SEZIONE 1 – PRINCIPI GENERALI
Allegato A)
Indirizzi per la regolamentazione
dell’Apprendistato professionalizzante ai sensi del Regolamento 47/R del 2003 come modificato dal DPGR 2 febbraio 2015 n. 11/R in materia di apprendistato
I presenti Indirizzi disciplinano la regolamentazione regionale in materia di offerta formativa pubblica nell’ambito del contratto di Apprendistato professionalizzante finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali (ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015) e sono attuativi dei seguenti articoli del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.:
- art. 42 avente ad oggetto “Certificazione delle competenze in esito alle attività formative” e, in particolare, il comma 5 ai sensi del quale “La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino”;
- art. 50 comma 3 ai sensi del quale "Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabiliti gli standard dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali […]";
- art. 51 comma 6 ai sensi del quale “Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale”.
Per “formazione di base e trasversale” si intende quella finalizzata all’acquisizione delle competenze basilari che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera. Essa deve quindi fornire gli strumenti-base per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.
La formazione di base e trasversale deve rispettare i seguenti criteri previsti dall'art. 50 comma 3 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.:
a) erogazione in un contesto organizzato e attrezzato;
b) realizzazione mediante una specifica progettazione;
c) previsione delle modalità di verifica degli apprendimenti.
I presenti indirizzi sono adottati in coerenza con le Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato Regioni; per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alle citate Linee Guida e ai successivi atti che saranno adottati in esecuzione delle stesse.
Le imprese possono scegliere di realizzare la formazione per le competenze di base e trasversali senza avvalersi dell'offerta formativa pubblica, rispettando i criteri sopra citati, nel rispetto degli standard formativi e delle modalità operative definiti nella sezione 3 parte seconda del presente documento.
SEZIONE 2 – ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI OFFERTA FORMATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI
La Regione disciplina il sistema dell’offerta formativa regionale finalizzata all’acquisizione delle
competenze di base e trasversali ai sensi dell’art. 44, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015 e dell’art. 51 del Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i..
L’offerta formativa regionale erogata per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è strutturata in forma modulare.
La formazione è svolta, di regola, all’esterno dell’azienda ed è erogata da soggetti accreditati nel sistema regionale ai sensi della DGRT 968 del 2007 e s.m.i. Le modalità di erogazione dell’offerta
formativa pubblica sono stabilite in relazione alle risorse economiche disponibili e al numero degli apprendisti, sulla base del catalogo regionale (articolato su base territoriale) di attività formative determinato con procedure ad evidenza pubblica, come previsto ai sensi dell’art. 43 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.
La formazione, interna o esterna all’azienda, può essere realizzata nell’ambito delle iniziative promosse dai Fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i..
La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione e sono determinati ai sensi del comma 2, art. 51 del Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i., per l'intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:
a) centoventi ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
b) ottanta ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quaranta ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente.
Nel caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a tre anni il numero di ore di formazione che costituiranno l’offerta formativa pubblica integrativa è riproporzionata rispetto al numero di mesi di contratto previsti. A titolo esemplificativo, un apprendista in possesso di qualifica e/o diploma professionale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante di durata biennale usufruirà di un’offerta formativa pubblica integrativa pari a 53 ore (80 ore diviso 36 mesi moltiplicato per 24 mesi di contratto).
Per i rapporti di apprendistato in cicli stagionali e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincida con l’anno intero, la formazione di base e trasversale deve essere erogata entro il periodo di apprendistato. Per tali rapporti la formazione può essere svolta in modalità e-learning.
I contenuti possono essere diversificati in considerazione dei soggetti destinatari della formazione con riferimento al livello delle competenze possedute e agli obiettivi di apprendimento espressi nei CCNL e negli accordi confederali sull’Apprendistato, coerentemente a quanto definito nei Piani Formativi Individuali. La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, tuttavia, sarà incentrata, per tutti gli apprendisti, prioritariamente sulle seguenti tematiche:
a) sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti;
b) organizzazione e qualità aziendale;
c) disciplina del rapporto di lavoro;
d) competenze digitali;
e) relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;
f) pari opportunità.
La formazione potrà altresì riguardare le seguenti tematiche:
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- elementi di base della professione/mestiere.
Con appositi Decreti dirigenziali del Settore regionale competente è definita la procedura per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica, contenente i percorsi formativi per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali.
SEZIONE 3 – STANDARD E MODALITA’ OPERATIVE PER LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE
3.1 L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
La formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, realizzata con il concorso del contributo pubblico nei limiti delle risorse disponibili, è erogata da soggetti accreditati
nel sistema regionale ai sensi della DGRT 968 del 2007 e s.m.i..
La Regione promuove un’offerta formativa attraverso un catalogo regionale (articolato su base territoriale), determinato con procedure di evidenza pubblica.
Il catalogo è composto da singoli moduli formativi, che possono essere scelti dall’apprendista in coerenza con il proprio Piano Formativo.
Dal punto di vista delle modalità di erogazione, la formazione esterna avviene:
- per una parte con il sistema di web learning regionale TRIO. La percentuale massima di formazione realizzabile attraverso TRIO sarà:
o del 70% per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente;
o del 50% per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
o del 30% per apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
- per la restante percentuale in formazione frontale erogati dalle agenzie formative e presso le sedi delle agenzie formative stesse o all’interno dell’azienda nel rispetto dei criteri definiti dal comma 3, art. 50 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i, e sempre all'interno dell'orario di lavoro.
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, un’ora di formazione e-learning corrisponde a 3 ore di formazione frontale.
Secondo quanto previsto dal comma 6, art. 51 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i., si definiscono di seguito le modalità di utilizzo del sistema di formazione a distanza.
Il sistema di formazione a distanza è costituito dalla Piattaforma Trio, a cui è possibile accedere attraverso i poli formativi territoriali o attraverso i web learning group e all’interno dell’orario di lavoro.
Per quanto concerne i contenuti della formazione erogata su TRIO, è possibile l’utilizzo dei moduli formativi esistenti sulla piattaforma relativi alle competenze di base e trasversali.
Attualmente, nella piattaforma TRIO sono presenti i seguenti contenuti:
- norme relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- pari opportunità e disciplina del rapporto di lavoro;
- moduli formativi riferiti alle “Key Competences” europee definite nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) volti all’acquisizione delle seguenti competenze-chiave1: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza digitale e spirito di iniziativa e imprenditorialità.
I moduli formativi previsti a catalogo si configurano come percorsi di breve durata, che sviluppano contenuti coerenti con il Piano Formativo Individuale dell’apprendista e che rilasciano in esito un attestazione di frequenza. La predisposizione del Catalogo, considerando lo specifico fabbisogno formativo territoriale, terrà anche conto delle competenze di base e trasversali per gli apprendisti indicate nei CCNL e negli accordi confederali garantendo la correlazione alle Key competences europee.
Nel Catalogo sono altresì presenti percorsi “blended” che integrino i sopra citati moduli Trio con attività in presenza finalizzate, ad esempio, al conseguimento di certificazioni di mercato (ECDL, linguistiche, etc.). Tali certificazioni di mercato, che si distinguono nettamente dalla certificazione di competenze regionale di cui al paragrafo “Libretto Formativo del cittadino e certificazione delle competenze”, potranno comunque essere registrate sul Libretto Formativo del Cittadino.
Il finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti avviene prioritariamente attraverso l'assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate, assegnato agli apprendisti per usufruire dei percorsi a catalogo. Al momento dell’iscrizione degli apprendisti ai moduli formativi a catalogo viene redatto il Patto Formativo Integrato, firmato dall’apprendista, dal datore di lavoro e dall’agenzia formativa secondo il format approvato con Decreto Dirigenziale
n. 2279/2013 e s.m.i., in continuità con il modello già in essere nei percorsi di formazione per
1 Il riferimento è alle otto competenze delineate nell’allegato “Competenze chiave per l’apprendimento permanente – un quadro di riferimento europeo” della Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006.
l’Apprendistato professionalizzante ai sensi della normativa previgente.
3.2 LA FORMAZIONE REALIZZATA DALLE IMPRESE CHE NON SI AVVALGONO DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
La formazione realizzata dalle imprese al di fuori del catalogo regionale (e senza il finanziamento pubblico regionale) finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, nelle more della definizione di ulteriori standard da parte di un apposito gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da rappresentanti delle Regioni e
P.A. come previsto dalle Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato Regioni, è svolta sotto la responsabilità delle aziende pubbliche e private, operanti in tutti i settori, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva relativamente alla capacità formativa dell’impresa e nel rispetto dei criteri di cui al comma 4, art. 50 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i., nonché delle seguenti caratteristiche organizzative:
- svolta intenzionalmente e organizzata secondo i contenuti previsti dal PFI;
- attuata mediante una specifica programmazione;
- monitorata e verificabile nella sua esecuzione;
- registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo del cittadino in raccordo con i Centri per l’Impiego;
- garantita dalla figura professionale del tutore o referente aziendale e, in generale, da risorse umane con adeguate capacità e competenze;
- realizzata da una agenzia formativa accreditata e impartita da formatori, interni o esterni all’impresa. Nel caso in cui l’impresa sia anche accreditata come agenzia formativa la formazione può essere svolta dalla stessa impresa;
- progettata anche attraverso il supporto dell’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze;
- svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni e servizi, in luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Al fine di realizzare la formazione l’azienda, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, può organizzarsi in maniera integrata con altri datori di lavoro.
SEZIONE 4 - MODALITA’ OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE SU LIBRETTO
FORMATIVO COMPETENZE
DELLA FORMAZIONE
E PER LA CERTIFICAZIONE DELLE
Libretto Formativo del cittadino
La registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1 lettera i) del d. lgs. 276/2003 e s.m.i. della formazione, di base, trasversale e tecnico-professionale effettuata dall’apprendista e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro, fatta salva la successiva normazione a livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012.
Il datore di lavoro, in coerenza con gli “Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di rilascio del libretto formativo del cittadino” approvati con DGR 1066/2010, in accordo con l’apprendista e con l’agenzia formativa accreditata, si coordina con il Centro per l’Impiego (o altro soggetto accreditato dalla Regione all’attuazione di tale servizio) per la registrazione della formazione e della qualifica contrattuale conseguita.
La registrazione della formazione realizzata nella sezione 1 del Libretto dovrà avvenire entro la conclusione di ciascuna annualità di apprendistato (o entro la conclusione del percorso di apprendistato in caso di percorsi inferiori all’anno).
Inoltre, sul Sistema Informativo Lavoro IDOL potranno essere registrate tutte le informazioni utili a tracciare e registrare le attività formative realizzate in coerenza con quanto previsto dal Piano
Formativo Individuale. Tale registrazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna attività.
Certificazione delle competenze
Il processo di messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze e la successiva registrazione delle competenze acquisite nella sezione 2 del Libretto formativo potrà avvenire a partire dagli ultimi sei mesi del periodo formativo del contratto di apprendistato.
In ogni caso, è facoltà dell’apprendista attivare il processo di cui sopra anche dopo il termine del periodo formativo del contratto.
Su richiesta dell’apprendista il Centro per l’Impiego (o altro soggetto accreditato dalla Regione all’attuazione di tale servizio) avvia il servizio di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino finalizzato anche alla messa in trasparenza delle competenze ed alla compilazione della Sezione 2 del Libretto formativo, come indicato nei sopra citati Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di rilascio del libretto formativo del cittadino e secondo le Linee Guida e il sistema informativo fornito dalla Regione.
Dopo aver usufruito del servizio di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino verrà garantito, nel limite delle risorse disponibili, l’accesso dell’apprendista, su specifica richiesta, al servizio di validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, ai sensi di quanto stabilito nella Sezione B del Disciplinare approvato con DGR 532/2009 e s.m.i.
Nell’ambito di tale processo, nelle more del costituendo Repertorio delle professioni di cui all’art. 46 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015, potranno essere prima validate e poi eventualmente certificate soltanto quelle competenze che trovino adeguato riscontro negli standard professionali compresi nel Repertorio Regionale delle Figure professionali nei termini di singole Unità di Competenze attinenti a singole Aree di Attività o intere Figure professionali. In fase di certificazione delle competenze possono essere certificate anche le competenze di base e trasversale acquisite sia attraverso la formazione formale (sia esterna che interna all’azienda) che attraverso processi di apprendimento in ambito non formale e informale avvenuti nell’ambito del percorso di apprendistato. Un ruolo chiave in tale processo potrà essere svolto dal tutor o referente aziendale.
Qualora i servizi di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino e di validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale vengano attuati al di fuori dei Servizi pubblici per l’impiego, attraverso una rete di soggetti accreditati (tra cui a titolo esemplificativo potranno essere presenti i servizi per il lavoro privati accreditati, gli Enti Bilaterali e le Agenzie formative che erogano l’attività formativa di base e trasversale a catalogo), la Regione finanzierà tale servizio prevalentemente attraverso voucher individuali nei limiti delle risorse programmate e disponibili.
Tutore o referente aziendale
La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può organizzare, di concerto con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, specifici interventi formativi rivolti ai tutori o referenti aziendali con particolare riferimento ai processi di messa in trasparenza e validazione delle competenze degli apprendisti.
Il comma 5, art. 48 del Regolamento 47R/2003e s.m.i., infatti, precisa che la Giunta regionale stabilisce le caratteristiche e le funzioni del tutore o referente aziendale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Su richiesta dell’Apprendista il tutor potrà svolgere un ruolo di supporto per la messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze offerto dalla Regione attraverso i Centri per l’Impiego (o altri soggetti accreditati dalla Regione all’attuazione di tale servizio).
SEZIONE 5 - REGIME TRANSITORIO
I presenti Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato professionalizzante avranno efficacia per i contratti di apprendistato di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 sottoscritti a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 2015, n. 11/R che ha modificato il Regolamento 47R/2013 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
I presenti Indirizzi avranno inoltre efficacia per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante fino alla data del 25 febbraio 2015, da datori di lavoro che hanno scelto di avvalersi dell'offerta formativa pubblica, e che non sono stati avviati alla formazione sul catalogo regionale dell'offerta formativa pubblica approvato con DD 1470/2013 e s.m.i., la cui validità è terminata il 14 luglio 2015.
SEZIONE 6 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SERVIZI FINANZIATI
Le risorse per l'attuazione delle attività sopra indicate derivano dai fondi per l'apprendistato di cui alla legge 144 del 1999 integrate eventualmente da risorse dal Programma Operativo FSE.