REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto Art. 2 – Finalità Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Soggetti beneficiari
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità Art. 6 – Settori d’intervento
CAPO II – CRITERI E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI
Art. 7 - Criteri generali e tipologie di concessione di contributi Art. 8 – Procedimento di concessione dei contributi ordinari
Art. 8 bis – Contributi assegnati nell’ambito di accordi di collaborazione
Art. 9 – Convenzioni
Art. 10 – Richiesta di contributi ordinari
Art. 11 - Concessione di contributi straordinari Art. 12 - Concessione di contributi eccezionali
Art. 13 – Valutazione delle iniziative ammissibili al contributo Art. 14 – Concessione di altri vantaggi economici
Art. 15 – Entità del sostegno e modalità di erogazione Art. 16 – Rendiconto e verifiche
Art. 17 – Concessione del patrocinio del Comune Art. 18 – Obblighi dei soggetti beneficiari
Art. 19 – Decadenza
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 20 – Trasparenza Art. 21 - Entrata in vigore
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
0.Xx presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e l’attribuzione del patrocinio secondo il disposto dell’art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i., ed in applicazione dello Statuto Comunale, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Art. 2 – Finalità
0.Xx Comune di Acqui Terme, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell’Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l’effettività dell’azione amministrativa su tutto il territorio comunale, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000.
2.Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, benefici economici e del patrocinio, a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Art. 3 - Definizioni
I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione. Essi si suddividono in:
a) Contributo ordinario: somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nella funzioni istituzionali e nella programmazione dell’Amministrazione, attivati a favore della a collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’art. 118 della Costituzione;
b) Contributo straordinario: somma di denaro erogata a sostegno di particolari eventi, progetti, iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzato sul territorio comunale e giudicate dall’Amministrazione di particolare rilievo;
c) Contributo eccezionale: somma di denaro erogata a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale;
d) Vantaggio economico: agevolazione diversa dall’erogazione di denaro, tramite prestazioni di servizi e/o concessione temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell’iniziativa proposta;
e) Patrocinio: Adesione simbolica del Comune ad un’iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, di norma senza assunzione di alcun onere per il comune.
Art. 4 - Soggetti beneficiari
1.Possono beneficiare dei contributi, del patrocinio e degli altri benefici economici i soggetti pubblici o privati che operano nell’ambito degli specifici settori di intervento di cui al successivo art. 6, per iniziative coerenti con gli atti di programmazione ed indirizzo dell’Ente, di particolare rilevanza e con caratteristiche tali da
promuovere il prestigio e l’immagine del Comune anche a livello nazionale e consentire un reale beneficio a vantaggio della comunità quali:
a) enti pubblici in genere
b) enti privati, associazioni, fondazioni ed e altre istituzioni di carattere privato, senza scopo di lucro, dotate di personalità giuridica
c) associazioni non riconosciute, volontari singoli o associati
Sono considerate Libere Forme Associative tutti gli organismi liberamente costituiti che perseguano, senza fini di lucro, interessi collettivi a carattere umanitario, culturale, scientifico, artistico, ambientale, sociale, ricreativo e sportivo, che abbiano sede nel Comune di Acqui Terme. Sono considerati volontari singoli i singoli cittadini che dichiarano liberamente la propria volontà di svolgere attività solidaristiche senza percepire alcun compenso nelle specifiche aree tematiche e nei servizi individuati dal Comune, secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento.
2.I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi ma solo di vantaggi economici e patrocini.
3.Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici e le organizzazioni sindacali.
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità
0.Xx fini della concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento e per assicurare la massima trasparenza e pubblicità i soggetti di cui al precedente art. 4 devono:
- essere iscritti agli albi previsti dalla legislazione nazionale e regionale e o all’albo delle libere Associazioni tenuto dal Comune di Acqui Terme; la costituzione dell’associazione deve risultare da atto approvato in data precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell’intervento;
- avere una sede ed operare nel territorio comunale salvo casi eccezionali che saranno di volta in volta esaminati e valutati dalla Giunta comunale
- i volontari singoli iscritti nell’apposito albo comunale
2.L’iscrizione agli albi non è necessaria per la concessione del patrocinio.
Art. 6 - Settori d’intervento
0.Xx concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:
A. Attività di promozione e sviluppo del Comune
B. formazione, istruzione, creatività, e valorizzazione della condizione giovanile;
D. attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e realizzazione di eventi culturali
E. sport e tempo libero;
F. tutela e valorizzazione dell’ambiente;
G. promozione e sviluppo del turismo;
M. attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute;
N. promozione di politiche di genere e pari opportunità
CAPO II – CRITERI E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI
Articolo 7 – Criteri generali e tipologie di concessione dei contributi
1.I contributi, i benefici economici ed il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di
seguito denominati “iniziative”, in relazione ai seguenti criteri, anche non cumulativi:
- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio e delle persone nell’attività programmata;
- buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- grado di rilevanza territoriale dell’attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione e le finalità istituzionali;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell’ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell’autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento
dell’attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell’attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone diversamente abili.
- TIPOLOGIE DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
1. La concessione dei contributi viene graduata secondo una classificazione delle richieste risultante dall’applicazione dei successivi criteri per i relativi settori di intervento, i cui punteggi e importi finanziari saranno determinati con apposito avviso.
2. I punteggi da assegnare saranno approvati con deliberazione della Giunta comunale con gli avvisi per i singoli settori di intervento.
A) SETTORE CULTURALE
CRITERI
CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TURISTICO, RICREATIVO
- Iniziativa che riguarda una sfera d’azione
particolarmente consolidata nel tessuto sociale
- innovatività e originalità della proposta progettuale
- capacità di comunicazione promozionale e diffusione della stessa
- valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori.
- eventuale gratuità dell’evento
- iniziativa che riveste un particolare rilievo per la città e sua rilevanza livello locale, regionale, nazionale, internazionale anche con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti
- valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile
- rilevanza della capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti
Qualità dell’iniziativa
- accessibilità delle sedi | |
Esperienza del soggetto | -Documentata esperienza maturata dal soggetto proponente in attività e progetti similari a quello proposto -attività finanziate negli anni precedenti |
Apporti di fondi al progetto diversi dal contributo comunale | altri contributi o entrate derivanti dall’iniziativa – autofinanziamento |
B) SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CRITERI
Qualità dell’iniziativa | - valutazione della proposta progettuale grado di | nnovazione |
e originalità - iniziativa che riveste un particolare rilievo sociale - valore educativo della proposta - valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori - valore didattico della proposta | ||
Esperienza del soggetto | - valutazione del curriculum e/o del Responsabile di progetto e/o delle attività svolte -attività finanziate negli anni precedenti | |
Apporti di fondi al progetto diversi dal contributo comunale | altri contributi o entrate derivanti dall’iniziativa – autofinanziamento |
CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO DELLA FORMAZIONE E DELL’ISTRUZIONE
i
B) SETTORE SPORTIVO
CRITERI
I CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
possono presentare domanda esclusivamente i soggetti di cui all’art. 90, comma 25, L. n. 289 / 2002 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali)
Qualità dell’iniziativa | - dimensione territoriale della manifestazione - numero di edizioni - numero discipline coinvolte - numero atleti coinvolti - attività che comprende iniziative rivolte agli anziani - attività che comprende iniziative rivolte ai giovani fino ai 17 anni - manifestazione con partecipanti provenienti dall’estero - impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo – formativi promossi dall’Amministrazione comunale |
Esperienza e qualificazione del soggetto proponente | attività finanziate negli anni precedenti |
Apporti di fondi diversi dal contributo comunale | altri contributi o entrate derivanti dall’iniziativa - autofinanziamento |
c) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE
CRITERI
CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO SOCIALE, SOCIO – SANITARIO, ASSISTENZIALE E
DELL’IMPEGNO CIVILE
Qualità dell’iniziativa | - iniziativa che riguarda una sfera d’azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale - valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità - iniziativa che riveste un particolare rilievo sociale - valore educativo della proposta - valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori -elevato coinvolgimento del volontariato, appartenenza al volontariato della maggioranza delle risorse umane impiegate nell’iniziativa - capacità dell’iniziativa di esprimere effetti duraturi nel tempo a favore delle fasce deboli della popolazione | |||||
Esperienza e qualificazione del soggetto proponente | - attività finanziate negli anni precedenti - valutazione del curriculum del responsabile di progetto | |||||
Apporti di fondi diversi dal | altri contributi | o | entrate | derivanti | dall’iniziativa | – |
contributo comunale | autofinanziamento |
Art. 8 - Procedimento di concessione di contributi
1.L’ammissibilità al contributo e i criteri per stabilire l’ammontare complessivo dei benefici economici da erogare a sostegno delle attività sono stabiliti di volta in volta dalla Giunta Comunale, anche tenuto conto delle contribuzioni erogate dall’Amministrazione comunale per iniziative analoghe per contenuti e/o impatto. La concessione di contributi è disposta in applicazione dei criteri di trasparenza e parità tra i richiedenti, a tal fine l’Amministrazione agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi.
2.Di norma, se compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell’Ente, entro il 1° dicembre e entro il 1° giugno, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano i bandi/avvisi per la concessione di contributi ordinari validi per l’anno di riferimento. E’ fatta salva la possibilità, ove ritenuta opportuno, di predisporre ulteriori bandi per l’erogazione di contributi per specifici filoni tematici di intervento anche in successivi periodi dell’anno.
3.Nel bando devono essere indicati almeno:
a. l’ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
b. l’ammontare della somma a disposizione per il contributo;
c. i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
d. le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
e. la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in
altri benefici economici, ai sensi dell’articolo 3 lett. d);
f. i criteri di valutazione delle diverse istanze di assegnazione del contributo;
g. le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
4.Nella predisposizione del bando il Dirigente competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento e che saranno approvati con apposita delibera di Giunta comunale.
0.Xx bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune secondo le regole della pubblicità legale; il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso anche attraverso l’attività comunicativa dell’ente.
0.Xx struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l’integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio che sarà indicato nel bando. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell’integrazione della documentazione. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo ordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7.I contributi ordinari vengono disposti con provvedimento a firma del dirigente competente per materia a seguito di istruttoria effettuata sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal presente Regolamento e nei bandi di cui al punto 2.
0.Xx provvedimento di cui al comma precedente, deve essere adottato entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste, fatta salva l’eventuale interruzione del termine di cui al precedente comma 6, e deve contenere l’indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione ovvero al diniego dell’erogazione del contributo.
9. Il dirigente, con il provvedimento di cui al comma 8, può assegnare un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto del punteggio ottenuto attività nell’esame dell’istanza o in relazione alle risorse a disposizione.
10. L’ammontare del contributo assegnato non può tuttavia superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
Art. 8 bis – CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL’AMBITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
1. Al fine di un’efficiente ed efficace razionalizzazione delle risorse (anche umane) e delle competenze disponibili, il Comune può avvalersi della collaborazione eventualmente fornita da associazioni regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale e/o nei registri di legge, enti, organizzazioni pubbliche e private, per la realizzazione di attività ed iniziative sul proprio territorio .
2.Nell’ambito di tali collaborazioni il Comune può disporre l’erogazione di contributi a sostegno dell’attività
svolta dal soggetto collaboratore per la realizzazione dell’iniziativa oggetto dell’accordo.
3.L’accordo deve prevedere l’obbligo di relazione illustrativa che dia conto delle attività svolte e delle spese
sostenute.
4.L’assegnazione del contributo è deliberata con atto della Giunta Comunale, l’erogazione è disposta dal
Responsabile del Settore competente alle condizioni indicate nell’atto di concessione.
ART.9 – CONVENZIONI
1.Qualora per iniziative o attività particolarmente complesse risulti opportuno disciplinare il rapporto tra le parti in ordine agli impegni vicendevolmente assunti, la concessione di contributi deve essere accompagnata dalla stipula di apposita convenzione. Salvo diversa disposizione da motivarsi a termini di legge o per ragioni di opportunità e pubblico interesse, la durata delle convenzioni è compresa tra uno e tre anni, rinnovabili con provvedimento espresso previa verifica di sussistenza delle condizioni che hanno consentito la stipula dell’atto.
2. La convenzione deve prevedere l’obbligo di relazione illustrativa che dia conto delle attività svolte e delle spese sostenute.
Art. 10 – Richiesta di contributi ordinari
1.I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare la domanda con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.
2. La richiesta, redatta sull’apposito modulo, e sottoscritta, deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
a) documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione,sede, dati del legale rappresentante, copia statuto e atto costitutivo (solo per le persone giuridiche);
b) relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/iniziativa da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori, delle strutture e attrezzature necessarie per la realizzazione, corredata da eventuale documentazione esplicativa. Tale requisito non è richiesto per le iniziative tradizionalmente organizzate dalla Comunità acquese in convenzione di cui ai precedenti artt. 8 bis e 9.
c) il quadro economico-finanziario dell’iniziativa, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente, con specifica indicazione dei costi di tutte le attività e delle eventuali entrate (biglietti, sponsor, ecc) a copertura degli stessi
d) curriculum dal quale risultino le attività svolte;
e) l’indicazione di eventuale analoghe richieste di finanziamento presentate per la stessa iniziativa nei confronti di altri Enti pubblici, privati e sponsor con l’importo concesso ove ricorra;
f) la dichiarazione resa in forma sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante, riferita alla veridicità di quanto esposto nella domanda, nonché:
- la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio;
- la regolarità degli adempimenti dichiarativi e di versamento dei tributi locali la cui verifica di veridicità
costituisce presupposto per l’erogazione dei benefici economici.
Art. 11 - Concessione di contributi straordinari
1. Al di fuori del bando di cui all’articolo 8, i soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare, per iniziative “ una tantum” di carattere straordinario e non ricorrente, ma rientranti nei settori di intervento di cui al precedente articolo 6, richiesta di contributo straordinario al servizio comunale competente; la richiesta deve essere presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
0.Xx richiesta, da presentarsi utilizzando l’apposito modulo, deve contenere, oltre agli elementi indicati all’art. 10 del presente regolamento, anche i seguenti ulteriori elementi a pena di esclusione:
- indicazione precisa circa l’entità del contributo richiesto;
- dichiarazione attestante il carattere straordinario e non ricorrente dell’iniziativa
0.Xx struttura comunale competente per materia verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione, con le modalità di cui al precedente art. 8, e sottopone la proposta ad un atto di indirizzo della Giunta che precede la determinazione dirigenziale di assegnazione.
0.Xx Giunta, nella valutazione delle iniziative di cui al presente articolo, tiene conto dei criteri individuati
all’art. 7.
5.Nella motivazione della determinazione di assegnazione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate dalla Giunta sulla base dei predetti indirizzi.
Art. 12 - Concessione di contributi eccezionali
0.Xx casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli volontari per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale
0.Xx Giunta delibera tale concessione con apposito atto individuando contestualmente le risorse utilizzabili e il Dirigente competente per materia.
Art. 13 – Valutazione delle iniziative ammissibili al contributo.
Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati dalla struttura competente per ciascun settore di intervento che formula apposita graduatoria.
Il Dirigente, nella valutazione degli interventi, si avvale di una Commissione di cui fa parte come Presidente, in quanto la richiesta attiene al suo settore di competenza, da un altro dirigente e, almeno, da un funzionario della medesima struttura nominato dal Presidente stesso.
Può avvalersi anche di un esperto esterno competente nella materia oggetto del contributo al quale, però, non spetta alcun gettone di presenza o altra forma di compenso.
Articolo 14 – Concessione di altri vantaggi economici
0.Xx fini dell’applicazione del presente regolamento, i benefici economici di cui all’art. 3 lett. d) del presente Regolamento, ovvero agevolazioni diverse dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi) funzionali allo svolgimento dell’iniziativa, sono da considerarsi quali contributi per l’importo corrispondente al loro valore economico.
0.Xx beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l’uso e le finalità previste, nel rispetto delle specifiche norme regolamentari comunali.
0.Xx concessione di spazi e sale civiche comunali, di norma a titolo oneroso secondo discipline e tariffario approvato con deliberazione di Giunta, eccezionalmente, a richiesta, può avvenire a titolo gratuito, con le modalità di cui al comma 7 dell’art. 17 del presente regolamento, qualora l’uso sia destinato a:
- attività proposte da soggetti pubblici o privati, associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato e che siano aperte a tutta la cittadinanza;
- attività con altri enti pubblici disciplinati da convenzioni od accordi approvati con deliberazione della Giunta.
4.Le manifestazioni devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi richiesti stabilita all’Amministrazione Comunale, delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché dalle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
5.È facoltà dell’Amministrazione Comunale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell’alternativa.
0.Xx beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l’Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene. A tal fine, viene richiesto il versamento di un deposito cauzionale quantificato con deliberazione della Giunta comunale.
0.Xx beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
8. Al fine di consentire a tutte le associazioni del territorio che ne facciano richiesta, la concessione in uso a titolo gratuito può essere accordata alla stessa associazione non più di 4 volte nello stesso anno solare, fatte salve le iniziative singole che prevedono un’articolazione su più giornate.
Art. 15 - Entità del sostegno economico e modalità di erogazione
0.Xx sostegno economico concesso dal Comune può raggiungere il costo complessivo dell’iniziativa o dell’attività, detratte le entrate e i contributi e/o sponsorizzazioni di altri soggetti.
0.Xx liquidazione del sostegno economico viene effettuata dal Dirigente competente per materia, entro il termine di giorni 30 e previa presentazione della documentazione di rendicontazione prevista dal successivo art. 16; tale termine viene sospeso per una sola volta nel caso in cui sia necessario acquisire chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata. In questo caso, al soggetto beneficiario viene assegnato un termine di quindici giorni per produrre quanto richiesto. Trascorso il termine senza che il beneficiario abbia prodotto la documentazione, si applicano le disposizioni previste dall’art. 19.
3.Per la realizzazione di progetti speciali o di iniziative di particolare rilevanza sociale, su richiesta del soggetto proponente, il Dirigente può disporre un anticipo nella misura massima del 50% del sostegno economico concesso.
Art. 16 - Rendiconto e verifiche
1.I soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa o dalla conclusione dell’attività per cui
si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare:
a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo;
b) rendiconto, su modello predisposto dall’amministrazione, con l’indicazione di tutte le spese sostenute nonché produzione delle relative pezze giustificative;
c) specificazione del trattamento fiscale ai fini di eventuali trattenute di legge;
d) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera, che l’attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa che devono essere allegati al rendiconto.
0.Xx responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell’attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
0.Xx presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento
costituiscono presupposto inderogabile per l’erogazione delle somme di denaro.
0.Xx mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo con l’obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato e l’impossibilità di ottenere contributi ordinari per l’anno successivo.
5.Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita secondo i limiti previsti dall’art 8 c. 9.
Art. 17 – Concessione del Patrocinio del Comune
0.Xx patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di un particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, turistico, ambientale od economico delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.
0.Xx patrocinio, di norma, non è oneroso per l’Ente.
0.Xx patrocinio è non oneroso se si intende riferito solamente all’utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionali non onerose quali newsletter, sito internet.
0.Xx patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all’utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di beni, di personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali.
5.Nel caso si voglia richiedere anche un contributo economico, occorre specificarlo espressamente, motivando opportunamente la richiesta secondo le modalità di cui all’art. 8 e prevedendo successivamente la rendicontazione di cui al precedente art. 16.
6.Le richieste di patrocinio, sottoscritte dal legale rappresentante su apposita modulistica predisposta dall’ente, sono dirette al Sindaco, di norma 30 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, e devono illustrare le attività nei contenuti, nelle loro modalità di esecuzione (specificando i soggetti cui è rivolta, se l’ingresso sia libero o a pagamento e se vengono previste forme di compartecipazione), nonché l’esatta indicazione dei tempi, dei luoghi e delle generalità dei richiedenti.
0.Xx richiesta di concessione di patrocinio, comprese quelle contenenti la richiesta di concessione in uso gratuito di servizi, strutture, spazi e beni comunali, viene opportunamente istruita e proposta, dal Servizio competente per materia, alla Giunta per la conseguente adozione dell’atto deliberativo.
8.L’eventuale diniego viene comunicato motivatamente, previa comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis l. 241/90 e s.m.i.
9.Chi, sprovvisto di patrocinio comunale utilizza abusivamente lo Stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.
10.L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e/o di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell’immagine ove tale concessione abbia recato danno all’immagine dell’ente.
Art. 18 - Obblighi dei soggetti beneficiari
1.I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2.I beneficiari hanno l’obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: “con il contributo/patrocinio del Comune di Acqui Terme”. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.
Art. 19- Decadenza
1.I soggetti beneficiari delle forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerli nel caso in cui:
- non realizzino in tutto o in parte le iniziative o le attività previste;
- modifichino il programma dell’iniziativa, senza la preventiva autorizzazione scritta del Dirigente, ovvero del Sindaco, nel caso di concessione del patrocinio;
- non presentino la rendicontazione entro 60 giorni dal termine dell’iniziativa, o non forniscano le integrazioni e i chiarimenti previsti dall’art. 15 comma 2.
2. Nel caso in cui il sostegno economico sia stato già parzialmente o integralmente erogato, e si verifichi una delle condizioni elencate al comma precedente, si darà luogo al recupero della somma erogata, con le modalità previste dalla legge e da i vigenti regolamenti dell’Ente.
3.Nel caso in cui l’iniziativa o l’attività vengano svolte solo parzialmente rispetto al programma presentato per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, il Dirigente dispone una riduzione proporzionale del sostegno economico concesso.
4.Nei casi in cui sia stato concesso il patrocinio e si verifichi la condizione prevista all’art 16 comma 1 lettera
a) e b),il Dirigente del settore competente per materia, relaziona al Sindaco che ne revoca il patrocinio.
5. Nel caso in cui per lo svolgimento di una iniziativa sia stato concesso l’uso di attrezzature o di sale di proprietà comunale, e vengano riscontrati danni, furti, cessioni a terzi, usi impropri, il Dirigente da luogo alla richiesta di risarcimento dei danni, secondo le modalità previste dalle norme regolamentari del Comune, e, nel caso in cui l’iniziativa sia ancora in corso, revoca la concessione disponendo inoltre l’esclusione del soggetto da eventuali concessioni future. Quest’ultima disposizione si applica anche nel caso in cui le attrezzature non vengano restituite nei tempi e con le modalità preventivamente stabilite.
0.Xx decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 20 – Trasparenza
1.Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati anche nella sezione“ Amministrazione trasparente” del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del D. X.xx 33/2013 e s.m.i.
3. Ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS dovranno pubblicare sui propri siti internet entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche
amministrazioni con riferimento all’anno precedente. L’inosservanza dell’onere pubblicitario in questione comporta l’obbligo di restituire le somme ricevute all’amministrazione erogante entro tre mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione delle informazioni richieste
Art. 21 -Entrata in vigore e disposizioni finali
0.Xx presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on line del
Comune.
2.Dall’entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate tutte le eventuali vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le stesse.