ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE
ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE
PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALLIEVI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
VISTO 4
PRESO ATTO 6
CONSIDERATO 6
PREMESSO CHE 7
ARTICOLO 1 - PRELIMINARI 8
Articolo 2 - Accordi distrettuali 8
ARTICOLO 3 - INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92 8
ARTICOLO 4 - DIAGNOSI FUNZIONALE 10
ARTICOLO 5- PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 10
ARTICOLO 6 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 11
ARTICOLO 7 INCONTRI PER L’INTEGRAZIONE 12
ARTICOLO 8 - ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME 13
ARTICOLO 9 - CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA 14
ARTICOLO 10 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO 14
ARTICOLO 11- SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI CHE IMPEDISCONO LA FREQUENZA 15
PERSONALE PER L'INTEGRAZIONE
ARTICOLO 12 - GRUPPO DEI DOCENTI COINVOLTI NELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 16
ARTICOLO 13- PERSONALE DOCENTE SPECIALIZZATO PER IL SOSTEGNO 16
ARTICOLO 14- PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE: COMPITI, MANSIONI E PERCORSI FORMATIVI 16
ARTICOLO 15- COLLABORATORI SCOLASTICI 19
ARTICOLO 16- TUTOR NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 16
ARTICOLO 17- AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 20
ARTICOLO 18 - RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER L’ACQUISTO D'ATTREZZATURE TECNICHE, SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRO AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 19
ARTICOLO 19 - DOCUMENTAZIONE DEI PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA 20
ARTICOLO 20 - FUNZIONAMENTO DI UNA ARTICOLATA RETE DI CENTRI DI SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 21
ARTICOLO 21 PERCORSI ‘SCUOLA-LAVORO’ 21
ARTICOLO 22. – PERCORSI DI STUDIO SUCCESSIVI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO 22
ARTICOLO 23 - VERIFICA E VALUTAZIONE PERIODICA DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE
ACCORDO 22
ARTICOLO 24 - COLLEGIO DI VIGILANZA 22
ARTICOLO 25- FUNZIONI DI GARANZIA 23
ARTICOLO 26 - DURATA DELL'ACCORDO 23
ARTICOLO 27. – NORMA FINALE 23
Il Presidente della Provincia di Modena
Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Modena,
I Sindaci/Presidenti dei Comuni/Unioni dei Comuni della Provincia di Modena
il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx -Ufficio XII -Ambito Territoriale per la provincia di Modena
VISTO
✓ la Costituzione della Repubblica Italiana
✓ l’art.28 delle legge n.118/71 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”.
✓ la legge n.517/77 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"
✓ la “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992, n. 104
✓ il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della legge 104/92, sui criteri per la stipula degli accordi di programma;
✓ il DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap”
✓ il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”
✓ l’insieme delle norme che regolano l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare la legge ‘Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi’ del 18 dicembre 1997 n. 440 e il DPR 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57”
✓ il DPR n.323 del 23 luglio 1998 “Regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art 1 Legge 425 del 10 dicembre 1997” e successive modificazioni
✓ il Decreto Ministeriale del 24 luglio 1998, n. 331 “Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola” e successive modifiche
✓ il DM MINLAV 7 ottobre 1999 “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, recante : Norme in materia di promozione dell’occupazione”
✓ la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
✓ la Legge 17 maggio 1999 n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”
✓ il Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 “Formazione classi con alunni in situazione di handicap”
✓ il DPR 12 luglio 2000, n. 257 “Regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l’obbligo di frequenza di attività formative”
✓ il DPR 333 del 10 ottobre 2000 “Regolamento di esecuzione della legge del 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”
✓ la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”
✓ la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n.3 “Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione”
✓ la “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” dell’ 8 novembre 2000, n. 328
✓ la nota del MIUR, avente ad oggetto l’assistenza di base degli alunni in situazione di handicap, del 30 novembre 2001, n. 3390
✓ la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena n. 93 del 30/04/2002 avente ad oggetto “Istituzione di un nuovo Dipartimento di Salute Mentale avente la configurazione di
struttura aziendale dotata di autonomia economico-finanziaria, gestionale ed organizzativa e nomina del Direttore”
✓ il “Manuale Organizzativo dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena del 30/11/2004” concernente tra l’altro le competenze riferite alla “Funzione Assistenza Sanitaria Handicap”
✓ la Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
✓ la legge “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” n. 53 del 28 marzo 2003, pubblicata in G.U. n. 77 del 2 aprile 2003
✓ le conclusioni del Consiglio Europeo del 6 febbraio 2003 “Accessibility – migliorare l’accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi” G.U.C. 39 del 18 febbraio 2003
✓ la risoluzione del Consiglio Europeo, del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell’istruzione e della formazione in G.U. 134 del 7 giugno 2003
✓ la Legge Regione Xxxxxx Xxxxxxx 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”
✓ il Decreto legislativo “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53” del 19 febbraio 2004, n.59
✓ la legge “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università” del 4 giugno 2004, n. 143:
✓ la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 175/2008 “Approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale”
✓ le “Disposizioni attuative del capo II Sezione III – Finanziamento delle attività e sistema informativo della Legge regionale 12/2003”, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1263 del 28 giugno 2004;
✓ il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul Diritto – Dovere all’Istruzione ed alla Formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53”
✓ il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza Scuola – Lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”
✓ Decreto della Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 febbraio 2006 n. 185 (in particolare si ricorda la rilevanza dell’art. 4 che definisce la possibilità da parte del Direttore Generale di autorizzare l’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, solamente sulla base di certificazioni attestanti la particolare gravità).
✓ Nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx-Romagna prot. 33814 del 4 febbraio 2008 “Integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap” recante i nuovi modelli di certificazione e di diagnosi funzionale ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge 104/92; in tali modelli è riportato il riquadro nel quale la Commissione medica deve indicare la presenza o l’assenza di gravità funzionale, in applicazione dell’art. 4 del D.P.C.M. n.185/2001.
✓ Legge della Regione Xxxxxx-Romagna 19 febbraio 2008 n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”, che all’art. 2 fa esplicito riferimento anche alle richieste di riconoscimento di disabilità per l’integrazione scolastica.
✓ Legge della Regione Xxxxxx Xxxxxxx 28/08/2008 n.14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”
✓ Legge n.18 del 3 marzo 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”
✓ Le linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità- trasmesso con Nota MIUR n.4274 del 4 agosto 2009.
✓ Decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.
✓ Legge n.102/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" art.20 “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”
✓ Delibera Giunta Regionale n.1/2010 “Percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica dei minorenni in Xxxxxx Xxxxxxx”
✓ Delibera Giunta Regionale n.1119/2010 “Approvazione dello studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi biennali a qualifica rivolti ai giovani ed hai relativi costi unitari standard e modalità di finanziamento in applicazione del REG.CE396/2009. prima sperimentazione per i nuovi bienni 2010-2011”.
✓ Legge 8 ottobre 2010,n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
✓ Decreto Ministeriale n°5669 e le linee guida del 12 luglio 2011 in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento;
✓ Legge regionale n.5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”
✓ il Documento programmatico provinciale 2011-2013 per le politiche integrate di formazione e lavoro(Intesa per l’integrazione delle politiche territoriali)” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 176 del 15 giugno 2011
PRESO ATTO
1. che per convocazione del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Modena si sono svolti incontri preliminari tenutisi alle date e nei luoghi elencati: Modena - Sala della Giunta dell’Amministrazione Provinciale - Riunioni del Collegio di Vigilanza: il 17/02/2011 - 14/12/2011- 5/03/2012;
Incontri del comitato tecnico 7/07/2011, 15/09/2011, 18/10/2011, 15/11/2011, 27/11/2011, 5/12/2011, 12/01/2012, 10/02/2012, 22/02/2012;
2. che il Presidente della Provincia di Modena, ha espresso la disponibilità a sottoscrivere il presente Accordo di Programma;
3. che i Comuni e le Unioni di Comuni della Provincia di Modena con propri atti deliberativi hanno proceduto all’approvazione del presente Accordo di Programma;
4. che il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx - Ufficio XII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, su delega dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx, ha espresso la sua disponibilità a sottoscrivere il presente Accordo di Programma;
5. che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Modena ha espresso la disponibilità a sottoscrivere il presente Accordo di Programma;
CONSIDERATO
- che è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone con disabilità nelle sezioni di scuola dell’infanzia e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado1 e che “….omissis …. è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età:…..”2
- che tutto il personale presente nell’istituzione scolastica si attiva per l’integrazione al fine di supportare i processi di autonomia dei singoli alunni, attraverso una reale collaborazione da parte di tutti gli operatori e da parte dei compagni presenti nella classe e nella scuola.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1 Legge n.104/92, art. 12 comma 2 “diritto all’educazione e all’istruzione”
2 Legge n.53/03 art. 2 comma 1 lettera C
PREMESSO CHE
- i Disturbi Specifici di Apprendimento, in seguito all’emanazione della normativa sopra citata, non rientrano nelle tematiche del presente Accordo;
- per coordinare, integrare, finalizzare gli interventi relativi all'integrazione delle persone con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado statale e parit aria si rendono necessari collegamenti operativi, concordati fra gli Enti e le Istituzioni firmatarie del presente accordo, per l'utilizzo contemporaneo di risorse plurime, loro istituzionalmente attribuite, e in particolare di competenze diverse (pedagogiche, didattiche, sanitarie, sociali) da loro esercitate;
- per realizzare un livello sempre più alto di integrazione scolastica e, di conseguenza, lavorativa e sociale delle persone con disabilità, i firmatari concorrono e si impegnano, ognuno per la propria parte, per gli atti delle proprie amministrazioni e, in modo unitario, ad operare secondo quanto convenuto nel presente atto, con priorità a favore di coloro che si trovano in condizione di particolare gravità3;
- l'esperienza pluriennale nella provincia di Modena ha ampiamente confermato che i processi di integrazione possono avere successo solo se si basano sulla concertazione delle politiche svolte dai diversi soggetti coinvolti;
- occorre potenziare le capacità di assumere una dimensione ampia di intervento integrato e continuo, sia sui momenti riferiti alla giornata, articolando sinergicamente le varie realtà e i diversi servizi che entrano in gioco nella costruzione del progetto di vita dell'allievo, sia su quello del suo ciclo di vita, collegando organicamente i vari interventi (dalla scuola al lavoro, dalla riabilitazione alla vita sociale e al gruppo amicale, dal tempo libero a quello famigliare o della relativa autonomia relazionale, l'educazione permanente, gli interventi di sostegno psicologico, ecc.) e non interrompendoli al raggiungimento della maggiore età;
- sono stati sottoscritti nelle varie zone sociali della Provincia, i Piani di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale come previsto dal Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008 - 2010, per il triennio 2009 - 2011 e che si ritiene necessario indirizzare le azioni programmatorie future al fine di prevedere l’obiettivo del raccordo temporale fra i suddetti Piani di Zona e l’Accordo di Programma Provinciale, nella consapevolezza della necessità di ottimizzare le politiche dedicate e razionalizzare le risorse da attivare;
- il Centro Provinciale di Supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità (CTSP) istituito con il progetto MIUR “Nuove Tecnologie e disabilità4” e i sette Centri Servizi per l’Handicap5 (CSH) che operano nei distretti territoriali, svolgono un ruolo determinante per le famiglie e le scuole, fornendo in comodato d’uso gratuito materiali didattici e sussidi tecnologici a supporto dell’integrazione scolastica, realizzando percorsi di formazione e aggiornamento, organizzando attività di documentazione ed orientamento in accordo con l’Ufficio XII, secondo le linee guida del MIUR e dell’USRER.
- Il Multicentro Educativo Modenese “Xxxxxx Xxxx” (X.X.XX – Comune di Modena), svolge un importante ruolo nel sostegno delle iniziative di integrazione scolastica, divenendo un punto di riferimento per il personale docente impiegato direttamente nell'integrazione e che la collaborazione tra l’USRER-Ufficio XII -Ambito Territoriale per la provincia di Modena e la Dirigenza scolastica autonoma con X.X.XX ha consentito la realizzazione di percorsi di aggiornamento e formazione del personale docente, di ricerca e di documentazione di esperienze di buone pratiche di integrazione scolastica;
le finalità, le metodologie, le procedure dell’Accordo di Programma riguardano tutti gli alunni con disabilità, tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nonché gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione Xxxxxx-Romagna per il sistema di istruzione e formazione (IeFP) nella provincia di Modena all’interno, per questi ultimi, delle specifiche modalità di attuazione previste dalla normativa regionale vigente (DGR n.1119/2010);
partendo dall’esperienza accumulata nel tempo, sicuramente positiva per tanti ragazzi e ragazze con disabilità e per le loro famiglie, ma anche per tanti operatori coinvolti nel processo di integrazione, si ritiene necessario perfezionare il quadro degli accordi inter-istituzionali, ridefinendo, là dove sia necessario, i compiti di ciascuno.
3 legge n.104/92, art. 3 comma 3 “soggetti aventi diritto” o in riferimento alla Sentenza della Corte Costituzionale n.80/2010
4 Il Progetto “Nuove tecnologie e disabilità 2008” del MIUR ha istituito la prima rete pubblica di Centri per gli ausili (denominati Centri Territoriali di Supporto – CTS). Tale rete, distribuita su tutto il territorio italiano, offre consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni sul tema delle tecnologie applicate a favore degli alunni disabili.
In Xxxxxx Xxxxxxx i Centri Territoriali a Supporto sono 4 e i Centri Territoriali a Supporto Provinciali sono 5.
5 ubicati a Carpi (IPSIA”Vallauri”),Finale Xxxxxx (IIS “Calvi”),Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (IC “Pacinotti” di San Xxxxxxx); Modena (IPSIA“Corni”),Sassuolo(IPSIA“Xxx Xxxxxxx”),Pavullo(D.D.Pavullo)e Vignola (scuola secondaria di 1°grad x Xxxxxxxx”)
Articolo 1 - PRELIMINARI
La premessa del presente accordo è parte integrante dello stesso. Si conviene, inoltre, includere :
• Allegato n.1 Indirizzi per la certificabilità per l’integrazione scolastica di alunni con disabilità6-, con relativi codici ICD-10, per cui le UONPIA concordano la possibile certificazione di handicap (e della sua gravità) per l’integrazione scolastica ai sensi della legge n.104/92,
• modelli per la redazione della “Certificazione per integrazione scolastica7- ai sensi dell’art.3 della legge n. 104/92”, della “Diagnosi Funzionale”8, del “Profilo Dinamico Funzionale”, del “Piano Educativo Individualizzato”,
• il testo denominato “Caratteristiche del personale educativo assistenziale”
• Allegato tecnico CGAS
Articolo 2 - ACCORDI DISTRETTUALI
Il presente costituisce un accordo quadro che definisce gli impegni che l’Azienda Sanitaria Locale, l’USRER- Ufficio XII - Ambito Territoriale per la provincia di Modena, i Comuni/Unioni di Comuni, le Istituzioni Scolastiche e la Provincia assumono per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto degli impegni così definiti, si prevede la stipula di accordi territoriali decentrati nell’ambito dei singoli distretti da parte dei Dirigenti scolastici, dei Comuni/Unioni di Comuni e della Azienda Sanitaria Locale. Tali accordi, da stipularsi entro e non oltre l’inizio delle procedure relative all’anno scolastico 2012/2013, possono avere durata temporale minore rispetto a quella dell’accordo quadro provinciale ed hanno il fine di definire quanto attiene ai punti seguenti:
- Modalità, strumenti, risorse e strategie locali per attuare quanto previsto dall’Accordo di Programma Provinciale
- Modalità di gestione e valutazione delle risorse
- Modalità di intervento per favorire l’orientamento alla scelta del percorso successivo alla scuola secondaria di primo grado
- Modalità di intervento per favorire l’uscita dal percorso di istruzione/formazione
- Modalità di presentazione dei risultati ottenuti e di valutazione dell’impiego delle risorse comunque assegnate
Tali Accordi Distrettuali devono sviluppare un raccordo con i Piani per la salute e il benessere quale modalità indispensabile per il coordinamento e l’integrazione delle politiche educative, scolastiche e formative al fine di portare a sistema l’integrazione fra i diversi servizi chiamati a fornire risposte alla cittadinanza. In particolare l’obiettivo dovrà essere quello di collegare gli interventi di qualificazione scolastica a favore di minori, anche con disabilità, agli interventi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, per garantire loro una maggiore efficacia.
Tali Accordi Distrettuali vanno trasmessi al Collegio di Vigilanza, in quanto organismo deputato alla vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo di Programma.
Articolo 3 - INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92
A. L’AZIENDA SANITARIA LOCALE 9
1. individua e redige la dichiarazione di individuazione dell'alunno come persona di cui all'art. 3 della legge
n. 104/92, utilizzando il modello allegato al presente accordo e identificato con il nome “Certificazione per integrazione scolastica- ai sensi dell’art.3 della legge n. 104/92”.
La dichiarazione di individuazione:
6 Allegato n.5 al documento “Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n.1/2010” 7 Allegato n.3 al documento “Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n.1/2010” 8 Allegato n.4 al documento “Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n.1/2010”
9 art 2 DPR 24 febbraio 1994 Atto di Indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap
a) contiene la diagnosi clinica, la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale ICD10 e la descrizione funzionale secondo la scala C-GAS;
b) viene redatta a seguito della richiesta della famiglia dell’alunno, al termine dei percorsi diagnostici necessari ed a seguito della valutazione dell’accertamento della disabilità da parte dell’apposita Commissione di Accertamento (Legge Regionale n.4/2008) composta da personale della NPIA, della Medicina legale e dalla figura professionale dell’operatore sociale o da medico di categoria; la Commissione che delibera validamente, in presenza di tre componenti, può essere integrata da un medico INPS quale componente effettivo ai sensi dell’art.20 della legge n.102/2009;
c) viene rivalutata secondo l’indicazione di rivedibilità indicata dalla Commissione e riportata nel Certificato di Disabilità per l’integrazione scolastica, o a seguito di una richiesta di revisione da parte dei genitori del minore qualora si evidenzino dei cambiamenti nel quadro clinico dello stesso;
d) viene consegnata, di xxxxx, alla famiglia che firmerà un apposito modulo di consenso per la consegna alla scuola;
e) la certificazione prodotta da altra AUSL della regione potrà essere accolta qualora riporti una diagnosi certificabile il cui elenco aggiornato è riportato nell’allegato 1 del presente accordo. Qualora la certificazione riporti altra diagnosi si devono attivare le procedure precedentemente descritte all’art1/b;
f) potrà essere revocata, in qualsiasi momento della carriera scolastica:
• su richiesta della famiglia, tramite una comunicazione scritta dei genitori dell’alunno che informano la scuola e l’azienda sanitaria locale (NPIA) della decisione di rifiutare i benefici prodotti dalla certificazione scolastica e riportano i motivi che giustificano la cancellazione delle provvidenze precedentemente attivate;
• qualora gli accertamenti sanitari definiscano che non sussistano più i requisiti che presuppongono la certificazione.
2. Si impegna a:
a) prevedere, per gli alunni certificati per la prima volta nella provincia di Modena o trasferiti da altra provincia, previo consenso10 della famiglia del minore, modalità di raccordo con la Dirigenza Scolastica per il passaggio delle informazioni necessarie ad attivare il percorso di integrazione scolastica;
b) dare comunicazione alle istituzioni scolastiche, previo consenso scritto da parte dei famigliari o del tutore legale, delle situazioni per le quali l’iter di accertamento della disabilità è in corso ma non è concluso, entro il 31 gennaio, al fine di permettere alla dirigenza scolastica e all’Ente Locale, la programmazione delle risorse per l’integrazione scolastica.
3. Qualora la famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni professionali del personale dell’AUSL, la famiglia presenterà alla apposita Commissione domanda di accertamento di disabilità, corredata da certificato medico redatto da specialista privato, secondo la normativa vigente; le competenze della NPIA sono recepite in sede di accertamento nel corso delle sedute dedicate ai minori. In questi casi, per quanto segue, relativamente agli altri adempimenti che riguardano i rapporti con l’istituzione scolastica (redazione della Diagnosi Funzionale, incontri con gli insegnanti… )sarà a cura della famiglia dell’alunno garantire i necessari contatti tra lo specialista privato e la scuola.
B. L’Ufficio Scolastico Regionale –UFFICIO XII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena
Preso atto del numero di studenti con disabilità, iscritti e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della provincia, attraverso i dati inseriti dalle Istituzioni Scolastiche nell’anagrafe digitale“dAbili11”:
10 Qualora trattasi di minore, da parte della famiglia o tutore legale; qualora trattasi di maggiorenne, o dallo stesso o dal tutore legale.
11 Il progetto nasce da un’idea dell’Ufficio Integrazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, che dall’anno scolastico 2008/2009 ha realizzato il portale “dAbili”, un database che permette di avere in ogni momento una fotografia aggiornata della situazione degli alunni con disabilità iscritti in tutte le scuole della provincia.
Tutte le scuole hanno accesso al portale per:
• Inserire le certificazioni acquisite agli atti
• mantenere aggiornati i propri dati nel sistema informativo, attraverso una interfaccia semplice e intuitiva (una volta che un alunno viene certificato per la prima volta e quindi inserito nel sistema, i suoi dati passano da un ordine di scuola all’altro - nell’assoluto rispetto della privacy- senza che essi debbano essere reinseriti dalla scuola successiva, creando in questo modo uno “storico” per ogni alunno.
L’Ufficio Integrazione accede al database attraverso una interfaccia differente che consente di visionare la situazione aggiornata delle singole scuole o plessi/sedi scolastici, effettuare statistiche e gestire l’organico di sostegno.
1) formula, secondo la normativa vigente e in base ai tempi dell’organico di diritto (indicativamente febbraio-marzo), dell’adeguamento attraverso l’organico di fatto (indicativamente giugno/luglio) e delle eventuali richieste di deroga all’Ufficio Scolastico Regionale, la proposta di dotazione organica di posti di sostegno da assegnare alla Provincia di Modena.
2) Promuove la realizzazione di progetti di particolare rilevanza per i contenuti e le modalità intraprese da singole istituzioni scolastiche o da scuole in rete a favore degli allievi con disabilità, anche nell’ambito delle risorse assegnate dall’Ufficio Scolastico Regionale.
C. Le istituzioni scolastiche
1) con il ricevimento della Certificazione rilasciata dalla Commissione di Accertamento della disabilità ai sensi della Legge Regionale n.4/2008 da parte della famiglia, prendono ufficialmente atto della presenza di un alunno con disabilità e si attivano per predisporre quanto necessario per la sua accoglienza e frequenza delle lezioni;
2) si assumono l’impegno di inserire e trasmettere all’Ufficio Integrazione dell’UFFICIO XII - Ambito Territoriale per la provincia di Modena tutti i dati relativi agli alunni con disabilità per formulare richieste di posti di sostegno, nei modi e nei tempi stabiliti alla parte B del presente articolo;
3) offrono alle famiglie, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni interessate, informazioni necessarie affinché possano usufruire di quanto previsto dalle specifiche leggi in materia (Legge n. 104/92 e Legge Regionale n.4/2008).
Articolo 4 - DIAGNOSI FUNZIONALE
A. l'Azienda Sanitaria Locale
1. compila su richiesta della famiglia la Diagnosi Funzionale12 utilizzando il modello allegato13.
La diagnosi funzionale contiene la diagnosi clinica, la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale ICD10, la descrizione delle aree di funzionamento, la proposta di risorse per l’integrazione e la descrizione funzionale secondo la scala C-GAS .
La Diagnosi Funzionale viene prodotta al momento della prima certificazione ed è rivalutata ad ogni passaggio di grado o ordine scolastico.
2. affida la Diagnosi Funzionale alla famiglia, che si impegna a consegnarla alla istituzione scolastica al momento della prima certificazione e nei successivi passaggi di grado scolastico, nei tempi concordati per i necessari adempimenti di programmazione delle risorse di sostegno.
B.Le Istituzioni Scolastiche
1. prendono atto della Diagnosi Funzionale contenente la diagnosi clinica e le indicazioni degli specialisti nelle diverse aree funzionali;
2. concordano con l’Azienda Sanitaria Locale le modalità per il passaggio delle informazioni necessarie sia per la definizione del fabbisogno di posti di sostegno sia per l’accoglienza scolastica degli alunni certificati per la prima volta nella provincia di Modena o trasferiti da altra provincia;
3. organizzano tempestivamente un incontro con la famiglia al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l’alunno anche in ambiti extra scolastici, oltre che per stabilire un primo patto di collaborazione.
Articolo 5- PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
A Le Istituzioni scolastiche
1. assicurano che il consiglio di classe/team docenti programmi le attività di osservazione delle relazioni e delle competenze dell’alunno con disabilità, sulla base delle informazioni ricevute (sanitarie, familiari, extra scolastiche, …) e in propria autonomia;
2. organizzano all'inizio della carriera scolastica, entro il mese di dicembre, un incontro con il consiglio di classe/team docenti - concordandolo con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di integrazione dello
Nell’anno scolastico 2009/2010 ha usufruito del servizio anche l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna e da quest’anno scolastico 2011/2012 è divenuto il portale di tutte le province, con il coordinamento del Servizio Marconi dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx.
12 art 12 comma 5 legge 104/92 e art 3 DPR 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap.
13 riferimento allegato n.4 della DGR n.1/2010
studente - per predisporre il Profilo Dinamico Funzionale. Alla redazione del Profilo, concorrono in maniera determinante le informazioni della Azienda Sanitaria Locale, che ha in cura l’alunno, fornite in forma scritta – nella Diagnosi Funzionale - o orale, e la famiglia dell’alunno.
Il Profilo è redatto in forma scritta utilizzando il modello allegato al presente accordo, che costituisce lo schema dei contenuti minimi14 e che viene individuato come “Profilo Dinamico Funzionale”. Tutti coloro che partecipano alla elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale firmano il documento conclusivo che accoglie ogni osservazione dei presenti;
3. programmano, al termine di ogni anno scolastico, un incontro con il consiglio di classe/team docente, per effettuare la verifica e l'eventuale aggiornamento del PDF, in sede collegiale. Il risultato di tale lavoro costituisce la base di partenza su cui improntare le attività dell’anno scolastico successivo;
4. stabiliscono, a conclusione di ogni ordine scolastico, la verifica e l'aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale, necessari anche per la trasmissione delle informazioni e della documentazione all'istituzione scolastica successiva.
B l'Azienda Sanitaria Locale
1. partecipa agli incontri collegiali ai fini della formulazione sintetica del Profilo Dinamico Funzionale, della rispettiva verifica e degli eventuali aggiornamenti come indicato nel successivo articolo sette.
Articolo 6 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Il Piano Educativo Individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l’alunno in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione.
A. Le Istituzioni scolastiche
1. garantiscono che il Piano dell’Offerta Formativa preveda il progetto per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, individuando le risorse interne strumentali e professionali, i progetti didattici, le modalità organizzative, di verifica e valutazione;
2. assicurano che il consiglio di classe/team docenti, con l’apporto del docente specializzato per le attività di sostegno, degli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale, dei Comuni, della famiglia e di eventuali altri operatori che a vario titolo sono coinvolti nell’integrazione dello studente:
• elabori, articoli, verifichi nei tempi concordati (quadrimestre o bimestre) il Piano Educativo Individualizzato, utilizzando lo schema dei contenuti essenziali allegato al presente accordo;
• in particolare predisponga le modalità operative più adatte a garantire una effettiva integrazione nel gruppo classe e il successo formativo (compreso il superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studi della scuola secondaria di secondo grado, se possibile).
3. Garantiscono che il consiglio di classe/team docente dia il proprio contributo alla elaborazione di un progetto di integrazione più vasto, tenendo conto delle risorse esterne alla scuola, della collaborazione degli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale, del parere dell’alunno stesso e della sua famiglia, dei funzionari dell’amministrazione comunale (assessorati all’istruzione, ai trasporti, ai servizi sociali, allo sport….e di eventuali associazioni di volontariato disponibili sul territorio).
4. Assicurano che il Piano Educativo Individualizzato contenga:
a. la programmazione didattica educativa e disciplinare o per aree ed ambiti di intervento;
b. le modalità di svolgimento ed organizzazione dell’attività didattica in classe, in piccolo gruppo, nelle attività di laboratorio, oppure se necessarie altre attività specifiche;
c. l’individuazione degli spazi, degli arredi, degli strumenti, dei sussidi che si ritengono necessari con l’indicazione delle modalità di impiego e della finalizzazione del loro uso;
d. se necessariamente motivato, il progetto riguardante l’eventuale riduzione di frequenza dell’orario scolastico, da concordarsi con gli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale e la famiglia, tenuto conto delle esigenze formative e dei bisogni dello studente, degli impegni terapeutici o riabilitativi, del tempo
14 art 12 comma 5 legge 104/92 art 4 DPR 24 febbraio 94
scuola, del tipo di indirizzo (per la scuola secondaria di secondo grado) e di qualunque altro elemento determinante per la realizzazione del progetto di vita.
5. Nella definizione del Piano Educativo Individualizzato, prima della fine del percorso scolastico, in accordo con la famiglia, con lo studente stesso e con l’apporto degli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale, il consiglio di classe/team docente delinea possibili ipotesi di un percorso di uscita dalla scuola secondaria di secondo grado15.
Nel corso del primo anno della scuola secondaria di secondo grado, il Consiglio di Classe realizza e verifica specifiche azioni di orientamento, al fine di facilitare l’integrazione, motivare e sostenere la prosecuzione del percorso di istruzione per il conseguimento del titolo di studio. La definizione di tale percorso avviene in accordo con lo studente, la sua famiglia, gli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale, gli operatori dei Servizi Sociali di riferimento, gli operatori del Sistema della Formazione Professionale nel caso in cui lo studente frequenti un percorso integrato scuola/formazione professionale.
B. I COMUNI O LORO UNIONI
1. forniscono, secondo le proprie competenze, locali, attrezzature16necessarie per realizzare quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato;
2. partecipano attraverso le competenze dei loro diversi Assessorati (istruzione, servizi sociali, trasporti, sport, cultura …) alla elaborazione di un progetto di vita unitario che allarghi al territorio il lavoro compiuto all’interno della scuola, favorendo la fruizione delle risorse offerte, in collaborazione con la scuola, gli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale, sentito il parere dell’alunno stesso e della sua famiglia e attivando eventuali associazioni di volontariato.
3. partecipano alla verifica del Piano Educativo Individualizzato secondo quanto indicato al punto A comma 2 del presente articolo.
C. L'Azienda Sanitaria Locale
1. partecipa alle riunioni concordate con la dirigenza scolastica – come da art.7 - in cui si predispone e verifica il Piano Educativo Individualizzato, portando il proprio contributo e collaborando con la scuola e la famiglia per la sua realizzazione.
2. illustra i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi terapeutici e riabilitativi di cui l’alunno può avere bisogno.
3. partecipa, nel contempo, mettendo a disposizione le competenze dei suoi diversi operatori, alla elaborazione di un progetto di vita unitario, che allarghi al territorio il lavoro compiuto all’interno della scuola, favorendo la fruizione delle risorse offerte, in collaborazione con la scuola, gli operatori dell’Amministrazione Comunale, sentito il parere dell’alunno stesso e della sua famiglia.
Articolo 7 INCONTRI PER L’INTEGRAZIONE
Gli incontri per l’integrazione hanno il fine di:
- fornire scambi di informazioni relativamente agli aspetti clinici ed educativi per un’ottimale integrazione, in riferimento alla diagnosi clinica e funzionale;
- produrre scambi di informazioni per la redazione del Piano Educativo Individualizzato, del Profilo Dinamico Funzionale e per la verifica degli stessi.
A Le Istituzioni scolastiche
1. programmano, concordandolo con i genitori dell’alunno ed i diversi attori partecipanti, un incontro annuale che si collocherà nel momento ritenuto il più opportuno dell’anno scolastico. Tale incontro vedrà la partecipazione dei genitori, del dirigente scolastico o di un suo delegato, del team dei docenti e il consiglio di classe, di altri operatori (personale educativo assistenziale, collaboratori scolastici,
15 (acquisizione del titolo, di crediti formativi, frequenza di un ulteriore periodo di formazione, inserimento lavorativo, in un laboratorio protetto, in un centro di riabilitazione e cura….)
16 (vedi art 18, lettera D)
professionisti del Servizio sociale…) che operano a favore dell’alunno e l’intervento dei professionisti della NPIA che hanno in carico l’alunno.
2. Al fine di organizzare gli incontri di lavoro comune concordano le date, gli orari, la sede dell’incontro e l’ordine del giorno con i genitori dell’alunno e gli operatori delle altre istituzioni, cercando di garantire la necessaria flessibilità organizzativa per favorire la partecipazione di tutti gli attori.
3. Attivano in raccordo con le altre istituzioni le modalità di incontro, in via sperimentale, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o di piattaforme digitali al fine di ottimizzate la tempistica di lavoro ed incrementare, rendendole più flessibili e diversificate, le modalità di raccordo tra gli operatori AUSL e quelli della scuola. Tali nuove modalità di raccordo potranno trovare una più precisa descrizione negli accordi distrettuali.
B l'Azienda Sanitaria Locale
1. partecipa all’incontro annuale programmato con tutti gli operatori che seguono il caso;
2. in situazioni di particolare bisogno, ricerca l’accordo tra gli operatori al fine di organizzare, aldilà di quanto stabilito dal presente articolo, ulteriori momenti di incontro e di comunicazione.
C I COMUNI O LORO UNIONI E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE
si attivano affinché gli operatori dei servizi sociali partecipino agli incontri programmati per gli studenti loro in carico compresi gli studenti che hanno superato il diciottesimo anno d’età.
Articolo 8 - ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME
A Le istituzioni scolastiche
1. Assicurano che, nell’esercizio dell’autonomia scolastica, si promuovano e si garantiscano l’integrazione scolastica e il successo formativo di tutti gli studenti, con particolare riguardo agli alunni con disabilità. Attivano tutte le forme di flessibilità organizzativa degli orari e della gestione del gruppo classe, di ricerca e di adattamento del curricolo nell’ottica della ricerca metodologica, della sperimentazione e dell’innovazione didattica che prevede l’uso delle TIC, per l’individuazione di risposte efficaci e sempre più inclusive, attivando collaborazioni e utilizzando anche le risorse presenti sul territorio.
2. Attuano interventi formativi, per gli alunni in situazione di particolare gravità, per prevenire fenomeni di aggravamento, per potenziare l’apprendimento e per migliorare la loro vita, usufruendo anche di risorse culturali ed educative presenti sul territorio, realizzando attività di tipo formativo che coinvolgono tutta la classe, si avvalgono di un uso sempre più diffuso e consapevole delle TIC ogniqualvolta la disabilità lo richieda per realizzare il progetto di vita dell’alunno.
3. Promuovono e sostengono i progetti d’inclusione elaborati dai Consigli di Classe e team docenti, in accordo con le famiglie e il servizio sanitario locale, quali modelli efficaci di integrazione scolastica, esplicitando nel Piano dell’Offerta Formativa le scelte e le azioni previste anche nel Progetto di intervento a sostegno dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
B L'AZIENDA SANITARIA LOCALE
1. Fornisce adeguata consulenza e collaborazione, durante gli incontri di lavoro previsti, per facilitare la formazione di gruppi di lavoro e di attività nella classe, migliorando la conoscenza delle dinamiche di gruppo.
2. Assicura la collaborazione, durante gli incontri di lavoro previsti, per l’individuazione di luoghi, spazi, attività idonee alla fattibilità di percorsi sperimentali proposti dalla scuola, con particolare attenzione agli studenti uscenti dal percorso scolastico per favorire la piena realizzazione del progetto di vita.
C. I COMUNI O LORO UNIONI
1. collaborano con le altre istituzioni al fine di rendere possibile la realizzazione di adeguati percorsi, improntati a flessibilità oppure anche di natura sperimentale, per migliorare la qualità dell’integrazione scolastica e la realizzazione del progetto di vita.
Articolo 9 - CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA
Le Istituzioni scolastiche
1. garantiscono, in applicazione della normativa vigente, il regolare ingresso nella scuola primaria accogliendo gli alunni secondo modalità individualizzate/personalizzate, concordate con la famiglia, gli insegnanti e gli operatori della ASL.
2. promuovono la continuità educativa fra i diversi ordini di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione fra docenti del ciclo precedente con quelli del ciclo successivo al fine di garantire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica dell’alunno con disabilità. In particolare garantiscono l’attivazione di azioni di orientamento alla scelta dei percorsi successivi alla scuola secondaria di 1°grado sin dal 2°anno di frequenza dello studente e prendo no tempestivo contatto con le scuole secondarie di 2°grado, durante l’anno conclusivo di frequenza all a scuola secondaria di 1°grado, già dai mesi di novembre-dicembre, al fine di concordare le modalità più consone per il passaggio dall’uno all’altro ordine.
3. sostengono, se necessaria all'integrazione dell'alunno, la costruzione di progetti per garantire che l'insegnante di sostegno del grado scolastico già frequentato accompagni l’alunno nelle fasi di accoglienza e inserimento nella scuola del grado successivo.
4. assicurano il passaggio delle informazioni, applicando la procedura prevista dal portale “dAbili17” e inviando la documentazione dello studente completo dei documenti maggiormente significativi all’istituzione scolastica successiva.
5. Tale invio viene effettuato a cura del Dirigente Scolastico della scuola di provenienza, previa richiesta di consenso scritto alla famiglia, subito dopo l’iscrizione o comunque in tempi brevi.
Il dossier contiene:
a) Certificazione per l’integrazione scolastica
b) Diagnosi Funzionale
c) Profilo Dinamico Funzionale e relative verifiche – aggiornamenti
d) Piano Educativo Individualizzato e relative verifiche – aggiornamenti
e) Progetti speciali
f) Ulteriore eventuale documentazione.
6. Promuovono incontri congiunti tra i docenti dei due gradi scolastici e momenti di comunicazione con gli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale, il personale educativo assistenziale, i genitori dell'alunno, per la definizione del fabbisogno di risorse, strumenti e ausili, oltre che di posti di sostegno didattico e/o di personale educativo assistenziale a sostegno dell'integrazione nella scuola del grado superiore.
B L'AZIENDA SANITARIA LOCALE partecipa, nell’ambito degli incontri di lavoro previsti, previo accordo con la dirigenza scolastica, ai momenti di continuità promossi dalla scuola per la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, per gli alunni che passano da un grado di scuola all'altro, anche per la definizione di risorse, strumenti e ausili.
C I COMUNI O LORO UNIONI collaborano con le altre istituzioni per attuare un percorso di continuità favorendo l'uso delle risorse presenti sul territorio.
Articolo 10 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO
A l'Azienda Sanitaria Locale, l’USRER - Ufficio XII -Ambito Territoriale per la Provincia di Modena e
LA PROVINCIA, con l’apporto del Centro Territoriale a supporto delle tecnologie (CTSP) e i sette Centri Servizi Handicap (CSH), si impegnano congiuntamente a sostenere, anche attraverso apposite rilevazioni e riunioni, l’azione delle Istituzioni Scolastiche che programmano, realizzano e verificano le attività di orientamento alla scelta dei percorsi scolastici successivi alla scuola secondaria di primo grado. Ciò al fine di favorire una più efficace utilizzazione delle opportunità formative dei singoli territori.
B Le Istituzioni Scolastiche
1. assicurano che i consigli di classe predispongano, sin dal primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, un progetto di vita che, nell'ambito del Piano Educativo Individualizzato, prefiguri e cominci a realizzare percorsi di orientamento in vista delle scelte da effettuare al termine della scuola secondaria di primo grado o al termine del percorso di istruzione/ formazione;
17 Rif.nota n.10 del presente accordo.
2. favoriscono la collaborazione del consiglio di classe, della famiglia e degli altri operatori che a vario titolo sono coinvolti nel processo di integrazione, con il personale dell'Azienda Sanitaria Locale, i Servizi Sociali territoriali, i Centri Servizi Handicap territoriali avvalendosi, inoltre, di tutte le opportunità disponibili sul territorio;
3. organizzano, per facilitare tale percorso di orientamento, uno specifico incontro durante il secondo anno di frequenza della scuola secondaria di 1°grado;
4. favoriscono la sperimentazione di percorsi di orientamento, legati al progetto di vita, anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale.
C l'Azienda Sanitaria Locale
1. collabora con gli operatori scolastici, all’interno degli incontri previsti, nella messa a punto e nella conduzione delle attività di orientamento nell’ambito del più complessivo progetto di vita;
2. mette a disposizione le proprie competenze professionali, durante gli incontri di lavoro previsti per l’individuazione di percorsi di istruzione/formazione, idonei alla realizzazione della programmazione educativa individualizzata;
3. collabora con il Consiglio di Classe nella individuazione di possibili percorsi in uscita dalla scuola secondaria di primo e secondo grado, tenendo conto delle più generali prospettive di vita del giovane;
4 assicura il passaggio di competenze tra il servizio di Neuropsichiatria Infantile e i servizi per l’età adulta, al raggiungimento della maggiore età dello studente.
D I COMUNI O LORO UNIONI
collaborano, con i propri servizi all’Istruzione e Sociali alla definizione, realizzazione e verifica dei percorsi di orientamento previsti dalla programmazione ed all’attuazione dei progetti ‘scuola-lavoro’.
e l’Amministrazione provinciale
1. fornisce alle altre istituzioni, alle famiglie e agli alunni le informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali del territorio attraverso il proprio servizio di orientamento;
2. garantisce la consulenza individuale, se richiesta, per la messa a punto di percorsi di orientamento alla scelta da effettuare al termine della scuola secondaria di primo grado, o al termine del percorso di istruzione/ formazione nella scuola secondaria di secondo grado;
3. collabora, con i propri servizi, alla definizione, realizzazione e verifica dei percorsi di orientamento previsti dalla programmazione e alla attuazione dei progetti ‘scuola-lavoro’.
Articolo 11- SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI CHE IMPEDISCONO LA FREQUENZA
A Le Istituzioni scolastiche
1. garantiscono la frequenza degli alunni, predisponendo nel Piano Educativo Individualizzato interventi necessari a rimuovere le cause dell'abbandono scolastico e delle assenze ripetute sistematicamente;
2. collaborano con i servizi sociali ed educativi dell’Amministrazione Comunale, con l'Azienda Sanitaria Locale e con i genitori per rimuovere le cause che impediscono una regolare frequenza scolastica;
3. segnalano al servizio sociale i casi di alunni in situazione di grave difficoltà per i quali la famiglia, nonostante ripetute comunicazioni, non accoglie l'invito a rapportarsi a loro o al servizio sanitario.
B l'Azienda Sanitaria Locale
partecipa alle riunioni scolastiche al fine di attivare azioni che prevengano l'abbandono scolastico, in collegamento con i servizi dell’Amministrazione Comunale.
C I COMUNI O LORO UNIONI
collaborano alla pianificazione degli interventi finalizzati al superamento delle condizioni che impediscono la frequenza, anche tramite l’attivazione dei servizi sociali e di altre risorse disponibili sul territorio.
D Tutti gli Enti adotteranno, qualora ve ne sia la necessità, quanto previsto dal “Protocollo d’intesa per le strategie di intervento e prevenzione sull’abuso e la violenza all’infanzia e all’adolescenza”, in quanto firmatari dello stesso18.
18 Protocollo d’intesa per le strategie d’intervento e prevenzione sull’abuso e la violenza all’infanzia e all’adolescenza” sottoscritto il 27 ottobre 2003 e ss.mm.ii.
PERSONALE PER L’INTEGRAZIONE
Articolo 12 - GRUPPO DEI DOCENTI COINVOLTI NELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Le Istituzioni scolastiche
1. garantiscono l’accoglienza nella scuola di ogni allievo attraverso il pieno coinvolgimento nella progettazione educativo/didattica di tutto il consiglio di classe/team docente, nonché di tutto il personale presente nella scuola che, a vario titolo, collabora per l’integrazione degli alunni con disabilità;
2. lavorano affinché tutto il personale presente nell’istituzione scolastica si attivi per l’integrazione, garantendo la presenza, sulla base di motivate necessità, di ulteriori altre figure professionali, di seguito descritte, qualora siano previste dal Piano Educativo Individualizzato;
3. istituiscono annualmente il Gruppo di Lavoro Handicap d’istituto19 che si incontra periodicamente e prevede la presenza di insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano Educativo Individualizzato.
Articolo 13- PERSONALE DOCENTE SPECIALIZZATO PER IL SOSTEGNO
A l’USR ER Ufficio XII Ambito Territoriale per la Provincia di Modena coordina
1. il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) che definisce ogni anno criteri e linee prioritarie per la distribuzione del contingente provinciale di docenti di sostegno, assegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale, alle singole Istituzioni Scolastiche che ne fanno richiesta, al fine di sostenere la realizzazione degli obiettivi educativi e di istruzione contenuti nei Piani Educativi Individualizzati.
2. Il Gruppo di Lavoro sull’Integrazione Scolastica Provinciale (GLH provinciale), sulla base delle indicazioni del GLIP, analizza i progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche e predispone il piano di riparto delle eventuali risorse professionali assegnate dall’Ufficio Scolastico Regionale. Il GLH, qualora ne ravvisi la necessità, consulta i singoli Dirigenti Scolastici per acquisire tutte le informazioni ritenute necessarie nella fase di definizione del riparto delle risorse.
B Le Istituzioni scolastiche
1. entro il termine di definizione dell’organico di diritto (indicativamente febbraio-marzo) e l’adeguamento dell’organico di fatto (indicativamente giugno-luglio) presentano, attraverso il portale “dAbili” un articolato progetto di intervento a sostegno dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, iscritti a scuola;
2. tale progetto, redatto con il supporto del Gruppo di Lavoro Handicap dell’Istituto (GLH d’istituto), tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Azienda Sanitaria Locale, contiene una relazione di presentazione da cui si evince una richiesta di assegnazione di posti di sostegno;
3. ricevuta comunicazione dei posti di sostegno assegnati, procedono alla ripartizione tra le classi che accolgono studenti con disabilità, avvalendosi della collaborazione del Gruppo di Lavoro Handicap dell’Istituto (GLH d’istituto).
C l'Azienda Sanitaria Locale
presta la propria consulenza al Dirigente Scolastico e agli insegnanti, per l'individuazione del fabbisogno del personale di sostegno a favore dell’alunno, individuato per la prima volta come persona con disabilità, oppure trasferito nella provincia, secondo quanto previsto nell’articolo 3.
Articolo 14- PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE: COMPITI, MANSIONI E PERCORSI FORMATIVI
Il presente accordo accoglie interamente il contenuto del documento allegato dal titolo: “Caratteristiche del personale educativo assistenziale” e pertanto:
19 art 15 comma 2 legge n.104/92
A I COMUNI O LORO UNIONI assicurano assistenza 20
1. fornendo il personale educativo assistenziale secondo una delle seguenti modalità:
a) in base alle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale di tutti gli alunni con disabilità, anche quelli certificati per la prima volta o trasferiti nella provincia;
b) attraverso forme di concertazione tra le parti (Istituzioni Scolastiche, Azienda Sanitaria Locale e Amministrazioni Comunali);
c) fissando un contingente di risorse umane disponibili per le scuole, su base distrettuale, calcolato in relazione alla incidenza storicamente determinatasi del fabbisogno di personale educativo assistenziale sulla popolazione scolastica;
2. stabiliscono, attraverso gli accordi distrettuali, di cui all’articolo 2, quale di queste modalità viene prescelta. Qualora l’accordo non sia stipulato in tempo utile, perché possa essere applicato a partire dal primo anno scolastico successivo alla stipula del presente accordo di programma, vale la modalità di cui al punto a) per i comuni singoli, oppure quella di cui al punto c) ove vi sia l’accordo dei Comuni del Distretto;
3. comunicano le assegnazioni di ore di Personale Educativo Assistenziale, Tutor, LIS preferibilmente entro la metà di agosto. Tutte le nuove richieste, presentate dopo il mese di giugno verranno prese in considerazione entro il mese di novembre e compatibilmente con le risorse economiche. Indicativamente dopo tale scadenza le ulteriori nuove esigenze dovranno trovare risposta nelle risorse già assegnate garantendo a tutti gli alunni con disabilità quanto previsto nel presente accordo;
4. garantiscono un monte ore di servizio remunerato affinché il personale educativo assistenziale possa partecipare alle riunioni collegiali di programmazione e verifica dell’attività educativa e didattica, nonché alle attività previste dal Piano Educativo Individualizzato, con caratteristiche di occasionalità. Tale partecipazione è concordata con il Dirigente Scolastico. Le modalità di utilizzo del monte ore sono da concordare tra le parti;
5. il personale educativo assistenziale ha le caratteristiche individuate dal documento allegato, anche nei casi di convenzione con aziende esterne o di accordi tra comuni.
B. L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE favorisce l’accesso dei Comuni alle informazioni e alle fonti di finanziamento disponibili.
C Le istituzioni scolastiche
1. formulano la richiesta di personale educativo assistenziale, entro aprile di ciascun anno, per l’anno scolastico successivo, con possibilità di adeguamento per sopraggiunte nuove certificazioni, entro giugno alle competenti Amministrazioni Comunali. Le modalità di richiesta andranno concordate negli accordi distrettuali;
2. la documentazione da presentare comprende una relazione che attesti le modalità di utilizzo del personale educativo assistenziale necessario per l’integrazione di ciascun alunno con disabilità che frequenterà la scuola nell’anno scolastico successivo. Alla relazione sono allegati: il Certificato di integrazione scolastica ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, la Diagnosi Funzionale e un prospetto riassuntivo- eventualmente desunto dal portale “dAbili”- delle richieste di personale di sostegno;
3. concordano con l’Amministrazione Comunale le modalità di partecipazione del personale educativo assistenziale alle riunioni collegiali in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per realizzare l’integrazione;
4. aggiornano le informazioni relative al personale educativo assistenziale contenute nel portale “dAbili” ;
5. assegnano al personale educativo assistenziale i compiti necessari per la realizzazione dei singoli Piani Educativi.
D l'Azienda Sanitaria Locale
1. fornisce agli operatori assistenziali, negli incontri previsti, tutte le informazioni necessarie per promuovere il benessere psicofisico dell’alunno con disabilità;
2. partecipa con propri operatori alle iniziative di formazione per orientare e migliore le competenze del personale educativo.
20 nota MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001 “Assistenza di base agli alunni in condizione di handicap”
Articolo 15 COLLABORATORI SCOLASTICI PER L’ASSISTENZA DI BASE
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assicurano
1. l’assistenza di base21 relativa all’ausilio materiale agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché, per esigenze di particolare disagio, per l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale e l’assistenza necessaria durante il pasto alle mense scolastiche;
2. il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione per le risorse umane previste dall’ordinamento;
3. la necessaria informazione al collaboratore scolastico sulle problematiche dell’alunno, nel rispetto della privacy dello studente, laddove tale informazione sia ritenuta proficua ai fini della realizzazione dei percorsi di integrazione, anche attraverso l’eventuale partecipazione agli incontri di cui all’articolo 7 del presente accordo.
Articolo 16 TUTOR NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
A. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. Al fine di migliorare l’integrazione scolastica e sociale dello studente con disabilità, con particolare riferimento alla acquisizione di autonomie personali, il Consiglio di Classe, se necessario, formula un progetto, previo accordo con lo studente e la sua famiglia, integrato nel più generale Piano Educativo Individualizzato, che preveda la collaborazione di un giovane con funzioni di tutoring.
2. Il tutor si prende cura dello studente, facilitando:
a) l'integrazione tra il percorso scolastico, comprese le attività laboratoriali e quelle fuori dalla scuola;
b) l'apprendimento dello studente quando lo aiuta nei compiti a casa, a scuola e nelle attività di laboratorio;
c) l'integrazione nel gruppo dei pari, nelle situazioni culturali, sportive e ricreative del territorio.
3. Il tutor non può quindi svolgere funzioni sostitutive del personale statale (insegnanti, collaboratori) e/o comunale (Personale educativo assistenziale).
4. Il tutor inoltre può avere la funzione di motivare lo studente sostenendolo nel superamento di situazioni difficili collegabili a difficoltà relazionali e affettive.
Egli è di norma scelto dal Dirigente Scolastico, tra gli ex studenti di scuola secondaria di secondo grado, tra gli studenti universitari o tra i neo laureati in attesa di un’occupazione stabile.
E'comunque preferibile che provenga dalla stessa scuola frequentata dall'alunno con disabilità, per potersi inserire nel contesto operativo con una buona conoscenza ed una padronanza sia delle discipline caratterizzanti quel particolare percorso formativo, sia dell'organizzazione del personale scolastico in generale, delle attività laboratoriali e dell'ambiente scolastico stesso.
5. Il tutor si rapporta con i compagni dell’alunno, nella misura in cui questo è previsto dal progetto educativo, messo a punto dal consiglio di classe. I suoi compiti sono definiti nel progetto in parola. I sottoscrittori del progetto ne valutano i risultati, durante le ordinarie riunioni di verifica periodica e finale del Piano Educativo Individualizzato. I rapporti tra il tutor e la famiglia, le associazioni ricreative, culturali e sportive del territorio sono favoriti dalla scuola, nell’ambito degli obiettivi educativi e di benessere generale, che il progetto può prevedere. Il Consiglio di classe dovrà pertanto definire e sostenere adeguatamente e costantemente l'attività dei tutor. Il dirigente scolastico assicura un referente responsabile dei progetti di tutoraggio.
6. Il tutor corrisponde ad una figura in cui è presente una carica volontaristica e vocazionale che lo porta a prendersi cura di una persona, quasi coetanea, in difficoltà per aiutarla attraverso la costituzione di rapporti amicali in cui convergono le sue capacità personali, ma soprattutto la sua disponibilità umana.
7. Il Dirigente Scolastico, anche nel quadro di accordi più ampi, può creare un rapporto di collaborazione con le Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e affini, al fine di facilitare la partecipazione degli studenti iscritti a tali corsi di laurea, valutando la possibilità di riconoscere l’esperienza di tutor come “tirocinio” o “credito formativo” da parte dell’Università stessa.
8. Anche per il tutor possono essere previsti momenti di formazione.
21 vedi nota MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001 “Assistenza di base agli alunni in condizione di handicap” e CCNL comparto scuola vigente.
B. I COMUNI O LORO UNIONI di residenza dell’allievo valutano le richieste presentate dai Dirigenti Scolastici e si adoperano per supportare finanziariamente, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale, i progetti a sostegno dell’integrazione degli studenti con disabilità, anche con la collaborazione dei Servizi Sociali.
Negli accordi distrettuali saranno esaminati le relative procedure amministrative
D. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE sostiene lo sforzo finanziario dei Comuni nella realizzazione dei progetti di integrazione che prevedono la nomina di una figura di tutor.
E. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE partecipa alla definizione e alla verifica del progetto che prevede l’impiego di un tutor, nell’ambito del più generale Piano Educativo Individualizzato, attraverso la messa in luce di bisogni della persona, sia nell’ambito scolastico che in quello sociale più generale.
Articolo 17 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
A L’UFFICIO XII -AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE attraverso
la collaborazione con gli organismi del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale e del Gruppo di Lavoro Handicap provinciale:
1. promuovono iniziative di aggiornamento in servizio, per garantire il successo delle azioni previste in una stretta interrelazione fra orizzonti teorici e pratica didattica. Tali iniziative saranno attivate in collaborazione anche con l’Università degli Studi, con gli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale, del CTSP e dei CSH esistenti sul territorio, del Multicentro Educativo Modenese “Xxxxxx Xxxx” e altre agenzie formative, attingendo ai fondi disponibili per l’aggiornamento e la formazione in servizio del personale scolastico con particolare riferimento alla necessità di coinvolgere soprattutto i docenti di classe;
2. attivano incontri inter-istituzionali tra gli operatori scolastici e gli operatori sociosanitari per realizzare un atteggiamento di costante ricerca nella realizzazione dei Profili Dinamici Funzionali e dei Piani Educativi Individualizzati, misurati sulla peculiarità del disabile e sulla globalità dei suoi bisogni;
3. promuovono e sostengono, con ogni iniziativa possibile, azioni che realizzino la cultura dell'integrazione.
B L'AZIENDA SANITARIA LOCALE collabora con gli operatori scolastici nella proposta e/o nella realizzazione di corsi di formazione, con la propria competenza e professionalità, per migliorare la cultura dell'integrazione.
C I COMUNI O LORO UNIONI
1. autorizzano la presenza del personale educativo assistenziale ai corsi di aggiornamento predisposti in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e l’Ufficio XII -Ambito Territoriale per la provincia di Modena;
2. collaborano alla organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione di tutto il personale coinvolto nell’integrazione scolastica anche attraverso il Multicentro Educativo Modenese “Xxxxxx Xxxx”.
Articolo 18 - RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER L’ACQUISTO D'ATTREZZATURE TECNICHE, SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRO AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Relativamente a questo adempimento tutte le Istituzioni firmatarie si impegnano a collaborare nella risoluzione dei problemi di natura finanziaria collegabili alla fornitura delle risorse materiali necessarie per l’integrazione scolastica.
In particolare:
A L’UFFICIO XII -AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA attraverso il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) definisce ogni anno le modalità e le linee prioritarie per la utilizzazione dell’eventuale quota dei fondi disponibili secondo la legge n.104/92, non assegnata
direttamente alle singole Istituzioni Scolastiche privilegiando, il funzionamento di centri di servizio e l’utilizzo in rete delle risorse.
B Le istituzioni scolastiche
1. attivano i consigli di classe/team docenti al fine di individuare i bisogni d'attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altro ausilio necessario per realizzare gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato;
2. attivano modalità di acquisto e di fornitura dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio che si svolgono nell’ambito scolastico utilizzando gli specifici finanziamenti previsti dalla legge n.104/92 e attingendo, per quanto possibile e necessario, anche ai fondi di istituto. Gli oggetti acquistati devono essere i più adatti a garantire l'effettiva attuazione del diritto allo studio e il pieno sviluppo delle potenzialità personali degli alunni con disabilità.
C l'Azienda Sanitaria Locale
1. prescrive e fornisce gli ausili protesici e ogni altro strumento strettamente legato allo specifico deficit secondo le modalità previste dal Nomenclatore Tariffario del Sistema Sanitario Nazionale;
2. fornisce indicazioni specifiche per l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche di attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altro ausilio tecnico necessario per l’integrazione scolastica in base alla indicazione del Piano Educativo Individualizzato.
D I COMUNI O LORO UNIONI e l’amministrazione provinciale
1. procedono, secondo le rispettive competenze, ad abbattere le barriere architettoniche e a rendere gli edifici adeguati alla frequenza degli alunni con disabilità;
2. procedono, secondo le rispettive competenze, agli acquisti e alla fornitura degli arredi speciali necessari, in modo coordinato e integrato con l'istituzione scolastica, sulle esigenze rilevate attraverso il Piano Educativo Individualizzato, in seguito alle indicazioni specifiche fornite dalla Azienda Sanitaria Locale.
Articolo 19 - DOCUMENTAZIONE DEI PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA
L’UFFICIO XII -AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA, attraverso l’Ufficio Area di Sostegno alla Persona
1. gestisce attraverso il portale “dAbili” le informazioni quantitative e qualitative, relative ai processi di integrazione che si attivano nelle Istituzioni Scolastiche della provincia;
2. garantisce la trasmissione delle informazioni, fatte salve le norme che regolano l’uso di dati sensibili, a tutte le Istituzioni e alle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, che ne facciano richieste;
3. redige, con scadenza annuale, un rapporto sintetico in cui si evidenzino le principali caratteristiche dell’integrazione scolastica sia sotto il profilo quantitativo che, se possibile, sotto il profilo qualitativo.
A Le Istituzioni Scolastiche
1. assicurano che per ogni alunno sia predisposto un dossier di documentazione personale del percorso scolastico e formativo, costituito da:
- i documenti emessi dall'Azienda Sanitaria Locale quali la Certificazione di integrazione scolastica, la Diagnosi Funzionale e altre eventuali certificazioni medico-sanitarie
- il PDF e il PEI corredati dalla documentazione puntuale di ogni azione attivata come :
✓ programmazioni personalizzate
✓ progetti
✓ verbali degli incontri per l’integrazione
✓ relazioni di verifica intermedie e annuali
✓ ogni altro documento cartaceo e non che si ritenga possa descrivere il processo di crescita e di apprendimento.
2. assicurano che i consigli di classe/team docenti provvedano alla corretta documentazione dei percorsi di integrazione scolastica, attraverso la compilazione dei documenti previsti dalla legge e definiti in quest'accordo di programma (Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato), oltre a quelli necessari per testimoniare la programmazione e la verifica dei progetti specifici relativi alla concreta
attuazione del percorso educativo (progetti di sperimentazione, attività del personale educativo assistenziale, percorsi scuola-lavoro, orientamento, richiesta di finanziamenti specifici,…);
3. si impegnano a fornire all’Ufficio per l’Area di Sostegno alla Persona dell’Ufficio XII Ambito territoriale per la provincia di Modena, le informazioni di tipo quantitativo e qualitativo necessarie per aggiornare il portale “dAbili”;
4. si impegnano a documentare i percorsi che abbiano consolidato “buone prassi” anche mettendoli a disposizione nei Centri Servizi Handicap distrettuali.
Articolo 20 - FUNZIONAMENTO DI UNA ARTICOLATA RETE DI CENTRI DI SERVIZIO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
A - Ufficio XII -Ambito Territoriale per la Provincia di Modena, Le Istituzioni Scolastiche, I COMUNI
O LORO UNIONI e L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE assumono l’impegno di supportare l’attività dei Centri Servizi Handicap della provincia22, del Centro Territoriale Supporto Provinciale del Progetto Nuove Tecnologie (CTSP) di Modena e del Multicentro Educativo Modenese “Xxxxxx Xxxx”, settore Centro Documentazione Handicap di Modena.
I Centri Servizi Handicap (CSH):
1. sono promotori di un’importante rete di supporto, anche tecnologica, all’integrazione scolastica;
2. forniscono consulenza alle scuole in merito alla normativa, alla predisposizione di strumenti e iniziative idonee a garantire una effettiva integrazione scolastica e il successo formativo degli alunni con disabilità;
3. raccolgono e producono la documentazione delle buone pratiche di integrazione, al fine di costituire una fonte di informazione per il personale coinvolto nei processi di integrazione;
4. collaborano con i Dirigenti Scolastici, il GLIP e il GLH per realizzare percorsi di formazione condividendone le finalità con l’Ufficio XII Ambito territoriale per la provincia di Modena;
5. accolgono una ausilioteca, comprensiva degli strumenti informatici e degli ausili collegati all’utilizzo di nuove tecnologie. Tutti i materiali presenti sono consultabili e cedibili, con forme di prestito in comodato d’uso gratuito, agli studenti e agli operatori che ne hanno bisogno per operare nelle scuole.
6. aggiornano la banca dati regionale “CATHALOGO”23che accoglie la descrizione di tutti i sussidi, ausili e strumentazioni hardware e software a disposizione delle Istituzioni Scolastiche. Tale banca dati costituisce lo strumento necessario per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, anche a livello regionale, evitando dispersioni e inutili duplicazioni.
B l'Azienda Sanitaria Locale
collabora al funzionamento dei Centri mettendo a disposizione le competenze dei propri operatori.
Articolo 21 PERCORSI ‘SCUOLA-LAVORO’
Al fine di favorire l’uscita dal percorso di istruzione verso il lavoro, per gli studenti disabili - così come definito all’art. 3 del presente accordo - è possibile prevedere percorsi scuola-lavoro da attivarsi all’interno di contesti produttivi, in riferimento a quanto indicato dalla Legge regionale 12/2003, dal “Decreto Legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” e dalla delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 289 del 14 febbraio 2005.
A. Le ISTITUZIONI SCOLASTICHE provvedono:
- a stipulare apposite convenzioni con le imprese ospitanti; alla copertura delle garanzie assicurative;
22 presso IPSIA”Vallauri” di Carpi, I.I.S. “Calvi” di Finale Xxxxxx, I.C. “Pacinotti” di San Xxxxxxx per Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx; IPSIA“Corni” di Modena, IPSIA“Xxx Xxxxxxx”di Sassuolo, X.X.Xxxxxxx n/F e scuola secondaria di 1°grado “Muratori” di Vi gnola.
23 E’un archivio digitale, consultabile al sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxxx.xxx, che elenca tutti i sussidi e le strumentazioni informatiche hardware e software presenti nella rete CTP-CTSP-CSH della regione Xxxxxx Xxxxxxx.
- ad assicurare che il Consiglio di classe indichi un suo componente di riferimento (tutor interno). Tale figura si rapporta con il responsabile aziendale dell’inserimento dello studente nella organizzazione aziendale (tutor esterno);
- a favorire la collaborazione del Consiglio di classe con gli operatori sociali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per una proficua conduzione dell’esperienza evitando sovrapposizioni di ruoli e risorse disponibili, nel caso in cui lo studente sia anche utente dei Servizi Sociali.
B. L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
in attuazione del ‘Protocollo d’Intesa per l’inserimento, il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità ed in condizioni di svantaggio personale o sociale”, sottoscritto dalla Provincia di Modena, dall’AUSL di Modena, dai Comuni Capo-Distretto e dall’INAIL, rende disponibili risorse economiche in favore dei Comuni o loro Unioni, al fine di favorire “interventi di tirocinio o formazione in alternanza, a carattere orientativo o professionalizzante, rivolti a studenti frequentanti le scuole secondarie di 2°grado ed a persone che abbiano terminato da poco il percorso scolastico (persone con disabilità fisica o psichica certificata ai sensi della legge 104/92)”.
C. I COMUNI O LORO UNIONI attraverso i rispettivi Servizi Sociali,
- si attivano nei confronti delle Istituzioni scolastiche affinché vengano realizzati percorsi di socializzazione al lavoro, anche ricorrendo alle risorse rese disponibili dal ‘‘Protocollo d’Intesa per l’inserimento, il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità ed in condizioni di svantaggio personale o sociale”;
- provvedono, se necessario, alla stipula delle convenzioni con le imprese e alla copertura delle garanzie assicurative in favore degli allievi interessati;
- provvedono all’individuazione della sede di realizzazione del percorso di socializzazione al lavoro, nonché ai rapporti con i referenti aziendali.
Articolo 22. – PERCORSI DI STUDIO SUCCESSIVI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Ai sensi della legge n.17/1999, ad integrazione della legge n.104/92, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è attivo un servizio di accoglienza per gli studenti con disabilità, con sportello sia presso la sede di Modena sia presso la sede di Reggio Xxxxxx. Nello specifico per la sede di Modena è attivo un progetto di collaborazione, iniziato nell’anno scolastico 2010-2011, tra il Servizio Accoglienza Studenti Disabili e l’Ufficio XII- Ambito Territoriale per la provincia di Modena.
Articolo 23 - VERIFICA E VALUTAZIONE PERIODICA DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO
I firmatari del presente accordo di programma:
• provvedono annualmente, attraverso il Gruppo Interistituzionale Provinciale (GLIP), alla verifica e alla valutazione del funzionamento del documento, per l’individuazione di problemi ed eventuali miglioramenti;
• si impegnano a divulgare e diffonderne i contenuti all’interno delle sedi di propria competenza, avvalendosi delle modalità ritenute più opportune.
Articolo 24 - COLLEGIO DI VIGILANZA
La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma e gli interventi che dovessero rendersi necessari per garantirne il rispetto sono svolti dal Collegio di Vigilanza, che si impegna a tal fine a promuovere periodiche consultazioni con i rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Il Collegio di Vigilanza è composto da:
- Presidente della Provincia, o un suo delegato, che lo presiede
- Prefetto della Provincia o un suo delegato
- Sindaci dei Comuni Capi Distretto o un loro delegato;
- Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale o un suo delegato;
- Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx Ufficio XII Ambito territoriale per la provincia di Modena o suo delegato
- Due rappresentanti dei Dirigenti Scolastici di cui uno per la scuola dell’infanzia ed uno per il Primo Ciclo di Istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)
- Un rappresentante dei Dirigenti della Scuola Secondaria di secondo grado
Articolo 25- FUNZIONI DI GARANZIA
I firmatari del presente accordo individuano gli Organi di Garanzia a cui l’utenza può rivolgersi allorché ritenga di dovere evidenziare disfunzioni derivanti dalla mancata applicazione di quanto sottoscritto nel presente accordo da uno o più sottoscrittori.
Tali organi sono individuati nel seguente modo:
a) per quanto riguarda gli impegni dei Comuni che sono dotati di Difensore Civico: il Difensore Civico comunale stesso;
b) per quanto riguarda gli impegni di Provincia,USR ER – Ufficio XII Ambito territoriale per la provincia di Modena, Istituzioni Scolastiche, Azienda Sanitaria Locale, Comuni non dotati di Difensore Civico: il Difensore Civico della Provincia.
I Difensori Civici trasmetteranno al Collegio di Vigilanza le eventuali segnalazioni pervenute.
Articolo 26 - DURATA DELL'ACCORDO
Il presente accordo ha durata di anni cinque dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Articolo 27. – NORMA FINALE
I firmatari del presente accordo si impegnano a rivedere i rispettivi impegni qualora nuove normative o accordi tra gli Enti interessati sull’applicazione di normative esistenti, lo richiedano.