ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Direzione generale enti locali e finanze Servizio demanio e patrimonio di Cagliari
Capitolato prestazionale relativo alla disciplina della concessione demaniale marittima del distributore di carburanti nel porto turistico di Villasimius
Art.1. Stato di consistenza
La Regione Autonoma della Sardegna intende affidare in concessione l’area demaniale marittima di mq 510,08, ubicata nel porto turistico in Comune di Villasimius , identificata al catasto al foglio 30 mappale 14, meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato all’avviso pubblico, su cui insiste un impianto di distribuzione carburanti per imbarcazioni, che fa parte delle opere acquisite in proprietà dello Stato e iscritte nell’apposito reg. mod. 23/D con intestazione Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile”, di cui al Testimoniale di Stato, allegato al verbale di incameramento del 03.12.2009, la cui consistenza risulta la seguente:
• 2 serbatoi metallici interrati da mc. 15 ciascuno, per gasolio;
• 1 serbatoio metallico interrato da mc. 10, per gasolio;
• 1 serbatoio metallico interrato da mc. 10, per benzina.
• 2 colonnine di distribuzione gasolio con singolo erogatore di cui una ad alta portata;
• 1 colonnina di distribuzione benzina con erogatore singolo;
• locale stoccaggio olio lubrificante per una capacità massima di 500 Kg;
• 1 box prefabbricato di tipo modulare di circa mq 20;
Art. 2. Contratto di concessione; oggetto e durata
Oggetto di affidamento è la concessione dell’area demaniale marittima per la gestione del distributore carburanti per imbarcazioni ubicato nel Porticciolo turistico di Villasimius, per la durata di anni 2 (due), a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di concessione.
Sono oggetto di concessione anche le seguenti attività ed oneri:
• esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia sull’area demaniale oggetto di concessione che sul relativo impianto;
• gestione dell’impianto assicurando la massima continuità del servizio;
• servizio di antinquinamento e disinquinamento.
Art. 3. Canone
L’importo complessivo stimato della concessione riferito alla durata prevista pari a n. 2 anni, ammonta ad euro 3.963,34
(tremilanovecentosessantatre/34).
Il canone demaniale marittimo annuo è stato determinato, per l’anno 2018, in euro 1.981,67 (millenovecentoottantuno/67), salvo conguaglio, sulla base degli importi tabellari di cui al decreto Interministeriale 19 luglio 1989.
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, e sarà aggiornato sulla base dell’indice ISTAT in aumento o in diminuzione, conformemente alla legge e alle circolari ministeriali.
Il Concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del contratto di concessione.
Il canone è comprensivo del diritto d’uso dell’impianto, con l’obbligo al Concessionario della custodia e manutenzione del bene stesso secondo quanto previsto dal presente capitolato prestazionale.
Il pagamento del canone per ciascun anno dovrà essere effettuato a utilizzando l’apposito Modello F24 elide secondo le norme di legge.
Per il primo anno l’ammontare del canone dovrà essere versato prima della stipula del contratto di concessione demaniale.
Il pagamento relativo alla maggiorazione, offerta in sede di presentazione dell'offerta economica, sarà effettuato a favore della Regione Autonoma della Sardegna mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso il Banco di Sardegna, intestato a “Regione Autonoma della Sardegna”, utilizzando le seguenti coordinate bancarie codice IBAN: IT/72/L/01015/04999/000070673111. Codice BIC SWIFT: BPMOIT22.
Le ricevute dei versamenti dovranno essere presentate, nel termine di 10 giorni dal versamento, all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, e all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sardegna.
In difetto del pagamento alle scadenze sopra stabilite, l’amministrazione regionale potrà dichiarare decaduta la concessione. Senza pregiudizio di tale facoltà il ritardo dei pagamenti darà luogo all’esazione degli interessi dovuti.
Art. 4. Cauzione
Il Concessionario dovrà costituire, nei modi di legge e prima della stipula del contratto di concessione, fideiussione a favore della Regione Autonoma della Sardegna per un importo che sarà determinato tenendo conto delle prescrizioni dell’art. 17 R.C.N. (importo non inferiore al doppio del canone demaniale) e della maggiorazione offerta in sede di gara, finalizzata a garantire l’osservanza degli obblighi assunti con il contratto di concessione.
La cauzione potrà essere costituita scegliendo una delle seguenti opzioni: polizza fideiussoria assicurativa o bancaria (relativa all’intero periodo di concessione) e cioè PER LA DURATA DI 2 ANNI DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONCESSIONE (presumibilmente sino al 31 DICEMBRE 2020), ovvero altra forma consentita dalla legge. Dovrà recare la seguente causale “a garanzia del corretto uso del bene demaniale, nel rispetto di tutti gli obblighi ed oneri dettati dalla concessione demaniale marittima nel Comune di Villasimius in località Porticciolo turistico ad uso gestione del distributore di carburante per imbarcazioni”;
altresì la garanzia dovrà prevedere:
- Che resti valida sino alla dichiarazione di svincolo da parte di questa Amministrazione.
- Che il mancato o ritardo pagamento di premi o di supplementi di premio non sia opponibile all’Amministrazione Regionale, ai fini della garanzia.
- Che la compagnia di assicurazione provveda al pagamento dell’intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Regionale.
- Che la compagnia di assicurazione rinuncia al benefici della preventiva escussione di cui al comma 2 dell’art. 1944 del Codice Civile.
In alternativa alla polizza fideiussoria è possibile effettuare il deposito dell’importo della stabilito per la garanzia, presso
la Ragioneria Provinciale dello Stato di Cagliari, Servizio depositi definitivi, in via XX Settembre, 13/15.
L’Amministrazione concedente avrà la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, la suddetta cauzione, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal Concessionario per canone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il Concessionario sempre responsabile oltre l’importo della suddetta cauzione.
Per tutti i casi nei quali è prevista dal contratto di concessione la facoltà dell’Amministrazione concedente di prelevare somme dalla cauzione, l’Amministrazione potrà esercitare tale facoltà senza che occorra alcun provvedimento da parte dell’Autorità giudiziaria, ed a ciò il Concessionario dovrà prestare, per sé e per i suoi aventi causa, esplicito ed incondizionato assenso.
La cauzione, su richiesta del Concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della presente concessione, sempre che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.
Art. 5. Finalità e prestazioni caratteristiche della concessione
La concessione oggetto della presente procedura è assentita, coerentemente alle previsioni dell’atto concessorio, allo scopo di occupare l’area demaniale marittima di mq 510,08 nel porto turistico di Villasimius per gestire un impianto di distribuzione carburanti per imbarcazioni.
L’affidamento della concessione si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• gestione del servizio di distribuzione carburanti;
• realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che siano necessari per mantenere in efficienza l’intero impianto;
• continuità del servizio di distribuzione carburanti;
• servizio antinquinamento e disinquinamento.
Art. 6. Obblighi ed oneri a carico del concessionario
Sono a carico del concessionario le prestazioni oggetto della concessioni di cui agli artt. 2 e 5;
Il servizio oggetto della presente procedura è da considerarsi, a tutti gli effetti, “servizio pubblico” e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto se non per cause di forza maggiore;
Il concessionario dovrà provvedere alla predisposizione e collocazione nell’area in concessione dei cartelli tariffari;
Il concessionario è obbligato a esporre in loco e rendere immediatamente consultabile agli utenti il provvedimento di concessione ed i suoi allegati;
Sono a carico del concessionario:
- il pagamento di tutte le utenze, dei canoni e degli oneri tributari se dovuti;
- il pagamento di tutti gli oneri fiscali e delle spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipulazione della concessione;
- Il pagamento delle spese per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento dell’impianto;
Il Concessionario è direttamente responsabile verso l’Amministrazione concedente dell’esatto adempimento degli oneri assunti; inoltre, il predetto Concessionario sarà totalmente ed esclusivamente responsabile verso i terzi per i danni derivanti dall’uso dei beni concessi e l’Amministrazione concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dagli stessi.
Il Concessionario si impegna a manlevare in maniera assoluta l’Amministrazione concedente e le Amministrazioni dello Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione.
Il Concessionario dovrà mantenere attive, per tutta la durata della concessione:
- apposita ed idonea copertura assicurativa, a norma di legge, che copra il bene demaniale contro danni da incendio, atti vandalici, eventi atmosferici e calamità naturali, danni da guasti agli impianti ed alle condotte per un importo non inferiore al valore dell’immobile, vincolata a favore della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica, e dell’Amministrazione Statale, e per essa dell’Agenzia del Demanio – Filiale Sardegna - Via Lo Frasso, 2, -09127 Cagliari; la polizza dovrà essere depositata presso la sede dell’Amministrazione concedente;
- assicurazione per la responsabilità civile RCT – RCO.
Copia delle polizze dovrà essere consegnata a pena di decadenza della concessione entro trenta giorni dalla sottoscrizione, al Servizio demanio e patrimonio di Cagliari.
Ogni eventuale danno, dissesto, mutamento, arrecato allo stato dei luoghi, alle proprietà demaniali marittime ed eventualmente private limitrofe, dovrà essere rimesso in pristino, a cura e spese del Concessionario.
L’indennizzo pagato dagli assicuratori, previo assenso dell’Agenzia del Demanio, potrà andare al concessionario, che resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l’efficienza del bene.
Il Concessionario è tenuto a mantenere l’area in condizioni di pulizia, sicurezza e decoro, nel rispetto degli obblighi di manutenzione di cui al presente capitolato prestazionale di concessione
Il Concessionario si obbliga inoltre a:
- dotarsi prima dell’inizio di eventuali lavori di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabile per l’inizio dei lavori, ovvero che dovesse rivelarsi necessaria durante l’esecuzione degli stessi, nonché dotarsi, prima dell’avvio dell’attività, di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabile ai sensi di legge per l’uso degli immobili e per lo svolgimento delle proprie attività negli stessi.
- rispondere di tutti i danni che dovessero derivare a cose e persone, ai terzi e/o ai propri addetti, collaboratori e personale, per effetto della concessione ottenuta, della esecuzione dei lavori e dell’eventuale ritardo nell’avvio degli stessi, manlevando l’Amministrazione concedente da qualunque responsabilità.
Il Concessionario è tenuto, pena la decadenza, a praticare e far praticare a favore dei lavoratori dipendenti le condizioni di lavoro risultanti da contratti vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza contributiva, d’igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.
L’inosservanza di uno qualunque degli obblighi assunti di cui al presente articolo potrà implicare, a discrezionalità dell’Amministrazione, la decadenza della concessione e la rivalsa dei danni ai sensi del presente capitolato prestazionale.
Art. 9. Esercizio della concessione
La concessione dovrà essere esercitata direttamente dal Concessionario. È fatto divieto al Concessionario di sub- concedere i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a titolo gratuito.
L’esercizio dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di ogni pertinente disposizione di legge e di regolamento.
Il Concessionario non potrà destinare l’area demaniale ad usi o scopo diversi da quelli previsti nell’atto di concessione. Qualora il Concessionario muti l’uso convenuto, il contratto di concessione decade di diritto. I locali dovranno essere adibiti esclusivamente alle attività compatibili con la loro destinazione.
Il subingresso nella concessione è disciplinato dalle norme del codice della navigazione e dai principi comunitari che trovano applicazione nei casi di rilascio delle nuove concessioni.
Art. 10. Riconsegna
Nel giorno della scadenza il Concessionario dovrà sgomberare a proprie spese la struttura e le aree occupate. Qualora il Concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero o della riconsegna dei beni concessi, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza, l’Amministrazione ha facoltà di provvedervi d’ufficio in danno al
Concessionario, anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese anche nei modi prescritti dall’art. 84 del CdN e rivalendosi sulla cauzione.
Art. 11. Stato di fatto e di diritto dei beni demaniali concessi
I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della concessione, che il Concessionario dichiara di conoscere. Il Concessionario si impegna a riconsegnare i beni nello stato medesimo in cui li ha ricevuti, pena il risarcimento del danno, salvo le eventuali migliorie apportate in sede di concessione. Restano a cura e spese del Concessionario l’esecuzione delle opere necessarie a mantenere i beni concessi idonei all’utilizzo cui sono destinati.
Il Concessionario non avrà nulla a pretendere dall’Amministrazione concedente per l’adeguamento degli impianti o la realizzazione di opere indispensabili, o anche solo opportune, per ottemperare agli obblighi di legge e di regolamento e garantire la massima sicurezza di quanto assentito in concessione. Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per l’ottenimento delle certificazioni e degli attestati ritenuti necessari dall’Amministrazione competente.
In caso di prorogati ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi l’Autorità concedente dichiarerà la decadenza della concessione.
Art. 12. Revoca, decadenza e rinuncia
L'Amministrazione regionale dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico.
Qualora il Concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l’atto di concessione, l’Amministrazione concedente potrà, previa diffida da notificare in via amministrativa, dichiarare la decadenza della concessione. - L’Amministrazione concedente potrà dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dal presente capitolato prestazionale e dagli artt. 47 e 48 del CdN, senza che il Concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva l’eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il Concessionario fosse incorso.
Si incorre nella decadenza per omesso pagamento anche di una sola annualità del canone. Nel caso di decadenza della concessione per mancato o ritardato pagamento, come anche per gli altri casi di analoga sanzione previsti, il Concessionario incorrerà nella proporzionale perdita della cauzione, fatto salvo il diritto al maggior danno derivato all’amministrazione concedente.
In caso di rinuncia alla concessione, della riconsegna delle aree da parte del Concessionario dovrà redigersi apposito processo verbale. Lo svincolo della cauzione è subordinato all’accertamento della rimessione in pristino stato dei beni oggetto di concessione.
Art. 13. Opere costruite dal concessionario
Alla scadenza della concessione, o nei casi in cui l’Amministrazione concedente dichiari decaduta la concessione o qualora il Concessionario rinunci alla concessione, tutte le eventuali opere costruite dal Concessionario nell’area demaniale facente parte della concessione, incluse le eventuali opere di miglioramento e potenziamento, restano di diritto di proprietà dell’Amministrazione statale, senza che il Concessionario abbia diritto al rimborso di spesa o altro.
Per le opere da realizzarsi, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all’Amministrazione concedente, che potrà assentirle previo parere favorevole alla loro esecuzione da parte della Autorità statali competenti. Trova applicazione l’art. 49 CdN - Devoluzione delle opere non amovibili.
È comunque facoltà dell’Amministrazione richiedere il ripristino dello stato originario dei luoghi nel caso siano stati realizzati interventi non espressamente autorizzati. Gli interventi non migliorativi se reputati dannosi devono essere
rimossi a cura e spese del Concessionario nei termini assegnati dall’Amministrazione, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista. Nel caso in cui il Concessionario non provveda nel termine assegnato, l’Amministrazione concedente provvederà alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del Concessionario anche rivalendosi sulla cauzione.
Art. 14. Controlli ed ispezioni
L'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, tramite il Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, svolge i compiti di controllo e di verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto delle disposizioni previste dalla presente concessione e delle norme di legge e di regolamento e può, in ogni tempo, effettuare sopralluoghi o accertamenti in loco, verificare, personalmente o a mezzo mandatario, lo stato di conservazione e manutenzione del sito concesso, nonché proporre al Concessionario quegli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare dello stesso.
Il Concessionario è tenuto in ogni momento a consentire l’ingresso nell’immobile, del personale dell’Amministrazione Regionale e Statale competente, e delle Autorità sanitarie della forza pubblica preposta alla vigilanza e controllo.
Il Concessionario si impegna, altresì, a mettere a disposizione della Regione, Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, per gli opportuni controlli, le scritture contabili ed amministrative ad esso riferite.
L’Amministrazione regionale si riserva il controllo delle attività svolte.
Il Concessionario si impegna a garantire il rispetto delle misure di gestione e delle modalità di svolgimento delle attività stabilite dall’Amministrazione regionale.
Art. 15. Atto di concessione
L’atto concessorio verrà rilasciato con determinazione secondo le condizioni stabilite nel presente disciplinare della concessione.
Per quanto non contenuto nel presente disciplinare si richiama, per intero, la disciplina contenuta nell’Avviso, nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione.
Tutti gli oneri e le spese di registrazione, di bollo e per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla stipula dell’atto di concessione, sono a carico esclusivo del Concessionario.
Il Direttore del Servizio Dott. Renato Serra