Sommario
PNA 2022 All. n°5
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Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici
Sommario
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1.1 Articolo 51 “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”
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del decreto-legge n. 77/2021 8
2. LE RECENTI MODIFICHE, ANCHE IN DEROGA, ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
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– Termini di pagamento e stato di avanzamento dei lavori 11
2.3 Trasparenza, digitalizzazione e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 13
2.4 Revisione dei prezzi: una deroga per i contratti relativi ai lavori 14
2.5 La disciplina per i contratti PNRR e PNC di cui al decreto-legge n. 77/2021 16
Il documento illustra i principali contenuti del decreto-legge n. 77/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021) con specifico riguardo al settore della contrattualistica pubblica, nonché prospetta le più rilevanti modifiche intervenute in materia ad opera della successiva legislazione.
Nel paragrafo 1 è contenuta la prospettazione del contenuto – sia in forma discorsiva che ricognitivo-tabellare – delle deroghe disposte e prorogate ad opera del d.l. n. 77/2021.
Il paragrafo 2 contiene uno specifico focus sulle modifiche di rilievo (derogatorie/temporanee ovvero ordinarie), predisposte con riferimento ad alcune norme del decreto legislativo n. 50/2016, ad opera sia dello stesso decreto-legge
n. 77/2021, sia da recenti interventi legislativi, quali la legge n. 238/2021 (Legge europea 2019-20202), il decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4 (cd. “decreto Ristori-ter”), e il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17.
Nel paragrafo 3 sono enucleate le norme introdotte dal d.l. n. 77/202 al precipuo scopo di disciplinare la categoria dei contratti pubblici PNRR e PNC.
Nella tabella che segue, a mero titolo riepilogativo, sono riportati gli istituti afferenti alla procedura di affidamento dei contratti pubblici ex d.lgs. n. 50/2016, interessati dal complesso dei recenti interventi normativi.
Affidamento di contratti pubblici | Istituti oggetto di intervento legislativo |
Programmazione e progettazione | Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici (art. 21) Livelli di progettazione (art. 23) Altri incarichi di progettazione (art. 157) |
RUP | Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni (art. 31) |
Commissione giudicatrice | Commissione giudicatrice (art. 77) |
Trasparenza e digitalizzazione | Principi in materia di trasparenza (art. 29) Disponibilità elettronica dei documenti di gara (art. 74) Documentazione di gara (art. 81) |
Aggregazione e centralizzazione della committenza | Aggregazioni e centralizzazione delle committenze (art. 37) |
Scelta della procedura | Appalto integrato (art. 59) Procedura aperta (art. 60) Procedura ristretta (art. 61) Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) Contratti sotto soglia (art. 36) Fissazione di termini (art. 79, comma 2) Inversione procedimentale (art. 133) |
Garanzie | Garanzie partecipazione alla procedura (art. 93) |
Ammissione dei concorrenti | Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 46) Motivi di esclusione (art. 80) |
Valutazione delle offerte e aggiudicazione | Offerte anormalmente basse (art. 97) Termini per l’aggiudicazione sopra soglia (art. 2, co. 1, d.l. n. 76/2020) |
Stipula ed esecuzione del contratto | Condizione sospensiva del contratto ed esecuzione del contratto in via d’urgenza (art. 32, co. 8 e 12) Subappalto (art. 105) Controllo tecnico, contrabile e amministrativo (art. 111) Subappalto-Concessioni (art. 174) Sospensione (art. 107) Revisione dei prezzi (art. 106) Termini di pagamento e clausole penali (art. 113-bis) |
Consiglio superiore dei lavori pubblici | Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 215) |
1.1 Articolo 51 “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”
L’articolo 51 del provvedimento in parola contiene le seguenti previsioni: comma 1, lettera a):
✓ il punto 1), innanzitutto, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per
l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016, essenzialmente basate su modalità di affidamento semplificate per il sottosoglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando).
Nell’ambito delle citate procedure, inoltre, è previsto un regime derogatorio anche con riferimento agli istituti del Codice dei contratti relativi alle soglie di anomalia (articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter) e alle garanzie provvisorie (articolo 93).
✓ il punto 2, invece, interviene sul secondo comma del medesimo articolo 1 del d.l. n. 76/2020, modificando ulteriormente il regime derogatorio introdotto dal d.l. n. 76/2020: in particolare, viene confermato l’affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro ed elevato a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
Si aggiunge, peraltro, la specificazione che la scelta debba ricadere su soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) fino a 139.000 euro.
comma 1, lettera b): si interviene sull’articolo 2 del d.l. n. 76/20210. Nello specifico:
✓ il punto 1), novella comma 1 prevedendo la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione e derogatorie ivi previste con riferimento alle procedure per incentivare gli investimenti pubblici mediante contratti sopra soglia. Nello specifico, si prorogano una serie di norme derogatorie introdotte dal citato articolo 2 con specifico riguardo all’affidamento e all’esecuzione dei contratti sopra soglia attinenti:
• i termini per l’individuazione definitiva del contraente (che deve avvenire entro sei mesi dall’avvio del procedimento);
• la scelta delle procedure secondo termini ridotti;
• presupposti per la scelta della procedura negoziata ex art. 63 del Codice anche in assenza del rispetto dei termini (anche abbreviati) previsti per le procedure ordinarie;
• nomina di un responsabile unico del procedimento per ogni procedura di appalto.
✓ il punto 2), modifica il secondo comma eliminando il riferimento all’articolo 61 del Codice (procedura ristretta).
comma 1, lettera b-bis): interviene sull’articolo 2-ter del d.l. n. 76/2020, proroga dal 31 dicembre del 2021 al 30 giugno del 2023 la possibilità per le società del gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice degli appalti, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo, nonché la possibilità per ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti e anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione.
1 L’analisi delle norme in questione è svolta partendo dai lavori parlamentari relativi al procedimento di conversione del decreto-legge n. 77/2021 e, in particolare, dai Dossier parlamentari del 26 luglio 2021 “Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, Vol. I e II.
comma 1, lettera c): la disposizione interviene sull’articolo 3 del d.l. n. 76/2020 prorogando fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici. Inoltre, si prevede che per garantire una maggiore efficacia e tempestività alle verifiche antimafia, le relative interrogazioni possano essere demandate al gruppo interforze tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
comma 1, lettera d): viene prevista una modifica dell’articolo 5 del d.l. n. 76/2020 in tema di sospensione dell’opera pubblica, allo scopo di prorogarne l’efficacia fino al 30 giugno 2023 (punto 1)) – in deroga all’articolo 107 del Codice dei contratti pubblici – e di chiarire, con riferimento al comma 2 del medesimo articolo 5, che in caso di gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica, ovvero di ordine tecnico, l’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori debba avvenire sulla base del parere (e non più determinazione) del Collegio consultivo tecnico.
comma 1, lettera e): apporta modifiche all’articolo 6 del d.l. n. 76 del 2020, recante la disciplina del Collegio
consultivo tecnico. In particolare:
✓ al punto 1), si prorogano al 30 giugno 2023 tutte le previsioni ivi contenute sull’organo in questione, in
scadenza al 31 dicembre 2021;
✓ al punto 2), si modifica il comma 2 precisando che le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti del collegio individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti;
✓ al punto 3), si modifica il terzo comma specificando che, ove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma;
✓ al punto 4), si interviene sul comma 7, sopprimendo il secondo periodo (il quale prevede che, in mancanza di determinazioni o pareri, ai componenti il Collegio spetta un gettone unico onnicomprensivo);
✓ al punto 5), si prevede l’inserimento nell’articolo 6 del nuovo comma 8-bis il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, tra gli altri, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico e i criteri preferenziali per la loro scelta, nonché l’istituzione (presso il Consiglio) di un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio sull’attività dei collegi consultivi tecnici.
comma 1, lettera f): proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 8, comma 1, del d.l. n. 76/2020. Si stabiliscono deroghe ad alcune norme del Codice dei contratti pubblici, specificando che: la consegna dei lavori in via d’urgenza è sempre autorizzata (art. 32, comma 8); si può ovviare alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara quando non necessario (art. 79, comma 2); si possono applicare le riduzioni dei termini per motivi di urgenza per le procedure ordinarie (art. 60, comma 3; art. 61, comma 6; art. 62, comma 5; art. 74, commi 2 e 3); si possono prevedere affidamenti anche nel caso in cui questi non siano stati preventivamente inseriti in programmazione a condizione che si provveda ad aggiornare i documenti programmatori (articolo 21).
comma 1, lettera f-bis): in relazione agli immobili di interesse culturale – sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – viene introdotta una deroga alla disciplina delle altezze minime, così come previste dal del Ministro per la sanità del 5 luglio del 1975.
comma 1, lettera g): proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 13, comma 1, del d.l. n. 76, aventi ad oggetto l’accelerazione del procedimento nell’ambito della conferenza di servizi.
comma 1, lettera h): proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 21, comma 2, d.l. n. 76, in materia di responsabilità erariale, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
comma 2: si stabilisce che la proroga sino al 30 giugno 2023 relativa alle previsioni recate dall’articolo 2, comma 1 del d.l. n. 76 del 2020 (procedure di affidamento e disciplina dell’esecuzione del contratto sopra soglia di tipo derogatorio), non opera con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 del medesimo articolo 2 il quale stabilisce che, in relazione a specifici settori, le stazioni appaltanti sono autorizzate ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
comma 3: si precisa che le modifiche in tema di soglie di affidamento apportate all’articolo 1, comma 2, del d.l.
n. 76/2020 si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto n. 77. Al contrario, per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell’entrata in vigore del decreto n. 77, ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data, continua ad applicarsi l’articolo 1 del d.l. n. 76/2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il decreto “Semplificazioni-bis”.
1.2. Articolo 52 “Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di
riduzione delle stazioni appaltanti”
L’articolo 52 del decreto contempla, per un verso, la proroga dell’efficacia di una serie di disposizioni del decreto cd. “sblocca cantieri” che hanno disposto la sospensione di specifiche norme del Codice dei contratti pubblici (comma 1) e, per altro verso, estende le misure di semplificazione procedurale in materia di opere pubbliche previste dall’articolo 44 del d.l. 77/2021 anche ad alcune opere destinate alla difesa nazionale di cui all’articolo 233, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (comma 1-bis).
Nello specifico, l’articolo in commento risulta così strutturato:
A) Il comma 1, lettera a):
punto 1.1: si interviene sull’ articolo 1, comma 1 del d.l. n. 32/2019, disponendo la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 della sospensione dell’applicazione delle seguenti tre norme del Codice dei contratti: articolo 37, comma 4 (che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture); articolo 59, comma 1, quarto periodo (che stabilisce il divieto di “appalto integrato”, salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso); articolo 77, comma 3 (all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante);
punto 1.2: mediante un’integrazione alla disposizione di cui alla lettera a), art. 1, co. 1 del d.l. n. 32/2019, si esclude dalla sospensione dell’applicazione delle procedure indicate all’art. 37, comma 4 in merito agli acquisti di lavori, forniture e servizi effettuati dai comuni non capoluogo di provincia (prorogata dal precedente punto 1.1), gli acquisti effettuati con gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, dalle risorse afferenti al PNRR e al PNC.
Si specifica, inoltre, che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, con riferimento alle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori sia attraverso le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, sia mediante le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.
punto 2: si abroga il comma 2 dell’articolo 1 del d.l. n. 32/2019 che prevede, entro il termine del 30 novembre 2021 (termine prorogato dal 30 novembre 2020 al 30 novembre 2021 dal d.l. n. 76/2020) la presentazione da parte del Governo di una relazione al Parlamento sugli effetti della sospensione di cui all’articolo 1 del d.l. n. 32 per gli anni 2019 e 2020, allo scopo di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità di mantenere o meno la citata sospensione.
punto 3: si proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 (termine già prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dal d.l. n. 76/2020) l’applicazione (prevista dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 32/2019) anche per i settori ordinari dell'art. 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici valido per i settori speciali. Tale ultima norma, in particolare, prevede che nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possano decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e che tale facoltà possa essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.
punto 4: si estende l’applicazione fino all’anno 2023 della disposizione transitoria di cui al primo periodo del comma 4 dell’art. 1, d.l. n. 32/2019, secondo cui, per gli anni 2019, 2020 e 2021, si prevede che soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
punto 5: si estende l’applicazione fino all’anno 2023 della disposizione transitoria di cui al comma 6 dell’art. 1 del d.l. n. 32/2019, che prevede l’applicazione di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), finalizzata a consentire l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
punto 6: si estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023, l’applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 1 del d.l. n. 32/2019 in materia di deroghe sul parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Nello specifico, fino alla data sopra indicata si stabilisce l’applicazione delle seguenti deroghe all’articolo 215, co. 3, d.lgs. n. 50/2016 (estese, peraltro, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dall’art. 8, co. 7, d.l. n. 76/2020): parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici per i soli progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale (o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato) di importo pari o superiore a 100 milioni di euro; parere obbligatorio dei comitati tecnici amministrativi (C.T.A) presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per progetti di importo da 50 a 100 milioni di euro; per lavori pubblici inferiori a 50 milioni di euro non è previsto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.
Infine, la norma in commento integra il citato comma 7 dell’art. 1 del d.l. n. 32/2019 escludendo dalle deroghe di cui
sopra il parere obbligatorio del Consiglio dei lavori pubblici sulla costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta di cui al
d.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363.
punto 7: si estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l’applicazione della norma transitoria prevista dal comma 10 dell’art. 1 del D.L. 32/2019, in materia di iscrizione di riserva degli aspetti progettuali riguardanti la verifica preventiva dell'interesse archeologico. Tale ultima norma stabilisce, nello specifico, che possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali dell'articolo 25 (procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico). Conseguentemente, tali aspetti progettuali rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell’accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti pubblici.
punto 8: si estende fino all’anno 2023 la disposizione di cui all’articolo 1, comma 15, d.l. n. 32/2019 (integrata dall’art. 42, comma 1 lettere a), b) e c), d.l. n. 76/2020) che, con riferimento agli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche ex articolo 216, comma 1-bis, d. lgs. n. 50/216, disciplina l’approvazione delle varianti da apportare al progetto definitivo, approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere.
punto 9: si proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, le sospensioni previste dal secondo periodo del comma 18 dell’art. 1 del D.L. 32/2019, riguardanti: l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti pubblici e concessioni, previsto, rispettivamente, dal comma 6 dell'art. 105 (appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche) e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 174 (appalti di concessioni pubbliche); le verifiche in sede di gara volte alla esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, in base ai motivi di esclusione previsti all'art. 80
del Codice, anche riferite al suo subappaltatore.
A tal proposito si ricorda che la legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2019-2020) ha disposto all’articolo 10 una serie di modifiche alla disciplina del subappalto specificando che, per effetto di queste ultime, si dispone l’abrogazione della disciplina transitoria relativa al subappalto recata dall’articolo 1, comma 18, del d.l. n. 32/2019 (articolo 10, comma 3, l. n. 238/2021).
B) Il comma 1, lettera a-bis): viene modificato l’articolo 4, comma 1, d.l. n. 32/2019 che disciplina la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per la realizzazione di determinati interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale. In tale caso, viene differito dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine per l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.
C) Il comma 1-bis: sono estese le misure di semplificazione procedurale in materia di opere pubbliche previste dall’articolo 44 del d.l. n. 77/2021 anche ad alcune opere destinate alla difesa nazionale di cui all’articolo 233, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare. L’individuazione delle singole opere sottoposte alla procedura semplificata è rimessa dalla disposizione in esame ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
Articolo 51 Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 | |||
Comma di riferimento | Norma del d.l. 76/2020 oggetto di modifica | Contenuto della modifica | Principi ispiratori |
co.1, lettera a), punto 1) | articolo 1, comma 1 | Proroga al 30 giugno 2023 delle procedure derogatorie per l’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. Deroghe agli artt. 36, co. 2; 157, co. 2; 97, co. 2, 2-bis, 2-ter; 93, d. lgs. n. 50/2016. | Semplificazione degli adempimenti; Tempestività nella gestione delle procedure di gara; |
co.1, lettera a), punto 2) | articolo 1, comma 2, lett. a) e b) | Modifica ulteriore della disciplina derogatoria relativa al sotto soglia introdotta dal d.l. n. 76/2020: affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) di importo inferiore a 139.000 euro; procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5 operatori economici per i lavori oltre 150.000 euro e fino a 1 milione, e per forniture e servizi oltre 139.000 euro e fino alle soglie ex art. 35 d.lgs. n. 50/2016. | Digitalizzazione e trasparenza delle procedure; |
co. 1, lettera b) | articolo 2, commi 1 e 2 | Proroga al 30 giugno 2023 delle procedure derogatorie per l’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia previste all’articolo 2; non è specificata la deroga a puntuali norme del Codice ma è stata prevista una generale disciplina derogatoria per ciò che concerne i termini di scelta del contraente; la scelta delle procedure con termini ridotti, ovvero in assenza del rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti (punto 1). Eliminazione del riferimento all’articolo 61 del d.lgs. n. 50/2016 sulla procedura ristretta nel caso di applicazione delle procedure derogatorie previste all’articolo 2 (punto 2). | |
co. 1, lett. b- bis), punto 1) | articolo 2-ter, comma 1, lett. a) e b) | Proroga al 30 giugno 2023 della possibilità per le società del gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice degli appalti, apposite convenzioni (punti 1 e 2). | |
co. 1, lett. c) | articolo 3, commi 1, 2 e 3 | Proroga al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità (punti 1 e 2)), e modifica della disciplina delle interrogazioni (punto 2-bis)). | |
co. 1, lett. d) | articolo 5, commi 1 e 2 | Proroga al 30 giugno 2023 delle disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica (punto 1), in deroga all’art. 107, d. lgs. n. 50/2016, e chiarimenti sul regime del parere del Collegio consultivo tecnico (punto 2). | |
co. 1, lett. e) | articolo 6, commi 1, 2, 3, 7 e 8 | Proroga al 30 giugno 2023 della disciplina dettata per il Collegio consultivo tecnico (punto 1), nonché modifiche e precisazioni sulla nomina dei componenti, valore delle determinazioni assunte dal Collegio, e indicazioni sull’emanazione di linee guida in tema (punti 2, 3, 4 e 5). | |
co. 1, lett. f) | articolo 8, comma 1 | Proroga al 30 giugno 2023 delle disposizioni derogatorie in materia di consegna dei lavori ed esecuzione del contratto in via di urgenza; consultazione documenti di gara; riduzione dei termini; affidamenti anche in assenza di previa programmazione. Si tratta di deroghe alle seguenti norme del Codice dei contratti pubblici: art. 21; art. 32, co.8; art.79, co. 2; art. 60, co. 3; art. 61, co. 6; art. 62, co. 5; art. 74, co. 2 e 3. | |
co. 1, lett f- bis) | articolo 10 | Introduzione di una disciplina derogatoria sulle altezze minime ex d.m. 5.07.1975 per gli immobili di interesse culturale. | |
co. 1, lett. g) | articolo 13, comma 1 | Proroga al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione in materia di accelerazione del procedimento in conferenza dei servizi. | |
co. 1, lett. h) | Articolo 21, comma 2 | Proroga al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione in materia di responsabilità erariale. | |
co. 2 | articolo 2, comma 4 | Esclusione della proroga al 30 giugno 2023 limitata alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4 del d.l. n. 76/2020 (le stazioni appaltanti erano state autorizzate a operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale fino al 31 dicembre 2021). | |
co. 3 | Articolo 1 | Specificazione dell’ambito di applicazione temporale (dies a quo) delle modifiche al regime del sotto soglia. Queste ultime si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 77/2021. |
Articolo 52 Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti | ||
Disposizione di riferimento | Norma del d.l. 32/2019 oggetto di modifica | Contenuto della modifica |
comma 1, lett. a), punto 1.1 | articolo 1, comma 1 | Proroga al 30 giugno 2023 della sospensione dell’applicazione delle seguenti norme del Codice dei contratti: articolo 37, comma 4; articolo 59, comma 1; articolo 77, comma 3. |
comma 1, lett. a), punto 1.2 | articolo 1, comma 1, lett. a) | Si integra la disposizione di cui alla lettera a), escludendo dalla proroga della sospensione le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR e PNC. In attesa della disciplina sulla qualificazione, con riferimento alle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori sia attraverso le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, sia mediante le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province. |
comma 1, lett. a), punto 2 | articolo 1, comma 2 | Si abroga il comma 2 (relazione al Parlamento sugli effetti delle sospensioni delle norme del Codice di cui al comma 1). |
comma 1, lett. a), punto 3 | articolo 1, comma 3 | Proroga al 30 giugno 2023 dell’applicazione anche ai settori ordinari dell’articolo 133, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016. |
comma 1, lett. a), punto 4 | articolo 1, comma 4 | Proroga fino all’anno 2023 dell’applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 4, primo periodo, d.l. n. 32/2019 avente ad oggetto i presupposti per l’avvio di procedure di affidamento anche in caso di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. |
comma 1, lett. a), punto 5 | articolo 1, comma 6 | Proroga fino all’anno 2023 della disposizione transitoria di cui al comma 6 dell’art. 1 del d.l. n. 32/2019, che prevede l’applicazione di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. |
comma 1, lett. a), punto 6 | articolo 1, comma 7 | Proroga fino al 30 giugno 2023 delle deroghe previste dal d.l. n. 32/2019 (art. 1, co. 7) alla disciplina sul parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ex articolo 215, comma 3, d. lgs. n. 50/2016. |
comma 1, lett. a), punto 7 | articolo 1, comma 10 | Proroga fino al 30 giugno 2023 delle deroghe previste dal d.l. n. 32/2019 (art. 1, co. 10), in materia di iscrizione di riserva degli aspetti progettuali riguardanti la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, d. lgs. n. 50/2016, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 205 del Codice. |
comma 1, lett. a), punto 8 | articolo 1, comma 15 | Proroga fino al 30 giugno 2023 delle deroghe previste dal d.l. n. 32/2019 (art. 1, co. 15), alla disciplina di cui all’articolo 216, comma 1-bis, d. lgs. n. 50/2016 in tema di varianti al progetto definitivo approvato dal CIPE. |
comma 1, lettera a-bis) | articolo 4, comma 1 | Modifica del regime di nomina e funzioni dei commissari straordinari per la realizzazione di specifici interventi infrastrutturali. |
2. Le recenti modifiche, anche in deroga, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici
2.1 RUP: incarichi di progettazione subappaltabili – Servizi di architettura e ingegneria –
Motivi di esclusione – Termini di pagamento e stato di avanzamento dei lavori
La legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020) ha previsto, tra gli altri, una serie di novità rispetto ad alcuni istituti afferenti al settore della contrattualistica pubblica.
Rimandando la trattazione del subappalto al paragrafo successivo – che sarà illustrato unitamente alle modifiche disposte anche dal d.l. n. 77/2021 – di seguito si riportano le seguenti norme del d. lgs. n. 50/2016 interessate dall’intervento della sopra citata legge europea:
❖ Articolo 31, comma 8: tale norma disciplina il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento (RUP) negli appalti e nelle concessioni. La modifica prevede che il progettista possa affidare a terzi le seguenti ulteriori attività: attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.
❖ Articolo 46: tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, si stabilisce l’inclusione anche di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi, con specificazioni in ordine al rispetto di determinati principi ai fini dell’ammissione, nonché il rimando a un successivo decreto ministeriale per la determinazione dei requisiti minimi.
❖ Articolo 80, commi 1 e 5, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l’assegnazione di un appalto pubblico: si eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
❖ Articolo 80, comma 4, quinto periodo: nell’ambito della disciplina dei casi di esclusione dell’operatore economico nell’ipotesi di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, si specifica che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro.
❖ Articolo 80, comma 7: si limita al solo operatore economico (escludendo quindi il subappaltatore) la possibilità, in caso di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per determinati reati, di essere ammesso a partecipare alle procedure di appalto.
❖ Articolo 113-bis: si integra la norma in commento prevedendo una dettagliata disciplina in merito agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell’esecutore e del responsabile unico del procedimento (RUP), in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) e del relativo certificato di pagamento.
L’articolo 49 del decreto-legge n. 77/2021 introduce una serie di modifiche all’istituto del subappalto, distinte a seconda che si tratti di modifiche di immediata vigenza, ovvero ad efficacia differita, ossia a decorrere dal primo novembre 2021. Queste possono essere così schematizzate:
Articolo 49 Modifiche alla disciplina del subappalto | |
Disposizione di riferimento / periodo di vigenza | Contenuto della norma |
Comma 1, dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre 2021 | Si stabilisce innanzitutto che, sino alla data indicata, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto. Conseguentemente, è soppresso l’art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2019 (cd. decreto sblocca cantieri) – il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40 per cento tale limite. In secondo luogo, si modifica il citato articolo 105 del Codice con l’intento di: prevedere che non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; sopprimere la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento; riferire direttamente al subappaltatore l’obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; stabilire l’obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti. |
Comma 2, entrata in vigore dal 1° novembre 2021 | Si stabiliscono una serie di modifiche all’articolo 105 del d. lgs. n. 50/2016 volte a: ✓ eliminare per il subappalto il limite del 30 per cento (anche per le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento); ✓ riferire direttamente al subappaltatore l’obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; ✓ affidare alle stazioni appaltanti il compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori; ✓ prevedere la responsabilità in solido tra contraente generale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. |
Comma 3 | Sono previste disposizioni rivolte alle amministrazioni competenti al fine di assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e di disporre l’adozione da parte delle stesse amministrazioni del documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera e del regolamento che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa. |
Comma 4 | Autorizzazioni di spesa |
Legge 23 dicembre 2021, n. 238. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020 | |
Disposizione di riferimento | Contenuto della norma |
Articolo 1, comma 1, lett. d) | Sono state disposte alcune modifiche all'articolo 105, commi 4 e 6, del Codice dei contratti pubblici, in virtù delle quali il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Viene inoltre stabilito che, a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività. |
Articolo 1, comma 1, lett. f) | Con riferimento alla disciplina del subappalto nei contratti di concessione, vengono disposte alcune modifiche anche all’articolo 174, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016, in virtù delle quali i “grandi” operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori. |
Articolo 1, comma 3 | Per effetto delle modifiche introdotte nel Codice dei contratti pubblici dall’articolo in esame, si dispone l’esplicita abrogazione della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall’articolo 1, comma 18, del d.l. n. 32/2019. |
2.3 Trasparenza, digitalizzazione e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa sui principali interventi di modifica disposti dal decreto-legge n. 77/2021 alle norme del Codice dei contratti pubblici, essenzialmente ricadenti nell’alveo della trasparenza e digitalizzazione della documentazione di gara mediante lo strumento della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e l’interoperabilità della stessa con le piattaforme delle stazioni appaltanti, anche avuto riguardo all’espletamento delle attività di controllo tecnico e contabile.
Articolo 53 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici | ||
Disposizione di riferimento | Norma del d. lgs. n. 50/2016 coinvolta | Contenuto della modifica |
comma 5, lettera a) | articolo 29 Principi in materia di trasparenza | La disposizione persegue lo scopo di: ✓ esplicitare che tutte le informazioni rientranti nelle procedure relative alla contrattualistica pubblica, sono gestite e trasmesse alla BDNCP, mediante piattaforme telematiche interconnesse che, dunque, devono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti; ✓ lo scambio dei dati tra la BDNCP e le piattaforme interconnesse avviene nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni. |
comma 5, lettera d) | Articolo 81 Documentazione di gara | Si modifica l’articolo 81 stabilendo che: ✓ la documentazione attinente i requisiti di partecipazione alla gara è acquisita mediante la Banca dati gestita da ANAC; |
✓ l’ANAC individua, mediante un proprio atto, la categoria di atti rispetto ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca Dati, unitamente all’indicazione di criteri e modalità di accesso e funzionamento della stessa. ✓ viene istituito il “Fascicolo dell’operatore economico” presso la Banca Dati, contenente una serie di documenti specifici, il quale è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. ✓ Si assicuri l’interconnessione tra la Banca Dati e le piattaforme delle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni ex art. 80. | ||
comma 5, | Articolo 111 | Si stabilisce che, le metodologie e le strumentazioni elettroniche |
lettera e-bis) | Controllo tecnico, | relative all’espletamento delle attività di controllo tecnico e contabile |
contabile e | svolte dagli organi competenti debbano garantire il collegamento con | |
amministrativo | la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. |
2.4 Revisione dei prezzi: una deroga per i contratti relativi ai lavori
Il decreto-legge n. 4/2022 (cd. Ristori-ter), attualmente all’esame parlamentare per la relativa conversione, contiene all’articolo 29 alcune “disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, con la principale finalità di incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.
In particolare, al comma 1 si prevede che, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2023:
a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del d.lgs. n. 50/20162, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al successivo comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.
Il comma 2 prevede che l’Istituto nazionale di statistica definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione; inoltre, e che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione mentre, ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che l’appaltatore presenti
2 Al riguardo si ricorda che il citato articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50/2016, in relazione alle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui quest’ultimo dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: «se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore. Si prevede, altresì, che il direttore dei lavori verifichi che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel sopra citato decreto di cui al comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.
Il comma 5 prevede l’esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, mentre il comma 6 stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Il comma 7 stabilisce che la stazione appaltante può utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti; possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione. In caso di insufficienza di risorse, il comma 8 prevede che, seppur limitatamente ad una determinata categoria di opere pubbliche3, si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo dispesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all’articolo 7, c. 1, del d.l. n. 76/2020. Il successivo comma 4 del medesimo articolo 7 stabilisce le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma4.
Il comma 9 prevede che le risorse finanziarie resesi disponibili a seguito dell’adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali – al netto di alcune specifiche esclusioni5 – sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del citato d.l. n. 76/2020, che il successivo comma 10 provvede ad incrementare ai fini della compensazione di cui al precedente comma 1, lettera b), e per le opere pubbliche indicate al comma 8.
Il successivo comma 11 prevede che nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, e nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori – al fine di determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell’articolo 23, co. 16, del d.lgs. n. 50/2016 – possono incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’articolo 23,comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, il comma 12 prevede che vengano approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari da adottare, entro il 30 aprile 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato–regioni ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 281/1997.
Infine il comma 13,modificando una precedente normativa in materia6, stabilisce quali siano i documenti da allegare alle istanze di compensazione ai fini dell’accesso allo specifico Fondo per l’adeguamento dei prezzi che, com’è noto, era stato istituito con l’obiettivo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021.
3 Si tratta delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al comma 8 dell’articolo 29.
4 Il richiamato articolo 7 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, al comma 1, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall’anno 2020, il “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, prevedendo, al comma, 4 l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’individuazione delle modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse. Con la disposizione di cui al comma 7, pertanto, si ampliano le finalità del citato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, prevedendo l’utilizzo delle relative risorse anche per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui al comma 1, lettera b), in caso di insufficienza delle somme adisposizione delle stazioni appaltanti, di cui al comma 7.
5 Le esclusioni riguardano le risorse finanziarie relative al PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, e al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°luglio 2021, n.10.
6 Il citato comma 13 interviene sull’articolo 1-septies, co. 8 (rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”), del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, aggiungendo il seguente periodo: “Ai fini dell’accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga”.
Recentemente, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” – anch’esso all’esame delle Camere – è intervenuto prevedendo all’articolo 25 una serie di ulteriori misure di compensazione per l’aumento dei prezzi delle materie prime per i lavori riferiti al primo semestre del 2022, “anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a)” (art. 25, co. 3).
2.5 La disciplina per i contratti PNRR e PNC di cui al decreto-legge n. 77/2021
Come specificato in premessa, il decreto-legge n. 77/2021 è intervenuto anche rispetto al complesso delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, stabilendo procedure semplificate, allo scopo di contemperare le esigenze di celerità nell’esecuzione delle opere – presupposto per l’erogazione dei relativi finanziamenti – con il fisiologico espletamento delle fasi che caratterizzano le procedure di gara.
Di seguito, si riporta una tabella di sintesi sui principali contenuti della disciplina specificamente dedicata a tali tipologie di contratti pubblici.
Articolo 47 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC |
La disposizione mira a perseguire finalità di promozione di pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, stabilendo che con riferimento ai contratti PNRR e PNC debbano essere rispettate le seguenti norme: ✓ Obbligo per le aziende, anche di piccole dimensioni (con almeno 15 dipendenti), che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti, di consegnare una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, nonché sull’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili. Per le aziende pubbliche e private con più di cento dipendenti, è previsto l’obbligo di consegnare copia dell’ultimo rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta. ✓ Le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all’inserimento - come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta - di criteri volti a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani. Sono da considerarsi come requisiti necessari dell’offerta l’assunzione dell’obbligo da parte dell’offerente di assicurare - in caso di aggiudicazione del contratto – sia all’occupazione giovanile che a quella femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, nonché l’avere assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio e di inserimento lavorativo dei disabili. È prevista la possibilità di escludere l’inserimento di tali clausole, ovvero di stabilire quote inferiori, dandone specifica motivazione, nei casi in cui l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. ✓ È stabilito che mediante le sopracitate clausole, le stazioni appaltanti possano inserire ulteriori misure premiali suscettibili di assegnare un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato nei casi specificamente indicati dal comma 5. ✓ I contratti di appalto devono prevedere l’applicazione di penali in caso di inadempimento dell’appaltatore degli obblighi sopra citati. ✓ Modalità e criteri applicativi delle misure contemplate nell’articolo 47 sono da individuarsi mediante apposite Linee guida governative. ✓ I rapporti delle aziende e le relazioni prescritte dalla suddetta norma sono pubblicate sul profilo del committente (“amministrazione trasparente”), secondo l’art. 29, d. lgs. n. 50/2016. |
Articolo 47-quater Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC |
La norma dispone che, allo scopo di garantire la tutela della concorrenza e il pluralismo degli operatori economici, per la categoria dei contratti PNRR e PNC, si possano prevedere nel bando di gara (nell’avviso ovvero nell’invito) specifici criteri premiali in grado di agevolare le piccole e medie imprese con riferimento alla valutazione dell’offerta, compatibilmente con il rispetto del diritto europeo e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. |
Articolo 48 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC |
In relazione alle procedure di affidamento dei contratti PNRR e PNC è prevista l’applicazione delle seguenti misure: ✓ per ogni procedura è nominato un responsabile unico del procedimento che, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando l’art. 26, co. 6, d. lgs. n. 50/2016, che individua i vari soggetti che svolgono le attività di verifica. ✓ le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura ex art. 63 del Codice per i settori ordinari, e di cui all’art. 125 per i settori speciali (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), nei casi necessari in cui il carattere imprevedibile degli eventi sia suscettibile di compromettere la realizzazione degli obiettivi e il rispetto delle scadenze del PNRR. ✓ con riferimento alle procedure che riguardano lavori pubblici di competenza statale si stabilisce che, nell’ipotesi di impugnazione dei relativi atti, si applicano le disposizioni dell’art. 125 del codice del processo amministrativo aventi ad oggetto le controversie relative alle infrastrutture strategiche. ✓ in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, co. 1, 1-bis e 1-ter del Codice, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23, co. 5, d. lgs. n. 50/2016. L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. ✓ nel procedere agli affidamenti di contratti PNRR e PNC, le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e specifici strumenti elettronici ex art. 23, co. 1, lett. h), d. lgs. n. 50/2016. ✓ con specifico riguardo alle procedure relative ai contratti PNRR e PNC, in deroga a quanto previsto dall’art. 215 d. lgs. n. 50/2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione a tali investimenti di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 77 e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall’acquisizione del parere di cui all’articolo 215, comma 3, del Codice. |
Articolo 50 Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC |
La norma nel perseguire l’obiettivo di garantire il rispetto dei tempi previsti nel PNRR e PNC collegati all’esecuzione dei relativi contratti detta le seguenti disposizioni: ✓ è stabilito l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, qualora siano decorsi inutilmente i termini relativi alla stipulazione del contratto, alla consegna dei lavori, alla costituzione del collegio consultivo tecnico, alle attività previste all’articolo 5 del convertito d.l. n. 76/2020 (casi di sospensione dell’opera pubblica), nonché agli ulteriori termini previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto. ✓ in deroga all’articolo 32, comma 12, del Codice – che dunque, non trova applicazione – il contratto diviene efficace con la stipula. ✓ viene introdotta la possibilità, per la stazione appaltante, di prevedere nel bando ovvero nell’avviso, un premio di accelerazione nei casi di anticipata ultimazione dei lavori, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. ✓ In deroga all’art. 000-xxx xxx x. xxx. x. 00/0000, xx stabilisce che le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale. |