DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA
ETICHETTA DI PROTOCOLLO
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Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura e l’“upgrade” di licenze d’uso “VMware” e annessi servizi di supporto per 36 mesi per il “Sistema di Indagine S.D.I.”
Alla Società ……………………
Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto la fornitura e l’“upgrade” di licenze d’uso “VMware” e annessi servizi di supporto per 36 mesi per il “Sistema di Indagine S.D.I.”, tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (di seguito indicata per brevità “Amministrazione”) e la Società “……………..” (di seguito indicata per brevità “Impresa”), a seguito del ricorso alla procedura sul portale “e-procurement” denominata “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/PR/384/017/D/0008519/16 del 14/12/2016, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura e l’”upgrade” di licenze d’uso “VMware” e annessi servizi di supporto per 36 mesi per il “Sistema di Indagine S.D.I.”;
Sigla: sd
Classifica: PR.384.017.D
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b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 360.000,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera del ………. in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per le categorie merceologiche oggetto della procedura e per le classi di ammissione determinate dalla stazione appaltante;
d) sono pervenute n. …… offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del ………, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società “…………..”, con sede legale in ………., al prezzo di Euro ……...., cui sono da aggiungere Euro ……… per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro
…………..;
e) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la fornitura e l’”upgrade” di licenze d’uso “VMware” e annessi servizi di supporto per 36 mesi per il “Sistema di Indagine S.D.I.”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico, all’offerta dell’Impresa in data ……….., documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
Fornitura:
Nello specifico costituisce oggetto della presente procedura di gara:
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- l’acquisto di nuove licenze d’uso “VMware” comprensivo di relativo supporto per 36 mesi decorrente dalla data di rilascio, assicurato dal produttore “VMware”;
- “upgrade” di licenze d’uso “VMware”, attualmente già in uso presso il CED Interforze ed attive fino alla data di scadenza del 27 febbraio 2017, comprensivo del relativo supporto per 36 mesi, decorrente dalla data di rilascio del medesimo, assicurato dal produttore “VMware”.
L'ammontare complessivo del contratto è di € ………., cui sono da aggiungere € per
I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € ……….
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare delle varianti in corso d’opera, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo n. 50/2016 nel rispetto delle soglie di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € ……………, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo n. 50/2016.
3. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
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Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo n.50/2016 (Codice degli Appalti);
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
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L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termini di adempimento – Verifica inventariale) VALIDITA’ CONTRATTUALE
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi
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di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dall’approvazione del certificato di verifica inventariale positiva di conformità.
Articolo 4.bis
4.bis.1 – Consegna, approntamento alla verifica inventariale di conformità e verifica inventariale di conformità
4.bis.1.1 Consegna
Entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, ovvero della formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, l’Impresa provvederà a proprie spese al rilascio delle nuove licenze e degli “upgrade” oggetto di fornitura a beneficio della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per il Sistema Informativo Interforze.
Il mancato rispetto dei tempi previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
4.bis.1.2 Approntamento alla verifica inventariale di conformità
Entro il medesimo termine previsto per la consegna (10 giorni solari), di cui al precedente Paragrafo, l’Impresa provvederà a dare comunicazione per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, dell’approntamento alla verifica inventariale di conformità delle licenze e degli “upgrade” oggetto di fornitura.
Il mancato rispetto dei tempi previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
4.bis.2 Verifica inventariale di conformità
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La verifica inventariale finale di conformità delle licenze oggetto di fornitura sarà eseguita presso la sede del Servizio per il Sistema Informativo Interforze, direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di approntamento alla verifica di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1.2.
La verifica di conformità della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell’offerta e relazione tecnica dell’Impresa, documenti che costituiscono parte integrante del presente contratto.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione del contratto tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica stessa.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
I software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alla fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
4.bis.3 - Servizio di supporto tecnico
Il servizio di supporto tecnico relativo sia alle nuove licenze che a quelle oggetto di “upgrade” di cui alla presente fornitura, verrà assicurato per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di
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attivazione funzionale delle medesime direttamente da postazione remota del produttore, secondo i livelli di servizio da quest’ultimo garantiti, comunque sotto la responsabilità solidale dell’Impresa aggiudicataria.
4.bis.4 - Modalità di erogazione – Livelli di servizio per il supporto tecnico
L’Impresa, a decorrere dalla data di attivazione funzionale delle nuove licenze nonché di quelle oggetto di “upgrade” di cui alla presente fornitura, dovrà porre a disposizione dell’Amministrazione un servizio di supporto tecnico tramite telefono o “portale web” facente capo direttamente al produttore “VMware”, per la gestione delle richieste di assistenza tecnica.
Il servizio di assistenza telefonica dovrà essere garantito h 24, 7 giorni su 7, e dovrà prevedere, a seguito di richiesta di assistenza da parte dell’Amministrazione:
• creazione del profilo;
• raccolta di informazioni per consentire la diagnosi e la risoluzione dei problemi;
• invio di una richiesta di assistenza;
• risoluzione del problema mediante ausilio del responsabile dell’assistenza tecnica appropriato;
• chiusura della richiesta di assistenza.
Il responsabile dell’assistenza tecnica collaborerà con l’Amministrazione per la risoluzione del problema e intraprenderà tutte le azioni necessarie per eseguire una diagnosi completa e trovare una soluzione, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo:
• richiesta di ulteriori informazioni;
• richiesta di installazione di “patch e/o software” specifici;
• richiesta di dati di “debug” specifici del “sistema” dell'utente (e, se necessario, esecuzione di test per generare questi dati);
• riproduzione del problema su macchine di prova “VMware”;
• richiesta del codice, dei dati e del “software” del cliente necessari per ricreare il problema;
• verifica di errori del “software” con il personale tecnico “VMware”;
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• richiesta di implementazione e verifica dei suggerimenti relativi a possibili soluzioni in grado di evitare il problema;
• richiesta di coinvolgimento di amministratori di risorse di rete, “database” o di altri amministratori in funzione delle tecnologie;
• collaborazione con fornitori di “hardware o software” di terze parti pertinenti (ad esempio, fornitori di sistemi operativi e database), qualora il problema dovesse risiedere in un loro prodotto.
Qualsiasi richiesta di “supporto tecnico” registrata dovrà essere gestita sulla base del livello di gravità indicato dall’Amministrazione, secondo i criteri di seguito delineati, considerando che ciascun livello avrà un differente impatto sui tempi di risposta.
Livello di gravità 1: il server di produzione o altri sistemi “mission critical” non funzionano e il problema non può essere risolto immediatamente.
• Rischio reale di danneggiamento o di perdita di tutti o di gran parte dei dati “mission critical”;
• Interruzione grave dei servizi;
• Interruzione significativa delle operazioni aziendali.
L'assistenza per il “livello di gravità 1” richiede risorse dedicate disponibili a occuparsi del problema in modo continuativo negli orari previsti dal contratto.
Livello di gravità 2: funzionalità principale gravemente compromessa.
• Operazioni da poter eseguire in modalità limitata, con produttività a lungo termine compromessa;
• Problematiche per installazioni continue e incrementali, con connesso rischio per il “traguardo”;
• Disponibilità di una soluzione temporanea.
Livello di gravità 3: perdita parziale e non critica della funzionalità del “software”.
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• Possibilità di continuare a utilizzare il “software”, nonostante alcuni componenti abbiano compromesso le operazioni;
• Rischio minimo per i “traguardi” dell'installazione iniziale.
Livello di gravità 4: problemi di utilizzo generici.
• Problemi superficiali, inclusi errori nella documentazione. Di seguito, i livelli di servizio richiesti:
Gravità | Tempi di presa in carico |
1 | 1 ora |
2 | 4 ore lavorative |
3 | 8 ore lavorative |
4 | 12 ore lavorative |
Per ciascun livello di gravità previsto, i tempi di risoluzione sono stimati in 72 ore decorrenti dalla presa in carico del malfunzionamento.
Il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti nel presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
Articolo 5
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta
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dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
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Articolo 6
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica inventariale di conformità)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’esecuzione del contratto pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica inventariale, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica inventariale/funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
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Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica inventariale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 7 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
La fornitura non potrà essere subappaltata o affidata in cottimo a pena di nullità.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 8 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità
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derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
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Articolo 9 (Garanzia definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo
n. 50/2006, ha costituito una garanzia definitiva di € pari al ….% dell’importo contrattuale,
da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, munite di autentica notarile ai sensi della Legge 10/6/1982, n.348. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della garanzia, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la garanzia residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La polizza fideiussoria prestata a titolo di garanzia avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 10
(Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale) .
10.1 – Consegna - Approntamento alla verifica inventariale di conformità
I ritardi maturati nelle operazioni di consegna delle licenze e degli “upgrade”, nonché di approntamento alla verifica inventariale di conformità di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1.1, primo comma, e Paragrafo 4.bis.1.2, primo comma, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
10.2 - Servizio di supporto
Il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,2 per mille per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di presa in carico e dell’1 per mille per ogni ora di ritardo rispetto ai tempi di risoluzione, entrambi calcolati sul valore netto del contratto.
10.3 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed
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all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 11
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
Fornitura Licenze e Servizi correlati
Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica inventariale di conformità finale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica inventariale di conformità finale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
La predetta fattura dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale –
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Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il numero CODICE CIG 6932806C7C e trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG 6932806C7C CONTO CORRENTE DEDICATO:
…….
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
…….
CODICE FISCALE AZIENDA …………..
Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche
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pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 12
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 13 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni
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le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 14
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
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L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di
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pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 15
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
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dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 16 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 17
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
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Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 18 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 19 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in …………………, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto.
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L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 20 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 21
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 13 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 10, Paragrafo 10.3, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1.2, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma.
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L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 10.3, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 5, comma 6 ;
− articolo 6, comma 4;
− articolo 7, ultimo comma ;
− articolo 9, comma 6;
− articolo 11, commi 3 e 4;
− articolo 15, ultimo comma;
− articolo 24, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 21, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 22 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
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Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 23 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 24
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta
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esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 25
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Articolo 26
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto
Per l’Amministrazione Per l’Impresa
(documento firmato digitalmente in modalità elettronica) (documento firmato digitalmente in modalità elettronica)