Contract
|
| ||
| |||
| |||
A termine di legge FER S.r.l. si riserva la proprietà di questo documento che potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altri solo con esplicita autorizzazione FER
Procedura CIG: 65736381B0
Procedura aperta sotto soglia comunitaria nei settori speciali Finalizzata all’individuazione di contraente per
La stipula di contratto pubblico di lavori
***********************
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
DELL’ARMAMENTO DELLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI ER
Per i lavori di manutenzione dell’Armamento e della sede ferroviaria sull’intera rete di competenza, per la durata di un anno con eventuale opzione di proroga per una ulteriore annualità.
L'anno duemilasedici, il giorno del mese di
in Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. in xxx Xxxxxxxx x. 0, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 x.x.,
XXX
Xx Xxxxxxx XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Zandonai n. 4, codice fiscale e partita
I.V.A. 02080471200, rappresentata da , in qualità di
, domiciliato per la carica presso la sede di FER;
E
L’IMPRESA con
sede legale in
( ) in via , , Codice
Fiscale e Partita I.V.A. , in seguito indicata per brevità “IMPRESA” ovvero “AGGIUDICATARIO” ovvero “APPALTATORE”, rappresentata nel presente atto dal Sig.
, nato a , il
, in qualità di Legale rappresentante, come risulta dalla documentazione allegata.
PREMESSO CHE:
- FER ha necessità di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, comprensive tutte le forniture per dare i lavori e le opere finite e compiute secondo quanto disciplinato dalla regola dell’arte, come specificati e descritti nella Relazione tecnica generale (rif. DTA001
– RTG) e nella restante Documentazione progettuale posta a base di gara;
- FER, in relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi sia programmati/progettati, che non programmati, di natura ordinaria e/o eccezionale, ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi;
- Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto in conformità a quanto contenuto nelle “Condizioni Generali di Contratto di Appalto di lavori nei settori speciali di FER - FERROVIE XXXXXX XXXXXXX SRL” adottate con DET. DG 002/16 del 07/01/2016 e che l’Appaltatore, in fase di partecipazione alla procedura, ha dichiarato di conoscere ed accettare di seguito più semplicemente “Condizioni Generali di Contratto” ovvero “CGC”;
- Nell’Accordo Quadro sono individuate le condizioni alle quali l’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni e forniture in opera oggetto dell’Accordo Quadro medesimo, rimandando a successivi atti (Contratti Applicativi) le
necessarie specificazioni per il concreto inizio delle attività/prestazioni medesime che di volta in volta verranno richieste nell’ambito della Direzione Esercizio di FER;
- Con Determina del Direttore Generale di FER n° 012/16 del 29/01/2016 è stato, fra l’altro, autorizzato l'avvio della procedure finalizzate alla individuazione del contraente per la stipula del presente contratto;
- Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx S.r.l. ha pertanto esperito procedura CIG 65736381B0, di cui il bando trasmesso alla GURI il 02/02/2016;
- La procedura CIG 65736381B0, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dava facoltà di presentare elementi migliorativi a quanto posto in base di gara: i lavori, i servizi e le forniture posti a base di gara vengono integrati in funzione degli approfondimenti e delle varianti migliorative ed implementative formulate in sede di offerta che vengono qui richiamate e che si intenderanno parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- A seguito di espletamento della procedura di cui sopra, è risultata aggiudicataria, l’impresa , come da Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di FER n° /16 del / /2016;
- con lettera prot. in data FER ha comunicato
all’APPALTATORE l’aggiudicazione nonché ai soggetti partecipanti alla procedura ;
- FER ha verificato le dichiarazioni rilasciate dall’APPALTATORE in fase di partecipazione alla procedura di gara, ivi compresi dunque le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- A seguito di quanto prima riportato, l'IMPRESA è risultata in possesso dei
requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti pubblici e dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura;
- l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le modalità previste della normative vigente in materia.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente atto, gli allegati e gli atti richiamati sebbene non ivi allegati materialmente.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELL’ACCORDO
2.1. Con il presente Accordo FER affida all’Appaltatore quanto meglio descritto nel documento denominato “DTA 002 - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE”, negli atti in esso richiamati e/o ad esso allegati e nella documentazione tecnica costituente il progetto denominato “MANUTENZIONE DELL’ARMAMENTO DELLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI ER”.
Gli interventi/attività da eseguire nell’ambito del presente Accordo meglio descritti nella documentazione tecnica e progettuale, vengono di seguito sintetizzati:
2.1.A. “PRIMA ANNUALITÀ”
- lavori a misura di manutenzione ordinaria armamento ferroviario relativi a:
• linea;
• deviatoi;
inclusa la fornitura pietrisco ferroviario di 1° categoria.
- lavori a corpo di manutenzione straordinaria armamento ferroviario :
• LG1.P1.2.07 - ammodernamento e rinnovamento di passaggi a livello;
• LG1.P1.2.17 - sostituzione di legnami su ponti ferroviari (travate metalliche e c.a.);
• LG1.P1.2.18 - interventi di messa in sicurezza curve con cambio traverse e inversione rotaie;
• LG1.P1.2.20 - interventi finalizzati all’incremento di velocità dei treni viaggiatori della linea Modena-Sassuolo.
2.1.A. “SECONDA ANNUALITÀ (opzionale)”
- lavori a misura di manutenzione ordinaria armamento ferroviario relativi a:
• linea;
• deviatoi;
inclusa la fornitura pietrisco ferroviario 1° categoria.
- lavori a corpo di manutenzione straordinaria armamento ferroviario:
• LG1.P1.2.07 - ammodernamento e rinnovamento di passaggi a livello;
• LG1.P1.2.17 - sostituzione di legnami su ponti ferroviari (travate metalliche e c.a.).
Rientra, inoltre, nell’oggetto dell’Accordo ogni altro intervento occorrente per rendere gli impianti dell’infrastruttura ferroviaria perfettamente mantenuti nonché ogni tipo di attività occorrente per l’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi.
2.2. Tutti gli interventi manutentivi indicati al precedente punto 2.1. sarannoaffidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore attraverso appositi Contratti Applicativi accompagnati dal relativo progetto esecutivo.
2.3 In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, FER si riserva la facoltà di affidare a suo insindacabile giudizio e per qualunque tipologia di intervento lavori e forniture in opera dello stesso genere anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
2.4. Ciascun Contratto Applicativo dovrà contenere, salvo altro:
a) l’oggetto degli interventi da eseguire, il CIG derivato, il codice CUP ove obbligatorio ai sensi di legge;
b) la consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
c) il luogo interessato dagli interventi;
d) l’eventuale appartenenza dell’impianto in cui si svolgeranno i lavori a più tratte di linea;
e) la tipologia del binario (linea, corsa, altro di circolazione) ove si svolgeranno i lavori;
f) le specifiche per la determinazione delle eventuali penali;
g) l’importo presunto dell’intervento richiesto con indicazione degli importi riferiti ai lavori e quelli riferiti agli oneri della sicurezza analiticamente stimati e da compensare a misura;
h) i termini utili per l’esecuzione dei lavori;
i) gli eventuali elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo da redigersi a cura dell’Appaltatore;
j) il cronoprogramma degli interventi da realizzare;
k) i piani di sicurezza;
l) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste;
m) indicazioni peculiari sull’esecuzione dei lavori ingerenti l’esercizio ferroviario.
2.5. L’Appaltatore è altresì obbligato ad apprestare un’organizzazione di cantiere (maestranze, mezzi d’opera ecc.) idonea a garantire, l’esecuzione contemporanea di almeno 3 (tre) interventi, di cui al precedente punto 2.1, con il risultato di una complessiva e unitaria realizzazione, a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni dell’Accordo medesimo e degli atti in esso richiamati e/o ad esso allegati, nonché dei relativi Contratti Applicativi.
2.6. L’Appaltatore risponderà verso FER del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori o difetti dei materiali, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per FER, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio ferroviario, qualora anche indirettamente interessato.
2.7. La mancata sottoscrizione anche di un solo contratto applicativo per fatto dell’Appaltatore o l’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli Contratti Applicativi emessi in dipendenza del presente Accordo, dà facoltà a FER, con le modalità previste all’art.16 delle CGC di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.
2.8. L’Appaltatore dichiara di aver preso piena e dettagliata conoscenza dello stato e delle condizioni dei luoghi in cui dovranno essere effettuati gli interventi/attività tutti sopra citati e di essere stato edotto delle circostanze
speciali e dei rischi potenziali ad essi connessi.
2.9. Sempre con contratti applicativi potranno essere ordinati all’Appaltatore – e lo stesso, con il presente Accordo, deve intendersi ugualmente obbligato alle condizioni tutte dell’Accordo medesimo e, pertanto, senza mutamento dei corrispettivi e senza alcun diritto al riconoscimento di maggiori spese o indennizzi – lavori che FER qualificherà nel contratto applicativo stesso come rientranti nella fattispecie di cui all’art.100 punto 6 del D.lgs 81/2008 per i quali non si applicano le disposizioni del suddetto articolo 100. L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire con l’immediatezza richiesta gli interventi in parola.
ARTICOLO 3
TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO- PROROGHE
3.1 TERMINI E PROROGHE
3.1.1. Il termine utile del presente AQ è stabilito in giorni naturali consecutivi
365 (trecentosessantacinque). Alla scadenza di tale periodo, FER, a suo insindacabile giudizio, potrà esercitare opzione per un ulteriore periodo di giorni naturali consecutivi 365 (trecentosessantacinque).
3.1.2. Il suddetto termine decorre dalla data che sarà indicata nel verbale di consegna dei lavori relativi agli interventi/attività di cui al primo contratto applicativo perfezionato in dipendenza del presente Accordo.
3.1.3. Per ciascun CA il termine utile per l’ultimazione dei lavori decorre dalla data indicata nel verbale di consegna delle prestazioni.
3.1.4. Ove, alla data di scadenza del periodo di validità contrattuale, fossero in corso di esecuzione o di completamento dei lavori richiesti con Contratti Applicativi, esso si intenderà esteso per il tempo previsto dal Contratto Applicativo per l’ultimazione dei lavori.
3.1.5. Detta estensione del termine di validità di cui al precedente punto non darà titolo alcuno all’Appaltatore di pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni onere relativo.
3.1.6. Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale di cui al precedente punto 3.1.1..
3.1.7. Ciascun intervento di cui all’art.2.1 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nei singoli Contratti Applicativi.
3.1.8. L’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere la consegna dei lavori oggetto di ciascun Contratto Applicativo emessa da FER entro 15 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della stessa. La mancata ottemperanza da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito al presente capoverso potrà costituire motivo di risoluzione contrattuale.
3.2 CONDIZIONI DI CONTRATTO
1. I lavori oggetto del presente Accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti tecnici e progettuali elencati nel documento denominato “DTA 000
– Elenco Elaborati” nonché delle “Condizioni Generali di Contratto di Appalto di lavori nei settori speciali di FER -FERROVIE XXXXXX XXXXXXX SRL” così come integrati dalle soluzioni migliorative proposte dall’Aggiudicatario in sede d’offerta.
2. Le tariffe indicate nel documento denominato “DTA 003 Elenco Prezzi”, hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, per i prezzi e per l’applicazione dell’art. 37 delle CGC.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e
regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.
4. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per FER. Nel caso in cui le norme, i regolamenti, le istruzioni, i capitolati, le tariffe, i disegni ecc., richiamati e/o allegati nel presente Accordo stabiliscano per uno stesso oggetto prescrizioni diverse, si applicheranno quelle più favorevoli a FER.
5. L’Appaltatore resta comunque totalmente ed unicamente responsabile della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.
L’Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi, senza possibilità di rivalsa nei confronti di FER, per i danni contrattuali ed extracontrattuali dipendenti e/o connessi con l’esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro. L’Appaltatore, perciò, dando esplicita manleva, tiene indenne FER nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che Terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni da esso assunte con il presente Accordo.
Nel caso in cui a FER fosse richiesto da Terzi il pagamento di somme, a qualsiasi titolo, per cause dipendenti e/o connesse con le obbligazioni oggetto del presente Accordo, l’Appaltatore sarà tenuto a pagarle in sua vece, o comunque a rimborsarle a FER, a prima richiesta e senza poter opporre eccezioni di alcun tipo. Resta inteso altresì che FER non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dall’Appaltatore e dai suoi dipendenti, coadiutori e ausiliari autonomi, o dalle loro cose, nell’espletamento delle prestazioni oggetto
del presente Accordo. La responsabilità dell’Appaltatore per danni è da intendersi assunta anche nei confronti del personale e delle cose di FER.
L’Appaltatore assumerà, pertanto, la piena responsabilità per danni a persone e a cose della FER o di terzi per fatto dell'Appaltatore stesso e dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevata ed indenne FER da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa.
ARTICOLO 4
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI –DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
4.1. Per il presente Accordo e per ciascun contratto applicativo è nominato da parte di FER, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 delle Condizioni Generali, il Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori (REL).
4.2. Il Direttore dei Lavori di ciascun Contratto Applicativo è nominato da parte di FER ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14 delle CGC.
4.3. Il Direttore dei Lavori avrà, in particolare, l’incarico di controllare e verificare tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’espletamento delle prestazioni.
4.4. Durante il corso delle prestazioni, il Direttore dei Lavori avrà il compito di trasmettere tutte le comunicazioni e istruzioni di FER all’Appaltatore con apposite comunicazioni scritte.
4.5. L’Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell’art.15.1 delle CGC. La rappresentanza dell’Appaltatore per ogni questione tecnica e/o amministrativa e/o contrattuale è assunta di norma dal predetto Direttore Tecnico salvo la facoltà dell’Appaltatore di nominare persona diversa, munita dei requisiti e della procura di cui all’articolo 15 delle CGC. L’Appaltatore - anche
tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, secondo quanto disposto dall’art. 15 CGC, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati.
4.6. L’Appaltatore nomina per ogni Contratto Applicativo uno o più Capi Cantiere, incaricato/i di coordinare e sovraintendere all’esecuzione delle prestazioni previste nel CA, assicurandone l’osservanza ai contenuti dei piani di sicurezza, nonché di interfacciarsi in via esclusiva con la Direzione Lavori.
4.7. I nominativi dei rappresentanti nominati dall’Appaltatore, incaricati dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere vanno specificati nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) come previsto nell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008, al punto 3.2.1, comma a.
4.8. XXX può rifiutare a proprio insindacabile giudizio il Direttore Tecnico/i e/o il/i Direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore di gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente Accordo e ai relativi Contratti Applicativi, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 5
IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
5.1. L’importo presunto complessivo del presente Accordo è di
€ (euro / ), al netto del ribasso del % ( per cento) praticato nell’offerta dall’Appaltatore; detto importo complessivo è così composto:
PER LA 1° ANNUALITÀ CONTRATTUALE
- Euro 1.279.293,78 per lavori da contabilizzarsi a misura;
- Euro importo soggetto a ribasso dei lavori da
contabilizzarsi a corpo previsti;
- Euro 74.834,50 importo per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso;
OPZIONALI PER LA 2° ANNUALITÀ CONTRATTUALE
- Euro 1.279.293,78 per i lavori da contabilizzarsi a misura;
- Euro importo per i lavori da contabilizzarsi a corpo;
- Euro 74.834,50 importo per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso.
5.2. FER, relativamente agli interventi di cui all’art.2.1, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del relativo importo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. Tutti gli importi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi dell’IVA.
5.3. ANTICIPAZIONI
Ai sensi dell’art. 26 ter del D.L. 69/2013, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della L. 9 agosto 2013, n. 98, all’Appaltatore è dovuta, con le modalità ivi stabilite, la corresponsione di un’anticipazione.
A fronte dell’erogazione dell’anticipazione, l’Appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’ammontare dell’anticipazione erogata maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a FER la garanzia almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori del Contratto Applicativo. L’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte di FER.
Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori del CA non procede secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
ARTICOLO 6 CORRISPETTIVI
I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati parte a corpo parte a misura secondo quanto stabilito dal singolo CA mediante l’applicazione delle tariffe indicate nell’allegato documento “DTA 003 – Elenco Prezzi”, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
A. PER GLI IMPORTI DA CONTABILIZZARSI A CORPO: l’importo predetto è fisso ed invariabile (art. 53, c. 7 4 del D.Lgs 163/06, art. 326, co. 2, L. 2248/1865, all. F e art. 119, co. 5, Regolamento). Con GLI IMPORTI A CORPO si intende compensato, senza eccezione alcuna, anche quanto previsto dagli articoli 5, 14, 15, 16, 17, 18 del Capitolato Generale, le varie assicurazioni e qualunque altra spesa per dare completamente ultimati e finiti a regola d’arte i lavori formanti oggetto del presente atto, fermo restando quanto previsto dall’art. 20 del Capitolato Generale.
B. PER GLI IMPORTI DA CONTABILIZZARSI A MISURA:
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di importo di cui all’art.
5.1 del presente. Le quantità individuate nel computo metrico rappresentano una stima orientativa. L’importo contrattuale sarà determinato mediante l’applicazione agli importi massimi individuati dall’allegato documento denominato “DTA 003 - Elenco Prezzi” ovvero dalle tariffe individuate al punto
1.9.3 del capitolato speciale d’appalto denominato “Modalità di esecuzione attraverso specifiche di lavoro”. I prezzi stessi si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
Per le tariffe, si stabilisce che la priorità di applicazione è data dall’ordine con le quali sono elencate al punto 1.9.3 del capitolato speciale d’appalto denominato “Modalità di esecuzione attraverso specifiche di lavoro”.
4. Tutti i prezzi di Tariffa come sopra stabiliti, sono soggetti al ribasso unico percentuale del % ( per cento) di cui all’art.5, ad eccezione dei costi per la sicurezza previsti nel presente Accordo, non soggetti a ribasso. Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.
ARTICOLO 7 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
7.1. Tutti i prezzi di cui all’art.6 si intendono accettati, senza riserva alcuna, dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’art. 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’Accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all’art.3.
7.2. Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi Contratti Applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi né si applica il meccanismo del prezzo chiuso ai sensi dell’art. 133 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e resta altresì esclusa l’applicazione della disciplina dettata dai commi da 4 a 7 (inclusi) del medesimo art.133 del D.Lgs. 163/2006.
ARTICOLO 8
PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
8.1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Applicativo.
8.2.L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 44.3 delle CGC, ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dei lavori.
8.3.Per i Contratti Applicativi con termine utile pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni, si provvederà al pagamento sulla base di un unico stato di avanzamento da emettersi alla data di ultimazione dei lavori previsti nel contratto applicativo medesimo.
8.4.Negli stati di avanzamento lavori l’importo di ciascun acconto sarà contabilizzato in contraddittorio con l’Appaltatore a seguito di constatazione dell’avvenuta esecuzione lavori e dell’effettive misure di sicurezza adottate.
0.0.Xx fini del pagamento dei corrispettivi in acconto o a saldo e per i connessi certificati di collaudo (ovvero di regolare esecuzione) relativi all’Accordo ed ai singoli contratti applicativi, il Committente acquisisce, in conformità alla disciplina vigente, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’Appaltatore e dei subappaltatori.
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contributive, su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo dello stesso. Tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione successiva all’approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo del relativo contratto applicativo.
0.0.Xx pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di
emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione del singolo Contratto Applicativo.
8.7.L’emissione delle fatture da parte dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzata.
Le fatture, sulle quali dovranno essere indicati, oltre al riferimento dell’Accordo e del contratto applicativo, del codice identificativo di gara (CIG) e, laddove previsto, del codice unico di progetto (CUP), anche: ragione o denominazione sociale esatta dell’Appaltatore, suo Codice fiscale o partita IVA e modalità richieste per il pagamento. Il codice identificativo di gara (CIG) derivato, attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture al presente Accordo, e il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge, saranno indicati nei contratti applicativi.
I pagamenti saranno effettuati da FER, a mezzo di bonifico bancario o postale o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di FER da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.
8.8.L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 136/2010.
8.9.L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8.10. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 17 del presente accordo
e dell’art 60 della CGC, in ragione di quanto stabilito all’art. 3 della Legge 136/2010 , costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del
C.C. anche il mancato utilizzo del bonifico bancario postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
8.11. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L.136/2010 , FER verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate e alla presente Accordo sia inserita a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore: “L’Impresa
in qualità di
subappaltatore/subcontraente dell’Impresa
nell’ambito dell’Accordo sottoscritto con
identificato con il CIG /CUP assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 della L. 136/2010 .
L’Impresa in qualità di
subappaltatore/subcontraente dell’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a FER della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa
si impegna ad inviare copia della presente Contratto a FER.
8.12. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dal contratto di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell’art.118 D.Lgs.163/2006, l’Appaltatore,
unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a FER copia del subcontratto.
8.13. In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore ai sensi del presente Accordo avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui l’Appaltatore medesimo è incorso.
8.14. Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del quarto periodo del comma 3 e del comma 3-bis dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, in favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.
ARTICOLO 9 CESSIONE DEI CREDITI
9.1. Fermo quanto previsto all’art. 8 delle CGC, la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a FER di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di FER medesima al risarcimento dei danni.
9.2. Resta inteso che FER intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di FER.
ARTICOLO 10 CAUZIONE DEFINITIVA
10.1 garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Accordo, l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 delle
CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di n.
emessa il rilasciata da
in data , fino alla concorrenza di
€ / (euro
/ ), pari al % dell’importo dell’AQ, ed acquisita agli atti di FER ed acquisita agli atti di FER.
10.2 La suddetta garanzia è progressivamente svincolata a misura della regolare esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare di FER, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito sarà svincolato alla data di approvazione del certificato di collaudo generale e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti. Qualora nel periodo di validità della garanzia si verifichi una variazione sfavorevole delle condizioni economico- patrimoniali dell’istituto fideiubente, l’Appaltatore, su richiesta di FER, dovrà procedere, entro 60 giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto dotato di affidabilità creditizia, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
ARTICOLO 11 POLIZZE ASSICURATIVE
11.1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in riferimento
all’intero Accordo Quadro, salvo le disposizioni relative alla Polizza di cui al successivo punto 4 che troverà applicazione nei singoli Contratti Applicativi laddove è prevista la progettazione esecutiva.
POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
La polizza per copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne FER da tutti i rischi di cui all’Art. 11 delle Condizioni Generali.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a FER il testo della polizza almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia.
Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, di cui all’Art. 11 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro e per anno.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) L’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a FER ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a FER di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio;
b) La rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa.
c) L’obbligo per la compagnia di risarcire a FER i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
d) L’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato;
e) L’obbligo della Compagnia a estendere gli effetti della copertura assicurativa a tutto il periodo di manutenzione di cui all’Art. 27 delle Condizioni Generali;
In difetto FER si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
In relazione a dette polizze l’Appaltatore sarà tenuto a dare a FER dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:
a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell’elenco allegato all’offerta ex 118, comma 2, n. 1 del D. Lgs. 163/2006 (già in possesso della compagnia),
b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
c) testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati.
11.2 POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA BIENNALE
L’Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza per copertura assicurativa indennitaria biennale che dovrà tenere indenne FER da tutti i rischi per vizi, difetti o difformità dei materiali o dei lavori di cui all’art. 59 delle Condizioni
Generali.
Per ogni singolo Contratto Applicativo, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere a FER, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all’atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell’importo contrattuale dello stesso Contratto Applicativo. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a FER entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.
La suddetta copertura assicurativa decorrerà dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza, che considererà “Assicurato” FER, dovrà prevedere massimali pari al valore del singolo Contratto Applicativo.
In essa si dovrà garantire che, qualora, a seguito di denuncia di FER, l’Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il Committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente all’esecuzione di detti lavori, dandone avviso all’Appaltatore nella denuncia dei vizi, la Compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FER da tutti gli oneri sopportati al riguardo.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a quant’altro previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:
a) l’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a FER ogni
elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per
60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a FER di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio;
b) la rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
c) l’obbligo per la Compagnia di risarcire a FER i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
d) la dichiarazione della Compagnia che l’Appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l’operatività immediata dell’assicurazione;
e) per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall’Appaltatore i applicazione di quanto precede, dovrà decorrere, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento, quanto meno, dell’originario termine di garanzia di 2 (due) anni.
11.3 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
Le stipulazioni e l’estensione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Egli, pertanto, risponderà per i danni in
tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.
11.4 INTERVENTI SOSTITUTIVI
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo, autorizza FER a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente Accordo o per altri titoli.
ARTICOLO 12 SUBAPPALTO EVERIFICHE ANTIMAFIA
1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia ed in base a quanto stabilito nell’articolo 39 delle Condizioni Generali.
2. Saranno subappaltabili solo le seguenti lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta:
.
3. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FER, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale. Tale obbligo troverà applicazione sia con riferimento all’Accordo Quadro, sia con riferimento a ciascun contratto applicativo.
4. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui
al comma 11 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto medesimo, è obbligato a trasmettere a FER copia del subcontratto.
5. La richiesta di autorizzazione al subappalto corredata da copia del contratto di subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la trasmissione della comunicazione (per i subcontratti).
Ai sensi del comma 6 dell’art. 31 del D. L. 69/2013, FER acquisirà d’ufficio, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori.
Salvo quanto appresso precisato in merito alla mancata presentazione del Piano Operativo di Xxxxxxxxx, resta inteso che la mancanza dei sopracitati elementi determina l’impossibilità della prosecuzione dell’iter autorizzativo. La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all’autorizzazione. In tali casi il Direttore dei Lavori dovrà evidenziare nell’ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa “vidima” di idoneità da parte del Coordinatore dell’Esecuzione dei Lavori.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata.
6. In ogni caso l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano
trascorsi 20 giorni dall’avvenuto deposito del contratto presso il Direttore dei Lavori.
7. Resta inteso, come meglio precisato al successivo punto, che FER, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente atto, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
8. L’Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l’esecuzione delle prestazioni da parte dei sub- appaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell’operato di questi e dei loro dipendenti. L’Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all’esecuzione del presente Accordo.
La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all’inizio dei lavori dati in subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore in base al presente Accordo e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli
articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.
Nel contratto di subappalto l’Appaltatore dovrà imporre l’osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Accordo e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato.
9. Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all’art. 8 del presente AQ, FER in nessun caso corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite.
L’Appaltatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai fornitori con l’indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate; in difetto, FER sospenderà il pagamento dei corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con espressa avvertenza che, ove detto ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, il Committente può risolvere l’Accordo per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso. Tale disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori.
10. Qualora il Documento Unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore segnali due volte consecutive inadempienze a carico di quest’ultimo, FER dispone la decadenza dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di controdeduzioni.
11. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri FER, le verifiche di
cui al X.Xxx. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l’autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell’Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura.
00.Xx trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l’Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti, senza oneri ulteriori per FER in quanto già compresi nei prezzi contrattuali.
13.È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti dell’organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del
D. Lgs. 231/2001 della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell’Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere ad FER la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.
ARTICOLO 13
CONSEGNA AREE - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CANTIERE
13.1 FER provvederà a rendere accessibili e immediatamente disponibili le aree interessate dalla realizzazione degli interventi a seguito di ciascun Contatto Applicativo emesso in dipendenza del presente Accordo.
13.2 Le occupazioni e le servitù temporanee, necessarie per l’esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi,
saranno eseguite a cura e spese dell’Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi contrattuali.
Conformemente a quanto sopra, qualora il FER decida nel corso dell’intervento di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati all’Appaltatore i relativi costi od oneri d’uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà di FER.
ARTICOLO 14
RISERVE DELL’APPALTATORE
Si applica quanto disposto in materia dalla normativa vigente nonché da quanto disciplinato all’art. 35 delle CGC.
ARTICOLO 15
PENALI E CRONOPROGRAMMA
1. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto cronoprogramma, sarà applicata la penale stabilita nella misura dello 0.1% dell’importo del relativo CA, da effettuarsi con il primo SAL utile.
2. Il Direttore Lavori qualora riscontrasse, durante l’esecuzione dei lavori, carenze di attrezzature, mezzi e manodopera rispetto alle previsioni suddette, che possano incidere negativamente sul programma, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l’Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze, sarà imputato all’Appaltatore.
3. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d’opera suddivisi per tipologia e prestazioni.
4. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun contratto applicativo, l’Appaltatore onde non incorrere nelle penali previste dovrà presentare al Direttore dei Lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.
5. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Responsabile dell’esecuzione dei lavori, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori applicherà, ai sensi dell’art. 19 delle CGC, la penale stabilita al punto 1 del presenta articolo.
6. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi.
7. Ai sensi dell’art. 19.4 delle CGC, la trattenuta relativa a ciascun SAL non potrà in alcun caso superare la misura del 10%.
8. In caso di recupero totale del ritardo accumulato, l’importo trattenuto sarà riaccreditato all’Appaltatore senza interessi, al primo SAL utile.
9. In caso di mancato recupero di eventuali ritardi in cui l’Appaltatore dovesse incorrere nel corso dei lavori, gli importi trattenuti saranno imputati a penale e definitivamente incamerati da FER.
ARTICOLO 16 DOMICILIO E COMUNICAZIONI
Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio In , Via n. , con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di . L’Appaltatore dichiara il proprio domicilio fiscale in , Via n. .
ARTICOLO 17
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ
17.1 Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 60 delle CGC, FER si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r. anche in ciascuno dei seguenti casi:
a) aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelle attinenti alla sicurezza sul lavoro;
b) perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara;
c) l’avvenuta applicazione di penali nella misura superiore al 10%.
17.2 La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui FER dichiari all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.
17.3 Fermo quanto sopra, FER ha inoltre la facoltà di risolvere, previa diffida ai sensi dell’art. 1454 c.c., il presente Accordo nelle seguenti ipotesi:
a) ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali e sempre che l’Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni di FER entro un termine non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
b) comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente Accordo ), tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, e sempre che l’Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni;
c) violazione degli obblighi in materia di regolarità contributiva (“Intervento sostitutivo del committente in caso di inadempienza “contributiva” e retributiva dell’appaltatore e del subappaltatore).
17.4 La risoluzione dell’Accordo non esime l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento, ove richiesto da FER, interventi in corso già affidati con i contratti applicativi alla data di dichiarazione della risoluzione stessa.
ARTICOLO 18 RECESSO
Nel caso in cui FER si avvalga della facoltà di recesso di cui all’art. 62 delle Condizioni Generali, l’Appaltatore sarà tenuto, ove richiesto da FER, ad ultimare l’esecuzione dei lavori di ogni singolo Contratto Applicativo in corso di adempimento.
Le parti convengono che l’indennizzo di cui al comma 5 dell’art. 62 delle Condizioni Generali sarà calcolato sull’importo dei contratti applicativi in corso di esecuzione all’atto del recesso, per i quali FER non disponga di proseguirne l’esecuzione ai sensi di quanto previsto al comma precedente.
La facoltà di recesso di cui all’art. 62 delle CGC potrà essere esercitata da FER anche relativamente al singolo contratto applicativo. In tal caso, l’indennizzo di cui al comma 5 dell’art. 6.2 delle CGC sarà calcolato sull’importo del relativo contratto applicativo.
ARTICOLO 19 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risulti non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso s’intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 20 CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO
FER ha facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione di uno o più lavoratori indicati dall’Appaltatore nell’elenco delle risorse che prevede di utilizzare nell’esecuzione del presente Accordo e dei relativi contratti applicativi ovvero già impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo medesimo e dei relativi contratti applicativi, senza che per questo spetti alcuna indennità all’Appaltatore. A puro titolo indicativo costituiscono giustificati motivi: gravi precedenti penali, precedenti penali per reati di furto, ricettazione ed associazione a delinquere, indagini penali in corso in cui FER sia parte offesa,
indisciplina, incapacità, grave negligenza del lavoratore. L’Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente
ARTICOLO 21
SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO, DI SCRITTURAZIONE ED ACCESSORIE
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di scritturazione del contratto, quelle per le tasse di bollo, di registro e postali, nonché quelle per le copie del contratto, dei documenti e disegni di progetto.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti eventualmente occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo.
Per l’APPALTATORE
(L’amministratore unico/ consigliere delegato/ procuratore speciale/ titolare)
(X.xx Digitalmente)
Per FERROVIE XXXXXX XXXXXXX S.r.l.
(Il Direttore Generale) (X.xx Digitalmente)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11,
art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21.
Per l’APPALTATORE
(L’amministratore unico/ consigliere delegato/ procuratore speciale/ titolare)
(X.xx Digitalmente)