CONVENZIONE TRA
ALLEGATO 1
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani
CONVENZIONE TRA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro
(di seguito denominato MLPS DG Politiche Attive e Passive del Lavoro)
E
REGIONE MOLISE - Assessorato Politiche per l'occupazione e formazione professionale
Direzione Area Terza
(di seguito denominata Regione)
PREMESSO CHE:
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione", la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;
- la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, “Istituzione del servizio civile nazionale” (con modifiche del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005,
n. 43) istituisce e disciplina il servizio civile;
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
- il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247” disciplina il contratto di apprendistato;
- il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), interviene a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (cui in questo documento ci si riferisce con l’abbreviazione PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione europea ha preso atto con nota x. XXXX EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l’attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
- l’“Outline for the YGIP - Non-exhaustive list of examples of Youth Guarantee policy measures and reforms that can be supported by the European Social Fund ESF and the Youth Employment Initiative (YEI)” comprensivo degli allegati prevede che la Youth Employment Iniziative finanzi
unicamente misure direttamente riconducibili al contrasto alla disoccupazione giovanile e non azioni di sistema e azioni di assistenza tecnica;
- in applicazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013, gli Stati membri beneficiari dell’iniziativa devono impegnare le risorse dell’iniziativa per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015) nell’ottica di accelerare l’attuazione della YEI, in coerenza, tra le altre, con le disposizioni dell’art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell’art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consentono l’approvazione e l’avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima della presentazione dell’accordo di partenariato. Tale interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione che evidenzia l’urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;
- è data facoltà al MLPS e alle Regioni di anticipare la data di ammissibilità delle spese al 1° settembre 2013, ex art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- al fine di consentire una tempestiva attuazione del PON – YEI, la Ragioneria Generale dello Stato anticiperà a valere sul Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della Legge n. 183/87 risorse pari a € 300.000.000,00;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Avvio delle attività
1. Le attività hanno inizio dal 01.05.2014. .
2. La Regione si riserva la facoltà di anticipare l’ammissibilità delle spese al 1° settembre 2013 ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, assicurando la coerenza con gli interventi previsti nel Piano di Attuazione regionale.
Art. 2 Delega alla Regione
1. La Regione viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del PON – YEI ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto le sono delegate tutte le funzioni previste dell’art. 125 del summenzionato regolamento.
2. A tale scopo sono attribuite alla Regione risorse complessive pari ad € 7.673.740.
3. La Regione si impegna a presentare, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Piano di attuazione regionale/provinciale, qualora non allegato alla presente; tale Piano sarà coerente con le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani e del PON YEI e con le schede descrittive degli interventi.
Art. 3 Anticipazione dei fondi
1. Alla stipula della Convenzione la Regione riceve, a titolo di anticipazione, un importo pari al 7% del Piano di Attuazione regionale ad esclusione della misura “Bonus occupazionale” di cui al comma 3 dell’art. 5, della misura “Servizio Civile” di cui al comma 2 dell’art. 5
2. Tale anticipo viene erogato dal MLPS DG Politiche Attive e Passive del Lavoro a valere sul Fondo di Rotazione Legge n. 183/87. Contestualmente all’adozione del Sistema di Gestione e Controllo
di cui all’art. 6, si procede alla definizione della procedura di recupero dell’anticipo.
Art. 4
Allocazione delle risorse assegnate
1. La Regione alloca gli importi assegnati alle misure secondo quanto indicato nel prospetto seguente:
Misure | Importi |
1 Accoglienza, presa in carico e orientamento | € X.XXX.XXX |
2 Formazione | € X.XXX.XXX |
3 Accompagnamento al lavoro | € X.XXX.XXX |
4 Apprendistato | € X.XXX.XXX |
5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica | € X.XXX.XXX |
6 Servizio civile | € X.XXX.XXX |
7 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità | € X.XXX.XXX |
8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale | € X.XXX.XXX |
9 Bonus occupazionale | € X.XXX.XXX |
TOTALE | € X.XXX.XXX |
Le misure suindicate sono descritte nelle schede allegate al PON YEI e rappresentano il quadro di riferimento per le azioni che le Regioni possono attuare nel contesto della presente Convenzione.
2. La Regione gestisce le risorse finanziarie rese disponibili dal MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, compatibilmente con i vincoli di destinazione previsti dalle misure su indicate.
3. La sopra descritta allocazione potrà essere variata entro il 30 settembre 2015. La Regione provvederà a comunicare le variazioni inferiori o uguali al 20% al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro. Le variazioni superiori al 20% dovranno essere autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro. Tali variazioni si intenderanno approvate dal MLPS se non perviene risposta entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 5 Attuazione delle misure
1. Per l’attuazione della Misura “Servizio Civile” e della Misura “Bonus Occupazione”, il Ministero individua rispettivamente il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quali Organismi Intermedi del PON YEI ai sensi dell’art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Con riferimento alla misura “Servizio Civile”, la Regione intende emanare propri avvisi pubblici in relazione al servizio civile regionale.
3. Con riferimento alla misura “Bonus occupazionale”, la Regione intende avvalersi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la completa gestione delle risorse previste di cui all’articolo 3, comma 1, rigo 9 in coerenza con quanto previsto dal Piano di attuazione regionale (Allegato B).
4. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale effettua l’attività di monitoraggio periodico sull’avanzamento delle misure, mantenendo evidenza contabile separata per Regione.
5. Le risorse di cui alla Misura “Servizio Civile” e alla Misura “Bonus Occupazionale”, pur destinate ai summenzionati Organismi Intermedi, rimangono nella disponibilità della Regione. Pertanto, alla luce delle risultanze del monitoraggio e qualora fosse necessaria una
riprogrammazione, la Regione ha facoltà di procedere in tal senso entro il 30 settembre 2015 secondo quanto disposto all’art. 3 comma 3.
Art. 6 Gestione e controllo
1. La Regione si impegna ad adottare e inviare all’AdG il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo regionale 2014-2020, corredato delle procedure interne e della pista di controllo in coerenza con l’art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Nelle more dell’adozione del suddetto Sistema, la Regione utilizza il Sistema di gestione e controllo regionale già in uso nella programmazione FSE 2007-2013.
3. La Regione si impegna ad informare l’AdG in merito ad eventuali aggiornamenti del Sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo-procedurale.
4. La Regione si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I., nell’attuazione degli interventi.
5. La Regione fa ricorso alle opzioni di costi semplificati di cui all’art. 67 comma 1 (b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, come previsto nel Piano di attuazione regionale e può optare per le proprie procedure di semplificazione dei costi o per la metodologia nazionale per la rendicontazione.
6. La Regione si impegna a predisporre la dichiarazione delle spese sostenute in qualità di Organismo Intermedio, da inviare all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del PON YEI.
7. La Regione si impegna inoltre a:
a) eseguire i controlli di primo livello ex art. 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche in loco presso i beneficiari delle operazioni, al fine di verificare la corretta applicazione del metodo di rendicontazione stabilito attraverso l’esame del processo o dei risultati del progetto, ad esclusione delle misure delegate all’INPS e nei casi pertinenti al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale;
b) esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informare l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione del PON YEI.
c) informare l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Certificazione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la registrazione degli stessi all’interno del sistema informatico dell’AdG – SIGMA, anche per tramite dei propri sistemi informativi;
d) comunicare entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre al MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
e) informare l’Autorità di Xxxxxxxx e l’Autorità di Certificazione in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi.
8. La Regione si impegna a fornire la necessaria collaborazione all’Autorità di Certificazione per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dall’art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
9. La Regione si impegna a fornire la necessaria collaborazione all’Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare la
descrizione dei sistemi di gestione e controllo, l’esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione del PON YEI.
10. La Regione si impegna ad esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall’Autorità di Audit e dall’Autorità di Certificazione e a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte del MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro.
11. La Regione si impegna a fornire al MLPS - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l’elaborazione della Relazione annuale di attuazione e della Relazione finale di attuazione del PON YEI.
12. La Regione si impegna a fornire al Ministero, ai fini dell’aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione di misure intese a contrastare la disoccupazione giovanile ai sensi dell’art. 111 comma 4 lett. h) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai sensi dell’art. 19 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1304/2013. Con apposita richiesta e per particolari esigenze informative del Comitato di Sorveglianza, il Ministero può richiedere alla Regione, ulteriori elementi a scadenze diverse che saranno preventivamente comunicate.
13. La Regione assicura il collegamento del proprio sistema informativo con il sistema informativo SIGMA del MLPS DG Politiche Attive e Passive del Lavoro – SIGMA secondo il protocollo di colloquio.
14. La Regione si impegna ad assicurare, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell’attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON YEI, secondo quanto disposto dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
15. Il Ministero, ai fini di assicurare l’obbligo di impegnare le risorse entro il 31 dicembre 2015 e evitare il disimpegno delle risorse al 31 dicembre 2018, richiede le previsioni di impegno e le previsioni di spesa alla Regione con cadenza semestrale al fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse.
16. Il Ministero procede a disimpegnare gli importi anticipati e non impegnati contabilmente dalla Regione alla data del 31/12/2015, nonché gli importi impegnati contabilmente e non spesi dalla medesima Regione alla data del 31/12/2018. La relativa procedura è descritta nel Sistema di gestione e controllo.
Art. 7 Contendibilità dei servizi
1. La Regione si impegna a sostenere le spese relative alle misure erogate in altre Regioni italiane, nei confronti dei giovani residenti sul proprio territorio.
2. Le spese sostenute per i giovani non residenti nel proprio territorio saranno rimborsate alla Regione erogante per il tramite del MLPS che gestirà tutte le operazioni di compensazione. La procedura di compensazione è descritta nel Sistema di gestione e Controllo del MLPS.
3. Al fine di agevolare l’attuazione della procedura di compensazione, il Ministero si riserva la possibilità di trattenere una quota a partire dalla disponibilità del Piano di attuazione regionale di cui al comma 1 dell’art. 4, in base ai dati di monitoraggio relativi all’avanzamento della spesa.
Art. 8 Monitoraggio e valutazione
1. Per rendere effettive le azioni previste dal Piano di attuazione, la Regione si impegna ad adottare le “Linee guida sulla piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani”, adottate nella seduta della Conferenza Stato- Regioni del 20 febbraio 2014.
2. Il Ministero adegua il proprio sistema di gestione e controllo, mettendo a disposizione della Regione strumenti di monitoraggio quantitativo, fisico e finanziario.
3. La Regione si impegna a predisporre monitoraggi semestrali sugli stati di avanzamento delle attività, contenenti anche informazioni qualitative nel primo anno di attuazione ovvero fino al 31 dicembre 2014. A partire dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018 la Regione si impegna a predisporre monitoraggi trimestrali sugli stati di avanzamento delle attività della Regione.
4. In attuazione all’art. 19 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, il Ministero effettua la valutazione sull'efficacia, sull'efficienza e sull'impatto della Garanzia Giovani almeno due volte nel corso del periodo di programmazione. La prima valutazione è completata entro il 31 dicembre 2015 e la seconda valutazione entro il 31 dicembre 2018. Per tale valutazione si fa riferimento agli indicatori definiti nell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel “Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani” e a quelli aggiuntivi definiti nell’allegato C alla presente Convenzione e sono acquisiti dal MLPS mediante i sistemi informativi adottati (piattaforma informativa e sistema gestionale).
5. Il Ministero predispone appositi progetti per la valutazione comparata delle misure più rilevanti, del profiling e del Programma nel suo complesso, consentendo un periodico confronto sull’andamento dei progetti, e mettendo a disposizione della Regione i risultati anche parziali dei progetti di valutazione.
6. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi, la Regione e/o i detentori dei dati si impegnano a fornire al Ministero e/o ai soggetti da esso incaricati i dati relativi alle misure attuate.
Art. 9 Sussidiarietà
1. Qualora le risultanze del monitoraggio evidenzino disallineamenti nell’implementazione del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia per i Giovani, la Regione e il Ministero concordano di porre in essere interventi mirati di rafforzamento, ivi inclusa la possibilità di un affiancamento da parte del Ministero del Lavoro e delle sue agenzie strumentali e di eventuali condivisi interventi in sussidiarietà.
Art. 10
Ulteriori impegni della Regione
1. La Regione si impegna inoltre a:
a) osservare nell’ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia d’informazione e pubblicità previsti dall’allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
b) adeguarsi, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quanto previsto dalle Linee Guida per la comunicazione, che si allegano alla presente convenzione;
c) Stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall’art. 140 indicato al punto precedente, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o qualora, si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all’anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
d) Osservare le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
Art. 11
Ulteriori impegni del Ministero del Lavoro
1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a:
a) Inoltrare le richieste di erogazione pervenute dalla Regione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - RGS IGRUE e fornire informazioni sugli esiti di tali richieste;
b) Inviare alla Commissione Europea e al MEF le dichiarazioni di spesa previste dall’art. 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, previa acquisizione del relativo rendiconto trimestrale da parte della Regione;
c) Disporre liquidazioni periodiche a seguito degli avvenuti pagamenti intermedi da parte della CE, anche a compensazione delle spese sostenute e rendicontate da una Regione a favore di giovani residenti in altre Regioni;
d) Mettere a disposizione della Regione risorse pari a € 198.045 per adempimenti di assistenza tecnica. Per tali adempimenti di assistenza tecnica verranno utilizzati in anticipazione le risorse del Fondo di rotazione di cui all’art. 9 della Legge 236/93.
Art. 12 Clausola di chiusura
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Allegati:
A. Decreto Direttoriale del 04.04.2014 di riparto delle risorse YEI
B. Schema di/Piano di attuazione regionale del PON YEI
C. Indicatori per il monitoraggio del Piano
D. Documento tecnico “Modalità di rendicontazione” (D.1 “Tracciati protocollo SIGMA” e
D.2 “Metodologia Unità di Costo Standard”)
E. Nota esplicativa sull’art. 7 “Contendibilità dei servizi”
F. Linee guida sulla piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani
G. Linee Guida per la Comunicazione
H. Schede descrittive delle Misure del PON YEI
I. Profilazione degli utenti della Garanzia Giovani
Data
Regione Molise-Assessorato Politiche per l'occupazione e formazione professionale Direzione Area Terza
Avv. Alberta De Lisio
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale
per le politiche attive e passive del lavoro Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Mod. B Atto che non comporta impegno di spesa
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 13-05-2014 DELIBERAZIONE N. 178
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI
LA GIUNTA REGIONALE
riunitasi il giorno tredici del mese di Maggio dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente con la presenza dei Sigg.:
N | Conome e Nome | Carica | Presenza |
1 | DI XXXXX XXXXXXXX XXXXX | PRESIDENTE | Presente |
2 | XXXXXXXXX XXXXXXX | VICE PRESIDENTE | Presente |
3 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | ASSESSORE | Presente |
4 | XXXXX XXXXXXXXX | ASSESSORE | Presente |
5 | SCARABEO MASSIMILIANO | ASSESSORE | Presente |
SEGRETARIO: XXXXXXXX XXXXXXXX
HA DECISO
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b) dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di allocare le risorse assegnate alla Regione Molise, pari a 7.673.740,00, come segue:
Misure | Importi |
1 Accoglienza, presa in carico e orientamento | € 823.400,00 |
2 Formazione | € 1.200.000,00 |
3 Accompagnamento al lavoro | € 250.000,00 |
4 Apprendistato | € 150.000,00 |
5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica | € 3.000.000,00 |
6 Servizio civile | €1.750.340,00 |
7 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità | €300.000,00 |
8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale | €0,00 |
9 Bonus occupazionale | €200.000,00 |
TOTALE | € 7.673.740,00 |
3) di approvare la convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, così come modificata in relazione alle opzioni previste nella proposta del MPLS trasmessa con nota prot.n.40/0012636 del 04.4.14, allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4) di dare mandato al Direttore d’Area Terza per la sottoscrizione, digitalmente, della convenzione in argomento;
5) di istituire la Cabina di regia per il coordinamento del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, presso la Direzione Area Terza, presieduta dal Direttore stesso;
6) di dare mandato alla Direzione Area Terza per tutti gli adempimenti consequenziali.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Approvazione della convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani.
PREMESSO CHE:
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione", la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;
- la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, “Istituzione del servizio civile nazionale” (con modifiche del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43) istituisce e disciplina il servizio civile;
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
- il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 “Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247” disciplina il
contratto di apprendistato;
- il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), interviene a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (cui in questo documento ci si riferisce con l’abbreviazione PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione europea ha preso atto con nota x. XXXX EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l’attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
- l’“Outline for the YGIP - Non-exhaustive list of examples of Youth Guarantee policy measures and reforms that can be supported by the European Social Fund ESF and the Youth Employment Initiative (YEI)” comprensivo degli allegati prevede che la Youth Employment Iniziative finanzi unicamente misure direttamente riconducibili al contrasto alla disoccupazione giovanile e non azioni di sistema e azioni di assistenza tecnica;
- in applicazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013, gli Stati membri beneficiari dell’iniziativa devono impegnare le risorse dell’iniziativa per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015) nell’ottica di accelerare l’attuazione della YEI, in coerenza, tra le altre, con le disposizioni dell’art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell’art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consentono l’approvazione e l’avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima della presentazione dell’accordo di partenariato. Tale interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione che evidenzia l’urgenza di procedere
ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;
- è data facoltà al MLPS e alle Regioni di anticipare la data di ammissibilità delle spese al 1° settembre 2013, ex art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- al fine di consentire una tempestiva attuazione del PON – YEI, la Ragioneria Generale dello Stato anticiperà a valere sul Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della Legge n. 183/87 risorse pari a € 300.000.000,00;
- PRESO ATTO del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - MLPS n. D.D. 237/Segr D.G. 2014 del 04/04/2014 con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento e che assegna al Molise la quota di €7.673.740,00;
- VISTA la nota del MLPS prot.n.40/0012636 del 04.4.14, di trasmissione della convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, al fine della sottoscrizione della stessa in formato digitale, che si allega al presente atto per formarne parte integrante;
- VISTA la convenzione di cui sopra, che si allega al presente atto per formarne parte integrante, e gli allegati richiamati;
- CONSIDERATO che
- la valutazione dei contenuti della convenzione e delle conseguenti strategie sull’occupabilità da adottare, già inserite nella bozza di convenzione inviata dalla Direzione di Area Terza nei termini previsti del 28 febbraio 2014 al MLPS con prot.556/2014 e resa in data 4 aprile 2014 con prot.n.40/0012636, ha necessitato di ulteriori approfondimenti a seguito dell’approvazione del decreto legge n.34 del 20 marzo 2014 ;
- le azioni della Garanzia Giovani sono collegate a quanto previsto dal “Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise” i cui progetti esecutivi ponte sono stati approvati e finanziati in data 28 aprile u.s.;
- Che le valutazioni sulla programmazione esecutiva, necessarie per consentire alla Giunta Regionale una corretta riflessione finalizzata ad una strategica allocazione delle risorse assegnate al Molise, sono state sottoposte dall’Assessore al Lavoro all’attenzione del Partenariato nelle riunioni del 28 aprile, 2 maggio e 9 maggio 2014 al fine di addivenire ad un percorso ampiamente condiviso ;
- PRESO ATTO delle opzioni previste all’articolo 3 “Anticipazione dei fondi”, all’articolo
4 “allocazione delle risorse assegnate”, e all’articolo 5 “Attuazione delle misure”, di pertinenza della Regione Molise;
- RILEVATO, all’articolo 11 della convenzione in argomento, che il MLPS, con la sottoscrizione della stessa, si impegna a mettere a disposizione della Regione Molise risorse pari a €198.045,00 per adempimenti di assistenza tecnica;
- RILEVATA la necessità di istituire la Cabina di regia per il coordinamento del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, presso la Direzione Area Terza, presieduta dal Direttore
stesso;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
7) Di approvare la convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, così come modificata in relazione alle opzioni previste nella proposta del MPLS trasmessa con nota prot.n.40/0012636 del 04.4.14, allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
1. Di rinviare all’Esecutivo Regionale l’allocazione delle risorse assegnate alla Regione Molise, pari a 7.673.740,00, sulle misure relative al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani;
2. Di dare mandato al Direttore d’Area Terza per la sottoscrizione, digitalmente, della convenzione in argomento;
3. Di istituire la Cabina di regia per il coordinamento del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani, presso la Direzione Area Terza, presieduta dal Direttore stesso;
4. Di dare mandato alla Direzione Area Terza per tutti gli adempimenti consequenziali.
L’Istruttore/Responsabile d’UfficioPIETRO XXXXXXXXXXX
SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
Il Direttore XXXXXX XXXXXXXXXXX
PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di spesa.
Campobasso, 09-05-2014 SERVIZIO POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE
Il Direttore XXXXXX XXXXXXXXXXX
VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
Campobasso, 09-05-2014 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA
XXXXXXX XX XXXXX
VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
a XXXXXXXXX XXXXXXX l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
Campobasso, 09-05-2014 IL DIRETTORE GENERALE
XXXXXXXX XXXXX XX XXXXX
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA XXXXXXXX XXXXX DI XXXXX XXXXXXXX
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82