SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC” - VERCELLI
X.xx X. Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxxx C.F. – P. I.V.A. 01811110020
A – Epigrafe
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI: “PRESIDIO OSPEDALIERO X. XXXXXX XX XXXXXXXX: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E IMPIANTISTICO - 1° LOTTO – OPERE SOTTOPROGETTO 1”.
C.U.P. : D69E13000440007 - C.I.G.: …...........................
DITTA APPALTATRICE: (oppure: Associazione Temporanea d'Imprese
costituita da....... con sede in …....(mandataria) e.............. con sede in …. (mandante).
IMPORTO A BASE D'ASTA : Euro DEI QUALI:
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA: Euro
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA: Euro RIBASSO OFFERTO %
IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI: Euro …......( ) + I.V.A.
B - Le parti
Con il presente contratto tra:
l’Azienda Sanitaria Locale “VC” con sede legale in Vercelli, X.xx Xxxxx Xxxxxxx n. 21, C.F. P.I. n. 01811110020, in persona del Dirigente Responsabile della S.C. Tecnico e Ingegneria Clinica, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (C.F ),
nato a …......................... il , e domiciliato ai
fini del presente contratto presso la sede della medesima, e come tale delegato alla
sottoscrizione dei contratti di competenza della suddetta Struttura in forza della deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. “VC” n. 917 del 31.12.2008 il quale agisce e stipula in nome e per conto dell’Azienda stessa, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Stazione Appaltante” ovvero “Amministrazione”
e
l’impresa …................................. con sede in ….....................................in Via.......
C.F. – P.I. n. ( capogruppo mandataria
dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita tra essa medesima e l'impresa mandante con sede in – C.F. - P.I.V.A. , con scrittura privata
autenticata nelle firme dal Notaio
Dott. , in …..., in data …...., Rep. n. 1. (registrato ad
….....il …... al n. …....), in forza del quale il Sig. ….................. nato a …..........
il ….................. (C.F ), legale rappresentante
dell'impresa. , mandataria, è autorizzato a stipulare il presente contratto
in nome e per conto della predetta Associazione Temporanea d'Imprese,) d'ora in avanti denominata semplicemente “Appaltatore”, la quale avrà durata fino al completamento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto.
C - Premesse
Premesso
che l’Amministrazione intende realizzare lavori di adeguamento antincendio ed impiantistico del Presidio Ospedaliero X. Xxxxxx xx Xxxxxxxx (Lotto 1 – Sottoprogetto 1).
– che per eseguire i lavori e le opere di cui alle premesse, è stata trasmessa in data
…........ al Comune di Vercelli la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività”, agli atti dell'Amministrazione;
- che con delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. “VC” n. in data ….........
….... è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
….......................................................................................... dell'importo complessivo
di quadro economico di € …................ di cui € …................... per lavori, e €
…........................ per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con successiva Determinazione del Dirigente Responsabile della S.C. Tecnico e Ing. Clinica dell’A.S.L. “VC” n. …. in data è stata approvata la
relativa documentazione di gara;
- che con Delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. “VC” n. ….... in data …......
sono stati approvati i verbali relativi alle operazioni svoltesi nelle sedute pubbliche della gara;
− che con la stessa Delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. “VC” n. in data
….. …...., in virtù degli esiti della suddetta gara, l’appaltatore è stato
individuato nella ditta. (nell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita tra
l’impresa..............con sede in …........Via …....C.F. – P.I. n. ,
capogruppo mandataria, e l'impresa …......, con sede in......, Via – C.F. - P.I.V.A.
…........................,xxxxxxxx,) per l'importo netto di € oltre l'IVA, a
seguito del ribasso del % ;
- che in sede di presentazione dell’offerta l’appaltatore ha rilasciato dichiarazione con la quale attestava l’avvenuta disamina di tutta la documentazione d’appalto e la presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- che appaltatore e Responsabile del Procedimento si sono reciprocamente dati atto, con verbale sottoscritto in data e conservato agli atti della S.C. Tecnico
e Ingegneria Clinica del permanere delle condizioni che consentono l’immediata
esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010,
con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:
TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Richiamo alle premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto dell'affidamento
In forza del presente accordo l’Amministrazione affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori di manutenzione straordinaria descritti in epigrafe, consistenti nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per …..................................
…...........................................................del Presidio Ospedaliero X. Xxxxxx xx Xxxxxxxx secondo gli elaborati del progetto esecutivo, ai sensi di quanto previsto in premessa con esclusione del computo metrico estimativo, delle analisi dei prezzi, e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contratto.
Art. 3 - Importo dell’appalto
L'importo complessivo dell’appalto ammonta a € pari alla somma di €
…................ relativi alla parte lavori, depurata del ribasso di gara del %, ed €
…......... relativi all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento, non soggetta a ribasso.
Art. 4 - Regime IVA
Il presente contratto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R.
26 aprile 1986 n.131.
Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.
Art. 5 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore
Il presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del X.X.xx. n. 163/2006 si intende stipulato a corpo con la distinzione delle categorie di lavoro riportata nel Capitolato speciale di appalto.
Relativamente alla contabilizzazione a corpo, l'importo ad essa relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità di detti lavori.
Art. 6 - Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell'art. 61 del
D.P.R. 207/2010, è quella indicata nel bando di gara.
Art. 7 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore
Ai fini di quanto richiesto dall’art. 2 del DM 19 aprile 2000, n°145, l'appaltatore elegge domicilio presso …...................................................
Art. 8 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.
Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
Il Direttore tecnico dell’impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 87, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.
La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.
Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI al D.Lgs.
81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.
Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 79, comma 1, lett.
b) del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010: tale circostanza comporta la risoluzione del contratto, e la prosecuzione in danno.
Eventuali sospensioni dei lavori dovuti alle cause di cui al presente articolo non comportano variazioni dei termini contrattuali per l’esecuzione dei lavori.
Art. 9 - Osservanza di leggi e di norme
Costituiscono parte integrante del presente accordo:
a) il D.P.R. n. 207/2010 nonché le disposizioni rimaste in vigore del capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 ;
b) il Capitolato Speciale d’Appalto, fermo restando che le disposizioni contenute nel presente contratto prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti contenute nel predetto C.S.A.;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del X.X.xx. n. 163/2006;
f) il cronoprogramma.
g) l’offerta e la documentazione presentata in sede di gara, conservata agli atti della
S.C. Tecnico dell’A.S.L. “VC”.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra, in particolare, trattandosi di appalto a corpo, il computo metrico e il computo metrico estimativo che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.
L'appalto è, altresì, soggetto all'osservanza delle seguenti disposizioni:
1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (di seguito abbreviato in "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
4. il Regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
5. La “normativa antimafia”
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e
Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
8. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
Le leggi, i regolamenti e le norme sopra indicate si intendono conosciute ed accettate dall'Appaltatore.
TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO
Art. 10 - Adempimenti antimafia
Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del X.X.xx. n. 159 del 06/09/2011, e successive modificazioni, come risulta dalla comunicazione antimafia rilasciata dal Prefetto di …........... in data …......... Prot. n. per
l'impresa …............ (e Prot. n. …......... per l'impresa ).
Ai sensi dell’art. 92, comma 4, del X.X.xx. n. 159/2011 l’amministrazione si riserva espressamente la facoltà di recedere dal presente accordo nell’ipotesi in cui elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla sua stipula.
Art. 11 - Divieto di cessione del contratto Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Art. 12 – Subappalto
Il subappalto è regolato dall’art. 118 del X.X.xx. n. 163/2006 e dal punto 9. del disciplinare e dalla sezione VI del bando di gara che si richiamano integralmente. Il termine previsto dall'articolo 118, comma 8, del X.X.xx. n. 163/2006 decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione.
Art. 13 - Sicurezza e salute nel cantiere
Prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve depositare:
– eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
– un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
I piani di cui sopra formano parte integrante del presente contratto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
Art. 14 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto
A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria del
…..... % per cento dell'importo dei lavori, mediante polizza fidejussoria n.
…......, rilasciata in data ….............. da …................................................
…..............per l'importo di € …................ , e per tutta la durata dei lavori.
Art. 15 - Polizza di assicurazione durante i lavori
L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del X.X.xx. n. 163/2006, ha stipulato una polizza di assicurazione (n. ….............. rilasciata il da
…....................... - Ag. …. – ….................) che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è di € per opere ed impianti permanenti o
temporanei, di €........................ per opere od impianti preesistenti e di € ….................
per costi di demolizione e sgombero. La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 16 – Consegna dei lavori e programma di esecuzione dei lavori
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.
L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 7 giorni) un programma esecutivo dei
lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.
Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 17 - Occupazioni temporanee di suolo
L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.
L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.
Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.
L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benestare dell'Amministrazione.
Art. 18 - Danni nel corso dei lavori
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni e dentro i limiti stabiliti dagli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010, e all’art. 132 del X.X.xx. 163/2006.
Art. 20 - Nuovi prezzi per lavori non previsti
Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto relativi alle categorie dei lavori a corpo verranno determinati, anziché mediante nuove analisi, assumendoli prioritariamente dal Prezziario Regione Piemonte Dicembre 2013 (valevole per il 2014) e, secondariamente, dal Listino Prezzi Informativi delle Opere Edili in Milano 2014 – trimestre II.
Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si applicherà quanto previsto dall’art del Capitolato Speciale d’Appalto.
I nuovi prezzi relativi ai sopraindicati lavori saranno assoggettati al ribasso d’asta offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
Art. 21 - Pagamenti
Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto a misura dell'avanzamento del 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale di lavori regolarmente eseguiti.
Sulle relative somme verrà applicata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra quantificata percentualmente.
Il certificato di pagamento verrà emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ogni Stato Avanzamento Lavori ed il pagamento degli acconti dovuti verrà disposto entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il Certificato di Xxxxxxxx provvisorio sarà emesso entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori ed il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall’emissione del certificato di Collaudo provvisorio.
Qualora, a seguito di acquisizione del D.U.R.C., risultasse a carico dell’Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori, una situazione di irregolarità contributiva, si
procederà secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98. Inoltre la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio.
L'impresa mandataria (…........ che eseguirà il % dei lavori) e l'impresa
mandante (….........che ne eseguirà la quota del %) emetteranno
le fatture, ciascuna relativamente alle attività svolte di propria competenza, direttamente alla Committente che provvederà ad effettuare i pagamenti separatamente in base alle lavorazioni eseguite da ciascuna delle predette imprese. Art. 22 - Ritardo nei pagamenti
Nel caso di ritardato pagamento si applicherà la normativa vigente in materia.
Art. 23 - Termine per inizio, ripresa e ultimazione dei lavori L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 7 giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale.
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna .
Il termine per l’ultimazione dei lavori tiene conto del normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del X.X.xx. n. 163/2006 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, comma 10 del D.P.R. n. 207/2010 e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.
A partire dalla data di ultimazione dei lavori e per un periodo minimo di mesi sei, l’Appaltatore fornirà l’assistenza tecnica necessaria per la conduzione dei vari impianti mediante proprio personale tecnico direttivo di comprovata esperienza e di gradimento della D.L. fino al collaudo definitivo degli impianti stessi con esito favorevole e nel contempo provvederà all’addestramento del personale della Committenza preposto alla conduzione. Durante tale periodo spetteranno alla Committenza le spese di esercizio degli impianti, personale di conduzione, consumi energetici. Sarà a carico dell’Appaltatore solo il proprio personale direttivo.
Si applicano integralmente tutte le prescrizioni contenute nell’art. 141 del X.X.xx. 163/2006.
Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale pari all'uno
per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di
sospensione.
Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale pari all'uno per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
La penale è applicata dal responsabile del procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 25 – Conto finale e collaudo
Il conto finale verrà redatto entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del D.P.R. n. 207/2010 sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
Art. 26 – Presa in consegna anticipata.
Ai fini di liberare l’Appaltatore dall’obbligo di custodia di macchinari ed attrezzature medicali di particolare valore approvvigionati dall’amministrazione in base a separati contratti, quest’ultima si impegna all’anticipata presa in consegna di aree e locali indicate dall’amministrazione stessa idonei a riceverli purchè lo stato di esecuzione di dette aree e locali possa considerarsi ultimato.
Art. 27 - Difetti di costruzione
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per
la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato speciale, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28 - Polizze decennali per gravi danni e per responsabilità civile verso terzi (OMISSIS)
Art. 29 - Controversie
In caso di controvesie, sarà esclusivamente competente il foro di Vercelli.
Art. 30 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di xxxxx e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. La liquidazione delle predette spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le vigenti disposizioni in materia.
Art. 31 - Oneri a carico dell'appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 207/2010, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di
contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.
Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
1) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi e opere provvisionali, le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le vie di accesso e le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
2) le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni;
3) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
4) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
5) le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
6) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino
al compimento del collaudo provvisorio; le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di xxxxxx e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
7) la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori e di un locale ufficio per il responsabile del procedimento, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili; le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;
8) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto;
9) l'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà;
10) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
11) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera sia in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
12) la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 10 x 15, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori;
13) le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell’amministrazione;
14) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
15) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi; e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione. Le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
16) la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico laureato iscritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dalla vigente normativa per le zone sismiche, dalla legge 1086/1971 s.m.i. per le opere in cemento armato e metalliche, dal. D.M. 20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali;
17) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comprese tutte le prove di funzionamento, regolazione e verifica della funzionalità degli impianti stessi;
18) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi della vigente normativa;
19) l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
20) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
21) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
22) le spese per la ricerca delle informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita presso le competenti autorità militari di zona;
23) l'onere della fornitura all'Amministrazione, al solo prezzo di fornitura a pié d'opera, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale per ogni tipologia di opere da considerarsi come ricambi che verrà precisato dal Direttore dei lavori;
24) le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio;
25) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
26) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo;
27) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana.
28) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
29) le spese e gli oneri previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e dal piano di sicurezza e coordinamento;
30) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge 633/1941;
31) uso e disponibilità dei passaggi nel cantiere, uso di ogni mezzo di sollevamento presente in cantiere con manovra a cura del personale dell'Appaltatore e uso e disponibilità dei passaggi ai vari piani dell'edificio e dei ponteggi esterni per l'uso di ditte che eseguano prestazioni particolari per conto dell'Amministrazione non comprese nel presente appalto.
In particolare l’appaltatore si impegna a consentire il libero accesso al cantiere alle eventuali ditte fornitrici di arredi ospedalieri ed attrezzature elettromedicali al fine di consentirne l’installazione;
32) oneri per consentire la piena continuità dell'attività sanitaria nelle aree esterne al cantiere.
Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.
Art. 32 - Controlli dell'Amministrazione
L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel D.P.R. n.
207/2010 e nel D.Lgs. n. 81/2008, e secondo le regole di buona fede e correttezza: Responsabile del procedimento: ;
Responsabile dei lavori (art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008): …....................................
I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 33 - Accesso agli atti
Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 16, comma 1, della L. n. 15/2005, sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
ART. 34 – Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vercelli della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'Appaltatore, in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89, si obbliga a riportare nelle fatture elettroniche emesse nei confronti della Stazione Appaltante il codice identificativo gara (CIG) n....... e il codice unico di progetto (CUP) n........ ….
ART. 35 – l'Appaltatore, in caso di violazione delle disposizioni del “Codice di comportamento dell'A.S.L. VC” da parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuto ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'A.S.L., a pena di risoluzione del contratto.
Il predetto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet dell'A.S.L. VC xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Art. 36
L'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sotto viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e di tutti i documenti amministrativi e tecnici (elaborati progettuali agli atti dell’Amministrazione).
Fatto in triplice esemplare, letto, confermato e sottoscritto. Vercelli,
IL COMMITTENTE L’APPALTATORE
Per l’Azienda Sanitaria Locale “VC” per la Capogruppo A.T.I.
Il Dirigente Responsabile
S.C. Tecnico e Ing. Clinica Il Legale Rappresentante Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
ART. 37
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:
Art. 8 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa Art. 9 - Osservanza di leggi e norme
Art. 12 - Subappalto
Art. 13 - Sicurezza e salute nel cantiere
Art. 16 - Consegna dei lavori e programma di esecuzione dei lavori Art. 18 - Danni nel corso dei lavori
Art. 20 - Nuovi prezzi per lavori non previsti Art. 21 - Pagamenti
Art. 24 - Penali
Art. 25 - Conto finale e collaudo Art. 27 - Difetti di costruzione Art. 29 - Controversie
Art. 31 - Oneri a carico dell'appaltatore Art. 33 - Accesso agli atti
Art. 34 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’APPALTATORE
Per la Capogruppo A.T.I
Il Legale Rappresentante
14/GG/mgb