VIGILANZA PRIVATA( DAL 01/02/2013 AL 31/12/2015 ) ACCORDO 19/2/2013
VIGILANZA PRIVATA( DAL 01/02/2013 AL 31/12/2015 ) ACCORDO 19/2/2013
Verbale di accordo
Il giorno 19/2/2013, tra l'ASSIV - Associazione Italiana Vigilanza/Confindustria, la LEGACCOP SERVIZI, la FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, l’AGO - SERVIZI, la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL
Omissis …
TITOLO VIII - Orario di lavoro Art. 71 Norme generali
Il presente titolo disciplina in maniera organica ed unitaria l’organizzazione e la gestione dell’orario di lavoro dei dipendenti dagli Istituti di vigilanza del Ruolo tecnico Operativo delle Guardie Particolari Giurate.
Agli effetti del presente Contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico operativo; pertanto la regolamentazione di cui al presente CCNL in materia di orario di lavoro si applica anche ai lavoratori notturni.
Le parti stante il ruolo ricoperto dalla Vigilanza Privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili, al fine di evitare pericoli e o danni ai beni da vigilare convengono quanto segue:
a) Orario di lavoro settimanale
Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15/3/1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con X.X. 0/00/0000, n. 2657, la prestazione lavorativa si effettua secondo i sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui agli articoli successivi, previo eventuale confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso.
Ai fini contrattuali l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali
b) Durata massima dell’orario di lavoro comprensivo del lavoro straordinario. Tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli Istituti di Vigilanza, la durata massima dell’orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media, riferita ad un periodo di mesi 12, decorrenti dal 1° Gennaio di ogni anno di applicazione del presente contratto, fermo restando quanto previsto in materia di banca delle ore (artt. 81, 82).
Per il personale assunto durante l’anno il periodo di riferimento sarà riparametrato in relazione ai mesi di effettivo servizio.
c) Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, che dovrà avvenire entro due ore e mezzo dal termine del turno assegnato ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall’art. 115, con la maggiorazione per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l’Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.
Art. 72 Riposo giornaliero
Il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.
Al fine di non esporre i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, al lavoratore potranno essere assegnati per un numero di volte non superiore a 12 nel corso dell’anno solare, riposi giornalieri di durata non inferiore a 9 ore consecutive ogni 24 ore, non più di tre volte al mese pro capite.
In tal caso le ore mancanti al raggiungimento del limite di ore 11 di riposo non godute nell’arco delle 24 ore dovranno essere obbligatoriamente recuperate entro i trenta giorni successivi.
Qualora il recupero di dette ore avvenga dopo i trenta giorni successivi, dovrà essere corrisposta una indennità pari al 40% della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 105 CCNL per ogni ora recuperata oltre il termine.
A livello territoriale le parti potranno concordare diverse modalità in relazione alla specificità del territorio.
Art. 73 Riposo settimanale
Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della Legge 22/2/1934 n. 370, fermo restando che tale riposo non assorbe quello giornaliero di cui al precedente articolo.
Per il personale tecnico operativo, potrà cadere, in un giorno diverso dalla domenica.
In relazione all’esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi, si conviene che il personale può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale e che, il periodo di riposo di 24 ore consecutive da cumulare con il risposo giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 72, in materia di riposo giornaliero, il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero delle giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all’art. 105 CCNL nel caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il settimo giorno.
Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell’indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto una somma anche a titolo di risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o oraria, di cui ad art. 105 del presente CCNL.
Art. 74 Pause
Qualora l’orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente.
Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sul posto di lavoro si evidenziano particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l’intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio.
Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi.
Art. 75 Ciclo continuo
In relazione al primo comma del precedente art. 71, per l’attività prestata nelle giornate domenicali o in orario notturno, salvo quanto previsto dall’art. 108, nessuna particolare maggiorazione competerà al dipendente, giacchè tale attività espletata ordinariamente nel ciclo continuo, caratteristico del servizio di vigilanza, trova la sua particolare remunerazione nella determinazione complessiva del trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto.
Infatti nei vari rinnovi contrattuali che si sono susseguiti è stato all’uopo realizzato anche una riduzione dell’orario di lavoro in favore dei dipendenti del ruolo tecnico operativo, oltre ad un costante incremento delle indennità speciali; con progressivo aumento del numero dei riposi settimanali, passati dai 52 originari, come derivanti dal sistema del 6+1+1, ai 61 del sistema 5+1 cui si sono aggiunte 7 giornate di permessi retribuiti, con ulteriore riduzione dell’orario di lavoro, su base annua, determinato dall’attribuzione dei 4 permessi aggiuntivi.
Art. 76 Sistema 5+1
Ai soli fini contrattuali, il limite dell’orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore.
La settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro.
In tal caso e soltanto quando l’orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato sistema 5+1.
I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.
Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5+1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione.
I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori. Il sistema 5+1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l’orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti previsti dal Contratto. In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.
Fermo restando l’orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l’abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente articolo e dall’art. 84 (giorni 20).
Gli eventuali permessi non goduti nell’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all’art. 105 salvo i casi di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.
- Chiarimenti a verbale -
La concreta attuazione, anche parziale, di quanto previsto dal terzultimo comma del presente articolo, presuppone, necessariamente, una distribuzione dell’orario di lavoro incompatibile con l’attuazione del sistema 5
+ 1 e pertanto, la settimana lavorativa si dovrà attuare mediante la concessione di un giorno di permesso, abbinato ad un giorno di riposo, ogni 5 giorni di lavoro.
Art. 77 Sistema 6 + 1 + 1
Il limite dell’orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 minuti.
La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.
Poichè con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 71, la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e con orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e 15 minuti.
Nel caso di esigenze organizzative, dettate da eventi particolari e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessità di non poter usufruire, nella turnazione, del giorno di permesso di cui al comma precedente il riposo settimanale, stante la distribuzione dell’orario del presente articolo, potrà, senza compensi o maggiorazione alcuna, fatto salvo quanto previsto dall’art. 81, cadere all’ottavo giorno purchè per ogni periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.
Nel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro derivante dall’applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.
Art. 78 Flessibilità
Fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell’intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di due ore giornaliere.
Nel caso in cui il lavoro effettuato sia inferiore all’orario normale giornaliero contrattuale la prestazione dovrà avvenire in un unico servizio.
Il recupero di tale ore non lavorate dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro.
Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi, nella misura massima di due ore giornaliere.
A tal fine non sarà considerata straordinaria l’attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non comporterà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.
Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate.
Art. 79 Straordinario
Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio, per un numero di ore annuali che sommate all’orario normale di lavoro non superi il limite di cui al precedente art. 71 lettera b.
Ai soli fini del presente articolo, per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre il limite di cui agli artt. 76 e 77 del presente CCNL a seconda dell’applicazione dei sistemi 5+1 e 6+1+1.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Per il personale del Ruolo amministrativo il lavoro straordinario decorrerà dal termine della quarantesima ora.
Art. 80 Informazioni sul lavoro straordinario
A richiesta delle strutture sindacali aziendali, gli Istituti di Vigilanza forniranno alle stesse, assistite dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, di norma semestralmente, informazioni globali sulla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.
In assenza di strutture sindacali aziendali, le informazioni di cui ai precedenti commi verranno fornite alle Organizzazioni Sindacali territoriali.
L’Istituto che non ottempera entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL alla consegna dei dati relativi allo straordinario prestato corrisponderà in luogo della normale maggiorazione prevista dal CCNL, quella del 50% su tutte le ore di straordinario effettuate.
Art. 81 Banche delle ore
Con riferimento ai principi stabiliti dall’art. 71 del presente CCNL, eventuali prestazioni ulteriori di cui al precedente art. 79 potranno essere richieste, fermo restando la volontarietà, nel limite di due ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.
Eventuali prestazioni entro il limite di una ulteriore ora, calcolata con le modalità di cui sopra, potranno essere concordate a livello locale.
Le predette prestazioni non si computano ai fini della media di cui al precedente art. 71 lettera b.
Tali prestazioni verranno convertite in permessi accantonati in uno speciale conto individuale dal quale il lavoratore attingerà per fruire di riposi giornalieri compensativi, da godersi entro e non oltre il periodo di riferimento (1 Gennaio-31 Dicembre) di cui all’art. 71, fatti salvi i periodi di esclusione. Oltre al recupero il lavoratore avrà
diritto ad una maggiorazione del 5% delle quote orarie della normale retribuzione di cui all’art. 105; i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5% dell’organico, escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi, quelli dal 10 Dicembre al 10 Gennaio a quelli dal 15 Luglio al 15 Settembre.
La richiesta di usufruire dei permessi per le ore maturate e accantonate nella banca delle ore dovrà avvenire in forma scritta almeno 15 giorni prima della fruizione; ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l’ora di arrivo della richiesta alla sede dell’istituto.
Art. 82 Permessi non fruiti
Qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte, i permessi accumulati e/o l’azienda, per comprovate esigenze di servizio, non sia in grado di consentirne la fruizione, lo stesso avrà diritto alla corresponsione della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 105 del presente CCNL, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario oltre l’ulteriore maggiorazione del 5% a titolo risarcitorio.
Art. 83 Orario di lavoro del ruolo Amministrativo
Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di cinque giornate lavorative per otto ore giornaliere.