ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 158 del 25/05/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Convenzione di tirocinio`` tra l`Universita` degli Studi di Milano e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per lo svolgimento di tirocini curriculari.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Convenzione di tirocinio`` tra l`Universita` degli Studi di Milano e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per lo svolgimento di tirocini curriculari.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- in ottemperanza all’art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 106/2012 e all’art. 6 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, l’IZSVe può, mediante convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca;
- in particolare, per quanto attiene al settore della formazione, l’art. 1 del D.M. n. 142/1998 attuativo dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 196 del 24.6.1997 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, consente ad enti pubblici e privati, tra cui le Università, di promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico per agevolarne le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando, in questo modo, utili momenti di alternanza studio-lavoro;
- il citato D.M. n. 142/1998, all’art. 4, comma 2, dispone che “[...] I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati...”.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 1 di 5
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Con ticket intranet n. 180638/2022, la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCS3 - Diagnostica specialistica, istopatologia e parassitologia”, ha richiesto alla scrivente Struttura l’attivazione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari, a favore degli studenti dell’Università degli Studi di Milano.
Al fine di disciplinare i criteri e le modalità di svolgimento dei suddetti tirocini, è stato concordato con la predetta Università lo schema di “Convenzione di tirocinio”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
In base alla suddetta Convenzione, efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 5 anni, l’IZSVe, in qualità di soggetto ospitante, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio curriculare su proposta della citata Università.
I nominativi dei tirocinanti e dei tutor, gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio, gli estremi identificati delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile verso terzi – a carico della predetta Università – dovranno essere indicati nel progetto formativo individuale, predisposto per ciascun tirocinante.
Ogni tirocinante sarà tenuto al rispetto del “Regolamento aziendale per la frequenza delle strutture dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”, approvato con DDG n. 203/2015, e delle circolari interne emanate in materia.
Il costo per la realizzazione delle attività oggetto della convenzione rimane a carico di ciascuna delle parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Convenzione di tirocinio”, da stipulare tra l’Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per lo svolgimento di tirocini curriculari, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla stipula della suddetta Convenzione, efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 5 anni, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che, in qualità di soggetto promotore, sarà cura dell’Università degli Studi di Milano garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti ospitati dall’IZSVe;
4. di demandare alla “SCA1 – Risorse Umane” tutti gli adempimenti relativi alla gestione dei tirocinanti inerenti la Convenzione in parola;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 2 di 5
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
5. di dare atto che il costo per la realizzazione delle attività oggetto della Convenzione rimane a carico di ciascuna delle parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Convenzione di tirocinio”, da stipulare tra l’Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per lo svolgimento di tirocini curriculari, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla stipula della suddetta Convenzione, efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 5 anni, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5, del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che, in qualità di soggetto promotore, sarà cura dell’Università degli Studi di Milano garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti ospitati dall’IZSVe;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 3 di 5
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
4. di demandare alla “SCA1 – Risorse Umane” tutti gli adempimenti relativi alla gestione dei tirocinanti inerenti la Convenzione in parola;
5. di dare atto che il costo per la realizzazione delle attività oggetto della Convenzione rimane a carico di ciascuna delle parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 4 di 5
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 5 di 5
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE X. 158 del 25/05/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Convenzione di tirocinio`` tra l`Universita` degli Studi di Milano e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per lo svolgimento di tirocini curriculari.
Pubblicata dal 25/05/2022 al 09/06/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Atti
CONVENZIONE DI TIROCINIO TRA
l’Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, nel prosieguo del presente atto denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal Rettore pro tempore Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx nato a Milano il 19/05/1956
E
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, P.IVA - C.F 00206200289, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università 10, nel prosieguo del presente atto denominata “soggetto ospitante”, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx nata a Padova il 02/02/1967
Premesso che
1. l’Università degli Studi di Milano è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale;
2. la presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini curriculari nell’ambito della durata della stessa (convenzione collettiva).
Si conviene quanto segue ARTICOLO 1
Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini
Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti e di seguito denominati collettivamente “tirocinante”, per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall’Università degli Studi di Milano (soggetto promotore) secondo la seguente definizione.
Ai sensi della presente convenzione:
- sono tirocini curricolari i tirocini svolti da studenti dell’Università degli Studi di Milano in regola con l’iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi. I tirocini curriculari sono attivati ai sensi della normativa regionale e/o nazionale di riferimento.
Sono esclusi dalla presente convenzione:
- i tirocini professionalizzanti dei Corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di specializzazione di indirizzo medico, sanitario, farmaceutico e veterinario;
- i tirocini post laurea previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.
ARTICOLO 2
Durata del tirocinio
Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel progetto formativo individuale, entro i limiti massimi
previsti dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari, incluse eventuali proroghe accordate tra le parti, la durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.
ARTICOLO 3
Progetto formativo individuale
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
ARTICOLO 4
Le funzioni di tutoraggio
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente e si occupa dell’organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente; è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell’attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
ARTICOLO 5
Indennità di partecipazione
Le parti concordano che non è prevista alcuna indennità di partecipazione.
ARTICOLO 6
Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie
1. Il tirocinante è assicurato:
- presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle
assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo.
ARTICOLO 7
Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
▪ formazione generale: a carico del soggetto promotore;
▪ formazione specifica: a carico del soggetto ospitante.
b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischio intrinseco aziendale.
ARTICOLO 8
Durata della Convenzione
La presente convenzione ha validità quinquennale non tacitamente rinnovabile, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento su richiesta del soggetto promotore in caso di violazione -anche parziale- della normativa di riferimento e in caso di inosservanza di quanto sottoscritto nella convenzione medesima e nel progetto formativo individuale.
ARTICOLO 9
Sospensione e recesso anticipato del tirocinio
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per le occorrenze specificate nella normativa di riferimento.
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale.
ARTICOLO 10
Normativa applicabile
1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle “Linee guida
in materia di tirocini” approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla X.X.X. 00/00/0000 x.0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx e/o alle disposizioni di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In ogni caso le parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell’intero arco di durata della presente convenzione.
2. Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l’Università degli Studi di Milano è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L’Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all’osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.
3. Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell’ambito della presente convenzione.
4. In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello -ove esistente- e del Codice Etico adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.
5. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 11
Anticorruzione
1. Le parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.
2. Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
3. Il soggetto ospitante, se soggetto privato, dichiara che al suo interno non operano ad alcun titolo ex dipendenti dell’Università degli Studi di Milano che abbiano cessato il rapporto di impiego da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ateneo nei propri confronti, ai sensi dell’art. 53 c. 16-ter del d.lgs.30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii
4. Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
ARTICOLO 12
Trattamento dei dati personali
Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei tirocinanti ai fini dell’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 2016/679.
I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio ivi compresi i dati identificativi degli Interessati (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza, recapito telefonico, matricola), le informazioni inerenti le attività pratiche svolte nell’ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.
Nell’ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati dei tirocinanti ai fini dell’esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.
Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.
In particolare, l’Ente è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 7 della presente convenzione.
L’Ente si impegna a nominare i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede “Persone autorizzate al trattamento dei dati”, ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all’espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività di tirocinio.
I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
L’Ente si impegna a fornire all’interessato, anche per conto dell’Università degli Studi di Milano, l’informativa condivisa di cui agli artt. 13 del Regolamento. L’informativa dovrà precisare, in modo chiaro e comprensibile per l’interessato, la contitolarità del trattamento tra le Parti.
Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità garante o dall’Autorità giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.
Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all’una o all’altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nella Informativa.
Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l’evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull’intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.
Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni.
In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.
Ciascuna Parte è tenuta a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per
proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell’ambito del rapporto di contitolarità oggetto del presente Accordo in conformità a quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento. Ciascuna Parte deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all’altra Parte, qualora ragionevolmente richiesto.
Ciascuna Parte adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie ai fini del tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
Nell’ipotesi di una violazione dei Dati Personali (“Data Breach”) che potrebbe ragionevolmente compromettere i diritti e le libertà dell’interessato, la Parte che ne ha avuto per prima conoscenza ne darà tempestivamente notizia all’altra, senza indugio e in ogni caso non oltre 12 ore successive alla scoperta del Data Breach e provvederà agli obblighi di notifica/comunicazione previsti dalla normativa.
Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i contitolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell’evento dannoso.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 2016/679.
Ai suddetti fini gli interessati potranno contattare le Parti ai seguenti indirizzi mail di riferimento.
Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.
ARTICOLO 13
Bollo e imposta di registro
La presente convenzione è esentata dall’imposta di bollo ai sensi dell’art 10 bis del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 69/2021. L'esenzione è prorogata per l’anno 2022 con l’entrata in vigore la legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 comma 731.
L’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 della tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. L’eventuale applicazione dell’importo a carico dell’Ateneo avviene in misura fissa.
Per il Soggetto Ospitante Per il Soggetto Promotore ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE Università degli Studi di Milano
Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Il Rettore
Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx