Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Linea Strada
Classic - Prodotti Poliennali
AUTOVETTURE SEZIONE ASSISTENZA
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.
Indice
Glossario | pag. | 2 |
Oggetto del Contratto | pag. | 3 |
1 Cosa è assicurato? | pag. | 3 |
1.1 ASSISTENZA | ||
2 Cosa non è assicurato? | pag. | 8 |
3 Ci sono limiti di copertura? | pag. | 8 |
3.1 ESCLUSIONI 3.2 LIMITI DI INDENNIZZO |
Cosa fare in caso di Sinistro? pag. 14
1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
2. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro pag. 15
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Appendice normativa pag. 16
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GLOSSARIO: guida alla comprensione del testo
Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in “GRASSETTO MAIUSCOLO”. Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato “Il contratto dalla A alla Z”.
Definizioni relative al contratto
• DEPANNAGE: l’Intervento del servizio assistenza svolto sul luogo in cui è avvenuto il sinistro stradale.
• FURTO: è il reato, compiuto da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per ottenere un guadagno per sé o per altri1.
• GUASTO: danno subito dal VEICOLO per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, foratura, scoppio, squarcio del pneumatico che renda impossibile per l’ASSICURATO l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
• INCIDENTE: il danno del VEICOLO in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito che dipende dalla circolazione stradale, e che rende impossibile all’ASSICURATO l’uso dello stesso in condizioni normali.
• INCENDIO: è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma non si considerano INCENDIO.
• INFORTUNIO: danno dovuto a causa fortuita, violenta e esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del VEICOLO.
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• MALATTIA: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute, non dipendente da INFORTUNIO, oggettivamente riscontrabile dallo staff medico della STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
• PRESTAZIONE: l’assistenza da erogarsi in natura, e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’ASSICURATO, nel momento del bisogno, da parte della SOCIETÀ, tramite la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, in caso di SINISTRO.
• RAPINA: è il reato, compiuto da chiunque entri in possesso, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o a altri un ingiusto profitto2.
• STRUTTURA ORGANIZZATIVA: è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la SOCIETÀ, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto con l’ASSICURATO, ed organizza e eroga, con costi a carico della SOCIETÀ stessa, le prestazioni di assistenza previste in POLIZZA.
1 Reato previsto dall’articolo 624 del Codice Penale.
2 Reato previsto dall’articolo 628 del Codice Penale.
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Oggetto del contratto
1 Cosa è assicurato?
[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Assistenza; tali garanzie sono valide solo se riportate in POLIZZA]
Le seguenti garanzie, entro i MASSIMALI indicati in POLIZZA e ferme le esclusioni e le eventuali FRANCHIGIE, SCOPERTI e limiti di INDENNIZZO previsti dalle condizioni di assicurazione ed indicati nel dettaglio nel successivo capitolo “CI SONO LIMITI DI COPERTURA?”, sono operative solamente se scelte dal CONTRAENTE ed espressamente richiamate in POLIZZA.
1.1 ASSISTENZA
La garanzia offre le seguenti PRESTAZIONI:
• Soccorso stradale e DEPANNAGE:
Se in conseguenza di GUASTO, INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale o tentato), RAPINA (anche tentata) o di immobilizzo del VEICOLO a causa di errato rifornimento, carburante congelato, rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi o dimenticanza delle stesse all’interno dell’abitacolo, blocco della serratura per FURTO parziale o congelamento, Il VEICOLO non è in grado di circolare autonomamente, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso più idoneo per il traino del VEICOLO presso la concessionaria dove è stato acquistato il VEICOLO o, eventualmente, presso le sue succursali aderenti alla convenzione nel momento del SINISTRO entro un raggio di 50 km dal luogo del fermo. In alternativa, in accordo con l’ASSICURATO, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA potrà organizzare il traino del VEICOLO presso l’officina della casa costruttrice ed infine presso un’officina generica più vicina.
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In caso di Guasto, smarrimento o rottura delle chiavi del VEICOLO, blocco della serratura per FURTO parziale o congelamento, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà ad organizzare, valutata l’entità delle specifiche circostanze in cui si trova il VEICOLO e verificata la disponibilità di un’officina mobile nel territorio dove si è verificato il SINISTRO, il DEPANNAGE.
Se, durante l’intervento, l’officina mobile riscontra l’impossibilità a riparare il VEICOLO, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il VEICOLO, nel rispetto della procedura precedentemente descritta.
Si specifica che:
- Nella garanzia sopra indicata sono incluse le eventuali spese di custodia del VEICOLO presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza, con il massimo di 5 (cinque) giorni;
- Nella garanzia sopra indicata sono incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del VEICOLO presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
- In caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della STRUTTURA ORGANIZZATIVA fornirà informazioni specifiche all’ASSICURATO;
- la prestazione si intende operante a condizione che il VEICOLO, al momento del SINISTRO, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circaolazione stradale pubblica o in area ad essa equivalenti.
• Recupero difficoltoso:
Se, in caso di GUASTO, INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale o tentato),
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RAPINA (anche tentata), il VEICOLO è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA invierà sul posto un mezzo di soccorso per portare il VEICOLO danneggiato nell’ambito della sede stradale.
L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi.
• Spese d’albergo
Prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell’ASSICURATO
Se, in conseguenza di GUASTO, INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale o tentato), RAPINA (anche tentata), il VEICOLO resta immobilizzato e ciò comporta una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà alla prenotazione e sistemazione dell’ASSICURATO e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il VEICOLO è stato trasportato.
Si specifica che:
- la prestazione opera anche a seguito di FURTO totale del VEICOLO previa presentazione alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dalla SOCIETA’ sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del VEICOLO.
• Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio
Prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio dell’ASSICURATO
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Se il VEICOLO resta immobilizzato in Italia per 32 ore o all’estero per 5 giorni a seguito di GUASTO, INCIDENTE, INCENDIO, FURTO tentato o parziale, RAPINA tentata, oppure in caso di FURTO o RAPINA totali del VEICOLO, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA organizzerà il rientro dell’ASSICURATO e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto. Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della STRUTTURA ORGANIZZATIVA, in aereo (classe economica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un’auto a noleggio. La SOCIETA’ terrà a proprio carico:
- il costo dei biglietti aerei;
- il costo dei biglietti ferroviari;
- il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore. Qualora il SINISTRO si verifichi in Italia, l’ASSICURATO avrà la possibilità di restituire la stessa presso il centro di noleggio convenzionato più vicino al luogo di destinazione, comunque indicato dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
- Il costo del taxi per raggiungere dalla stazione, porto o aeroporto la propria abitazione.
Si specifica che:
- In caso di FURTO totale del VEICOLO, la prestazione opera previa presentazione alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- le spese prese in carico dalla SOCIETÀ sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell’ASSICURATO e degli eventuali passeggeri.
• Recupero del VEICOLO ritrovato dopo il FURTO
Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’ASSICURATO
Se il VEICOLO viene ritrovato a seguito di FURTO, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’ASSICURATO per consentire il
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recupero del VEICOLO ritrovato:
- un biglietto aereo di classe economica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata;
- un’auto a noleggio a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.
Si specifica che:
- le spese prese in carico dalla SOCIETÀ sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’ASSICURATO;
- In caso di utilizzo dell’auto a noleggio, qualora il SINISTRO si verifichi in Italia, l’ASSICURATO avrà la possibilità di restituire la stessa presso il centro di noleggio convenzionato più vicino al luogo di destinazione, comunque indicato dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
- la STRUTTURA ORGANIZZATIVA potrà richiedere all’ASSICURATO copia del verbale di ritrovamento del VEICOLO rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
• Recupero del VEICOLO riparato
Prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’ASSICURATO
Qualora il VEICOLO, in conseguenza di GUASTO, RAPINA, INCENDIO, INCIDENTE venisse riparato sul posto dell’immobilizzo e comunque in tutti i casi in cui il VEICOLO sia in grado di circolare regolarmente, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’ASSICURATO per il recupero del VEICOLO riparato:
- un biglietto aereo di classe economica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata;
- un’auto a noleggio a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.
Si specifica che:
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- le spese prese in carico dalla SOCIETÀ sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’ASSICURATO;
- In caso di utilizzo dell’auto a noleggio, qualora il SINISTRO si verifichi in Italia, l’ASSICURATO avrà la possibilità di restituire la stessa presso il centro di noleggio convenzionato più vicino al luogo di destinazione, comunque indicato dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
- la STRUTTURA ORGANIZZATIVA potrà richiedere all’ASSICURATO copia del verbale di ritrovamento del VEICOLO rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
• SOS INCIDENTE
Se l’ASSICURATO necessita di ricevere supporto a seguito di INCIDENTE stradale, la
STRUTTURA ORGANIZZATIVA è disponibile per:
- Supportare l’ASSICURATO nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- Supportare l’ASSICURATO nella raccolta dei dati da trasmettere alla propria Compagnia di Assicurazione a seguito di sinistri occorsi all’estero;
- Fornire i recapiti di Ambasciate o Consolati all’Estero al fine di richiedere assistenza burocratica;
- Fornire informazioni su procedure di dissequestro del VEICOLO (solo In Italia - all’estero bisogna contattare il Consolato);
- Fornire eventuali informazioni di carattere legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.
Il servizio è attivo h24. Se si rendesse necessario un approfondimento con il consulente di competenza o fosse richiesta una consulenza legale, la risposta sarà fornita compatibilmente alle disponibilità dello studio legale di riferimento.
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• Disbrigo pratiche FURTO
In caso di FURTO totale del VEICOLO indicato in polizza, se l’ASSICURATO desidera avvalersi della STRUTTURA ORGANIZZATIVA per la richiesta dei seguenti documenti:
- Estratto cronologico
- Certificato di perdita di possesso
potrà contattare la STRUTTURA ORGANIZZATIVA stessa, comunicando la targa del VEICOLO e inviando l’originale della denuncia rilasciata dall’autorità competente. In seguito la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e, una volta ottenuti questi, li invierà all’ASSICURATO. La STRUTTURA ORGANIZZATIVA potrà richiedere all’ASSICURATO, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. La SOCIETA’ terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
Il Titolare dovrà dare immediata comunicazione in caso di ritrovamento del VEICOLO rubato durante la fase di richiesta dei documenti. La STRUTTURA ORGANIZZATIVA si riserva il diritto di non erogare il servizio nei casi di documentazione incompleta o non valida per il P.R.A. o la Procura della Repubblica territorialmente competente.
• Anticipo spese per la riparazione del VEICOLO all’estero
Se, a seguito di XXXXXX, INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale o tentato), RAPINA (anche tentata), il VEICOLO necessita di riparazioni indispensabili al suo funzionamento e l’ASSICURATO non può provvedere alla spesa direttamente e immediatamente, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA metterà a disposizione dell’ASSICURATO fino a euro 2.500,00 a titolo di anticipo contro assegno circolare o altra idonea garanzia bancaria, ritenuta tale ad insindacabile giudizio della STRUTTURA ORGANIZZATIVA. L’ASSICURATO dovrà comunicare il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentano di verificarne la solvibilità.
L’ASSICURATO dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
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• Invio pezzi di ricambio all’estero
Se, in conseguenza di GUASTO, INCIDENTE, INCENDIO, FURTO (anche parziale o tentato), RAPINA (anche tentata), i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del VEICOLO immobilizzato non sono reperibili sul posto, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.
L’ASSICURATO dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
La SOCIETÀ terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio.
Restano a carico dell’ASSICURATO il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.
Obblighi dell’ASSICURATO:
- fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della SOCIETÀ per l’importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
- comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del VEICOLO e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
- rimborsare, al rientro dal viaggio, quanto anticipato dalla SOCIETÀ entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente.
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La PRESTAZIONE non opera se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice oppure se il loro trasporto deve essere effettuato con “mezzi eccezionali”.
• Consulto medico telefonico
La STRUTTURA ORGANIZZATIVA, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’ASSICURATO per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a INFORTUNIO o MALATTIA improvvisa. Il servizio medico della STRUTTURA ORGANIZZATIVA, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’ASSICURATO o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.
La STRUTTURA ORGANIZZATIVA non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’ASSICURATO in condizione di ottenere quanto necessario.
• Rimpatrio sanitario
Prestazione valida all’estero
Qualora il servizio medico della STRUTTURA ORGANIZZATIVA consigli, a seguito di INFORTUNIO causato da INCIDENTE in cui sia rimasto coinvolto il VEICOLO o MALATTIA improvvisa dell’ASSICURATO, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
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- il rimpatrio sanitario presso ospedale attrezzato in Italia o alla residenza dell’ASSICURATO in Italia, se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o infermieristico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
- aereo sanitario – solo nei Paesi europei;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autombulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.
La SOCIETÀ avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’ASSICURATO.
• Rientro anticipato dell’ASSICURATO convalescente
Prestazione valida solo all’estero
Se l’ASSICURATO non è in grado di rientrare alla propria residenza successivamente ad un ricovero superiore a 48 (quarantotto) ore dovuto ad INCIDENTE stradale in cui sia rimasto coinvolto il VEICOLO, la STRUTTURA ORGANIZZATIVA fornirà un biglietto di viaggio di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio).
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2 Cosa non è assicurato?
[In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i RISCHI esclusi dalle coperture assicurative]
Fatta eccezione per i casi di comprovata ed oggettiva forza maggiore, l’ASSICURATO non potrà ottenere le PRESTAZIONI da parte della SOCIETÀ se non ha contattato la STRUTTURA ORGANIZZATIVA al momento del SINISTRO e se la stessa non ha organizzato e/o autorizzato l’intervento.
3 Ci sono limiti di copertura?
[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, FRANCHIGIE, SCOPERTI, limiti e sottolimiti di INDENNIZZO previsti dal contratto]
Le PRESTAZIONI possono essere eseguite in favore di ciascun ASSICURATO massimo tre volte per ogni tipo nel corso della stessa annualità assicurativa.
La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della POLIZZA, è di 60 giorni.
3.1 ESCLUSIONI
Salvo quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie, sono previste le seguenti esclusioni:
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Le PRESTAZIONI non sono dovute per SINISTRI avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo di massa, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), dolo dell’ASSICURATO, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Le PRESTAZIONI non sono inoltre fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Qualora l’ASSICURATO non usufruisca di una o più PRESTAZIONI, la SOCIETÀ non è tenuta a fornire indennizzi o PRESTAZIONI alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La STRUTTURA ORGANIZZATIVA non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
Ogni diritto nei confronti della SOCIETÀ si prescrive entro il termine di due anni dalla data del SINISTRO che ha dato origine al diritto alla PRESTAZIONE, in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
I massimali indicati per ogni PRESTAZIONE debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Xxxxx.
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L’ASSICURATO libera dal segreto professionale, relativamente ai SINISTRI formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del SINISTRO, nei confronti della STRUTTURA ORGANIZZATIVA e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del SINISTRO stesso.
Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole PRESTAZIONI, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle PRESTAZIONI medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’ASSICURATO, e a condizione che l’ASSICURATO, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
L’ASSICURATO deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’ASSICURATO che godesse di PRESTAZIONI analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del SINISTRO a ogni impresa assicuratrice e specificamente alla SOCIETÀ nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti PRESTAZIONI saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’ASSICURATO degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la PRESTAZIONE.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge. Relativamente alla garanzia “ASSISTENZA”:
• Soccorso stradale e DEPANNAGE: sono a carico dell’ASSICURATO:
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- le spese per il traino se il VEICOLO ha subito il SINISTRO durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- gli eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del VEICOLO;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, diversi dal carro attrezzi, anche se indispensabili per il recupero del VEICOLO;
- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata; l’ASSICURATO è l’unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del SINISTRO;
- ogni responsabilità della SOCIETÀ per la custodia del VEICOLO.
• Recupero del veicolo difficoltoso: sono a carico dell’ASSICURATO le spese per il recupero del VEICOLO se il VEICOLO ha subito l’INCIDENTE durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).
• Spese d’albergo:
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del VEICOLO per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora l’ASSICURATO abbia richiesto il “Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio”.
• Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio: se il SINISTRO si verifica all’estero, le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio differente da quello di ritiro saranno pagate dell’ASSICURATO. In ogni caso sono a carico dell’ASSICURATO
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le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le spese per i danni o i furti comunque causati al veicolo fornito in sostituzione e non già coperte dalle eventuali assicurazioni del noleggiatore e ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall’ASSICURATO.
La PRESTAZIONE di autovettura a noleggio non opera se:
- l’ASSICURATO non è in possesso di una carta di credito;
- l’ASSICURATO ha meno di 21 anni;
- la prestazione non è fornita in caso diimmobilizzo del VEICOLO per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora l’ASSICURATO abbia già chiesto la prestazione “spese di albergo”.
• Recupero del VEICOLO ritrovato dopo il FURTO: se il SINISTRO si verifica all’estero,
le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio differente da quello di ritiro saranno pagate dell’ASSICURATO. In ogni caso sono a carico dell’ASSICURATO le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le spese per i danni o i furti comunque causati al veicolo fornito in sostituzione e non già coperte dalle eventuali assicurazioni del noleggiatore e ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall’ASSICURATO.
La PRESTAZIONE di autovettura a noleggio non opera se:
- l’ASSICURATO non è in possesso di una carta di credito;
- l’ASSICURATO ha meno di 21 anni.
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• Recupero del VEICOLO riparato: se il SINISTRO si verifica all’estero, le spese di riconsegna dell’autovettura presso un centro di noleggio differente da quello di ritiro saranno pagate dell’ASSICURATO. In ogni caso sono a carico dell’ASSICURATO le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le spese per i danni o i furti comunque causati al veicolo fornito in sostituzione e non già coperte dalle eventuali assicurazioni del noleggiatore e ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall’ASSICURATO.
La PRESTAZIONE di autovettura a noleggio non opera se:
- l’ASSICURATO non è in possesso di una carta di credito;
- l’ASSICURATO ha meno di 21 anni.
• Rimpatrio Sanitario: sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della STRUTTURA ORGANIZZATIVA, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all’ASSICURATO la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le MALATTIE infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’ASSICURATO o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per MALATTIE preesistenti.
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3.2 LIMITI DI INDENNIZZO
Cosa si intende per “limite di INDENNIZZO”?
Per limite di INDENNIZZO si intende l’importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l’obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.
Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni SINISTRO e/o per anno assicurato.
Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia
1) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo
€ 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i sinistri che avverranno nel corso dell’anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
2) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell’anno assicurato (es. 2 SINISTRI da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
3) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell’anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.
Salvo quanto diversamente pattuito tra le PARTI ed indicato in POLIZZA, alcune garanzie prevedono l’applicazione dei limiti di INDENNIZZO di seguito indicati.
Relativamente alla garanzia “ASSISTENZA”:
• Soccorso stradale e DEPANNAGE:
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Xxxxxx: il VEICOLO viene trainato presso la concessionaria dove è stato acquistato il VEICOLO o, eventualmente, presso le sue succursali aderenti alla convenzione nel momento del SINISTRO entro un raggio di 50 km dal luogo del fermo. In alternativa, presso l’officina della casa costruttrice ed infine presso un’officina generica più vicina. In caso di SINISTRO occorso all’estero, la SOCIETÀ sosterrà le spese per il traino fino a un massimo di Euro 200 per SINISTRO. Le spese di custodia del VEICOLO presso il deposito dell’autosoccorritore sono comprese nella garanzia fino ad un massimo di 5 giorni.
DEPANNAGE: la SOCIETÀ sosterrà i relativi costi fino a un massimo di Euro 200 per SINISTRO, compreso l’eventuale costo della manodopera per il ripristino del pneumatico, se la riparazione è avvenuta sul luogo di fermo o presso la sede del soccorso stradale intervenuto.
• Recupero del veicolo difficoltoso: il costo del mezzo di soccorso viene pagato dalla
SOCIETÀ fino a un massimo di Euro 300 per SINISTRO.
• Spese d’albergo: la SOCIETÀ sosterrà le spese di pernottamento fino a un massimo di Euro 100 per notte e per persona ed comunque fino a Euro 500 per SINISTRO, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
• Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio: la SOCIETÀ terrà a proprio carico:
- il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 1.000,00 per SINISTRO;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 350,00 per SINISTRO;
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- il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.
- Il costo del taxi fino ad un massimale di euro 50,00.
• Recupero del VEICOLO ritrovato dopo il FURTO:
la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, metterà a disposizione dell’ASSICURATO:
- un biglietto aereo entro il limite di euro 500,00 per SINISTRO;
- un biglietto ferroviario entro il limite di euro 200,00 per SINISTRO;
- un’auto a noleggio a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.
• Recupero del VEICOLO riparato: la STRUTTURA ORGANIZZATIVA, metterà a disposizione dell’ASSICURATO:
- un biglietto aereo entro il limite di euro 500,00 per SINISTRO;
- un biglietto ferroviario entro il limite di euro 200,00 per SINISTRO;
- un’auto a noleggio a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.
• Rimpatrio sanitario: la SOCIETÀ sosterrà i relativi costi fino a un massimo di Euro 10.000 per SINISTRO ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati.
• Rientro anticipato dell’ASSICURATO convalescente: la SOCIETÀ sosterrà i relativi costi fino a un massimo di Euro 400,00 per SINISTRO.
• Anticipo spese per la riparazione del VEICOLO all’estero: la SOCIETÀ anticiperà i relativi costi fino a un massimo di Euro 2.500 per SINISTRO.
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• Invio pezzi di ricambio all’estero: La SOCIETÀ terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 500,00 per SINISTRO.
Tabella di sintesi dei limiti di indennizzo
GARANZIE | LIMITI DI INDENNIZZO |
1. 1 ASSISTENZA | |
Traino | 100 km (a/r) per SINISTRO in Italia Euro 200 per SINISTRO all’estero |
DEPANNAGE | Euro 200 per SINISTRO |
Recupero Difficoltoso | Euro 300 per SINISTRO |
Prestazioni operanti quando il SINISTRO si verifica a oltre 50 km dal domicilio dell’Assicurato | |
Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio | biglietto aereo: Euro 1.000 per SINISTRO biglietto ferroviario: EURO 350 per SINISTRO taxi: 50 Euro per SINISTRO |
Spese d’albergo | Euro 100 a persona per notte, con un limite di Euro 500 per SINISTRO |
Prestazioni operanti quando il SINISTRO si verifica ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato. | |
Recupero del VEICOLO ritrovato dopo il FURTO | biglietto aereo: Euro 500 per SINISTRO biglietto ferroviario: EURO 200 per SINISTRO |
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GARANZIE | LIMITI DI INDENNIZZO |
Recupero del VEICOLO riparato | biglietto aereo: Euro 500 per SINISTRO biglietto ferroviario: EURO 200 per SINISTRO |
Prestazioni operanti quando il SINISTRO si verifica all’estero | |
Invio pezzi di ricambio | Euro 500 per SINISTRO |
Anticipo spese per la riparazione del VEICOLO | Euro 2.500 per SINISTRO |
Rimpatrio sanitario | aereo sanitario: Euro 10.000 per SINISTRO e per anno |
Rientro anticipato dell’ASSICURATO convalescente | Euro 400,00 per SINISTRO |
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Cosa fare in caso di Sinistro?
[Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle PARTI e le indicazioni generali relative alla gestione dei SINISTRI]
1. Obblighi in caso di Sinistro
Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’ASSICURATO potrà telefonare alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA in funzione 24 ore su 24:
• al Numero Verde 000 00.00.00 per chiamate dall’Italia;
• al Numero x00 000 000.00.00 per chiamate dall’estero.
In alternativa l’ASSICURATO potrà:
• inviare una mail a: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx oppure
• inviare un fax al numero: x00 000 000.00.00
In ogni caso l’ASSICURATO dovrà comunicare con precisione:
• il tipo di assistenza di cui necessita
• cognome e nome
• numero di targa del VEICOLO ASSICURATO
• indirizzo del luogo in cui si trova
• il recapito telefonico dove la STRUTTURA ORGANIZZATIVA provvederà a richiamare l’ASSICURATO nel corso dell’assistenza.
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La STRUTTURA ORGANIZZATIVA potrà richiedere all’ASSICURATO – e lo stesso deve fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese.
In ogni caso la PRESTAZIONE dovrà essere sempre richiesto alla STRUTTURA ORGANIZZATIVA che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
2. Pagamento dell’indennizzo
Come già previsto nel capitolo “OGGETTO DEL CONTRATTO”, per le garanzie contenute nella Sezione Assistenza, la SOCIETÀ, entro il MASSIMALE di POLIZZA per SINISTRO e per anno assicurativo, sosterrà le spese relative agli interventi autorizzati dalla STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
Alla luce di ciò, per queste garanzie non è pertanto previsto il pagamento di alcun INDENNIZZO
a favore dell’ASSICURATO.
Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro
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CONTATTI
Cosa fare SUBITO
Contattare immediatamente la Struttura
Organizzativa in funzione 24 ore su 24.
Comunicare con precisione il tipo di assistenza, cognome, nome, numero targa, indirizzo del luogo in cui ci si trova, recapito telefonico.
Numero verde 000 00.00.00 A
Numero nero x00 000 000.00.00
(valido dall’ESTERO)
D
fax x00 000 000.00.00 I
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Appendice normativa
[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di LEGGE richiamati nelle Condizioni di Assicurazione]
CODICE PENALE
Art. 624 – Furto
Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli.
Art. 628 – Rapina
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
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3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.
CODICE DELLA STRADA
Art. 103 - Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o] la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione [e delle targhe]. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e al Dipartimento per i trasporti terrestri.
Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d’ufficio tramite gli organi di
polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell’art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario dei documenti anzidetti o dall’avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L’ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.
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Data dell’ultimo aggiornamento del presente documento 01/05/2020
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