REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 143 del 23-3-2015
O G G E T T O
Convenzione con la Cooperativa Sociale "I Berici" di Arcugnano per la gestione del servizio socio- riabilitativo diurno a favore di due utenti seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale. Proroga anno 2015.
Proponente: U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio (DAT) Anno Proposta: 2015
Numero Proposta: 213
Il Direttore della Direzione Amministrativa del Territorio riferisce:
“Il Dipartimento di Salute Mentale dell’ULSS 6, così come previsto dalla DGR 2227/2002 e dal Progetto Obiettivo per la Salute Mentale, approvato con DGR 651/2010, assicura i Livelli Essenziali di Assistenza, anche avvalendosi di strutture gestite da Enti e Soggetti del Privato Sociale.
Con delibera del Direttore Generale n. 52 del 07/02/2013 è stata approvata la convenzione con la Cooperativa Sociale “I Berici” di Arcugnano per la gestione del servizio socio-riabilitativo diurno a favore di due utenti seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale per il biennio 2013-2014.
Per tali pazienti affetti da malattia mentale, come risulta dalla documentazione clinica-sanitaria agli atti, la tipologia di servizio in argomento risulta di notevole beneficio.
La convenzione sopra richiamata è scaduta in data 31 dicembre 2014 e, considerato che:
• il Consiglio Regionale ha promulgato la Legge regionale 14 del 28 giugno 2013 “Disposizioni in materia di Agricoltura Sociale”
• la Giunta Regionale ha approvato, con DGR n. 2334 del 9 dicembre 2014 il procedimento amministrativo per l’iscrizione nell’elenco regionale delle Fattorie Sociali e le modalità della sua tenuta,
si ritiene di proporre una proroga dell’attività per l’anno 2015, in attesa che la Cooperativa in argomento formalizzi l’avvenuta iscrizione al previsto Elenco Regionale delle Fattorie Sociali.
La proroga avverrà alle medesime condizioni precedenti, definite sulla base degli standard tecnici ed organizzativi richiesti che hanno consentito di individuare la retta giornaliera da corrispondere per il servizio erogato.
Tale retta rimarrà, pertanto, fissata in euro 103,00 + iva 4% al giorno e gli utenti continueranno a compartecipare alle spese di trasporto versando direttamente alla Cooperativa l’importo mensile di euro 100,00.
Il costo massimo annuo derivante dall’applicazione della convenzione, considerando 253 giorni lavorativi di apertura della struttura, è pari a euro 54.202,72 (iva 4% inclusa), costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario 2015, al numero di conto 55.04.310.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di prorogare la convenzione con la Cooperativa sociale “I Berici” con sede legale ad Arcugnano in Xxx Xxxx xx Xxxxx, 00, X.X. x X. XXX 00000000000, per il servizio diurno socio-riabilitativo a favore di due utenti seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale, alle stesse condizioni approvate con delibera del 7 febbraio 2013, n.52 e per la durata di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, (allegato 1 )
2. di avvertire che detta proroga si riferisce all’anno 2015, in attesa che la Cooperativa in argomento formalizzi l’avvenuta iscrizione al previsto Elenco Regionale delle Fattorie Sociali;
3. di stabilire che il costo derivante pari a euro 54.202,72 iva inclusa - trova copertura nel bilancio sanitario 2015 al conto n. 55.04.310;
4. di prendere atto che il servizio in argomento è un servizio di rilevante utilità per i due pazienti inseriti le motivazioni esposte in premessa;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Digitally signed by Xxxxxxx Xxxxxxxx Date: 2015.03.23
12:21:39 CET
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
Vicenza,
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Copia conforme all’originale, composta di x. xxxxx (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
CONVENZIONE
TRA L’AZIENDA ULSS 6 “VICENZA” E LA
COOPERATIVA SOCIALE “I BERICI” PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DIURNO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO SOCIO-RIABILITATIVO
PER PAZIENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Affidante:
TRA LE PARTI
Azienda ULSS n. 6, di seguito denominata Ulss, con sede in Vicenza, Via X. Xxxxxxx n. 37, (codice fiscale e partita IVA 02441500242), nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
E
Affidatario:
Società Cooperativa Sociale "I Berici", di seguito denominata Cooperativa, con sede legale ad Arcugnano in Xxx Xxxx xx Xxxxx, 00 (codice fiscale e partita IVA n. 03302670249) rappresentata dal Presidente xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
PREMESSO
- che l’ULSS n. 6:
a) Gestisce, attraverso Enti e Soggetti del Privato sociale, servizi semiresidenziali a favore di pazienti seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale;
b) Ha approvato con delibera n. 52 del 07/02/2013 la convenzione con la Cooperativa Sociale “I Berici” di Arcugnano per la gestione del servizio socio riabilitativo diurno a favore di due utenti seguiti dal DSM per gli anni 2013-2014;
c) ritiene di procedere al rinnovo della convenzione sopra richiamata per l’intero anno 2015, in attesa che la Cooperativa “I Berici” formalizzi l’avvenuta iscrizione all’elenco regionale delle Fattorie Sociali previsto dalla normativa di riferimento (L.R. n. 14/2013 e DGR n. 2334/2014)
- che la Cooperativa Sociale "I Berici":
a) ha confermato la propria disponibilità a proseguire il servizio oggetto della presente convenzione;
Pagina 1
b) è iscritta al n. A173027 dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali costituito ai sensi della L. 381/91 e L. R. n. 24/94 e successive modifiche
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Attività e oggetto della convenzione
L’Ulss affida alla Cooperativa la gestione di due progetti personalizzati di sostegno socio riabilitativo per gli utenti M.M. e Z.A. seguiti dal Dipartimento Salute Mentale dell’Ulss 6 “Vicenza”.
In particolare, la Cooperativa si impegna a garantire un servizio socio riabilitativo diurno ed educativo da svolgersi nell’ambito di una fattoria sociale, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
• Garantire all’utente un’accoglienza diurna continuativa
• Facilitare l’utente ad instaurare relazioni significative ed autentiche con l’ambiente sociale
• Usufruire degli effetti terapeutici benefici della vita all’aria aperta, a contatto con la natura e gli animali
• Aiutare lo sviluppo emozionale, relazionale, affettivo dell’utente
• Utilizzare le attività agricole e con gli animali come strumento di emancipazione come strumento di sviluppo personale e di sostegno psicologico.
Articolo 2
Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di un anno, dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015, eventualmente rinnovabile su accordo delle parti.
In caso di interruzione anticipata dei progetti personalizzati la convenzione potrà subire variazioni, così come pure potrà essere interrotta anticipatamente, previo formale preavviso di 30 giorni.
Articolo 3
Modalità di svolgimento della prestazione
La Cooperativa si impegna a svolgere, con finalità socio riabilitative, le seguenti attività:
• Attività educative e di laboratorio
• Attività formative, anche in funzione di progetti di orientamento e avviamento al lavoro
• Attività riabilitative, anche con gli animali (onoterapia, ippoterapia, ecc.), “ortoterapia”
La Cooperativa dovrà, inoltre, garantire:
• il servizio di trasporto dal domicilio dell’utente alla fattoria e viceversa
• somministrazione di un pasto completo
• accoglienza per 5 giorni settimanali: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
• partecipazione a laboratori, attività didattiche, escursioni con finalità terapeutico-riabilitative
• una struttura adeguata ad ospitare gli utenti in relazione agli spazi e agli ambienti
• un rapporto educatori professionali/utente di 1 a 2
• fornitura di materiale e attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio
• spazio di ascolto e di confronto con i genitori
• formazione permanente di tutti gli educatori che operano all’interno della struttura
Articolo 4
Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato
La Cooperativa, dichiara di essere iscritta alla sezione A dell’Albo regionale delle Cooperative sociali e presenta i criteri prescritti dall’art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006,
La Cooperativa dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura dell’attività affidata a mezzo della presente convenzione, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa nonché il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa.
Articolo 5 Responsabili operativi del progetto
La Cooperativa individua un Responsabile operativo del servizio, dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione, che è tenuto alla vigilanza sulla regolare attuazione del servizio, secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.
Il Referente operativo del servizio per il DSM è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx. Ogni paziente ha uno psichiatra curante del CSM che segue il progetto terapeutico riabilitativo individuale.
Articolo 6
Standard tecnici e norme di sicurezza
La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
La Cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità degli utenti, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
Articolo 7
Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro
La Cooperativa si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.
Articolo 8
Obbligo di assicurazione del personale e dell’utente
La Cooperativa deve provvedere a tutti gli adempimenti di legge relativi alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio subito dagli operatori e dagli ospiti e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli operatori nell’espletamento delle attività e dagli ospiti stessi.
Articolo 9
Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale
La Cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Articolo 10
Modalità di raccordo con gli uffici competenti
Ogni rapporto intercorrente tra l’Ulss e la Cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, e dai Referenti operativi del servizio di cui all’art. 5.
Articolo 11 Corrispettivo
Il corrispettivo riconosciuto alla Cooperativa per il servizio oggetto della presente convenzione è pari a euro 103,00 giornalieri + iva 4%.
L’utente compartecipa alle spese di trasporto versando direttamente alla Cooperativa l’importo mensile di 100 euro omnicomprensivi.
In caso di impossibilità ad effettuare la prestazione per cause riferite all’utente, la Cooperativa si impegna ad avvisare con comunicazione scritta anche via mail entro 5 giorni lo psichiatra di riferimento ed il responsabile operativo del DSM che, previa valutazione, comunicheranno la continuazione, la sospensione o la cessazione del progetto. La sospensione non può essere superiore a 1 mese, trascorso il quale il progetto viene interrotto.
Con il termine “sospensione” si fa riferimento a eventuali periodi di assenza degli utenti per problemi di vario tipo (ad esempio ricovero o altri motivi legati al percorso terapeutico- riabilitativo). La sospensione prevede la conservazione del posto, previo accordo tra il DSM e la Cooperativa fino a un massimo di 30 giorni.
Con il termine “cessazione” s’intende la conclusione del progetto attuata per volontà espressa dell’interessato, del DSM o della Cooperativa, previo accordo dei soggetti coinvolti.
La comunicazione della data di cessazione viene anticipata tramite posta elettronica dal referente operativo del DSM alla Cooperativa. La cessazione viene poi formalmente comunicata alla Cooperativa con nota scritta a firma del Direttore del DSM.
In caso di assenza superiore a 7 giorni si applicherà, a partire dall’ottavo giorno, una riduzione del 50% all’importo giornaliero sopra indicato fino al trentesimo giorno. Trascorso un mese di assenza il progetto si intende concluso.
Articolo 12 Modalità di pagamento
L’ULSS è tenuta al pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla data di ricevimento al protocollo generale.
Articolo 13 Inadempienze e cause di risoluzione
In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l’inadempiente al rispetto degli impegni assunti.
In caso di persistere dell’inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.
È causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione all’Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa presa d’atto da parte dell’Ulss del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.
Articolo 14 Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà competente il foro di Vicenza.
Articolo 15
Rinvio alla normativa generale
Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.
Art.16 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Cooperativa si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, nr.136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta della convezione.
Art.17 Clausola risolutiva
La presente convenzione è soggetta ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Letto approvato e sottoscritto. Vicenza,
“Cooperativa I Berici” IL PRESIDENTE
AZIENDA U.L.S.S. n. 6 VICENZA IL DIRETTORE GENERALE