Contract
Contratto tra l’Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx x. 0 xxx Xxxxx Xxxxxxxxx e la Società PILIMAR S.r.l. per l’acquisizione di certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva rientranti nei LEA per l’anno 2022.
L’anno 2022, addì del mese di in
Tra
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano con sede legale in xxx Xxxxxxxxx, 0 Xxxxxxx (XX), C.F. e Partita IVA 03990320925 nella persona del Di- rettore Generale e Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx C.F. CRBGRG63D24B354W, domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte e
la Struttura sanitaria “Ambulatorio medico specialistico Città di Villacidro” (di seguito denominata Struttura) facente capo alla società PILIMAR S.r.l., P. IVA 03972640928 con sede legale in Cagliari nella Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 e sede ope- rativa in Villacidro nella xxx Xxxx 00/00, nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx C.F. NGNRNI83R42B354W, dall’altra,
hanno convenuto e stipulato quanto segue:
Premesso:
- che l’art. 8 quinquies del D. Lgs 502/92 stabilisce che le ASL stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che l’art. 8 bis del D. Lgs 502/92 l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs 502/92;
- che la DGR 23/58 del 18.07.2002 “Disposizioni in materia di medicina sportiva e di certificazioni di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica” ha previsto che la Regione Sardegna, a far data dalla entrata in vigore del DPCM
29.11.2001, garantirà presso le Aziende ASSLL l’erogazione gratuita delle visite mediche per il rilascio delle certificazioni medico – sportive agonistiche ai minori di età ed ai portatori di handicap, individuando quale tariffa onnicomprensiva la somma di € 40 (Quaranta);
-Che la DGR 53/50 del 04.12.2009 ha previsto che l’attività di certificazione dell’idoneità sportiva agonistica rientra nei LEA solo per i soggetti tesserati nelle so- cietà dilettantistiche di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età, mentre la medesima certificazione nei confronti dei maggiorenni è assoggettata al tariffario re- gionale;
-Che la DGR 53/50 del 04.12.2009 ha previsto che l’attività di certificazione dell’idoneità sportiva non agonistica rientra nei LEA solo per i soggetti praticanti atti- vità sportiva non agonistica in ambito scolastico, su richiesta dell’istituzione scolasti- ca, per i disabili di ogni età mentre la medesima certificazione nei confronti degli altri soggetti è assoggettata al tariffario regionale;
-Che la DGR 53/50 del 04.12.2009 prevede che i centri privati autorizzati e/o accre- ditati di Medicina dello Sport sono abilitati a svolgere le attività sulla persona com- prese nei LEA previo apposito contratto stipulato con la ASL competente per territo- rio.
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven- gono quanto segue:
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto
La Struttura “Ambulatorio medico specialistico Città di Villacidro” è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento Suape del Comune di Villacidro n. 17049 del 29 giugno 2021, successivo provvedi- mento di subingresso nella titolarità rilasciato dal Comune di Villacidro con Codice
univoco SUAPE n.2213500/2021 del 30.08.2021 e per effetto delle disposizioni con- tenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti e- rogatori privati e Aziende Sanitarie Locali.
Il contratto definisce:
- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili in favore dei cittadini residenti nel territorio dell’ASL del Medio Campidano e riportate nell’allegato Y al presente atto;
- i controlli che saranno attivati dall’Azienda e le sanzioni previste in caso di inadem- pienza;
- il debito informativo della Struttura verso l’Azienda in relazione alle prestazioni ero- gate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.
La struttura, nei limiti della propria capacità operativa risultante dal provvedimento di accreditamento, potrà erogare le prestazioni oggetto del presente contratto anche nei confronti dei cittadini aventi diritto residenti in altre ASL oltre il numero di presta- zioni previsto nell’allegato Y che è destinato alla sola ASL del Medio Campidano.
Articolo 2 - Requisiti di accreditamento
Preliminarmente alla stipulazione del contratto
- la Struttura deve autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l’accreditamento istituzionale da parte della Regione;
- l’ASL deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certi- ficato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con attestazione dell’insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l’assoggettamento a dette procedure;
- l’ASL deve acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84 del D. Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii;
- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed odontoiatri- che, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l’ASL dovrà richiedere all’ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.
Nelle more dell’eventuale completamento del percorso per il rilascio dell’accreditamento definitivo l’ASL dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell’accreditamento definitivo possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organiz- zativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.
La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vi- genza dei presente contratto e la ASL si impegna a verificare la persistenza degli stessi.
Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica
La Struttura eroga prestazioni di medicina dello sport con l’assetto organizzativo de- finito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell’allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
La Struttura nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto si impe- gna a garantire il rispetto dei requisiti inerenti alla dotazione organica previsti nella Delibera della Giunta Regionale n. 47/43 del 30.12.2010 e 33/26 del 08.08.2013.
La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti esplicitati nell’art. 2, è specificata nell’elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappre- sentante della Struttura, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la
mansione svolta dal predetto personale, l’Unità Operativa di appartenenza, l’impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda e all’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza sociale ogni eventuale successiva modi- fica, indicando i medesimi parametri previsti per l’allegato X e autocertificare, al ter- mine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dota- zione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.
L’esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in ma- teria di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque le- gato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risolu- zione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia. Con le stesse modalità si proce- derà nelle ipotesi in cui a seguito di accertamenti compiuti in sede di verifica emerga la presenza di professionisti che prestano attività lavorativa presso altre Strutture accreditate e convenzionate laddove il monte ore complessivo settimanale per cia- scun porofessionista superi le 45/48 ore settimanali e anche nelle ipotesi in cui uno stesso professionista risulti presente nelle medesime fasce orarie in altra Struttura della medesima o diversa branca.
Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico professionali che per ogni aspetto inerente al- la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sani-
tari. La Struttura, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi.
La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.
In caso di comunicazioni da parte dell’ASL di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoria- mente dalla Regione, la Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente con- tratto.
Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento
L'Azienda può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.
Qualora l’Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al compe- tente Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Successivamente ai provvedimenti adottati dall’Assessorato, l’Azienda potrà risolve- re di diritto ex articolo 1456 del codice civile il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell’Igiene e Sanità.
Fatta salva l’ipotesi sopra descritta, il provvedimento di revoca dell’accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del codice
civile del presente contratto.
Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del manteni- mento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all’art. 3, pos- sono chiedere l’attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale della Azienda.
Articolo 5 bis- Trattamento e tutela dei lavoratori
La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela re- tributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).
La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle XX.XX., la Struttura dovrà consegnare all’ASL copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.
L’ASL, previa diffida ad adempiere entro il termine di 10 giorni, procederà alla de- curtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verifichino gravi e/o o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Articolo 6 - Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni
La Struttura si impegna ad erogare, nei limiti dei volumi ivi indicati, le prestazioni di cui all’allegato Y, parte integrante del presente contratto.
La Struttura si impegna a garantire che le visite mediche sportive, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982, siano integralmente effettuate da un medico specialista in medicina sportiva eventualmente coadiuvato,nei limiti delle competen- ze del profilo professionale d’appartenenza, da personale tecnico ed infermieristico, ferma e impregiudicata la possibilità di avvalersi di altri specialisti per quegli accer- tamenti strumentali obbligatoriamente indicati nelle Tabelle A e B del citato D.M., ovvero ritenuti necessari sotto il profilo clinico, dallo specialista di medicina sportiva, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità sportiva. I predetti accertamenti, an- che se non contemplati tra quelli di cui alle suddette Tabelle A e B, in quanto funzio- nali al rilascio della certificazione, dovranno essere ricompresi nell’ambito della tarif- fa onnicomprensiva di € 40,00.
Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell’anno, fatte salve le peculiarità proprie della attività di certificazione dell’idoneità sportiva, che ha necessariamente carattere stagionale. Le prestazioni dovranno inoltre essere eroga- te nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica. La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione ai responsabili dell’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, do- vessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.
La Struttura, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, garanti- sce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica all’Azienda.
Articolo 7 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio
Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda il quale provvederà con modalità tali da garantire che il rilascio delle certificazioni in favore degli atleti avvenga senza soluzione di continuità. La mancanza di preventiva autorizzazione, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, potrà essere sanata ex post con provvedimento del Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione.
La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell’utente e il rispet- to delle disposizioni normative in materia.
Le prestazioni saranno erogate secondo l’ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d’accesso disciplinate dalla normativa vigente.
L’erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoe- lencati:
- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell’erogazione della prestazione secondo: le linee guida specifi- che, i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche ed eventuali procedure identificate dalle singole Federazioni sportive;
- Osservanza dei tempi minimi di trattamento; si precisa a tal fine che laddove nel corso della vigenza del contratto dovessere essere modificati i tempi minimi di ese- cuzione delle prestazioni, i volumi oggetto del presente contratto saranno automati- camente rideterminati, fatto salvo in capo alla Struttura il diritto di recesso che dovrà essere esercitato con le modalità di cui all’art. 10; fermo ed impregiudicato che la Struttura avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate fino alla data della noti- fica all’Azienda del provvedimento regionale di rimodulazione dei volumi;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso in-
formato.
Articolo 8 - Appropriatezza clinica
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di applica- zione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre 2001, e s.m.i.
Articolo 9 – Debito informativo
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito in- formativo nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
La Struttura si impegna a comunicare all’Azienda, con cadenza semestrale, entro il 20 del mese successivo a quello del semestre di riferimento, il numero di visite effet- tuate con l’indicazione per ciascuna di esse del sesso dell’assistito e della maggiore o minore età. Entro 10 giorni dal ricevimento l’Azienda avrà cura di trasmettere la predetta comunicazione all’Assessorato dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale.
Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di spe- cifici provvedimenti regionali. Le visite per rilascio delle certificazioni medico sporti- ve agonistiche ai minori di età ed ai portatori di handicap saranno remunerate con un importo onnicomprensivo pari ad € 40,00 comprensivo degli esami strumentali di cui all’art. 6.
Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o
riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende au- tomaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite raccomandata A/R.
Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo, 30 di- cembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modifica- zioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regio- nali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui all’allegato Y si intende rideterminato nella mi- sura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. Il predetto limite di spesa dovrà essere egualmente rispettato nell’ipotesi di adozione di provvedimenti di rimodulazione dei volumi delle prestazioni erogabili da parte dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale
Articolo 11 – Tetto spesa e Volume prestazioni
La Struttura si impegna a non superare globalmente per le prestazioni rientranti nei LEA i seguenti volumi di attività: n. 2.500 (duemilacinquecento) certificazioni annue pari ad € 100.000,00 (centomila euro).
Il predetto tetto è riferito esclusivamente all’ ASL del Medio Campidano e al periodo 00.00.0000 - 00.00.0000.
Articolo 12 – Fatturazione e riscontri documentazione
Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all’Azienda di residenza del paziente con cadenza mensile.
La fattura sarà accompagnata da:
1) tabulato cartaceo contenente l’elenco degli atleti visitati
2) File come da disposizone aziendale
3) report contenente l’importo da portare in fatturazione
L’invio della fattura elettronica devrà essere accompagnato da un report fornito dal Servizio attestante la correttezza delll’erogato.
Qualora la struttura eroghi prestazioni in favore di cittadini residenti in ASL diverse, dovrà trasmettere alle stesse il ripilogo delle prestazioni erogate per consentire l’emissione dell’ordine NSO.
Articolo 13 - Pagamenti
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tarif- fe massime onnicomprensivepredeterminate con DGR 25/38 del 18.07.2002.
L'Azienda, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della re- golarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il totale dell’importo fatturato mensilmente.
L’Azienda dall’esito delle verifiche sull’appropriatezza provvederà a quantificare l’importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all’emissione della relativa nota di credito.
Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ASL competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ASL provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.
L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, in base ai controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.
Qualora l’Azienda non ottemperasse entro i termini riportati, sarà tenuta a corrispon- dere, all’atto del pagamento del debito originariamente dovuto, gli interessi determi- nati nella misura e nelle modalità previste dall’art. 16, L.R. , 29 aprile 2003, n.3.
Resta fermo l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura.
Articolo 14 - Modifica del contratto
In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ri- contrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.
Articolo 15 - Durata del contratto
Gli effetti del contratto decorrono dal 01 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, con esclusione del rinnovo tacito.
In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone forma- le comunicazione all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.
Art. 16 . Risoluzione del contratto
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:
a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni;
e) dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio;
f) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis comma 2;
h) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis comma 3.
i) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis comma 4.
La “ripetuta violazione” è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a cia- scuna delle fattispecie sopra riportate.
Qualora la ASL ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all’Erogatore, concedendo il termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la pro- duzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L’erogatore potrà all’uopo avvalersi dell’ausilio e dell’assistenza della propria Asso- ciazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ASL valutate le eventuali deduzioni scritte dell’Erogatore ed even- tualmente dell’Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustifica- zioni oltre che della entità della violazione, diffidare l’Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ASL dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Articolo 16 bis - Registrazione e regime fiscale
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del
D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è sog- getto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, della parte 2^ della Ta- riffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a cari- co delle parti contraenti, in uguale misura. Poiché l’imposta di bollo è assolta in ma-
niera virtuale l’Azienda procederà a detrarre la quota a carico della Struttura dalla prima fattura utile emessa dopo la stipulazione del contratto.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a ri- chiederla.
Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente ac- cordo sono esenti I.V.A ai sensi dell’art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quan- to si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell’organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salu- te dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.
Articolo 17 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
ASL del Medio Campidano Struttura
Il Direttore Generale Il Rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxx Xxxxxxx