COMUNE DI VOLVERA
Allegato B) alla Determinazione n. 94 del 27/3/2015
COMUNE DI VOLVERA
10040 - Città Metropolitana di TORINO
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Ufficio Contratti – e-mail – xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
CAPITOLATO SPECIALE – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE MEDIANTE LA REDAZIONE, LA STAMPA, LA DISTRIBUZIONE E LA DIREZIONE DEL NOTIZIARIO DEL COMUNE DI
VOLVERA “Volvera Informa”, “Volvera Informa” – C.I.G. n. 33113434A
Art. 1 – DEFINIZIONE DELLE PARTI
Nell’ambito del presente Capitolato Speciale con l’espressione Amministrazione si intende il Comune di Volvera, con l’espressione Ditta o concessionario si fa riferimento all’operatore economico concessionario del servizio.
Art. 2 – OGGETTO – DURATA – VALORE
Il presente capitolato ha per oggetto:
− la redazione, la stampa e la distribuzione del notiziario comunale “Volvera Informa”, nonché la direzione del notiziario. In particolare il servizio comprende la direzione, la cura redazionale dei testi da pubblicare, l’impostazione grafica, l’impaginazione, l’impostazione delle bozze, la ricerca della pubblicità, la stampa e la distribuzione “porta a porta” del notiziario alle famiglie del Comune. Dovranno essere realizzati da un minimo di 2 ad un massimo n. 3 notiziari all’anno, per n. 4.000 copie per ogni numero. Il servizio viene disciplinato nel dettaglio nel capitolato speciale;
La durata della concessione del servizio è di tre anni dall’affidamento. Ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di procedere, al termine del presente affidamento, ad una procedura negoziata diretta con l’appaltatore, per l’affidamento del medesimo servizio e per un ulteriore periodi di tre anni.
Per l’affidamento del servizio, non sono previsti oneri a carico dell’Amministrazione, pertanto, per le prestazione svolte il concessionario viene compensato dalla pubblicità raccolta dallo stesso, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 8 del presente capitolato.
Ai soli fini di attribuire una quantificazione economica al contratto, il Responsabile Unico del Procedimento ha valutato che al servizio viene attribuito un valore presunto di contratto pari a €. 30.000,00 per i tre anni che costituiscono l’intera durata di cui sopra, salvo eventuale rinnovo.
Come specificato nel bando, non sono previsti oneri di sicurezza. Art.3- PRESTAZIONI TECNICHE DEL NOTIZIARIO
N. pubblicazioni | Da un minimo di 2 pubblicazioni ad un massimo di 3 all’anno, con periodicità concordata con l’Amministrazione Comunale |
Stampa | Formato chiuso cm.17 x 24 stampato in quadricromia/copertina e interni minimo 4 colori |
Numero di pagine | Da un minimo di 16 ad un massimo di 32. |
Tiratura | 4.000 copie (di cui 100 da consegnare all’Amministrazione comunale) |
Tipo carta | Carta patinata |
Grammatura | Min. 90/100 grammi/mq |
Confezionamento | Cucitura con due punti metallici . |
Presenza pubblicitaria | Non superiore alla percentuale offerta in sede di gara. |
Redazione e correzione | A carico dell’affidatario |
Grafica | A carico dell’affidatario, che provvederà a realizzare il progetto grafico – editoriale anche su indicazione dell’amministrazione comunale |
Impaginazione | A carico dell’affidatario |
Tempi di realizzazione | I tempi di uscita del notiziario saranno concordati con l’Amministrazione, la quale convocherà l’affidatario almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l’uscita del notiziario |
Tempi di consegna al Comune | L’affidatario consegnerà le copie entro 10 giorni lavorativi dal termine delle operazioni di stampa. |
Ricerca pubblicitaria | A carico dell’affidatario |
Distribuzione | A carico dell’affidatario |
Referente | L’affidatario dovrà indicare il nominativo di una persona che svolgerà il ruolo di referente, al quale saranno delegati i contatti con il Comune |
Direttore Responsabile del notiziario | L’affidatario dovrà indicare il nominativo di una persona che ricoprirà il ruolo di Direttore Responsabile della pubblicazione, iscritta all’Ordine dei giornalisti. |
Art. 4 – ESECUZIONE DEL LAVORO
L’affidatario si impegna a svolgere il servizio secondo la migliore regola d’arte, tenuto conto delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e della tempistica stabilita.
Nel garantire quanto elencato nei precedenti artt. 2 e 3 del presente capitolato, l’affidatario utilizza mezzi ed attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità. In particolare, l’affidatario si obbliga a:
1. Raccogliere e ricevere dal Comune il materiale ed i testi da inserire nel notiziario e che saranno di competenza dell’Amministrazione Comunale.
2. Ricevere dal Comune le foto, le immagini, i disegni, con l’obbligo di adattare tali supporti visivi per una corretta pubblicazione.
3. Redigere, sistemare, correggere, e impostare graficamente tutti i testi forniti dall’Amministrazione comunale .
4. Trasmettere all’Amministrazione comunale una bozza, comprensiva della parte pubblicitaria, prima della stampa. La bozza potrà essere fornita per via telematica.
5. Provvedere alla stampa in tutte le sue fasi. L’affidatario procederà alla stampa solo dopo aver acquisito il visto definitivo del Comune sulla bozza definitiva.
6. Distribuire alle famiglie del territorio, in maniera capillare, il notiziario.
7. Trasmettere al Comune il notiziario anche in formato pdf per la sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente. La trasmissione telematica dovrà avvenire contestualmente alla consegna del notiziario in forma cartacea al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx (oppure xxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx) .
8. Indicare il nominativo di una persona referente per conto dell’affidatario, che curerà tutti i rapporti con il Comune.
ART. 5 PERIODICITÀ DI STAMPA
Sono previsti da un minimo di n. 2 ad un massimo di n. 3 notiziari nell’arco dell’anno solare. Le date di uscita, stabilite dall’Amministrazione comunale, possono essere suscettibili di modifiche in ragione di specifiche esigenze dell’Ente.
ART. 6 TEMPISTICA
Il giornale dovrà essere consegnato in bozza, comprensiva di testi e pubblicità, all’ente entro e non oltre 20 giorni dalla data di consegna dei materiali da parte dell’ente. Il Comune dovrà dare il visto o fare le opportune modifiche /correzioni entro i successivi 5. La ditta dovrà stampare nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni lavorativi dal visto definitivo il giornalino e procedere alla distribuzione capillare nel territorio comunale entro i successivi 5 giorni.
ART. 7 TIRATURA E DISTRIBUZIONE
Il notiziario deve essere stampato in n. 4.000 copie, di cui n. 100 consegnate al Comune e le restanti distribuite in maniera capillare presso le famiglie del territorio. La distribuzione è a carico della ditta, che dovrà disporre di mezzi e risorse umane ed economiche proprie per lo svolgimento di tale servizio, ovvero potrà avvalersi di altro soggetto.
La distribuzione dovrà essere effettuata entro 5 giorni successivi alla stampa con il metodo “porta a porta”, mediante deposito nelle singole cassette postali.
Viene qui stabilito che il notiziario e la sua distribuzione non deve comportare oneri e/o spese di sorta a carico dei destinatari (cittadini, famiglie e altri utenti) e dovrà pertanto essere diffuso a titolo completamente gratuito.
ART. 8 PUBBLICITA’
Gli spazi destinati agli operatori economici non dovranno essere superiori alla percentuale indicata nell’offerta presentata in sede di gara. Tali spazi saranno suddivisi tra pagine intere, mezze pagine e piè di pagina.
In ogni caso non deve essere inserita alcuna inserzione pubblicitaria sulla copertina (c.d. prima pagina) del notiziario.
Negli spazi destinati agli operatori economici potranno essere pubblicati esclusivamente messaggi di carattere pubblicitario-promozionale, con esplicita esclusione di testi redazionali o aventi contenuti in qualsiasi forma riconducibili all’informazione giornalistica e/o politica.
La ditta si impegna a non pubblicare inserzioni commissionate da enti, aziende o persone che abbiano in corso vertenze legali nei confronti del Comune di Volvera. Non potranno essere pubblicate inserzioni che contengano:
- informazioni contrarie all’ordine pubblico, ingannevoli, pregiudizievoli per la salute,la sicurezza, l’ambiente, i minori o incentivanti l’uso di alcolici, tabacco, stupefacenti e giochi che creano ludopatia;
- comunicazioni erotiche, pornografiche ed oscene, lesive delle convinzioni morali, civili, religiose o della dignità della persona;
- comunicazioni in contrasto con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina pubblicitaria;
- informazioni tali da violare la riservatezza e la privacy.
L’eventuale carenza di richieste di inserzioni pubblicitarie da parte degli inserzionisti non potrà giustificare ritardi nei tempi di uscita del notiziario.
E’ a carico della ditta la raccolta delle inserzioni pubblicitarie, per le quali stabilisce le tariffe ed introita i relativi importi. In ogni caso, nessun onere economico derivante dalla gestione e inserimento di dette inserzioni dovrà ricadere sul Comune.
La ditta dovrà farsi carico di tutte le vertenze, pretese o contestazioni che dovessero esser intentate da terzi, in qualsiasi grado di giudizio, per lesione di diritti morali o patrimoniali in relazione agli spazi pubblicitari.
ART. 9 REGISTRAZIONE NOTIZIARIO
Il notiziario del Comune denominato “Volvera Informa”, è già stato registrato al Tribunale civile e penale di Pinerolo in data 7/4/2008 al n. 2/2008.
Ogni numero dovrà recare impresso tutti i riferimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazione.
ART.10 PERSONALE INCARICATO
La Ditta dovrà fornire i nomi del referente a cui il Comune può rivolgersi e il nominativo del Direttore Responsabile del notiziario da comunicare al Tribunale.
ART.11 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ consentito il subappalto per le diverse e specifiche componenti del servizio in oggetto (stampa, raccolta pubblicitaria, distribuzione). Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.
L'appaltatore dovrà provvedere prima della data di effettivo inizio del servizio, al deposito del contratto di subappalto.
In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità del concessionario e la continua rispondenza di tutti gli obblighi contrattuali verso il Comune di Volvera.
Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità
ART.12 ALTRE DISPOSIZIONI
L’appaltatore sarà tenuto alla puntuale esecuzione dei servizi contemplati dal contratto in ogni sua parte escludendo qualsiasi pretesa di compensi, particolarmente in dipendenza da eventuale accrescimento di corrispettivo di mano d’opera, di prezzo di materiali impiegati nel servizio o nel lavoro.
L’appaltatore sarà tenuto all’esatta osservanza del contratto in ogni sua parte, anche nel caso di ostacoli nell’acquisto dei materiali e/o di quant’altro occorra al regolare svolgimento del servizio, di altri impedimenti e casi fortuiti, prevedibili e/o imprevedibili. L’appaltatore non potrà in alcun caso accampare diritti a compendi per migliori qualità di servizi prestati.
Nel caso in cui all’atto di consegna il servizio/fornitura non fosse riconosciuta di buona qualità e/o fattura del prodotto o la non perfetta conformità alle prescrizioni del Capitolato, l’appaltatore dovrà essere immediatamente disponibile al rifacimento del lavoro. In caso di rifiuto o di ritardo, sarà facoltà del Comune di provvedervi avvalendosi di altro operatore economico a propria scelta, a tutto rischio e spese dell’appaltatore. In ogni caso l’appaltatore sarà ritenuto responsabile dei danni che, per ritardo o imperfetta esecuzione del lavoro, fossero causati al Comune.
Il concessionario si obbliga all’osservanza di tutte le norme in materia di assicurazioni, assistenza, previdenza e prevenzione infortuni ed esonera il Comune da qualsiasi responsabilità civile che possa derivare dal presente contratto.
La ditta si impegna a fornire gratuitamente all’Amministrazione le ulteriori numero di copie del giornale offerti in sede di gara.
ART.13 DANNI A PERSONE E COSE
La ditta sarà responsabile di eventuali danni arrecati all’Amministrazione o a persone e cose durante lo svolgimento del servizio. A tal fine la ditta dovrà stipulare o essere in possesso di adeguata polizza di assicurazione contro rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
ART.14 PENALITA’ E RISOLUZIONE
L’Amministrazione si riserva di applicare le penali nei seguenti casi:
- mancato rispetto dei tempi di consegna alle famiglie, come stabilito nell’art.7, secondo quanto rilevato dall’ente: in tal caso la penale è di €.50,00 per ogni giorno di ritardo.
Le penalità sono applicate previa contestazione all’aggiudicatario, con imputazione sulla cauzione definitiva.
Il contratto può essere risolto di pieno diritto ai sensi dell’art.1456 x.x. xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx specificata nell’art. 6 del presente Capitolato.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto qualora si verificassero da parte della ditta gravi negligenze o frode nell’esecuzione del contratto, fatti salvi i diritti al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART.15 CAUZIONE DEFINITIVA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, il Concessionario, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. deve presentare una garanzia fideiussoria pari ad €. 3.000,00 pari al 10% (dieci per cento) dell’importo attribuito al valore del servizio (vedasi al precedente art. 2). Tale garanzia fideiussoria, a garanzia dell’esatto adempimento di ogni obbligo contrattuale – nessuno escluso – derivante dalla concessione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operabilità della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva dovrà avere validità fino al termine del periodo contrattuale.
Il Concessionario può avvalersi della riduzione riservata alle imprese in possesso di certificazione di qualità aziendale.
ART. 16 FORO
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto di concessione, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere tra loro, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione mediante contradditorio e/o accordo bonario. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà demandata all’Autorità del Foro di Torino, competente per territorio.
ART. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Il soggetto concessionario ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori, in particolare deve predisporre la valutazione dei rischi, redatta ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. e adottare tutte le misure di tutela conseguenti.
L’aggiudicatario deve informare i propri lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività svolte in generale e procedere alla formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del servizio.
Il servizio sarà eseguito presso strutture che non rientrano nella proprietà e nel controllo giuridico del Comune di Volvera, pertanto non sussistono rischi da interferenze. Conseguentemente non risulta necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenze.
ART.18 RISERVATEZZA
Il Comune di Volvera, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., avverte che i dati messi a disposizione del Concessionario, dovranno essere gestiti, elaborati e trattati dallo stesso, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia. A tal fine, il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto, assume la veste di incaricato del trattamento dei dati.
Volvera, 2/4/2015
In originale firmato
Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
Menon Rag. Xxxxxxx