Sintesi dell’accordo sindacale regionale di Uneba Veneto
Sintesi dell’accordo sindacale regionale di Uneba Veneto
Durata
La durata è triennale dall’1-1-2022 al 31-12-2024
Trasformazione Elemento di Garanzia
L’ELEMENTO DI GARANZIA derivante dalla “Quota A)” e dalla “Quota B)” prevista dall’art. 43 del CCNL Uneba sottoscritto il 14/02/2020 è stato tradotto in ore e queste ore poi sono confluite nell’EVT: la quota A) dovuta è stata inserita nel monte ore base, mentre la quota B) è stata inserita nei bonus successivi al monte ore base.
La tabella di conversione è qui raffigurata: TABELLA 1
Anno di riferime nto | Quota A - ore per anno | Quota B - ore per anno | Somma quota A + quota B | Somme convertite a titolo esemp.vo (liv.4s) |
2022 | 35 | 16 | 51 | 428,40 |
2023 | 38 | 24 | 62 | 520,80 |
2024 | 40 | 33 | 73 | 613,20 |
Modalità di calcolo “nuovo” EVT
• Il monte ore base aumenta:
TABELLA 2
Anno 2022 | 55 ore annue pari 4 ore e 35 minuti mensili |
Anno 2023 | 58 ore annue pari 4 ore e 50 minuti mensili |
Anno 2024 | 60 ore annue pari 5 ore mensili |
• Dal primo al quarto bonus ci troviamo in una situazione “quasi” invariata dal punto di vista normativo invece per le ore attribuite a questi bonus di deve fare riferimento alla somma dei limiti precedenti dell’EVT con la quota B dell’elemento di garanzia così come sopra definito.
• Il terzo bonus nella versione precedente conteneva sia la formazione che l’affiancamento mentre ora sono distinti in due bonus dedicati (terzo: affiancamento e quarto bonus : formazione)
• E’ stato aggiunto il 5° bonus dedicato alla verifica del corretto utilizzo dei DPI.
Altri componenti dell’EVT
Come nella versione precedente nell’EVT potranno confluire sia i Rol che la Banca delle Ore.
Modalità di erogazione
• Scelta del lavoratore
Entro gennaio dell’anno di competenza la lavoratrice/il lavoratore sceglierà se convertire e in che misura gli elementi costituenti l’EVT o valorizzati nel conto EVT. (per il 2022 la data è spostata ad Aprile).L’ EVT sarà corrisposto, in tutto o in parte, nella misura minima obbligatoria del 30% tramite prestazioni di welfare aziendale.
• Verifica semestrale
Le parti concordano la verifica degli obiettivi dell’E.V.T. ogni 6 mesi, il 30 giugno di ogni anno, e gli Enti/Fondazioni/Strutture riconosceranno per il primo semestre di ogni anno e previa verifica di tali obbiettivi la risultanza dell’E.V.T. maturato a tale data da corrispondere con la mensilità di luglio, secondo le preferenze già espresse dai lavoratori.
• Incentivo all’utilizzo del WA
Per le lavoratrici/ori che opteranno per la conversione di parte o tutto l’EVT in welfare oltre il minimo obbligatorio previsto del 30%, l’importo convertito sarà maggiorato del 15%. Tale incremento del valore alimenterà L’E.V.T. per l’anno successivo sommandosi al monte ore base. Le somme convertite in welfare, qualora non utilizzate nell’anno, resteranno disponibili, su volontà del lavoratore, per la fruizione di servizi di welfare anche per l’ anno successivo. In caso contrario saranno liquidate con le stesse modalità e tempi dell’EVT, tranne la maggiorazione del 15%, per coloro che avevano optato per la conversione di parte o tutto l’EVT in welfare oltre il minimo obbligatorio del 30%.
Piattaforma welfare
Le prestazioni di Welfare Aziendale potranno essere richieste e definite anche tramite apposita piattaforma predisposta a livello associativo ed appositamente messa a disposizione degli enti che applicano il CCNL Uneba. Le prestazioni erogate tramite detta piattaforma saranno oggetto di informazione e confronto con le XX.XX. firmatarie del presente accordo.
Tavolo tecnico paritetico
Le Parti acconsentono all’istituzione di un tavolo tecnico paritetico per favorire la gestione degli schemi organizzativi di innovazione partecipata (cd. SOP) e/o dei programmi di gestione partecipata (cd. PGP) ove previsti e la composizione di un regolamento aziendale ai fini dell’affiancamento (art.4 terzo bonus) e per la definizione di accordi specifici sul welfare.
Tale organismo dovrà incontrarsi e raggiungere una definizione di quanto previsto entro maggio di
ogni anno.
Norma di assorbimento
Le Parti acconsentono che, quale norma di assorbimento, i valori previsti dall’Art.42 del CCNL Uneba del 8/5/2013 e dall’Art. 43 del CCNL Uneba del 14/02/2020 (Elemento di Garanzia quota A) non potranno essere assorbiti per nessun titolo o ragione, quale condizione di miglior favore.
Alla cessazione del presente accordo si stabilisce che se non rinnovato o sostituito con nuovo dispositivo, le quote previste dall’art. 42 del CCNL Uneba del 8/5/2013 e la quota A prevista dall’art. 43 del CCNL Uneba del 14/02/2020 verranno conglobati nei minimi contrattuali previsti dalla contrattazione nazionale.
Commissione paritetica regionale
Le parti acconsentono di costituire una Commissione Paritetica Regionale a cui potranno rivolgersi organizzazioni locali aderenti ad Uneba Regionale del Veneto, che sarà composta da 10 componenti, di dui 5 di parte sindacale e 5 di parte datoriale. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo posta elettronica certificata, le organizzazioni locali aderenti alla Associazione.
Protocollo di solidarietà
Per valorizzare ulteriormente i concetti alla base dell’art.67 del CCNL Uneba “Banca Etica Solidale”, le parti concordano che, calcolato l’intero ammontare a consuntivo non utilizzato nell’anno 2020, tale valore complessivo sarà adeguato di un valore pari all’indice IPCA (Indice Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'UE), per poi confluire tutte le ore così valorizzate nell’EVT in parti uguali per i lavoratori dell’anno di riferimento (2020) e ancora in forza al 1° gennaio 2022.
Abrogazione espressa
Il presente Contratto abroga il precedente accordo sottoscritto il 7/02/2022 e l’efficacia del presente contratto avrà validità dal 1 gennaio 2022 sostituendosi pertanto agli effetti di tutte le disposizione precedenti sottoscritte in materia.