BOZZA DI CONVENZIONE
BOZZA DI CONVENZIONE
CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EX AREA STOCCAGGIO “BRICCHETTE” PRESSO VIA PASTORE NEL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA AI SENSI DELL’ARTICOLO 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
TRA
ATES - AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA E SERVIZI S.R.L., con sede legale in Trezzo sull’Adda (MI), xxx Xxxxxx Xxxxxxx, x. 0/0, c.a.p. 20056, C.F./P.I. [•], in persona del Direttore generale [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l’Ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;
E
IMPRESA DUCI S.R.L., con sede legale in Xxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX), xxx Xxx Xxxxx, x. 0, c.a.p. 24020, C.F./P.I. 02583510165, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Xxxxxxx Xxxx, nato a Clusone (BG) il 9.10.1974, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,
Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)
PREMESSO CHE
1. In data [•] è stata presentata una proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione dell’intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio “bricchette” presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull’Adda da attuarsi mediante riqualificazione ambientale del bacino di stoccaggio rifiuti ex-bricchette attraverso il suo riempimento con materiali inerti nonché il ripristino del fabbricato industriale esistente e sua messa a norma per uso area uffici magazzino della società ATES e/o ad uso esclusivo del Comune di Trezzo sull’Adda;
2. con provvedimento n. [•] in data [•] la proposta formulata da IMPRESA DUCI è stata dichiarata di pubblico interesse, e l’impresa è quindi stata individuata quale Promotore dell’iniziativa in oggetto; le modalità di svolgimento della gara sono state approvate con determinazione n. [•] del [•], inserita nel registro generale delle determinazioni al n. [•] del [•];
3. il bando di gara è stato integralmente pubblicato, a termini di legge, all’Albo Pretorio del Comune dal [•], su “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, sulla G.U.C.E., G.U.R.I., B.U.R.L., sul sito internet del Comune e, per estratto, sui quotidiani [•],[•],[•],[•];
4. entro il termine fissato dal bando di gara, hanno presentato la propria offerta n. [•] imprese e con provvedimento in data [•], la gara è stata provvisoriamente aggiudicata a [•];
5. con determinazione del Responsabile [•] n. [•] del [•]/[•]/[•] inserita nel registro generale delle determinazioni al n. [•] del [•]/[•]/[•], sono stati definitivamente aggiudicati al CONCESSIONARIO i lavori e la gestione di cui al progetto;
6. è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara;
7. l’impresa [•] ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la dichiarazione in data [•]/[•]/[•], ns prot. [•], circa la composizione societaria, acquisita agli atti;
8. le PARTI intendono disciplinare mediante apposita CONVENZIONE la CONCESSIONE per la “progettazione, realizzazione e gestione dell’intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio “bricchette” presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull’Adda, da attuarsi mediante riqualificazione ambientale del bacino di stoccaggio rifiuti ex-bricchette attraverso il suo riempimento con materiali inerti nonché il ripristino del fabbricato industriale esistente e sua messa a norma per uso area uffici magazzino della società ATES e/o ad uso esclusivo del Comune di Trezzo sull’Adda”;
9. la disciplina della CONCESSIONE avente ad oggetto il PROGETTO si fonda sul rispetto dell'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel PIANO ECONOMICO FINANZIARIO;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell’Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.
2. DEFINIZIONI
1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato medesimo.
3. CONDIZIONI GENERALI
1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13.
3. Non è ammessa la cessione del Contratto.
4. OGGETTO
1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione in via esclusiva da parte del Concedente ed in favore del Concessionario:
a) della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione alle condizioni e per la durata infra indicate, dell’intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio “bricchette” presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull’Adda, da attuarsi mediante riqualificazione ambientale del bacino di stoccaggio rifiuti ex-bricchette attraverso il suo riempimento con terre e rocce da scavo e materiali inerti, il tutto secondo quanto indicato nelle relazioni e negli allegati tecnici e nelle autorizzazioni che verranno rilasciate a favore del Concessionario (l’Opera In Gestione);
b) della progettazione esecutiva e della realizzazione alle condizioni infra indicate del ripristino del fabbricato industriale esistente e sua messa a norma per uso area uffici magazzino della società ATES e/o ad uso esclusivo del Comune di Trezzo sull’Adda (l’Opera Esclusa Dalla Gestione);
2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
a) la predisposizione del Progetto Esecutivo dell’Opera In Gestione e dell’Opera Esclusa dalla Gestione;
b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera In Gestione;
c) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione ed esecuzione dell’Opera Esclusa Dalla Gestione;
d) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
e) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera In Gestione previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell’Opera In Gestione e delle sue parti per la sola durata della Concessione;
f) la gestione dell’Opera In Gestione da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V.
3. Le attività di cui al comma 1 e 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.
4. L’importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all’articolo 19.
5. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto.
6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.
5. DURATA ED EFFICACIA
1. Il Contratto ha la durata complessiva di tre anni e sei mesi a decorrere dalla firma della Convenzione.
2. La decorrenza di qualsivoglia termine contrattuale o di Cronoprogramma, è subordinata all’ottenimento in capo al Concessionario delle autorizzazioni poste a suo carico e necessarie per la realizzazione e la gestione dell’Opera In Gestione.
3. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni, comunque denominate, il contratto s’intenderà risolto di diritto, ritenendosi le parti svincolate da qualsivoglia reciproco obbligo e/o diritto e senza che ciò comporti in capo alle Parti il diritto al risarcimento di danni a qualsivoglia titolo lamentati, nemmeno a titolo di indennità, fatto salvo il diritto del Concessionario ad ottenere dal Concedente il pagamento delle opere sino a quel momento realizzate, secondo le modalità descritte all’art. 36.
4. La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma, ferme le variazioni dovute all’applicazione degli articoli 20 e 27, è così suddivisa:
i. anno 1 (uno): fase di progettazione definitiva ed esecutiva delle Opere; approvazione del progetto di riqualificazione del bacino di stoccaggio rifiuti "ex-bricchette" da parte delle Amministrazioni competenti, nonché del progetto di riqualificazione del fabbricato; acquisizione delle autorizzazioni edilizie, inizio sistemazione area bacino, impianti e strutture esistenti; inizio riempimento "ex bacino stoccaggio bricchette"; inizio ripristino capannone;
ii. anno 2 (due): prosecuzione attività riempimento bacino, completamento ripristino capannone, con consegna dell’Opera Esclusa Dalla Gestione;
iii. anno 3 (tre): prosecuzione attività riempimento bacino;
iv. anno 4 (quattro): completamento riempimento bacino e ripristino area esterna.
SEZIONE II- SOCIETA’ DI PROGETTO
[Tale Sezione va inserita qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice]
6. SOCIETA’ DI PROGETTO
1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:
a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell’articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in
cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)];
b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
• soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
• soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]:
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
• soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione).
Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.
2. Il Concessionario si impegna a:
a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
b) trasmettere annualmente [o semestralmente, etc.] al Concedente la visura camerale
aggiornata;
c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [60] giorni dalla data
di
approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
d) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo indicato nel bando di gara, pari a euro [indicare la cifra] e trasmettere annualmente al
Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di [•] giorni dal verificarsi dell’evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all’articolo 38.
7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO
1. La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino a tre anni dopo la data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo;
b) nei casi di sostituzione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro [•] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l’autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell’autorizzazione del
Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento rilevante.
2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.
3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l’effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l’operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell’operazione.
4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all’uopo costituita.
5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 37, comma 2, lettera i).
8. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l’eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
9. AUTORIZZAZIONI
1. Competono al Concessionario in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera in Gestione e dell’Opera Esclusa dalla Gestione ed in particolare:
a) permesso di costruire finalizzato all’intervento di ripristino morfologico dell’area (Opera in Gestione);
b) titolo abilitativo per la realizzazione dell’Opera Esclusa dalla Gestione.
2. La sottoscrizione della Concessione costituisce titolo in capo al Concessionario per l’esecuzione di ogni attività finalizzata all’ottenimento dei titoli abilitativi di cui al punto precedente, comunque denominati e presso qualsiasi Ente.
3. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.
4. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.
10. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme eventualmente dovute ai sensi degli articoli 21 e 28, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Compete al Concedente:
a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l’effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all’esecuzione dell’Opera; le aree comprese nell’intervento saranno consegnate nello stato in cui si trovano; il bacino dovrà essere libero dall’acqua ed in condizioni tali da consentire al Concessionario di avviare le opere previste nella Concessione. Qualora non fosse stato possibile per il Concedente completare le operazioni di svuotamento del bacino, il Concessionario potrà procedere in autonomia al completamento, previo concordamento e riconoscimento del relativo costo. Lo smaltimento degli pneumatici, a carico del Concedente, sarà eseguito in tempi adeguati a non rallentare le attività di riempimento. In nessun caso potranno essere richieste modifiche al cronoprogramma dell’opera. Ogni altra attività necessaria all’avvio dei lavori previsti sarà a carico del Concessionario.
b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;
c) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell’articolo 11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 entro e non oltre [•] giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto
termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
c) approvare le eventuali Varianti di cui all’articolo 19;
d) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l’Ufficio di Direzione dei Lavori, l’Organismo di Collaudo, il Direttore dell’Esecuzione, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice;
e) provvedere al pagamento di eventuali oneri di urbanizzazione primaria o secondaria comunque denominati nonché al pagamento in favore dell’amministrazione di ogni altro onere conseguente alla realizzazione dell’Opera Esclusa dalla Gestione;
f) prendere in consegna l’Opera entro 10 giorni dall’emissione del Certificato di Xxxxxxxx;
g) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
h) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell’Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie; i) segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.
3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21, 28, 29 e 30;
b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;
c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
d) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell’articolo 41.
11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, realizzazione e gestione dell’Opera In Gestione nonché quelle inerenti alla progettazione e realizzazione dell’Opera Esclusa Dalla Gestione, il tutto come meglio precisato all’art. 4.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. A tal proposito il Concessionario dichiara di far riferimento alla documentazione contrattuale fornita dalla Concedente ed alle dichiarazioni ivi contenute con particolare riferimento ai seguenti documenti: i) relazione descrittiva predisposta da ATES – revisione 2 dicembre 2020 allegata allo studio di fattibilità; ii) atto di concessione per l’area ex stoccaggio bricchette del 15.3.2021 a rogito notaio Mattarella di cui ai nn. 87.072/26.934 di formalità. Il Concedente garantisce la veridicità dei dati e delle
valutazioni contenute nei predetti documenti, la cui variazione determina necessariamente per il Concessionario il diritto a mutare i termini della presente Convenzione;
b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;
3. Il Concessionario si obbliga, tra l’altro, a:
a) redigere il Progetto Esecutivo, secondo le previsioni del Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
b) sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all’articolo 5 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di [•] dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
c) acquisire le Autorizzazioni di cui all’articolo 9;
d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all’articolo 9;
e) realizzare l’Opera a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
f) manutenere l’Opera In Gestione in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali;
g) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
h) prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
i) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
j) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
k) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull’andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al Concedente.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
5. Il Concessionario si impegna altresì a:
a) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla
verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
b) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
c) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Xxxxxxxx;
d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera e/o dei Servizi;
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
(iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
e) inviare periodicamente con cadenza semestrale le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”.
12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi.
c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse.
13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario/i postale/i, dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 38 del Contratto.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
14. FORZA MAGGIORE
1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) epidemie e contagi, comprese quelle assimilabili all’epidemia Covid-19;
f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
4. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27.
5. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme per le polizze di cui all’articolo 34 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all’articolo 34 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.
SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
15. ESECUZIONE DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo di legge, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del Codice.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
5. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.
16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell’Esecuzione, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Xxxxxx, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
3. Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell’esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.
17. COLLAUDO
1. Le attività di Xxxxxxxx, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Xxxxxxxx nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice.
2. Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
3. Xxx Xxxxxxxx in Corso d’Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.
4. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 102, comma 3, del Codice.
18. ESPROPRIAZIONI
1. L’esecuzione delle Opere e delle prestazioni di cui alla presente convenzione non prevede l’eventualità di espropriazioni.
19. MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
a) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 175, comma 1, lettera d);
e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7;
f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione;
g) modifiche rispetto al progetto esecutivo dell’Opera Esclusa dalla Gestione richieste dal Concedente ovvero rese necessarie da circostanze imprevedibili e/o non valutabili da parte del Concessionario alla data di stipula della concessione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni del sottosuolo, varianti geologiche, inidoneità statica delle strutture esistenti a sostenere il carico dei pannelli fotovoltaici.
2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezziario provinciale vigente. In mancanza di singole voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari ufficiali di carattere locale, quali Camera di Commercio. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezziario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della [media] dei preventivi.
3. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d’opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell’Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell’impostazione progettuale;
c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;
4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.
5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
6. Le modifiche di cui al presente articolo:
a) ove non determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all’articolo 32, comma 3;
b) ove determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell’importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 32.
8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l’allocazione dei rischi.
20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE
1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei lavori può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei lavori a regola d’arte, come di seguito individuate:
i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; iii) ritrovamenti archeologici; iv) sorprese geologiche;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.
Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l’Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei Lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [• 5] giorni, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinchè alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei
mezzi d’opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre [• 5] giorni dalla data di redazione.
21. CONTRIBUTO
1. Non è previsto a carico del Concedente ed a favore del Concessionario alcun contributo ulteriore rispetto al corrispettivo regolato al successivo art. 28.
22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE
1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione dell’Opera Esclusa dalla Gestione.
2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto ai termini intermedi ed al termine finale di consegna dell’Opera Esclusa dalla Gestione indicati nel cronoprogramma, si applicano le seguenti penali:
- una penale di € 400,00 al giorno al netto dell’IVA per ogni giorno di ritardo nella realizzazione e nella consegna della struttura portante dell’Opera Esclusa dalla Gestione;
- una penale di € 150,00 al giorno al netto dell’IVA per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale previsto nel cronoprogramma per la consegna dell’Opera Esclusa dalla Gestione.
L’importo complessivo delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% del costo di realizzazione dell’Opera Esclusa dalla Gestione.
SEZIONE V – GESTIONE
23. FASE DI GESTIONE
1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24 e 26 ha inizio a seguito del rilascio a favore del Concessionario delle autorizzazioni amministrative relative alla sola Opera in Gestione.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI
1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell’Opera In Gestione e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell’Opera In Gestione.
2. Sono Servizi di Disponibilità dell’Opera In Gestione:
(i) il servizio di manutenzione dell’Opera e delle sue parti;
(ii) il servizio di gestione e manutenzione degli impianti;
3. Sono Servizi Accessori alla Disponibilità:
(i) il servizio di pulizia;
(ii) il servizio di sorveglianza.
4. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell’Opera In Gestione e delle sue parti con le modalità e i tempi concordati con il Concedente, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l’Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
25. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ
1. Limitatamente al/i Servizio/i Accessorio/i alla Disponibilità di seguito elencato/i, la durata della relativa Gestione deve intendersi pari alla durata della presente Concessione
26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI
1. Non è prevista la fornitura di servizi ulteriori rispetto a quelli indicati ai punti che precedono.
27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI
1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate: i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.
Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.
4. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [• 5] giorni, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre [• 5] giorni dalla data di redazione.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:
a) i Corrispettivi di cui all’articolo 28 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo [due] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
b) qualora la sospensione ecceda i [due] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] comportando altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
7 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
8. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è
dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 20, comma 6, in quanto compatibili.
28. CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL’OPERA E TERMINI DI PAGAMENTO
1. A titolo di corrispettivo per la progettazione e realizzazione dell’Opera Esclusa Dalla Gestione nonché a remunerazione dei Servizi di cui all’articolo 24, è attribuito dal Concedente al Concessionario il diritto di gestire l’Opera In Gestione fino alla scadenza del Contratto, introitando i relativi proventi di gestione.
2. La gestione in via esclusiva dell’Opera In Gestione attribuisce al Concessionario il diritto di conferire per tutta la durata della concessione i materiali inerti indicati all’art. 4 nell’area coincidente con l’Opera stessa, il tutto secondo tempistiche e modalità indicate negli allegati tecnici e nelle relative tavole di progetto.
29. CORRISPETTIVO
1. È esclusa l’erogazione di ulteriori corrispettivi in favore del Concessionario rispetto a quanto indicato all’articolo precedente.
30. TARIFFE
1. È esclusa l’erogazione di Servizi soggetti a Tariffa.
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF
31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Gli elementi indicati nelle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l’Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:
- Tasso Interno di Rendimento (TIR) pari a 3,27%;
- Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a 389 euro;
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a 1.11;
- Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a 1.31.
32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo
31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b).
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE
33. CAUZIONI
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [N.B. 10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice.
2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
34. POLIZZE ASSICURATIVE
1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell’Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a [•] [importo da definire nei Documenti di Gara ai sensi dell’articolo 103, comma 7, secondo periodo, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell’importo dei lavori. La polizza sarà basata sulle specifiche caratteristiche delle opere e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza];
(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [•] [indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
b) [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35 Codice] polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari a [•] [indicare un importo non inferiore al 20% del valore dell’Opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla natura dell’Opera];
c) [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35 Codice] polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a [•] [indicare importo pari al 5% del valore dell’opera realizzata, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
d) Polizza ALOP (Advance Loss of Profit) avente ad oggetto la copertura dei danni economico finanziari indiretti provocati dal Concessionario per una somma assicurata pari complessivamente ad euro [l’importo deve essere adeguato al rischio];
e) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b) e d), decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione].
3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell’Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro [•]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d’opera.
4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell’inizio dei lavori.
5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro [•] per sinistro ed euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:
a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione;
c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.
Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione.
6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:
a) almeno [indicare un numero di giorni non inferiore a 10] giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx, copia delle polizze di cui all’articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.
7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.
10. Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l’assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.
12. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.
35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI
1. È esclusa l’eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell’Opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei,
ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l’opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.
SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE
36. MANCATO OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI
1. In caso di mancato ottenimento da parte del Concessionario delle autorizzazioni di cui all’art. 9, ovvero delle ulteriori autorizzazioni e/o permessi e/o nulla osta, comunque denominati e necessari per l’esecuzione e la gestione delle Opere, per fatto e colpa non imputabili allo stesso Concessionario, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto, ritenendosi le Parti svincolate da qualsivoglia reciproca obbligazione e senza che ciò comporti in capo alle stesse il diritto al risarcimento di danni a qualsivoglia titolo lamentati, nemmeno a titolo di indennità.
2. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Concessionario avrà diritto ad ottenere dal Concedente il pagamento delle sole opere sino a quel momento realizzate ad esclusione dei costi sostenuti per la presentazione della domanda e per la redazione dei progetti.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, non spetta al Concedente alcuna somma a titolo di danno diretto e/o indiretto, fatto salvo il solo rimborso in suo favore dei costi da questo sostenuti per indire la gara.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione;
d) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
f) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
g) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente
previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l’articolo 37, comma 3.
39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.
3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:
a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito
verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all’articolo 37.
5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all’articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.
[Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice
6. Resta fermo l’obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in comnformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.]
40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del
responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto];
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.
La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
41. REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [indicare l’ufficio competente], indirizzo di posta elettronica certificata [indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 40, commi 3, 4 e 5.
3. L’efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all’articolo 40, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell’articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l’articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
42. RECESSO
1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell’articolo 32, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l’importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo]; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo
21];
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
All’importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.
3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l’Opera in conformità con le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.
2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero […] anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l’individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l’accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell’importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all’esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.
3. Il Documento denominato “Handback” definisce: a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1; b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2; c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.
4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario.
5. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
6. Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
44. RIFINANZIAMENTO
1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.
45. MONITORAGGIO
1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell’allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere n) e p), e comma 5.
46. COMUNICAZIONI
1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi.
ALLEGATI
ALLEGATI
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI
Documento [1]: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo
Documento [2]: Computo metrico relativo alla progettazione ed esecuzione dei lavori Documento [3]: Piano Economico Finanziario
Documento [4]: Cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice e polizze
Documento [5]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate
ALLEGATO 2: DEFINIZIONI
L’elenco delle definizioni di seguito riportate é meramente indicativo e non esaustivo. Ciascuna Amministrazioni è tenuta a valutarne l’opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casi di specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l’elenco proposto.
DEFINIZIONI
Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l’elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).
Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:
(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;
(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;
(iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Eeconomico Finanziario al momento della firma del contratto; o
(iv) con riferimento al parametro VAN di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Eeconomico Finanziario al momento della firma del contratto.
Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell’Opera, alla prestazione dell’attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante;
Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l’affidamento della Concessione;
Capitolato di Gestione: indica l’allegato [•] al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell’Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;
Certificato di Xxxxxxxx: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice;
Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;
Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;
Collaudo: il collaudo dell’Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice;
Collaudo in Corso d’Opera: il collaudo dell’Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell’articolo 150 del Codice;
Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l’Opera e sono erogati i Servizi [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [], xxx [x] x. [], C.F./P.I. [] ai sensi del Contratto;
Concessionario: l’aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all’aggiudicatario;
Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell’articolo 164 e ss del Codice;
Consegna dei Lavori: l’atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell’Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell’ambito della Concessione;
Contratto di appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l’esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;
Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell’Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];
Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l’esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;
Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Codice e dell’articolo 21 del Contratto;
Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;
Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Corrispettivo/Canone di Disponibilità: il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell’Opera ai sensi dell’articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;
Corrispettivo/Canone per i Servizi Accessori alla Disponibilità: (eventuale in quanto servizi che possono essere affidati a terzi) il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità dell’Opera, ai sensi dell’articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;
Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell’Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell’Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;
Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;
Direttore dell’Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in conformità dei documenti contrattuali;
Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;
Disponibilità dell’Opera: la piena ed effettiva fruibilità dell’Opera assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, e misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nell’Allegato n. 6 denominato “Capitolato di Gestione”;
Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; lettera di invito, specifiche tecniche ecc.] [da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali etc.];
Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;
Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell’Allegato 1 del Contratto;
DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l’importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico
Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;
Equilibrio Economico Finanziario: indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell’Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell’articolo 32 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;
Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;
Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l’avvio della Fase di Costruzione;
Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all’art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell’Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;
Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell’Opera), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e
(ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell’IVA);
Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.
Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;
Indicatore/i di Disponibilità: l’indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l’andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell’Opera;
LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;
Livello Minimo: il livello dell’Indicatore di Disponibilità, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;
Livello Obiettivo: il livello dell’Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;
Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del
Codice;
Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. ooquinquies), del Codice;
Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell’erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;
Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;
Opera: l’opera [specificarne la denominazione •] oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;
Parti: il Concedente e il Concessionario;
Piano Economico Finanziario (PEF): l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell’Opera per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [indicare
all. n. •], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;
Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all’articolo 32, comma 1;
Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a rispristinare l’Equilibrio Economico e Finanziario;
Piano di Manutenzione dell’Opera: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. É costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d’uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.
Piano Particellare degli Espropri: il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni;
Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione dell’Opera in conformità all’articolo 185 del Codice.
Progetto Definitivo: il progetto di cui all’articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;
Progetto Esecutivo: il progetto di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;
Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;
Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;
Quadro Economico dell’opera: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell’intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l’importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949,
n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d’appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell’art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l’esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l’indicazione: a) dell’arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell’eventuale prezzo che l’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l’Equilibrio Economico Finanziario; d) dell’eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.
Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
Servizi: congiuntamente i Servizi di Disponibilità, i Servizi Accessori alla Disponibilità, i Servizi a Tariffa e i Servizi Commerciali;
Servizi Accessori alla Disponibilità: i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità dell’Opera e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione (per esempio, lavanderia e mensa);
Servizi Commerciali: i servizi individuati come tali nel Contratto che il Concessionario può fornire agli utenti anche attraverso soggetti terzi (per esempio, locazione di spazi a uso commerciale, bar, edicola);
Servizi a Tariffa: i servizi svolti nei confronti dell’utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel Contratto (per esempio, parcheggio);
Servizi di Disponibilità: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità dell’Opera, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell’Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;
Società di Progetto: [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell’articolo 184 del Codice, che subentra all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;
Soggetto Espropriante: il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento;
Solidità Patrimoniale: l’attitudine dell’impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell’equilibrio patrimoniale.
Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in
Fase di Progettazione ed esecuzione, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa ai sensi dell’articolo 22 del Contratto;
TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell’incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato metedo;
VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell’arco del periodo della Concessione;
VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini monetari, dall’investimento effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della Concessione,
Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d’opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 del Contratto.
ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilit à del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | Strume nti per la mitigaz ione del rischio | Alloca zione Conce dente | Allocazi one Concess ionario | Non alloc ato | Riferimenti Contratto |
Rischio amministrativo | Media | Ritardi e/o maggiori costi. | Art. 36 | X | Art. 9, comma 1 Art. 32, comma 1, lettera b) | |||
Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati. | ||||||||
Media | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. | Nessuno | X | Art. 3, comma 2, lettera c) Art. 9, comma 2 Art. 11, comma 3, lettera c) | ||||
Rischio espropri | Rischio connesso a ritardi nelle | Nulla | nessuno | x | Art. 32, comma 1, lettera c) | |||
procedure di | ||||||||
esproprio e/o a | Ritardi e/o | |||||||
maggiori costi di | maggiori costi. | |||||||
esproprio. | ||||||||
Rischio ambientale | Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica. | Bassa | Ritardi e/o maggiori costi. | Analisi ambientali preventive | X | Art. 11, comma 2, lettera a) | ||
X | Art. 20, comma 1 | |||||||
Rischio di modificazione progettuale | Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non | Bassa | Ritardi e/o maggiori costi. | Clausola di riequilibrio | X | Art. 10, comma 2 | ||
derivanti da errori e/o omissioni di | ||||||||
X | Art. 11, comma 2 | |||||||
progettazione. |
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilit | Strume | Alloca | Allocazi | Non | Riferimenti 9 |
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à del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | nti per la mitigaz ione del rischio | zione Conce dente | one Concess ionario | alloc ato | Contratto | ||
Rischio di errore di progettazione. | Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione. | Bassa | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale. | Clausola di riequilibrio | X | Art. 11, comma 2 Art. 19, comma 6 | ||
Rischio di ritardo nell’approvazione del Progetto. | Rischio connesso al ritardo nell’approvazione del Progetto esecutivo. | Media | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale. | Cronoprogramma | X | Art. 10, comma 2, lettera c Art. 11, comma 3, lettere b) Art. 22, comma 2 | ||
Rischio di esecuzione dell’opera difforme dal Progetto. | Rischio connesso alla realizzazione dell’opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci. | Bassa | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni. | Polizze e garanzie contrattuali | X | Art. 4, commi 2, lettera c), e 3 Art. 11, comma 3, lettera h) Art. 37, comma 2, lettera b) | ||
Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione. | Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta. | Bassa | Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. | Clausola di riequilibrio | X | Art. 4, comma 4 | ||
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell’opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma. | Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario. | Bassa | Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Riduzione della fase di gestione con conseguenti minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale | Clausola di malleva | X | Art. 11, commi 3, lettera h), 4 e 5 Art. 22, comma 1 |
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilit à del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | Strume nti per la mitigaz ione del rischio | Alloca zione Conce dente | Allocazi one Concess ionario | Non alloc ato | Riferimenti Contratto |
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore | Xxxxxxx derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni. | Bassa | Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF. | nessuno | X | Art. 20, commi 1 e 6 Art. 14, comma 3 Art. 34, comma 1, lettere b) e d) | ||
X | X | Art. 34 comma 1, lettera a) | ||||||
Rischio finanziario | Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse. | Nulla | Risoluzione del Contratto. Maggiori costi. | Nessuno | X | Art. 11, comma 3, lettera e) Art. 36 | ||
Rischio delle relazioni industriali | Xxxxxxx che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna. | Nulla | Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione. | Nessuno | Tale rischio richiede una valutazione caso per caso. In genere questo rischio è allocato al Concessionario. | |||
Rischio commissionamento/ stakeholders (accettazione sociale) | Xxxxxxx che l’infrastruttura non riceva l’approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti dell’Opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell’Opera. | Nulla | Ritardi nella realizzazione. Contenziosi. | Nessuno | È necessario verificare e acquisire preventivamente il consenso degli stakeholders. | |||
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto. | Rischio connesso all’oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi. | Nulla | nessuno | Tale rischio richiede una valutazione caso per caso. |
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Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilit à del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | Strume nti per la mitigaz ione del rischio | Alloca zione Conce dente | Allocazi one Concess ionario | Non alloc ato | Riferimenti Contratto |
Rischio normativo - | Clausola di | X | Art. 32, comma 1, | |||||
regolamentare e politico | Xxxxxxx che modifiche normativoregolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione. | Bassa | Ritardi e/o maggiori costi. | riequilibrio | lettera a) | |||
Xxxxxxx che venga meno, | ||||||||
nel tempo, il commitment | ||||||||
politico per la | ||||||||
realizzazione dell’Opera. | ||||||||
Rischio che modifiche normativoregolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione. | Bassa | Ritardi e/o maggiori costi. | Clausola di riequilibrio | X | ||||
GESTIONE | ||||||||
RISCHIO DI DOMANDA Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa | ||||||||
Rischio di | Rischio di contrazione | X | Art. 26 | |||||
contrazione della domanda | della domanda dei servizi a tariffazione sull’utenza e/o commerciali. | Bassa | Maggiori oneri per il Concessionario | Diminuzi one ricavi. | ||||
Rischio di concorrenza | Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori. | Bassa | Maggiori oneri per il Concessionario | Diminuzi one ricavi. | X | Art. 26 |
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilit à del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | Strume nti per la mitigaz ione del rischio | Alloca zione Conce dente | Allocazi one Concess ionario | Non alloc ato | Riferimenti Contratto |
Rischio normativo - | X | Art. 32, comma 1, | ||||||
regolamentare e politico | Xxxxxxx che modifiche normativoregolamentari imprevedibili al | lettera a) | ||||||
momento della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi. | Xxxxx | Xxxxxxxx di riequilibrio finanziario | Diminuzi one ricavi | |||||
Xxxxxxx che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la | ||||||||
gestione dei servizi. | ||||||||
Rischio che modifiche normativoregolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino una | Bassa | Come precedente | Diminuzi one ricavi. | X | ||||
riduzione della domanda di | ||||||||
servizi. | ||||||||
RISCHIO DI DISPONIBILITÀ Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti | ||||||||
Rischio di disponibilità | Rischio di indisponibilità totale o parziale dell’opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica; necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle prevsite e quantificate nel PEF, per carenze costruttitive o | Bassa | Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. | X | Art. 4, comma 2, lettere d) ed e) Art. 11, commi 1, 3, lettera i), 4 e 5 Art. 12, comma 1, lettera a) Art. 23, comma 2 Art. 24 Art. 25 Art. 29, comma 1 e 4 Art. 39 | |||
carenza nello svolgimento delle precenti attiivtà di | Risarcimento danni al Concedente. | |||||||
manutenzione |
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Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilit à del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | Strume nti per la mitigaz ione del rischio | Alloca zione Conce dente | Allocazi one Concess ionario | Non alloc ato | Riferimenti Contratto |
Rischio di gestione | Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. | Bassa | Maggiori costi e/o minori ricavi. Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente. | X | Art. 4, comma 2, lettera e) Art.11, commi 1, 3, lettera h), 4 e 5 Art. 23, comma 2 | |||
Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. | Art. 24 Art. 26 Art. 29, | |||||||
Rischio di mancata | ||||||||
erogazione dei | ||||||||
servizi. | ||||||||
Rischio di fallimento del gestore | Xxxxxxx che il gestore fallisca o sia | X | Art. 6, comma 2, lettere d) ed e) | |||||
inadeguato per l’erogazione dei servizi secondo gli | Bassa | Possibile blocco dei servizi. | Art 11, comma 5, lettere e) ed f) | |||||
standard stabiliti. | ||||||||
Rischio di inflazione | Rischio di aumento dell’inflazione oltre ai livelli previsti. | Bassa | Diminuzione ricavi. | X | ART. 29, comma 2 | |||
Rischio assicurativo | Aumento dei | X | ||||||
costi assicurativi | ||||||||
Risarcimento al | ||||||||
Rischio di aumento dei costi assicurativi Rischio di impossibilità assicurativa | Nulla | concessionario in caso di risoluzione contrattuale | ||||||
X |