CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI BORGOMANERO E L’ASSOCIAZIONE ……… PER L’USO DI PORZIONE DELL’IMMOBILE DI
CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI BORGOMANERO E L’ASSOCIAZIONE ……… PER L’USO DI PORZIONE DELL’IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE “XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX”.
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx: Codice Fiscale: 82001370038
Associazione ………… Codice Fiscale: ………….
L‟anno ..... il giorno ....... del mese di , in Borgomanero e nella residenza comunale, sita in
Corso Cavour n.16
TRA
1. Il Comune di Borgomanero con sede in Borgomanero, Corso Cavour n.16 (C.F.: 82001370038), rappresentato dall‟Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Borgomanero (NO) il 28.11.1958, in qualità di Dirigente della divisione urbanistica-edilizia pubblica, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell‟interesse della Amministrazione che rappresenta e ciò in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge-comodante
E
2. L‟Associazione …… di Borgomanero, con sede legale a Borgomanero, in n. …
(C.F.: ………..), legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig nato a
Borgomanero (NO) il …….., autorizzato con verbale di consiglio n .. -comodatario;
PREMESSO
- che il Comune di Borgomanero è proprietario del complesso immobiliare ubicato in via Del Forno n.14, individuato in catasto urbano al foglio 9 mappale 3614, in cui è presente un fabbricato destinato al servizio della frazione Santa Croce che comprende il circolo ricreativo al piano terra con annessa sala conferenze e attrezzature varie, un locale al secondo piano diviso in due stanze con accesso autonomo dal balcone e due aree esterne: l‟una attrezzata a verde pubblico, l‟altra sportiva (piastra polivalente). Al piano interrato vi sono gli spogliatoi a servizio
della piastra polivalente ed al primo piano il salone già concesso in comodato all‟Avis militante per la frazione;
- che l‟Amministrazione intende mantenere il fabbricato al servizio della collettività frazionale concedendolo in comodato modale ad Associazione senza scopo di lucro che ne condivida l‟uso con altre realtà attive a livello locale, sfruttando al massimo tutte le potenzialità del complesso;
- che a tale scopo il Comune di Borgomanero ha emesso avviso pubblico per l‟espletamento di procedura aperta per l‟individuazione di Associazione che opera senza scopo di lucro per la promozione di iniziative che riconducano il bene alla sua originaria destinazione a servizio della collettività frazionale dando vita ad attività di aggregazione sociale, di interesse culturale, educativo e formativo;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto – L‟Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nella sua qualità di Dirigente della divisione urbanistica-edilizia pubblica, rappresentante del Comune di Borgomanero, la quale agisce in nome, per conto e nell‟interesse del Comune medesimo ed in esecuzione degli intendimenti dell‟Amministrazione Comunale così come in premessa ricordati, concede, alla Associazione
…… di Borgomanero, che accetta tramite il suo legale rappresentante sig , in
comodato modale verso il rimborso spese annuo di € , ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 1803 e 1812 del codice civile, porzione dell‟immobile di proprietà comunale denominato “Centro Sociale di X. Xxxxx” sito in Via del Forno n.14 e censito in catasto al foglio 9 mapp. 3614, come risulta meglio individuata dalla planimetria tenuta agli atti, con le attrezzature e gli arredi ivi esistenti, che si snoda su due piani fuori terra:
- il piano interrato ove si trovano la cantina, il magazzino e gli spogliatoi, a servizio della piastra polivalente ad uso sportivo;
- il piano terra ove è previsto il circolo quale punto di ristoro e l‟annessa sala riunioni quale locale di aggregazione, con le aree pertinenziali ed accessorie quali l‟area attrezzata a
verde pubblico e quella sportiva. La sala riunioni potrà venir messa a disposizione di eventuali richiedenti ed associazioni per l‟organizzazione di manifestazioni e/o iniziative aggregative di carattere sociale, culturale, ricreative, sportive o scolastiche a favore della collettività, alle quali l‟Associazione potrà chiedere un rimborso spese.
- il primo piano composto da un salone a soppalco, concesso in comodato all‟Avis operante per la frazione con deliberazione G.C. n.51/2008, con rimborso spese utenze all‟Associazione comodataria che ne garantirà la manutenzione come per la restante parte dell‟immobile, oltre che da due stanze con accesso autonomo dal balcone. In tali ambienti il comodatario dovrà svolgere, in collaborazione con il servizio sociale comunale, attività didattiche e di formazione (es. doposcuola) con orari e modalità da concordarsi.
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare la struttura gratuitamente ed in via prioritaria in qualsiasi momento, previo accordo con il comodatario, in particolare per quanto attiene la struttura sportiva (ad es. giochi della gioventù, estate ragazzi, usi scolastici )
Art. 2 Obblighi e doveri dell’assegnatario – L‟Associazione dovrà:
- provvedere alla gestione del circolo, comprensivo delle annesse aree pertinenziali esterne ludico-sportive e dell‟intero immobile che dovrà fungere primariamente quale luogo di incontro per la comunità della frazione ed essere aperto ai diversi organismi cittadini al fine di realizzare anche iniziative ed attività aggregative, ricreative, sociali e culturali a servizio della collettività borgomanerese. Relativamente alla gestione dell‟area sportiva è riconosciuta al comodatario la facoltà, a fronte degli oneri derivanti dal presente atto, di applicare la tariffa massima, da esporsi al pubblico, di € 15,00 all‟ora ed € 30,00 all‟ora per le ore serali ove è prevista l‟illuminazione;
- incentivare e rafforzare il contributo delle associazioni per avviare processi di sviluppo culturale e coesione sociale in riferimento alla zona periferica;
- promuovere in condivisione con l‟Amministrazione comunale – assessorato competente- iniziative a finalità sociali, culturali, ricreative, coinvolgendo organizzazioni di privati operanti
nel settore del volontariato. A tale scopo il comodatario garantisce l„utilizzo dei locali disponibili al primo piano, secondo modalità ed orari da concordare con il settore sociale comunale per attività didattiche e di formazione es. doposcuola.
Venendo meno tale destinazione il presente contratto è da ritenersi automaticamente sciolto.
Il comodatario è tenuto a custodire e conservare i locali e le attrezzature avute in uso con la diligenza del buon padre di famiglia, pertanto, si fa carico di vigilare sul loro corretto utilizzo da parte dei frequentatori del Centro e dell‟esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie a mantenerli in buono stato ed efficienza. A fine esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le opere a carico del comodatario la sostituzione lampade, verniciature, riparazione della rete di recinzione, manutenzione ordinaria della caldaia ed eventuali sue riparazioni, revisione estintori, manutenzione della piastra polivalente sportiva, dell‟area verde attrezzata circostante, pulizia della piazza antistante il fabbricato e dell‟intero ambito al fine di mantenerne un aspetto decoroso.
In caso di inadempienza da parte del comodatario, lo stesso, oltre a dover risarcire il danno derivante al Comune, riconosce all‟Amministrazione facoltà unilaterale di recesso, salvo accettazione delle sue controdeduzioni da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione della volontà di recesso dell‟Amministrazione.
L‟Associazione e qualsiasi altro fruitore dovranno rispettare le norme in materia igienico- sanitaria, commerciale e fiscale, nonché in materia di sicurezza e di acustica; per quest‟ultimo aspetto si richiamano anche la legge regionale n. 52/2000 ed il Regolamento comunale in materia di tutela dell‟inquinamento acustico approvato con atto del Consiglio Comunale n. 14/2006.
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria che comportano innovazioni o modificazioni che l‟Associazione riterrà di eseguire per rendere gli immobili più adatti alla propria attività, le stesse dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate
dall‟Amministrazione comunale ed il comodatario dovrà assumersi ogni responsabilità per quanto attiene ai permessi, licenze e autorizzazioni siano essi comunali, regionali, statali o stabiliti con leggi speciali scaricando da ogni responsabilità la proprietà a cui saranno trasmesse copia delle autorizzazioni.
Resta inteso che non sarà riconosciuta alcuna indennità per le migliorie apportate ed al termine dell‟utilizzo potrà essere richiesto il ripristino dello stato dei luoghi.
Il comodatario dichiara di aver visto l‟immobile, di conoscerlo, accettarlo e prenderlo in consegna nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Art. 3 - Spese relative all’immobile - Restano a carico dell‟Associazione, tutti gli eventuali
consumi ed allacciamenti per acqua, gas, energia elettrica e telefono, correlati al fabbricato ed alla piastra polivalente sportiva, intestando a proprio nome le utenze, mentre il Comune sosterrà le spese per l‟illuminazione del piazzale antistante l‟edificio e dell‟area verde pertinenziale circostante e a titolo di contribuzione per tali spese, il comodatario si obbliga a versare al comodante un rimborso annuo di € ……… entro il mese di sottoscrizione.
Art. 4 - Durata del contratto – Il contratto di comodato avrà durata di anni 9 (nove), a decorrere dalla sua sottoscrizione, non è sottoposto a tacito rinnovo e potrà essere prorogato solo per concorde ed espressa volontà delle parti. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è tenuto a restituire l‟immobile oggetto del presente contratto.
Per motivi di interesse pubblico e/o per finalità istituzionali l‟Amministrazione può chiedere in qualsiasi momento la restituzione dell‟immobile previo preavviso di mesi tre.
Art. 5 - Recesso del Contratto - Il contratto di comodato si intende efficace con la stipula del presente atto. L‟Amministrazione Comunale può recedere nei casi di grave e/o reiterata inadempienza dell‟assegnatario ai propri doveri, non regolarizzata in seguito a diffida formale dell‟Amministrazione, come ad esempio:
Utilizzazione dell‟immobile per scopi diversi da quelli sopra citati;
Conduzione dell‟immobile con incuria e trascuratezza che portino ad un degrado dello stesso;
Mancata manutenzione che pregiudichi l‟efficienza e la funzionalità del bene concesso;
Per fatti inerenti alla pubblica sicurezza ed alla morale, imputabili all‟assegnatario, capaci di ledere potenzialmente l‟immagine del Comune;
Grave violazione di legge od inosservanza di prescrizioni dell‟autorità comunale;
Necessitino lavori per eliminare situazioni di pericolo per l‟incolumità o adeguamento dei locali a norme di sicurezza.
Nei casi di recesso l‟Amministrazione deve darne preavviso con un tempo non inferiore a mesi tre, l‟assegnatario dovrà lasciare libero e sgombero da persone e cose l‟immobile nel termine indicato.
Art. 6 - Garanzia – Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante dei danni causati all‟immobile ed alle attrezzature e di quelli causati alle persone sia terzi che soci o addetti. A tale scopo si obbliga a stipulare assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi ed infortuni agli occupanti oltre che ad assicurare l‟immobile contro tutti i rischi che vi possono gravare e stipulare polizza incendio a favore del Comune di Borgomanero da presentare in copia presso l‟ufficio urbanistica, con massimali assicurativi adeguati.
L‟Associazione si assume ogni responsabilità civile e penale derivante dall‟uso dei locali per azioni commesse dai propri associati ed incaricati.
Art. 7 Cauzione - A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il comodatario ha costituito deposito cauzionale, mediante versamento presso la Tesoreria comunale n. … del
….., dell‟importo di € ……, che verrà restituito al rilascio della struttura, previa verifica delle condizioni della stessa e delle attrezzature ivi contenute, incluso lo sgombero dei beni mobili del comodatario, e sempre che il conduttore abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle leggi vigenti.
Art. 8 Accesso – Il Comune potrà far ispezionare i locali per constatarne lo stato di conservazione ed il corretto utilizzo delle attrezzature.
Art. 9 Riservatezza – E‟ fatto obbligo all‟associazione di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell‟espletamento dell‟incarico, applicando la disciplina prevista in materia dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10 Modifiche – Ogni modifica delle clausole del presente contratto dovrà essere apportata mediante atto scritto.
Art. 11 Registrazione - Sono a carico del comodatario tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché quelle di bollo, se dovute, di copia e di registrazione.
Art. 12 - Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è a titolo gratuito. L‟Associazione
Il Dirigente Manuelli Arch. Antonella