COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) GAMBARO Presidente
(MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia (CO) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) XXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) D'ANGELO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore LUCCHINI XXXXXXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 17/06/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Le doglianze della ricorrente hanno ad oggetto: i) la mancanza di informativa sia al momento della stipula sia in corso di rapporto relativamente ad una fideiussione omnibus rilasciata dalla ricorrente a favore della banca convenuta; ii) il mancato accoglimento delle proposte dell’istante di sistemazione dell’esposizione debitoria garantita e di altro debito derivante da scoperto di conto corrente.
Più precisamente, in data 28.05.2008 la ricorrente ed il coniuge rilasciavano una fideiussione omnibus fino a concorrenza dell’importo di € 30.000,00 a favore di un intermediario oggi incorporato nell’odierna parte resistente. Successivamente il marito decedeva, lasciando quali eredi le figlie cointestatarie del ricorso, di cui una delle due, a sua volta, contitolare (unitamente a terzo) di conto corrente acceso presso l’intermediario convenuto.
La ricorrente, assistita da un legale, ha rappresentato quanto segue:
• “al momento della sottoscrizione, non era stato chiarito loro che invece di una fideiussione per uno scoperto di conto, stavano sottoscrivendo una fideiussione di carattere generale”;
• l’iniziale scoperto di conto corrente per € 30.000,00 della debitrice principale è stato ripianato con la stipula di un prestito personale, perciò venivano chiesti alla banca chiarimenti, nonché la revoca della fideiussione;
• avendo ottenuto una risposta insoddisfacente, con messaggio PEC del 10.07.2013 (reclamo), la ricorrente formulava una proposta transattiva consistente: a) quanto alla fideiussione di € 30.000,00 in “un piano di rientro di
€ 7.500,00 in 36 mesi ad interessi zero (€ 15.000,00 infatti sono coperti da convenzione […] al 50%) e la liberazione dalla fideiussione generale vista la mancata chiarezza del direttore della filiale al momento della sottoscrizione” e la mancata consegna delle periodiche comunicazioni di trasparenza a tutti i fideiussori; b) quanto allo scoperto di conto corrente di titolarità di una delle cointestatarie del ricorso unitamente a soggetto terzo (convivente della garantita), per circa € 3.000,00, nel versamento di € 1.500,00 “con liberazione e cancellazione da tutte le banche dati di rischio”;
• l’intermediario, tuttavia, non forniva riscontro.
Con ricorso protocollato il 13.11.2013 la ricorrente ha chiesto all’ABF:
- che “venga revocata la fideiussione generale e che per lo scoperto di € 30.000,00, dal momento che vi è stata nei primi mesi del 2009 ulteriore garanzia fideiussoria specifica [della madre della garantita], venga accolto il proposto piano di rientro di
€ 7.500,00 in 36 mesi ad interessi zero”;
- “di trovare una soluzione transattiva allo scoperto di conto di € 3.000,00 [di una delle cointestatarie del ricorso], mediante il versamento da parte della stessa dell’importo di € 1.500,00 (pari al 50%) con cancellazione di tutti i negativi sulle banche dati e la liberazione dell’altra metà che continuerebbe a gravare” sull’altro contitolare del rapporto.
Nelle proprie controdeduzioni, trasmesse con PEC del Conciliatore Bancario Finanziario in data 11.12.2013, l’intermediario ha preliminarmente sollevato l’eccezione di incompetenza temporale dell’ABF limitatamente alle doglianze relative alla fase di stipula della fideiussione oggetto di controversia.
Sempre nelle controdeduzioni parte resistente ha riportato il contenuto di una propria missiva del 20.12.2012, indirizzata al legale dell’istante, ove aveva osservato quanto segue:
- nel maggio 2008 la banca originaria concedeva alla garantita uno scoperto di conto corrente transitorio di € 25.000,00, garantito da fideiussione generica rilasciata dalla ricorrente e dal coniuge, “con scadenza 30 settembre 2008, nelle more della formalizzazione di finanziamento […] in convenzione” finalizzato a rilevare un’attività di commercio;
- alla scadenza prefissata del 30.09.2008 il conto corrente garantito rimaneva tuttavia sconfinato, in quanto l’operazione di finanziamento non era ancora stata perfezionata;
- nei primi mesi del 2009, la concessione dello scoperto di conto corrente transitorio veniva sostituita da 2 finanziamenti a medio termine (di cui uno per € 18.000,00 e l’altro per € 22.000,00), garantiti con fideiussione specifica della madre della debitrice e, “nell’ambito di consolidamento di una maggiore garanzia, come nelle previsioni contrattuali, la struttura deputata [aveva] ritenuto di non liberare” dalla fideiussione la ricorrente ed il coniuge;
- la debitrice cessava, però, il rimborso di entrambi i finanziamenti dopo il pagamento della rata di preammortamento e della prima rata di ammortamento;
- “atteso che le intenzioni [della ricorrente] dovevano essere esplicitate nell’atto originario ovvero alla morte del[l’altro] fideiussore”, la garanzia era valida e, “in ogni caso, eventuali revoche non potevano avere effetti retroattivi”.
Tanto rappresentato, parte resistente ha affermato:
- di aver “adempiuto completamente alle richieste dei ricorrenti informandoli compiutamente e contestualmente al rilascio della fidejussione”;
- di aver dato la propria disponibilità “per trovare soluzioni di reciproca soddisfazione, disponibilità che, comunque, è stata totalmente disattesa dai ricorrenti”;
- di avere comunque “piena libertà di valutazione circa l’accettazione o meno della richiesta dei ricorrenti”.
La convenuta ha chiesto all’ABF di “voler considerare esaurito il motivo del contendere”.
Il procuratore della ricorrente ha replicato che:
- “nulla viene detto sulla mancanza di informativa […] circa la natura dell’atto che [la ricorrente stessa ed il marito] stavano firmando, cioè di fideiussione generica […] e non specifica (cioè limitata al solo credito che veniva concesso alla [garantita])”;
- “nulla viene, altresì, detto circa la omessa comunicazione annuale (doverosa da parte della Banca) a tutti i soggetti che avevano rapporti con essa, circa l’andamento della Fideiussione”;
- la cliente non è stata in grado di manifestare le sue intenzioni, poiché “al momento della morte [dell’altro fideiussore] nulla è stato comunicato […] dalla banca sulla esistenza, la natura e circa l’andamento della Fideiussione”;
- nessuna soluzione è stata proposta dal direttore della filiale competente, che ha solo suggerito di rivolgersi all’ABF;
- sull’eccezione di incompetenza temporale dell’ABF, “solo il contratto è stato firmato in data anteriore, mentre tutti gli atti e comportamenti successivi rientrano nel pieno vigore dell’Arbitrato”.
Il legale ha ancora segnalato la “condotta deontologicamente scorretta” della convenuta per aver inviato delle intimazioni di pagamento alla ricorrente, in relazione al mancato rimborso dei finanziamenti concessi alla garantita, nelle more del procedimento innanzi all’ABF. Infatti, in data 11.02.2014 è stato richiesto anche alla ricorrente il pagamento di complessivi € 46.000,00 circa, esposizione della ditta garantita.
In sede di replica la ricorrente ha chiesto l’adozione dei “provvedimenti sanzionatori ritenuti più opportuni nei confronti della Banca”.
DIRITTO
Il ricorso all’origine del presente procedimento verte sui seguenti aspetti: a) una fideiussione rilasciata il 28.05.2008 di cui l’istante contesta la mancata informativa dell’intermediario sia in sede di sottoscrizione (con riferimento all’oggetto della garanzia) sia durante il corso del rapporto, con riferimento alla mancata consegna delle comunicazioni periodiche; infine, si lamenta la mancata accettazione di una proposta transattiva finalizzata all’estinzione della garanzia; b) uno scoperto di conto corrente di titolarità di una delle cointestatarie del ricorso e di soggetto terzo, di cui parimenti si contesta la mancata accettazione di proposta parziale di rientro dell’esposizione debitoria. Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.
La garanzia, acclusa al ricorso, consiste in una fideiussione omnibus a tempo indeterminato fino a concorrenza di € 30.000,00; ex art. 4 dell’atto fideiussorio il garante
ha diritto di recedere mediante lettera raccomandata, rispondendo per le obbligazioni del debitore in essere al momento della conoscenza del recesso da parte della banca, nonché di ogni altra obbligazione dipendente dai rapporti esistenti a quella data.
Con la missiva del 23.05.2012, la ricorrente aveva chiesto la “revoca” della fideiussione; tuttavia le intimazioni di pagamento, con dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, dell’11.02.2014, già precedute da altre lettere di intimazione di pagamento inviate in data 02.04.2010 (cfr. nota della banca del 20.12.2012), tengono conto della situazione debitoria, comprensiva degli interessi di mora, fino alla predetta data dell’11.02.2014.
Inoltre, le intimazioni di pagamento dell’11.02.2014 superano complessivamente l’importo della fideiussione, ma sono indirizzate anche all’altra garante (secondo quanto rappresentato dalle parti) della debitrice principale.
Sulla mancata ricezione delle comunicazioni periodiche, la banca non ha formulato alcuna specifica osservazione. La ricorrente ha accluso copia del rendiconto alla data del 30.09.2012 del rapporto di garanzia, ove risulta un’esposizione della debitrice principale pari all’importo della fideiussione stessa.
Sul conto corrente dedotto in controversia non consta alcuna documentazione, né la banca ha formulato difese al riguardo.
Ciò chiarito, pare anzitutto opportuno esaminare la questione preliminare relativa all’eccezione in rito sollevata dall’intermediario resistente con riferimento alla parziale incompetenza dell’ABF sotto il profilo temporale.
L’eccezione coglie nel segno.
Deve, infatti, ricordarsi che le Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.09 (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) prevedono espressamente che (Sez. I, art. 4, punto 3) “Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009”.
Ora, come già in altre occasioni si è avuto modo di rilevare (cfr., ad esempio, la decisione
n. 918/10), il criterio di riferimento della normativa appena citata è oggettivo, poiché il testo si riferisce ad operazioni o condotte e non già al momento della loro emersione nella sfera di conoscenza del ricorrente; qualora le doglianze si riferiscano a fatti risalenti ad un periodo anteriore al 1°gennaio 2009, la domanda del ricorrente non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede.
Ne deriva che le doglianze relative ai comportamenti contestuali o precedenti la stipulazione della garanzia fideiussoria per cui è causa non possono essere vagliati da questo Collegio.
Diversa conclusione deve trarsi per la doglianza relativa al diritto di informativa periodica sull’andamento del contratto in qualità di garanti dello stesso.
Infatti, come già questo Collegio ha già avuto modo di sottolineare in altre occasioni, (cfr. Decisione n. 575/13 e n. 6753/12) il contratto di fideiussione può senz’altro dirsi rientrare a pieno titolo nell’ambito della disciplina di trasparenza, posto che il fideiussore presenta esigenze di tutela del tutto analoghe a quelle degli altri clienti bancari.
Ne consegue, dunque, che, ai fini dell’art. 119, comma 1°, TUB, anche la fideiussione omnibus è un contratto di durata e l’interesse alla rendicontazione periodica sussiste per ogni rapporto che non si esaurisca istantaneamente. Dunque, come precisato anche nelle Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni bancarie, emanate da Banca d’Italia, il fideiussore ha diritto ad ottenere comunicazione periodica quantomeno dell’ammontare del debito garantito e l’art. 127, comma 1°, TUB vieta qualsiasi deroga in senso deteriore rispetto a quanto sancito dall’art. 119 TUB (come nel caso che ne occupa), cosicché la clausola contrattuale che preveda che tale informazione debba essere fornita solo su espressa richiesta del fideiussore sarebbe priva di validità.
Sul punto, dunque, questo Collegio non può che rilevare l’inadempienza dell’intermediario resistente, invitandolo ad evitare la reiterazione di siffatte condotte in futuro.
Non vi è, tuttavia, sul punto, alcuna espressa domanda della ricorrente, circostanza che esime questo Collegio da ulteriori approfondimenti sul punto.
Venendo ora all’esame della richiesta di revoca della “fideiussione generale” formulata dalla ricorrente, questo Collegio non può che prendere atto che – sulla scorta della documentazione in atti – la ricorrente aveva esercitato il suo diritto di recesso già con la missiva del 23.05.2012 (sebbene in detta comunicazione la ricorrente la definisse come “revoca” della fideiussione) e che, pertanto, dal momento in cui l’intermediario resistente ha ricevuto detta comunicazione, la garanzia fideiussoria ha cessato di produrre i suoi effetti, con la conseguenza che il debito oggetto della garanzia deve essere considerato quello esistente il giorno in cui il recesso è stato legittimamente esercitato, non potendosi, infatti, in alcun modo riconoscersi alcuna ultrattività all’obbligazione fideiussoria.
Opposta conclusione deve, invece, trarsi per le doglianze relative alla mancata accettazione delle soluzioni proposte dalla ricorrente e dai suoi famigliari all’intermediario resistente.
Questo Collegio ha già avuto occasione di sottolineare che, in generale, non sussiste – al di fuori delle specifiche previsioni di legge (che, tuttavia, nella fattispecie in questione non appaiono ricorrere) – un generale obbligo di rinegoziazione del contratto di finanziamento in funzione perequativa, né un obbligo di rinegoziazione alle condizioni proposte dal soggetto finanziato. Infatti, la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali – salvi i limiti posti dall’ordinamento – rientra nella più ampia autonomia delle parti, le quali possono ridefinire i propri interessi in una fase successiva alla genesi del contratto, ma ogni modifica delle condizioni del contratto di finanziamento in essere, non può prescindere dal consenso di entrambe le parti, che deve formarsi in piena libertà.
Le doglianze della ricorrente sono, dunque, fondate nei limiti appena illustrati.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta l’efficace esercizio del diritto di recesso da parte della ricorrente.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1