 Il referente del Fondo, ai sensi dell’Art. 101 comma 1 del Codice, è il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Responsabile dell'Area Ispettorato (e-mail: x.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx), preso atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
Art. 4 – Personale
4.1 L’Affidataria deve mettere a disposizione del Fondo, per lo svolgimento a perfetta regola d’arte delle attività di cui al presente Contratto, una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dei Servizi con le previste competenze tecniche e professionali richieste nel Disciplinare.
4.2 L’Affidataria deve garantire, attraverso gli Ispettori, la piena copertura del territorio nazionale, la continuità del servizio nell’arco dell’intera durata del Contratto e la capacità di far fronte ad un volume di attività concentrato in alcuni periodi, secondo le esigenze di programmazione, anche mediante l’impiego in contemporanea, nella stessa giornata, di tutte le risorse professionali offerte.
4.3 L'Affidataria si obbliga ad eseguire i Servizi impiegando il Gruppo di Lavoro indicato nell’Offerta tecnica (All. 4) che contiene indicazione dell’elenco nominativo dei componenti e che presenta, per ciascun componente, in allegato, il relativo curriculum vitae ad attestazione dei requisiti previsti dal Disciplinare di Gara.
4.4 L’Affidataria è tenuta, in caso di sostituzione e/o di integrazione del personale indicato per il Gruppo di Lavoro, a comunicarne preventivamente i nominativi dei nuovi professionisti/consulenti, a trasmettere copia dei rispettivi curricula corredati di copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del professionista/consulente nonché a fornire tutte le informazioni necessarie richieste dal Fondo.
4.5 Le sostituzioni nell’ambito del Gruppo di Lavoro sono consentite solo se effettuate con risorse di pari o superiore competenza tecnica-professionale, determinata in base al numero di anni di esperienza ed alla qualifica (es: “Junior” o “Senior”) nel rispetto, peraltro, dei requisiti minimi previsti dal Disciplinare di gara. Ciascuna sostituzione deve essere preventivamente approvata, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum vitae, dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
4.6 L'attesa dell’approvazione non esonera l’Affidataria dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del Gruppo di Lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei Servizi, salvo espressa autorizzazione del Fondo.
4.7 Qualora il Fondo ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale ne darà comunicazione all’Affidataria, il quale si impegna a formulare una nuova proposta entro il temine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione.
4.8 L'Affidataria si impegna a sostituire, su richiesta motivata del Fondo, i soggetti afferenti al Gruppo di Lavoro che abbiano costituito motivo di doglianza da parte del Fondo.
Art. 5 – Durata del Contratto e servizi analoghi e complementari
5.1 Il presente Contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi da intendersi a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di proroga, ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.
Tutte le visite ex post calendarizzate entro la scadenza del Contratto dovranno essere eseguite dall’Affidataria
del servizio, qualora sussista capienza in termini di numero di visite contrattualizzate e non ancora eseguite.
5.2 Il Fondo si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’Art. 63, comma 5 del Codice, di affidare, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del presente Contratto, all’Affidataria nuovi Servizi consistenti nella ripetizione di Servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto di gara posto alla base del presente affidamento, per ulteriori 12 (dodici) mesi.
5.3 Qualora circostanze speciali ed imprevedibili impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, il Fondo si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall’Art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
5.4 In nessun modo il presente Contratto si rinnoverà automaticamente e tacitamente.
Art. 6 – Corrispettivo del Contratto
,
6.1 Il corrispettivo dovuto a favore dell’Affidataria, per ogni visita realizzata, purché correttamente eseguita
è pari ad €
di legge.
( /00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi
,
6.2 Il corrispettivo complessivo erogabile in forza del presente Contratto risulterà determinato sulla base del numero di visite effettivamente ordinate ed eseguite dall'Affidataria, tenuto conto che è stimato un numero di visite massimo pari a 2.160 (duemilacentosessanta). L'importo massimo contrattuale, per la durata di 36
(trentasei) mesi sarà, quindi, pari ad €
di altre imposte e contributi di legge.
( /00), al netto di IVA e/o
6.3 I costi per la sicurezza da rischi per interferenza, di cui all’Art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, sono valutati pari ad € 0,00 (zero/00), in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale che saranno svolti dall’Affidataria
sull’intero territorio nazionale presso sedi esterne al Fondo e che non comportano, di conseguenza, interferenze.
6.4 Detti importi sono fissi ed invariabili e, come tali, si intendono comprensivi di ogni onere e/o spesa occorrente per l'esecuzione del Servizio a regola d'arte.
Art. 7 – Fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari
7.1 I Servizi erogati saranno fatturati dall’Affidataria su base trimestrale.
7.2 Le fatture dovranno:
- essere intestate a “Fondo For.Te.” (C.F.: 97275180582);
- essere contrassegnate con l’oggetto del presente Contratto e con l’indicazione del CIG relativo al Lotto di aggiudicazione: 8785370CA9;
- riportare la dicitura: "credito incedibile";
- riportare il codice destinatario SDI:0000000 ed essere inviate in copia di cortesia in formato .pdf
all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
- essere corredate da un riepilogo analitico delle attività/servizi svolti nel trimestre di riferimento, con l'indicazione puntuale delle visite effettuate.
7.3 I pagamenti saranno effettuati a favore dell'Affidataria con bonifico bancario, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa Dichiarazione di regolare esecuzione dei Servizi da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ed a fronte di DURC regolare in corso di validità.
7.4 Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei
corrispettivi dovuti, l’Affidataria potrà sospendere l’esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto.
7.5 L'Affidataria si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010. A tal fine, infatti, dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, su cui saranno effettuate le transazioni finanziarie inerenti al presente Contratto ed i soggetti delegati ad operare sullo stesso sono quelli indicati nella dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (All. 6).
7.6 L’Affidataria si obbliga, altresì, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i Subappaltatori, o Subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010.
7.7 Con riferimento al subcontratto, o ai subcontratti, l’Affidataria si obbliga a trasmettere alla Committente, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il Subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà del Fondo richiedere copia del Contratto tra l’Affidataria ed il Subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7.8 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’Art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.
Art. 8 - Interpretazione del Contratto
8.1 Tutti i Servizi di cui al presente Contratto dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche, normative ed al Capitolato tecnico fornito dalla Committente.
8.2 L’interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del Capitolato tecnico, avvengono tenendo conto delle finalità del presente Contratto e dei risultati prospettati dalla Committente. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le disposizioni di cui agli Artt. dal 1362 al 1371 del Codice Civile.
Art. 9 - Verifiche e penali
9.1 Il Fondo si impegna a verificare puntualmente, attraverso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), la corretta esecuzione delle attività ed, in generale, dei Servizi oggetto del presente Contratto, nonché di ogni ulteriore adempimento ad essi connesso.
9.2 Fatti salvi i casi di forza maggiore, in caso di ritardo e/o inadempienza totale o parziale da parte
dell’Affidataria nell’esecuzione dei Servizi, il Fondo avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:
Voce di inadempimento | Valore |
Annullamento della visita programmata senza preavviso al Fondo | € 175,00 (centosettantacinque/00) |
Mancata e/o erronea comunicazione della data di visita e del nominativo del soggetto incaricato dell’esecuzione dei Servizi | € 175,00 (centosettantacinque/00) |
Ritardo nella trasmissione al Fondo del Verbale di visita rispetto alle indicazioni di cui alle Istruzioni operative concordate tra le Parti | € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni |
Mancata trasmissione al Fondo del report di monitoraggio annuale | € 500,00 (cinquecento/00) |
Mancata indicazione sui Verbali degli esiti delle visite e dei relativi provvedimenti | Visita non pagata ed € 1.000,00 (mille/00) |
Ritardo nel rispetto delle tempistiche definite da Capitolato tecnico nella calendarizzazione e realizzazione della singola visita | € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni |
Mancato rispetto degli obblighi sanciti da Capitolato ai fini dell’identificazione dell’ispettore | Xxxxxx non pagata ed € 1.000,00 (mille/00) |
9.3 Fatto salvo quanto indicato al precedente paragrafo 9.2, in ogni altro caso di esecuzione delle attività oggetto del servizio in difformità a quanto contrattualmente pattuito e/o ai livelli di servizio indicati nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica, nella Pianificazione esecutiva e/o alle prescrizioni ricevute dal Fondo, durante l'esecuzione del Contratto, e/o rispetto alle disposizioni, comunque, applicabili in materia, anche se sopraggiunte alla data della stipula del presente Contratto, sarà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni singola violazione accertata, nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Pianificazione esecutiva, cui si rimanda integralmente.
9.4 La riscossione delle penali sarà operata trattenendo i relativi importi cumulati sulla successiva fattura emessa, il cui importo dovrà essere dunque determinato al netto delle penali applicate. Qualora non fosse sufficiente tale importo, si procederà sugli importi della fattura successiva, fino alla escussione della polizza fideiussoria.
9.5 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto all’Affidataria. L’Affidataria deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccoglibili, a insindacabile giudizio del Fondo, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all’Affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9.6 Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima di un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale del Contratto. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Affidataria raggiunga una somma pari o superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, oltre a pretendere il risarcimento del maggior danno.
9.7 Qualora all’Affidataria vengano applicate n. 03 (tre) penali nell'arco temporale di 2 (due) mesi, il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9.8 L’Affidataria prende atto ed accetta che, in ogni caso, l’applicazione delle penali non preclude il diritto del Fondo a richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
9.8 L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Affidataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere in capo al Fondo il diritto di applicare le penali.
Art. 10 - Variazioni dei Servizi
10.1 Fermo restando quanto previsto dall’Art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel corso dello svolgimento dei Servizi, il Fondo si riserva la facoltà, nel suo esclusivo interesse, di richiedere all'Affidataria l'esecuzione di ulteriori specificazioni e/o modificazioni non sostanziali delle attività, che il Fondo riterrà opportune, a sua discrezione, ai fini della buona riuscita e della funzionalità delle attività inerenti i Servizi.
10.2 Resta inteso che l’Affidataria non potrà apportare ai Servizi variazioni e/o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente proposte al Fondo e dallo stesso esplicitamente autorizzate per iscritto.
10.3 In applicazione delle facoltà attribuite alla Stazione Appaltante, ex Art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Fondo potrà richiedere all’Affidataria, qualora si rendesse necessario, di effettuare ulteriori visite, fino alla concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, che dovranno essere svolte alle medesime condizioni tecniche ed economiche indicate nel presente Contratto.
10.4 Il Fondo si riserva, altresì, la facoltà di modificare il Contratto durante il periodo di efficacia, secondo quanto disposto dall’Art. 106, ai commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo Articolo.
Art. 11 - Obblighi e garanzie dell'Affidataria
11.1 L’Affidataria dichiara di possedere le capacità, l’esperienza, l’organizzazione, le attrezzature e le risorse, anche finanziarie, per erogare i Servizi in favore del Fondo e che i prezzi pattuiti, ai sensi del presente Contratto, costituiscono corrispettivo idoneo e remunerativo per lo svolgimento degli stessi.
11.2 L’Affidataria si impegna ad osservare nell’esecuzione dei Servizi i termini, le condizioni e le modalità stabiliti nel presente Contratto e, per quanto non espressamente previsto, nei seguenti documenti:
• Bando di gara (All. 1);
• Disciplinare di Gara (All. 2);
• Capitolato tecnico (All. 3);
• Offerta tecnica (All. 4);
• Offerta economica (All. 5);
• Pianificazione esecutiva;
• le disposizioni impartite dal Fondo nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.
11.3 L'Affidataria si impegna e si obbliga a mantenere, per l'intera durata del presente Contratto, i requisiti soggettivi che hanno determinato l'affidamento dei Servizi.
11.4 L'Affidataria dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, dei permessi, titoli e licenze necessari per lo svolgimento dei Servizi.
11.5 Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, per qualsiasi ragione, l’Affidataria:
• sia soggetta ad una pronuncia di revoca e/o di annullamento di una e/o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi in suo possesso o qualora questi decadano per qualsivoglia ragione o, più in generale, sia sprovvista di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi;
• non proceda al rinnovo di una e/o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi, titoli in suo possesso o, in generale, di documenti necessari per lo svolgimento dei Servizi,
dovrà provvedere a darne avviso immediato e per iscritto al Fondo, il quale potrà, risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.
11.6 L’Affidataria si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
11.7 L’Affidataria si impegna a mantenere indenne il Fondo in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi di cui al presente Contratto, o dai risultati conseguenti.
11.8 È obbligo dell’Affidataria, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, di corrispondere al Fondo le spese relative alla pubblicazione del Bando di gara in applicazione di quanto disposto dall’Art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l’importo di €
( / ), oltre di IVA di legge, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di € ( / ), oltre di IVA di legge per la pubblicazione su 4 (quattro) quotidiani, di
cui 2 (due) a tiratura nazionale, e 2 (due) a tiratura locale, per un totale di € ( / ), oltre di IVA di legge. A tale importo deve aggiungersi il relativo costo per la pubblicazione dell’aggiudicazione, pari a € ( / ), oltre di IVA di legge, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di € ( / ), oltre di IVA di legge, per la pubblicazione sui medesimi 4 (quattro) quotidiani, per un totale di € ( / ), oltre di IVA di legge. L’importo complessivo per le spese di pubblicazione dovuto dall’Affidataria al Fondo è pari ad €
( / ), oltre di IVA di legge, e dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario il Fondo For.Te., Via Nazionale 89/A – 00184 Roma, Banca Intesa Sanpaolo, IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG n. 8785370CA9” in adempimento a quanto disposto dall’Art. 34 comma 35 della L. n. 221 del 17 Dicembre 2012.
Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
12.1. L’Affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
12.2. L’Affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
12.3. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di cui al comma precedente vincolano l’Affidataria anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
12.4. L’Affidataria si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
12.5. Ai sensi di quanto previsto all’Art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di inadempienza contributiva, risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), relativo al personale dipendente dell’Affidataria o del Subappaltatore o dei Soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’Art. 105 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Fondo si riserva di trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.
12.6. Ai sensi di quanto previsto all’Art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Esecutore o del Subappaltatore o dei Soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’Art. 105 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidataria, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine ed ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Fondo si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidataria del Contratto ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi del già citato Art. 105.
Art. 13 – Privacy – Trattamento dati personali - Riservatezza
13.1 L'Affidataria acconsente, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati personali forniti dalla stessa per la definizione e l'espletamento del presente appalto, comunicati nell'ambito di tale finalità. È possibile che i suddetti dati vengano, altresì, comunicati alle Pubbliche Amministrazioni vigilanti sul Fondo qualora richiesti per le finalità di legge.
13.2 L'Affidataria è informata che i dati verranno trattati per le finalità connesse e/o strumentali all'esecuzione del presente Contratto e dei Servizi, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge ed alle esigenze di tipo operativo e gestionale.
13.3 Le Parti si impegnano ad osservare, nel diverso ruolo di Titolare e di Responsabile del trattamento dei dati personali, le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), alle ulteriori disposizioni nazionali ed alle Linee Guida del Garante.
13.4 L'Affidataria, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in considerazione del ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi di detta normativa nazionale e del GDPR in materia, dichiara espressamente di essere in grado di assicurare nel corso dell’esecuzione dei servizi e nelle diverse fasi di espletamento, idonee ed adeguate misure organizzative
finalizzate al pieno rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in
materia di privacy. L’Affidataria, altresì:
• assume l'obbligo di comunicare al Fondo, preventivamente all’esecuzione di ciascuna visita, i nominativi dei propri dipendenti/consulenti coinvolti nell’erogazione dei Servizi ed a trasmetterne copia del relativo documento di identità in corso di validità e del curriculum vitae aggiornato, dati questi che verranno acquisiti, trasmessi e trattati nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
• assume l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento
dei servizi, anche tramite soggetti terzi;
• assicura, per tutte le fasi dell’espletamento del servizio, un trattamento di detti dati personali (comunque acquisiti, trattati, archiviati) in modo legittimo e coerente con le disposizioni normative, tecniche e regolamentari in materia comunitarie e nazionali;
• assume l’obbligo di non divulgarli, di non riprodurli e/o comunicarli a terzi, salva espressa autorizzazione
scritta preventivamente rilasciata dal Fondo e di non farne oggetto di sfruttamento.
13.5 L'Affidataria si impegna, altresì, a garantire i medesimi obblighi ed impegni da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei Subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In tal senso si assume ogni responsabilità che dovesse scaturire o derivare dall’operato di questi ed a mantenere totalmente indenne il Fondo da eventuali sanzioni, richieste e/o azioni che dovessero scaturire da un trattamento illecito o non conforme dei dati o in violazione della riservatezza.
13.6 La durata dell’obbligo di riservatezza decorre dalla data di sottoscrizione del presente Contratto fino a 5
(cinque) anni successivi alla scadenza dello stesso.
13.7 È facoltà del Fondo verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza, degli obblighi e dei vincoli assunti dall’Affidataria con il presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del Contratto da parte della Committente.
Art. 14 – Codice Etico e normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001
14.1 Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Affidataria si impegna e si obbliga a svolgere il servizio nel pieno rispetto della normativa anticorruzione, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, "Modello 231") adottati dal Fondo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. Detti documenti sono reperibili e consultabili sul il sito istituzionale del Fondo: xxx.xxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Conosci For.Te.”, alla voce “Statuto, Regolamenti, Modello 231 e Codice Etico” e l'Affidataria dichiara di averne preso visione, di conoscerli e di accettarli.
14.2 Le norme ed i principi del Codice Etico e del Modello 231 costituiscono, ad ogni effetto di legge e di Contratto, riferimento imprescindibile per ogni tipo di rapporto con il Fondo e l'Affidataria si impegna alla loro puntuale osservanza.
14.3 Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, del Codice Etico e del Modello 231 costituirà grave inadempimento ed il Fondo avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, fatto, comunque, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla predetta inosservanza.
Art. 15 Subappalto
15.1 L’affidamento in subappalto è ammesso dal Fondo, ai sensi dell’Art.105 del D.lgs. n.50/2016, così come derogato e modificato dall’Art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, nei limiti massimi del 50% dell’importo contrattuale.
15.2 L’Affidataria si impegna a depositare presso il Fondo, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del Contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
15.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Fondo procederà a richiedere all’Affidataria l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
15.4 L’Affidataria dichiara, con la sottoscrizione del presente Xxxxxxxxx, che non sussiste nei confronti del Subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’Art. 10 della L. n. 575/1965.
15.5 Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
15.6 L’Affidataria e il subappaltatore si obbligano solidalmente a manlevare e tenere indenne il Fondo da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al Subappaltatore o ai suoi ausiliari.
15.7 L’Affidataria corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Fondo, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15.8 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15.9 Su richiesta del Fondo l’Affidataria è obbligata a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al Subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
15.10 Qualora l’Affidataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al
comma precedente, il Fondo sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Affidataria.
15.11 L’Affidataria potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:
;
;
;
15.12 I Subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la
partecipazione a gare d’appalto.
15.13 La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dal Fondo. Qualora l’Affidataria ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà del Fondo risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
15.14 Il Fondo, qualora ricorrano le previsioni di cui all’Art. 105, comma 13, D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Art. 16 - Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito
16.1 È fatto assoluto divieto all'Affidataria di cedere in tutto od in parte, direttamente od indirettamente, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’Art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
16.2 È fatto, altresì, divieto all'Affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso e/o di cedere a
terzi i crediti, anche parziali, derivanti dal presente Contratto.
16.3 La violazione di siffatti divieti comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento del danno.
Articolo 17 - Trasparenza
17.1. L’Affidataria espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente od attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro od altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro od altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
17.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Affidataria non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa dell’Affidatario, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 18 - Brevetti industriali e diritti d’autore.
18.1 L’Affidataria assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
18.2 Qualora venga promossa nei confronti del Fondo un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su dispositivi o soluzioni tecniche adottate dall’Affidataria, questa si obbliga a manlevare e tenere indenne il Fondo stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
18.3 Nell’ipotesi di azione giudiziaria, per le violazioni di cui al comma precedente, avviata nei confronti del Fondo, questo ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Art. 19 - Garanzia definitiva
19.1 All'atto della sottoscrizione del presente Xxxxxxxxx, l'Affidataria costituisce idonea garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’Art. 93, commi 2 e 3, e per l’importo determinato, ai sensi dell’Art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in ragione del valore indicato nell’Offerta economica presentata (All. 4).
La somma garantita è pari ad € ( / ), in quanto l’Affidataria beneficia delle riduzioni previste dall’Art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché in possesso della certificazione (All. 7).
19.2 Detta garanzia è rilasciata da primario istituto di credito o da banca autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi della legislazione vigente, o da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e contiene le clausole previste dall'Art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare:
- avere quale beneficiario il Fondo;
- essere corredata da dichiarazione con la quale l’Istituto emittente si impegna ad effettuare entro 15 (quindici) giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi intendesse disporre della cauzione stessa, a semplice richiesta scritta da parte del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi misura e genere, né chiedere prove o documentazioni del motivo dell'escussione della fideiussione;
- esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’Art. 1944, comma 2 del Codice Civile e la rinuncia all'eccezione di cui all’Art. 1957, commi 2 e 3 del Codice Civile.
19.3 La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria, ove l'importo della cauzione non risultasse sufficiente.
19.4 Il Fondo ha diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Affidataria e per provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto dall’Affidataria medesima per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori utilizzati per l’espletamento del servizio affidato.
19.5 Nell’ipotesi di escussione totale e/o parziale della cauzione, l’Affidataria ha l’obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto, il Fondo effettuerà delle trattenute dai corrispettivi dovuti, ai sensi dell’Art. 9.4 del presente Contratto, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.
19.6 La cauzione prestata dall’Affidataria, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto, sarà progressivamente svincolata dal Fondo, secondo le modalità di cui all’Art. 103, comma 5 del Codice, a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da parte del Fondo. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
19.7 Detta cauzione è allegata al presente Contratto (All. 8).
Art. 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
20.1 L'Affidataria è sempre responsabile, sia verso il Fondo sia verso terzi, dell’esecuzione delle attività ed in generale dei Servizi e di tutti i danni causati al Fondo e/o a terzi nell'esecuzione degli stessi.
20.2 È, altresì, responsabile dell'operato e del comportamento del personale dipendente e non, nonché di quello dei Subappaltatori, di cui si avvale nell’esecuzione del presente Contratto, nonché degli eventuali danni che potrebbero derivare dall'uso di mezzi e/o strumenti, sia verso il Fondo sia verso terzi.
20.3. L’Affidataria, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Affidataria in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne il Fondo, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Affidataria possa arrecare al Fondo, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora l’Affidataria non esibisca alla data di stipula del presente Contratto tale polizza o non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
20.4 Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità dell’Affidataria anche per danni coperti o non coperti e/o
per danni eccedenti i xxxxxxxxx assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.
Art. 21 – Risoluzione del Contratto
21.1 È facoltà del Fondo dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’Art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici e dell’Art 1456 del Codice Civile, via PEC o mediante l’invio di una raccomandata A/R, con effetto a decorrere dalla ricezione della stessa da parte dell’Affidataria, nei seguenti casi:
• qualora per grave inadempienza, oppure per inosservanza degli obblighi di legge e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, venga compromessa l'esecuzione del servizio nel rispetto della legislazione vigente e della normativa di riferimento;
• nell'ipotesi di ingiustificata sospensione del Servizio e/o ingiustificato ritardo nelle attività di cooperazione con il Fondo;
• qualora l'Affidataria non ottemperi a quanto concordato nei termini contrattualmente convenuti;
• quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del Contratto di cui al precedente Art. 15;
• nell'ipotesi prevista nei precedenti Artt. 3.9, 9.6, 9.7, 11.5, 13.7, 14.3, 15.13, 16.3, 17.2, 18.3, 19.4 e 20.3;
• in caso di liquidazione del Fondo e/o dell'Affidataria, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
• in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidataria in sede di selezione e di esecuzione contrattuale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000.
21.2 Resta espressamente inteso tra le Parti che la risoluzione del Contratto, non preclude il diritto del Fondo di richiedere il risarcimento del danno subito.
Articolo 22 - Recesso
22.1. Il Fondo ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario a mezzo PEC nel rispetto delle indicazioni di cui all’Art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
22.2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Fondo. In caso di recesso, l’Affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il
corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’Art. 1671 del Codice Civile.
Art. 23 - Comunicazione tra le Parti
23.1 Tutte le comunicazioni, informazioni e notifiche tra le Parti saranno effettuate a mezzo e-mail o PEC. Le suddette dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
- per il FONDO FOR.TE.
• e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
• PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
- per la
• e-mail:
• PEC:
Art. 24 - Legge applicabile, Foro competente, controversie e clausole residuali
24.1 Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in xxx xxxxxxx, xx Parti dichiarano di indicare, in via esclusiva, quale Foro competente quello di Roma.
24.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell’Art. 11, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 ed ulteriori disposizioni vigenti in materia.
24.3 Sono a carico dell’Affidataria e dovranno essere integralmente rimborsate al Fondo, qualora dallo stesso anticipate, le spese per la stipulazione e la registrazione del Contratto nonché ogni relativo onere fiscale, nella misura fissata dalla legge.
Art. 25 - Responsabile del Procedimento
25.1 Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nominato con Determinazione presidenziale, di cui al Prot. n. D21/ del giugno 2021, è il Direttore del Fondo, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, altresì, delegata alla firma del presente Contratto.
25.2 L’Ufficio del R.U.P. è sito in Xxx Xxxxxxxxx x. 00/X – 00000 Xxxx (XX), Tel. 06/468457 e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Elenco allegati:
1) Bando di gara (All. 1);
2) Disciplinare di Gara (All. 2);
3) Capitolato tecnico (All. 3);
4) Offerta tecnica (All. 4);
5) Offerta economica (All. 5);
6) Dichiarazione circa gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari (All. 6);
7) Certificazione (All. 7);
8) Garanzia definitiva (All. 8).
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il Fondo For.Te Il RUP/Direttore del Fondo Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Firmato Digitalmente (ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) | Per l’Affidataria n.q. di L.r.p.t. Firmato Digitalmente (ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) |